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Allegato 10
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’ AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (di seguito, “ACI”), con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), nella persona de……………………, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n………del…………….
E
la Società ………………………….(per il seguito denominato “Broker” o “Società”), con sede legale in……………….via………………..(CF………………………..Partita IVA )
nella persona del …..…………………….n qualità di…………………………….……………………….
PREMESSO CHE
a. l’art. 106 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. ha ridelineato la figura del broker e dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, che “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
b. come ha osservato la Corte dei Conti, Sez. contr. Campania, parere n.246 10 ottobre 2012, la qualificazione del contratto di brokeraggio come contratto di prestazione di servizi si impone alla luce del fatto che il broker è chiamato a svolgere un’attività continuativa a favore della pubblica amministrazione per la gestione dei rischi della stessa, che non si esaurisce in una singola e puntuale prestazione professionale, volta a migliorare il rendimento e l’efficienza del soggetto pubblico stipulante attraverso l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante;
c. il contratto di brokeraggio è inquadrabile nel contratto di prestazione di servizi di cui all’allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., soggetto, dunque, a norma
dell’art. 20, comma 2 dello stesso Xxxxxx, alla disciplina degli appalti di servizi, e si articola in distinte componenti, una di natura puramente intellettuale avente ad oggetto l’assistenza e la consulenza in ordine all’analisi e studio diretti alla predisposizione del piano di gestione dei rischi dell’assicurando ( risk management), alla predisposizione dei capitolati di gara, alla selezione dei prodotti assicurativi presenti nel mercato maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi dell’assicurato senza legami con determinate imprese, l’altra di gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e sinistri);
d. l'ACI, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, è un Ente Pubblico non economico, che eroga pubblici servizi su tutto il territorio nazionale ed, oggi, in Italia si pone come la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante e portavoce presso le istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche della mobilità, del turismo, dell'ambiente e dello sport;
e. l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto, ha lo scopo di individuare una società che, vista la complessità e peculiarità della materia assicurativa, che richiede un Know how specialistico, supporti l’Ente sia nella fase precontrattuale di assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione del piano dei rischi, tenuto conto dei servizi erogati e dell’ambito di intervento della mission dell’Ente, e nella fase dello studio dei prodotti assicurativi presenti nel mercato maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi dell’Ente, sia nella successiva gestione delle polizze assicurative, ponendo, secondo la prassi negoziale diffusa a livello internazionale, l’onere della retribuzione del broker a carico della Società assicuratrice e non dell’Ente secondo le indicazioni suggerite dall’Autorità di vigilanza, ANAC, con la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013;
f. a seguito di determinazione del Segretario Generale dell’Ente n…….del……….., è stato avviato l’espletamento di una procedura aperta n. 14/2015, in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data XX/XX/XXXX e pubblicata sulla G.UR.I. n. XX. del XX/XX/XXXX ….., nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale……………….e su due a diffusione locale
………………………………………………………………………………………;
g. la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx –Sezioni bandi di gara- Servizi ;
h. la Società ……………………….è risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto indicato al paragrafo 10) del disciplinare di gara, come da verbale n……..del………….della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione del Segretario Generale n….. del…..;
i. con determinazione del Segretario Generale n… del….l’aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., in conformità a quanto previsto ai paragrafi
12 del disciplinare di gara;
j. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati in data con lettera
prot ;
k. è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159;
l. sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
m. è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 14) del disciplinare di gara;
n. la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
o. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
p. la Società ha prestato garanzia sotto forma di , per un
importo di………………stipulata con ,
nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
q. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
r. il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
s. con la stessa determinazione n…….del………….è stato nominato il responsabile/direttore dell’esecuzione del presente contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
• dalle clausole del presente contratto (Allegato 10);
• dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato n. 8);
• dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n. 9);
• dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;
e, per quanto non previsto:
• dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• dal DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
• dal X.Xxx. n.81/2008 e s.m.i.;
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
• dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, la Società ha l’obbligo di corrispondere all’ACI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del DL 12 ottobre 2012, n.179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, per l’importo di €…………….(……………….) oltre IVA dovuta per legge. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, da appoggiare a: CODICE
IBAN……………………………………….., con la seguente causale ”rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n……..- CIG………………in adempimento dell’art. 34, comma 35, del DL 179/2012”.
