Contract
Capitolato speciale d’oneri relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione del Canile intercomunale di Arceto (Comuni di Scandiano, Rubiera. Casalgrande e Castellarano , Baiso e Viano) e delle attività per il benessere degli animali ivi ricoverati.
Art. 1 – Definizione del progetto e delle attività affidate
Il presente capitolato ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani e l’attività di accalappiamento cani randagi nel canile intercomunale dei comuni di Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso e Viano, sito in via Franceschini n. 1 ad Arceto .
Vengono nello specifico affidate all’aggiudicataria le seguenti attività:
A) la gestione del canile di Arceto con funzioni di canile intercomunale prevede:la cura sanitaria e il benessere degli animali ospitanti e comprende il compito di provvedere agli interventi clinici, chirurgici e profilattici routinari o straordinari, l’adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, l’incentivazione della pratica dell’adozione nello spirito della normativa vigente (legge 281/91 e L.R. 10.04.2000 n. 27), anche al fine di rispettare i limiti di capienza massima del canile, pari a n. 250 cani.
B) Il servizio di accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti sul territorio dei Comuni di Scandiano,Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Baiso e Viano; La gestione dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia e del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato d’oneri.
Art. 2 – Durata dell’appalto
La durata della concessione sarà di 3 (TRE) anni, naturali successivi e continui, decorrenti dal 1° luglio 2015, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori tre anni nel rispetto della normativa vigente,
conformemente a quanto prescritto dall’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e smi.
L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto
fino ad un massimo di sei mesi oltre la sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare per iscritto entro 15 gg. dalla scadenza del contratto.
L’aggiudicataria è impegnata ad accettare la richiesta di proroga formulata dall’ Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni.
Alla scadenza del contratto lo stesso si ritiene cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3 – Attività di accalappiamento
L’aggiudicataria si impegna a:
1. provvedere, tramite proprio personale, all’accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti incustoditi sul territorio dei Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Baiso e Viano. Il servizio è svolto su richiesta degli uffici comunali dell’Azienda USL e delle Forze dell’ordine, senza soluzioni di continuità, con intervento entro 2 ore dalla richiesta e consegna al canile intercomunale. Tale attività è garantita tutti i giorni 24 ore su 24. La cattura di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere preminente rispetto all’accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà. A tal fine i Comuni e l’associazione potranno definire criteri e modalità per l’accettazione delle rinunce.
2. provvedere, entro 2 ore dalla segnalazione del servizio veterinario, al recupero di gatti incidentati, feriti o afflitti da gravi patologie e di provvedere al loro trattamento terapeutico. Per i gatti di proprietà potrà essere richiesto il rimborso delle spese sanitarie sostenute al legittimo proprietario.
3. provvedere alla permanenza dei felini privi di proprietario in un’area specificatamente adibita del canile per il tempo necessario alla guarigione, quindi assicurarne una più idonea collocazione tramite ricorso ad adozione, o sistemazione presso oasi feline.
4. possedere un mezzo efficiente per il trasporto dei cani, dei gatti incidentati, del cibo a loro destinato , ad uso esclusivo del canile intercomunale. Nel caso in cui l’automezzo sia temporaneamente indisponibile, il servizio dovrà essere assicurato con altro mezzo idoneo;
5. effettuare in modo sollecito (entro 2 ore dalla richiesta) il servizio di accalappiamento;
6. possedere tutti gli strumenti ritenuti indispensabili per l’accalappiamento cani e recupero gatti (frustoni, guinzagli, reti, ecc… );
7. fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del canile.
Art. 4 - Custodia dei cani presso il canile di via Franceschini
L’aggiudicataria si impegna a:
1. Accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci e particolarmente aggressivi provvedendo a tutte le loro necessità ( somministrazione cibo e acqua potabile, somministrazione terapie, accurate pulizie ambientali ed individuali, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale anche in collaborazione con le associazioni), garantendo un servizio di ricezione custodia ed assistenza ( diurna, notturna e festiva) salvo diverse articolazione richieste dall’Amministrazione Comunale.
