CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SAN MARINO
CAPITOLATO SPECIALE/SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SAN MARINO
XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX 0/X XXXXX
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INDICE
Art. 1 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE Art. 4 CONTRIBUTO DI GESTIONE
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 6 PROCEDURE-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
Art. 7 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI Art. 8 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E RELATIVE STRUTTURE
Art. 9 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO Art. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI
Art. 11 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Art. 12 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
Art. 13 ATTIVITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTO SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE
Art. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Art. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Art. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE Art. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
Art. 19 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Art. 20 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 21 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Art. 22 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Art. 23 PUBBLICITA’ COMMERCIALE Art. 24 CONTROLLI E VERIFICHE
Art. 25 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMUNALE
Art. 26 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE Art. 27 PENALITA’
Art. 28 CONTROVERSIE
Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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ART. 1 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Carpi con la Concessione della gestione a terzi dell’impianto sportivo in oggetto si pone l’obiettivo di perseguire le finalità previste dalla dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e di quanto stabilito delle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14.03.2017.
La finalità prioritaria è quella relativa la promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili.
I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:
A. la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell’organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
B. garantire l’uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
C. mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
D. mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la Concessione della gestione dell’impianto sportivo da calcio di San Marino di Carpi, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 0/X, di proprietà del Comune di Carpi.
Per gestione si intende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi, sulla base dei criteri di cui all’art.1, con particolare riferimento a:
A. Campo da calcio e campo d’allenamento;
B. Impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura e tutte le attrezzature;
C. Tribunetta con locali del sotto tribuna da utilizzare come ripostiglio di attrezzature nel rispetto della normativa vigente;
D. Manutenzione dell’area verde circostante come meglio indicata nella planimetria allegata al presente capitolato (Allegato B)
Le strutture e gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna dell’impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti.
La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale.
Si precisa che per gestione s’intende la gestione complessiva e funzionale dell’impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.
Si allega a titolo esemplificativo lo schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C) che sarà meglio dettagliato nel successivo contratto.
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ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La Concessione, in funzione della natura del servizio e della proposta di interventi di miglioria sull’impianto richiesti ai partecipanti, ai sensi dell’art. 168, comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, avrà durata decennale (presumibilmente dal 01.10.2017 al 30.08.2027), a decorrere dalla data di consegna dell’impianto, con possibilità di proroga, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
ART. 4 CONTRIBUTO DI GESTIONE
Il contributo di gestione relativo la Concessione, di durata decennale, è pari a € 146.926,50 + IVA, di cui € 139.930 + IVA di importo a base di gara ed € 6.996.50 per eventuale proroga, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli spazi e le attrezzature oggetto della gestione sono quelli individuati nella planimetria in allegato B.
Non sussiste la necessità di redazione del Documento Unico di Rischi da Interferenze (DUVRI), poiché l’Amministrazione Comunale ha valutato l’assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, pertanto i costi interferenziali sono nulli.
Il Concessionario beneficia dei proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture degli impianti stabilite dall’Amministrazione Comunale, nonché da quelli eventuali derivanti dai contratti per l’esposizione della pubblicità.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla procedura di Concessione i seguenti soggetti:
- società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- radicate sul territorio bacino di utenza dell’impianto e che hanno maturato esperienza nel settore;
- associazioni senza fini di lucro che svolgono attività nell’ambito sportivo e ricreativo;
- raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. In tal caso i soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.
Si precisa che i suddetti soggetti dovranno dichiarare:
- l’insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla Concessione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii , previsti dalla normativa vigente per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali
Si precisa altresì che ai soggetti invitati sarà richiesto di presentare idonee proposte di investimenti volti a migliorare la gestione dell’impianto e delle strutture oggetto della Concessione finalizzati ad aumentarne l’efficienza, la fruibilità da parte dei cittadini e quindi la promozione dell’attività sportiva calcistica.
Tali interventi di miglioria dovranno essere realizzati e conclusi entro la data di conclusione del Contratto.
ART. 6 PROCEDURE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
La Concessione in oggetto sarà affidata con procedura negoziata ed aggiudicata a favore di chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare mediante valutazione di una
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Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente Responsabile dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, ottenendo il punteggio complessivo più elevato:
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Punteggio massimo attribuibile 75 punti su 100, così suddiviso:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione incaricata sulla base dei criteri definiti all’art. 1 del presente capitolato.