Art. 2 - Oggetto del contratto.
1. Costituisce oggetto del presente contratto nelle modalità e nei tempi descritti nei successivi articoli, ed in conformità alle modalità indicate nell’offerta tecnica, l‘espletamento dei seguenti servizi e delle seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva in favore dell’ACI, e del proprio personale, con riferimento a tutte le proprie attività e sedi :
a. attività di assistenza, consulenza e supporto in materia assicurativa;
b. analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici giuridici, individuazione di eventuali ulteriori coperture occorrenti con presentazione, entro i tempi indicati nell’offerta tecnica e, comunque, entro 180 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del presente contratto, di una proposta di programma assicurativo finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative occorrenti nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica e degli indirizzi dell’ACI;
c. monitoraggio costante delle polizze vigenti alla data di svolgimento delle presente procedura di gara, gestione delle scadenze ed eventuali proroghe, controllo delle polizze stipulate, delle appendici, dei ratei ecc.;
d. aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, individuazione delle misure di miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell’analisi costi-benefici ;
e. collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito delle procedure di gara ed eventuale adeguamento all’evolversi del mercato assicurativo e/o ad eventuali evoluzioni legislative e giurisprudenziali, segnalazione delle scadenze e degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, comunicazione dati per la regolazione dei premi, variazione rischi nonché pagamento dei premi in nome e per conto di ACI;
f. identificazione dei rischi cui l’Ente è sottoposto, compresi quelli tipici, e delle problematiche collegate, mediante un’attenta disamina delle risorse umane e patrimoniali a disposizione dell’Ente, di tutte le attività svolte sia direttamente che mediante strutture esterne, della organizzazione interna e periferica, delle attività contrattuali esistenti con i terzi per la fornitura o gestione dei beni e servizi;
g. attività di valutazione e trattamento dei rischi individuati con conseguente predisposizione di idonei provvedimenti di prevenzione e protezione;
h. identificazione di economie di spesa adottabili nella gestione dei rischi al fine di garantire l’ economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi;
i. redazione in collaborazione con le strutture coinvolte ed interessate dell’ACI di progetti di copertura assicurativa dei rischi individuati e relativa stima economica nonché predisposizione, in tempo utile per l’indizione delle nuove gare, della documentazione di gara (in particolare analisi costi-benefici, progetto di contratto, specifiche dei servizi, requisiti di partecipazione, ecc.) da utilizzare per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore, in conformità alla normativa regolante la materia;
j. assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della procedura di gara e di valutazione delle offerte, ferma restando l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo ad ACI;
k. consulenza ed assistenza continua, per tutta la durata contrattuale in merito a tutte le problematiche assicurative, anche non previste nelle polizze in corso con le Compagnie assicuratrici, che si presenteranno nel corso delle attività lavorative dell’ACI tenuto conto degli ambiti di intervento, delle funzioni svolte e dei servizi erogati, con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia sotto il profilo tecnico che economico;
l. effettuazione, nei casi richiesti dall’Ente e nel rispetto delle regole ad evidenza pubblica, di indagini di mercato preliminari alla scelta delle compagnie assicuratrici, fermo restando che le determinazioni competono all’ACI;
m. aggiornamento ed adeguamento delle polizze alle eventuali variazioni legislative e contrattuali aventi riflessi in materia assicurativa, nonché alle nuove esigenze dell’Ente in ragione dei servizi offerti e dei progetti avviati;
n. adeguamento delle valutazioni dei beni assicurati sulla base delle stime di mercato secondo le più accreditate metodologie di stima ed in relazione alle specifiche attività svolte dall’ACI;
o. fornitura di pareri, anche scritti, assistenza e consulenza in ordine a particolari garanzie fideiussorie e polizze assicurative previste nei contratti che l’ACI stipula con i suoi fornitori per appalti di forniture e servizi e verifica delle polizze assicurative presentate a seguito di aggiudicazione, con particolare riferimento a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici nonché con riferimento ai contratti di locazione di immobili attivi e passivi gestiti da ACI;
