Documenti di base
8.21
Documenti di base
Indice
Regolamento di deposito 7
Condizioni per l’uso della Visa Debit Banca Cler 10
Disposizioni della Banca Cler per l’utilizzo di one 17
Condizioni per l’uso della carta Maestro Banca Cler 26
Condizioni per l’uso della carta bancaria Banca Cler 29
Condizioni per l’utilizzo dell’E-Banking 31
Supercard – Condizioni di partecipazione per clienti della Banca Cler 35
Condizioni particolari relative alle transazioni SEPA 36
Informazione importante attinente agli ordini di pagamento transfrontalieri 38
Disposizioni per la comunicazione elettronica 39
Informazione per i nostri clienti al fine di evitare averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati 41
8.21
Spiegazioni per l’autodichiarazione fiscale 43
Le seguenti Condizioni generali mirano a disciplinare chiara- mente i rapporti tra il cliente e la banca. Sono riservate le convenzioni particolari. Per determinate categorie di affari vigono inoltre i regolamenti speciali emanati dalla banca e le relative usanze.
Per favorire la comprensione, di seguito verrà utilizzata esclusivamente la forma maschile, che comprende in ogni caso anche quella femminile.
1. Diritto di disposizione
I diritti di disposizione notificati alla banca sono da questa ritenuti validi fino a comunicazione esplicita di avvenuta modifica, e ciò senza tener conto di eventuali discrepanze con iscrizioni nel registro e in altre pubblicazioni. Qualora un conto o un deposito abbia più intestatari, questi ultimi, salvo accordi contrari, ne possono disporre solo collettivamente.
2. Controllo della legittimità e obblighi di diligenza
La banca deve svolgere il controllo della legittimità con la diligenza consueta nella prassi di settore.
Se la banca ha effettuato tale controllo con la dovuta diligenza, il cliente si assume la responsabilità di eventuali danni o altri svantaggi derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione, come la falsificazione di firme e documenti o la manipolazione di trasmissioni elettroniche.
In particolare, la banca non è tenuta a confrontare le informa- zioni e le istruzioni che le sono state trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente.
Il cliente ha l’obbligo di conservare con cura i propri documenti bancari al fine di evitare che terzi non autorizzati vi possano accedere. Se impartisce istruzioni, il cliente si impegna a osservare tutte le misure cautelari volte a ridurre il rischio di truffa. È suo dovere mantenere segreti e conservare separata- mente i dati di identificazione elettronici (compresi password e codici) nonché seguire eventuali raccomandazioni di sicurezza della banca in merito ai prodotti e servizi elettronici per impedire abusi. Se riscontra irregolarità, le comunica immediatamente alla banca. Il cliente si assume i danni riconducibili alla violazione degli obblighi di diligenza descritti.
La banca adotta opportune misure per individuare e impedire truffe. Se non opera con la diligenza consueta nella prassi di settore, si assume i danni che ne derivano.
Laddove né la banca né il cliente abbiano violato gli obblighi di diligenza, il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte nella cui sfera d’influenza è stata individuata la causa dell’atto pregiudizievole. La banca declina ogni responsabilità per i danni o gli altri svantaggi derivanti da
errori di trasmissione, guasti tecnici o interventi illeciti in apparecchi o soflware del cliente.
La banca, nei rapporti con il cliente e i suoi procuratori, è autorizzata ad adottare in qualsiasi momento le misure che ritiene adeguate per il controllo della legittimazione. Il cliente si assume i danni legati ai ritardi che ne derivano.
3. Incapacità civile
Il cliente è tenuto a informare immediatamente la banca per iscritto circa la sopravvenuta incapacità civile dei suoi procuratori o di altri terzi che agiscono per suo conto. Se omette di farlo o l’incapacità civile riguarda lui direttamente, si assume i danni che ne derivano, a condizione che né la banca né i suoi collaboratori o il personale ausiliario siano venuti meno alla diligenza usuale nella prassi di settore.
4. Comunicazioni della banca ed errori di trasmissione
La banca è autorizzata a inviare comunicazioni tramite posta, telefono, canali elettronici (ad es. e-mail, fax, SMS, Online Banking, applicazioni mobili e altri canali di comunicazione elettronici) nonché altre modalità di trasmissione o trasporto ai dati di contatto utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con l’istituto o da essi indicati esplicitamente.
Il cliente è tenuto a comunicare alla banca aggiornamenti circa i dati forniti in merito alla sua persona o ai suoi procura- tori (ad es. nome, indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).
Le comunicazioni della banca sono considerate validamente avvenute se spedite all’ultimo dato di contatto indicato dal cliente, oppure depositate in altro luogo conformemente alle disposizioni del cliente stesso.
La data indicata sulla copia o sulle liste di spedizione in possesso della banca (in formato cartaceo o elettronico) vale come data di spedizione.
L’istituto, tramite pubblicazioni in Internet (sul sito xxx.xxxx.xx), può garantire al cliente l’accesso a informazioni, condizioni e documenti giuridicamente rilevanti nonché adempiere ai propri obblighi di informazione e pubblicità (contenuti ad es. in regolamenti sui mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza).
1.20
In caso di utilizzo di posta, telefono, canali elettronici o altre modalità di trasmissione e trasporto, la banca opera con la diligenza consueta nella prassi di settore. Nella misura in cui ha violato la consueta diligenza, la banca si fa carico dei danni dovuti a perdite, ritardi, irregolarità, doppi invii o guasti tecnici e interruzioni di funzionamento. Se la banca ha dato prova di diligenza, è il cliente a rispondere di questi danni.
5. Reclami
I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione (errata) o la mancata esecuzione di un qualsiasi ordine o le contestazioni relative a comunicazioni vanno inoltrati immediatamente, al più tardi comunque entro il termine fissato dalla banca.
Se il cliente non riceve documenti o comunicazioni attesi (ad es. estratti conto/di deposito, conteggi di borsa), deve avvisare immediatamente la banca.
I reclami inerenti agli estratti conto e di deposito devono essere presentati entro un mese dalla comunicazione da parte dell’istituto.
Se ciò non avviene, l’esecuzione o la mancata esecuzione nonché le relative comunicazioni e gli estratti si intendono approvati.
In ogni caso il cliente si assume i danni derivanti da una presentazione tardiva del reclamo.
6. Esecuzione di ordini
Se il cliente conferisce uno o più ordini il cui importo totale supera il suo avere disponibile o il credito concessogli, la banca deciderà secondo il proprio criterio quali ordini vanno total- mente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della data o della successione cronologica in cui li ha ricevuti.
In caso di danni risultanti da mancata esecuzione, esecuzione lacunosa o ritardata di ordini, la banca risponde al massimo della perdita degli interessi (ad eccezione degli ordini di borsa).
Se in un caso specifico potrebbe verificarsi un danno più esteso, il cliente deve comunicarlo alla banca preliminarmen- te, altrimenti si farà carico di tale danno.
7. Diritto di pegno e di compensazione
La banca vanta un diritto di pegno sulla totalità degli averi in conto e dei valori patrimoniali del cliente custoditi per conto di quest’ultimo presso di sé o presso terzi, nonché un diritto di compensazione nei confronti di tutti i crediti a copertura di ogni sua eventuale pretesa attuale o futura, a prescindere dalla data di scadenza, dalla valuta o dalla presenza di una garanzia speciale.
Questo diritto di pegno e di compensazione vale anche per eventuali pretese di indennizzo e di esenzione della banca, in particolare se vengono esercitate in relazione a transazioni effettuate per conto del cliente o a valori patrimoniali di terzi (compresi emittenti, liquidatori, commissari, amministratori di fallimenti, istituzioni e autorità) detenuti per conto del cliente.
1.20
Se il cliente cade in mora, la banca è autorizzata a procedere, secondo il suo libero apprezzamento (anche per quanto riguarda l’ordine di successione), al realizzo forzoso o median- te trattativa privata dei pegni, oppure, con mantenimento del
diritto di pegno, ad avviare la procedura di pignoramento o fallimento contro il cliente.
8. Condizioni, imposte e tasse
Gli importi riferiti alle condizioni concordate o usuali (interessi, commissioni [incluse quelle sull’avere], spese) e alle imposte vengono accreditati o addebitati al cliente, a discrezione della banca, con effetto immediato oppure con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Se la relazione d’affari è in- testata a più persone, queste ultime rispondono solidalmente.
Le attuali condizioni e altri oneri fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili.
Soprattutto in caso di variazioni dei costi o della situazione sul mercato monetario e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminarmente al riguardo con modalità appropriate.
Le modifiche o le nuove condizioni si considerano approvate se il cliente non disdice il prodotto o il servizio in questione entro 30 giorni dalla comunicazione. Sono fatti salvi i tempi di disdetta o revoca previsti da condizioni o accordi particolari.
Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa di un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro rimunerazione, la banca può decidere l’ammontare dell’indennità secondo il proprio criterio.
Eventuali imposte e tasse che la banca riscuote in riferimento alla sua relazione d’affari con il cliente o che deve trattenere in virtù del diritto svizzero o estero, di trattati internazionali o accordi contrattuali con autorità estere (ad es. imposta alla fonte pari al 30% secondo la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), nonché le spese di com- petenza dell’istituto sono a carico del cliente o possono essere trasferite a quest’ultimo.
9. Valute estere
Il controvalore in valuta estera degli averi del cliente è depositato, a nome della banca ma per conto e a rischio e pericolo del cliente, sia entro i confini del territorio in cui tale moneta ha corso, sia al di fuori di esso. Proporzionalmente ai suoi averi in deposito, il cliente assume pertanto ogni rischio relativo al capitale complessivamente investito, derivante in particolare da restrizioni, tasse e altri oneri imposti dalle leggi o dai regolamenti amministrativi in tutti i Paesi interessati.
Il cliente può disporre di detti averi in valuta estera mediante vendita nonché versamenti; per altre modalità di disposizione occorre il consenso della banca.
In mancanza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata a effettuare in franchi svizzeri gli addebiti e gli accrediti di importi in valuta estera, al corso del giorno in cui la somma è
pervenuta all’istituto o l’operazione è stata evasa, a meno che il cliente non possieda un conto nella valuta estera corrispon- dente. Se il cliente possiede esclusivamente conti in valute di Paesi terzi, la banca, a suo libero giudizio, può addebitare o accreditare l’importo in una di queste valute.
10. Cambiali, assegni e titoli analoghi
La banca ha il diritto di riaddebitare cambiali, assegni e altri titoli analoghi scontati o accreditati, qualora risultino non pagati. Ciò vale anche per il caso in cui assegni già pagati risultino in seguito rubati, smarriti, falsificati o incompleti. Fino alla copertura del saldo debitore, la banca conserva le proprie pretese al pagamento, derivanti dal diritto cambiario e dell’assegno bancario o altri, per l’importo totale delle cambiali, degli assegni e di altri titoli, crediti accessori compresi, nei confronti di qualsiasi obbligato in virtù di tali titoli.
11. Disdetta delle relazioni d’affari
Il cliente e la banca possono disdire le relazioni d’affari in qualsiasi momento, con effetto immediato o a una scadenza futura. In particolare, la banca può annullare senza preavviso le linee di credito concesse ed esigere il rimborso immediato dei suoi averi. Restano salvi accordi particolari e condizioni di disdetta valide per prodotti specifici.
12. Limitazione di servizi, liquidazione
Per garantire il rispetto delle disposizioni legali, normative o contrattuali, la diligenza consueta nella prassi di settore o un’amministrazione ineccepibile, la banca può limitare in toto o in parte i servizi erogati al cliente. Ciò vale a prescindere dai regolamenti integrativi ai singoli servizi bancari. In particolare, la banca può bloccare la relazione di conto e deposito, rimandare o limitare l’esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (ad es. ordine di versamento/pagamento, di bonifico o trasferi- mento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimoniali, di estinzione) e rifiutare, in termini generali, di prendere in consegna valori patrimoniali o accrediti.
In caso di disdetta o qualora gli averi o i valori patrimoniali depositati non possano più essere custoditi dalla banca per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni, il cliente deve comunicare all’istituto, su richiesta, dove intende trasferire il proprio patrimonio.
Se il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca a seguito della disdetta della relazione d’affari o della limitazione dei servizi, omette di effettuare la comunicazione di cui sopra, la banca è autoriz- zata a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli. La banca, con effetto liberatorio, può depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del cliente nel luogo indicato dal giudice oppure inviarli sotto forma di assegno all’ultimo recapito postale conosciuto del cliente.
13. Giorni festivi
1.20
Per qualsiasi relazione d’affari con la banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.
14. Esternalizzazione di settori d’attività (outsourcing)
La banca ha la facoltà di esternalizzare in parte o in toto settori d’attività e servizi a fornitori (altre banche ed entità giuridiche del gruppo Xxxxxx Kantonalbank o terzi) sul territorio svizzero o all’estero. Nell’ambito delle esternalizza- zioni è possibile che determinati dati vengano trasferiti ai fornitori di servizi e che questi ultimi, a loro volta, si avvalgano di servizi di ulteriori fornitori. Tutti i fornitori sono tenuti a osservare gli obblighi di riservatezza.
15. Rispetto delle disposizioni legali e normative
Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legali applicabili a lui e alle altre persone coinvolte nella relazione bancaria e nei valori patrimoniali (comprese le leggi fiscali e gli obblighi di dichiarazione e notifica). Si impegna a rispettare in ogni momento le disposizioni legali vigenti e, su richiesta della banca, certifica che lui e le altre persone coinvolte nella relazione hanno rispettato le norme applicabili ai singoli casi.
16. Segreto bancario e protezione dei dati
Gli organi, gli impiegati e i mandatari della banca sottostanno a obblighi giuridici per la protezione e la segretezza dei dati che riguardano la relazione d’affari con il cliente.
L’obbligo della banca di rispettare il segreto bancario viene meno in presenza di obblighi d’informazione e di comunicazio- ne previsti dalla legge o dalle norme, del consenso da parte del cliente o di altri motivi giustificativi di ordine legale, come la salvaguardia di legittimi interessi della banca. Il segreto bancario non si applica in particolare:
a) nei confronti di terzi in Svizzera o all’estero (ad es. broker, banche, repertori di dati sulle negoziazioni, borse, organismi di regolamento ed enti di subcustodia, emittenti, autorità competenti nonché altri terzi coinvolti) nell’ambito di transazioni e servizi che la banca eroga per il cliente (ad es. la gestione di conti o depositi oppure l’esecuzione di operazioni relative al traffico dei pagamenti, ai titoli, alle divise e di altre operazioni della clientela), in particolare se presentano un legame con l’estero. La non applicazione del segreto può essere determinata dal diritto svizzero o estero, da autoregolamentazioni, usanze di mercato, disposizioni contrattuali o condizioni poste da emittenti, fornitori di servizi e altre parti da cui la banca dipende per lo svolgimento di tali transazioni e servizi,
b) in caso di procedimenti minacciati o avviati nei confronti della banca dal cliente o da altre persone coinvolte nella relazione d’affari o nei valori patrimoniali in Svizzera o all’estero (anche come terze parti),
c) al fine di garantire e rivendicare, in Svizzera o all’estero, i crediti o altri diritti della banca nei confronti del cliente e per la realizzazione di garanzie ordinate per conto del cliente,
d) in caso di rimproveri che il cliente o altre persone coinvolte nella relazione d’affari o nei valori patrimoniali hanno mosso alla banca pubblicamente oppure rilasciato a media o autorità,
e) al fine dello scambio di informazioni tra la banca e altre
banche ed entità giuridiche del gruppo Xxxxxx Kantonalbank in Svizzera per scopi aziendali, ad esempio lo svolgimento e l’assistenza completi ed efficienti nell’ambito delle operazioni bancarie per i clienti, l’informazione circa l’offerta di servizi delle società del gruppo, la garanzia della gestione dei rischi, il rispetto di disposizioni legali e normative o per motivi legati alla compliance. I destinatari sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza.
La banca salva ed elabora i dati che riguardano la relazione d’affari con il cliente e quelli provenienti da fonti terze, e può utilizzarli per creare ed elaborare profili. Tali dati possono essere oggetto di scambio tra la banca e altre banche ed entità giuridiche del gruppo Xxxxxx Kantonalbank ed utilizzati per i motivi elencati alla lettera e) nonché per scopi di ricerca di mercato e di marketing.
La banca pubblica i princìpi relativi all’elaborazione dei dati personali nonché eventuali aggiornamenti in Internet (all’indi- xxxxx xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx).
Il cliente prende atto che i dati trasmessi all’estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sono soggetti alle disposizioni del rispettivo ordinamento giuridico estero.
17. Assenza di contatti
Il cliente si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare, nell’ambito della relazione d’affari tra lui e la banca, la presenza di valori senza contatti ai sensi delle disposizioni di legge in materia. In particolare è
tenuto a comunicare immediatamente alla banca ogni modifica dell’indirizzo o del nome (ad es. in seguito a matri- monio).
Il cliente prende atto che la banca, in presenza di valori patrimoniali senza contatti, è obbligata a segnalare la relazio- ne d’affari a un ufficio di notifica centrale.
Oltre alle condizioni e ad altri oneri risultanti dagli elenchi/ dalle schede informative sui prodotti, che rimangono validi an- che in caso di assenza di contatti, la banca è autorizzata ad addebitare al cliente una tassa speciale nonché tutti i costi sostenuti per le operazioni svolte in caso di assenza di
1.20
contatti o non rivendicazione.
18. Modifiche delle Condizioni generali
La banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adeguate e si considerano approvate se quest’ultimo non presenta contestazioni entro un mese.
19. Diritto applicabile e foro competente
Tutte le relazioni giuridiche del cliente con la banca sono soggette esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento, luogo di esecuzione per clienti con domicilio all’estero nonché foro competente esclusivo per tutte le controversie è Basilea. La banca ha il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale competente del suo domicilio o presso ogni altro tribunale competente, ma rimane applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
Sono fatte salve le disposizioni vincolanti del diritto svizzero in merito al foro compente.
Regolamento di deposito
1. Campo d’applicazione
Il presente Regolamento di deposito è valevole in complemen- to alle Condizioni generali e regola la custodia, la contabilizza- zione e l’amministrazione di valori e oggetti (valori in deposito) da parte della banca, in modo particolare anche nel caso in cui questi vengano tenuti sotto forma di titoli contabili. Esso è ugualmente applicabile come complemento per eventuali convenzioni contrattuali particolari.
2. Accettazione
Di norma la banca accetta in deposito aperto, quali valori in deposito, prevalentemente:
• titoli contabili, cartevalori, diritti valore e altri investimenti sul mercato monetario e dei capitali non cartolarizzati nonché altri strumenti finanziari da custodire (ovvero contabilizzare) e amministrare,
• metalli preziosi e monete fungibili nella forma e nella qualità normalmente reperibili in commercio nonché titoli ipotecari e documenti probatori (ad es. polizze assicurative) da custodire.
La banca può rifiutare l’accettazione di valori in deposito senza addurre motivazioni. Ciò vale soprattutto se il cliente non adempie alle restrizioni d’investimento applicabili nel suo caso.
Se la banca – a causa di restrizioni d’investimento, per motivi legali, normativi, legati al prodotto o per altre ragioni – non intende più custodire i valori patrimoniali depositati, chiede al titolare del deposito di indicare dove bisognerà trasferire i valori in questione. Qualora il cliente, anche dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato fissato dalla banca, non impartisca istruzioni, l’istituto è autorizzato a consegnare fisicamente tali valori o a liquidarli.
La banca si riserva di verificare l’autenticità e le notifiche di blocco relative ai valori consegnati dal cliente oppure di affidare tale incarico a terzi in Svizzera e all’estero, declinando ogni responsabilità in tal senso. In caso di verifica, la banca esegue i mandati di vendita e gli ordini di consegna, come pure le attività amministrative, solo al termine del controllo. I costi legati alla verifica possono essere addebitati al cliente.
3. Obbligo di diligenza
La banca contabilizza, custodisce e amministra i valori in deposito con la diligenza consueta nella prassi di settore.
4. Consegna e trasferimento dei valori in deposito
12.18
Il cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli siano restituiti o trasferiti secondo le disposizioni legali vigenti nel luogo di custodia, nella forma ed entro i termini di consegna consueti; sono fatti salvi eventuali termini di disdetta, disposizioni legali, statuti di emittenti, diritti di garanzia della banca nonché accordi contrattuali particolari.
Le spese legate alla consegna e al trasferimento fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non esiste alcun diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc.
Il trasporto come pure l’invio di valori in deposito avviene per conto e a rischio del cliente. Se è necessario dichiarare i valori, in mancanza di istruzioni del cliente la banca vi provvede a propria discrezione.
5. Durata del contratto
Il rapporto di deposito è stipulato con validità illimitata nel tempo. Non si estingue in seguito al decesso, all’incapacità civile o al fallimento del cliente.
6. Condizioni
Le attuali condizioni e altri oneri fanno capo agli elenchi e alle schede informative sui prodotti, liberamente consultabili.
Soprattutto in caso di variazioni dei costi e di rivalutazione del rischio commerciale, sarà possibile apportare modifiche in qualsiasi momento adeguando gli elenchi e le schede informative sui prodotti. Il cliente verrà informato preliminar- mente al riguardo con modalità appropriate.
