REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI
LAVORI DI PASSIVA DIFESA NELL’IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DELLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI XXXXXXXX
PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Geom. Xxxxxxx Xxxxx | |
PROGETTISTA : Geom. Xxxxxxx Xxxxx | |
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO | |
Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxx |
SCHEMA DI CONTRATTO
ART.- 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e delle provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di difesa passiva nell’immobile sede del Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias.
Il presente appalto è composto:
- Riprogrammazione e fornitura di apparecchiature, atte a completare l’impianto d’allarme;
- Configurazione dell’impianto di videosorveglianza mediante l’aggiunta di una telecamera all’impianto esistente;
- Fornitura e posa in opera di n° due porte blindate
- Fornitura e posa in opera di porta in alluminio anodizzato tipo scorrevole, completa di dispositivo per l’apertura a pulsante;
- Fornitura e messa in opera in appositi paletti in acciaio zincato, di rete metallica con maglia 5x5.
- Tinteggiatura di pareti e soffitti;
- Piccoli lavori di muratura;
Tutte le opere sopraccitate, sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente capitolato speciale, nei grafici, nelle relazioni e negli elaborati che costituiscono parte integrante del capitolato stesso ed il cui elenco è riportato nell’apposito articolo.
Il rilievo dell’edificio oggetto d’intervento, la sua ubicazione; la forma, le dimensioni ed i particolari costruttivi delle opere da realizzare, gli schemi ed i dettagli costruttivi delle stesse, sono riportate negli elaborati di cui all’elenco sopra citato.
ART.- 2 Forma e ammontare dell’appalto
L’appalto verrà affidato con contratto, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a: Euro 33.000,00 trentatre/00
Di cui:
Per lavori a misura € 31.820,02 (trentunomilaottocentoventi/,02)
L’importo delle opere per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 e successive modificazioni non soggetto a ribasso d’asta e non incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta a Euro 1.179,98 (diconsi euro millecentosettantanove/98)
Come dal seguente quadro:
N | Designazione delle varie categorie di lavoro ed oneri | Importo complessivo a misura € |
1 | Rimodulazione impianto allarme | 13.915,00 |
2 | Rimodulazione impianto videosorveglianza | 3.668,50 |
3 | Opere murarie | 687,36 |
4 | Fornitura e posa in opera rete metallica | 2.011,78 |
5 | Fornitura di due portoncini blindati | 6.000,00 |
6 | Infisso interno in alluminio compreso di vetrocamera | 1.378,43 |
7 | Rimozioni porte serramenti e controsoffitto | 1.487,65 |
8 | Intonaci e rasatura | 823,3 |
9 | Tinteggiatura | 650,00 |
10 | Esecuzione delle xxxxxx per cavidotti | 1.198,00 |
31.820,02 | ||
TOTALE LAVORI A MISURA |
Importo complessivo dei lavori | 31.820,02 | |
Importo dei lavori a base d’asta | 31.820,02 | |
Importo attuazione del piano di sicurezza | 1.179,98 | |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | 33.000,00 |
Come avanti specificato, nel prezzo a misura stabilito per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere compensato all’Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale, nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi e nelle tavole descrittive; in particolare l’Appaltatore non potrà richiedere oneri aggiuntivi per lavori descritti nelle tavole del progetto e non previsti nel computo e/o nell’elenco prezzi.
In conseguenza, il prezzo a misura stabilito per ogni singola opera non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall’Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Nel valutare la parte di offerta a misura, l’Appaltatore inoltre dovrà tenere conto degli oneri per:
• fornitura in sito di tutti i materiali;
• prestazioni di manodopera;
• noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori;
• spese contrattuali e fiscali.
Le opere eseguite a misura potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e per la loro esecuzione sono fissati i prezzi di elenco per unità di misura e per ogni specie di lavoro.
L’Amministrazione Appaltante ha la facoltà di apportare le varianti al progetto che riterrà necessarie sia sulle opere a corpo, sia sui lavori a misura, con i limiti e le prescrizioni dell’art. 25 della legge 109/94 modificata dalla legge 216/95 e secondo le disposizioni del presente capitolato.