2. Provvedere alla quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati, nel rispetto delle prescrizioni concordate dai veterinari e da Comune;
3. Tenere un registro di entrata/uscita scarico degli animali custoditi nel canile e compilare per ciascun animale la scheda segnaletica individuale, in cui dovranno essere annotate le vaccinazioni, gli esami di laboratorio e gli stati clinici, con il riferimento al numero di registro entrare di entrata uscita;
4. Tenere in isolamento il cane il tempo necessario per i trattamenti sanitari;
5. Compilare con cadenza trimestrale una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre considerato con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare al Comune e al Servizio Veterinario dell’USL competente per territorio.
6. Rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde facilitarne il riconoscimento;
7. Custodire gli animali con personale dotato di esperienza;
8. Provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle strutture interne;
9. Garantire la pulizia quotidiana dei box e la disinfestazione due volte l’anno, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc…);
10. Limitare la presenza all’interno e all’esterno del canile di escrementi di cani e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;
11. Garantire l’approvvigionamento di cibo per cani di buona qualità. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari, cibo in cattivo stato di conservazione, alterato, invaso da parassiti, pericoloso per la salute dei cani o possibile fonte di zoonosi;
12. Assicurare il trasporto dei cani morti nel canile nel luogo deputato dal Comune e nei modi concordati con il Servizio Igiene Urbana e il Servizio Veterinario;
13. Annotare e aggiornare un registro delle segnalazioni relative a smarrimenti e ritrovamenti;
14. Effettuare le operazioni di riconsegna degli animali al legittimo proprietario dietro corresponsione, a titolo di rimborso spese, della somma che verrà stabilita per il rimborso forfetario per la cattura del cane (indicativamente pari a € 60 ) e della somma prevista per ogni giorno di ricovero nella struttura (indicativamente pari a € 5.00 ) oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell’azienda USL, tenuto conto dei minimi tariffari dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, compreso il costo dell’identificazione del microchip se effettuato. Se il cane riconsegnato fosse sprovvisto di tatuaggio o microchip il gestore richiederà al proprietario il rimborso del costo del microchip e dovrà comunicare entro 48 ore all’ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza e alla Polizia Municipale le generalità del proprietario al fine della modifica dei dati dell’anagrafe canina, nonché dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 27/2000;
15. Provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora sterilizzati, qualora si tratti di femmine adulte. La cessione dovrà essere comunicata entro 30 giorni agli uffici di anagrafe canina completa dei dati anagrafici
16. Concedere gratuitamente i cani in affido temporaneo e/o adozione. Non è ammessa alcuna forma di commercio. Ogni adozione deve essere accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l’altra rimane agli atti; per ogni diniego ad affidi e/o adozioni dovrà essere compilato un apposito modulo riportando i motivi che hanno giustificato la mancata assegnazione dell’animale.
17. Accogliere cani oggetto di rinuncia di proprietà da parte di cittadini residenti che non siano in grado di custodire il cane da loro stessi detenuto e per il quale non trovino un’adeguata sistemazione. La rinuncia potrà avvenire solo dopo identificazione ed iscrizione dell’animale nelle liste del Comune di residenza del proprietario e dietro pagamento di un rimborso forfetario da versare una tantum (indicativamente pari a € 350). L’accettazione del cane potrà avvenire dopo la consegna delle ricevute dei versamenti effettuati su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Le ricevute dei versamenti devono essere tempestivamente consegnate all’Ufficio Anagrafe Canina.
18. L’inserimento del microchip nel cane, oggetto di rinuncia di proprietà, viene effettuata dal Servizio Veterinario dell’AUSL presso l’ambulatorio del canile intercomunale dietro presentazione di un autodichiarazione di rinuncia di proprietà redatta su apposito modulo rilasciato dall’anagrafe canina del comune di appartenenza;
19. Garantire l’apertura al pubblico del canile nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30 il sabato dalle ore 9,00 alle 17,00 e la domenica dalle 9,00 alle 13,00. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con il Comune di Scandiano.
20. Garantire il funzionamento continuo, puntuale e regolare del servizio, così come richiesto in questa convenzione.
21. Provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti, materiale a uso corrente (sacchi per l’immondizia, guanti, ecc…) in qualità adeguata alle esigenze dell’attività del canile e del personale che opera in esso;
22. Provvedere all’approvvigionamento e alla somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure routinarie che sono di seguito individuate. All’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per
cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi; per i cani ospiti, profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrasti positivi allo screening, sverminazione per echinococcosi, sterilizzazione delle femmine e dei maschi particolarmente aggressivi.
