PROCEDURA APERTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA SARDEGNA GIUDICALE
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Culturali
PROCEDURA APERTA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA SARDEGNA GIUDICALE
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
INDICE 2
Articolo 1. Premesse 5
Articolo 2. Oggetto del contratto 5
Articolo 3. Natura dell’appalto 6
Articolo 4. Ammontare del contratto 7
Articolo 5. Interpretazione 7
Articolo 6. Condizioni generali del contratto 8
Articolo 7. Domicilio - comunicazioni – Rappresentante del contraente 8
Articolo 8. Rappresentante dell’Amministrazione – Responsabile Unico del Procedimento 9
Articolo 9. Piano esecutivo delle attività 9
Articolo 10. Disponibilità dei locali 9
Articolo 11. Termine per l’esecuzione dell’appalto 10
Articolo 12. Proroga del termine per l’esecuzione delle prestazioni 10
Articolo 13. Penali per il ritardo nell’esecuzione dell’appalto 11
Articolo 14. Qualità dei materiali e dei beni 11
Articolo 15. Criteri generali di progettazione dei servizi 12
Articolo 16. Modifiche al progetto 14
Articolo 18. Condizioni particolari e modalità esecutive 14
Articolo 19. Corrispettivo fatturazione e pagamenti 15
Art. 20 Pagamento del saldo 16
Articolo 21. Materiale informatico - Applicativi multimediali e sistemi di comunicazione a carattere multimediale – garanzia e manutenzione 17
Articolo 22. Personale preposto dall’Appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico
- scientifici e responsabilità dell’Appaltatore per il proprio personale 18
Articolo 23. Proprietà degli elaborati 19
Articolo 24. Variazioni delle prestazioni 19
Articolo 25. Ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto 20
Articolo 26. Sospensione e ripresa dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto 20
Articolo 27. Sospensione ordinate dalla Amministrazione appaltante 21
Articolo 28. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 21
Articolo 29. Altre garanzie a carico dell’Appaltatore 22
Articolo 30. Norme regolatrici e disciplina applicabile 22
Articolo 31. Risoluzione del contratto 23
Articolo 32. Obblighi di riservatezza 23
Articolo 33. Obblighi nei confronti del personale dipendente 24
Articolo 34. Cessione del contratto e dei crediti 24
Articolo 35. Subappalto 25
Articolo 36. Clausola risolutiva espressa 26
Articolo 37. Condizioni particolari di risoluzione 26
Articolo 36. Recesso 26
Articolo 37. Sospensione dei pagamenti 27
Articolo 38. Esecuzione in danno 27
Articolo 39. Spese e imposte 27
Articolo 40. Controversie e foro competente 27
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Contratto d’appalto per la prestazione di servizi e forniture inerenti la realizzazione dell’allestimento del Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale di Oristano e Sanluri
L’anno _ _ il giorno del mese di _, in Cagliari, presso gli uffici dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, siti in Cagliari, viale Trieste n. 186, innanzi a me dott. _ _, incaricato delle funzioni di Ufficiale rogante della Direzione Generale , in virtù della determinazione di nomina n. _ del
del Direttore generale degli affari generali, sono comparsi i signori:
Dott. _ , in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna (Codice Fiscale 80002870923), domiciliato, in ragione della carica, in Cagliari, xxxxx Xxxxxxx x. 000, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore del Servizio Beni Culturali presso la Direzione Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, giusto decreto di nomina dell’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione n. 15926/75/P del 19.05.2008, d’ora in poi denominata Amministrazione;
E
La ditta con sede in , CF/PIVA _ , in persona del legale rappresentante , nato a il _, residente in _ _, CF: _ d’ora in poi denominato Contraente.
Detti comparenti della cui identità personale e poteri io, Ufficiale rogante, sono certo, rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza di testimoni,
PREMESSO CHE
- in data 30 settembre 2005 è stato siglato l’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività Produttive;
- in data 27 ottobre 2009 è stato sottoscritto il protocollo di riprogrammazione delle risorse delle aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE 3/06 quota C.3, ai sensi della delibera CIPE 14/06 punto 5.2;
- con determinazione a contrarre n. 743 prot. n. 8512 del 16.04.2010 è stato approvato il Bando di gara, il Disciplinare con i relativi allegati, lo Schema di contratto per l’affidamento con procedura aperta della prestazione di servizi e fornitura di beni inerenti la realizzazione del museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale di Oristano e Sanluri;
- le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento, oggetto del presente contratto, gravano sull’UPB S03.01.004, Capitolo SC03.0043 del Servizio Beni Culturali;
- il Bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data _ __, ed è stato pubblicato per estratto sulla GURI n° _ del _ , sul sito del Ministero delle Infrastrutture in data _ _, per estratto nel BURAS n. _ del _ , nel sito internet dell’Amministrazione Regionale nella sezione bandi e gare d’appalto a partire dal
e per estratto sui quotidiani: del ;
- con determinazione n. _ del _ prot. n. _ del Direttore del Servizio Beni Culturali è stata nominata la commissione giudicatrice;
- con determinazione n. _ del _ prot. n. _ del Direttore del Servizio Beni Culturali sono state approvate le risultanze di detta procedura ed è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta _ la gara di appalto avente per oggetto “prestazione di servizi e forniture inerenti la realizzazione dell’allestimento del Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale di Oristano e Sanluri” per un importo complessivo pari a Euro _ ( / _) cosi suddiviso:
- Euro _ _ ,
- Euro _ _ ;
- Euro _ _ ;
- i Concorrenti hanno incondizionatamente accettato ogni clausola presente nel Bando di gara e nei documenti allegati, trai quali compare lo schema del presente contratto;
- dall’esame della documentazione prodotta e trasmessa al Servizio Beni Culturali, la ditta
risulta in possesso dei requisiti richiesti e quindi qualificato per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto e che risulta trasmessa la documentazione richiesta dalla vigente normativa antimafia e relativa alla regolarità contributiva;