Elementi di valutazione e punteggi attribuibili | ||||||||||
A. Proposta di miglioramento relativo investimenti. | Max punti 40 | |||||||||
A.1 | Proposta dettagliata di investimenti volti a migliorare e qualificare ulteriormente l’impianto e le strutture oggetto della Concessione finalizzata ad aumentarne l’efficienza, la fruibilità da parte dei cittadini, la promozione dell’attività sportiva calcistica. Sostenibilità della proposta con relativa presentazione di un piano economico finanziario nel quale siano precisate le fonti della copertura degli interventi | 30 | ||||||||
A.2 | Tempistica per la realizzazione degli interventi con presentazione di relativo cronoprogramma | 10 | ||||||||
B. Progetti di gestione | Max punti 15 | |||||||||
B.1 | Programma e pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria con personale specializzato come da obblighi di legge. | 5 | ||||||||
B.2 | Programmazione delle iniziative ai fini del pieno utilizzo dell’impianto suddivise per fasce di età (attività corsistica, tornei e attività agonistiche) | 5 | ||||||||
B. 3 | Proposte di attività rivolte alle fasce giovanili, a disabili a fasce deboli, anche nell’ottica di prevenzione del disagio, e volte alla promozione e alla pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e sociale. | 5 | ||||||||
C | Struttura organizzativa (con riferimento all’ultima stagione sportiva 2016/2017) | Max punti 10 | ||||||||
C.1 | Evidenziare la struttura tecnica e gestionale del concorrente, indicando ruoli degli addetti preposti alla gestione e le relative qualifiche e certificazioni dei tecnici sportivi (istruttori, allenatori…). | 5 | ||||||||
C.2 | Esperienza predisposto | nella | disciplina | calcistica | per | cui | l’impianto | sportivo | è | 5 |
D | Radicamento sul territorio bacino di utenza dell’impianto (con riferimento all’ultima stagione sportiva 2016/2017) Numero degli iscritti residenti nel territorio comunale: indicare il numero dei tesserati, divisi per fasce di età, maschi e femmine, distinguendo tra residenti in Carpi e in altri Comuni. | Max punti 10 | ||||||||
TOTALE PUNTEGGIO | 75 |
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di cui sopra, attraverso la procedura (coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento), che sarà meglio descritta nella lettera d’invito.
Saranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti o proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l’Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto sportivo.
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L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta tecnica qualitativa di ogni concorrente sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.
Per gli elementi qualificanti l’offerta la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascuno degli elementi sopra riportati, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:
Ottimo 0,90-1,00
Molto buono 0,80-0,89
Buono 0,60-0,79
Sufficiente 0,50-0,59
Scarso 0,20-0,49
Insufficiente 0,00-0,19
I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub- elemento.
Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà la Riparametrazione, ai sensi della Determinazione n.7 del 20 novembre 2011 dell’AVCP anche ai sensi di quanto previsto dalla proposta di Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvata dal Consiglio dell’A.N.A.C. in data 21-06-2016.
Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.
OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile 25 punti su 100
Al concorrente che offrirà il minore importo di contributo rispetto a quello soggetto a ribasso saranno attribuiti 25 punti. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:
P = (N/Q)x25
dove:
N = offerta più conveniente Q = offerta da valutare
P = punteggio da assegnare
La Concessione sarà aggiudicata anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico.
ART.7 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l’uso delle strutture e dell’impianto sportivo, tariffe non superiori a quelle approvate dall’Amministrazione Comunale.
La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario.
L’uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole e ai disabili così come per quelle concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 8 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE
L’impianto sportivo è interamente di proprietà Comunale comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale, il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.
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E’ possibile effettuare all’impianto migliorie ed interventi che comportano una variazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili solo previa autorizzazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART. 9 CONSEGNA DELL’IMPIANTO
La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.
Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.
Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
ART. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI
Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.
Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.
Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Carpi potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall’Amministrazione Comunale. Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto, fatti salvi accordi diversi con l’Amministrazione Comunale.