ART.- 3 Designazione sommaria delle opere.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento sui LL.PP. e del Capitolato Generale vigenti, le opere che
formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come indicato in appresso:
Categorie | Importo lavori a misura € | Incidenza % |
Rimodulazione impianto allarme | 13.915,00 | 43.730 |
Rimodulazione impianto videosorveglianza | 3.668,50 | 11.529 |
Opere murarie | 687,36 | 2,160 |
Fornitura e posa in opera rete metallica | 2.011,78 | 6.322 |
Fornitura di due portoncini blindati | 6.000,00 | 18.856 |
Infisso interno in alluminio compreso di vetrocamera | 1.378,43 | 4.332 |
Rimozioni porte serramenti e controsoffitto | 1.487,65 | 4,675 |
Intonaci e rasatura | 823,3 | 2.587 |
Tinteggiatura | 650,00 | 2.043 |
Esecuzione delle tracce per cavidotti | 1.198,00 | 3.765 |
Sommano | € 31.820,02 | 100,00 |
Categoria prevalente OS5 (€ 17.583,50) 55,259%
Categoria scorporabile OG1 (€ 14.236,52) 44,741%
L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di
lavori.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto
approvato rispettando le prescrizioni del presente Capitolato, ed ogni altra disposizione contenuta in Contratto, nonché secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
ART.- 4 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere, oggetto dell’Appalto, risultano dai disegni di progetto elencati in un articolo successivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
ART.- 5 Variazione delle opere progettate e degli importi.
Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento sugli appalti, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione dell’amministrazione appaltante comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Per le sole ipotesi previste dall’articolo 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del Capitolato Generale approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 200, n.145.
L’Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 11 del Capitolato Generale.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Generale.
ART.- 6 Il Direttore dei lavori
L’Amministrazione Appaltante ha l’obbligo di istituire ai sensi dell’art. 130 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n.1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento sugli appalti nonché:
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Gli assistenti di cantiere con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto.
Il Coordinatore per la Sicurezza
Non sussistono le condizioni previste all’art. 90 comma 3 del D. lgs. 81/08 che determinano la designazione di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
ART.- 7 Gara d’appalto.
(COME DA BANDO DI GARA)
ART.- 8 Conoscenza delle condizioni di appalto
(COME DA BANDO DI GARA)
ART.- 9 Osservanza del Capitolato Generale, del Capitolato Speciale, di Leggi, Normative e Regolamenti.
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici previsto dall’art. 3-7-9 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 493/96 ed al D.Leg.vo 626/94 e successive integrazione e modificazioni, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed
alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677;
A. le leggi regionali, le normative comunali, i piani urbanistici comunali (P.U.C.), i piani territoriali paesistici (P.T.P.), i regolamenti edili e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.);
B. le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.- U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
C. le Leggi ed i Regolamenti in vigore per la esecuzione delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici; il Regolamento in vigore per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato;
D. Il Capitolato generale di appalto in vigore per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;
E. il Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie: R.D. 25.07.1904, n° 523 e successive aggiunte e modificazioni;
F. la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n° 2440; R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive aggiunte e modificazioni;
G. le norme per la costruzione in cemento armato ed in ferro di cui alla Legge 05.11.1971, n° 1086, D.M. 14.02.1992 e D.M. 09.01.1996 e successive integrazioni e modifiche relative alle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo;
H. il D.M. 23.12.1987 riguardante le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
I. le norme in materia di Protezione delle Bellezze Naturali: L. 29.06.1939, n° 1497; D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito con modificazioni, in legge 08.08.1985, n° 431;
J. il D.Leg.vo. 81 del 9 aprile 2008 testa unico della sicurezza) e successive integrazioni e modifiche contenenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri;
K. le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle Leggi 10.01.1962, n° 57, 31.05.1965, n° 575, 26.07.1975, n° 354, 13.09.1982, n° 646, 19.03.1990, n°55, 17.01.1994, n° 47 e D.Lgs. 8.08.1994, n° 490
L. la Legge 02.02.1974, n° 64 riguardante i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche costruzioni e D.M. 11.03.1988 recante le Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
M. il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
N. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
O. La Circolare del Ministero dei LL.PP. 4 maggio 1990 riguardante l’aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali;
P. La Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n.2078 del 27 agosto 1962.
Q. il decreto leg.vo 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
R. la legge n. 228 del 12.07.2006 relativa alle modifiche al decreto leg.vo succitato.
ART.- 10 Documenti facenti parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutte le normative elencate nel relativo articolo, ancorché non allegate, tutti i seguenti documenti:
A | RELAZIONE TECNICA |
B | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
C | SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |
D | ELENCO PREZZI UNITARI |
E | COMPUTO METRICO PIANO DI SICUREZZA |
F | ELENCO PREZZI PIANO DELLA SICUREZZA |
G | CRONOPROGRAMMA |
TAV. 01 | PIANO TERRA – INTERVENTI |
TAV. 02 | PARTICOLARI INFISSI |
a) Attestazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 71 del Regolamento sugli appalti.