Per prestazioni della banca che non figurano in un elenco o nella scheda informativa su un prodotto, ma che vengono eseguite su ordine del cliente oppure nel suo presunto interesse e che generalmente possono essere pretese soltanto dietro rimunerazione (ad es. commissioni e spese di terzi, spese legali e procedurali che la banca deve sostenere in relazione ai valori in deposito), la banca può decidere l’am- montare dell’indennità secondo il proprio criterio.
7. Indennità di distribuzione
La banca può ricevere da terzi, in relazione alla vendita di investimenti collettivi di capitale e altri prodotti dʼinvesti- mento, indennità di distribuzione, ovvero commissioni di portafoglio. L’istituto rimborsa periodicamente al cliente le indennità di distribuzione percepite da terzi.
8. Custodia dei valori in deposito
La banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito, singolarmente o in un deposito collettivo, presso un ente di subcustodia di propria scelta, sul territorio nazionale o all’estero, a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. In tal caso risponde esclusivamente per la diligenza – consue- ta nella prassi di settore – con cui seleziona e istruisce l’ente di subcustodia.
Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi. Rimangono esclusi dalla custodia collettiva i valori in deposito che, per loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. I
valori in deposito custoditi all’estero sono sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. Gli enti di subcustodia possono far valere un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui valori in deposito.
Qualora la legislazione estera rendesse difficile, ovvero impossibile, il riscatto dei valori depositati all’estero, la banca è tenuta unicamente a garantire al cliente, presso un ente di custodia o una banca corrispondente a sua scelta nel luogo di custodia, un diritto di restituzione proporzionale dei valori depositati, purché sussista un simile diritto ed esso sia trasferibile.
9. Iscrizione dei valori in deposito
I valori in deposito nominativi di emittenti svizzeri vengono iscritti a nome del cliente nel registro di riferimento (ad es. registro delle azioni), a condizione che il cliente abbia dato la propria autorizzazione. In tal modo i dati trasmessi ai fini della registrazione (in particolare quelli relativi all’identità del cliente) vengono comunicati all’istanza di competenza (società, ente che amministra il registro, ecc.).
Se l’iscrizione a nome del cliente non è usuale o è impossibile, la banca può fare iscrivere i valori a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del cliente.
10. Obblighi di dichiarazione e d’informazione
Il cliente è responsabile dell’adempimento degli eventuali obblighi di dichiarazione e d’informazione nonché di altri obblighi (ad es. pubblicità delle partecipazioni, obbligo di presentare un’offerta di acquisto) nei confronti di società, bor- se, autorità e altri operatori di mercato. È determinante il diritto applicabile svizzero o estero. La banca non è tenuta a richiamare l’attenzione del cliente sui suoi obblighi di dichiara- zione. Se i valori in deposito sono registrati a nome di una società con funzione di nominee o della banca, il cliente deve informare immediatamente l’istituto circa un eventuale obbligo di dichiarazione.
La banca è autorizzata – dandone comunicazione al titolare del deposito – a non eseguire o a eseguire solo in parte attività amministrative inerenti a valori in deposito che comportano per essa obblighi di dichiarazione e d’informazio- ne.
Se effettua o dispone operazioni che riguardano i valori in deposito, il cliente ha la responsabilità esclusiva di garantire il rispetto di eventuali restrizioni previste dal diritto applicabile svizzero o estero, di soddisfare determinate condizioni o di ottenere le autorizzazioni necessarie.
Spetta al cliente procurarsi le informazioni relative ai suddetti obblighi di dichiarazione e d’informazione nonché alle restrizioni, ecc.
12.18
Se tali obblighi vengono introdotti solo ad acquisto avvenuto, la banca è autorizzata ad alienare i valori in deposito interessati, qualora non riceva per tempo un riscontro dal
cliente e gli abbia fatto presente che in mancanza di una sua risposta avrebbe provveduto alla vendita.
11. Conversione di valori in deposito
La banca è autorizzata ad annullare a spese del cliente i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire titoli di credito e diritti valore come titoli contabili, mediante accredito su un conto titoli. La banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall’emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.
12. Amministrazione
La banca provvede, in assenza di particolari istruzioni da parte del cliente, alle consuete attività amministrative, come:
• la riscossione di interessi maturati, dividendi, altre distribu- zioni e capitali rimborsabili
• la conversione e il prelevamento di valori in deposito senza diritto d’opzione del cliente (split, spin-off, ecc.)
• il controllo di estrazioni di titoli, disdette, conversioni, diritti di sottoscrizione, ammortamenti di valori in deposito, ecc.
Qualora la banca non fosse in grado di amministrare singoli valori nel modo abituale, lo comunicherà al cliente sull’avviso di messa in deposito o in altra maniera.
Su ordine speciale e puntualmente pervenuto, la banca provvede a svolgere ulteriori attività amministrative, come:
• esercizio di diritti di sottoscrizione, di conversione e di opzione
• svolgimento di conversioni
• pagamento su valori in deposito non interamente liberati
• esecuzione di ordini legati a offerte di titoli nel contesto di offerte pubbliche d’acquisto, fusioni, scissioni, conversioni, ecc.
Se possibile, la banca informa il cliente riguardo a eventi imminenti concernenti i valori in deposito con modalità adeguate. Se il cliente non impartisce istruzioni per tempo, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, ad agire a propria discrezione. Di norma i diritti di sottoscrizione non esercitati vengono venduti e non si accettano offerte di riscatto, scambio e conversione.
La banca non esegue attività amministrative soprattutto:
• nel caso delle azioni nominative prive di cedole, se l’indirizzo di recapito per dividendi e distribuzioni non è quello della banca,
• per i valori in deposito negoziati esclusivamente o prevalen- temente all’estero e custoditi in via eccezionale in Svizzera,
• per i titoli ipotecari e i documenti probanti (ad es. polizze assicurative).
Per tutte le attività amministrative la banca si basa sulle consuete fonti d’informazione bancarie, senza assumersi tuttavia alcuna responsabilità. Fintanto che l’amministrazio- ne compete alla banca, quest’ultima è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a comunicare agli emittenti o agli enti
di subcustodia le istruzioni necessarie per l’amministrazione dei valori in deposito e a raccogliere le informazioni che le occorrono.
È competenza del cliente far valere i propri diritti derivanti dai valori in deposito in occasione di procedimenti giudiziali, di insolvenza o simili e di ottenere le informazioni necessarie in questo senso.
13. Accrediti e addebiti
Gli accrediti e gli addebiti vengono registrati su un conto indicato dal cliente presso la banca. In assenza di istruzioni contrarie, la banca è autorizzata, senza tuttavia esservi tenuta, a convertire in franchi svizzeri gli importi in valuta estera.
Gli accrediti avvengono salvo buon fine. La banca è autorizza- ta ad annullare le registrazioni effettuate per sbaglio o contenenti errori, anche in seguito alla registrazione sul deposito o conto del cliente, senza restrizioni temporali. Il cliente prende atto che simili correzioni da parte della banca avvengono senza chiamarlo in causa. Restano salve le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.
12.18
Le modifiche a istruzioni relative al conto devono pervenire alla banca con un anticipo sulla scadenza pari ad almeno cinque giorni lavorativi bancari.
14. Estratti
La banca trasmette al cliente, di norma per la fine dell’anno, un prospetto della situazione dei valori in deposito custoditi. Tale documento può includere ulteriori valori non contemplati dal presente regolamento. I titoli contabili non vengono indicati specificamente come tali.
Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori dei corsi non vincolanti tratti dalle consuete fonti d’informa- zione bancarie. L’istituto non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza di tali dati e di ulteriori informazioni relative ai valori contabilizzati.
15. Modifiche del Regolamento di deposito
La banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente documento. Le variazioni vengono comunicate al cliente preliminarmente con modalità adegua- te e si considerano approvate se quest’ultimo non presenta contestazioni entro un mese.
Condizioni per l’uso della Visa Debit Banca Cler
I. Disposizioni generali
1. Aspetti generali
Le seguenti «condizioni» si applicano alla Visa Debit (di seguito denominata anche «carta») emessa dalla Banca Cler (di seguito denominata «banca»). Trovano inoltre applicazione i «documenti di base», nello specifico le «Condizioni generali» della banca nonché altri eventuali accordi o disposizioni speciali in vigore per determinati servizi e/o operazioni.
La carta fa sempre riferimento a un conto bancario specifico. Il rapporto contrattuale relativo alla carta (di seguito denominato anche «rapporto contrattuale» o «contratto») viene stipulato tra il titolare del conto e la banca. Le transa- zioni vengono addebitate o accreditate su detto conto bancario. La banca può consentire anche l’inclusione di altri conti appartenenti al titolare del conto (funzione multiconto). Possono avere una carta, oltre al titolare del conto, anche altre persone da lui designate o soggetti in possesso di una procura sul conto. La banca si riserva di limitare a questi ultimi l’emissione di carte intestate a terze persone, le quali vengono designate «aventi diritto alla carta». La carta è intestata a loro nome. Anche il titolare del conto è «avente diritto alla carta». La banca può consentire ai procuratori sul conto di ordinare carte senza necessità di un’autorizzazione esplicita da parte del titolare del conto, non è pero tenuta a farlo. Il titolare del conto è responsabile dell’utilizzo di tutte le carte e ha la facoltà di prendere visione delle transazioni e dei dati riferiti a tutti gli aventi diritto alla carta. Le carte rimangono di proprietà della banca. Con l’emissione di carte a favore di procuratori sul conto e altri soggetti terzi, tra questi e la banca non si instaura alcun rapporto contrattuale.
Con l’ordinazione o il primo utilizzo della carta, ogni avente diritto alla carta dichiara di accettare le presenti condizioni.
2. Costituzione del rapporto contrattuale
Se il rapporto contrattuale, comprese le presenti condizioni, non si realizza in virtù di una domanda separata per l’otteni- mento di una carta presentata in forma scritta o formalizzata in altro modo, le condizioni qui riportate nonché le tasse applicabili al momento dell’uso della carta si ritengono accettate da ogni avente diritto ad essa al più tardi conte- stualmente al primo utilizzo della carta stessa o una volta trascorsi 30 giorni senza che quest’ultima sia stata riconse- gnata alla banca. Spetta al titolare del conto informare eventuali altri aventi diritto alla carta in merito a variazioni apportate alle presenti disposizioni e alle condizioni applicate, qualora la banca non provveda direttamente a comunicarle. Gli aventi diritto alla carta autorizzano il titolare del conto a rilasciare e accogliere con effetto anche per loro qualsivoglia dichiarazione concernente la carta. Se previsto dalla banca nel quadro delle proprie disposizioni in materia di procura, i procuratori sul conto possono inoltre richiedere carte intestate
a loro stessi e costituire a tale riguardo i relativi rapporti contrattuali a nome del titolare del conto.
3. Procure/decesso e incapacità civile
La revoca di una procura sul conto non comporta automatica- mente l’invalidità della corrispondente carta. Parimenti, il decesso o l’incapacità civile di un avente diritto alla carta non determina in automatico il blocco della carta stessa. Il titolare del conto o il relativo successore legale deve richiedere espressamente alla banca il blocco della carta.
4. Modifica delle condizioni
La banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni e le condizioni applicate (in particolare le tasse e le funzioni o i servizi abbinati alla carta). Le modifiche vengono comunicate al titolare del conto in forma appropria- ta con almeno 30 giorni di anticipo sulla relativa entrata in vigore. Esse si considerano approvate a meno che il titolare del conto disdica per iscritto il rapporto contrattuale concer- nente la carta prima dell’entrata in vigore delle variazioni o tutte le carte vengano restituite dai rispettivi aventi diritto; in ogni caso, l’utilizzo della carta successivo all’entrata in vigore delle variazioni viene interpretato come esplicita accettazione delle stesse.
5. Diritto di addebitamento della banca
La banca ha il diritto di addebitare tutti gli importi risultanti dall’uso della carta (transazioni) e le tasse sul conto principale impresso sulla carta stessa. Ciò si applica anche per gli importi prenotati o contabilizzati in via provvisoria. Tale condizione può avere conseguenze sul limite della carta e determinare una limitazione della liquidità sul conto. Le transazioni eseguite in una valuta diversa da quella del conto vengono convertite dalla banca nella valuta del conto. La banca ha il diritto di rifiutare transazioni senza dover addurre motivazio- ni, qualora la relativa contabilizzazione determini un saldo negativo sul conto. La banca non si assume alcuna responsa- bilità per eventuali danni che una tale situazione potrebbe arrecare all’avente diritto alla carta.
8.21
Le transazioni sono riportate periodicamente (ad es. con cadenza mensile) sull’estratto conto corrispondente. In caso di cessazione del rapporto contrattuale sussiste un diritto di addebitamento per tutti gli importi riconducibili a precedenti usi della carta. Il diritto di addebitamento da parte della banca permane illimitatamente anche in caso di controversie tra gli aventi diritto alla carta e terzi (ad es. punti di accetta- zione). Eventuali controversie in relazione a inesattezze e contestazioni di merci o servizi nonché pretese da essi risultanti devono essere regolate direttamente tra l’avente diritto alla carta e il punto di accettazione in questione.
6. Periodo di validità e rinnovo della carta
La carta è valida fino al termine della data indicata sulla stessa. In mancanza di un’esplicita rinuncia da parte dell’avente diritto alla carta, prima della scadenza indicata essa viene sostituita automaticamente con una nuova. Se il titolare non riceve la nuova carta con almeno dieci giorni di anticipo sulla scadenza di quella in uso, deve comunicarlo immediatamente alla banca. La banca ha il diritto di non
rinnovare una carta senza dover addurre motivazioni al riguar- do. Al termine del periodo di validità o una volta ricevuta la carta sostitutiva o di rinnovo, la precedente carta deve essere resa immediatamente inutilizzabile dal rispettivo avente diritto.
7. Disdetta e blocco
Il titolare del conto può disdire in qualsiasi momento la propria carta così come quella di un altro avente diritto o il rapporto contrattuale corrispondente. Gli altri aventi diritto alla carta possono disdire unicamente le proprie carte o il rapporto contrattuale corrispondente. Una volta avvenuta la disdetta, la carta va restituita spontaneamente e tempestivamente alla banca. La banca è autorizzata in qualsiasi momento a bloccare la carta senza dover avvisare preventivamente l’avente diritto ad essa né addurre motivazioni. La banca blocca la carta se l’avente diritto alla carta ne fa esplicita richiesta o notifica la perdita della carta e/o del codice PIN nonché in caso di disdetta. Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate sul conto. Nonostante la disdetta o il blocco, la banca rimane autorizzata ad addebitare al titolare del conto tutti gli importi ritenuti autorizzati dall’avente diritto alla carta successivamente alla disdetta
o al blocco (ad es. addebiti risultanti da servizi ricorrenti per abbonamenti a giornali, quote di adesione o servizi online).
8. Cessione
La banca può trasferire o cedere in qualsiasi momento a terzi (ad es. società d’incasso), in Svizzera e all’estero, il rapporto contrattuale o singole pretese o obblighi ad esso correlati e può consentire a detti soggetti terzi, laddove necessario, l’accesso ai dati esistenti in relazione al rapporto contrattuale (incluse le informazioni su relazioni bancarie sottostanti).
II. Utilizzo della carta
1. Possibilità d’impiego (funzioni)
La carta può essere impiegata, a seconda degli accordi, per una o più delle seguenti funzioni:
1.1 Funzione di prelevamento di contanti
8.21
La carta può essere impiegata per il prelevamento di contanti, con addebito sul conto impresso sulla carta, presso i distributori automatici di banconote apposita- mente contrassegnati in Svizzera e all’estero nonché presso i punti autorizzati, fino ai limiti stabiliti per la carta. La Visa Debit del titolare del conto consente di accedere, oltre che al conto impresso sulla carta stessa, anche ad altri conti del titolare stesso autorizzati dalla banca.
1.2 Funzione di pagamento
La carta può essere impiegata per il pagamento di merci e servizi nel commercio stazionario o in Internet in Svizzera e all’estero, fino ai limiti stabiliti per la carta.
1.3 Servizi propri della banca
L’avente diritto alla carta può avvalersi di servizi propri della banca presso i distributori automatici di banconote dell’istituto. Nell’ambito dei servizi propri della banca – eventualmente in deroga ai limiti della carta abituali o concordati o in aggiunta a essi – possono essere effettuati in particolare prelevamenti di contanti entro l’ammontare dell’avere disponibile sul conto abbinato o entro una linea di credito concessa oppure fino a limiti della carta speciali concordati appositamente per servizi propri della banca, nonché si possono utilizzare, se del caso, altri servizi. La banca può ampliare o eliminare detti servizi in qualsiasi momento senza preavviso.
1.4. Servizi di versamento
La Visa Debit può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso specifici distributori automa- tici di banconote. L’importo riconosciuto dal distributore automatico di banconote e confermato dal depositante viene accreditato automaticamente, con valuta del giorno del versamento, sul conto impresso sulla carta o sul conto collegato attraverso la funzione multiconto e selezionato al distributore automatico di banconote, dedotte le spese riportate nel tariffario.
L’accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositante e il titolare del conto, qualora non si tratti della stessa persona. Il diritto di revoca del depositante si estingue contestualmente all’accettazione dell’importo da parte del distributore automatico di banconote.
1.5 Obbligo di copertura
È consentito l’utilizzo della carta solo se il conto dispone della copertura necessaria (avere o linea di credito). In caso di copertura insufficiente sul conto, la banca è autorizzata a rifiutare le transazioni.
1.6 Giustificativo di transazione
All’avente diritto alla carta viene rilasciato su richiesta un giustificativo di transazione per i prelevamenti di contanti effettuati con la carta presso la maggior parte dei distributori automatici di banconote; nel caso dei pagamenti di merci e servizi, il rilascio avviene in automa- tico oppure su richiesta. Tale giustificativo vale come avviso di addebito. In caso di versamenti di contanti presso i distributori automatici di banconote della banca specificamente contrassegnati, l’importo riconosciuto dal distributore automatico di banconote e confermato dalla persona che effettua il versamento viene accreditato sul conto selezionato. Il giustificativo di transazione eventual- mente rilasciato al momento del versamento dei contanti vale come avviso di accredito.
1.7 Guasti tecnici e interruzioni di esercizio
L’avente diritto alla carta non può far valere alcuna pretesa di risarcimento in seguito a guasti tecnici e interruzioni di esercizio che impediscono l’uso della carta.
1.8 Visa Debit con servizi di terzi o agevolazioni
Alla Visa Debit possono essere associati servizi supple- mentari, come ad esempio prestazioni assicurative, di cui l’avente diritto alla carta può disporre o beneficiare attraverso l’utilizzo della carta o semplicemente in virtù del suo possesso. Detti servizi supplementari, nella fattispecie le prestazioni assicurative, sono eventualmen- te descritti in apposite panoramiche sui prodotti e disciplinati nell’ambito di condizioni separate. Può trattarsi di condizioni stabilite da terzi, come ad es. assicurazioni; qualora disponibili e/o determinanti, esse possono essere consultate sul sito web della banca.
Determinati servizi di terzi possono non essere forniti dalla banca e quindi non dare adito ad alcuna pretesa nei confronti dell’istituto per l’avente diritto alla carta o eventuali altre persone.
2. Possibilità d’autorizzazione
L’avente diritto alla carta è autorizzato a utilizzare la carta presso gli appositi punti di accettazione, entro il/i limite/i stabilito/i o concordato/i, per pagare merci e servizi secondo le modalità indicate di seguito o effettuare prelevamenti di contanti:
2.1 Con il proprio codice PIN.
2.2 Rilasciando personalmente un’autorizzazione con modalità diversa dal codice PIN o da altri mezzi di legittimazione (cfr. al riguardo le disposizioni supplemen- tari per l’utilizzo dei servizi online).
2.3 Nell’ambito di acquisti per telefono, via Internet o per corrispondenza o di qualsivoglia altro acquisto o richiesta di servizio per il quale la transazione viene eseguita solo indicando il nome dell’avente diritto alla carta, il numero della carta, la data di scadenza e, se richiesto, il codice di verifica riportato sulla carta (CVV, CVC).
2.4 Utilizzando la carta senza inserimento del codice PIN o di altri mezzi di legittimazione presso punti di pagamento automatizzati (ad es. pagamenti senza contatto, apparecchi automatici nei parcheggi o distributori di biglietti, caselli autostradali).
8.21
Il titolare del conto riconosce tutti i pagamenti e i preleva- menti di contanti autorizzati in conformità al presente punto 2, sezione II, e il credito che ne deriva per i punti di accettazio- ne. Al contempo, la banca è tenuta espressamente e irrevoca- bilmente a versare gli importi al rispettivo punto di accetta- zione.
3. Limitazione o ampliamento delle possibilità di utilizzo Le possibilità di utilizzo di carta, codice PIN e limiti possono essere ampliate, limitate o revocate in qualsiasi momento. I limiti possono essere richiesti alla banca.
4. Utilizzi vietati della carta
È vietato l’uso della carta per scopi illeciti.
III. Obblighi di diligenza dell’avente diritto alla carta
1. Custodia, perdita, furto e abuso della carta
La carta deve essere sempre conservata con la massima cura. In caso di perdita, furto o di indizi che ne lasciano presupporre un utilizzo abusivo, l’avente diritto alla carta deve darne comunicazione immediata all’ufficio designato dalla banca.
