Palermo 25/01/2008 PIATTAFORMA DEL: CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA SICILIA TRA
Palermo 25/01/2008
PIATTAFORMA DEL:
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E LE PICCOLE IMPRESE
DEL SETTORE DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA SICILIA
TRA
L'Unione Regionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed
Attività affini, aderente all'A.N.A.E.P.A. - Confartigianato,
rappresentata agli effetti del presente contratto dai Sigg.
E
L'U.G.L. COSTRUZIONI - Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale delle COSTRUZIONI
rappresentata agli effetti del presente contratto dai Sig. Xxxxxxx
Xxxxxx e Xxxxxxx Vita
E
La C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
– Segreteria Regionale rappresentata agli effetti del presente
contratto dal Sig.
PREMESSO
che l'art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
15/06/2000, demanda alle organizzazioni regionali e/o territoriali di
provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello
VIENE STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro, da
valere per tutte le imprese artigiane e piccole imprese edili ad affini,
che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo
Nazionale del 15706/2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano
tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto terzi privati,
regolando in tal modo l'applicazione in Sicilia degli istituti
contrattuali demandati alla contrattazione regionale.
DICHIARAZIONI COMUNI
Rinnovare il contratto collettivo Regionale per tutelare la qualità del lavoro edile
Premessa
* Il settore delle costruzioni si è attestato su alti livelli di produzione che
non tenderanno a decrescere in maniera significativa negli anni futuri.
* Le relazioni tra le parti sociali del settore hanno accompagnato questo
periodo con un accresciuto livello di condivisione delle responsabilità,
adottando accordi che hanno stimolato il Governo ad assumere iniziative
di legge per contrastare il lavoro nero e gli infortuni. L’esperienza diffusa
in tutto il territorio nazionale del Documento Unico di Regolarità
Contributiva.
* Le altre acquisizioni normative a favore della regolarità del
lavoro e della sicurezza del ciclo produttivo spingono il settore ad
ulteriori passi di innovazione per un costante e progressivo salto di
qualità nel lavoro e nella impresa.
* Eppure nonostante gli sforzi compiuti dalle parti sociali in questo lungo
ciclo economico positivo, c’è ancora molto da fare per registrare
significativi miglioramenti nel cantiere, come dimostrano l’alto livello di
infortuni, l’incremento dei livelli di inquadramento più bassi, la
persistenza di una situazione di precarietà per larghi strati di lavoratori , il persistere del lavoro irregolare che determina una alterazione del mercato.
Le parti si impegnato quindi a:
* Promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per la crescita del settore, dove vi sia sempre un maggior incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi produttivi atti al miglioramento delle condizioni lavorative.
* Convocare, congiuntamente e disgiuntamente ed ogni qual volta si rendesse necessario, incontri tra le parti per procedere ad una condivisa analisi tecnica e specifica per tutte le problematiche attinenti ad opere di rilievo ed ai relativi procedimenti sempre più innovativi e tecnologici, con tempi rapidi di esecuzione, piani di sicurezza e occupazioni prevista, sviluppare le competenze della Edilcassa Sicilia che da istituzione meramente mutualistica e assistenziale giunga ad acquisire la funzione di controllo sulla situazione generale degli appalti nell’intera degli nell’intera regione e diventi capace di erogare una assistenza più moderna a favore dei lavoratori del settore costruzioni.
* Le parti firmatarie si impegnano altresì a combattere in ogni sua forma e con una dura opposizione al lavoro nero e del contenimento delle forme irregolari di lavoro nel settore delle costruzioni, inoltre bisogna promuovere ogni iniziativa utile, fermo restando che bisogna applicare in ogni sua forma il Documento unico di regolarità contributiva(DURC).
Art. 1 – Occupazione e sviluppo tecnico innovativo sugli investimenti.
Le Associazioni A.n.a.e.p.a. – Confartigianato, su richiesta delle categorie sindacali firmatarie di questo contratto collettivo regionale nelle figure così caratterizzate Federazione Regionale U.G.L. Costruzioni e la C.I.S.A.L., di norma semestrale:
sullo stato e prospettive della produzione e dell’occupazione e sulle iniziative consortili; In ogni cantiere, l’impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine rapporto del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.
Le parti sopra citate si impegnano ad attivare sin da subito tutte le iniziative necessarie per determinare una banca dati sugli appalti presso la Edilcassa Sicilia per un concreto controllo sulle iniziative nel settore, e creando un archivio status del lavoratore, gestito a livello sindacale, questi strumenti innovativi ci permetteranno di garantire una efficienza per l’occupazione e una garanzia per tutte le imprese, per combattere le evasioni contributive.