ART.- 11 Cauzione, garanzie e coperture assicurative.
a) Garanzia a corredo dell’offerta (Cauzione provvisoria per partecipare alla gara). L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e da l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva). L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull’importo contrattuale pari al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento, ai sensi dell’art. 113 comma 1 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 101 del Regolamento sugli appalti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 c. 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante (comma 2 art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
c) Xxxxxxx assicurativa verso terzi durante i lavori. Ai sensi dell’articolo 129 del codice (art.30, comma 3, della legge n. 109) e secondo quanto stabilito all’art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio, fino alla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1,del Regolamento generale degli appalti n. 554 del 21.12.1999, la somma assicurata non può essere inferiore a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00);
d) Polizza assicurativa della rata di saldo. Prima del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
ART.- 12 Stipulazione del contratto.
Nel contratto di appalto l’Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato Speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall’Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c., con l’esplicito richiamo delle clausole interessate.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore, mentre per l’Amministrazione lo sarà solo dopo l’approvazione dell’organo di controllo e successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro.
Per la stipulazione del contratto di appalto e per le esecuzioni in subappalto e cottimi è necessaria la certificazione prefettizia, nei riguardi dell’assuntore dei lavori e del Direttore Tecnico del cantiere, se diverso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera, la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori (art. 10 sexsies L. 575/1965 come modificato dall’art. 7 L. 55/1990). Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alla certificazione prefettizia si procederà alla risoluzione del contratto.
Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di 30 giorni di cui al 1 comma del presente articolo, per fatto non dipendente dall’Amministrazione, l’Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni, né potrà chiedere speciali compensi.
ART.- 13 Sub-appalto.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, anche di fatto, in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto, senza autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono sub appaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura del 30%; l’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 18, c. 3 della
L. 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 34, c. 1 della L. 109/1994. Si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006.
ART.- 14 Piano di sicurezza.
Per quanto previsto dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 131 del Decreto legislativo n 163/2006,
D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,si può ritenere non obbligatoria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in quanto rientra nella casistica prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Pertanto si applica la Legge 55/90 e la legge 109/94 che in base ai rispettivi Art. 18 e 31 stabiliscono a carico dell'appaltatore o del concessionario la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza.
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori redige e consegna all’Amministrazione appaltante:
• Un Piano operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza è parte integrante del Contratto di Appalto. Si richiamano tutte le disposizioni contenute nell’art. 31 della Legge 109/94, dell’art. 41 del Regolamento sugli Appalti e del DPR n° 222/2003 e Decreto Legislativo n. 81/2008.
ART.- 15 Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
Oltre agli oneri di cui agli Articoli del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta e pertanto li ritiene compensati nei prezzi unitari offerti, gli oneri ed obblighi seguenti:
• L’installazione delle attrezzature ed impianti moderni e perfezionati necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
• La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni).Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
• La fornitura di locali uso ufficio, in muratura o prefabbricati, idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere in luogo prossimo, stabilito ed accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
• La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
• Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
• La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
• La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché la redazione dei disegni delle opere così come realizzate ai fini della rappresentazione dei lavori eseguiti da contabilizzare nei S.A.L.
• Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
• La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
• Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale.
• Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x. 0 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di ml 1,00.x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell’opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative - Estremi legge di finanziamento - Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza – Sub affidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 50,00. Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di € 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.
• La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,00.
• Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato.
• L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
• Il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto.
• La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi e nei rinterri agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
• L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture prima che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori.
• L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che il Committente ritenesse di istituire in cantiere nonché le spese per il personale addetto.
• L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione o di esecuzione.
• La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall’Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi.
• Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
• La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
• Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dall’Amministrazione.
• Il consentimento del libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavori, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
• La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
• La verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
• La verifica del progetto delle strutture resistenti e la relativa progettazione integrativa di cantiere, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che la redazione del progetto a cura del Committente non solleva l’Appaltatore, ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
• L’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, qualora l’Appaltatore non ritenesse sufficienti quelle effettuate a cura del Committente e l’esecuzione di prove in sito e/o laboratorio per la valutazione della idoneità delle eventuali strutture esistenti oggetto dell’intervento.
• Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, Tiranti, chiodature, barriere paramassi, plinti e travi di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiale, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
La mano d’opera adatta, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Specifiche Tecniche e richieste dalla Direzione dei Lavori e da Collaudatori.
• L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30 marzo 1893, n.
184 e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
• La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
• La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
• Lo sgombero e la pulizia del cantiere, successivamente all’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
• Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.
• Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per eventuali ripristini.
• Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari dell’opera (art. 9 Cap. Gen.).
ART.- 16 Trattamento retributivo dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 36, L. 300/1970 e art. 18, c. 7 L. 55/1990).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l’Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all’Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, e salvo i sequestri già concessi.
ART.- 17 Tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 18 c. 7 L. 55/1990).
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l’Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato all’Amministrazione Committente eventuali inadempienze ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale.
ART.- 18 Direttore tecnico del cantiere.
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica necessari per assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche per tale persona l’Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l’allontanamento e la sostituzione.
ART.- 19 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con almeno otto giorni di anticipo.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
Per le operazioni di consegna l’Appaltatore deve mettere a disposizione il personale idoneo nonché le attrezzature e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Nei casi di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva. Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall’Amministrazione entro il termine di cui sopra, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore a quelle stabilite dall’art. 9 del Capitolato Generale.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 9 del Capitolato Generale nonché dell’art. 129 del Regolamento sugli appalti.
La consegna risulterà dal verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’art. 130 del Regolamento sugli appalti, dalla data di tale verbale decorre il termine per il compimento dei lavori.
ART.- 20 Proprietà dei materiali di recupero e scavo.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell’Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la cernita, l’accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
ART.- 21 Rinvenimenti fortuiti.
L’Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939).
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento all’Amministrazione appaltante, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero, si richiamano le disposizioni dell’art. 35 del Capitolato Generale.
ART.- 22 Inizio e andamento dei lavori.
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, c.1 L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori.
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché‚ ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dall'avanzamento alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART.- 23 Orario di lavoro.
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ART.- 24 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali.
Salvo specifiche indicazioni, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto a riconoscimento di maggiori oneri né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano specificatamente indicati, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l’accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L’accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
ART.- 25 Presentazione del campionario e prove di laboratorio.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità preferibilmente prodotti in regime di qualità secondo ISO, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
L’Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l’Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell’Appaltatore.
ART.- 26 Sospensione e ripresa dei lavori.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 133 del Regolamento sugli appalti. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi del succitato art. 133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1 lettere a, b, b/bis e c della legge 109/94, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Sono valide le disposizioni contenute nell’art. 24 del Capitolato Generale d’appalto emanato con
D.M. 19 aprile 2000 N° 145. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 24 del Capitolato Generale d’appalto sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, come previsto dall’art. 25 del suddetto Capitolato Generale d’appalto.
ART.- 27 Proroghe.
L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo capoverso; in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa entro 30 giorni dal suo ricevimento come previsto dal terzo comma dell’art. 26 del Capitolato Generale sugli appalti.
ART.- 28 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale e con i limiti previsti dall’art. 117 del Regolamento regolamentata nel successivo articolo di questo Capitolato Speciale.
ART.- 29 Ultimazione dei lavori.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento sugli appalti, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori previsto dall’art.23 del presente Capitolato e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori ai sensi del comma 4 dell’art. 21 del Capitolato Generale.
ART.- 30 Varianti in corso d’opera.
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto (artt. 1659 c. 1 e 2725 c.c.). E’ in facoltà dell’Amministrazione di chiedere l’eliminazione delle varianti non indispensabili introdotte
arbitrariamente dall’Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell’opera e anche se ne comportano un aumento.
Anche se le variazioni sono state autorizzate, l’Appaltatore, se l’importo contrattuale è stato determinato a corpo o forfait, non ha diritto a compenso (art. 1659, c. 2 c.c.) L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione, purché‚ non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposti dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché‚ sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto, non potrà considerarsi variante (art. 25, c. 3, 1° periodo, L. 109/1994), e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
ART.- 31 Perizie di variante e suppletive.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Per cause impreviste ed imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- Per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d’opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- Nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Si richiamano tutte le disposizioni contenute nell’art. 25 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, nell’art. 134 del Regolamento sugli appalti e negli artt. 10,11 e 12 del Capitolato Generale d’appalto.