2. Segretezza dei mezzi di legittimazione (ad es. codice PIN) L’avente diritto alla carta è tenuto a mantenere segreti il codice PIN e gli altri mezzi di legittimazione messi a sua disposizione, a non trasmetterli a terzi e a non trascriverli, nemmeno in forma cifrata. Né il codice PIN né altri mezzi di legittimazione devono essere costituiti da una combinazione facilmente identificabile, come ad es. numeri di telefono, date di nascita, targa dell’automobile, nome dell’avente diritto alla carta o dei membri della sua famiglia, ecc. La banca non chiederà mai all’avente diritto alla carta di comunicare il codice PIN e/o le password di altri mezzi di legittimazione. La banca declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare dalla mancata osservanza degli obblighi da parte degli aventi diritto alla carta.
3. Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze
Eventuali abusi o altre irregolarità, visibili in particolare sull’estratto conto relativo a un conto bancario associato alla carta, vanno comunicati alla banca non appena vengono rilevati.
In aggiunta, occorre inviare alla banca, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’estratto conto, una contestazione scritta con tutti i documenti relativi alla/e transazione/i contestata/e, indipendentemente dal fatto che gli estratti conto siano indirizzati al titolare del conto o, dietro sua disposizione, a una terza persona. In caso contrario, l’estratto conto viene considerato accettato in relazione alle transazioni della carta. L’eventuale modulo di notifica del danno inviato al titolare del conto o all’avente diritto alla carta va rispedito alla banca, debitamente compilato e firmato, entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di abuso, l’avente diritto alla carta o il titolare del conto è tenuto a intraprendere tutto il possibile per chiarire e ridurre il danno seguendo le indicazioni della banca o di terzi interpellati da quest’ultima. La banca può richiedere che venga sporta denuncia penale presso la polizia o l’autorità istruttoria competente nonché esigere una copia o la conferma della denuncia. Il titolare del conto così come gli altri aventi diritto alla carta sono responsabili nei confronti della banca dei costi da essa sostenuti in relazione a contestazioni notificate in mala fede o con intento fraudolento.
4. Comunicazione di variazioni
Tutte le variazioni a dati relativi agli aventi diritto alla carta (in particolare al nome, all’indirizzo e al conto nonché variazio- ni degli aventi diritto economico o della situazione reddituale) vanno comunicate tempestivamente alla banca per iscritto. Le comunicazioni della banca inviate all’ultimo indirizzo ad essa comunicato vengono considerate recapitate corretta- mente. La banca si riserva di addebitare al titolare del conto i costi da essa sostenuti per eventuali ricerche dell’indirizzo.
5. Servizi ricorrenti
I servizi ricorrenti pagati per mezzo della carta (ad es. abbonamento a giornali, quote di adesione, servizi online) devono essere disdetti direttamente presso il punto di accettazione qualora non siano più richiesti. In caso di risoluzione del contratto relativo alla carta, l’avente diritto alla carta è tenuto a modificare autonomamente le modalità di pagamento presso il punto di accettazione o a concordarne di nuove con quest’ultimo oppure a disdire il rapporto contrattuale in questione.
6. Transazioni di pagamento in Internet
Se il punto di accettazione offre un metodo di pagamento sicuro (ad es. 3-D Secure), l’avente diritto alla carta deve disporre il pagamento mediante questa modalità e osservare al riguardo le disposizioni supplementari per l’utilizzo dei servizi online.
IV. Responsabilità
1. Assunzione dei danni in caso di rispetto delle condizioni/non colpevolezza
A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato le presenti condizioni in tutte le loro parti (in particolare i propri obblighi di diligenza) e che non gli si possa altresì imputare alcuna colpa, la banca si assume i danni arrecati al titolare del conto in seguito all’utilizzo abusivo della carta da parte di terzi, ivi compresi i danni causati da falsificazioni o contraffa- zioni della carta stessa. Accettando l’indennizzo, il titolare del conto cede alla banca le proprie pretese di risarcimento. Gli aventi diritto alla carta sono tenuti a contribuire, al meglio delle proprie possibilità, al chiarimento di un eventuale sinistro e al contenimento del danno attenendosi alle indicazioni della banca.
Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, i rispettivi coniugi/partner registrati/conviventi, parenti
in linea diretta (in particolare figli e genitori) o altre persone ad essi vicine, procuratori nonché persone che vivono nella medesima economia domestica con essi. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un’assicurazione nonché eventuali danni conseguenti. Se la contestazione dovesse rivelarsi ingiustificata, il titolare del conto autorizza la banca a riaddebitare sul conto associato alla carta le somme accreditate a titolo di indennizzo.
8.21
2. In caso di violazione degli obblighi di diligenza
Gli aventi diritto alla carta che non adempiono ai propri
obblighi di diligenza rispondono illimitatamente di tutti i danni derivanti dall’utilizzo abusivo della carta fino all’avve- nuto blocco di quest’ultima. Il titolare del conto risponde solidalmente con l’avente diritto alla carta in questione.
3. Per le operazioni concluse per mezzo della carta
La banca declina ogni responsabilità per le operazioni concluse per mezzo della carta. In particolare, eventuali reclami in merito alle merci o ai servizi acquistati o altre divergenze d’opinione e pretese relative ai corrispondenti negozi giuridici vanno regolati direttamente con il punto di accettazione interessato. Il diritto di addebitamento della banca non ne risulta in alcun modo limitato.
4. In caso di mancata accettazione della carta
La banca non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui un punto di accettazione rifiuti per un motivo qualsiasi di accettare la carta o qualora non sia possibile pagare o prelevare con la carta per motivi tecnici o di altra natura. Lo stesso vale per i casi in cui risulti impossibile utilizzare la carta presso uno sportello automatico o se quest’ultimo dovesse danneggiarla o renderla inutilizzabile.
5. Nel caso di uso della carta con il codice PIN o altri mezzi di legittimazione
Ogni utilizzo della carta autorizzato tramite il relativo codice PIN o altri mezzi di legittimazione si considera effettuato dall’avente diritto alla carta. Dalle suddette azioni deriva per quest’ultimo un impegno vincolante in relazione agli acquisti, alle transazioni o alle altre operazioni eseguite e ai rispettivi addebiti sulla propria carta. Di conseguenza, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto gli importi relativi alle transazioni eseguite in questo modo e registrate in maniera elettronica. Ad assumersi i rischi legati all’utilizzo abusivo della carta con il relativo codice PIN o altri mezzi di legittima- zione è quindi sostanzialmente il titolare del conto.
In caso di comprovate intrusioni illecite da parte di terzi nelle installazioni dei fornitori di rete e/o di telecomunicazioni o nell’infrastruttura utilizzata per il pagamento dall’avente diritto alla carta (ad es. terminali EFT/POS), la banca si fa carico degli addebiti relativi a utilizzi abusivi della carta conte- stati tempestivamente, purché l’avente diritto alla carta abbia ottemperato in toto ai propri obblighi di diligenza e non gli si possa altresì imputare alcuna colpa.
6. Dopo cessazione del rapporto contrattuale, richiesta di restituzione o riconsegna della/e carta/e
Il diritto di utilizzare la carta, in particolare anche per ordinazioni via telefono, Internet o per corrispondenza, si estingue in ogni caso alla cessazione del rapporto contrattua- le o dopo la richiesta di restituzione o la riconsegna della carta. La banca declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dall’avente diritto alla carta in seguito all’uso della stessa successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, alla richiesta di restituzione o alla sua riconse- gna. Il titolare del conto risponde interamente dei danni che ne derivano. Un utilizzo illecito della carta può essere perseguito civilmente e/o penalmente.
X. Xxxxx (comprese commissioni, interessi e costi)
1. Tasse
La banca può applicare una tassa sulla carta. Salvo indicazio- ni divergenti la tassa viene addebitata in anticipo e, in particolare in caso di blocco, cessazione del rapporto contrat- tuale, richiesta di restituzione e riconsegna della carta, non sussiste alcun diritto al rimborso. L’utilizzo della carta e/o il rapporto contrattuale possono comportare ulteriori tasse, commissioni, interessi e costi. Ad esclusione dei costi straordi- nari causati colpevolmente dall’avente diritto alla carta, il loro ammontare viene notificato al titolare del conto in forma appropriata e può essere richiesto in qualsiasi momento alla banca o consultato in permanenza su xxx.xxxx.xx.
2. Transazioni in valuta estera
In caso di transazioni in una valuta diversa da quella della carta (valuta estera), il titolare del conto accetta una tassa amministrativa della banca, il cui importo si basa sul prospet- to delle spese in vigore. La conversione della valuta estera nella valuta della carta o del conto avviene in base a un tasso di conversione definito dalla banca.
3. Transazioni in franchi svizzeri all’estero
Se la carta in franchi svizzeri viene utilizzata presso punti di accettazione esteri per pagamenti in CHF, la banca può addebitare una tassa amministrativa, il cui importo si basa sul prospetto delle spese in vigore.
VI. Disposizioni supplementari per l’utilizzo dei servizi online La banca può mettere a disposizione dell’avente diritto alla carta diversi servizi accessibili via Internet, tramite app o
E-Banking (di seguito denominati «servizi online»), in particolare la visualizzazione delle transazioni effettuate e il controllo e la conferma dei pagamenti in Internet, ad es. tramite 3-D Secure in un’app. Per l’accesso ai servizi online, l’avente diritto alla carta deve effettuare ogni volta il login tramite i mezzi di legittimazione applicabili ai singoli servizi online. A tale riguardo, oltre alle presenti condizioni, l’avente diritto alla carta deve accettare anche ulteriori disposizioni o condizioni specifiche, di cui viene messo a conoscenza al momento del login o della registrazione ai singoli servizi online.
VII. Trattamento e trasmissione dei dati nonché incarico a terzi
1. Trattamento dei dati da parte della banca
La banca tratta i dati dell’avente diritto alla carta per l’avvio e la gestione del rapporto relativo alla carta in qualità di titolare del trattamento. Il titolare del conto è tenuto a informare al riguardo gli eventuali terzi i cui dati sono oggetto di trattamento in seguito a una sua disposizione.
2. Trasmissione dei dati e relativo trattamento
8.21
Il titolare del conto o ciascun avente diritto alla carta accetta che la banca possa coinvolgere terze persone – nella fattispe- cie una società di processing per la gestione e l’elaborazione
delle transazioni della carta – al fine di fornire i propri servizi. Egli acconsente in particolare a che i soggetti incaricati dalla banca per la gestione delle operazioni con la carta nonché le aziende subappaltatrici da essi coinvolte (ad es. per la produzione delle carte) vengano a conoscenza dei suoi dati, nella misura in cui ciò è necessario per la fornitura dei servizi o l’adempimento accurato dei rispettivi compiti.
È possibile opporsi alla trasmissione dei dati e al succitato trattamento solo mediante disdetta del contratto relativo alla carta.
Il titolare del conto o ciascun avente diritto alla carta prende atto del fatto che dai dati relativi alle transazioni è possibile ricavare informazioni sul comportamento di chi detiene la carta (in particolare riguardo a luogo di domicilio e di lavoro, stato di salute, situazione finanziaria, attività nel tempo libero, condotta in ambito sociale e molto altro).
3. Trattamento dei dati per scopi di assistenza, ricerca di mercato e marketing nonché ai fini della lotta contro l’abuso delle carte di pagamento
La banca può trattare i dati di ogni avente diritto alla carta nell’ambito del servizio clienti, in particolare per garantire un’assistenza clienti efficiente nonché per effettuare analisi e mostrarle all’avente diritto alla carta o al titolare del conto. La banca è autorizzata in particolare anche a creare ed esaminare profili relativi ai clienti, ai consumi e alle preferenze al fine di analizzare e prevedere gli interessi e i comportamen- ti degli aventi diritto alla carta («profiling»), sviluppare prodotti e servizi in relazione alle carte di debito, offrire agli aventi diritto alla carta prodotti e servizi pertinenti o infor- marli al riguardo nonché al fine di prevenire l’abuso delle carte di pagamento. In tale contesto, la banca può completare i dati disponibili con informazioni supplementari in suo possesso inerenti all’avente diritto alla carta. Per gli scopi menzionati, la banca può anche ricorrere a personale ausiliario e concedere a quest’ultimo l’accesso ai dati.
4. Divulgazione dei dati per motivi legali o normativi
Il titolare del conto e ogni avente diritto alla carta prendono atto che la banca è autorizzata a divulgare dati relativi al contratto e alle transazioni per adempiere a obblighi di informazione previsti dalla legge o da normative nonché al fine di tutelare interessi legittimi (ad es. nel contesto della procedura di richiesta di restituzione). Xxxx prendono inoltre atto che la banca può inviare al titolare del conto e/o agli aventi diritto alla carta, al numero di cellulare da essi fornito, avvisi riguardo a frodi che potrebbero comportare la divulga- zione della relazione bancaria e di informazioni ad essa correlate.
5. Autorizzazione all’acquisizione di informazioni e documenti
Indipendentemente dal reperimento di dati consentito dalla legge, la banca è in ogni caso autorizzata ad acquisire da terzi
– in particolare da soggetti coinvolti dalla banca stessa per la gestione delle operazioni relative alla carta nonché da agenzie d’informazioni economiche – tutte le informazioni necessarie
per la verifica dei dati forniti dall’avente diritto alla carta, per l’elaborazione della domanda di rilascio della carta, per l’emissione di quest’ultima e per l’esecuzione del contratto. La banca è autorizzata ad acquisire ulteriori informazioni da terzi, in particolare dalla Centrale per informazioni di credito (ZEK), dalle autorità (ad es. uffici d’esecuzione, autorità fisca- li, controllo degli abitanti), dal datore di lavoro e da altre centrali d’informazione previste dalla legge (ad es. la centrale d’informazione per il credito al consumo, IKO) o comunque appropriate; in caso di blocco della carta, arretrati di paga- mento qualificati o utilizzo abusivo della carta da parte dell’avente diritto e in casi analoghi, la banca è inoltre autorizzata a segnalare il caso alla ZEK e, nei casi previsti dalla legge, alle centrali competenti. La ZEK e l’IKO sono espressamente autorizzate a rendere accessibili questi dati ai propri membri. Il titolare del conto o l’avente diritto alla carta autorizza la banca a trasmettere alle persone terze interpella- te per la gestione delle operazioni relative alla carta, dietro richiesta di queste ultime, tutte le informazioni e i documenti di cui esse necessitano per adempiere ai propri obblighi conformemente alle disposizioni in vigore, o eventualmente applicabili in futuro, in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rientrano in tale novero, in particolare, tutte le informazioni e i documenti necessari per l’identificazione del titolare o la determinazione dell’avente diritto economico ai valori patrimoniali movimentati tramite la carta e per procedere ad accertamenti supplementari prescritti dalla legge in tale contesto. A tale riguardo il titolare del conto o l’avente diritto alla carta esonera la banca dal segreto bancario nei confronti delle persone terze coinvolte.
La banca è autorizzata a comunicare ai soggetti terzi coinvolti nel contesto di cui sopra eventuali modifiche dei dati relativi ai clienti.
6. Trattamento dei dati per scopi di valutazione del rischio da parte della banca
La banca e persone terze incaricate da quest’ultima sono autorizzate a conservare, trattare, combinare, arricchire con dati provenienti da fonti esterne, utilizzare, per poi crearne profili, i dati di tutti gli aventi diritto alla carta che hanno attinenza con il rapporto contrattuale e con l’utilizzo della carta stessa, al fine di calcolare e valutare i rischi di credito e di mercato rilevanti per l’attività nonché per la creazione di profili di rischio (scopi di valutazione del rischio).
7. Coinvolgimento di terzi
8.21
La banca è autorizzata a incaricare, in toto o in parte, soggetti terzi, in Svizzera e nell’area UE o SEE e in alcuni casi anche a livello mondiale, dell’esecuzione di qualsiasi servizio derivante dal rapporto contrattuale inclusi i programmi a premi (ad es. esame delle domande di rilascio, produzione di carte, esecuzione del contratto, servizi online, incasso, comunicazioni con la clientela, eventuale calcolo dei rischi di credito), del miglioramento dei modelli di rischio utilizzati per la concessione dei limiti e la lotta alle frodi nonché per l’analisi dei dati e l’invio di offerte e informazioni secondo quanto riportato ai precedenti punti 2 e 3, sezione VII. L’avente diritto alla carta autorizza la banca a mettere a disposizione di
questi soggetti terzi i dati necessari per l’esecuzione accurata dei compiti ad essi affidati e a trasmettere a tale scopo questi dati anche all’estero. Una trasmissione di dati avviene soltanto se coloro che devono riceverli si sono impegnati a mantenerli segreti rispettivamente a garantirne una protezio- ne adeguata e se estendono tali obblighi ad altri eventuali partner contrattuali. L’avente diritto alla carta accetta che anche per quanto riguarda le transazioni in Svizzera i dati siano trasmessi alla banca attraverso le reti mondiali di carte di credito. Si precisa che il diritto svizzero (ad es. segreto bancario, protezione dei dati) si limita al territorio elvetico e che pertanto tutti i dati trasmessi all’estero non godono di alcuna protezione ai sensi della legislazione svizzera e, a seconda delle circostanze, nemmeno di una protezione equivalente.
8. Visa Debit con servizi di terzi o agevolazioni
Se la banca offre, in collaborazione con fornitori di servizi terzi, Visa Debit speciali oppure programmi ad esse correlati o prestazioni supplementari specifiche, come ad esempio prestazioni assicurative (nella fattispecie come quelle di cui al punto 1.8, sezione II), può mettere a disposizione del fornitore dei servizi terzi i dati personali relativi all’avente diritto alla carta (come ad esempio nome, data di nascita, indirizzo,
e-mail, numero di telefono, conclusione della formazione) eventualmente necessari all’erogazione dei servizi stessi. Sulla base di questi dati, il fornitore dei servizi terzi può contattare direttamente l’avente diritto alla carta. L’avente diritto alla carta esonera la banca dal segreto bancario e l’autorizza alla trasmissione dei dati. La banca non si assume alcuna responsabilità per le operazioni eventualmente concluse dall’avente diritto alla carta con i fornitori di servizi terzi. Se i requisiti per l’utilizzo della Visa Debit non sono più soddisfatti, la banca può comunicarlo al fornitore dei servizi terzi ed eventualmente richiedere la restituzione della Visa Debit in questione.
9. Dichiarazione sulla protezione dei dati della banca
A integrazione delle presenti condizioni trova applicazione la dichiarazione sulla protezione dei dati della banca, consultabi- le sul sito xxx.xxxx.xx.
VIII. Comunicazione, sicurezza dei canali di comunicazione elettronici
L’avente diritto alla carta e la banca possono utilizzare, laddove previsto da quest’ultima, mezzi di comunicazione elettronici (ad es. app, e-mail, SMS, Internet). Se l’avente diritto alla carta contatta la banca via e-mail o le rende noto il proprio indirizzo e-mail, accetta che anche l’istituto lo contatti a sua volta per e-mail. L’avente diritto alla carta prende atto che a causa della configurazione aperta di Internet o di altri eventuali mezzi di comunicazione (ad es. rete di telefonia mobile), sussiste la possibilità, malgrado tutte le misure di sicurezza adottate dalla banca, che terzi riescano ad accedere in maniera illecita alla comunicazione tra l’avente diritto alla carta e la banca stessa. Per ridurre al minimo tale rischio, l’avente diritto alla carta adotta ogni mezzo a sua disposizione per proteggere i dispositivi da lui
utilizzati (ad es. computer, cellulari, ecc.), nella fattispecie tramite l’installazione e il continuo aggiornamento di programmi antivirus e di Internet Security completi nonché aggiornamenti dei sistemi operativi e browser Internet utilizzati. L’avente diritto alla carta si assume tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale intercettazione illecita di dati ad opera di terzi. La banca si riserva di vincolare l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, in particolare per la modifica di dati e servizi rilevanti per il contratto via Internet, alla stipula di accordi separati.
8.21
Versione agosto 2021
Disposizioni della Banca Cler per l’utilizzo di one
I. Aspetti generali 17
1. Disposizioni generali per l’utilizzo di one 17
2. Utilizzo di one 18
3. Xxxxxx, esclusione della garanzia e obblighi
di diligenza e notifica generali 19
4. Responsabilità 20
II. Aspetti specifici 20
1. 3-D Secure 20
2. Mobile Payment 21
III. Dichiarazione sulla protezione dei dati per one 22
1. Trattamento dei dati personali 22
I. Aspetti generali
1. Disposizioni generali per l’utilizzo di one
1.1 Disposizioni per l’utilizzo di one e ulteriori documenti Le presenti disposizioni si applicano per i servizi online messi a disposizione con la denominazione «one» dalla
Banca Cler (di seguito denominata «banca») a favore dei titolari (di seguito denominati «aventi diritto alla carta») di una carta principale o supplementare emessa dalla stessa banca o di una Business Card dell’istituto (di seguito denominata/e «carta/e»). one è gestito da Viseca Payment Services SA (di seguito denominata «società di processing»). La banca ricorre alla società di processing per l’adempimento dei compiti correlati all’attività relativa alle carte. Nelle presenti disposizioni possono essere menzionati prodotti legati a carte e/o funzionalità che la banca non offre, del tutto o temporaneamente, o che proporrà solo in futuro. La loro menzione non giustifica alcun diritto da parte di clienti o aventi diritto alla carta di poter usufruire dei servizi corrispondenti.
one è disponibile sul relativo sito web («sito web») e nell’applicazione one («app»).