p. costante monitoraggio del programma assicurativo di ACI affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie;
q. assistenza nella trattazione dei sinistri sia attivi che passivi, compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento dell’incarico, al fine di
giungere nel minor tempo possibile alla definizione di essi in conformità alle modalità di espletamento del servizio di cui all’art. 5 ed all’offerta tecnica formulata;
r. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo predisposto, evidenzi gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
s. organizzazione e tenuta di incontri periodici con cadenza trimestrale, ed in ogni caso ogni qualvolta ciò sia richiesto da ACI finalizzati alla risoluzione di qualunque problematica assicurativa anche non legata alla polizze in corso;
t. formazione ed aggiornamento professionale in conformità al piano formativo offerto in sede di gara sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia assicurativa;
u. attività di consulenza e assistenza in favore dei soggetti indicati da ACI per problematiche professionali e di categoria;
v. studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
w. messa a disposizione di strumenti e supporti informatici e relative applicazioni per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e dei sinistri con relativa reportistica in conformità all’articolo 5
x. predisposizione di stime annuali del valore di conguaglio delle polizze assicurative in corso, al fine di procedere ad eventuali accantonamenti in conformità alle regole amministrativo-contabili dell’ACI;
y. collaborazione, al momento della cessazione del contratto di brokeraggio in oggetto, con l’Ente e/o con il broker subentrante, nuovo affidatario del servizio, per assicurare il pieno e completo passaggio delle conoscenze e competenze relative al contratto in oggetto;
Art. 3 - Organizzazione del servizio
1. Il Broker si impegna ad eseguire il servizio in conformità alle clausole del presente contratto, nonché secondo i tempi, le modalità, i livelli di servizio e le metodologie offerte nella proposta tecnica ed, in particolare, nei seguenti Documenti:
• Caratteristiche metodologiche tecniche e qualitative utilizzate per l’individuazione dei rischi potenzialmente oggetto di copertura assicurativa nonché analisi e elaborazione di una strategia di copertura dei rischi individuati;
• Caratteristiche metodologiche tecniche e qualitative finalizzate alla valutazione delle coperture assicurative esistenti ed alla migliore strategia di razionalizzazione delle medesime;
• Assistenza alla redazione della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi e tempistica;
• Assistenza legale
• Come previsto all’art. 2, lett. t) del presente contratto, il Broker dovrà fornire, in modalità learning, in aula o in the job, incontri di formazione ed aggiornamento professionale, in conformità al piano formativo offerto in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia assicurativa; in ogni caso gli interventi formativi verteranno sui seguenti argomenti:
• formazione ed aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali delle polizze di settore, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative alla gestione dei sinistri;
• presentazione a tutti i dipendenti delle polizze dell’Ente con esposizione dell’ambito di copertura, delle caratteristiche di ogni polizza, delle modalità e dei tempi di denuncia dei sinistri, delle garanzie e tutele, ecc.
• coperture assicurative del patrimonio immobiliare, del settore sportivo e/o di determinate attività;
• coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto di appartenenza anche se non stipulate direttamente ed in esclusiva da ACI;
• coperture assicurative da richiedere agli operatori economici e previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• responsabilità civile, amministrativa e contabile dei dipendenti della pubblica amministrazione;
• Gli incontri dovranno riguardare l’analisi della normativa, casi di giurisprudenza, concreta lettura di clausole tipo, modalità e tempi di denuncia dei sinistri, conoscenza delle caratteristiche salienti di ogni polizza stipulata dall’Ente;
Il Broker si impegna, altresì, su richiesta di ACI, a svolgere i servizi migliorativi/aggiuntivi offerti in sede di gara, osservando, ove applicabili, le norme regolanti la materia.
I risultati degli studi e delle elaborazioni riguardanti i casi specifici del servizio prestato con riferimento alle strutture dell’ACI sono di proprietà di quest’ultimo
Art. 4 - Struttura organizzativa dedicata al servizio
1.Per la realizzazione dell’incarico, il Broker dovrà deve mettere a disposizione di ACI, e mantenere per tutta la durata del contratto, la struttura organizzativa e legale nonché un team tecnico di lavoro, coordinato da un referente unico (team leader) e composto da personale esperto e professionalmente competente, nel settore assicurativo e legale e con comprovata e documentata esperienza nel campo delle procedure di gara, in conformità all’offerta tecnica prodotta in sede di gara.
2.Le eventuali sostituzioni di personale, per cause di forza maggiore, relativamente alle figure professionali di responsabile ed esperti del team tecnico dovranno essere concordate con ACI dietro presentazione ed approvazione dei relativi curricula che, per competenza ed esperienza, dovranno essere uguali o superiori a quelli offerte in sede di gara.
0.Xx responsabile del team, in veste di client leader, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
4.Nel corso di incontri programmati tra le parti, verrà definito il piano di lavoro, al fine di definire, sulla base dell’offerta formulata dalla Società, il dettaglio delle attività di ogni singola fase, i tempi previsti, le risorse coinvolte e gli output da produrre per assicurare il rispetto complessivo degli obiettivi qualitativi e quantitativi.
Art. 5 - Gestione e monitoraggio dei sinistri – Reportistica
1.Come previsto all’art. 2, lett. q) del presente contratto, Il Broker, in conformità all’offerta “Modalità e procedure per la gestione dei sinistri” e “Strumenti informatici e reportistica”, si impegna a fornire assistenza e collaborazione nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e con le modalità che soddisfino una celere chiusura dei danni; in particolare il Broker si impegna ad eseguire le seguenti attività che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
• trattazione, per conto dell’ACI, delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pregressi, denunciati, pendenti e non ancora chiusi alla data di stipula del presente contratto, adoperandosi per l’interruzione della prescrizione, mediante idonei atti, e per la segnalazione anticipata dei termini di decadenza;
• gestione dei sinistri, attivi e passivi, in stretta correlazione sia con le strutture di ACI, di volta in volta interessate, sia con le società di assicurazioni e gli incaricati ( liquidatori, periti, loss adjuster ecc. ), per una migliore ed efficiente gestione dei sinistri;
• invio, da parte del broker, delle comunicazioni relative allo stato ed alla conclusione dei sinistri direttamente ai soggetti interessati dandone contestuale conoscenza alle strutture dell’ACI interessate;
• comunicazione da parte del broker del numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Società di assicurazioni entro 10 giorni dall’attribuzione;
• azioni per assicurare il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti agli assicurati;
• analisi dei rischi, anche pregressi alla stipula del presente contratto, non risarciti dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi due anni al fine di valutare ogni possibile azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
2. Il Broker dovrà mettere a disposizione dell’ACI la piattaforma informatica offerta in sede di gara entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto.
3. Il Broker si impegna a predisporre, in conformità all’offerta tecnica, e comunque, con cadenza almeno semestrale, riepiloghi dei sinistri con indicazione di quelli liquidati, riservati, respinti, dichiarati senza seguito e che riportino gli andamenti statistici basandosi su dati forniti dalle Compagnie di assicurazione.
4. Al termine di ogni anno dalla decorrenza dei relativi contratti assicurativi stipulati dall’ACI con le Compagnie di assicurazione, ed in ogni caso, sei mesi prima della scadenza degli stessi, il Broker, entro quindici giorni solari, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20,nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire l’evidenza dei sinistri denunciati, suddivisi per polizza, a partire dalla data di inizio dei relativi contratti, con indicazione:
• il numero del sinistro attribuito dalla Compagnia;
• la data di accadimento dell’evento, la tipologia e la data della denuncia per ogni polizza;
• la tipologia di garanzia con eventuali distinzioni previste in polizza;
• la tipologia di rimborso;
• lo stato del sinistro;
• la data e l’importo di liquidazione;
• sinistri in trattazione ed importi posti a riserva;
• i sinistri respinti e le motivazioni.
5. I report annuali di cui al precedente comma saranno corredati di una relazione sull’andamento della polizza, con le valutazioni, le osservazioni e le eventuali proposte di miglioramento.
Art. 6 - Durata del contratto
0.Xx contratto ha la durata di anni sei, a decorrere dal e fino
al…………………………………...
2. Il servizio potrà essere prorogato, su richiesta di ACI, alle medesime condizioni tecnico- economiche definite in sede di gara, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento e perfezionamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario e, comunque, fino ad ulteriori sei mesi dalla scadenza del contratto. In tal caso alla Società il compenso di cui all’art. 8 verrà riconosciuto in misura proporzionale al tempo di espletamento dello stesso.
3. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per scadenza naturale, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte di ACI, il broker si impegna, ove richiesto, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.
4. L’affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico di cui al D.Lgs . 209/2005.
Art. 7 - Periodo di prova
1. Per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di inizio del contratto, il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo l’ACI potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
4. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati in conformità a quanto previsto nel presente contratto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Art. 8 - Compensi del broker
1.Tutte le prestazioni e le attività, oggetto del presente contratto, saranno fornite dal Broker con i propri mezzi e la propria organizzazione senza alcun onere diretto per l’ACI né presente né futuro per compensi, rimborsi, spese o altro, né nel caso in cui si ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare bandite.
2.Sono a carico del Broker tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di vitto e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3.I compensi del broker, sulla base della percentuale indicata dal Broker in sede di partecipazione alla gara e delle modalità indicate nel paragrafo 1 del disciplinare, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’ACI.
4.Tale percentuale verrà applicata sui premi relativi alle polizze assicurative in corso e/o stipulate con le diverse Società di assicurazione nel corso della durata del presente contratto, nella seguente misura:
a. Aliquota Provvigionale ramo auto …….%
b. Aliquota Provvigionale ramo non auto %
0.Xx percentuale di provvigione è fissa ed immodificabile per tutta la durata contrattuale.
6. In caso di recesso o risoluzione del presente contratto, secondo quanto nello stesso previsto, il Broker, in nessun caso, non potrà vantare pretese sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene la conclusione del presente contratto.
7.L’importo dei compensi o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative. Detti compensi non potranno mai superare i limiti indicati nell’offerta presentata in sede di gara.
Art. 9 - Clausola broker
0.Xx Broker dovrà predisporre adeguata clausola da concordare con l’ACI e da inserire nei capitolati e nei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di incasso delle rate di premio e di liquidazione dei compensi.
2.L’ACI si riserva, in ogni caso, il diritto di intraprendere rapporti diretti ed in esclusiva con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale, oggetto del presente contratto, e dalla presenza della stessa clausola Broker nelle polizze stipulate.
Art. 10 - Pagamento dei premi assicurativi
1.Salvo diversa ed espressa disposizione dell’ACI, il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati dall’Ente con le Compagnie di assicurazione avverrà tramite il Broker che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell’ACI, nei tempi e nei modi previsti nelle relative polizze e che provvederà alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. La corresponsione del premio alle Compagnie da parte del Broker verrà considerata a tutti gli effetti, pagamento ai sensi dell’art. 1901 del c.c. ed avrà effetto liberatorio nei confronti dell’ACI.
0.Xx Broker dovrà gestire la scadenza dei premi ed in generale degli obblighi verso le Compagnie di assicurazione, nonché provvedere alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, trasmettendo all’ACI i dati necessari per i pagamenti del premi assicurativi almeno 60gg prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze; in casi eccezionali, in prossimità di scadenze che coinvolgano l’ACI in procedimenti
amministrativo-contabili complessi, il Broker, in via di anticipazione procederà al pagamento dei premi assicurativi per importi non superiori al 30% circa dei premi intermediati e per uno scoperto non superiore a trenta giorni.
0.Xx Broker dovrà provvedere alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini indicati in ogni polizza al fine di garantire all’ACI la continuità della copertura assicurativa e, contestualmente, ai versamenti, dovrà rilasciare all’ACI le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.
0.Xx ordine all’efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o della Società di assicurazione faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’ACI e, pertanto, il mandato di pagamento effettuato nei confronti del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l’ACI stesso.
