CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA di GEN-I
ALLEGATO A
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA di GEN-I
Energia S.r.l. n. ITA/BC/14-02
Le presenti Condizioni Generali di contratto n. ITA/BC/14-02 si applicano unicamente ai contratti le cui Condizioni Particolari ne fanno espresso richiamo.
1. DEFINIZIONI
Tutti i termini definiti con lettera maiuscola iniziale, avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo, salvo quanto di volta in volta stabilito.
1.1 “AEEG”: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutte le delibere dell'AEEG citate nell’Allegato A e nel Contratto sono pubblicate e disponibili nel sito internet dell'AEEG xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
1.2 “Distributore”: il gestore della rete elettrica di distribuzione a cui risultano allacciati i Punti di Prelievo.
1.3 “Gruppo di Misura”: è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al Cliente, atto a misurare l’energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna.
1.4 “Punto di prelievo”: è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del Distributore e l’impianto del Cliente.
1.5 “Fasce orarie”: sono le fasce F1, F2 ed F3 come definite dalla delibera AEEG n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie) e saranno eventualmente modificate in conformità ad eventuali future variazioni normative che l’AEEG deciderà di introdurre.
1.6 “Ore di Picco e fuori picco”: ai fini del Contratto sono ore di "Picco" tutte le ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Tutte le rimanenti ore della settimana sono considerate ore fuori picco.
1.7 “Servizio di Maggior Tutela”: si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione senza un contratto di compravendita nel mercato libero.
1.8 “Servizio di Salvaguardia”: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo del Decreto-Legge 18 giugno 2007 n. 73. Si rivolge a tutti i clienti che non hanno titolo ad accedere al servizio di maggior tutela e che si trovino -anche
temporaneamente –senza un contratto di compravendita di energia elettrica nel mercato libero.
1.9 “Sito”: è il singolo Punto di Prelievo dell'energia elettrica, dotato di un proprio strumento di misura fiscalmente riconosciuto.
1.10 “Switching”: è la variazione dell’utente del dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un Cliente.
1.11 “Terna S.p.A.”: è la società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento.
2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del Contratto, ai sensi della Delibera AEEG n. 4/2008, è condizionata alla circostanza che il Cliente non risulti sospeso per morosità da altro fornitore al momento della richiesta di Switching.
3. MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI
CONSUMO RILEVATI TRAMITE TELELETTURA
Il Cliente si impegna a fornire, se disponibili, i dati orari di consumo dell’anno precedente a quello di fornitura e comunque conferirà al Fornitore apposita delega per la richiesta degli stessi al Distributore di riferimento.
4. TRASPORTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE E DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
Il Fornitore stipulerà per tutti i Siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. ed il contratto per il servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di servizio di connessione alla rete elettrica (Condizioni Tecniche) allegato al suddetto contratto di trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all’importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.
Il Cliente garantisce la legittima disponibilità del Punto di Prelievo.
5. OBBLIGHI FISCALI
Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
I Clienti che beneficino di un regime di XXX agevolato dovranno fornire la dichiarazione di cui all’Allegato “C”; nel caso in cui risulti esente IVA dovranno fornire la relativa dichiarazione di intenti.
Ove previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà per conto del Cliente ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Dogane di competenza territoriale, effettuando i versamenti con addebito dei relativi importi nelle fatture mensili al Cliente stesso. Tale servizio sarà reso gratuitamente al Cliente.
I Clienti che provvedano direttamente al pagamento delle imposte dovranno fornirne dichiarazione sottoscritta per mezzo dell’Allegato “D”, congiuntamente alla dichiarazione di utilizzo dell’energia elettrica ai fini dell'esenzione delle accise inviata all’Agenzia delle Dogane della Provincia di competenza, secondo quanto definito dall’art. 1 del D. Lgs n. 26/07 e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell’Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, il Fornitore provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente.
Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata dal Fornitore risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore dal Cliente stesso.
Il Cliente, in ogni caso, si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, neppure in parte, l’energia elettrica allo stesso fornita dal Fornitore, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere,
costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi ed obbligandosi al riguardo ad integralmente manlevare e garantire il Fornitore medesima verso qualunque terzo.
Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuta a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre cinque giorni le somme richieste.
La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c., nei soli confronti del Cliente, per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo.
6. RITARDO NEI PAGAMENTI
Nessun reclamo o contestazione deve comportare il differimento o la riduzione di quanto dovuto al Fornitore (c.d. solve et repete), salvo errore materiale di calcolo. La riduzione o il differimento sono ammessi solo se la somma è sbagliata e in ogni caso, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore fornendone la motivazione. Tale comunicazione scritta deve essere inviata al Fornitore prima del termine per il pagamento.
Qualora un Cliente ritardi il pagamento, anche parzialmente, verrà applicato un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari al saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 che attua la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Fornitore distribuirà i pagamenti in modo da coprire per primo i costi di recupero, poi i costi di sollecito per ritardati pagamenti, gli interessi di mora e per finire i costi principali. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati dall’estero i costi di transazione resteranno a carico del Cliente che ha effettuato tale pagamento dall’estero.
Resta salva la facoltà del Fornitore di procedere alla cessazione della fornitura di energia elettrica,
nel caso di mancato puntuale pagamento, previa comunicazione scritta al Cliente, nei termini di cui ai paragrafi che seguono, anche limitatamente a parte dei Siti del Cliente stesso.
In conformità alla delibera AEEG n. 4/2008, (Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore), a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata con indicazione che, in caso di mancato pagamento entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, procederà, anche tramite richiesta al Distributore, alla sospensione della fornitura. Nel caso in cui la comunicazione venga inviata a mezzo Raccomandata A/R, il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dall’ invio della comunicazione.
Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della lettera, il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, fornendone gli estremi e idonea prova. Per i Xxxx connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore prima della sospensione della fornitura, il Fornitore procederà con la riduzione della potenza al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale.
L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e Terna S.p.A.)
Restano a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi associati, nonché ogni ulteriore costo o danno subito dal Fornitore ai sensi dell’art. 1218 e 1223 c.c. .
In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo previsto dalla Delibera AEEG
199/11 e ogni altro corrispettivo applicabile previsto dalla regolamentazione vigente.
7. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Qualora, dopo la conclusione del Contratto, si verifichino modifiche nella normativa applicabile che comportino o possano comportare un significativo aumento dei costi che il Fornitore deve sostenere per eseguire le proprie obbligazioni, il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto.
8. RISOLUZIONE
Fermo restando quanto previsto dal Contratto, dall’articolo 1453 c.c. e dalla normativa applicabile, in particolare le disposizioni della delibera AEEG n. 4/08, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o fax, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei confronti del Cliente per cui si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
a) revoca o comunque cessazione dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, qualora tale modalità di pagamento sia concordata tra le parti e a condizione che una differente modalità di pagamento non sia stata concordata con il Fornitore nel corso dell’esecuzione del Contratto;
b) morosità del Cliente protratta sino alla data dell’intervento di sospensione della fornitura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 che precede;
c) pregiudizievoli/protesti a carico del Cliente, ovvero avvio di procedure concorsuali a carico dello stesso;
d) sospensione del Cliente per morosità da parte del precedente Distributore;
e) la violazione dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali.
Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dalla fine del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione scritta e comunque in accordo con i tempi tecnici di Switching (delibera AEEG 42/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica)”. Saranno a carico del Cliente tutti i corrispettivi maturati fino alla data
di efficacia della risoluzione, nonché ogni ulteriore costo o danno subito dal Fornitore ai sensi dell’art. 1218 e 1223 c.c.
9. FORZA MAGGIORE ED IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTE
In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di provvedimenti di pubbliche autorità o per cause di forza maggiore (come di seguito definite) che rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, la parte coinvolta informerà la controparte a mezzo raccomandata A/R. Nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta relativa all’intera prestazione, il Xxxxxxxxx s’intenderà risolto con decorrenza dalla data di comunicazione di cui sopra. Nell’ipotesi di impossibilità parziale, è facoltà della parte coinvolta recedere dal Contratto entro un termine di 60 giorni comunicandolo a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui la parte coinvolta non abbia esercitato tale diritto, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell’altra parte di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, comunicandolo a mezzo raccomandata A/R.
Per forza maggiore si intende il verificarsi di eventi non imputabili a una delle parti, tali da impedire di adempiere tutte o parte delle proprie obbligazioni previste dal Contratto e che la parte non poteva prevedere, prevenire o superare pur agendo con la dovuta diligenza e in buona fede e adottando tutte le ragionevoli misure. Gli eventi di forza maggiore comprendono, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, inondazioni, frane, terremoti o altre calamità naturali, nonché altre cause di forza maggiore come fatti di terzi, disposizioni delle autorità, atti di guerra, invasioni, guerre civili, rivoluzioni e sommosse.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
Le Parti potranno cedere il Contratto purché l’altra parte vi consenta espressamente. Limitatamente al solo Cliente, il consenso del Fornitore è necessario anche in caso di cessione/affitto di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente, quali fusioni e scissioni che includano il Contratto.
Resta inteso che la parte cessionaria del Cliente (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligata in solido con il cedente nei confronti del
Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima fino al momento di tale cessione, trasferimento del (e/o successione nel) Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente nonché al rilascio in favore del Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla data del subentro, di garanzia bancaria o assicurativa avente le medesime caratteristiche della garanzia che il Cliente è tenuto a rilasciare ai sensi delle Condizioni Particolari. Il Fornitore potrà cedere il Contratto a società che, direttamente o indirettamente, siano dallo stesso controllate, lo controllino o siano soggette a comune controllo, purché la società cessionaria abbia titolo ad eseguire il Contratto ai sensi della normativa vigente.
Il Fornitore potrà cedere liberamente a terzi il credito vantato verso il Cliente, senza previo consenso del Cliente stesso, che si intende già rilasciato. Diversamente, il Cliente non potrà cedere a terzi alcun credito nei confronti del Fornitore, derivante dal Contratto.
11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
12. RISERVATEZZA
Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all’altra parte (“Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.
Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell’altra parte, ovvero in caso di informazioni già di pubblico contenuto. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore e continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza per qualsiasi causa del Contratto, fintanto che dette
Informazioni Confidenziali non divengano legittimamente di dominio pubblico.
13. VALIDITA’ E MODIFICHE
Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le parti relativamente all’oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa precedente intervenuta tra le parti relativamente all’oggetto dello stesso.
Qualsiasi modifica al Contratto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica viene invocata. In particolare, qualsiasi integrazione e/o modifica dell’Allegato B dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica viene invocata.
Qualora una delle disposizioni del Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di nessun’altra disposizione del Contratto, fatta salva l’applicazione dell’art. 1419, comma 1, c.c.
Nessuna rinuncia di una parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto.
14. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il periodo di validità è specificato nelle Condizioni Particolari.
15. MUTAMENTI DI PRESUPPOSTI CONTRATTUALI
Ove la situazione del mercato italiano dell’energia elettrica, dovesse modificarsi sostanzialmente, determinando il venir meno per una o entrambe le parti della convenienza ad adempiere agli obblighi contrattuali, le parti si incontreranno per adattare in buona fede i parametri e i termini dell’accordo, con l’impegno reciproco di contemperare i rispettivi interessi.
Valido dal 28 novembre 2014