Vanno osservate le ulteriori informazioni concernenti one
– in particolare quelle relative al trattamento e alla sicurezza dei dati – contenute nelle disposizioni in materia di protezione dei dati, di cui nel successivo capitolo III, e nelle disposizioni di utilizzo concernenti i servizi digitali one della società di processing («disposizioni di utilizzo one»). Trova inoltre applicazione la dichiarazione sulla protezione dei dati della banca disponibile sul sito xxx.xxxx.xx.
Le presenti disposizioni si applicano in aggiunta alle condizioni e disposizioni di volta in volta applicabili in relazione all’uso delle carte della banca. Nel caso di indicazioni divergenti, le presenti disposizioni prevalgono su queste ultime. La banca si riserva di modificare le presenti disposizioni in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate all’avente diritto alla carta in forma appropriata.
1.2 Contenuto di one e ulteriore sviluppo
8.21
one comprende servizi della banca forniti dalla società di processing per conto dell’istituto stesso. L’utilizzo di one richiede una registrazione. I nuovi servizi introdotti di volta in volta vengono messi a disposizione dell’avente diritto alla carta registrato tramite aggiornamenti. La banca informerà in modo appropriato l’avente diritto alla carta in merito ad eventuali ulteriori sviluppi e, se del caso, circa le modifiche ad essi correlate apportate alle presenti disposizioni.
1.3 Funzioni di one
one può offrire, attualmente o in futuro, in particolare le seguenti funzioni:
• conto utente per la gestione dei dati personali
• controllo e conferma dei pagamenti ad es. tramite 3-D Secure nell’app o tramite inserimento di un codice SMS (cfr. punto 1, capitolo II)
• controllo e conferma di determinate azioni (ad es. login, contatti con la banca) nell’app o tramite inserimento di un codice SMS
• attivazione di carte per l’utilizzo di metodi di paga- mento
• scambio di messaggi e notifiche tra l’avente diritto alla carta e la banca (tra cui anche la comunicazione di un’eventuale modifica delle disposizioni), salvo il caso in cui non sia prevista una forma specifica di invio dei messaggi e delle notifiche
• panoramica delle transazioni o delle carte e visualizzazi- one elettronica delle fatture
• panoramica del conto relativo ai programmi bonus e della possibilità di riscattare i punti
• informazioni in relazione all’utilizzo della carta (attual- mente servizi SMS)
2. Utilizzo di one
2.1 Autorizzazione all’utilizzo
L’avente diritto alla carta è autorizzato a utilizzare one alle seguenti condizioni:
• È in grado di adempiere alle presenti disposizioni e ai relativi requisiti ed
• è autorizzato a utilizzare una carta emessa dalla banca in qualità di titolare di una carta principale o supple- mentare o di una Business Card dell’istituto.
2.2 Consensi in fase di registrazione e nell’ambito dell’ulteriore sviluppo di one
L’avente diritto alla carta fornisce espressamente alla banca, attraverso l’utilizzo di one, i seguenti consensi:
• Consenso al trattamento dei dati che sono stati o saranno raccolti durante l’utilizzo di one. Ciò comprende in particolare anche il consenso al collegamento tra i suddetti dati e quelli già esistenti presso la banca e alla creazione di profili, ai fini della gestione dei rischi e per scopi di marketing della banca o della società di processing e di terzi conformemente alla dichiarazione sulla protezione dei dati per one.
• Consenso alla ricezione di comunicazioni e informazioni su prodotti e servizi della banca e di terzi per scopi di marketing (pubblicità). Dette comunicazioni e informa- zioni possono essere trasmesse dalla banca via e-mail o pubblicate direttamente nell’app o sul sito web.
• Consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione nonché del sito web e dell’app per la comunicazione elettronica reciproca con la banca (ad es. comunicazioni relative a cambi di indirizzo, comuni- cazione concernente la modifica delle disposizioni o in relazione alla lotta contro l’abuso delle carte).
• Il consenso alla ricezione di comunicazioni relative a prodotti e servizi e/o al trattamento dei dati per scopi di marketing può essere revocato in qualsiasi momento tramite comunicazione alla banca con effetto futuro. I dati di contatto corrispondenti sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati della banca.
2.3 Rifiuto dei consensi nell’ambito dell’ulteriore sviluppo di one
Qualora l’avente diritto alla carta rifiuti di fornire il consenso a disposizioni nell’ambito dell’ulteriore sviluppo di one (ad es. in caso di aggiornamenti), è possibile che in determinate circostanze l’app o il sito web o singoli servizi non siano (più) utilizzabili.
2.4 Effetto delle conferme
Ogni conferma fornita tramite l’app o l’inserimento di un codice SMS vale come azione eseguita dall’avente diritto alla carta. Quest’ultimo ha il diritto di produrre la prova del contrario. L’avente diritto alla carta s’impegna a rispondere per gli addebitamenti sulla propria carta derivanti da eventuali conferme e autorizza la banca a eseguire gli ordini corrispondenti e a dare corso alle azioni confermate.
2.5 Disponibilità/blocco/modifiche
La banca ha la facoltà di interrompere, limitare e sospen- dere in qualsiasi momento l’uso di one, in toto o in parte, o di sostituirlo con un altro servizio senza fornire alcun preavviso. La banca è autorizzata in particolare a bloccare temporaneamente o in via definitiva l’accesso a one da parte dell’avente diritto alla carta (ad es. in caso di sospetto di abuso).
2.6 Diritti immateriali e licenza
Tutti i diritti (in particolare i diritti d’autore e del marchio) su soflware, testi, immagini, video, nomi, loghi e altri dati e informazioni che sono o diventano accessibili con il passare del tempo tramite one spettano esclusivamente alla banca o ai relativi partner e soggetti terzi (ad es. la società di processing, Visa, Mastercard®), salvo diversa- mente previsto dalle presenti disposizioni. I nomi e loghi visibili su one sono marchi protetti.
La banca concede all’avente diritto alla carta una licenza non esclusiva, non cedibile, valida illimitatamente, revocabile e gratuita per l’utilizzo dell’app, al fine di poterla scaricare, installare su un dispositivo dello stesso avente diritto e utilizzare nei limiti delle funzioni previste.
8.21
Per l’utilizzo del sito web e dei canali elettronici della banca si applicano inoltre le disposizioni corrispondenti pubblicate sul sito web dell’istituto.
3. Xxxxxx, esclusione della garanzia e obblighi di diligenza e notifica
3.1 Rischi associati all’utilizzo di one
L’avente diritto alla carta prende atto e accetta che l’utilizzo di one comporta alcuni rischi.
In particolare è possibile che con l’utilizzo di one carte, nome utente e password, dispositivi utilizzati o dati personali dell’avente diritto alla carta siano oggetto di abuso da parte di terzi non autorizzati. In questo modo l’avente diritto alla carta può subire danni finanziari (tramite l’addebito sulla propria carta) o violazioni della personalità (attraverso l’abuso dei dati personali).
Sussiste inoltre il rischio che one o uno dei servizi da esso offerti non risulti fruibile (ad es. qualora non sia possibile effettuare il login a one).
Le seguenti situazioni possono rendere possibili o favorire atti di abuso:
• la violazione degli obblighi di diligenza o notifica da parte dell’avente diritto alla carta (ad es. in seguito a un utilizzo poco accurato del nome utente/della password o alla mancata notifica di perdita della carta)
• le impostazioni selezionate dall’avente diritto alla carta o la scarsa manutenzione dei dispositivi e dei sistemi impiegati per utilizzare one (ad es. computer, cellulare, tablet, ecc.), ad esempio assenza del blocco schermo, firewall assente o carente, mancanza di un antivirus o ricorso a versioni soflware obsolete
• intrusioni di terzi o errori nella trasmissione dei dati via Internet (ad es. hacking, phishing o perdita di dati)
• conferme errate nell’app o tramite inserimento di un codice SMS (ad es. per lo scarso controllo esercitato su una richiesta di conferma)
• impostazioni di sicurezza deboli (ad es. memorizzazione dei dati di accesso) selezionate dall’avente diritto alla carta per one, in particolare per l’app
Se l’avente diritto alla carta adempie agli obblighi di diligenza e notifica in relazione all’utilizzo dei dispositivi mobili e della password nonché agli obblighi relativi al controllo delle richieste di conferma, può limitare i rischi di un eventuale abuso.
La banca non garantisce che il sito web e l’app siano accessibili in via permanente o funzionino correttamente o che sia possibile riconoscere e impedire con assoluta sicurezza eventuali abusi, e non ne risponde.
3.2 Obblighi di diligenza generali dell’avente diritto alla carta
3.2.1 Obblighi di diligenza generali in relazione ai dispositivi e sistemi utilizzati, in particolare ai dispositivi mobili
one utilizza ai fini dell’autenticazione anche dispositivi mobili (ad es. cellulare, tablet; denominati «dispositivi mobili») dell’avente diritto alla carta. La custodia permanente di tali dispositivi mobili è pertanto un fattore di sicurezza fondamentale. L’avente diritto alla carta deve
trattare i dispositivi mobili con la dovuta cura e assicurare loro un’adeguata protezione.
L’avente diritto alla carta deve dunque osservare nello specifico i seguenti obblighi di diligenza generali riguardo ai dispositivi e sistemi utilizzati, in particolare ai dispositivi mobili:
• Per i dispositivi mobili va attivato un blocco schermo e vanno adottate ulteriori misure di sicurezza per impedire a persone non autorizzate di sbloccare i dispositivi in questione.
• I dispositivi mobili vanno custoditi in un luogo sicuro e protetti contro l’accesso da parte di terzi; non devono essere trasmessi a terzi per un utilizzo permanente o non soggetto a sorveglianza.
• I soflware (ad es. sistemi operativi e browser Internet) vanno aggiornati regolarmente.
• Occorre astenersi dal manipolare i sistemi operativi (ad es. attraverso procedure di «jailbreaking» o «rooting»).
• Sui portatili/PC vanno installati programmi antivirus e di Internet Security, da aggiornare regolarmente.
• L’app deve essere scaricata esclusivamente dagli app store ufficiali (ad es. Apple Store e Google Play Store).
• Gli aggiornamenti dell’app vanno installati immediata- mente.
• In caso di smarrimento di un dispositivo mobile, va intrapresa ogni azione possibile per impedire a persone non autorizzate di accedere ai dati trasmessi dalla banca al dispositivo stesso (ad es. tramite blocco della carta SIM, del dispositivo, cancellazione dei dati tramite
«Trova il mio iPhone» o «Device manager per Android», reset o richiesta di reset del conto utente). Lo smarri- mento va comunicato alla banca (cfr. punto 3.3, capitolo I).
• L’app va cancellata prima di vendere il dispositivo mobile o cederlo a terzi per un periodo indeterminato.
3.2.2 Obblighi di diligenza generali in relazione alla password
Oltre al possesso del dispositivo mobile, gli ulteriori fattori per l’autenticazione dell’avente diritto alla carta sono il nome utente e la password. In relazione alla password, l’avente diritto alla carta deve osservare in particolare i seguenti obblighi di diligenza generali:
• L’avente diritto alla carta deve impostare una password che non utilizzi già per altri servizi e che non sia compos- ta da una combinazione facilmente intuibile (ad es. numero di telefono, data di nascita, targa automobili- stica, nome dell’avente diritto alla carta o di persone a lui vicine, sequenze ripetute o consecutive di lettere o numeri come «123456» o «aabbcc»).
• La password deve essere tenuta segreta e non va rivelata o resa accessibile a terzi. L’avente diritto alla carta prende atto che la banca non gli chiederà mai di comunicare la propria password.
8.21
• La password non deve essere annotata né salvata in modo non protetto.
• L’avente diritto alla carta deve modificare la password o resettare o far resettare alla banca il conto utente, qualora si sospetti che terzi siano entrati in possesso della password o di ulteriori dati.
• La password deve essere immessa solo al riparo da sguardi indiscreti di terzi.
3.2.3 Obblighi di diligenza in relazione alle richieste di conferma
Le conferme comportano un impegno vincolante per l’avente diritto alla carta, il quale deve quindi osservare i seguenti obblighi di diligenza generali in relazione alle conferme fornite nell’app o tramite inserimento di un codice SMS:
• L’avente diritto alla carta deve convalidare una richiesta di conferma solo se direttamente associata a una determinata azione o operazione (ad es. pagamento, login, contatto con la banca) da lui eseguita.
• L’avente diritto alla carta deve controllare prima della convalida se l’oggetto della richiesta di conferma corrisponde all’operazione in questione. In particolare, in presenza di richieste di conferma associate a 3-D Secure occorre verificare i dettagli del pagamento visua- lizzati.
3.3 Obblighi di notifica dell’avente diritto alla carta
Occorre segnalare immediatamente alla banca le seguenti situazioni:
• smarrimento di un dispositivo mobile
• richieste di conferma non associate a un pagamento online, al login da parte dell’avente diritto alla carta, a un contatto con la banca o a operazioni analoghe (sospetto di abuso)
• altri motivi per ritenere che le richieste di conferma nell’app o il codice SMS non provengano dalla banca
• sospetto di abuso del nome utente, della password, dei dispositivi mobili, del sito web, dell’app, ecc. o sospetto che terzi non autorizzati ne siano entrati in possesso
• modifiche del numero di telefono e di altri dati personali rilevanti
• cambio del dispositivo mobile utilizzato per one (in questo caso occorre effettuare nuovamente la registra- zione dell’app)
4. Responsabilità
4.1 Responsabilità per danni in generale
Fatte salve le disposizioni di cui al punto 4.2, capitolo I, la banca si fa carico dei danni che non sono coperti da un’assicurazione
• se tali danni sono insorti in seguito a una comprovata intrusione illecita nelle installazioni dei fornitori di rete e/o di telecomunicazioni o nei dispositivi e/o sistemi utilizzati dall’avente diritto alla carta (ad es. computer, dispositivi mobili e altre infrastrutture informatiche) e
• l’avente diritto alla carta ha osservato gli obblighi di diligenza e notifica sopraccitati ai punti 3.2 e 3.3, capitolo I, in particolare quelli relativi al controllo delle
richieste di conferma e l’obbligo di verificare la fattura mensile e di contestare tempestivamente le transazioni illecite, e non gli si può imputare in alcun altro modo la colpa per i danni provocati,
• se i danni in questione sono esclusivamente la conse- guenza di una violazione della diligenza consueta nella prassi di settore della banca.
La banca esclude ogni responsabilità per eventuali danni indiretti o conseguenti di ogni genere subìti dall’avente diritto alla carta, fatto salvo il dolo o la negligenza grave.
4.2 Eccezioni
Nei seguenti casi è l’avente diritto alla carta che si assume personalmente il rischio per eventuali danni e la banca declina ogni responsabilità al riguardo:
• se i danni in questione non vengono assunti dalla banca secondo quanto previsto al punto 4.1, capitolo I (in particolare in caso di violazione degli obblighi di diligenza e notifica da parte dell’avente diritto alla carta) o
• se l’avente diritto alla carta, il relativo coniuge, parenti diretti (in particolare figli e genitori) o altre persone ad esso vicine, procuratori e/o persone che vivono nella medesima economia domestica hanno eseguito un’azione (ad es. conferma nell’app o tramite codice SMS).
II. Aspetti specifici
1. 3-D Secure
1.1 Cos’è 3-D Secure?
3-D Secure è uno standard di sicurezza riconosciuto a livello internazionale per i pagamenti con carta su Internet. Viene chiamato «Verified by VISA» nel caso di VISA e «SecureCode» nel caso di Mastercard®. L’avente diritto alla carta è obbligato a utilizzare questo standard di sicurezza per i pagamenti se viene proposto dal punto di accettazione (dal commerciante).
1.2 Come funziona 3-D Secure?
I pagamenti effettuati mediante 3-D Secure possono essere confermati (autorizzati) nei seguenti modi:
• nell’app oppure
• tramite inserimento, nell’apposita finestra del browser durante l’operazione di pagamento, di un codice che la banca invia all’avente diritto alla carta attraverso un breve messaggio (codice SMS) Ogni utilizzo autorizzato della carta con 3-D Secure si considera effettuato dall’avente diritto alla carta.
1.3 Attivazione di carte per 3-D Secure
8.21
3-D Secure viene attivato, tramite registrazione su one, per tutte le carte intestate all’avente diritto alla carta e associate a una relazione d’affari registrata tra l’avente diritto alla carta o un terzo e la banca.
1.4 Disattivazione di carte per 3-D Secure
Per motivi di sicurezza, una volta attivato, 3-D Secure non può più essere disattivato.
2. Protezione dei dati per il Mobile Payment
2.1 Cos’è il Mobile Payment?
Con Mobile Payment s’intendono soluzioni per l’utilizzo di carte tramite un dispositivo mobile.
Il Mobile Payment consente all’avente diritto alla carta in possesso di un dispositivo mobile compatibile di utilizzare carte autorizzate per effettuare, tramite un’applicazione mobile (app) della banca (cfr. al riguardo il punto 2.7, capi- tolo II) o di un fornitore terzo, pagamenti senza contatto e acquisti nei negozi online e nelle app. Per motivi di sicurezza, anziché utilizzare il numero della carta viene generato di volta in volta un altro numero (token), salvato come «carta virtuale». Le carte virtuali possono essere utilizzate tramite Mobile Payment come una carta fisica. All’atto del pagamento con una carta virtuale, viene trasmesso al commerciante solo il numero generato (token) e non il numero della carta.
2.2 Quali dispositivi mobili sono compatibili e quali carte sono abilitate?
Sono compatibili i dispositivi mobili come ad es. portatili, cellulari, smartwatch e fitness tracker, purché supportino l’utilizzo di carte virtuali e siano ammessi dalla banca. La banca decide inoltre liberamente quali carte sono abilitate per i vari fornitori.
2.3 Attivazione e disattivazione
Per motivi di sicurezza, l’attivazione di una carta presup- pone che l’avente diritto alla carta accetti le condizioni di utilizzo del rispettivo fornitore di Mobile Payment e prenda atto delle relative disposizioni in materia di protezione dei dati. L’avente diritto alla carta è tenuto a risarcire alla banca i danni derivanti da un’eventuale violazione di tali condizioni/disposizioni.
Le carte virtuali possono essere utilizzate fino al blocco o alla disattivazione della carta stessa tramite app da parte del relativo avente diritto. Sono fatte salve le limitazioni d’impiego della carta previste dalle condizioni specifiche di volta in volta applicabili per determinate carte. L’avente diritto alla carta può terminare in qualsiasi momento l’utilizzo del Mobile Payment rimuovendo la/e carta/e virtuale/i presso il rispettivo fornitore.
I costi correlati all’attivazione e all’utilizzo di carte virtuali (ad es. i costi per l’uso di Internet da un dispositivo mobile all’estero) sono a carico dell’avente diritto alla carta.
2.4 Impiego della carta virtuale (autorizzazione)
L’impiego di una carta virtuale corrisponde a una normale transazione effettuata con la carta. Ogni impiego di una
carta virtuale si considera autorizzato dall’avente diritto alla carta stessa.
L’impiego di carte virtuali dev’essere autorizzato secondo la modalità prevista dal fornitore o commerciante (punto di accettazione), ad es. inserimento del codice PIN del dispositivo oppure riconoscimento facciale o dell’impronta digitale. L’avente diritto alla carta prende atto che, se il mezzo di autorizzazione eventualmente richiesto in aggiunta dal fornitore o dal commerciante (PIN del dispositivo o della carta) è costituito da combinazioni facilmente individuabili, il rischio che le carte virtuali possano essere impiegate da persone non autorizzate aumenta. L’avente diritto alla carta prende inoltre atto che, a seconda del fornitore o del commerciante, non viene richiesta alcuna autorizzazione per importi inferiori a una soglia da questi stabilita. Per ogni ulteriore aspetto in materia di responsabilità si applica quanto esposto al punto 4 delle presenti disposizioni.
2.5 Obblighi di diligenza particolari
L’avente diritto alla carta prende atto e accetta che, nonostante tutte le misure di sicurezza, l’utilizzo del Mobile Payment comporta dei rischi. È possibile, in particolare, che le carte virtuali e i dati personali vengano utilizzati in maniera indebita o carpiti da persone non autorizzate. In tal modo l’avente diritto alla carta può subire danni finanziari a causa di addebiti non autorizzati su una carta e violazioni della personalità in seguito all’abuso di dati personali.
L’avente diritto alla carta deve avere la massima cura dei dispositivi utilizzati e delle carte virtuali e proteggerli in modo adeguato. Oltre agli obblighi di diligenza previsti dalle condizioni relative alla carta di volta in volta applicabili e agli obblighi di diligenza e di notifica generali di cui ai punti 3.2.1 e 3.3, capitolo I delle presenti disposi- zioni, l’avente diritto alla carta deve osservare nello specifico i seguenti obblighi di diligenza particolari:
• I dispositivi utilizzati devono essere impiegati secondo le modalità previste e custoditi in modo da essere protetti contro l’accesso da parte di terzi.
• Analogamente alle carte fisiche, le carte virtuali sono personali e non cedibili. Non possono essere cedute per l’utilizzo a terzi (ad es. tramite memorizzazione delle impronte digitali o scansione del viso di terzi per lo sblocco del dispositivo utilizzato).
