Contract
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CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA STORIA DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE
Tra
- l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come “Università di Bologna”, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ………………… e con delibera del Consiglio di Amministrazione del ;
E
- l’Università degli Studi di Ferrara con sede in via
………………………………, codice fiscale……………….............., rappresentata dal Rettore Prof , autorizzato a firmare il presente atto con delibera del
Senato Accademico del ……………..…..… e con delibera del Consiglio di Amministrazione del ;
- l’Università degli Studi di Foggia, con sede in via
……………………….……, codice fiscale ………...………………., rappresentata dal Rettore Prof. ……………….….., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ……………..…..… e con delibera del Consiglio di Amministrazione del ;
- l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, vista la Delibera del Senato Accademico del ……………. del Consiglio di Amministrazione del ….,… (di seguito denominata “Unimib);
- l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, con sede in
…………………via ……………………….……, codice fiscale
………...………………., rappresentata dal Rettore Prof ,
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del
……………..…..… e con delibera del Consiglio di Amministrazione del
………………..…;
- l’Università del Sannio, con sede in via
……………………….……, codice fiscale ………...………………., rappresentata dal Rettore Prof. ……………….….., autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del ……………..…..… e con delibera del Consiglio di Amministrazione del ;
PREMESSO
- che è interesse delle Università convenzionate realizzare un programma operativo nel campo della storia della giustizia criminale, mediante l’istituzione di un Centro di Ricerca Interuniversitario;
- che è intenzione delle Università convenzionate coinvolgere nell’iniziativa personale di ricerca ed enti esterni, pubblici e privati interessati, dedicati e/o funzionali agli obiettivi e/o alle finalità appena esposte con le modalità indicate in convenzione;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Scopi e attività del Centro
E’ istituito a norma dell’art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla storia della giustizia criminale tra le Università di Bologna, Ferrara, Foggia, Milano Bicocca, Modena e Reggio Emilia, Sannio, al fine di sviluppare un tema centrale nell’esperienza giuridica: la giustizia criminale, in chiave storica ma in stretta connessione con l’attualità.
Il Centro si presenta come un’esperienza di studio a largo raggio che pone in comunicazione dimensioni di ricerca e settori disciplinari diversi ma convergenti ad un medesimo scopo di alto e innovativo profilo scientifico sul piano nazionale e internazionale.
Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a stipulare Convenzioni con
Organismi Nazionali ed Internazionali che condividono le finalità del Centro.
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.
Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro
Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza.
Qualora il Centro utilizzasse, per lo svolgimento delle proprie attività, risorse materiali ed umane messe a disposizione dai Dipartimenti delle Università convenzionate, provvederà a stipulare con gli stessi apposito accordo per il rimborso delle spese.
Le attività Scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Comitato Scientifico del Centro stesso di cui agli articoli seguenti.
Per la disciplina di specifici aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare un Regolamento di funzionamento.
Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori
Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi regolamenti, dei competenti organi accademici, del Dipartimento di afferenza o di altro organo eventualmente previsto dai regolamenti del singolo ateneo.
La domanda di adesione è inoltrata al Direttore, previo parere favorevole del Comitato Scientifico e da questi trasmessa al Comitato Direttivo, che ne delibera l’accettazione.
La medesima modalità dovrà essere seguita per il recesso di singoli professori e ricercatori, anche nel caso di recesso dell’Ateneo a cui afferiscono, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore che la trasmetterà al Comitato Direttivo per la relativa presa d’atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti in gestione al Centro, di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall’adesione al Centro.
Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Comitato Direttivo, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.
Art. 4 - Organi del Centro
Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Comitato Scientifico.
Art. 5 - Il Direttore
Il Direttore, scelto fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è nominato dai membri del Comitato Direttivo, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Direttore potrà avvalersi della facoltà di nominare un Segretario con funzioni di supporto nelle attività di gestione ed organizzazione.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico;
- sottopone per l’approvazione al Comitato Direttivo e al Comitato Scientifico la programmazione e il rendiconto annuale relativo alle attività svolte, sia di tipo scientifico che di tipo finanziario;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate una relazione annua sull’attività svolta con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- propone al Comitato Direttivo eventuali regolamenti di funzionamento interni.
Art. 6 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso e rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Comitato Direttivo ha il compito di:
- nominare il Direttore:
- esaminare ed approvare il rendiconto annuale predisposto dal Direttore e relativo alle attività svolte sia di tipo scientifico che di tipo finanziario;
- assumere tutte le delibere di carattere scientifico proposte dal Comitato Scientifico e di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro, in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa;
- deliberare a maggioranza assoluta dei componenti su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all’approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- deliberare a maggioranza assoluta dei componenti in merito all’ammissione al Centro di nuovi membri;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame da almeno metà dei rappresentanti di membri del Centro.
Verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele- conferenza, video conferenza o audio conferenza.
Art. 7 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da cultori riconosciuti nell’ambito degli studi sulla giustizia criminale individuati dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre al Comitato Direttivo la programmazione scientifica e le linee generali delle attività del Centro.
Il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all’anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri.
Su indicazione del Direttore e verificata la fattibilità tecnica, la seduta potrà svolgersi anche mediante tele-conferenza, video conferenza o audio conferenza.
Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti
Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro.
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.
Eventuali finanziamenti concessi dai Dipartimenti verranno erogati su base facoltativa ed in base ad accordi specifici, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate ed in conformità con i rispettivi
Regolamenti.
I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l’Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.
In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell’Ateneo che ha generato l’obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.
Art. 9 – Gestione patrimoniale
Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l’indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell’Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.
Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.
I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.
Art. 10 - Durata della Convenzione
La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Essa entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell’ultimo firmatario ed ha sei anni di validità.
Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell’attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.
Il Direttore, previa delibera del Comitato Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell’interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.
Art. 11 – Diritto di recesso
Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l’Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 12 – Scioglimento del Centro
Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Comitato Direttivo alle Università convenzionate nei seguenti casi:
a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
b) venire meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro;
c) venir meno della pluralità di adesioni, vale a dire la riduzione a un solo dipartimento aderente;
d) scadenza del termine di durata della presente convenzione, senza che sia stato formalizzato il rinnovo;
Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo
che il Comitato Xxxxxxxxx ha avanzato proposta di scioglimento.
Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Comitato Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della “ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.
Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato
Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alle Università concedente.
Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Comitato Direttivo, sentito il Comitato Scientifico.
Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Comitato Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.
Art. 14 – Obblighi informativi
Annualmente, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico- patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell’art. 5 della presente Convenzione. Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale
Fatti salvi i diritti morali d’autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“Risultati”) nell’ambito delle attività del Centro apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.
Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro.
Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.
Art. 16 – Riservatezza
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.
Art. 17 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.
Art. 18 – Coperture assicurative
Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa
Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e Regolamento UE 2016/679. Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per l’alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si rinvia al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx-x-xxxx-xxxxxx/xxxxxxx.
Art. 20 – Controversie
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro.
Art. 21 – Modifiche alla Convenzione e nuove adesioni
Le modifiche alla presente Convenzione e le adesioni di altri Atenei al Centro sono deliberate a maggioranza assoluta dal Comitato Direttivo, approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi. Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo
Il presente atto si compone di n ….. fogli viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d’uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese
eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro ……………………. verrà assolta in modalità virtuale dall’Università sede Amministrativa, che provvederà al pagamento e ne deterrà l’originale. Il relativo versamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 15 del citato Decreto 642/1972, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna- Ufficio territoriale di Bologna 2.