ART. 11 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:
A. programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale di cui all’art. 1 del presente capitolato;
B. servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
C. pulizia giornaliera dell’intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell’impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate attrezzature;
D. conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico–sanitaria e di sicurezza;
E. manutenzione ordinaria dell’impianto, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l’impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture così come specificato nello Schema del Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C) che sarà meglio dettagliato nel successivo Contratto;
F. gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all’art. 23 del presente capitolato;
G. gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
H. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, supportata da documentazione meglio precisata nel Contratto.
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ART. 12 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Carpi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell’uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell’uso sportivo. L’attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.
Nello stabilire il Piano di Utilizzo degli impianti in oggetto, il Concessionario si impegna a:
A. effettuare la programmazione sportiva contemperando le esigenze della propria associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell’ambito della disciplina sportiva del calcio;
B. garantire l’apertura e la funzionalità dell’impianto per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dall’Amministrazione Comunale;
C. garantire l’apertura dell’impianto per almeno sei giorni la settimana;
D. garantire l’operatività dell’impianto per tutto l’anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l’esercizio dell’attività, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell’entità degli interventi;
E. garantire all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto sportivo per almeno 15 gg all’anno per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell’evento.
L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all’Amministrazione Comunale, è autorizzato dalla stessa, in sinergia con il Concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l’esercizio delle attività del Concessionario stesso:
1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2) attività per disabili;
3) attività connesse ai campionati federali;
4) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5) utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;
6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
7) utilizzo da parte di altri soggetti sportivi e gruppi spontanei/occasionali residenti fuori Comune di Carpi.
L’autorizzazione all’uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e comunque all’utilizzo dell’impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Carpi e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.
Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e dell’impianto sportivo, il Concessionario predisporrà un Piano di utilizzo relativo ad ogni stagione sportiva che sarà esposto al pubblico.
L’impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore.
Fuori dai suddetti orari l’impianto resterà chiuso.
ART. 13 ATTIVITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DISABILI
Le attività scolastiche e quelle a favore di soggetti disabili, verificate le compatibilità d’uso e le esigenze di manutenzione dell’impianto (irrigazione, sfalci manto erboso ecc.), dispongono dei giorni feriali dal lunedì al
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sabato, compresi nel calendario scolastico, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Ulteriori allargamenti delle attività anche agli orari pomeridiani, dovranno essere preventivamente verificati nell’interesse della salvaguardia dell’attività organizzata dal Concessionario.
I singoli Istituti Scolastici e le Associazioni per i disabili devono comunicare all’Amministrazione Comunale, con congruo anticipo e possibilmente entro il mese di settembre di ogni anno, il calendario esatto di utilizzo.
Il Concessionario deve predisporre il calendario delle attività scolastiche e per disabili in conformità dei criteri di priorità indicati nell’art. 12.
ART. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE
Le strutture e l’impianto in oggetto possono essere concessi in uso dall’Amministrazione Comunale ad Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, nel rispetto della normativa vigente.
La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.
Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell’impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.
Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
L’autorizzazione all’uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e comunque all’utilizzo dell’impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Carpi e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
A. effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell’impianto e alla tipologia dell’attività svolta;
B. assicurare un’attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori dell’impianto sportivo in oggetto, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extrasportiva;
C. incaricare un Responsabile dell’impianto, individuato in sede di offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. In caso di sua variazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto che l’Amministrazione Comunale si riserva di approvare;
D. verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
E. di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell’utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie;
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità lavorative che abbiano creato problemi sul piano comportamentale.
Il Concessionario dovrà altresì ottemperare ai seguenti obblighi:
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F. le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all’impianto e defluire senza ostacoli;
G. effettuare tutte le attività comprese nella gestione quali custodia, pulizia e sorveglianza dell’impianto, manutenzione ecc.. con proprio personale, propri prodotti di consumo e proprie attrezzature. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all’igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l’impianto in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 27/01/2008 e smi in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
X. provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
I. provvedere a volturare le utenze (elettriche, telefoniche, idriche, energetiche etc. ) a proprio nome entro 7 giorni dalla data di consegna dell’impianto e pagare le fatture relative ai consumi;
J. provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l’impianto sportivo;
K. provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature, come previsto all’art. 11 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
L. dare preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell’impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
M. utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
N. assumere la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente;
O. individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi dell’art. 18 del DM 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
P. realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di immobili e di impianti richiesti dall’Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell’impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse;
Q. stipulare idonee polizze assicurative;
R. riservare all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto per almeno 15 giorni all’anno per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività;
S. garantire l’apertura e la funzionalità dell’impianto per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dall’Amministrazione Comunale;
T. adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l’eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all’uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità.