5.Non sono imputabili all’ACI gli effetti di ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle Società di assicurazioni.
0.Xx ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento dei premi assicurativi previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
7.Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
8.Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
0.Xx sensi del comma 8 dell’art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l’ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
10.L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà
quanto disposto dal’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
00.Xx sensi dell’art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55. A tal fine il Codice Unico del Servizio Patrimonio da indicare sulle fatture elettroniche è CNCABS- Cdr 1101.
Art. 11 - Obblighi ed oneri del broker
1 Il Broker svolgerà l’incarico nell’interesse dell’ACI, osservando le indicazioni e gli indirizzi che quest’ultimo formulerà, e dovrà soddisfare le esigenze e curare ogni aspetto del servizio con la dovuta diligenza, assicurando la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’ACI e fornendo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo nonché adeguato supporto alle strutture competenti, in conformità alle condizioni contrattuali ed all’offerta formulata in sede di gara.
2. Il Broker non dovrà essere vincolato ad imprese di assicurazione da impegni di alcun genere.
3. Il Broker non potrà in alcun modo ed in nessun caso:
• impegnare l’ACI o assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con l’ACI o espressamente autorizzate da quest’ultimo;
• sottoscrivere documenti contrattuali, polizze, formulare disdette o proroghe per conto dell’ACI o qualsiasi altra operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, ad obblighi assunti dall’Ente anche se effettuati tramite il Broker ;
• assumere compiti di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture o degli uffici dell’ACI.
4. Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri connessi e conseguenti all’espletamento del servizio ed i rischi connessi all’esecuzione dello stesso.
5. Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo e dovrà fornire esaustive relazioni in merito ad iniziative o trattative condotte, restando esplicitamente convenuto che ogni decisione finale spetta unicamente all’ACI.
6. Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
7. Restano di esclusiva competenza dell’ACI:
- le valutazioni e le decisioni in merito alle proposte formulate dal Broker;
- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi idonei a garantire le coperture assicurative ed ogni altra operazione che modifichi o estingua i rapporti precedentemente assunti.
8.Entro i suddetti limiti, e salvo diversa disposizione, l’ACI autorizza il broker a trattare in nome proprio con le Compagnie di assicurazione. Il Broker non assume alcun compito né può impegnare l’Ente se non dietro esplicita autorizzazione formulata per iscritto.
Art. 12 - Rapporti tra le parti e Monitoraggio del servizio
0.Xx responsabile del team tecnico di lavoro, con comprovata esperienza, di cui all’articolo 4, avrà il compito di coordinare, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, nonché presidiare il rispetto della pianificazione e del coordinamento delle fasi di sviluppo e gestione del programma assicurativo .
0.Xx responsabile dovrà, inoltre, comunicare in caso di sua eventuale assenza, il nominativo di un suo sostituto indicando le fasce orarie di presenza nonché le modalità per il reperimento, da parte dell’ACI, in caso di urgenza. ll team leader svolge anche attività di consulenza ed assistenza con riferimento a questioni e problematiche inerenti la materia assicurativa che dovranno essere evase entro ………………….
3.Per l’ACI i rapporti saranno tenuti dal Servizio Patrimonio e Affari Generali in conformità al successivo articolo 13 e, ove necessario, con i singoli referenti delle strutture interessate al programma di copertura assicurativo dell’Ente.
4.L’ACI mette a disposizione del broker tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo delle attività di gestione assicurativa, nonché le informazioni ed i dati che ritiene necessari per il conseguimento degli obiettivi ed assicura la piena collaborazione di tutte le strutture e funzioni interessate.
0.Xx Società dovrà svolgere una costante attività di monitoraggio e controllo sulle attività oggetto del contratto in relazione al perseguimento degli obiettivi dell’erogazione del servizio, con analitica e puntuale rendicontazione alla competente struttura ACI, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, nell’offerta tecnica e/o che con ACI saranno definite.
0.Xx richiesta di ACI, il Broker si impegna a fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie alla scopo.