ART.- 32 Danni di forza maggiore.
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne dà denuncia alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderne.
ART.- 33 Prezzo dei lavori non previsti.
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diverse o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti nel contratto, i nuovi prezzi
verranno determinati secondo quanto previsto dall’art. 136 del Regolamento sugli appalti.
I lavori non previsti, per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con apposita perizia o eseguiti in economia, oppure eseguiti da terzi.
ART.- 34 Accertamento e registrazione dei lavori.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione.
Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e, hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L’accertamento e la registrazione dei fatti producendo spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di Direzione dei lavori si trovi sempre in grado:
rilasciare prontamente gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati per il pagamento degli acconti; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
ART.- 35 Documenti contabili.
I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori o dagli ispettori di cantiere se da egli incaricati e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto di misure delle lavorazioni e delle provviste;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilità;
e) sommario del registro di contabilità;
f) stati di avanzamento dei lavori;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) conto finale e relazione.
ART.- 36 Tenuta dei documenti.
a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, è tenuto da un assistente del Direttore dei Lavori per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quanto altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Per la sua compilazione di richiamano le norme contenute nell'art. 157 del Regolamento sugli appalti.
b) Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo quanto previsto dall'art. 158 del Regolamento sugli appalti. Nel caso specifico è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, e pertanto la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio.
c) Le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d’opera, nonchè‚ le forniture effettuate dall’Appaltatore.
d) Il registro di contabilità, conterrà la trascrizione sintetica dei lavori e delle somministrazioni dedotta dai libretti delle misure, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate secondo quanto previsto dagli artt. 163-164 del Regolamento sugli appalti. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Per le modalità e i termini si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 165 del Regolamento e dell'articolo 31 del Capitolato Generale d'Appalto.
e) Il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l’indicazione di ciascuna
singola voce dell’elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell’importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme.
f) Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell’elenco dei prezzi, tutte le lavorazioni e le provviste eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora secondo quanto previsto dall'art. 168 del Regolamento sugli appalti.
g) Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell’importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. Per le modalità di emissione si richiama il contenuto dell'art. 169 del Regolamento.
h) Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori, entro il termine stabilito nel presente Capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 173 del Regolamento sugli appalti.
Altre e maggiori indicazioni per la tenuta dei documenti contabili saranno ricavate dal Regolamento sugli appalti.
ART.- 37 Contabilizzazione dei lavori
Art. 37-1 Lavori a misura
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere peraltro, da lui attribuiti al personale che lo coadiuva sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei Lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Art.37-2 Lavori e somministrazioni su fattura
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatti. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Art.37-3 Note settimanali delle somministrazioni
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
ART.- 38 Pagamenti in acconto e ritardi.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, nella misura dello 0,5% per infortuni raggiunga la cifra di € 20.000,00 (€uro ventimilavirgola00), il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà disposto dopo l’ultimazione dei lavori qualunque sia l’importo maturato.
L’emissione dei certificati di pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della
maturazione; il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94. Nel caso nell’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Per il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, e alla rata di saldo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora sarà quello fissato annualmente dal Ministro del Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro. Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma del c.c.
ART.- 39 Penale per ritardo nei lavori.
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria di € 80,00 (diconsi euro ottantavirgola00) per ogni giorno di ritardo (art. 26, c. 6 L. 109/1994, art. 117 del Regolamento sugli appalti e art. 22 del Capitolato Generale).
ART.- 40 Conto finale.
Il conto finale dei lavori verrà compilato secondo le modalità stabilite dall’art. 173 del Regolamento sugli appalti ed entro un termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
L’Amministrazione invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale e sottoscriverlo entro un termine non superiore ai 30 giorni secondo quanto stabilito dall’art. 174 del Regolamento sugli appalti.
Le polizze di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 8 dovranno essere stipulate prima dell’erogazione della rata di saldo, la quale sarà disposta previa copertura assicurativa (art. 28, c. 9 L. 109/1994).
ART.- 41 Collaudo.