23. Provvedere ad interventi clinici e chirurgici d’emergenza qualora sia in pericolo la vita di uno o più animali. Altri interventi sanitari che per tipologia non rientrano tra quelli routinari di carattere medico/sanitario o di emergenza non saranno messi a rimborso come spese sostenute;
24. Compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l’animale trattato.
25. Presentare annualmente al Comune una relazione sulla attività svolta;
26. Collaborare con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente nel pieno rispetto delle reciproche competenze;
27. Collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
28. Promuovere lo sviluppo della proprietà responsabile degli animali, agendo sull’educazione sanitaria e l’adozione di cani;
29. Fornire assistenza al personale del Servizio Sanitario dell’Azienda USL durante la cura e il trattamento di cani custoditi presso il canile di Scandiano;
30. Assumere gli oneri relativi alle utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, scarichi ecc.) per il funzionamento del servizio;
31. Provvedere alle azioni necessari al pagamento delle tariffe inerenti al servizio i cui importi sono corrisposti mediante versamento su apposito conto corrente postale sulla base del conteggio predisposto dall’aggiudicataria. A tal fine l’aggiudicataria provvederà alla consegna di bollettino postale accompagnato da un modulo con il dettaglio delle voci di spesa, la scadenza e le specifiche necessarie al versamento. La
ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita al aggiudicataria al momento della consegna del cane in caso di rinuncia ovvero entro 5 giorni dalla riconsegna dell’animale. In difetto il Comune provvederà al recupero delle somme a termini di legge.
32. Consegnare l’elenco dei nominativi dei proprietari di cui al punto 31) mensilmente all’ufficio Anagrafe Canina del Comune di residenza ed al Comune di Scandiano.
Art. 4 bis– Modalità di svolgimento della prestazione
per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’Associazione dovrà:
1. avvalersi di personale idoneo (retribuito o volontario) a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie mediante personale abilitato.
2. provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell’ espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere sia la responsabilità relativa all’attività svolta sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della convenzione;
3. assolvere, per il personale dipendente, ai propri obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati in canile;
L’Aggiudicataria rimane comunque responsabile in ogni caso dell’operato del personale dipendente o volontario che collabora con il canile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente appalto, che dovesse verificarsi ai
propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione;
Art. 5 - Obblighi dell’Associazione
L’Aggiudicataria si impegna a:
1. provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana;
2. assicurare i cani custoditi presso il canile di Scandiano per danni a terzi (morsicature ai visitatori, incidenti dovuti a fughe accidentali di cani, ecc…);
3. promuovere l’affido e l’adozione dei cani, presenti in canile, da parte di privati attraverso l’organizzazione e la gestione di un programma di iniziative e manifestazioni da realizzare in ciascuno dei 6 Comuni convenzionati in accordo con i rispettivi assessorati. Tale campagna dovrà produrre un incremento percentuale delle adozioni rispetto all’anno precedente.
4. stipulare una convenzione scritta con uno o più veterinari, di scelta esclusiva dell'associazione, per garantire l’assistenza sanitaria sia in orario diurno nei giorni feriali, sia, in situazioni di emergenza, anche in orario notturno e festivo. L’assistenza dovrà essere garantita non solo agli animali gia presenti in canile ma che anche a quelli che, in emergenza e in assenza di un proprietario, si trovano in procinto di entrare nella struttura. La convenzione dovrà riportare anche le tariffe applicate per singole prestazioni secondo le modalità previste dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Reggio Emilia.
Art. 6 – Locali ed attrezzature
I locali e le attrezzature del canile sono utilizzati dagli operatori addetti alla struttura, appositamente designati dall’aggiudicataria.
L’aggiudicataria, regolamenta al proprio interno l’accesso al canile dei volontari che intendono prestare la propria opera a favore degli animali in esso ospitati e si assume ogni responsabilità, nei confronti del Comune di Scandiano, per l’uso dei locali e delle attrezzature.