- il _ ha costituito, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007,
una garanzia fideiussoria di importo pari a €
__ _ con polizza n.
_ del
_ emessa da _ anch’essa agli atti del Servizio Beni Culturali;
- l’Amministrazione Regionale intende conferire, con il presente contratto, a
_ l’incarico per la prestazione di servizi e forniture inerenti la realizzazione dell’allestimento del Museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale di Oristano e Sanluri.
Tutto ciò premesso, fra le Parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1. Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
L’Amministrazione affida all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la prestazione di servizi e forniture inerenti realizzazione del Museo e centro di documentazione della Sardegna Giudicale di Oristano e Sanluri, e più in particolare:
a) la fornitura e la relativa posa in opera delle forniture (arredi, apparecchi illuminanti, etc.) previste nella documentazione allegata al Bando di gara e così come meglio specificato nell’offerta prodotta dall’Appaltatore in sede di gara;
b) la fornitura e la relativa installazione (intendendosi, con quest’ultimo termine, anche la messa in funzione con i contenuti didattico-scientifici di cui sopra) delle componenti hardware della fornitura multimediale, previsti nella documentazione allegata al Bando di gara e così come meglio specificato nell’offerta prodotta dall’Appaltatore in sede di gara;
c) il progetto, comprensivo dei seguenti elaborati:
> Relazione illustrativa e elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni;
> Computo metrico estimativo e quadro economico;
> Relazioni generali e specialistiche;
> Elaborati grafici di dettaglio e calcoli esecutivi;
> Particolari costruttivi;
> Cronoprogramma e capitolato speciale;
> Piano di manutenzione;
> Piano di sicurezza;
d) la progettazione, la realizzazione e l’installazione, nel rispetto della linea grafica e dell’immagine coordinata indicata nell’offerta dell’Aggiudicatario, dei contenuti didattico- scientifici (comprendenti non solo testi, disegni, grafici, piante e qualsiasi altra elaborazione grafica, ma anche prodotti audiovisivi, quali filmati, animazioni e fotografie, nonché gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale) previsti nella documentazione allegata al Bando di gara e nella documentazione allegata dall’Aggiudicatario alla propria offerta;
e) il Piano di comunicazione come dettagliato al punto 3.95. del Capitolato;
f) il Piano di gestione come dettagliato al punto 3.94. del Capitolato.
Gli immobili risultano ubicati in Oristano nel Palazzo Arcais, di proprietà della Provincia di Oristano, nn. civici 31, 33, 35 del Corso Xxxxxxx, catastalmente individuato al foglio 14, mappale n. 393, mentre il cortile è catastalmente individuato al foglio 14, mappale n. 398; e in Sanluri nel Monte Granatico di proprietà del Comune di Sanluri, situato in piazza 7 agosto 1881 tra le vie X. Xxxxx e via Xxxxxx, catastalmente individuato al foglio 27, mappali n. 832 e 90, sub 2-3.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 3. Natura dell’appalto
1. Il presente contratto è stipulato “a corpo”. Pertanto il corrispettivo richiesto dall’Appaltatore in sede di gara per l’esecuzione dell’appalto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità delle prestazioni.
2. Nel suddetto corrispettivo s’intende sempre compresa ogni spesa, nessuna esclusa, occorrente per dare l'oggetto dell'appalto compiuto, perfettamente funzionante e conforme a quanto previsto e contenuto nel presente contratto e nella documentazione allegata.
Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate siano rilevabili dalla suddetta documentazione o, comunque, siano necessarie per realizzare l'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia. Lo stesso dicasi per le prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’oggetto dell’appalto secondo le regole dell'arte.
3. Conseguentemente i prezzi unitari indicati dall’Appaltatore non hanno alcuna rilevanza ed efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta di quest’ultimo, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari, resta fisso e invariabile.
4. I prezzi unitari indicati dall’Appaltatore saranno tenuti in considerazione per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali variazioni dell'oggetto dell'appalto, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
Articolo 4. Ammontare del contratto
1. L’importo dell’appalto, esclusi IVA ed eventuali oneri previdenziali, posto a base di gara è il seguente:
Euro (Euro __) di cui:
a. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto a del precedente articolo 2;
b. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto b del precedente articolo 2;
c. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto c del precedente articolo 2;
d. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto d del precedente articolo 2;
e. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto e del precedente articolo 2;
f. Euro ( Euro _ ) per le prestazioni di cui al punto f del precedente articolo 2;
g. Euro ( Euro _ _) per oneri per la sicurezza.
come indicato dall’Appaltatore nella propria offerta economica allegata al presente contratto.