Il collaudo dovrà essere ultimato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori (art 28, c. 1 L. 109/1994).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché‚ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 28, c. 3 L 109/1994), nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Il certificato di collaudo verrà trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni secondo quanto previsto dall’art. 203 del Regolamento sugli Appalti.
L’Amministrazione delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori secondo quanto previsto nel vigente regolamento.
Nei casi previsti dal regolamento il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto secondo quanto indicato nell’articolo 195 del Regolamento sugli appalti.
ART.- 42 Presa in consegna e utilizzo dell’opera.
L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione a cura dell’Appaltatore, sul quale graverà l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.)
L’opera potrà essere presa in consegna dall’Amministrazione anche subito dopo l’ultimazione, anche parziale, dei lavori, a condizione che
- sia stato tempestivamente richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
ART.- 43 Garanzia per vizi e difformità dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2 del c.c. (art. 28, c. 9 L. 109/1994)
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purché‚ i danni siano denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 28, c. 10 L. 109/1994)
I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224)
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
ART.- 44 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento.
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art 1671 c.c., e art 25 c. 5 L. 109/1994).
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l’Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l’art. 35 della L. 109/1994; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà l’art 36 della stessa legge.
ART.- 45 Risoluzione del contratto per grave inadempienza.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempienza agli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, procederà alla contestazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento sugli appalti. Qualora l'inadempimento permanga l'Amministrazione delibera la risoluzione del contratto.
L'Amministrazione nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone la redazione dello stato di consistenza secondo quanto previsto dal regolamento sugli appalti art. 121 commi 1 e 2.
Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 31, c. 2 L. 109/1994).
ART.- 46 Risoluzione amministrativa delle controversie.
Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.
L’Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore (art. 31-bis, L. 109/1994, art. 149 del Regolamento sugli appalti).
ART.- 47 Arbitrato.
Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria delle controversie, che dovessero insorgere tra amministrazione e appaltatore, la definizione delle stesse è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
ART.- 48 Descrizione delle lavorazioni
Le singole lavorazioni da eseguirsi per dare l'opera compiuta e funzionante sono descritte nelle forme e dimensioni nei disegni, nel computo metrico estimativo.
Le principali lavorazioni che concorrono a comporre ogni singolo corpo d'opera si possono così riassumere:
ART.48-1 Demolizioni e rimozioni
- Rimozioni di infissi e di porte in legno
- Rimozione controsoffitto e suo riposizionamento.
ART.48-2 Opere interne da realizzare
- Intonaco
- Piccole opere murarie.
- Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile traspirante.
- Formazione e chiusura di tracce per incasso cavidotto.
- Completamento della recinzione, mediante l’innalzamento di essa tramite pali in acciaio ancorati alla muratura esistente.
ART.48-3 Impianti da realizzare
- Completamento dell’impianto antintrusione e riprogrammazione di esso, mediante l’aggiunta di altri componenti al fine di ottenere una caserma citofonica.
- Completamento dell’impianto di videosorveglianza, mediante l’aggiunta di una telecamera esterna e di tutti i suoi componenti per rendere l’impianto efficiente.
ART.48-4 Fornitura componenti.
- Fornitura e posa in opera di tutti gli accessori atti al funzionamento dell’impianto antintrusione e di videosorveglianza.
- Fornitura e posa in opera di porta vetrata in alluminio anodizzato.
- Fornitura di due portoncini blindati classe 1.
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
ART.- 49 Norme per la misura e valutazione dei lavori
ART.49-1 Lavori a corpo
Per i lavori da contabilizzarsi a corpo, l’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile; eventuali
lavori non previsti richiesti dall’Amministrazione, dei quali non si abbia il prezzo nell’elenco, sono obbligatori per l’Appaltatore, fino al maturare del quinto in più dell’importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia
Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata mediante l’applicazione delle percentuali fissate per ogni singola opera.
Con il prezzo a corpo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, prestazioni, materiali, manodopera ed assistenza di ogni genere, necessari per la realizzazione delle opere appaltate, ultimate ed adatte all’uso alle quali sono destinate.
ART.- 50 Lavori a misura
Le varie quantità dei lavori compensati a misura e quelli risultanti in aumento o in diminuzione rispetto a quelli compensati a corpo, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera, saranno determinate con misure geometriche, a numero o a peso, escluso ogni altro metodo. Alle quantità così determinate saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara.
L’appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.
Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito, l’ Appaltatore dovrà accettare la valutazione data dal Direttore dei Lavori.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l’opera è accettata si terrà come misure quella effettivamente rilevata.
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l’ intera manodopera nel modo prescritto dalle migliori regole d’ arte, e cioè anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Xxxxxx Xxxxxx o nel presente Capitolato; sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell’ Appaltatore.
I lavori sono liquidati in base alle misure prese in contraddittorio man mano che si procede nella esecuzione delle opere riportate sugli appositi libretti secondo le modalità previste nell'articolo 38.2 del presente capitolato.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche in occasione delle operazioni di collaudo.
I Prezzi Unitari in base ai quali, saranno pagati gli eventuali lavori in variante alle opere a corpo sono comprensivi di:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l’eventuale imposta di consumo dovuta, cali perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa i materiali e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’ illuminazione dei cantieri in casi di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso;
d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’ arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’ elenco dei prezzi del presente capitolato.
Le misure saranno rilevate secondo le norme di seguito elencate.
ART.50-1 Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto e previsto nell’elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico della Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall’Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
ART.50-1.1 Lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.
ART.50-1.2 Materiali a piè d’opera
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a piè d’opera che l’appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori, come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l’Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l’Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato generale; c) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’impresa.
ART.50-1.3 Tinteggiature, coloriture e verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E’ compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
PRESCRIZIONI TECNICHE
ART.- 51 Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART.- 52 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 x.xx 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
ART.- 53 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
ART.- 54 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942-2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
ART.- 55 Norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
ART.- 56 Garanzia degli impianti
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente,i guasti e le imperfezioni che dovessero manifestarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali, o per difetto di montaggio.
ART.- 57 Qualità e caratteristiche dei materiali
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
ART.- 58 INDICE
ART.- 1 OGGETTO DELL’APPALTO 1
ART.- 2 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 1
ART.- 3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 0
ART.- 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 3
ART.- 5 XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX 0
ART.- 6 IL DIRETTORE DEI LAVORI 4
ART.- 7 IL DIRETTORE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA 4
ART.- 8 GARA D’APPALTO 4
ART.- 9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI 4
ART.- 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 6
ART.- 11 CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 6
ART.- 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 7
ART.- 13 SUB-APPALTO 7
ART.- 14 PIANO DI SICUREZZA 7
ART.- 15 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 7
ART.- 16 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 10
ART.- 17 TUTELA DEI LAVORATORI. 10
ART.- 18 DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 10
ART.- 19 CONSEGNA DEI LAVORI 10
ART.- 20 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO 11
ART.- 21 RINVENIMENTI FORTUITI 11
ART.- 22 INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI 11
ART.- 23 ORARIO DI LAVORO 11
ART.- 24 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 12
ART.- 25 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO 12
ART.- 26 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 13
ART.- 27 PROROGHE 13
ART.- 28 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 13
ART.- 29 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 13
ART.- 30 VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 13
ART.- 31 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE 14
ART.- 32 DANNI DI FORZA MAGGIORE 14
ART.- 33 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI 14
ART.- 34 ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI 15
ART.- 35 DOCUMENTI CONTABILI 15
ART.- 36 TENUTA DEI DOCUMENTI. 15
ART.- 37 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 16
ART.37-1 LAVORI A MISURA
ART. 37-2 Lavori e somministrazioni su fattura 16
ART.37-3 Note settimanali delle somministrazioni 16
ART.- 38 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI 17
ART.- 39 PENALE PER RITARDO NEI LAVORI 117
ART.- 40 CONTO FINALE 117
ART.- 41 COLLAUDO 117
ART.- 42 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL’OPERA 117
ART.- 43 GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL’OPERA 18
ART.- 44 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI,
TRASFERIMENTO. 18
ART.- 45 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA. 18
ART.- 46 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE. 18
ART.- 47 ARBITRATO 19
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 20
ART.- 48 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 20
ART.48-1 Demolizioni e rimozioni 20
ART.48-2 Opere Interne 20
ART.48-3 IMPIANTI DA REALIZZARE 20
ART.48-4 FORNITURA COMPONENTI 20
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE 20
ART.- 49 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI 20
ART.49-1 Lavori a corpo 21
ART.- 50 LAVORI A MISURA 21
ART.50-1 Norme generali 22
ART.50-1.1 Lavori in economia 22
ART.50-1.2 Materiali a piè d’opera 22
ART.50-1.3 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 22