Art. 13 - Responsabile dell’esecuzione
1.Xxxxx diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Responsabile dell’esecuzione del contratto presso la Sede Centrale di Roma. Il Responsabile dell’esecuzione, che sarà designato con la stipula del presente contratto, e che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
0.Xx Responsabile dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle
disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 299 e seguenti del DPR 207/2010.
3.Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.
Art. 14 – Impegni ed obblighi della Societa’
0.Xx Società si obbliga, con oneri e rischi a proprio carico, ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione del contratto ed assume tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto.
2. La Società si impegna a predisporre strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, nonchè a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’ACI, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
0.Xx Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto nell’art. 12.
0.Xx Società si impegna a consentire e agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei a garantire elevati livelli di servizio.
0.Xx Società si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.
6.Per nessun motivo, neppure in caso di controversia in atto con l’ACI, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l’erogazione del servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. L’eventuale sospensione dell’erogazione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa; in tal caso l’ACI procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della Società per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti dall’ACI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
0.Xx Società prende atto che i termini stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457c.c .
Art. 15 - Responsabilità della Società.
1.Fermo quanto previsto nel presente contratto, il Broker è responsabile di mancate tempestive segnalazioni volte a far modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del personale dell’ACI preposto al servizio, nonché della intempestiva gestione dei sinistri tale da determinare la mancata copertura o in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.
0.Xx Broker risponde, altresì, dei danni causati anche se rilevati o che si verifichino dopo la scadenza del presente contratto in quanto derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.
0.Xx Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda ala versamento dei premi, pagati dall’ACI, alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato in polizza.
0.Xx Società garantisce di disporre dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse adeguate all’esatto adempimento della prestazione, oggetto del contratto, nonché di essere dotata di autonomia organizzativa e gestionale, assumendo in proprio ogni rischio connesso all’esecuzione del contratto.
0.Xx Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
6.A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
0.Xx Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all’ACI stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente
a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
Art. 17 - Cauzione.
1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’ACI, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Art. 18 - Diffida ad adempiere. Risoluzione.
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione
scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (non inferiore a 10 giorni) per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l’ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento della cauzione, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti, compreso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei brokers e/o della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
x. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 14;
f. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
x. xxxxx e reiterate violazione degli obblighi di riservatezza;
x. xxxxx e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
i. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
j. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
k. subappalto non autorizzato;
l. mancato pagamento dei premi alle Compagnie di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze;
m. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5.Dalla data di efficacia della risoluzione, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI e non avrà più diritto ad alcuna provvigione da parte delle Compagnie di assicurazione con le quali l’ACI ha stipulato i contratti. .
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
0.Xx adempimento a quanto previsto dall’articolo 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
Art. 19 - Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker mediante posta certificata nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell’ACI ;
d) xxxxx e/o venir meno rapporto fiduciario;
e) comportamento contrario al conseguimento degli obiettivi e degli scopi perseguiti dall’ACI con la stipula delle polizze con le Compagnie di assicurazione;
f) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI e dei suoi assicurati.
2. Nel caso di recesso all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671
c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI e non avrà più diritto ad alcuna provvigione da parte delle Compagnie di assicurazione con le quali l’Aci ha stipulato i contratti. .
4. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. l’ACI recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D. Llgs. n. 159/2011.
Art. 20 - Livelli di servizio e Penali
1. Il Broker ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività programmata e richiesta, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nell’offerta tecnica di riferimento.
2. I livelli di servizio erogato rispondono, altresì, all’esigenza di definire in maniera chiara e trasparente i parametri e gli indicatori di valutazione e controllo delle prestazioni, gli indicatori di soddisfazione dei clienti finali, le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive.
3. Alla scadenza di ogni anno contrattuale verranno effettuate verifiche sull’andamento del presente contratto ed, in caso di inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle prestazioni verranno applicate le seguenti penali:
▪ qualora su più del 15% delle prestazioni fornite e verificate è stata riscontrata una non conformità grave, il Broker è tenuto a corrispondere ad ACI una penale pari ad € 1.000,00 (mille);
▪ qualora su più del 30% delle prestazioni fornite e verificate è stata riscontrata una non conformità grave, il Broker è tenuto a corrispondere ad ACI una penale pari ad € 5.000,00 ( cinquemila), salvo il diritto dell’ACI al maggior danno ed alla risoluzione del presente contratto.