Art. 2 - Orario di Lavoro
Ai sensi dell’art. 5/6 del ccnl del 15/ 06 / 2000 l’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua e con un massimo di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del d.lgs. n 66/2003 qualora lo richiedano comprovate necessità tecnico produttive, l’impresa può concordare con i propri dipendenti orai di lavoro flessibili.
Se da tali accordi dovesse derivare un prolungamento degli orari normali oltre quelli localmente concordati, il lavoratore ha diritto di ottenere sia le maggiorazioni retributive previste dell’art. 23 e art 24 del CCNL che il riposo compensativo per le ore oltre il su menzionato orario ordinario. In caso di interruzione dell’orario ordinario di lavoro dovuto a causa di forza maggiore è ammesso il recupero delle ore non lavorate e in particolar modo, nel caso di orario settimanale ripartito su 5 giorni, l’impresa ha la facoltà di recuperare e il 6° giorno a regime normale. Resta inteso che il recupero non può mai superare le 10 ore giornaliere.
ART. 3 – INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
Segue allegato già approvato in consiglio di amministrazione.
ART. 3 BIS – PREMIO DI PRODUZIONE PRESTAZIONI EXSTRA CONTRATTUALI AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE
Segue allegato già approvato in consiglio di amministrazione.
Art. 4 - Categorie e qualifiche
L’assegnazione delle categorie e l’inquadramento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dal CCNL , fermo restando che bisogna avere sempre una figura operaia sempre maggiormente competente nella materia delle costruzioni ed a un livello sempre più europeo, quindi è opportuno determinare che tutti gli operai e gli impiegati iscritti presso questa Edilcassa Sicilia, e che la stessa si faccia carico con le Imprese che aderiscono alla stessa di creare queste figure:
L’ operaio comune ( 1 livello) trascorsi i 24 mesi di assunzione nella stessa impresa o in una delle imprese appartenente a la Edilcassa Sicilia e avendo frequentato e superato i primus, sarà coercizione dell’impresa inserirlo nella categoria superiore.
Invece gli operai che sono inquadrati con la categoria 2° livello debbono passare a un livello superiore tra il 36 o 48 mese di attività trascorso con impegno e dedizione e dimostrando di aver raggiunto quel livello di maturità necessaria, che è servita per l’accrescimento dell’azienda.
Per gli impiegati le aziende si devono impegnare a creare corsi di formazione, di aggiornamento professionale ed eventuali master aziendali affinché l’impiegato in primo comincia ad inserirsi in un livello superiore di apprendimento e riconoscimento, ma soprattutto sarà un punto di forza tutto ciò perché ormai le aziende devo scontrarsi con una realtà sempre più innovativa e tecnologica, e poter fronteggiare ogni tipo di concorrenza territoriale, regionale, nazionale, europea.
Art. 5 - Appalti e Subappalti
L a possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, nel settore degli appalti pubblici, (/art. 18legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni) e nel settore degli appalti privati ( art. 1655 e segg. Codice Civile).
Allorché nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dal quadro legislativo e rispettare integralmente e scrupolosamente le disposizione di cui all’art.38 C.C.N.L.del 20 Maggio 2004.