Articolo 5. Interpretazione
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varrà la soluzione meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Le valutazioni di cui al periodo precedente
spetteranno al componente dell'Ufficio di esecuzione del contratto interessato dalla discordanza, sentito il responsabile del procedimento.
2. In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione le previsioni più favorevoli per l’Amministrazione.
3. L'interpretazione delle disposizioni del presente contratto sarà fatta sempre nel senso più favorevole per l’Amministrazione e tenendo conto delle finalità del contratto medesimo e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.
Articolo 6. Condizioni generali del contratto.
1. L’appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal presente contratto d’appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto il Piano esecutivo delle attività di cui al successivo art. 9
3. È parte integrante del contratto l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal concorrente, pur se non materialmente allegata.
4. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
5. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’Appaltatore.
Articolo 7. Domicilio - comunicazioni - Rappresentante del contraente
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ,
_ , con l’intesa che l’Appaltatore provvederà a comunicare all’ Amministrazione l’eventuale nuovo domicilio.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., l’Appaltatore dichiara la propria rappresentanza fiscale in Italia presso , con sede in _ .
2. Le comunicazioni tra le parti avverranno, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, per mezzo di lettere anticipate via telefax o via mail ai seguenti indirizzi:
(indirizzo, fax, e-mail dell’Appaltatore) (indirizzo, fax, e-mail della RAS)
Le Parti potranno altresì concordare che le comunicazioni avvengano solo a mezzo posta elettronica, fatta comunque esclusione di quelle attinenti:
a) alla interpretazione del contratto e delle norme di legge e regolamentari;
b) alle contestazioni di inadempimenti contrattuali;
c) alla trasmissione ufficiale di atti e documenti.
3. Il Contraente nomina _ quale referente per tutta la durata del contratto, il quale dovrà assicurare, ferma restando la responsabilità del Contraente stesso, il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto.
Le parti convengono che non potrà essere eccepita alcuna mancanza di poteri decisionali del predetto referente rispetto alle azioni e iniziative che dovranno essere assunte nel corso del rapporto contrattuale.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, soggetti o indirizzi, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Amministrazione e viceversa. In caso contrario le parti sono sollevate da ogni responsabilità per il mancato ricevimento delle reciproche comunicazioni.
Articolo 8. Rappresentante dell’Amministrazione – Responsabile Unico del Procedimento
Rappresentante dell’Amministrazione è il _ , Direttore del Servizio Beni Culturali, presso la Direzione Generale Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, funzionario dell’Amministrazione Regionale.
Articolo 9. Piano esecutivo delle attività
1 Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà presentare il piano esecutivo delle attività (PEA). L’Amministrazione si riserva la facoltà di far apportare al Piano Esecutivo delle Attività, prima e durante l’esecuzione dell’appalto, le variazioni che riterrà più opportune alle azioni previste. Tali variazioni potranno riguardare anche, a parità di costo, la quantità, la qualità o l’oggetto specifico dei singoli servizi. Qualora l’Amministrazione dovesse richiedere al Contraente modifiche o integrazioni al PEA, queste dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta ed entro i successivi 5 (cinque) giorni l’Amministrazione si esprimerà definitivamente in merito all’approvazione
2. Il PEA non potrà essere attuato prima dell’approvazione formale dello stesso da parte dell’Amministrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformità al PEA approvato dall’Amministrazione e sulla base dei documenti di pianificazione e della qualità in esso contenuti.
3. I tempi per l’esecuzione del presente contratto sono stabiliti nel successivo art. 11.
Articolo 10. Disponibilità dei locali
1. Entro 5 (cinque) giorni dalla approvazione del PEA, l’Amministrazione renderà accessibili al Contraente le sedi museali di Oristano nel Palazzo Arcais e di Sanluri nel Monte Granitico per i rilievi necessari alla predisposizione del progetto previa comunicazione/convocazione scritta.
2. Entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a prendere in consegna i locali che dovranno ospitare il museo ed il centro di documentazione. L’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore il giorno in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei suddetti locali. Di tale operazione verrà redatto specifico verbale contenente altresì la dichiarazione che i suddetti locali sono liberi da persone e cose e, in ogni caso, che il loro stato attuale è tale da non
impedire la prosecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2. Copia del suddetto verbale verrà rilasciata all’Appaltatore.
2. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l’Amministrazione fisserà una nuova data. La decorrenza del termine di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2 comma resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 28.
3. La consegna dei locali di cui ai commi 1 e 2, potrà essere posticipata o potrà avvenire per parti, in funzione dello stato di avanzamento delle attività di restauro da parte della Provincia di Oristano e del Comune di Sanluri.
4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma 2, l’Appaltatore sarà tenuto a custodire, con la massima diligenza, i locali che dovranno ospitare il museo nonché tutti i materiali ed i beni ivi esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione, della Provincia di Oristano per il Palazzo Arcais di Oristano e del Comune di Sanluri per il Monte Granatico di Sanluri. Tale obbligo cesserà con la riconsegna di detti locali all’Amministrazione.
