DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1103
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell’interno (XXXXXXX) con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO) con il Ministro della salute (XXXXXX)
e con il Ministro per gli affari europei (SAVONA) (V. Stampato Camera n. 1394)
approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2019
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 2019
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell’energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell’energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di ge- stione dei rifiuti radioattivi del sito del Cen- tro comune di ricerca di Xxxxx, con Appen- dice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’Accordo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione dell’Accordo di cui al- l’articolo 1 si provvede ai sensi dell’articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicem- bre 2017, n. 205.
2. Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell’Accordo di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun com- penso, indennità, gettone di presenza, rim- borso di spese o altro emolumento comun- que denominato.
3. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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