• In caso di sostituzione o cessione di un dispositivo mobile (ad es. in caso di vendita), ogni carta virtuale salvata nell’app del fornitore e nel dispositivo mobile deve essere cancellata.
8.21
• Ogni sospetto di abuso di una carta virtuale o di un dispositivo utilizzato a tale scopo deve essere immedia- tamente comunicato alla banca, affinché la carta virtuale in questione possa essere bloccata.
2.6 Esclusione della garanzia
Non sussiste alcun diritto all’utilizzo del Mobile Payment. La banca può interromperne o impedirne l’uso in qualsiasi momento, in particolare per motivi di sicurezza oppure in caso di modifiche dell’offerta di Mobile Payment o di limitazione delle carte autorizzate o dei dispositivi com- patibili. Inoltre, la banca non è responsabile per azioni e offerte del fornitore o di altri soggetti terzi, come ad esempio provider Internet o operatori di telefonia.
2.7 Impiego di carte tramite l’app one
L’avente diritto alla carta in possesso di un dispositivo compatibile può attivare la/e propria/e carta/e nell’app one e utilizzarla/e come carta virtuale. Per garantire la sicurezza nell’ambito del Mobile Pay, l’avente diritto alla carta deve definire un codice segreto in fase di attivazio- ne. La banca può adeguare questo servizio in qualsiasi momento. Per il resto, si applicano le presenti disposizioni valide per il Mobile Payment, in particolare gli obblighi di diligenza particolari di cui al punto 2.5, capitolo II.
2.8 Protezione dei dati per il Mobile Payment
Il fornitore terzo e la banca sono responsabili, ciascuno in modo indipendente, per il rispettivo trattamento dei dati personali. L’avente diritto alla carta prende atto che in relazione all’offerta e all’utilizzo del Mobile Payment vengono raccolti dal fornitore terzo, e quindi conservati e trattati in Svizzera o all’estero, dati personali (in partico- lare dati che lo riguardano e dati relativi alle carte attivate e alle transazioni effettuate mediante l’impiego di carte virtuali). Il trattamento dei dati personali da parte del fornitore terzo in relazione al Mobile Payment e all’utilizzo di offerte e servizi da lui proposti, compresi i relativi dispositivi e soflware, si basa sulle condizioni di utilizzo e sulle disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore stesso. L’avente diritto alla carta conferma pertanto, ad ogni attivazione di una carta, di aver letto e compreso le disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore terzo in questione e di accettare espressa- mente il trattamento dei dati da parte di quest’ultimo.
Qualora non desideri il trattamento dei dati, spetta all’avente diritto alla carta rinunciare all’attivazione di una carta oppure opporsi al trattamento nei confronti del fornitore terzo. Per il trattamento di dati personali da parte della banca e della società di processing si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati riportate di seguito al capitolo III, la dichiarazione sulla protezione dei dati della banca e le disposizioni per l’utilizzo di one.
III. Dichiarazione sulla protezione dei dati per one
Le seguenti disposizioni in materia di protezione dei dati illustrano il modo in cui la banca tratta i dati personali («dati») in qualità di titolare del trattamento. Il trattamento comprende qualsiasi operazione con i dati personali, in particolare l’acquisizione, la conservazione, l’utilizzo, la comunicazione o la cancellazione di dati. I dati di contatto per ricevere informazioni riguardo alla protezione e al trattamen-
to dei dati sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati della banca.
Gli aventi diritto alla carta dichiarano espressamente, all’atto della registrazione per one, di accettare le forme di tratta- mento dei dati menzionate nella presente dichiarazione. Per informazioni in merito alle ulteriori forme di trattamento dei dati nell’ambito del rapporto relativo alla carta, è opportuno consultare le condizioni ad essa relative e le disposizioni speciali per l’utilizzo di one. Si rimanda inoltre alle informative globali sulla protezione dei dati di Visa e Mastercard® e ai rispettivi diritti di applicazione di beneficiari terzi.
1. Trattamento dei dati personali
1.1. Di cosa tratta la dichiarazione sulla protezione dei dati per one?
Con la denominazione «one» vengono messi a disposizio- ne diversi servizi online in relazione all’utilizzo delle carte emesse («servizi digitali one»). La messa a disposizione dei servizi richiede il trattamento dei dati degli aventi diritto alla carta da parte della banca. La presente dichia- razione sulla protezione dei dati informa gli aventi diritto alla carta in merito al trattamento dei dati in caso di utilizzo dei servizi digitali one.
1.2. Come vengono acquisiti i dati?
1.2.1 Quali dati dell’avente diritto alla carta vengono resi noti?
In fase di registrazione per i servizi digitali one nonché al momento del login e nell’ambito della gestione del conto utente, all’avente diritto alla carta può essere richiesto di indicare l’indirizzo e-mail, la data di nascita, il numero di cellulare, il numero di carta e il codice di attivazione.
1.2.2 Quali dati vengono raccolti automaticamente?
• dati relativi all’utilizzo di dispositivi mobili dell’avente diritto alla carta, come produttore, tipo di dispositivo, sistema operativo con numero di versione, Device ID, indirizzo IP
• dati relativi all’utilizzo di computer e browser nonché all’accesso a Internet, come ad es. tipo di dispositivo, sistema operativo, indirizzo IP
• dati relativi all’utilizzo del conto utente, come ad es. numero dei login effettuati con data e ora, modifiche nel conto utente, accettazione di disposizioni per l’utilizzo dei servizi digitali one e della dichiarazione sulla protezione dei dati
• dati relativi alle impostazioni desiderate dall’avente diritto alla carta, come ad es. la memorizzazione del nome utente o del login
• dati relativi alle visite e alle abitudini di utilizzo sul sito web
8.21
• dati derivanti dall’utilizzo dell’app, come aggiornamenti o informazioni del dispositivo relative alle abitudini di utilizzo, ad es. nell’app o tramite codice SMS
1.2.3 Quali informazioni vengono raccolte in fase di registrazione e attivazione dei servizi su one?
• informazioni in merito all’avente diritto alla carta e alle relative carte registrate per one, memorizzate nel conto utente
• l’informazione secondo cui per le carte registrate viene utilizzato 3-D Secure tramite una conferma nell’app o inserimento di un codice SMS
• l’indirizzo di consegna e il numero di cellulare
1.2.4 Quali informazioni vengono raccolte durante l’utilizzo del Mobile Payment?
• informazioni in merito all’utilizzo del Mobile Payment, come ad es. l’attivazione o la disattivazione di carte e l’uso delle carte per il Mobile Payment
• informazioni in merito all’importo della transazione
• informazioni in merito all’utilizzo della carta, alla data e all’ora della transazione e al tipo di verifica
In caso di utilizzo di una soluzione di Mobile Payment di un fornitore terzo, quest’ultimo può raccogliere e trattare a sua volta dati personali dell’avente diritto alla carta. A seconda dell’offerta, può trattarsi ad es. del nome, del numero di carta ed eventualmente dei dati relativi alle transazioni. A tal fine si devono osservare le condizioni di utilizzo e le disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore terzo.
1.2.5 Quali informazioni vengono raccolte durante l’utilizzo di 3-D Secure?
• informazioni relative al commerciante, alla transazione e alla relativa esecuzione nonché alla conferma della transazione con 3-D Secure
• informazioni relative ai dispositivi utilizzati per la transazione e la conferma
• informazioni relative all’accesso a Internet o alla rete mobile, come ad es. indirizzo IP e nome dell’access provider
1.2.6 Quali dati vengono raccolti durante la visualizzazione del dettaglio della mappa concernente la posizione del commerciante?
• dati relativi alla posizione dei commercianti con sede in Svizzera
• dati relativi alla posizione, come ad es. nome del commerciante, luogo, paese e settore
• richiesta periodica automatizzata di Google per precisare la posizione del commerciante
1.3. A quale scopo la banca tratta i miei dati?
1.3.1 Fornitura dei servizi e gestione del rapporto relativo alla carta
• Per consentire la registrazione, il login e l’utilizzo dei servizi digitali one da parte dell’avente diritto alla carta.
• Per creare un collegamento sicuro tra i servizi digitali one e il dispositivo mobile dell’avente diritto alla carta.
• Per trasmettere le domande di conferma, come ad es. per la conferma di pagamenti online tramite i servizi
digitali one, attraverso notifiche push o codice SMS all’avente diritto alla carta.
• Per la trasmissione alla banca di informazioni in merito alle conferme effettuate.
• Per l’autenticazione dell’avente diritto alla carta durante l’esecuzione di azioni. L’app e il dispositivo mobile utilizzato vengono associati in modo univoco all’avente diritto alla carta in fase di registrazione su one. In questo modo, la banca può garantire che la conferma sia stata effettuata nell’app registrata risp. con il dispositivo mobile registrato.
• Per la comunicazione con l’avente diritto alla carta e la trasmissione di informazioni associate al rapporto relativo alla carta o all’utilizzo di quest’ultima, come ad es. informazioni in merito a nuove fatture, avvisi riguardo a frodi o domande in caso di transazioni insolite tramite i servizi digitali one e il dispositivo mobile.
• Per la ricezione di comunicazioni dell’avente diritto alla carta.
• Per la visualizzazione di transazioni e fatture.
• Per la gestione del rapporto contrattuale relativo alla carta con il rispettivo avente diritto nonché delle transa- zioni effettuate con la carta. A tale riguardo si rimanda alla dichiarazione sulla protezione dei dati della banca nonché ai capitoli I e II delle presenti disposizioni di utilizzo.
1.3.2 Mobile Payment
• Per la decisione in merito all’abilitazione della carta per il Mobile Payment.
• Per l’attivazione, la disattivazione e l’aggiornamento delle carte per il Mobile Payment.
• Per evitare abusi delle carte inserite.
• Per la comunicazione con un eventuale fornitore terzo di una soluzione di Mobile Payment nell’ambito delle presenti disposizioni e delle condizioni di utilizzo e disposizioni in materia di protezione dei dati del fornitore interessato, applicabili nell’ambito del rapporto tra l’avente diritto alla carta e il fornitore terzo.
1.3.3 Marketing
• Per il collegamento dei dati con quelli già in possesso della banca (anche dati provenienti da fonti terze).
• Per la creazione di profili individuali relativi ai clienti, ai consumi e alle preferenze, che consentono alla banca di sviluppare e offrire prodotti e servizi all’avente diritto alla carta.
• Per la trasmissione all’avente diritto alla carta di informazioni in merito a prodotti e servizi nuovi o esistenti della banca e di terzi (materiale pubblicitario).
8.21
• Per il trattamento dei dati ad opera del fornitore terzo nel contesto delle proprie condizioni di utilizzo e disposizioni in materia di protezione dei dati.
1.3.4 Ulteriori finalità del trattamento
• Per il calcolo dei rischi di credito e di mercato rilevanti per l’attività.
• Per il miglioramento della sicurezza durante l’utilizzo dei servizi, ad es. attraverso la riduzione del rischio di transazioni illecite o di abusi dei dispositivi o dei mezzi di legittimazione, come phishing o hacking.
• Per la dimostrazione di azioni e la difesa da pretese nei confronti della banca.
• Per il miglioramento dei servizi digitali one e di quelli della banca.
• Per l’adempimento dei requisiti legali e normativi.
• Per il trattamento dei dati ad opera del fornitore terzo per i propri scopi nel contesto delle proprie condizioni di utilizzo e disposizioni in materia di protezione dei dati.
1.4. I miei dati vengono divulgati ad altri destinatari?
1.4.1 Trasmissione a terzi o raccolta dei dati da parte di terzi
Per soggetti terzi si intendono persone o aziende che trattano i dati per i propri scopi. Non sono soggetti terzi, ai sensi delle presenti disposizioni, i fornitori di servizi incaricati dalla banca. Con riserva delle disposizioni riportate di seguito, in relazione alle carte per le quali trovano applicazione le Condizioni generali della banca o condizioni specifiche relative alle carte stesse, di principio la banca non trasmette dati – in particolare dati sulle transazioni – a terzi per gli scopi di questi ultimi, a meno che l’avente diritto alla carta non abbia acconsentito a tale trasmissione oppure non ne abbia fatto richiesta o dato disposizione. In particolare, la banca non trasmette a terzi profili individuali relativi ai clienti, ai consumi e alle preferenze da essa allestiti, senza il consenso separato ed esplicito dell’avente diritto alla carta.
1.4.2 Ulteriori categorie di soggetti terzi ai quali vengono divulgati i dati
• I dati (anche relativi alle transazioni) di un titolare di carta supplementare possono essere resi noti al titolare della carta principale.
• I dati di aventi diritto a «carte aziendali» (Business Card) possono essere resi noti all’azienda in questione.
• Su disposizione di un’autorità o sulla base di un obbligo di legge, la banca divulga o trasmette dati a enti statali come autorità di perseguimento penale o di vigilanza.
1.4.3 Trasmissione dei dati di aventi diritto alla carta a terzi tramite l’utilizzo del Mobile Payment
8.21
• I dati relativi alle carte e alle transazioni necessari per l’esecuzione della transazione vengono trasmessi durante l’operazione di pagamento tramite i server delle organizzazioni che emettono le carte. Ulteriori informa- zioni in merito al trattamento e alla trasmissione dei dati e al coinvolgimento di terzi sono reperibili nelle condizioni relative alle carte, disponibili separatamente.
• In caso di utilizzo del Mobile Payment tramite un fornitore terzo, quest’ultimo raccoglie e tratta i dati secondo le proprie condizioni di utilizzo e disposizioni in materia di protezione dei dati.
1.4.4 Trasmissione elettronica dei dati
In caso di utilizzo della trasmissione elettronica dei dati, i dati dell’avente diritto alla carta possono giungere a terzi (in Svizzera e all’estero) anche senza l’intervento della banca.
In particolare, durante l’utilizzo dell’app e/o di dispositivi mobili, i produttori di dispositivi o di soflware (come ad es. Apple o Google) possono ricevere dati personali. Questi soggetti possono trattare e trasmettere i dati secondo le proprie condizioni di utilizzo e disposizioni in materia di protezione dei dati. È quindi possibile che questi soggetti terzi possano risalire, a partire da questi dati, all’esistenza di una relazione tra l’avente diritto alla carta e la banca. Gli SMS sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazio- ni e vengono memorizzati sul cellulare. Eventuali soggetti terzi possono così entrare in possesso delle corrispondenti informazioni.
1.5. Come proteggiamo i vostri dati?
La trasmissione di informazioni tra la banca, la società di processing e l’app e/o i dispositivi mobili dell’avente diritto alla carta (escluso tuttavia l’invio di SMS) avviene in modalità criptata. Lo scambio con l’avente diritto alla carta avviene tuttavia tramite le reti di comunicazione pubbliche. Questi dati sono sostanzialmente visibili a terzi, possono andare persi durante la trasmissione o venire intercettati da terzi non autorizzati. Non si può pertanto escludere che durante l’utilizzo di one eventuali soggetti terzi possano accedere alla comunicazione con l’avente diritto alla carta, nonostante tutte le misure di sicurezza adottate. Durante l’uso di Internet possono inoltre essere trasmessi dati attraverso Stati terzi che potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei dati della Svizzera anche qualora l’avente diritto alla carta si trovi in Svizzera.
La sicurezza dei dati dipende anche dalla collaborazione dell’avente diritto alla carta, il quale deve pertanto far ricorso ai mezzi a sua disposizione per proteggere i propri dispositivi e dati. Gli obblighi minimi di diligenza e notifica da osservare a tale scopo sono stabiliti nel capitolo I. La presenza di misure di sicurezza adeguate aumenta la sicurezza e riduce i rischi connessi all’utilizzo di one.
1.6. Quali diritti spettano agli aventi diritto alla carta in relazione ai propri dati?
• accesso alle informazioni sui dati personali e al modo in cui la banca li tratta
• rettifica dei dati personali errati o incompleti
• cancellazione dei dati personali
• limitazione del trattamento dei dati
• presentazione di reclami presso l’autorità competente contro le modalità di trattamento dei dati personali
• opposizione al trattamento dei dati personali o revoca del relativo consenso
La banca può garantire i diritti spettanti agli aventi diritto alla carta solo nel rispetto dei requisiti di legge. Anche in caso di revoca del consenso, i dati personali possono continuare a essere trattati nella misura richiesta dalla legge.
1.7. Per quanto tempo la banca conserva i dati?
La banca conserva i dati fintanto che ciò è necessario per la finalità per cui sono stati raccolti. La banca conserva inoltre i dati personali se sussiste un interesse legittimo alla loro conservazione, ad es. quando i dati sono necessari per far valere o respingere pretese, per garantire la sicurezza informatica o quando scadono termini di prescrizione. Infine, i dati vengono conservati ai fini dell’adempimento di obblighi legali e normativi.
8.21
Versione agosto 2021
Condizioni per l’uso della carta Maestro Banca Cler
I. Disposizioni generali
1. Possibilità d’impiego (funzioni)
La carta Maestro Banca Cler (denominata in seguito «carta Maestro») può essere impiegata per le seguenti funzioni:
• carta per il prelevamento di contanti in Svizzera e all’estero (cfr. cifra II)
• carta di pagamento per merci e servizi in Svizzera e all’estero (cfr. cifra II)
• carta per servizi di versamento della banca (cfr. cifra III)
2. Relazione di conto
La carta Maestro si riferisce sempre ad un determinato conto (denominato in seguito «conto») presso la banca emittente (denominata in seguito «banca»).
3. Aventi diritto alla carta*
Possono essere gli aventi diritto alla carta: il titolare del conto, il procuratore del conto o la persona autorizzata dal titolare del conto. La carta Maestro è intestata a nome del rispettivo avente diritto alla carta.
4. Proprietà
La carta Maestro rimane di proprietà della banca.
5. Tasse
Per l’emissione e l’autorizzazione della carta Maestro nonché per l’elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la banca può riscuotere delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Le tasse in questione vengono addebitate al conto a cui è legata la carta Maestro.
6. Obblighi di diligenza dell’avente diritto alla carta
L’avente diritto alla carta si assume in special modo i seguenti obblighi di diligenza:
a) Sottoscrizione
A ricezione, l’avente diritto alla carta deve firmare imme- diatamente la carta Maestro nello spazio appositamente riservato a tale scopo.
b) Custodia
La carta Maestro e il NIP (Numero di Identificazione Personale) vanno custoditi con particolare cura e separata- mente l’una dall’altro.
c) Obbligo di segretezza del NIP
12.18
Il NIP va tenuto segreto; l’avente diritto alla carta non può in alcun caso trasmetterlo ad altre persone. In particolar modo, egli non può annotare il NIP sulla carta Maestro né custodirlo assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata.
d) Modifica del NIP
Il NIP modificato dall’avente diritto alla carta non deve corrispondere a combinazioni facili da indovinare (numero di telefono, data di nascita, numero d’immatricolazione dell’autovettura, ecc.).
e) Trasmissione della carta Maestro
L’avente diritto della carta non può trasferire la sua carta Maestro, in particolar modo non la può consegnare a terzi o renderla accessibile in nessun modo.
f) Avviso in caso di perdita
In caso di perdita della carta Maestro o del NIP nonché nel caso in cui la carta Maestro rimanga in un apparecchio, la banca va avvisata senza indugio (cfr. anche cifra II.5 e cifra II.10).
g) Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze
Il titolare del conto è tenuto a verificare gli estratti conto immediatamente a loro ricevimento e a notificare alla banca, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’e- stratto conto del relativo periodo di conteggio, eventuali inesattezze in particolare per quanto riguarda addebita- menti in seguito all’uso abusivo della carta. Il modulo di notifica del danno e la dichiarazione di cessione vanno inviati alla banca, debitamente compilati e firmati, entro 10 giorni dalla loro ricezione.
h) Avviso alla polizia
In caso di atti punibili, l’avente diritto alla carta deve sporgere denuncia presso la polizia. È tenuto a collaborare, per quanto a sua conoscenza, al chiarimento del sinistro e al contenimento del danno da esso derivante.
7. Obbligo di copertura
La carta Maestro va utilizzata soltanto nella misura in cui il conto dispone della sufficiente copertura (avere o limite di credito accordato). La banca ha la facoltà di rifiutare transazioni qualora il conto non presenti la necessaria copertura.
8. Diritto di addebitamento della banca
La banca ha il diritto di addebitare sul conto (cfr. cifra II.5) tutti gli importi risultanti dall’uso della carta Maestro (ai termini della cifra I.1). Il diritto di addebitamento da parte della banca persiste illimitatamente anche in caso di contro- versia tra l’avente diritto alla carta e terzi. Gli importi in valuta estera sono convertiti nella valuta del conto.
* Per una migliore leggibilità del testo è stata utilizzata solo la forma maschile. Naturalmente si sottintende inclusa anche la forma femminile.
9. Periodo di validità e rinnovo della carta
La carta Maestro è valida fino al termine dell’anno indicato sulla carta stessa. Prima della scadenza, ad andamento regolare degli affari e in mancanza di un’espressa rinuncia dell’avente diritto alla carta, la carta Maestro è sostituita automaticamente con una nuova carta Maestro.