L’Impresa appaltatrice provvederà alla apposita informativa preventiva nei confronti dei dirigenti R.S.U. di cui all’art 103 ad integrazione e specificazioni di quanto previsto dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993. e lo effettuerà alle seguenti condizioni:
Non si comprometta l’occupazione dei lavoratori dell’impresa appaltatrice idonei alle stesse lavorazioni:
L’ impresa subappaltatrice risponda a caratteri di affidabilità e correttezza operativa e la stessa aderisca e applichi in ogni sua forma con i rispettivi art. C.C.N.L. sottoscritto e relativo sottoscritto e relativo C.C.R.L. sottoscritto attraverso l’iscrizione e la regolarità contributiva nei confronti della Edilcassa Sicilia; Nonché sia in possesso,, qualora si operi nel settore appalti pubblici, dei requisiti dalle vigenti normative in materia di opere pubbliche; L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di verificare la documentazione ed i versamenti da effettuare da parte dell’impresa subappaltatrice agli Istituti Previdenziali obbligatori ed alla Edilcassa Sicilia competente ed altresì l’obbligo di comunicare agli istituti suddetti, ai sensi del art. 18del C.C.N.L. del 20 maggio 2004 con rispettivi articoli e commi che ’artico 18 in esso contiene, solidalmente responsabile con quest’ ultima del trattamento, economico, normativo e previdenziale dei lavoratori dipendenti della stessa nel rispetto dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03; Le parti, qualora si opere nel settore delle opere pubbliche, fanno riferimento integrale alle disposizioni contenute nella legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e, in ogni caso, all’art. 18 del vigente C.C.N.L. ultimo rinnovo 20maggio 2004 nonché del decreto legislativo
n° 276/03 ; L’impresa appaltatrice è tenuta a verificare che l’impresa, cui sia stato affidato il subappalto di alcune fasi o lavori, non proceda a sua volta subappaltare in tutto o in parte i lavori medesimi. A tal fine l’impresa appaltatrice è tenuta ad inserire nel contratto subappalto apposita clausola specifica che recepisca quando sopra; Le imprese subappaltatrice esercenti attività collaterali a quelle edili con caratteristiche specialistiche o quelle di impiantistica, dovranno essere scelte secondo gli stessi criteri e imprese subappaltatrice esercenti attività collaterali a quelle edili con caratteristiche specialistiche o quelle di impiantistica, dovranno essere scelte secondo gli stessi criteri di affidabilità e correttezza, in particolare per quanto attiene la regolarità del rapporto normativo con le proprie maestranze.
All’atto dell’inoltro di ciascuno stato di avanzamento, l’impresa appaltatrice deve allegare la documentazione relativa ai versamenti sia agli Enti previdenziali che alla Edilcassa Sicilia, riferiti all’ultima scadenza di versamento che l’impresa è tenuta ad osservare per norma di legge o per contratti collettivi di lavoro. Tale documentazione dovrà essere riferita sia ai versamenti dei lavoratori direttamente dipendenti dell’impresa appaltatrice , sia ai versamenti a favore dei lavoratori dipendenti da imprese subappaltatrici, dovuto risultare tale condizione dalle dichiarazioni delle imprese subappaltatrici stesse.
Art. 6 - Igiene, Ambiente e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
La sempre più spinta frammentazione aziendale del cantiere sta ponendo grandi
problemi organizzativi e di sicurezza non solo alle aziende ma anche ai lavoratori ed
alla loro tutela. Al fine di implementare la salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori si ritiene necessario introdurre una regolamentazione che riorganizzi le
relazioni e la rappresentanza sindacale per la sicurezza sulla base della definizione ed
individuazione del cantiere come “unica unità produttiva”.
In questa accezione di unica unità produttiva del cantiere i livelli aziendali
contrattualmente definiti negli artt. 93 e 95 del CCNL per evitare forme di abuso vanno
riferiti agli occupati nella impresa nel cantiere.
Si richiede di specificare nell’art 107 a tutela della dignità personale dei lavoratori i
criteri e le procedure da attuare per prevenire e reprimere i fenomeni di mobbing e
le molestie sessuali .
Si ritiene necessario rendere uguali i lavoratori edili al resto dei lavoratori italiani per
quanto riguarda il pagamento integrale dei giorni di malattia .
Per questo rivendichiamo la modifica della normativa di malattia prevedendo il
pagamento pieno dei primi tre giorni non indennizzati dall’INPS.
In base a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL del 2004 capitolo Norma
Premiale per i versamenti su Edilcassa Sicilia, occorre prevedere nella
modulistica di denuncia delle imprese alla Edilcassa Sicilia i seguenti dati: nome
medico competente, data in cui si è tenuta la formazione di cui all’articolo 6
relativo del CCNL data dell’effettuazione delle visite mediche di legge, se in
cantiere è presente la RLS, se presente indicare il nome.
Oggi si ritiene necessario creare una figura più professionale e competente in materia di sicurezza, prendendo spunto dalla legge 3 agosto 2007 n.123 e dobbiamo rispettare ogni suo articolo dal 1 al 12 art.
Si ritiene necessario per il settore dar seguito alla legge sopra citata, che ha introdotto il
Cartellino di Riconoscimento per i lavoratori nei cantieri e che dovrà essere
emesso dalle Casse Edili . Dovrà essere previsto un formato di cartellino
nazionale che garantisca un primo livello di anticontraffazione supportandolo
di adeguati dispositivi informatici che consentano la verifica di:
codice a barra;
foto;
anagrafica lavoratore ed impresa;
dati riguardanti la formazione professionale e la sicurezza;
ciò per razionalizzare l’attività degli organi ispettivi nei cantieri.