0.Xx ogni caso, qualora il Broker non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi alla redazione della documentazione di gara, all’invio della documentazione inerente la gestione dei sinistri, attivi e passivi, il pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici ovvero i tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
0.Xx penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
7.L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al precedente art 17.
8.L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
9.L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Art. 21 - Customer satisfaction
1.Nel corso della durata del contratto, al fine di monitorare costantemente la qualità dei servizi erogati, l’ACI si riserva la facoltà di verificare il livello di soddisfazione del servizio mediante indagini, interviste, questionari mirati rivolti sia alle strutture coinvolte nei programmi assicurativi che ai propri dipendenti assicurati. La valutazione della qualità verrà effettuata sulla base dei parametri ed indicatori definiti di concerto con il Broker, che dovrà offrire la propria collaborazione.
2.Gli esiti delle verifiche dovranno essere registrati per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di anomalie anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 20.
0.Xx livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà misurato anche mediante controlli a campione formalizzati attraverso le check-list di controllo concordate tra le parti.
4.I risultati verranno condivisi entro il mese successivo a quello di conclusione della rilevazione con espressa indicazione delle eventuali criticità e delle proposte pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme al livello di qualità approvato.
Art. 22 - Riservatezza e trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l’esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all’individuazione delle misure minime di sicurezza sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
Art. 23 - Segreto d’ufficio
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 24 - Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 25 - Fallimento della Società o morte del titolare
1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società
mandataria, l’ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta
Art. 26 - Osservanza delle norme di sicurezza
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme e prescrizioni.
2. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, ove richiesto, si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 27 - Sicurezza ed ambiente di lavoro
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di servizi di natura intellettuale come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00, oltre IVA.
Art. 28 - Obblighi di tracciabilita’
0.Xx Broker assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, ex AVCP, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto
corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
0.Xx Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Il Broker è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
0.Xx Broker si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5.Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 29 - Brevetti e diritti d’autore
1. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società manleverà e terrà indenne l’ACI, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di diritti d’autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
Art. 30 -. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
Art. 31 - Trasparenza e Patto di integrità
1. Il Broker espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Broker non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod.civ., per fatto e colpa del Broker, con facoltà per l’ACI di incamerare la cauzione.
Art. 32 - Codice di comportamento
1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. –Serie generale n. 129 del 4.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell’ACI.. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, xxx.xxx.xx, nella sezione Bandi di gara.
2. La Società è tenuta a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 33 - Normativa in tema di contratti pubblici
1. La Società riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione
rispetto ai requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all’articolo 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
Art. 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.
Data
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Organizzazione del servizio e rapporti tra le parti; Art. 6 Durata contratto;
Art. 7 Periodo di prova;
Art. 8 Compensi del broker commi; Art. 9 Clausola broker;
Art. 10 Pagamento premi assicurativi commi 2,4,5; Art. 11 Obblighi ed oneri del broker, commi 4;
Art. 14 Impegni ed obblighi della Società comma 6; Art. 15 Responsabilità della Società commi;
Art.17 Cauzione commi 4
Art. 18 Diffida ad adempiere. Risoluzione commi 1,2,3,4,5,6,7; Art. 19 Recesso commi 1,2,3,4;
Art. 20 Livelli di servizio e penali commi 3,4,5,6,7,8,9 ; Art. 21 Customer satisfaction comma 2;
Art. 23 Segreto d’ufficio comma 1,3; Art. 24 Cessione del contratto;
Art. 28 Obblighi di tracciabilità; Art. 29 Brevetti e diritti d’Autore; Art. 30 Foro competente;
Art. 31 Trasparenza e Patto di Integrità commi 1 e 2; Art. 32 Codice di comportamento;
Art. 33 Normativa in tema di contratti pubblici comma 3 Art. 34 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 2;
Data
Per accettazione ( La Società)