10. Rescissione
La rescissione è possibile in qualsiasi momento. Vale come rescissione anche la revoca di una procura ai termini della cifra
I.3. A rescissione avvenuta, la carta Maestro va restituita immediatamente e senza ulteriori sollecitazioni alla banca. La domanda di restituzione anticipata della carta o la sua restituzione non conferisce il diritto di richiedere il rimborso della tassa annua. Nonostante la rescissione, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi che sono attribuibili ad operazioni eseguite con la carta Maestro prima della sua effettiva restituzione.
11. Modifiche delle condizioni e dei prezzi
La banca si riserva di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alle presenti condizioni e ai prezzi. Le modifiche saranno comunicate in maniera appropriata e considerate approvate se la carta Maestro non viene restituita prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
12. Condizioni generali
Per il resto valgono le Condizioni generali della banca.
II. La carta Maestro come carta per prelevamenti di contanti e come carta di pagamento
1. Funzione di prelevamento in contanti
La carta Maestro unitamente al NIP può essere utilizzata in qualsiasi momento per prelevare denaro contante presso sportelli automatici in Svizzera e all’estero appositamente contrassegnati oppure utilizzata per effettuare transazioni entro i limiti previsti mediante la sottoscrizione del giustifica- tivo di transazione presso gli offerenti che recano l’apposito contrassegno.
2. Funzione di pagamento
La carta Maestro unitamente al NIP può essere utilizzata in qualsiasi momento per il pagamento, entro i limiti previsti dalla carta stessa, di merci e servizi in Svizzera e all’estero mediante la sottoscrizione del giustificativo di transazione oppure mediante il semplice utilizzo (ad es. in parcheggi, ai caselli autostradali o in caso di pagamento senza contatto) presso gli offerenti che recano l’apposito contrassegno.
3. NIP
12.18
Oltre alla carta Maestro, l’avente diritto alla carta riceve, in plico separato e chiuso, il NIP. Si tratta di un numero segreto proprio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo automatico; tale codice non è noto né alla banca né a terzi. Si emettono più carte Maestro, ad ognuna è attribuito un proprio NIP.
4. Modifica del NIP
Si raccomanda all’avente diritto alla carta di modificare il NIP della carta Maestro presso gli sportelli automatici attrezzati a questo proposito scegliendo una nuova combinazione composta da almeno 4 e al massimo 6 cifre, la quale sostitui- sce immediatamente il NIP precedente. Per motivi di sicurez- za, si consiglia di scegliere un NIP composto da 6 cifre.
La modifica può essere eseguita in qualsiasi momento e con la frequenza desiderata. Per aumentare la protezione contro l’uso abusivo della carta Maestro, il NIP scelto non deve essere costituito da una combinazione facile da indovinare (cfr. cifra I.6, lett. d), né essere annotato sulla carta Maestro, né custodito assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemme- no in forma alterata.
5. Legittimazione, addebito e assunzione del rischio
La persona che, utilizzando la carta Maestro, si legittima con
• l’introduzione del NIP
• la sottoscrizione del giustificativo di transazione o
• il pagamento senza contatto,
è considerata autorizzata ad eseguire il prelevamento di contanti o ad effettuare il pagamento di merci e servizi con la carta Maestro. Ciò vale anche se non si tratta dell’avente diritto alla carta. La banca è quindi autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi legittimati in questa maniera. Il titolare del conto si assume quindi per principio il rischio collegato all’uso abusivo della carta Maestro.
6. Copertura dei danni in caso di non colpevolezza
A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta Maestro (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall’uso abusivo della funzione di carta di prelevamento di contanti o di pagamento. Vi sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazio- ne della carta Maestro.
Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, nonché i rispettivi partner e le persone che vivono nella stessa econo- mia domestica. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un’assicurazione e quelli conseguenti, di qualsiasi natura essi siano.
7. Guasti tecnici e interruzioni di esercizio
Da guasti tecnici e interruzioni di esercizio che escludono l’impiego della carta Maestro nelle sue funzioni di preleva- mento di contanti e/o di pagamento, l’avente diritto alla carta non può far valere nessun diritto di risarcimento.
8. Limiti
La banca fissa dei limiti per ogni carta Maestro emessa e li comunica in forma adeguata. Spetta al titolare del conto informare sui limiti gli eventuali procuratori.
9. Giustificativo di transazione
Per ogni operazione eseguita, l’avente diritto alla carta nella maggior parte dei casi riceve un giustificativo di transazione, su richiesta se preleva contanti presso uno sportello automa- tico, oppure automaticamente o su richiesta se si tratta di un pagamento di merci o di servizi. La banca stessa in seguito non spedisce più alcun avviso di addebito.
10. Blocco
La banca ha in qualsiasi momento la facoltà di bloccare la carta Maestro, senza avvisare preventivamente l’avente diritto alla carta e senza indicarne i motivi.
La banca blocca la carta Maestro se l’avente diritto alla carta lo richiede esplicitamente o se notifica lo smarrimento della carta Maestro e/o del NIP nonché in caso di rescissione. Gli aventi diritto alla carta senza procura del conto possono far bloccare unicamente la carta Maestro intestata a loro nome. È possibile richiedere il blocco della carta unicamente presso l’ufficio indicato dalla banca.
La banca ha la facoltà di addebitare sul conto le operazioni eseguite con la carta Maestro prima che il blocco sia effettivo, tenendo conto dei termini occorrenti secondo l’uso commer- ciale.
Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate al conto.
12.18
Il blocco viene revocato unicamente dopo dichiarazione del titolare del conto inoltrata alla banca.
III. Carta Maestro per servizi di versamento
La carta Maestro può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso gli appositi Bancomat. L’importo riconosciuto dal Bancomat e confermato allo schermo dal depositario viene accreditato, con valuta del giorno del versamento, automaticamente sul conto indicato sulla carta Maestro o su uno dei conti collegati alla stessa attraverso la funzione multiconto e selezionato al Bancomat, dedotte le spese riportate nel tariffario.
L’accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositario e il titolare del conto, qualora non si trattasse della stessa persona. Il diritto di revoca del deposi- tario si estingue al momento della presa in consegna dell’im- porto dal Bancomat.
Condizioni per l’uso della carta bancaria Banca Cler
I. Disposizioni generali
1. Possibilità d'impiego (funzioni)
La carta bancaria Banca Cler può essere impiegata per le seguenti funzioni:
• per il prelevamento di contanti ai distributori automatici di banconote (DAB) della Banca Cler (denominata in seguito
«banca») (cfr. cifra II);
• per servizi di versamento della banca (cfr. cifra III);
• per consultare il saldo del conto e le transazioni.
2. Relazione di conto
La carta bancaria Banca Cler si riferisce sempre ad un determinato conto (denominato in seguito «conto») presso la banca emittente. Compete alla banca decidere per quali tipi di conto rilasciare una carta bancaria.
3. Aventi diritto alla carta
Possono essere gli aventi diritto alla carta: il titolare del conto, il procuratore del conto o la persona autorizzata dal titolare del conto. La carta bancaria Banca Cler è intestata a nome del rispettivo avente diritto alla carta.
4. Proprietà
La carta bancaria Banca Cler rimane di proprietà della banca.
5. Tasse
Per l’emissione e l’autorizzazione della carta bancaria Banca Cler nonché per l’elaborazione delle operazioni eseguite con la stessa, la banca può riscuotere delle tasse a carico del titolare del conto che devono essere rese note in maniera appropriata. Le tasse in questione vengono addebitate al conto a cui è legata la carta bancaria Banca Cler.
6. Obbligo di diligenza del titolare della carta bancaria L’avente diritto alla carta si assume in special modo i seguenti obblighi di diligenza:
a) Sottoscrizione
A ricezione, l’avente diritto alla carta deve firmare imme- diatamente la carta bancaria Banca Cler nello spazio appositamente riservato a tale scopo.
b) Custodia
La carta bancaria Banca Cler e il NIP (Numero di Identifica- zione Personale) vanno custoditi con particolare cura e separatamente l’una dall’altro.
c) Obbligo di segretezza del NIP
12.18
Il NIP va tenuto segreto; l’avente diritto alla carta non può in alcun caso trasmetterlo ad altre persone. In particolar modo, egli non può annotare il NIP sulla carta bancaria Banca Cler né custodirlo assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemmeno in forma alterata. Il NIP va inserito sempre tenendolo al riparo da sguardi indiscreti.
d) Modifica del NIP
Il NIP modificato dall’avente diritto alla carta non deve corrispondere a combinazioni facili da individuare (numero di telefono, data di nascita, targa dell’autovettura, ecc.).
e) Trasmissione della carta bancaria Banca Cler
L’avente diritto della carta non può trasferire la sua carta bancaria Banca Cler, in particolar modo non la può consegnare a terzi o renderla accessibile in nessun modo.
f) Avviso in caso di perdita
In caso di perdita della carta bancaria Banca Cler o del NIP nonché nel caso in cui la carta rimanga in un apparecchio, occorre avvisare senza indugio l'apposito ufficio indicato dalla banca emittente (cfr. anche cifra II.4 e cifra II. 9).
g) Obbligo di controllo e di notifica di inesattezze
Il titolare del conto è tenuto a verificare gli estratti conto immediatamente a loro ricevimento e a notificare alla banca, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell’e- stratto conto del relativo periodo di conteggio, eventuali inesattezze in particolare per quanto riguarda addebita- menti in seguito all’uso abusivo della carta. Il modulo di notifica del danno e la dichiarazione di cessione vanno inviati alla banca, debitamente compilati e firmati, entro 10 giorni dalla loro ricezione.
h) Avviso alla polizia
In caso di atti punibili, l’avente diritto alla carta deve sporgere denuncia presso la polizia. È tenuto a collaborare, per quanto a sua conoscenza, al chiarimento del sinistro e al contenimento del danno da esso derivante.
7. Obbligo di copertura
La carta bancaria Banca Cler va utilizzata soltanto nella misura in cui il conto dispone della sufficiente copertura (avere o limite di credito accordato). La banca ha la facoltà di rifiutare transazioni qualora il conto non presenti la necessaria copertura.
8. Diritto di addebitamento della banca
La banca ha il diritto di addebitare sul conto (cfr. cifra II.4) tutti gli importi risultanti dall’uso della carta bancaria Banca Cler (ai termini della cifra I.1).
9. Rescissione
La rescissione è possibile in qualsiasi momento. Vale come rescissione anche la revoca di una procura ai termini della cifra
I.3. A rescissione avvenuta, la carta bancaria Banca Cler va restituita immediatamente e senza ulteriori sollecitazioni alla banca. Nonostante la rescissione, la banca è autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi che sono attribuibili ad operazioni eseguite con la carta bancaria Banca Cler prima della sua effettiva restituzione.
10. Modifiche delle condizioni e dei prezzi
La banca si riserva di apportare in qualsiasi momento delle modifiche alle presenti condizioni e ai prezzi. Le modifiche
saranno comunicate in maniera appropriata e considerate approvate se la carta bancaria Banca Cler non viene restituita prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
11. Condizioni generali
Per il resto vigono le Condizioni generali della banca.
II. La carta bancaria Banca Cler come carta per prelevamenti di contanti
1. Funzione di prelevamento in contanti
La carta bancaria Banca Cler, unitamente al NIP, può essere utilizzata in qualsiasi momento per prelevare denaro contante presso i DAB della banca entro i limiti previsti in relazione alla carta.
2. NIP
Oltre alla carta bancaria Banca Cler, l’avente diritto alla carta riceve, in plico separato e chiuso, il codice NIP. Si tratta di un numero segreto proprio alla carta, costituito da 6 cifre risultanti da un calcolo automatico; tale codice non è noto né alla banca né a terzi. Se vengono emesse più carte bancarie Banca Cler, ad ognuna di esse è attribuito un proprio NIP.
3. Modifica del NIP
Si raccomanda all’avente diritto alla carta di modificare il NIP della carta bancaria Banca Cler presso i DAB della banca, scegliendo una nuova combinazione composta da almeno 4 e al massimo 6 cifre, la quale sostituisce immediatamente il NIP precedente. Per motivi di sicurezza, si consiglia di scegliere un NIP composto da 6 cifre. La modifica può essere eseguita in qualsiasi momento e con la frequenza desiderata. Per aumentare la protezione contro l’uso abusivo della carta bancaria Banca Cler, il NIP scelto non deve essere costituito da una combinazione facile da individuare (cfr. cifra I.6, lett. d), né essere annotato sulla carta bancaria Banca Cler, né custodito assieme alla carta in qualsiasi altro modo, nemme- no in forma alterata.
4. Legittimazione, addebito e assunzione del rischio
La persona che, utilizzando la carta bancaria Banca Cler, si legittima con l’introduzione del NIP è considerata autorizzata ad eseguire il prelevamento di contanti con la carta bancaria Banca Cler. Ciò vale anche se non si tratta dell’avente diritto alla carta. La banca è quindi autorizzata ad addebitare sul conto tutti gli importi legittimati in questa maniera. Il titolare del conto si assume quindi per principio il rischio legato all’uso abusivo della carta bancaria Banca Cler.
5. Copertura dei danni in caso di non colpevolezza
A condizione che l’avente diritto alla carta abbia rispettato in tutte le sue parti le disposizioni di utilizzo della carta bancaria Banca Cler (in particolare gli obblighi di diligenza indicati alla cifra I.6) e a condizione che non gli si possa imputare alcuna colpa, la banca, dedotta la franchigia del 10% – al massimo però 300 CHF per carta bancaria Banca Cler e avvenimento, si assume i danni causati da parte di terzi al titolare del conto derivanti dall’uso abusivo della carta bancaria Banca Cler. Vi
sono altresì considerati i danni causati da falsificazione o da contraffazione della carta bancaria Banca Cler. Non si considerano «terzi» gli aventi diritto alla carta, nonché i rispettivi partner e le persone che vivono nella stessa econo- mia domestica. Non sono coperti i danni dei quali deve rispondere un’assicurazione e quelli conseguenti, di qualsiasi natura essi siano.
6. Guasti tecnici e interruzioni di esercizio
Da guasti tecnici e interruzioni di esercizio che escludono l’impiego della carta bancaria Banca Cler, l’avente diritto alla carta non può far valere nessun diritto di risarcimento.
7. Limiti
La banca fissa dei limiti per ogni carta bancaria Banca Cler emessa e li comunica in forma adeguata. Spetta al titolare del conto informare sui limiti gli eventuali procuratori.
8. Giustificativo di transazione
Per ogni prelevamento di contanti presso un DAB, l’avente diritto alla carta può richiedere un giustificativo di transazio- ne. La banca stessa in seguito non spedisce più alcun avviso di addebito.
9. Blocco
La banca ha in qualsiasi momento la facoltà di bloccare la carta bancaria Banca Cler, senza avvisare preventivamente l’avente diritto alla carta e senza indicarne i motivi. La banca blocca la carta bancaria Banca Cler se l’avente diritto alla carta lo richiede esplicitamente o se notifica lo smarrimento della carta bancaria Banca Cler e/o del NIP nonché in caso di rescissione.
È possibile richiedere il blocco della carta unicamente presso l’ufficio indicato dalla banca. La banca ha la facoltà di addebitare sul conto le operazioni eseguite con la carta bancaria Banca Cler prima che il blocco sia effettivo, tenendo conto dei termini occorrenti secondo l’uso commerciale. Le spese derivanti dal blocco possono essere addebitate al conto. Il blocco viene revocato unicamente dopo dichiarazione del titolare del conto inoltrata alla banca.
III. Carta bancaria Banca Cler per servizi di versamento
La carta bancaria Banca Cler può essere utilizzata per il versamento di banconote e monete presso gli appositi DAB. L'importo riconosciuto dal DAB e confermato allo schermo dal depositario viene accreditato, con valuta del giorno del versamento, automaticamente sul conto indicato sulla carta bancaria Banca Cler o su uno dei conti collegati alla stessa attraverso la funzione multiconto e selezionato al DAB, dedotte le spese riportate nel tariffario.
12.18
L'accredito avviene indipendentemente dal rapporto che sussiste tra il depositario e il titolare del conto, qualora non si trattasse della stessa persona. Il diritto di revoca del deposi- tario si estingue al momento della presa in consegna dell'im- porto dal DAB.
Condizioni per l’utilizzo dell’E-Banking
1. Servizi dell’E-Banking
1.1. I servizi offerti dalla Banca Cler SA (di seguito denomi- nata «banca») nell’ambito dell’E-Banking sono descritti nelle Informazioni sull’E-Banking, le quali costituiscono parte integrante delle presenti condizioni. Tali informa- zioni sono disponibili sul sito Internet della banca alla pagina di login all’E-Banking. La banca si riserva il diritto di apportarvi modifiche in qualsiasi momento.
1.2 Gli ordini di pagamento e di borsa non possono essere eseguiti 24 ore su 24, ma negli orari indicati nelle Informazioni sull’E-Banking.
1.3 Lo scambio di dati regolamentato dalle presenti condizioni si riferisce a operazioni bancarie che trovano fondamento in contratti o in condizioni contrattuali separati. Nel campo d’applicazione dei servizi richiesti dal cliente nell’ambito dell’E-Banking le seguenti disposizioni hanno la precedenza su eventuali regole derogatorie risultanti dai con-
tratti o dalle condizioni contrattuali menzionati.
1.4 Avvalendosi del servizio «Documenti elettronici», i giustificativi bancari relativi a conti/depositi vengono messi a disposizione del cliente e/o dell’utente in formato elettronico tramite E-Banking. Pertanto, le istruzioni esistenti riguardo all’invio postale o alla custodia verranno sostituite. Di conseguenza, gli estratti conto/di deposito, gli avvisi relativi al traffico dei pagamenti, i conteggi concernenti le negoziazioni di borsa e ulteriori avvisi/comunicazioni (di seguito
«giustificativi bancari»), solo per citare alcuni esempi, verranno messi a disposizione unicamente sotto forma elettronica, nell’ambito dell’E-Banking della persona che si avvale dei «documenti elettronici», e non più sotto forma cartacea. La chiusura del conto e gli attestati fiscali continuano ad essere inviati per posta. La banca ha così ottemperato ai propri obblighi di comunicazio- ne e di rendiconto nei confronti del cliente.
2. Utente/procedura di login/metodo d’identificazione
2.1 L’accesso all’E-Banking è riservato a chi, a ogni utilizzo, si identifica come utente inserendo nell’ambito della procedura di login scelta i dati validi per questo genere di servizi. È riconosciuta come utente la persona indicata dal cliente nella Convenzione relativa
all’E-Banking (ossia il cliente medesimo o una persona autorizzata).
2.2 La procedura d’identificazione per l’utilizzo dell’E-Ban- king richiede:
a) il numero d’identificazione assegnato dalla banca all’utente,
e
b) la password personale scelta dall’utente stesso e
1.20
c) un codice supplementare, valido per un solo accesso, che viene inviato tempestivamente in base alla
procedura di login scelta dall’utente e che deve essere immesso o confermato dopo aver inserito il numero d’identificazione e la password, entrambi validi.
L’inserimento del codice supplementare può non risultare necessario qualora vengano scelte determinate procedure di login, quali ad esempio l’utilizzo di un certificato di soflware (SoflCert).
Le varie procedure di login messe a disposizione di volta in volta dalla banca possono anch’esse variare in funzione dell’evolversi della tecnologia e vengono descritte sul sito Internet della banca ed eventualmente in documenti specifici relativi a prodotti o di altro genere.
La banca si riserva il diritto di abolire procedure di login esistenti e di introdurne di nuove a integrazione o in sostituzione di quelle precedentemente disponibili.
2.3 Chi si identifica secondo quanto indicato al punto 2.2 è considerato dalla banca come persona autorizzata all’utilizzo dei servizi E-Banking nonché di altri canali elettronici della banca stessa a cui si accede tramite login.
Nell’ambito dei servizi e dei tipi di disposizione scelti dal cliente nella Convenzione relativa all’E-Banking, la banca potrà quindi permettere a tale soggetto di effettuare interrogazioni, dare disposizioni, ricevere documenti elettronici tramite E-Banking nonché utilizzare altre funzionalità nei canali elettronici della banca stessa a cui si accede tramite login all’E-Banking
– indipendentemente dai rapporti giuridici intercorrenti tra tale soggetto e il cliente (qualora non siano la stessa persona), a prescindere da eventuali informazioni divergenti nel registro di commercio, in pubblicazioni o regolamentazioni contenute in documenti di firma, senza ulteriore verifica dell’autorizzazione e indipenden- temente dai rapporti giuridici intercorrenti fra la banca e il cliente. La banca è altresì autorizzata ad accettare ordini e comunicazioni giuridicamente vincolanti da parte del soggetto in questione e a provvedere alla relativa esecuzione.
2.4 La banca si riserva il diritto di rifiutare in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l’erogazione di servizi E-Banking, nonché di esigere che l’utente si identifichi in altro modo (ad es. tramite firma o presentandosi personalmente).
2.5 Il cliente riconosce, senza riserve, tutte le transazioni contabilizzate, eseguite dall’utente tramite E-Banking nell’ambito dei servizi concordati e dietro utilizzo dei suoi dati d’identificazione. Sono ugualmente considerati come predisposti o autorizzati dal cliente tutte le
istruzioni, gli ordini e le comunicazioni che giungono alla banca in questa modalità. I documenti messi a disposizione in formato elettronico si ritengono consegnati a norma di legge all’utente che si è corretta- mente identificato.