Si ritiene necessario , altresì, mettere insieme gli Enti Bilaterali di settore, le
ASL , l’INPS e l’INAIL con le rispettive banche dati per un tempestivo e
proficuo lavoro di contrasto alla concorrenza sleale ed al lavoro nero
perpetrata sul costo del lavoro e sui costi della sicurezza, in particolare con
il meccanismo delle Notifiche Preliminari .
Riguardo poi al DURC si ritiene necessario procedere ad un adeguamento
delle procedure e delle modalità previste per la richiesta di rilascio che ne
rafforzi e ne confermi le finalità.
Ma ancora possiamo fare di più ecco come:
Definizione di un Protocollo sulle funzioni e competenze e modalità
operative degli RLST.
Il RLST, soggetto diverso – quindi, dai tecnici del CTP, deve poter
svolgere il proprio ruolo all’interno di un sistema di rapporti chiaro e, fin
dove possibile, omogeneo su tutto il territorio regionale, per garantire il
libero accesso ai cantieri del territorio occorre definire modalità di accesso
condivise e funzionali ai compiti assegnati al RLST per garantire la effettiva
operatività dello stesso.
promuovere la definizione di accordi che definiscono con chiarezza il
costo mutualizzato a carico delle imprese; prevedere un loro coinvolgimento
come soggetto che controlla la corretta applicazione di eventuali accordi in
materia di sicurezza, anche nel caso che siano stati definiti accordi aziendali
e/o territoriali.
Tali accordi dovranno prevedere le modalità del libero accesso dei RLST, di
concerto con i rispettivi CTP, alle Notifiche preliminari e le modalità di libera
agibilità nei luoghi di lavoro nel territorio.
Interventi di miglioramento.
Il D.M. 12/12/2000 prevede, per le imprese che effettuano almeno 3
interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, la
possibilità di ottenere un beneficio economico attraverso una riduzione del
tasso medio di tariffa INAIL . Si richiede, pertanto, di definire una griglia di
interventi utile ad un confronto con l’INAIL.
Servizi di miglioramento ambiente di lavoro
Alcuni passi fondamentali per migliore le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro:
L e imprese hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli operai che vivono la vita lavorativa nel cantiere:
Un locale per uso spogliatoio, con tutti confort tecnologici previsti.
Un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile e dotato di tutti confort tecnologici.
Scalda vivande, frigorifero.
Servizi igienici sanitari con acqua corrente.
Acqua potabile dove è possibile averla da rubinetti comuni, in alternativa fornitura di acqua in quantità necessaria per ricoprire il fabbisogno dei lavoratori in cantiere.
Conoscendo nei dettagli la categoria degli edili e le sue attività cantieristiche e che spesso pur non volendo nascono disagi e disservizi e quindi non potendo applicare i punti sopra, il datore di lavoro si impegna sin da subito a impiantare baracche coibentate, metalliche o di legno fissi o mobili, o con strutture temporanee e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
I mezzi protettivi cioè i D.P.I. e quelli di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia sono, a carico delle imprese edili.
Art. 7 – Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Per quando attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli art. 5 e 12 della legge 300 del 20 maggio 1970, e le parti concordano la presenza e la possibilità d’intervento nei singoli cantieri dei patronati ENAS – UGL E CISAL.
Art. 8 - Attrezzi di Lavoro
Le imprese si impegnato a mettere a disposizione dei propri operai macchine, arnesi, attrezzi e tutto quello che può risultare necessario per l’espletamento della prestazione lavorativa, saranno consegnati tutti i d.p.i a gli operai un giorno prima che iniziano l’attività lavorativa in cantiere.
Qualora i lavoratori vengano assunti con clausola di apporto di attrezzi propri, sarà riconosciuta un’indennità pari a € 0.15/h.
Art. 9 – Mensa ed indennità sostitutiva
L’art. 43 alla lettera g del CCNL dispone che sia determinata l’indennità di mensa.
Le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo regionale Integrativo di Lavoro concordano che: per le unità produttive avendo in organico dei dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante allestimento di un servizio mensa in cantieri o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni, come servizi di catering o di convenzioni con trattorie e ristoranti situati in prossimità dei su menzionati cantieri.
A decorrere dal giorno successivo alla firma di questo suddetto contratto i costo del pasto è suddiviso in misura percentuale paria ad un quarto a carico del lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 2.00 (euro due) per ciascun pasto consumato.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva di € 3.00 ( tre virgola 00) giornaliere, pari a e € 0.38 ( euro zero virgola trentotto) per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
L’indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell’organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
L’indennità sostitutiva, se dovuta, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di € 66.00 (€ sessantasei virgola zero ) mensili pari ad € 3.00 per ogni giornata di effettiva prestazione resa.