5. Durante il tempo in cui l'Appaltatore sarà tenuto alla custodia dei locali del museo, lo stesso sarà tenuto a ripristinare e sostituire tutti i beni che venissero sottratti o asportati dai suddetti locali anche ad opera di ignoti e sarà responsabile di tutti i danni, nessuno escluso, che venissero arrecati, anche per fatto di terzi o per incendio, ai suddetti locali ed ai beni, agli impianti ed ai sistemi ivi esistenti, compresi, naturalmente, i beni, gli impianti ed i sistemi costituenti l'oggetto del presente appalto, dovendo, pertanto, provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, a sistemare, riparare e ripristinare i citati locali, nonché a sistemare, riparare ripristinare e sostituire i suddetti beni, i prefati impianti ed i citati sistemi, danneggiati o deteriorati, con altri conformi a quanto previsto nel presente contratto.
Articolo 11. Termine per l’esecuzione dell’appalto
1. Le prestazioni di cui all’art. 2 dovranno essere eseguite nel termine di giorni _ ( _) naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del PEA.
2 Il tempo contrattuale sarà quello indicato da costui nella propria offerta.
3. Una volta che tutte le suddette prestazioni saranno ultimate, l’Appaltatore dovrà comunicarlo per iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto ai fini delle operazioni di collaudo.
Articolo 12. Proroga del termine per l’esecuzione delle prestazioni
1. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l’oggetto del presente appalto nel termine di cui all’articolo 11, potrà chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del suddetto termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta potrà essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 11 e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta dovrà essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta dovrà essere presentata al direttore dell’esecuzione del contratto il quale la trasmetterà tempestivamente all’Amministrazione, corredata dal proprio parere.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto dell’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L’Amministrazione può prescindere dal parere del direttore dell’esecuzione qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell’esecuzione del contratto qualora questo sia difforme dalle conclusioni dell’Amministrazione.
5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 11, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione dell’Amministrazione entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Resta inteso che la mancata concessione della proroga determinerà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 13.
Articolo 13. Penali per il ritardo nell’esecuzione dell’appalto
1. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del termine indicato dall'art. 10, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione, a titolo di penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una somma corrispondente all’ 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
2. Qualora l’importo della penale arrivi a superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, l’Amministrazione, potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 31.
3. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità, per l’Amministrazione, di agire, nei confronti dell’Appaltatore, per ottenere il risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni subiti.
Articolo 14. Qualità dei materiali e dei beni
1. I materiali ed i beni relativi alle prestazioni di cui all’art. 2 dovranno essere conformi a quanto contenuto nella documentazione ivi indicata, dovranno essere conformi a tutte le previsioni di legge o di regolamento che li riguardano e, comunque, dovranno essere sempre della migliore qualità. L’Amministrazione si riserva il diritto di consentire la posa in opera e l'installazione di tali beni e materiali solo dopo l'accettazione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Resta inteso che il consenso espresso dal Direttore dell’esecuzione del contratto in ordine alla posa in opera ed alla istallazione dei suddetti beni e materiali non potrà escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative dell’Amministrazione in sede di collaudo né quelli discendenti da un collaudo non positivo in ordine a detti bene e materiali né, ancora, potrà escludere la responsabilità dell'Appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.
3. L’Appaltatore, su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà rimuovere i materiali ed i beni danneggiati dopo la loro introduzione nei locali di cui all’art. 2, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi a quanto previsto nel comma 1 e dovrà sostituirli con altri conformi a quanto previsto nel comma 1.
4. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o beni di caratteristiche superiori a quelle prescritte e previste nella documentazioni di cui al comma 1, o abbia eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità verrà redatta come se i materiali o i beni avessero le caratteristiche stabilite.
5. Nel caso siano stati autorizzati, per ragioni di necessità o convenienza, la fornitura o l'impiego di materiali o beni aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera o il bene siano accettabili senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Articolo 15. Criteri generali di progettazione dei servizi
Nell’espletamento dell’incarico, il Contraente è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge, comunitarie, nazionali, regionali e di regolamento vigenti per la specifica tipologia di appalto con particolare riferimento alle seguenti norme di carattere generale:
- D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- L.R. 5/2007 ss.mm.ii. - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- D.P.R. 554/1999 ss.mm.ii. - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- L. 123/2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L.R. 14/2006 ss.mm.ii. - Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura;
- D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Il Contraente è tenuto, inoltre, all’osservanza degli atti di indirizzo di questa Amministrazione, e in particolare:
- Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 36/5 del 26.07.2005;
- Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010, approvato, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 00/0 del 18.11.2008;
Il Contraente dovrà, altresì, rispettare i vincoli di legge relativi alla prestazione oggetto del contratto in rapporto agli edifici e, i particolare gli eventuali vincoli imposti dalle competenti Soprintendenze.
L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza delle condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale di appalto e dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
L’Amministrazione procederà all’approvazione del progetto di allestimento, dei contenuti didattico scientifici, del piano di comunicazione, del piano di gestione solo a seguito dell’ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta previsti dalla vigente normativa.
Entro i termini indicati dall’Appaltatore nella propria offerta dovranno essere consegnati:
1. il progetto di allestimento. Tale progetto dovrà essere definito ad un livello esecutivo e composto dai seguenti elaborati:
> Relazione illustrativa e elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni;
> Computo metrico estimativo e quadro economico;
> Relazioni generali e specialistiche;
> Elaborati grafici di dettaglio e calcoli esecutivi;
> Particolari costruttivi;
> Cronoprogramma e capitolato speciale;
> Piano di manutenzione;
> Piano di sicurezza;
2. i contenuti didattico-scientifici (comprendenti non solo testi, disegni, grafici, piante e qualsiasi altra elaborazione grafica, ma anche prodotti audiovisivi, quali filmati, animazioni e fotografie, nonché gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale). Ciascun contenuto didattico-scientifico dovrà essere completo ed esaustivo, tenendo conto degli studi e delle ricerche più recenti, nonché delle ultime scoperte in materia.