3. Obblighi di diligenza del cliente/dell’utente
3.1 L’utente ha l’obbligo di sostituire la prima password assegnata dalla banca subito dopo la ricezione e, in seguito, di modificarla periodicamente. Le password non devono essere composte da combinazioni alfanu- meriche facilmente individuabili (ad es. numeri di telefono, date di nascita, targhe automobilistiche, ecc.).
3.2 Se l’utente riceve eventuali codici di attivazione e/o di verifica per servizi E-Banking, esso è tenuto ad effet- tuare l’attivazione risp. la verifica senza indugio e in conformità alle direttive.
3.3 L’utente ha l’obbligo di mantenere segreti tutti i dati d’identificazione, preservandoli dall’utilizzo abusivo da parte di persone non autorizzate. In particolare è fatto divieto all’utente di annotare le password o di memoriz- zarle su un terminale (ad es. computer, portatile, tablet o cellulare) o di trascriverle in qualsiasi altra forma. I dati d’identificazione non devono neppure essere consegnati o resi accessibili a terzi. L’utente prende atto in particolare che la banca non gli richiederà mai via
e-mail di inserire in una qualunque maschera di registrazione i propri dati d’identificazione per l’E-Ban- king o di trasmetterli ad essa stessa o ad altri destina- tari con qualsivoglia modalità.
3.4 Il cliente si assume i rischi derivanti dall’utilizzo – e dall’abuso – dei propri dati d’identificazione o di quelli degli utenti autorizzati, a meno che la banca non abbia omesso di agire con la diligenza consueta nella prassi di settore.
Laddove né la banca né il cliente o l’utente abbiano violato gli obblighi di diligenza, il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte nella cui sfera d’influenza è stata individuata la causa del danno o dell’atto pregiudizievole. La banca declina ogni responsabilità per i danni o gli altri svantaggi derivanti da errori di trasmissione, guasti tecnici o interventi illeciti in apparecchi o soflware dell’utente.
3.5 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate siano a conoscenza di uno o più dati d’identificazione di un utente autorizzato, l’utente è chiamato a cambiare senza indugio i dati in questione. Se ciò non fosse possibile, l’utente deve bloccare o richiedere immediata- mente il blocco dei servizi corrispondenti, adottando le misure descritte sul sito Internet della banca oppure in conformità a quanto riportato al punto 5.1 delle presenti condizioni.
1.20
3.6 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate abbiano ottenuto l’accesso al terminale dell’utente (ad
es. in caso di smarrimento o furto), quest’ultimo è tenuto altresì a contattare senza indugio la Hotline negli orari indicati sul sito Internet della banca.
3.7 L’utente dell’E-Banking è tenuto a controllare l’esattez- za e la completezza dei dati da lui inseriti. La responsa- bilità relativa ai dati trasmessi dall’utente rimane a carico del cliente.
4. Esclusione della responsabilità della banca e dei suoi collaboratori
4.1 La banca non fornisce garanzia alcuna circa l’esattezza e la completezza dei dati visualizzati nell’E-Banking dalla stessa. In particolare, le informazioni riguardanti conti e depositi (saldi, estratti, transazioni, ecc.) nonché le informazioni di dominio pubblico, come quotazioni di cambio e di borsa, hanno carattere provvisorio e non vincolante. Tali dati non costituiscono offerte vincolanti salvo che non siano stati designati come tali. Risultano determinanti i dati riportati negli estratti e nei giustifi- cativi della banca che vengono tras-
xxxxx al cliente in formato cartaceo o elettronico.
4.2 La banca non fornisce l’accesso tecnico ai suoi servizi. Ciò rimane di competenza esclusiva dell’utente, il quale prende atto in particolare che la banca non distribuisce il soflware apposito per l’accesso a Internet e per l’utilizzo dell’E-Banking né supporta l’utente in caso di problemi al soflware o all’hardware. Pertanto la banca non fornisce garanzia alcuna circa i provider ed eventua- li soflware richiesti.
4.3 Il traffico dei dati avviene tramite reti di telecomunica- zione pubbliche e prive di speciali sistemi di protezione (telefono, Internet, ecc.). La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’utilizzo di tali reti. In particolare, la banca declina ogni responsabilità per danni arrecati al cliente/ all’utente in seguito a errori di trasmissione, difetti tecnici, disturbi della rete telefonica o di Internet, interventi illeciti sulla rete, sovraccarico della rete, blocco volontario degli accessi elettronici ad opera di terzi, interruzioni o difetti di altra natura derivanti dall’operatore di rete.
4.4 Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate, la banca non può assumersi la responsabilità per il terminale dell’utente per ovvi motivi tecnici (per i rischi si veda il punto 8).
4.5 La banca non si assume alcuna responsabilità per i soflware consigliati o forniti dalla stessa (ad es. su CD, tramite download, app) nonché per le conseguenze derivanti dalla trasmissione del soflware via Internet.
4.6 In applicazione delle misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca declina ogni responsabilità circa guasti e interruzioni occorsi,
in particolare, durante il funzionamento dell’E-Banking (ad es. a causa di interventi illeciti sul sistema).
4.7 In caso si riscontrassero rischi per la sicurezza, la banca si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento i
servizi dell’E-Banking a tutela del cliente/dell’utente fino all’eliminazione dei rischi di cui sopra. La banca declina ogni responsabilità per i danni causati da tale interruzione.
4.8 In caso di danni risultanti da mancata esecuzione, esecuzione lacunosa o ritardata di ordini, la banca risponde unicamente della perdita degli interessi (ad eccezione degli ordini di borsa).
5. Blocco dell’accesso
5.1 Il cliente ha la possibilità di richiedere il blocco dell’ac- cesso personale o dell’accesso di utenti da lui autorizza- ti ai servizi E-Banking. Tale blocco può essere richiesto esclusivamente durante gli orari indicati nelle Informa- zioni sull’E-Banking. La banca può esigere anche una conferma scritta del blocco. L’utente può bloccare anche autonomamente l’accesso ai servizi E-Banking in qualsiasi momento inserendo per tre volte consecutive una password errata oppure un codice supplementare errato (qualora la procedura di login da lui utilizzata richiedesse l’inserimento di tale codice).
5.2 La banca può esigere che il cliente richieda per iscritto la revoca di un blocco disposto da lui stesso o da un utente.
5.3 La banca ha altresì il diritto di bloccare in qualsiasi momento l’accesso dell’utente a singoli servizi o
all’E-Banking nel complesso senza addurre motivazioni e senza precedente disdetta della Convenzione relativa all’E-Banking, qualora lo ritenga opportuno per motivi oggettivi.
6. Procura
L’autorizzazione all’utilizzo dei servizi E-Banking conferita a un utente resta in vigore fino a revoca scritta del cliente indirizzata alla banca. L’annullamento o la modifica della procura/del diritto di firma di un utente autorizzato all’uti- lizzo dell’E-Banking secondo i documenti di firma archiviati presso la banca o l’annullamento/la modifica del diritto di
firma di un utente nel registro di commercio non determina- no automaticamente la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dell’E-Banking.
Un’autorizzazione concessa non decade automaticamente né in caso di decesso del cliente né per sua incapacità di esercita- re i diritti civili.
7. Assistente finanziario
7.1 La banca mette a disposizione un assistente finanzia- rio, ossia un servizio nell’ambito dell’E-Banking o dei canali digitali della stessa. L’assistente finanziario offre un supporto al cliente nella gestione delle sue finanze personali.
7.2 Nell’ambito di questo servizio, le transazioni sui conti e
1.20
– qualora sia stata concessa un’apposita autorizzazio- ne esplicita nell’ambito dell’E-Banking o dei canali digitali della banca – le transazioni relative a carte di credito nonché i dati registrati dal cliente vengono automaticamente attribuiti a determinate categorie. Il
cliente può adeguare in qualsiasi momento tale attribuzione.
7.3 La riservatezza dei dati dei clienti è garantita in qualsiasi momento. Non vengono trasmessi a terzi dati che permettano di risalire a una persona specifica.
7.4 In qualsiasi momento il cliente può disattivare l’assi- stente finanziario nelle impostazioni o revocare il consenso all’inclusione dei dati relativi alle carte di credito. La banca può sospendere a propria discrezione il servizio per un periodo limitato o illimitato.
8. Sicurezza dell’E-Banking
8.1 Il cliente prende atto che i dati sono trasmessi attraver- so una rete (Internet) pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi regolarmente oltre frontiera senza essere sottoposti ad alcun controllo. Ciò vale anche per lo scambio di dati tra un mittente e un destinatario che si trovano in Svizzera. Infatti, benché i singoli pacchetti di dati siano trasmessi in forma codificata, mittente e destinatario non sono contrasse- gnati da codici e possono essere quindi intercettati da terzi che possono risalire all’esistenza di una relazione bancaria.
8.2 Nello sviluppo del sistema E-Banking si punta in particolare sul fattore della sicurezza. Per tutelare il cliente/l’utente è stato elaborato un sistema di sicurezza su più livelli, basato tra l’altro su una procedura crittografica altamente sofisticata che prevede la trasmissione dei dati del cliente in base a chiavi di cifratura e non consente quindi alcuna intrusione da parte di soggetti non autorizzati. Malgrado misure di sicurezza tecnologicamente all’avanguardia, non è tuttavia possibile garantire un livello di inviolabilità assoluta né da parte della banca né da parte del cliente/dell’utente. Il cliente/l’utente prende atto che nella fattispecie il terminale costitui- sce l’anello debole per l’accesso all’E-Banking. Spetta all’utente provvedere a un regolare aggiornamento (update) del soflware (ad es. sistema operativo) del terminale.
8.3 In particolare, il cliente/l’utente prende atto dei seguenti rischi:
• Un’insufficiente conoscenza del sistema e misure di sicurezza carenti possono favorire l’accesso illecito al terminale (ad es. salvataggio dei dati non sufficiente- mente protetto sul disco rigido, trasferimenti di file, radiazioni dello schermo, ecc.). Il cliente/l’utente è tenuto a informarsi con precisione sulle misure di sicurezza necessarie.
• Non è escluso che il provider Internet dell’utente allestisca un profilo utente, individuando ad esempio con chi quest’ultimo è entrato in contatto.
• Durante la connessione a Internet sussiste costante- mente il pericolo che persone terze possano accedere inosservate al terminale dell’utente (ad es. tramite Java o applicazioni ActiveX).
• Durante l’utilizzo di Internet sussiste costantemente il pericolo che il terminale dell’utente venga attaccato
da malware (ad es. virus) a seguito del contatto con altri sistemi come supporti dati o reti di computer.
• Si presuppone che l’utente utilizzi unicamente soflware provenienti da fonti affidabili.
• Modifiche al sistema operativo del terminale dell’uten- te (ad es. jailbreak, root) possono facilitarne l’accesso illecito.
9. Restrizioni per l’importazione e l’esportazione
9.1 Il cliente/l’utente prende atto che, utilizzando l’E-Ban- king dall’estero, potrebbe violare le norme di legge del paese in cui si trova. Il cliente/l’utente è pertanto tenuto a informarsi in merito. La banca declina ogni responsabilità al riguardo.
9.2 Il cliente/l’utente prende atto che in relazione agli algoritmi di codificazione potrebbero esistere restrizioni per l’importazione e l’esportazione che potrebbero essere violate in caso di utilizzo dei servizi E-Banking all’estero/dall’estero.
10. Dati dei clienti e marketing
Il cliente/l’utente dell’E-Banking accetta che la banca tratti i propri dati per scopi di marketing interni all’istituto. Per quanto riguarda il trattamento dei dati dei clienti, si riman- da inoltre alle Condizioni generali e alla Dichiarazione sulla
protezione dei dati della banca, consultabile alla pagina www. xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx.
11. Risoluzione del contratto
1.20
La Convenzione relativa all’E-Banking può essere disdetta in qualsiasi momento per iscritto sia dal cliente che dalla banca. La banca è autorizzata a revocare a propria discrezione la convenzione in essere e quindi l’accesso ai servizi E-Banking senza preavviso o senza comunicazione a posteriori al cliente, se l’accesso non è mai stato effettuato entro un anno dalla stipula della convenzione o se i servizi E-Banking non sono più stati utilizzati per oltre un anno.
12. Riserva di disposizioni di legge
È fatta riserva di eventuali disposizioni legali o di altra natura che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo di Internet. Esse hanno validità a partire dalla loro entrata in vigore e sono applicabili anche a Convenzioni relative all’E-Banking già in essere.
13. Condizioni generali
13.1 Le Condizioni generali della banca sono
valide anche per i servizi bancari nell’ambito dell’E-Ban- king.
14. Nullità parziale
L’invalidità, l’illegalità o la mancata attuazione di una o più disposizioni delle presenti condizioni non compromettono la validità delle restanti parti del contratto.
15. Modifica delle Condizioni per l’utilizzo dell’E-Banking
La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momen- to le presenti condizioni e l’offerta relativa all’E-Banking. Il cliente/l’utente ne sarà informato in modo appropriato. Salvo comunicazioni contrarie da parte del cliente in merito a tali modifiche, entro un mese dalla ricezione della comunicazione le nuove disposizioni e/o i servizi si considerano accettati.
16. Mobile Banking
Le presenti Condizioni per l’utilizzo dell’E-Banking sono valide anche per il servizio di Mobile Banking. Eventuali deroghe si evincono dalle disposizioni riportate nelle Informazioni
sull’E-Banking.
Stato: gennaio 2020
Supercard - Condizioni di partecipazione per clienti della Banca Cler
Le condizioni di seguito riportate regolano i rapporti tra i clienti che partecipano con la Supercard al programma bonus della Banca Cler SA (denominata in seguito la «banca») e la banca stessa. Le presenti condizioni completano le Condizioni Generali della Banca Cler e della «Supercard». La partecipa- zione al programma bonus Supercard della Banca Cler è subordinata all’iscrizione per iscritto presso la banca stessa.
1.
Per i clienti della Banca Cler la partecipazione al programma Supercard non comporta alcun impegno finanziario o di altro tipo. La Banca Cler ha facoltà di modificare o annullare in qualsiasi momento i prodotti e i servizi che danno diritto all’accredito dei superpunti, il numero dei punti e le condizioni di partecipazione. Le iscrizioni possono essere respinte senza addurre alcun motivo.
2.
I clienti della Banca Cler regolarmente iscritti, ricevono i superpunti in seguito all’utilizzo di prodotti e servizi della Banca Cler. Le attuali disposizioni relative ai prodotti che danno diritto all’accredito dei superpunti nonché il numero dei punti vengono pubblicati in forma adeguata.
3.
I superpunti raccolti dal cliente presso la Banca Cler vengono accreditati periodicamente sul Supercard indicato dal cliente e gestito presso Coop. I superpunti collezionati presso la Banca Cler non vengono pagati in contanti.
4.
Attraverso l’iscrizione al programma bonus Supercard della Banca Cler, il cliente autorizza la banca a trasmettere a Coop/Supercard i dati necessari per l’accredito dei punti relativi alla sua persona e alle transazioni effettuate. Con la sua partecipazione al programma bonus Supercard presso la Banca Cler, il cliente dichiara esplicitamente di accettare che la banca, per motivi di marketing, comunichi il suo indirizzo riportato sulla Supercard al gruppo Coop e ad altre aziende partner del programma Supercard affiliate a Coop.
5.
12.18
Il cliente puó porre fine in qualsiasi momento alla propria partecipazione al programma bonus Supercard della Banca Cler mediante dichiarazione scritta, indirizzata alla banca stessa. I punti guadagnati fino al momento della ricezione della dichiarazione scritta verranno accreditati nel successivo periodo di conteggio secondo la precedente cifra 3.
6.
La Banca Cler ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento i partecipanti dal programma bonus Supercard senza addurre alcun motivo, nella fattispecie in caso di abuso. I punti quadagnati al momento dell’esclusione verranno annullati senza alcun indennizzo. La Banca Cler puó terminare il proprio programma bonus Supercard rispettando un preavviso di 3 mesi. I punti guadagnati fino al momento della ricezione della dichiarazione scritta verranno accreditati al conto Supercard presso Coop nel successivo periodo di conteggio secondo la precedente cifra 3.
7.
Qualora Coop concluda il proprio programma bonus Super- card, terminerà contestualmente anche il programma bonus Supercard della Banca Cler. In questo caso, la Banca Cler deciderà circa l’impiego dei superpunti guadagnati fino a quel momento.
8.
La partecipazione al programma bonus Supercard é aperta a tutti i clienti della Banca Cler che intrattengono una relazione nominativa. Attualmente, possono essere prese in considera- zione soltanto le persone fisiche. Associazioni e persone giuridiche sono pertanto escluse dalla partecipazione.
Condizioni particolari relative alle transazioni SEPA
Le seguenti condizioni regolamentano il rapporto tra il cliente e la Banca Cler SA (denominata in seguito la «banca») nell’ambito dei bonifici nazionali e internazionali in euro secondo le norme del circuito di pagamenti SEPA (SEPA = Single Euro Payments Area). Esse sono complementari alle Condizioni generali della banca e, in funzione dei servizi richiesti, alle disposizioni rilevanti per i pagamenti, ad esempio relative all’E-Banking.
1. Dati obbligatori nell’ordine di pagamento
Affinché un bonifico interbancario possa essere eseguito come pagamento SEPA, il relativo ordine dev’essere trasmes- so per via elettronica. A tale proposito, in fase di compilazione dell’ordine in OnlineBanking occorre contrassegnare la casella
«Pagamento SEPA». Qualora manchi la dicitura «SEPA», la banca è comunque autorizzata, ma non obbligata, a eseguire l’ordine all’interno del circuito SEPA.
L’ordinante deve comunicare alla banca i seguenti dati:
• Ordinante:
– IBAN (International Bank Account Number) o numero del conto dell’ordinante
– Cognome, nome o ragione sociale
– Domicilio/sede legale
– NPA/località
• Beneficiario:
– BIC della banca del beneficiario
– Estremi della banca del beneficiario
– IBAN del conto del beneficiario
– Cognome, nome o ragione sociale
– Domicilio/sede legale
– NPA/località
• Importo del bonifico in euro
• Data di esecuzione
• Ripartizione delle spese bancarie:
– ossia l’ordinante e il beneficiario pagano le commissioni applicate dal rispettivo istituto.
In caso di ordine cumulativo, le condizioni summenzionate devono essere soddisfatte per ciascun singolo ordine di pagamento. In caso contrario, l’intero ordine cumulativo potrà essere respinto.
12.18
Il cliente prende atto che, nonostante siano stati specificati tutti i dati sopraccitati, il pagamento potrà essere eseguito come bonifico SEPA soltanto se anche la banca del beneficia- rio aderisce al circuito SEPA.
2. Esecuzione o rigetto dell’ordine di pagamento
La banca è autorizzata, ma non obbligata, a eseguire l’ordine di pagamento anche qualora i dati di cui al precedente punto 1 siano errati o mancanti, purché questi ultimi possano essere corretti e/o completati con certezza dalla medesima.
Qualora il giorno di esecuzione desiderato sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, la banca ha la facoltà di eseguire l’addebito il giorno lavorativo bancario immediata- mente successivo. Il cliente prende altresì atto che l’accredito degli importi a favore del beneficiario può subire ritardi, anche in seguito a regolamentazioni estere in materia di giorni festivi e lavorativi bancari.
Qualora una o più condizioni di cui al precedente punto 1 non siano soddisfatte e, per tale motivo, l’ordine di pagamento non venga eseguito oppure l’esecuzione del medesimo venga respinta, successivamente all’addebito in conto, da un altro soggetto coinvolto nel bonifico del pagamento (ad es. stanza di compensazione, istituto finanziario del beneficiario), la banca provvederà, in tempo utile e in forma adeguata, a informare il cliente in merito al motivo del mancato pagamen- to o del rigetto, riaccreditando contemporaneamente l’importo al rispettivo conto, qualora sia già stato addebitato. Qualora la banca sia in grado di eliminare personalmente il motivo del rigetto dell’ordine di pagamento, essa è altresì autorizzata, ma non obbligata, a eseguire nuovamente l’ordine di pagamento senza informarne l’ordinante.
3. Accredito o storno di pagamenti in entrata
I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto secondo il codice IBAN specificato nel relativo ordine. Qualora la data di accredito coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo, la banca ha la facoltà di eseguire l’accredito il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
Prima di provvedere all’accredito, la banca è autorizzata a detrarre dagli importi dei pagamenti in entrata le rispettive commissioni.
Eventuali pagamenti in entrata, nel cui ordine il codice IBAN sia stato omesso o risulti inesistente, o il cui accredito sia impossibilitato per altri motivi (in particolare prescrizioni giuri- diche o regolamentari, disposizioni ufficiali, conto estinto) vengono ritrasferiti all’istituto finanziario dell’ordinante. In tale eventualità, la banca ha la facoltà di comunicare a tutti i soggetti coinvolti nella transazione (incl. l’ordinante) il motivo del mancato accredito.
4. Rinuncia alla verifica della concordanza dei dati in fase di accredito
In qualità di beneficiario, il cliente acconsente all’esecuzione dell’accredito esclusivamente sulla base del codice IBAN specificato, senza che venga verificata la concordanza tra quest’ultimo e il nome e l’indirizzo del beneficiario.