Art. 10 – indennità di trasporto
Per i lavoratori del settore costruzioni che sono sottoposti a un notevole pendolarismo, spesse volte non riesco ad esercitare, e usufruire dei servizi pubblici, perché i cantieri non sono serviti dai suddetti servizi pubblici, quindi a decorrere dal giorno successivo della firma delle parti contrattuali, gli stessi si impegnano a corrispondere ai lavoratori una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sui cantieri di lavoro.
La misura della predetta indennità è fissata in € 2.40 giornaliere, pari per gli operai di produzione a € 0.30 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.
Per i lavoratori che l’azienda invia a svolgere l’attività lavorativa oltre i confini territoriali, si fa fede alle tabelle Ast o Aci, ciò può essere discusso e deliberato, non solo dalle parti contrattuali, ma anche con accordi interaziendali tra il datore di lavoro e le R.s.u.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri.
Art. 11 – Indennità di trasferta
All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria mansione in un luogo diverso da quello ove presta normalmente servizio, e comunque il limite massimo è fissato in 10 km, come dice l’art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi su gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio, 2) bonus settimanali, uno per lavaggio biancheria di uso lavorativo, un bonus di lavaggio biancheria per uso comune,vitto e pernottamento. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. Fermo restando che tale attività non deve superare i 45giorni di calendario, dopo scatta l’ obbligo per l’ azienda, ove vi sia la possibilità di turnover, di dare il cambio al lavoratore, inoltre gli corre l’obbligo di mettere lo stesso operaio nelle condizioni di raggiungere il proprio comune di residenza, con un riposo minimo di 3 giorni lavorativi.
L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio attività lavorativa.
Art. 12 – Ferie
Le ferie, fermo restando quando previsto dall’art.15 del C.C.N.L. 20 / 05 2004, verranno godute, di norma, nei seguenti periodi:
4 settimane di calendario;
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra, o individualmente tenendo conto di quando stabilito dell’art. 10 del Decreto Legislativo 66/03. Si conviene che almeno due settimane continuative debbano essere godute nei mesi di luglio o agosto ed una nel periodo natalizio, una settimana a descrizione dell’operaio, valutando di volta in volta il fabbisogno e gli impegni lavorativi dell’azienda.
Art. 13 – indennità per lavori speciali e disagiati
Per quando concerne le indennità per i lavori speciali e disagiati si fa riferimento all’art. 20 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004. ferma rimanendo la disciplina nazionale relativamente:
Gruppo A) lavori vari, gruppo B)lavori in galleria, gruppo C) lavori in cassoni ad aria compressa, gruppo D) lavori marittimi, a tutti questi gruppi vanno applicate le tabelle dell’art.20 c.c.n.l. sopra citato.
Art. 14 – Assistenza ai lavoratori
Le parti contraenti concordano di erogare ai lavoratori le prestazioni del presente contratto integrativo regionale.
Art. 15 – Cassa Edile Artigiana
Premesso:
Che la Cassa Edile Artigiana, costituita in data 11 dicembre 1997, regolamentata dalla statuto rogito in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in data 11/12/1997, è l’unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell’autonimia contrattuale per le imprese artigiane e le piccole imprese, per dare piena applicazione ai loro contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro.
Art. 16 – Norme transitorie e finali
Per gli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa non trattati nel presente contratto, le parti si impegnano alla stipula di un atto aggiuntivo per la loro definizione.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al CCNL. Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare tutti i livelli, il presente contratto integrativo regionale.
Art. 17 – Decorrenza e durata ai sensi dell’art. 43 e dichiarazione verbale, il presente contratto entra in vigore il giorno successivo della apposta firma in calce esso avrà durata quadriennale, con l’impegno che trascorsi i due anni se le parti lo ritengono opportuno possono fare delle modifiche migliorative nel rispetto dell’andamento economico regionale, ma senza recare danno alcuno ne ai lavoratori ne la parte imprenditoriale.
Questa piattaforma è stata preparata dal Gruppo di lavoro Regionale delle costruzioni con la collaborazione del Vicepresidente Xxxxxxx Xxxxxxx, con attenta analisi studiata e poi sotto scritta dal Coordinatore Regionale Costruzioni Xxxxxx Xxxxxxx.
Distinti saluti
Xxxxxx Xxxxxxx