L’utilizzo dell’ambulatorio medico, dei relativi strumenti e attrezzature, nonché dei medicinali in esso contenuti, spetta:
a) al medico veterinario incaricato a svolgere servizio all’interno della struttura;
b) ai medici veterinari dell’Azienda U.S.L. per l’espletamento delle funzioni di loro competenza e per le attività che riterranno necessarie in merito alla sterilizzazione delle colonie feline;
c) l’utilizzo dell’ambulatorio medico dovrà essere dunque coordinato e concordato con l’aggiudicataria ed i medici veterinari dell’Azienda U.S.L. organo competente di vigilanza. Gli operatori del canile possono accedere all’ambulatorio previo accordo con i medici sopra indicati e ogni qual volta si verifichi la necessità di intervenire d’urgenza nei confronti di animali feriti o incidentati.
L’ aggiudicataria si impegna a:
a) non apportare modifiche alla struttura del canile senza avere preventivamente richiesto sia il parere del Servizio Sanitario che quello dell’Amministrazione comunale, restando ferma la necessità dell’eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi a norma di legge;
b) provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti per la gestione del canile, nonché piccole opere di riparazione delle strutture per il ricovero degli animali, degli edifici e della recinzione con l’obbligo di effettuare gli interventi al verificarsi della necessità di riparazione e comunque entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione;
Art. 7 - Compiti del servizio veterinario dell’azienda USL competente
I veterinari incaricati dall’associazione insieme al servizio veterinario dell’ Azienda USL, nei limiti delle competenze di legge e di regolamento e comunque senza alcun onere a carico dell’ Azienda USL si impegnano a:
- effettuare il controllo sanitario sul canile di Scandiano; perciò è necessario che il personale incaricato dall’Amministrazione o dipendente dell’Azienda USL abbia libero accesso alla struttura in qualsiasi momento;
- assicurare attraverso il suo personale (L.R. 27/00 e L. 281/91) il controllo del benessere dei cani custoditi presso il canile, effettuare il controllo della fertilità delle cagne.
Art. 8 – Obblighi e Oneri del Comune di Scandiano
Il Comune si impegna a:
1. provvedere alle spese di manutenzione straordinaria ad esclusione dei casi in cui il danno sia dovuto a uso errato o negligenza o imperizia da parte del personale dell’Associazione, in quale caso, le spese sono a carico di quest’ultima;
2. promuovere l’attività di cui all’art. 2, lettere d, della L.R.27/00 volta a diffondere l’informazione sui criteri che stanno alla base dell’accalappiamento e sulle modalità per effettuare il riscatto al fine di attuare programmi di informazione ed educazione al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
3. comunicare immediatamente, in forma scritta, all’ aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione;
4. promuovere incontri periodici con l’aggiudicataria ed i Comuni di Castellarano, Rubiera, Casalgrande, Baiso e Viano con lo scopo di
definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e lo svolgimento dell’attività stessa.
Art. 9 – Spese ammesse a rimborso
Per l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Scandiano rimborserà all’Associazione le seguenti spese sino ad un importo massimo come da offerta di gara, non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 8 della legge n. 266/1991:
- Alimenti, medicinali e vaccini per i cani;
- Carburanti, lubrificanti e manutenzione automezzi impiegati,;
- Coperture assicurative;
- Prodotti e attrezzature per gli interventi di pulizia e disinfezione e disinfestazione;
- Spese del personale (stipendi, contributi, spese assicurative, ecc.);
- Materiali vari di consumo;
- Spese mediche effettuate dal medico veterinario, ad esclusione di quelle di competenza dell’USL.
- Spese generali di funzionamento:
- utenze (luce, acqua, gas, telefono);
- smaltimento rifiuti speciali sanitari;
- spese per materiale vario indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- manutenzione ordinaria;
- Oneri fiscali e di legge, imposte e tasse derivanti dalla gestione del canile; Tutte le spese ammesse al rimborso dovranno essere regolarmente documentate e rimborsate tramite liquidazione dirigenziale di spesa. L’aggiudicataria è tenuta a trasmettere un rendiconto bimestrale suddiviso per voci di spesa, con l'obbligo di conservazione della documentazione
probatoria presso la sede per eventuali riscontri da parte dell'Amministrazione per l'intera durata dell'appalto.