In particolare dovranno essere consegnati:
> Testi e immagini dei pannelli;
> Elenco dei volumi destinati alla biblioteca del centro di documentazione ed al museo;
> Elenco dei documenti da acquisire per il centro di documentazione;
> Piano editoriale degli applicativi multimediali destinati alle postazioni;
3. la redazione del Piano di comunicazione;
4. il Piano di gestione;
Tali documenti dovranno essere consegnati in:
- n. 5 originali in formato cartaceo;
- n. 1 originale su supporto digitale in formato modificabile (file dwg, word, excel);
- n. 1 originale su supporto digitale in formato non modificabile (PDF).
Il Contraente si impegna, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, su richiesta dell’Amministrazione regionale, a fornire eventuali ulteriori copie del progetto necessarie per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nullaosta previsti per legge dagli Enti preposti.
Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle indicazioni vincolanti del progetto preliminare e del resto della documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara nonché nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
Articolo 16. Modifiche al progetto
1. Il Contraente si obbliga a redigere il progetto di allestimento in conformità alle norme vigenti, si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già redatto, tutte le modifiche che siano conseguenti a precise richieste da parte dell’Amministrazione e/o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, approvazioni e che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile degli stessi, e fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Il Contraente sarà, altresì, tenuto, su richiesta dell’Amministrazione, ad introdurre nel progetto le necessarie varianti determinate da esigenze impreviste e/o normative successive all’approvazione del progetto medesimo. In questo caso, le varianti richieste dall’Amministrazione determineranno la corresponsione al Contraente di un ulteriore compenso.
Articolo 17. Autorizzazioni
1. Le richieste di autorizzazioni da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per l’approvazione del progetto, saranno predisposte dall’Appaltatore, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di regolamento.
2. L’Appaltatore sarà inoltre tenuto a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle autorizzazioni, informando tempestivamente il l’Amministrazione degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti.
3. All’ottenimento delle autorizzazioni, l’Appaltatore si obbliga, senza diritto a compenso alcuno,a rispettare le modalità di lavoro eventualmente prescritte nei suddetti provvedimenti.
Articolo 18. Condizioni particolari e modalità esecutive.
1. Il Contraente, nell’esecuzione del contratto, impiegherà nel proprio team di lavoro i consulenti e/o i collaboratori indicati in sede di offerta. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del Contraente nei confronti dell’Amministrazione e resta altresì inteso che tali collaborazioni saranno regolate mediante intese dirette tra il Contraente stesso e gli interessati, e i relativi compensi saranno a totale carico del Contraente.
2. Il Contraente, tramite il proprio referente o persona da esso delegata assume l’onere di espletare ogni attività tecnico/amministrativa, nessuna esclusa, che abbia natura connessa e/o strumentale con i servizi oggetto di affidamento e di partecipare, predisponendo la relativa documentazione, alle Conferenze di Servizi per l'approvazione del progetto, agli eventuali incontri con Enti, Commissioni consultive ed eventuali altri gruppi di lavoro che potranno essere indicati dall'Amministrazione con congruo anticipo. Tali incontri saranno preventivamente concordati per iscritto con l’Amministrazione. Le spese e i compensi per la partecipazione del Contraente a tali incontri sono ricomprese, e compensate, nel corrispettivo di cui al presente contratto. Di tali riunioni dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere consegnato all’Amministrazione.
3. È esclusivamente a carico del Contraente ogni onere strumentale e organizzativo necessario all’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’Amministrazione, oltre che obbligato a eseguire le prestazioni affidategli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento degli interessi dell’Amministrazione stessa.
4. Il Contraente si impegna al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere al Responsabile del procedimento, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi degli eventi dai quali decorrono i termini entro cui l’Amministrazione deve dare comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, i dati necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni ai sensi dell’articolo 7, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso in cui, per cause non imputabili all’Appaltatore, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoponga l’Amministrazione alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’Amministrazione stessa si rivarrà sull’Appaltatore, fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata.
5. Il Contraente si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente appalto in stretto e costante coordinamento con l’Amministrazione. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative all’esecuzione dell’appalto, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
7. Il Contraente si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione delle attività stesse.
Articolo 19. Corrispettivo fatturazione e pagamenti
1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore, ai sensi del precedente art. 4, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore e, allegata al presente contratto.
2. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del Piano Esecutivo delle Attività presentato dall’Appaltatore e approvato dall’Amministrazione e, comunque, del contratto.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall’Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che le prestazioni eseguite e contabilizzate, calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore, raggiungano un importo almeno pari a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
5. Entro 30 (trenta) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 4, il Direttore per l’esecuzione del contratto provvederà a redigere la relativa contabilità ed a trasmetterla tempestivamente all’Amministrazione comunicandolo all’Appaltatore. L’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00
(xxxxx) giorni dalla ricezione della suddetta contabilità emetterà il certificato di pagamento e provvederà a richiedere all’Appaltatore l'invio della relativa fattura nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 120 (centoventi) giorni successivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell’Amministrazione. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per l’Amministrazione, di verificare i servizi prestati e le forniture richieste in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione stessa. Il ritardo dei pagamenti rispetto al termine sopra indicato, imputabile al rispetto del patto di stabilità interno, non costituisce inadempimento contrattuale e nulla è dovuto dall’Amministrazione a titolo di interesse.
7. Resta inteso che il pagamento dei singoli stati di avanzamento non significherà in alcun modo accettazione di quanto pagato, né potrà escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative della Amministrazione in sede di collaudo, né quelli discendenti da un collaudo non positivo né, ancora, potrà comportare alcuna decadenza in capo all’ Amministrazione o escludere la responsabilità dell’Appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.
8. pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario alla ditta
_ con sede in , Codice Fiscale e Partita IVA corrispondente al seguente codice IBAN: - Banca di _ – Sede di _, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta; è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, il signor __ rappresentante legale;
9. I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 20 Pagamento del saldo
1. Il conto finale dell’appalto verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale verrà sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio di direzione e verrà trasmesso al’Amministrazione. Con il conto finale verrà accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dell’appalto deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'Appaltatore non firmerà il conto finale nel termine indicato, o se lo firmerà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, verrà pagata entro i 120 (centoventi) giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
5. Fermo ed impregiudicato quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Articolo 21. Materiale informatico - Applicativi multimediali e sistemi di comunicazione a carattere multimediale - Garanzia e manutenzione.
1. Consegna degli oggetti digitali. Gli oggetti digitali realizzati dovranno essere oggetto di triplice consegna su supporto digitale Hard Disk di marche differenti, correttamente organizzati e forniti nei formati di seguito indicati per ogni tipologia:
− Fotografie di nuova realizzazione o acquisite da supporti analogici/digitali: formato TIFF non compresso ad una risoluzione minima di 3072x(3072) pixel, 300 DPI;
− Audio: consegna nei formati WAV non compresso e MP3;
− Video: codifica in formato H.264 e risoluzione nativa prevista dal formato Full HD di 1920x1080 pixel;
− Testi: consegna in formato editabile ed in formato PDF con testo selezionabile;
− Modelli tridimensionali: consegna dei file sorgente di progetto nei formati X3D, VRML e nel formato proprietario previsto nell’ambiente di sviluppo adottato; esportazione ulteriore nei formati Adobe Flash/Shockwave e Java per la fruizione in ambiente web sui portali tematici Regionali. Dovranno, inoltre, essere consegnate le eventuali texture predisposte e tutti i file realizzati, acquisiti, utilizzati o scartati nel progetto digitale;
− Digitalizzazioni di documenti: formati e specifiche di consegna secondo le specifiche di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Per ciascun elaborato digitale oggetto del presente contratto, dovrà essere prodotto e consegnato un documento di liberatoria con cessione dei diritti di proprietà ed utilizzo (per qualunque tipo d’uso e media, compreso eventuale modifica) alla Regione Sardegna, fermi restando i diritti di proprietà intellettuale e copyright dell’opera come indicato dalle leggi vigenti, unitamente ai codici e file sorgente relativi agli applicativi multimediali realizzati. Dovranno altresì essere elaborati e consegnati tutti i metadati descrittivi previsti per ogni tipologia di contenuto, secondo gli schemi che verranno forniti dall’Amministrazione Appaltante.
2. Con riguardo agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale, l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione tutta la documentazione e quant’altro sia necessario o anche solo utile per comprenderne il funzionamento in tutte le sue articolazioni e potenzialità, per consentirne la manutenzione, per apprenderne le caratteristiche e per individuarne i possibili altri e vari utilizzi.
3. L’Appaltatore sarà, inoltre, tenuto:
a) a formare ed addestrare il personale indicato dall’Amministrazione nell’utilizzazione degli applicativi multimediali e dei sistemi di comunicazione a carattere multimediale di cui al comma 1;
b) a garantire, nei tre anni successivi all'emissione della delibera di ammissibilità del certificato di collaudo, l’assistenza tecnica on site, comprensiva della manodopera e dei ricambi, con riguardo a tutti gli applicativi multimediali e le relative postazioni di fruizione.
4. Pertanto l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire prontamente e comunque entro 48 (quarantotto) ore da quando l’Amministrazione o l’Ente gestore del museo gliene farà richiesta tramite la segnalazione delle anomalie o dei difetti di funzionamento riscontrati. Qualora l’Appaltatore non intervenga entro il suddetto termine, l’Amministrazione o l’Ente gestore del museo potrà provvedervi per proprio conto con spese a carico dell'Appaltatore.
5. Durante i tre anni, di cui al comma 2 lett. b), tutte le spese ed i costi di ogni singolo intervento richiesto dall’Amministrazione o dall’Ente gestore del museo od effettuato dall’Amministrazione o dall’Ente gestore del museo ai sensi del comma 3, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore stesso.
Articolo 22. Personale preposto dall’Appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico-scientifici e responsabilità dell’Appaltatore per il proprio personale
1. I contenuti didattico-scientifici dovranno essere ideati e realizzati dal personale indicato dall’Appaltatore in sede di gara. Tale personale potrà essere sostituito solo in caso di sopravvenienza di un impedimento in alcun modo imputabile allo stesso: in tali ipotesi, in ogni caso, il nuovo personale dovrà avere gli stessi titoli, competenze, esperienze e qualità di quello oggetto di sostituzione e dovrà essere accettato dall’Amministrazione.
2. Al fine di consentire la migliore interazione e collaborazione per la realizzazione della prestazione oggetto del contratto, l’Appaltatore si impegna a consentire che il personale dell’Amministrazione e la Direzione per l’esecuzione del contratto possano chiedere al personale preposto dall’Appaltatore alla ideazione e realizzazione del progetto, in ogni momento, informazioni circa lo stato di elaborazione del progetto e possano, altresì, richiedere l’esibizione di quanto sino ad allora elaborato e realizzato.
3. Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni richieste e ad esibire gli elaborati richiesti, anche se non ancora ultimati, nel più breve tempo possibile.
4. L’Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni che il personale dallo stesso dovesse causare a terzi o all’Amministrazione a causa o nel corso o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2. Allo stesso modo l’Amministrazione è esente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dovessero capitare al personale di cui si avvale l’Appaltatore per l’esecuzione dell’oggetto del presente contratto.
Resta inteso che la remunerazione del suddetto personale, ivi compresi gli eventuali oneri previdenziali ed assicurativi, farà carico esclusivamente all’Appaltatore. Resta, altresì, inteso che, con il presente atto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Amministrazione ed il personale di cui l’Appaltatore si avvale per l’esecuzione dell’oggetto del presente contratto.
Articolo 23. Proprietà degli elaborati
1. Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto, così come la sua linea grafica e la sua immagine coordinata, saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che, a tal uopo, ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio e piacimento senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo. L’Appaltatore garantisce ed assicura che i contenuti didattico-scientifici del museo saranno originali e, comunque, tali da non dar luogo né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato. L’Appaltatore, inoltre, garantisce ed assicura che i materiali riprodotti per il centro di documentazione siano tali da non dar luogo né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle di utilizzo non autorizzato.
2. Laddove a causa dei contenuti didattico-scientifici vengano indirizzate all’Amministrazione richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie, l’Appaltatore dovrà tenere indenne l’Amministrazione da siffatte richieste e, quindi, da eventuali sentenze di condanna e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spese che l’Amministrazione stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.
Articolo 24. Variazioni delle prestazioni
1. Nessuna modifica o variazione all’oggetto dell’appalto potrà essere apportata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. Laddove ciò avvenga, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare a sue spese quanto eseguito o fornito in difformità, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione. In tal caso, comunque, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcunché.
2. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le modifiche o le variazioni, rispetto all’oggetto dell’appalto così come determinato al precedente art. 2, richieste dall’Amministrazione, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell’offerta o della progettazione di cui all'art. 15 che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dei beni da fornire e sempre che non venga alterata l'impostazione progettuale.
3. Per la determinazione del prezzo delle variazioni, di cui al comma 2, relative alle prestazioni di cui all'articolo 2, si terrà conto dei prezzi unitari indicati dall’Appaltatore nella propria offerta. Qualora le variazioni abbiano ad oggetto del materiale tecnico, informatico e sistemistico non previsto nella documentazione di cui all'art. 2 o per il quale non sia stato indicato alcun prezzo, si provvederà alla individuazione dei nuovi prezzi diminuendo quelli correnti di mercato, relativamente al tipo di materiale oggetto di variazione, dell'importo corrispondente alla percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore.
4. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, qualora non vi sia stato un preventivo accordo scritto fra le parti prima di porre in essere le modifiche o le variazioni de quibus.
Articolo 25. Ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico e contabile delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché per la predisposizione degli atti contabili, l’Amministrazione individuerà un Ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto.
Qualora se ne ravvisi la necessità, l’Ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto potrà essere integrato e/o modificato.
Articolo 26. Sospensione e ripresa dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto
1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che l'oggetto dell’appalto venga eseguito conformemente alle previsioni del presente contratto, l’Ufficio di direzione, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l’imputabilità. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alle modifiche o variazioni di cui all’art. 24 comma 2 lett. a), b).
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto nonché il suo stato di avanzamento. Tale verbale, controfirmato dall’Appaltatore, dovrà essere inoltrato all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione e dovrà essere restituito controfirmato dallo stesso; qualora l’Amministrazione non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si darà per riconosciuto e la sospensione accettata dalla Amministrazione. In ogni caso la sospensione opererà dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte dell’Amministrazione.
3. Il verbale di ripresa dell’esecuzione dell’appalto, da redigere a cura del direttore dell’esecuzione del contratto non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed inviato all’Amministrazione nei modi e nei termini sopra detti. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto indica i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
4. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esecuzione dell’appalto senza che l’Amministrazione ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto l’Amministrazione a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dell’esecuzione delle prestazioni qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ai 2/3 del tempo previsto per l’esecuzione dell’appalto stesso e non siano imputabili all’Appaltatore, quest'ultimo potrà recedere del contratto senza dover corrispondere alcunché, ma con l'obbligo di indicare il maggior importo richiesto per l'esecuzione dell’appalto, corrispondente, tale importo, ai maggiori costi di esecuzione derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine sopra
indicato. Il recesso non ha affetto laddove sia privo della suddetta indicazione. Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del recesso dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà opporvisi inviando all’appaltatore, entro lo stesso termine, una comunicazione in tal senso. In tal caso il recesso verrà meno e l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere il maggior importo richiesto dall’Appaltatore.