La banca, tuttavia, si riserva di effettuare tale verifica a propria discrezione, respingendo l’ordine di pagamento in caso di mancata corrispondenza dei dati. In tale eventualità, la banca ha la facoltà di informare l’istituto finanziario dell’ordi- nante in merito alla mancata concordanza dei dati.
In qualità di ordinante, il cliente acconsente all’esecuzione dell’accredito da parte dell’istituto finanziario del beneficiario esclusivamente sulla base del codice IBAN specificato, senza che venga verificata la concordanza tra quest’ultimo e il nome e l’indirizzo del beneficiario. Anche in questo caso, tuttavia, l’istituto finanziario del beneficiario può riservarsi, a propria discrezione, di effettuare tale verifica e di respingere l’ordine di pagamento in caso di mancata corrispondenza dei dati.
5. Conversione di valuta/rischio di cambio
Qualora, secondo il codice IBAN di un ordine di pagamento, l’importo debba essere addebitato o accreditato su un conto del cliente non denominato in euro, la banca è comunque autorizzata a effettuare l’accredito o l’addebito, anche se il cliente possiede, presso la medesima, un conto in euro con un altro codice IBAN.
La conversione in o dall’euro alla valuta del conto su cui accreditare o addebitare l’importo viene praticata al tasso di cambio del giorno di elaborazione o arrivo della somma.
Eventuali rischi di cambio (ad es. in caso di riaccredito dell’importo in seguito a rigetto/storno di cui ai precedenti punti 3 e 4) sono a carico del cliente.
6. Elaborazione/trasmissione dei dati
Il cliente (quale ordinante) accetta che, nella gestione di ordini di pagamento nazionali e internazionali, i propri dati – in particolare il nome, l’indirizzo, il codice IBAN e altre informa- zioni di cui al precedente punto 1 – possano essere resi noti alle banche interessate (in particolare agli istituti corrispon- denti nazionali ed esteri della banca), ai gestori dei circuiti di pagamento (ad es. Swiss Interbank Clearing) x XXXXX (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica- tion) nonché ai beneficiari in Svizzera e all’estero. Egli accetta altresì che tutti i soggetti coinvolti nella transazione possano, a loro volta, trasmettere i dati a terzi incaricati in altri Paesi ai fini della loro ulteriore elaborazione o protezione.
12.18
Il cliente, inoltre, prende atto che i dati trasmessi all’estero non sono più protetti dalla legislazione svizzera, bensì soggiacciono al relativo diritto estero, e che eventuali leggi e normative ufficiali straniere possono esigere la trasmissione di tali dati ad autorità o altri soggetti.
7. Entrata in vigore e modifica alle condizioni
Le condizioni summenzionate decorrono dal gennaio 2011. La banca si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Tali modifiche verranno comunicate al cliente per iscritto o in altra forma opportuna, e verranno considerate da lui accettate salvo obiezione scritta entro un mese dalla loro comunicazione, o al più tardi con il conferi- mento del successivo ordine di pagamento SEPA.
Informazione importante attinente agli ordini di pagamento transfrontalieri
Gentile cliente,
in qualità di Stato membro del cosiddetto GAFI
(Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro), la Svizzera ne ha recepito i principi orientati alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in particolare nell’ordinanza sul riciclaggio di denaro della FINMA. In questo contesto, ad esempio, l’Unione europea esige che per i trasferimenti di fondi verso un istituto finanzia- rio con sede nell’UE vengano indicati soprattutto nome e cognome, indirizzo e numero di conto dell’ordinante.
Con le presenti indicazioni, vorremmo informarla del fatto che la Banca Cler SA ottempera a questi obblighi e spiegarle quali sono le conseguenze per lei in qualità di cliente del traffico dei pagamenti.
Al fine di rispettare le citate disposizioni e mantenere l’efficienza nel traffico dei pagamenti, la Banca Cler SA deve comunicare – per le operazioni di pagamento transfrontaliere e per gli ordini di pagamento in valute estere – nome e cognome, indirizzo e numero di conto dell’ordinante. Gli ordini di pagamento che non contengono questi dati non possono essere accettati dalle banche dei Paesi dell’UE e di parecchi Paesi non membri dell’UE. In determinate circostanze, tutti questi dati saranno necessari in futuro anche per il traffico dei pagamenti all’interno della Svizzera.
Per lo svolgimento delle sue transazioni finanziarie, i dati sopraccitati vengono comunicati alle banche e ai gestori di sistema interessati. Si tratta soprattutto di banche corrispon- denti svizzere o estere della Banca Cler SA nonché di gestori di sistemi di elaborazione delle operazioni di pagamento o su titoli come ad esempio SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), SIX SIS SA o anche SIX Interbank Clearing, nella misura in cui il traffico svizzero dei pagamenti in futuro sarà interessato da questa pratica.
Di norma, i dati sull’ordinante sono trasmessi anche al beneficiario. In casi eccezionali, ad esempio nel caso di pagamenti in una valuta estera, anche per transazioni all’interno della Svizzera non è possibile escludere che l’esecuzione avvenga mediante canali internazionali e che quindi vi sia un trasferimento di dati all’estero.
12.18
Inoltre, è possibile che le banche o i gestori di sistemi coinvolti in una transazione trasmettano tali informazioni per l’ulterio- re elaborazione o la sicurezza dei dati a terzi incaricati in altri Paesi.
Se i suoi dati in qualità di ordinante vengono trasferiti all’estero, questi non sono più tutelati dal diritto svizzero. Le leggi e le disposizioni emanate dalle autorità estere possono prevedere l’inoltro di tali dati alle autorità o a terzi.
La Banca Cler SA non può esimersi dal rispettare le norme vigenti e la ringraziamo per la sua comprensione in tal senso.
In caso di domande, non esiti a contattarci al numero 0800 88 99 66.
Cordiali saluti Banca Cler SA
PS: in caso di ordini di pagamento nei Paesi IBAN,
la preghiamo di indicare l’IBAN (numero di conto del benefi- ciario) e il BIC (identificazione della banca del beneficiario). Soltanto con queste indicazioni, saremo in grado di trattare il suo ordine di pagamento in modo completamente automati- co, senza l’addebito di tasse supplementari.
Disposizioni per la comunicazione elettronica
Per l’utilizzo dei canali di comunicazione elettronici (e-mail o SMS) indicati dal cliente nell’ambito della conferma relativa alla comunicazione elettronica e per lo scambio di informazio- ni tramite detti canali si applicano le seguenti disposizioni:
1. Il cliente autorizza la banca, senza che questa debba effettuare ulteriori controlli della legittimità, a comunicare tramite il canale di comunicazione non protetto indicato nell’ambito della conferma relativa alla comunicazione elettronica («canale di comunicazione ammesso») e a fornire, a lui direttamente o al titolare del canale di comunicazione («titolare»), tutte le informazioni richieste, ivi incluse quelle concernenti la relazione d’affari menzio- nata nella conferma, così come a trasmettere loro documenti. Il diritto di ricevere informazioni si applica indipendentemente da eventuali diritti di firma in conformità all’elenco firme della banca.
2. Il cliente riconosce che ogni comunicazione ricevuta dalla banca tramite un canale ammesso è considerata da quest’ultima come redatta dal rispettivo titolare. La banca si riserva di non entrare nel merito di una comunica- zione elettronica pervenuta tramite un canale diverso da quello ammesso.
Se il cliente ha motivo di temere che persone non autoriz- zate facciano uso del canale di comunicazione ammesso, deve revocarne senza indugio la validità.
3. Il cliente è consapevole dei rischi connessi allo scambio d’informazioni tramite il canale di comunicazione ammesso da lui prescelto e li accetta, con particolare riguardo alle seguenti circostanze:
• Le informazioni vengono trasmesse in modo non criptato tramite una rete pubblica e accessibile a tutti e risultano consultabili da terzi (ad es. operatori di rete e di servizi), fatto che permette di dedurre l’esistenza di una relazione bancaria. Il segreto bancario e la protezione dei dati non possono quindi essere garantiti.
• Secondo la situazione, le informazioni vengono trasmes- se oltre frontiera senza essere sottoposte ad alcun controllo, anche se il mittente e il destinatario si trovano in Svizzera.
• È possibile che la comunicazione venga consultata e modificata da persone non autorizzate e che queste manipolino l’identità del mittente (ad es. l’indirizzo e-mail) e/o del destinatario.
• Lo scambio d’informazioni può essere ritardato o interrotto in seguito a errori di trasmissione, guasti tecnici, interruzioni, disturbi, interventi illeciti, congestio- ne della rete o altre mancanze degli operatori di rete.
È possibile che la comunicazione elettronica (ad es.
e-mail e allegati) subisca disguidi o venga cancellata.
11.20
• La trasmissione di informazioni dall’estero può, secondo la situazione, violare norme del/i paese/i interessato/i. Il cliente è pertanto tenuto a informarsi in merito.
• I messaggi possono contenere malware in grado di provocare ingenti danni.
4. Nell’utilizzare il canale di comunicazione ammesso, la ban- ca opera con la diligenza consueta nella prassi di settore. La banca non si assume alcuna responsabilità circa la correttezza e l’integrità della comunicazione elettronica non protetta, né in relazione al processo di ricezione e invio. La banca si fa carico dei danni dovuti segnatamente a perdite, ritardi, irregolarità, doppi invii o guasti tecnici e interruzioni di funzionamento nella misura in cui ha mancato di adottare la diligenza consueta nella prassi di settore. Se la banca ha dato prova di diligenza, è il cliente a rispondere dei danni. In particolare, la banca declina ogni responsabilità per danni e altri svantaggi derivanti da un utilizzo negligente del canale di comunicazione ammesso da parte del relativo titolare o da interventi illeciti sui dispositivi e i soflware di quest’ultimo.
5. È responsabilità del cliente fare sì che il canale di comuni- cazione ammesso nonché i dispositivi e i soflware impiegati dal relativo titolare siano costantemente protetti in modo adeguato contro attacchi elettronici e l’utilizzo da parte di persone non autorizzate. In caso di dubbi circa la prove- nienza di una comunicazione ricevuta, occorre contattare telefonicamente la banca. La banca raccomanda di redigere ex novo un messaggio per ogni nuovo invio effettuato a un destinatario, evitando di inoltrare contestualmente contenuti già ricevuti in precedenza.
6. La comunicazione elettronica trasmessa viene trattata nell’ambito della normale attività, senza assegnare alcuna priorità a livello di tempistiche.
Non è possibile conferire alla banca ordini o istruzioni (ordini di bonifico, ordini di borsa, ordini di estinzione, istruzioni per le spedizioni, ecc.) tramite il canale di comunicazione ammesso. La banca non è tenuta a dar loro esecuzione.
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alla dichiarazione sulla protezione dei dati della banca. La banca raccomanda al cliente di non inviare tramite il canale di comunicazione ammesso informazioni sensibili o urgenti, bensì di contattarla attraverso gli opportuni cana- li protetti previsti per simili casi (ad es. E-Banking, applicazione Mobile Banking).
7. Né il cliente né la banca sono tenuti a utilizzare il canale di comunicazione ammesso. La banca può interrompere o sospendere in qualsiasi momento la comunicazione elettronica, in particolare qualora si tema un abuso o ciò sia imposto da disposizioni contrattuali o legali. Può rifiutarsi di accettare o elaborare la comunicazione elettronica o subordinare tali operazioni a ulteriori chiarimenti. Inoltre, si riserva di non comunicare per via elettronica con persone domiciliate all’estero.
La banca non è tenuta a inviare le informazioni di volta in volta tramite tutti i canali di comunicazione ammessi e/o a farle pervenire a più destinatari tra quelli eventualmente autorizzati né a informare il cliente separatamente circa le comunicazioni inviate al titolare.
La banca si riserva di comunicare al titolare eventuali cambiamenti dei propri dati di contatto utilizzando il canale di comunicazione ammesso.
8. I dati di contatto comunicati alla banca (ad es. numeri di telefono) o le istruzioni ad essa impartite circa la spedizio- ne per via postale oppure per mezzo dei documenti elettronici nell’ambito dell’E-Banking restano in vigore e non subiscono modifiche in seguito alla presentazione di una conferma relativa alla comunicazione elettronica.
La scelta di un canale di comunicazione effettuata tramite conferma relativa alla comunicazione elettronica non interessa eventuali abbonamenti a pubblicazioni elettroniche della banca (ad es. newsletter). Esse vengono trasmesse in conformità alla richiesta di abbonamento inoltrata dal cliente e vanno disdette separatamente.
11.20
9. La scelta di un determinato canale di comunicazione indicata nella conferma relativa alla comunicazione elettronica può essere revocata in qualsiasi momento dal cliente o dal titolare designato.
Qualora un canale di comunicazione indicato non debba più essere utilizzato (ad es. nuovo indirizzo e-mail o numero di cellulare) o per qualsiasi altro motivo i dati forniti sopra relativamente al canale di comunicazione non risultino più validi, spetta al cliente revocare senza indugio il suddetto canale e, se necessario, fornire una nuova conferma relativa alla comunicazione elettronica tramite canali non protetti.
10. Il canale di comunicazione ammesso ha validità a partire dal momento in cui viene designato come tale nella conferma relativa alla comunicazione elettronica. In assenza di revoca, la scelta del canale di comunicazione resta in vigore anche in caso di decesso del cliente o di una sua sopravvenuta incapacità civile nonché della sua cancellazione in quanto ditta (senza riguardo a iscrizioni divergenti nel registro di commercio).
Informazione per i nostri clienti al fine di evitare averi patrimoniali senza contatto e non rivendicati
Gentile cliente,
non di rado accade che i rapporti dei clienti con la banca si interrompano e che, pertanto, gli averi patrimoniali depositati presso la stessa rimangano senza contatto e successivamente non vengano più rivendicati. Questo può causare difficoltà e situazioni indesiderate alle persone interessate, in particolare se tali valori patrimoniali vengono definitivamente dimentica- ti dai clienti e dai loro eredi.
Pertanto l’Associazione svizzera dei banchieri (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx), in collaborazione con le banche svizzere, ha elaborato alcune misure per evitare averi senza contatto e non rivendicati e per il loro trattamento. Di seguito ne riportiamo una sintesi.
Il suo contributo per evitare l’interruzione dei contatti
• Ci comunichi tempestivamente eventuali cambi di domicilio o se l’indirizzo da noi utilizzato (ad es. in seguito a matri- monio) non dovesse più corrispondere a quello attuale e deve quindi essere modificato.
• Ci informi anche se ha in programma assenze di lunga durata e desidera che le nostre comunicazioni siano inoltrate ad es. a un indirizzo terzo.
• In via generale è opportuno designare un procuratore a cui la banca possa rivolgersi in caso di assenza di contatti e non rivendicazione.
Misure della banca in caso di assenza di contatti
In caso di assenza di contatti, sulla base delle norme di condotta rilevanti emanate dall’Associazione svizzera dei banchieri adottiamo le seguenti misure:
Provvedimenti immediati
Non appena constatiamo che le comunicazioni inviate per posta a un cliente non risultano più recapitabili, ad es. a seguito di un cambio d’indirizzo non notificato, e non sussiste più alcun contatto con tale cliente (ad es. visita personale presso la banca, login nell’E-Banking), tentiamo di ripristinare il contatto con la diligenza richiesta dalle circostanze, ricercando ad esempio attivamente il nuovo indirizzo.
12.18
Eventualmente siamo disposti a conferire l’incarico di condurre le ricerche anche a terzi, i quali sono assoggettati al medesimo obbligo di riservatezza degli impiegati della banca stessa. Il segreto bancario resta così assicurato a tutti gli effetti.
Misure in caso dell’accertamento di assenza di contatti e non rivendicazione
Qualora a seguito di un’interruzione di contatto le nostre ricerche restino senza esito, ovvero laddove un contatto con il cliente non risulti possibile per altri motivi, lo stato di assenza di contatti è accertato. In questo caso, sulla scorta delle regole di condotta siamo tenuti a:
• contrassegnare i valori patrimoniali in modo specifico, registrarli a livello centralizzato internamente alla banca e gestirli come «senza contatti» per una durata di 10 anni e in seguito come «non rivendicati» per 50 anni,
• registrare i dati dei clienti senza contatto titolari di valori patrimoniali d’importo superiore a 500 CHF o cassette di sicurezza in una banca dati centrale gestita dalla SIX SAG, a cui ha accesso solo l’Ombudsman delle banche svizzere,
• una volta trascorsi 50 anni dall’insorgenza della non rivendicazione (ovvero 60 anni dopo l’ultimo contatto), pubblicare sul sito Internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx. ch gli estremi delle relazioni con i clienti non rivendicate che presentano valori patrimoniali superiori a 500 CHF o il cui valore – qualora si tratti ad esempio del contenuto delle cassette di sicurezza – non è noto,
• consegnare gli averi patrimoniali alla Confederazione (Amministrazione federale delle contribuzioni), qualora durante il termine di pubblicazione nessuno abbia avanzato un diritto giustificato su tali averi. Con la consegna degli averi patrimoniali alla Confederazione si estingue ogni diritto a rivendicarli.
Salvaguardia dei diritti anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione
I diritti del cliente e/o dei suoi successori legali restano tutelati anche in caso di assenza di contatti e non rivendicazione fino al momento della consegna alla Confederazione. In tale contesto è possibile derogare alle disposizioni contrattuali soltanto se ciò risulta essere nell’evidente interesse del cliente. Gli averi in conto corrente e di natura analoga possono ad es. essere investiti per conto del cliente bancario in un’ottica di tutela dei suoi interessi, ovvero con diligenza e, per quanto possibile, in modo redditizio (ad es. sotto forma di averi di risparmio, obbligazioni di cassa o un fondo d’investimento con un profilo di rischio conservativo). Gli averi di risparmio continuano a essere gestiti in modo invariato e sono rimunera- ti con i tassi d’interesse di volta in volta applicati presso la banca. I mandati di gestione patrimoniale continuano a essere gestiti in modo invariato purché l’obiettivo d’investimento prefissato non sia palesemente in conflitto con gli interessi del cliente. Allo scopo di coprire i costi di locazione non saldati, completare le operazioni di ricerca nonché nel contesto di una liquidazione, le cassette di sicurezza possono essere aperte in conformità alle direttive interne alla banca, con successiva custodia del loro contenuto a livello centralizzato.
Costi
Le spese e le commissioni normalmente addebitate si applicano anche in caso di assenza di contatti e non rivendica- zione. Inoltre, addebitiamo sul conto in questione i costi sostenuti per le ricerche, per la gestione particolare e il monitoraggio degli averi patrimoniali senza contatti e non rivendicati, nonché per la pubblicazione e il trattamento di eventuali pretese palesemente ingiustificate. Naturalmente l’entità delle ricerche si baserà sul principio della proporzionali- tà, ossia dipenderà dall’ammontare dei valori patrimoniali in questione.
12.18
Grazie per la sua collaborazione finalizzata a evitare averi senza contatto e non rivendicati.
Spiegazioni per l’autodichiarazione fiscale
Scambio automatico di informazioni (SAI) Prendo/Prendiamo atto che la banca è tenuta a notificare all’Amministrazione federale delle contribuzioni informazioni relative al titolare del conto/all’avente diritto economico nonché ai valori patrimoniali, qualora il titolare del conto/l’avente diritto economico avesse la residenza in un paese con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale.
In base alle disposizioni di legge, l’Amministrazione federale delle contribuzioni è tenuta a trasmettere le informazioni ricevute alla/e rispettiva/e autorità fiscale/i estera/e.
FATCA
Prendo/Prendiamo atto che la banca è tenuta a notificare direttamente all’autorità fiscale americana (IRS) informazioni relative al titolare del conto/all’avente diritto economico nonché ai valori patrimoniali, qualora il titolare del conto/ l’avente diritto economico si classifichi come «US-Person» ai sensi del diritto fiscale americano.
Indicazioni relative alla determinazione dell’obbligo fiscale illimitato
In una prima fase è possibile determinare la residenza fiscale in base alle normative nazionali sull’obbligo fiscale illimitato. I criteri di determinazione di un obbligo fiscale illimitato variano a seconda dello Stato, tuttavia occorre verificare gradualmente le seguenti caratteristiche di residenza:
• dimora permanente in uno Stato contraente
• centro degli interessi vitali in uno Stato contraente
• soggiorno abituale in uno Stato contraente
• cittadinanza in uno Stato contraente
Qualora, sulla base di normative nazionali, una persona dovesse essere considerata assoggettata all’obbligo fiscale illimitato in più di uno Stato, in una seconda fase occorre eventualmente consultare una convenzione di doppia imposizione (CDI) tra i due Stati allo scopo di determinare la residenza fiscale. In casi del genere, le cosiddette «tie-breaker rules» (da applicarsi secondo l’ordine progressivo) stabiliscono in quale Stato una persona è fiscalmente residente. Se tra i due Stati non sussiste alcuna CDI che attribuisca la residenza fiscale a uno dei due Stati, ai fini dello scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari una persona è ritenuta residente in entrambi gli Stati. Di norma, un obbligo fiscale limitato (ad es. in seguito a redditi da fonti in uno Stato, un immobile, una partecipazione a una società di persone o da uno stabilimento d’impresa) non implica una residenza fiscale rilevante ai fini del SAI.
11.20
In caso di domande sulla sua residenza fiscale, voglia contat- tare il suo consulente tributario.