E’ inoltre cura del Concessionario:
T. in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dal Concessionario, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo le Forze dell’Ordine, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
U. assistenza ed organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività del Concessionario preventivamente autorizzate;
V. assistenza ed organizzazione e predisposizione degli impianti per quanto concerne le attività autorizzate a fronte dei precedenti artt. 12 e 13;
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W. ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell’attività sportive, richieste dalla normativa vigente;
X. assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.
ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, come da obblighi di legge, sono quelli indicati nello schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C) che sarà meglio dettagliato nel successivo Contratto.
L’Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.
ART. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione Comunale che provvede direttamente.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.
E’ facoltà del Concessionario, nel periodo di durata della Concessione, proporre migliorie all’impianto, a proprio carico. La proposta è sottoposta all’approvazione preventiva del Comune, che la valuterà in base agli obiettivi perseguiti e alla bontà tecnica del progetto.
La realizzazione è vincolata all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, nulla-osta.
Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Comunale per le operazioni di valorizzazione e contabilizzazione delle opere di miglioria.
ART. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
Potranno anche realizzarsi intese tra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario per realizzare, a cura di quest’ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione, oltre all’intervento di miglioramento già oggetto dell’offerta tecnica-qualitativa. La presa in carico di dette opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.
In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.
Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal Concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all’inizio della Concessione, diverranno di proprietà comunale senza che sia dovuta al Concessionario la corresponsione di somme a titolo di rimborso, riscatto o indennità alcuna.
ART. 19 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti. E’ fatto divieto al Concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture dell’impianto in oggetto.
Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da
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problematiche non connesse all’uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell’impianto. Il Comune provvederà a mantenere a norma l’impianto e le strutture in oggetto in base alla normativa vigente.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti le strutture e l’impianto, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell’attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 7, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività.
I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.
L’Amministrazione Comunale s’impegna a riconoscere al Concessionario, in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi, un contributo di natura finanziaria, su base annua, a copertura parziale dei costi relativi la gestione, determinato come da aggiudicazione della Concessione.
Tale contributo, forfettario onnicomprensivo, è trasformabile in dodicesimi per eventuali porzioni d’anno.
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.
Il contributo sarà erogato al Concessionario in n. 2 rate semestrali: la prima rata sarà corrisposta entro il mese di agosto; la seconda entro il mese di febbraio dell’anno successivo di ciascun anno della durata del Contratto a condizione che il Concessionario abbia provveduto a trasmettere all’Amministrazione Comunale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo relativi alla gestione dell’impianto, nonché una dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta sull’impianto, oltre alla documentazione attestante le spese sostenute e il loro pagamento.
La gestione deve essere improntata al principio del pareggio di bilancio ed eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati, in accordo con l’Amministrazione Comunale, a migliorie dell’impianto, all’acquisto di attrezzature, ad iniziative tese a sviluppare l’attività svolta nella struttura sportiva.
Il contributo sarà erogato dal Comune di Carpi con cadenza semestrale, entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Ente di regolare fattura emessa dal Concessionario, fatte salve le verifiche di legge.
Il mutamento dei dati bancari (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Concedente.
ART. 20 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell’attività svolta nell’ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l’Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.
Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall’Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.
Il Comune di Carpi, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l’esecuzione dello stesso.
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Il Concessionario è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all’esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell’ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L’assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.
Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d’opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:
- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
- l’estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della Concessione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all’esercizio della struttura oggetto della Concessione (RC da committenza).
Il Concessionario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della Concessione - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso - ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell’interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. “Rischio Locativo”, per una somma non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) corrispondente al valore dei beni oggetto della Concessione.
Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all’assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell’ambito della struttura in Concessione.
Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell’ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.
L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della Concessione.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
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Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l’espressa previsione della loro operatività in nome e nell’interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.