6. Resta inteso che qualora la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, la sua durata non è conteggiata nel tempo di esecuzione dell'appalto.
7. Resta inteso che la consegna dei locali è subordinata alla conclusione dei lavori di restauro degli immobili e potrà essere effettuata per parti.
8. Ove successivamente alla consegna dei locali di cui al precedente articolo 10 insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente l'esecuzione dell'appalto secondo quanto statuito dalle previsioni del presente contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti dell'appalto eseguibili conformemente a dette previsioni, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale
Articolo 27. Sospensione ordinate dalla Amministrazione Appaltante
1. L’Amministrazione, su indicazione della direzione per l’esecuzione del contratto, si riserva il diritto di ordinare, a sua insindacabile decisione, di sospendere le prestazioni fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni anche frazionati per necessità In tal caso, i tempi di consegna delle prestazioni verranno estesi per un periodo pari alla durata della sospensione, senza che sia dovuto al Contraente alcun onere aggiuntivo. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al direttore dell’esecuzione del contratto ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. I termini di esecuzione del contratto potranno essere altresì essere sospesi qualora i lavori di recupero e adeguamento, attualmente fase di ultimazione, nelle due sedi di Ostano e Sanluri non siano ultimati e non sia stato effettuato regolare collaudo degli stessi.
3. La direzione per l’esecuzione del contratto determinerà il momento in cui saranno venute meno le ragioni di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’appalto, comunicandolo all’Amministrazione che emetterà l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all’ordine di sospensione e di ripresa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 26.
Articolo 28. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. La garanzia fideiussoria di cui alle premesse verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La garanzia di cui al comma 1 dovrà essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
Articolo 29. Altre garanzie a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente contratto, solleva l’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell’Appaltatore stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del comportamento dei propri dipendenti e collaboratori. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione, senza eccezioni e riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni assunte con il contratto.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna, ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione ovvero alle clausole contrattuali.
Articolo 30. Norme regolatrici e disciplina applicabile
I rapporti tra l’Amministrazione e l’Appaltatore saranno regolati:
- dalle clausole del contratto;
- dalle disposizioni contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati;
- da quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, dal D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dalla L.R. 5/2007;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.
Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 31. Risoluzione del contratto
Per ogni giorno di ritardo rispetto al piano di esecuzione delle fasi descritte nel cronoprogramma (come concordato e dettagliato dalle parti), non dipendente dall’Amministrazione ovvero cause di forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di applicare la penale di cui all’art. 13.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni da quanto convenuto nel contratto.
In tali casi, l’Amministrazione applicherà all’Appaltatore le predette penali sino al momento in cui le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di cui all’art. 13 comma 2 l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 32. Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
Articolo 33. Obblighi nei confronti del personale dipendente
Nell’espletamento dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido all’osservanza delle disposizioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell’importo del corrispettivo globale del contratto, che sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Appaltatore stesso.
Articolo 34. Cessione del contratto e dei crediti
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell’azienda o del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto), salvo quanto previsto all’art.116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a condizione che l’Amministrazione accetti
espressamente la cessione. È fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 35. Subappalto
L’Amministrazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalI’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, concederà l’autorizzazione al subappalto. Al fine del rilascio della predetta autorizzazione entro i termini previsti dall’art 118 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’Appaltatore deve presentare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, la seguente documentazione:
- copia autentica del contratto di subappalto, dal quale emerga che il prezzo praticato non superi il limite indicato dall’art 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante I’insussistenza dei divieti previsti dall’articolo 10 della L. 575/1965 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.
L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, oppure 15 (quindici) giorni nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo del contratto oppure ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00). Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione stessa nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, I’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile delle prestazioni subappaltate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Articolo 36. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 32;
- intervenuta emanazione, nei confronti dell’Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della L. 575/1965;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell’Appaltatore, per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dall’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno, in capo all’Appaltatore stesso, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara;
- cessione (totale o parziale diretta o indiretta) del contratto, salvo quanto previsto dall’art 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento in qualsiasi forma di procure all’incasso;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione del contratto si verificherà di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata AR e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione stessa.
Articolo 37. Condizioni particolari di risoluzione
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del medesimo
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Articolo 36. Recesso
L’Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 1671 del codice civile e nei limiti di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il recesso dell’Amministrazione ha effetto dal giorno in cui l’Appaltatore ne riceve comunicazione con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Articolo 37. Sospensione dei pagamenti
L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze dell’Appaltatore nell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, limitatamente alle attività contestate, ferma l’applicazione delle eventuali penalità di cui all’art. 13 e fino a quando l’Appaltatore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata illimitata e deve essere comunicata immediatamente e per iscritto all’Appaltatore.
Articolo 38. Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto, al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
Articolo 39. Spese e imposte
Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge fa carico all’Amministrazione.
Al contratto sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
Articolo 40. Controversie e foro competente
Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria delle controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione delle clausole del contratto, la definizione delle controversie stesse e attribuita al foro di Cagliari.
Per la Regione Autonoma della Sardegna Per la società
Dott.
L’Ufficiale rogante