Gli acquisti di beni e servizi per manutenzione ordinaria superiori ad €. 1.000,00 dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dal Comune.
L’ aggiudicataria potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere “adozioni a distanza” sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte.
Gli introiti derivanti dalle tariffe dei servizi affluiranno su un apposito fondo che sarà utilizzato esclusivamente per finanziare interventi di manutenzione straordinaria del canile realizzati dal Comune ovvero per rimborsare all’ aggiudicataria le spese da essa sostenute e debitamente documentate per tali interventi, detratte eventuali spese per il recupero delle quote insolute
Art. 10 – Termini e modalità di rimborso L’Amministrazione comunale si impegna a rimborsare bimestralmente le spese, a fronte di apposita richiesta, entro 30 gg dalla presentazione della richiesta di rimborso trattenendo sulle stesse la percentuale dello 0,5% che verrà svincolata annualmente, fermo restando l' importo massimo di Euro
all’anno.
Tutti i contributi volontari dei cittadini versati all’Amministrazione e gli importi derivanti da donazioni a favore del canile saranno impegnati per migliorare le condizioni di vita dei cani accolti nel canile intercomunale.
Art. 11 – Tracciabilità
L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità di sui alla legge 136/2010 . Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui il l’aggiudicataria esegua movimenti finanziari relativi al presente contratto
senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 12 – Osservanza di leggi, decreti, regolamenti L’aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.
Il personale, volontario o dipendente dell'Associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l’utenza, con i Volontari e con il personale dell’Amministrazione.
L’aggiudicataria si impegna a garantire la cooperazione in merito alle misure di prevenzione e protezione dai rischi, redigendo la parte di propria spettanza del piano di coordinamento; inoltre si impegna a redigere la valutazione dei rischi inerenti alle mansioni specifiche svolte nel servizio e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate, di ordine tecnico, organizzativo e procedurale. L’ Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro infortuni e le responsabilità verso terzi.
Art. 13- Cessione delle attività e del credito L’aggiudicataria non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, né cedere il contratto relativo che ne deriva senza autorizzazione espressa da parte del Comune.
Art. 14 – Penali
1. In caso di inadempienze al disposto degli artt. 4-4bis-5, il Comune chiede con raccomandata con avviso di ricevimento il pieno rispetto degli impegni assunti, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della stessa, la convenzione si dà per risoluta; in tal caso la gestione del servizio sarà provvisoriamente affidata a ditta specializzata in attesa di espletare le necessarie procedure.
2. In caso di inadempienza a quanto previsto negli artt. 4-4bis-5 il Comune applicherà una penale corrispondente a 50 euro per ogni giorno di inottemperanza dal momento in cui è stata accertata l’inadempienza, verrà detratta dalla successiva rata di pagamento o direttamente versata alla Tesoreria Comunale di Scandiano.
Art. 15- Clausola risolutiva espressa
1. Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso;
2. Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’ associazione degli impegni previsti nella convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’associazione.
3. L’ aggiudicataria può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.
4. In entrambe i casi previsti al punto 2 e 3 l’aggiudicataria dovrà comunque garantire la gestione fino al subentro di un nuovo gestore, e
comunque non oltre tre mesi dalla data di risoluzione della convenzione, salvo i casi di forza maggiore.
5. All’ aggiudicataria spetterà la liquidazione delle spese sostenute fino alla data di risoluzione purchè regolarmente documentate.
Art.16- Garanzia di esecuzione del contratto
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua .
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.
L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
Art. 17 – Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicataria e il Comune dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentanti delle parti.
Nel caso non sia possibile l’accordo amichevole, le parti potranno agire davanti al Giudice Competente per legge. Il Foro competente è quello di Reggio Xxxxxx.
Art. 18 – Clausole Finali
Per quanto non previsto dalle clausole finali della presente convenzione valgono le disposizioni del Codice civile della normativa vigente in materia. Qualora venissero reperite altre strutture da adibire a ricovero permanente di cani, verranno di comune accordo approvate le necessarie modifiche alla presente convenzione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell’aggiudicataria.
Art. 19 – Trattamento di dati personali
Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i. , si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Scandiano L’aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”(d’ora in avanti Xxxxxx) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
L’Aggiudicataria tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio .
FIRMA PER ACCETTAZIONE