ART. 21 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
X. XXXXXXXX PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: GARANZIA PROVVISORIA
Valutati la natura giuridica dei soggetti che saranno inviati a presentare un’offerta e l’oggetto della Concessione, al fine di rendere l’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura proporzionato ed adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi e costituita nelle modalità previste dall’art. 93 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
B. GARANZIA DEFINITIVA
Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Committente che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
ART. 22 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all’attuale normativa in vigore.
Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
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Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all’Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.
Per la cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall’art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:
- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 15 e 16;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;
Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l’attività o modificasse l’atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017
ART. 23 PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi in oggetto, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del Concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Carpi.
Il Concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi in esecuzione delle autorizzazioni e delle prescrizioni rilasciate dai competenti servizi comunali in ordine all’ ubicazione, alle modalità di collocazione dei materiali pubblicitari nel rispetto della rispetto della vigente normativa di sicurezza. Gli oneri conseguenti sono a carico del Concessionario.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico.
Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
Fatta salva la normativa vigente, sono individuate le seguenti casistiche con relative procedure che il Concessionario ha l’obbligo di seguire:
A. per quanto riguarda la pubblicità a mezzo pannelli, cartelloni, striscioni, ecc. rivolta all'interno degli impianti omologati per una capienza fino a 3000 persone, si può procedere senza autorizzazioni particolari in quanto la normativa in vigore lo consente: unico vincolo sono le disposizioni del presente contratto.
B. per quel che concerne invece il materiale pubblicitario, che per la collocazione risulta visibile dallo spazio pubblico, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:
- il materiale che si vuole esporre dovrà avere la forma e le caratteristiche equiparabili alla categoria "striscioni pubblicitari" (h.mt.1/1.5 - lung. mt.da 3 a 6) e dovrà indicare la durata della manifestazione a cui si riferisce (se fosse tutto l’anno sportivo, indicare tale periodo);
- l'esposizione del materiale di cui sopra è soggetta all'acquisizione di apposita autorizzazione c/o l'ufficio "autorizzazioni temporanee" del Comune di Carpi, mediante la presentazione da parte delle singole
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Associazioni Sportive di richieste cumulative, comprensive dei dati relativi ai bozzetti del materiale che si intende esporre, delle relative dimensioni, della loro collocazione, nonché del materiale fotografico da cui si evince con chiarezza il/i luogo/ghi dove il materiale in oggetto verrebbe esposto;
- si dovrà regolare il tributo relativo alla pubblicità presso il soggetto incaricato dal Comune della riscossione.
ART. 24 CONTROLLI E VERIFICHE
Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale Comunale.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.
Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.
ART. 25 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l’Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest’ultima attraverso i suoi tecnici, abbia l’obbligo di parteciparvi).
Il Concessionario, ogni anno si impegna a far pervenire all’Amministrazione Comunale la documentazione richiesta all’art.19, contestualmente alla presentazione della richiesta del compenso relativo al 2° semestre di gestione dell’anno precedente.
Il Concessionario,si impegna altresì a far pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il mese di settembre, il programma delle attività sportive della stagione corrente.
Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all’Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
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E’ vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.
Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii .
Si precisa a tal proposito che i soggetti invitati dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto sarà stipulato in forma scritta e potrà avvenire solamente a seguito dell’approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera di investimento.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della stessa sono interamente a carico del Concessionario.
ART. 27 PENALITA’
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Carpi, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:
1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune di Carpi a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.
Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche di cui sopra verranno applicate le penalità di seguite riportate:
- da Euro 200,00 a Euro 400,00 per ogni inadempienza di lieve entità;
- da Euro 400,00 a Euro 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme del Capitolato;
- da Euro 750,00 a Euro 1.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Carpi nella figura del RUP.
Se il Concessionario, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune di Carpi risolvere il contratto.
La risoluzione del contratto, a fronte di almeno tre solleciti da parte del Comune di Carpi, potrà altresì scaturire dal mancato rispetto dei tempi di progettazione ed esecuzione offerti dal Concessionario in sede di gara per la realizzazione degli interventi e dei lavori di miglioria degli impianti.
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Il Concessionario si assume l’obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R, nonché quelli previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carpi” approvato con Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.
ART. 28 CONTROVERSIE
Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, D.Lgs. 196 del 2013, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto."