CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI, TRAMITE CARD,
A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CLARA S.P.A., DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.) N. 7656914D4F
I N D I C E
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO PAG. 3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO PAG. 3
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO PAG. 4
ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAG. 5
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PAG. 5
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PAG. 10
ART. 7 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ PAG. 11
ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI E STIPULA DEL CONTRATTO PAG. 11
ART. 9 – SUBAPPALTO PAG. 11
ART. 10 – GARANZIA DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO PAG. 12
ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO PAG. 12
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, (tessera personalizzata dotata di microchip), a favore del personale di CLARA S.P.A., secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, inderogabilmente previsto per il 01/01/2019 con termine 31/12/2020.
Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni normo- economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell’affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del periodo di rinnovo.
Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, la Committente potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; in tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’opzione del quinto d’obbligo potrà essere esercitata durante l’esecuzione del contratto principale e dell’eventuale rinnovo. Il valore del quinto d’obbligo sarà calcolato sull’importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
La Committente si riserva la facoltà di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace, si procederà alla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione efficace dovrà fornire la prova di aver attivato il numero di convenzioni indicate. Per servizio attivato si intende che i locali convenzionati, indicati all’art. 10 punto 2) del Disciplinare di gara di cui al documento “Elenco attuali convenzioni da garantire, aggiornato al 04 ottobre 2018, ALLEGATO all’art. 10 punto 2) del Disciplinare di gara” dovranno essere in possesso del POS operativo e perfettamente funzionante. Entro detto termine l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in cui riepiloga gli esercizi convenzionati e con la quale dichiara che gli esercizi sono in possesso del POS abilitato per eseguire le transazioni.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO
Il valore nominale del buono posto a base di gara è stabilito in 8,65 (ottoeuro/65) IVA 4% esclusa; il valore nominale del buono IVA 4% inclusa è pari ad € 9,00 (noveuro/00).
Il valore nominale del buono potrà essere modificato in funzione degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, che la Stazione appaltante avrà cura di comunicare tempestivamente all’Appaltatore, senza che ciò comporti alcuna modifica della percentuale di sconto offerta e delle condizioni economiche e normative del contratto in oggetto.
La Stazione appaltante prevede un consumo annuo di circa 15.000 (quindicimila) buoni pasto.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta ad € 553.500,00 (cinquecentocinquantatremilacinquecento/00) IVA 4% inclusa, corrispondente ad
€ 532.211,54 (cinquecentotrentaduemiladuecentoundicieuro/54) IVA 4% esclusa, di cui:
- importo contrattuale (dal 01/01/2019 al 31/12/2020): € 270.000,00 (duecentosettantamilaeuro/00) IVA 4% inclusa, corrispondente ad € 259.615,38 (duecentocinquantanovemilaseicentoquindicieuro/38) IVA 4% esclusa;
- importo eventuale rinnovo (fino al 31/12/2021): € 135.000,00 (centotrentacinquemilaeuro/00) IVA 4% inclusa, corrispondente ad € 129.807,69 (centoventinovemilaottocentosetteuro/69) IVA 4% esclusa;
- importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 67.500,00 (sessantasettemilacinquecentoeuro/00) IVA 4% inclusa, corrispondente ad € 64.903,85 (sessantaquattromilanovecentotreuro/85) IVA 4% esclusa;
- eventuale Quinto d’obbligo (20% su importo contrattuale + importo eventuale rinnovo) pari a € 81.000,00 (ottantunomilaeuro/00) IVA 4% inclusa, corrispondente ad € 77.884,62 (settantasettemilaottocentottantaquattroeuro/62) IVA 4% esclusa;
Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sono previsti.
L’IVA grava nella misura del 4% (quattropercento), salvo modifiche legislative.
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante. L’appalto sarà contabilizzato a misura.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, e saranno liquidati secondo quanto stabilito dallo schema di contratto.
L’importo massimo subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Direttore Generale di CLARA S.P.A., xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 144, comma 3, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila) che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristorante, pizzeria, bar, tavola calda/fredda, bar e similari) tutti necessariamente provvisti dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 (emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).
Ai sensi dell’art. articolo 3 del Decreto MISE 122/2017 sopracitato, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
COMPOSIZIONE DEL PASTO
Al personale dipendente di CLARA S.P.A. dovrà essere somministrato un pasto per il valore di € 9,00 composto indicativamente, dal seguente menu:
1) Coperto e servizio;
2) Primo piatto oppure secondo piatto a scelta dal menù del giorno;
3) Contorno;
4) Pane e/o grissini;
5) Acqua (500 cl minimo);
6) Caffè.
In alternativa, le pietanze previste al punto 2 e 3 possono essere sostituite da panino o pizza o equivalente. Eventuali pietanze aggiuntive non comprese nel pasto stabilito, ma somministrato ai dipendenti su loro richiesta, saranno poste a carico degli stessi.
CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO E SUO UTILIZZO
Il buono pasto elettronico deve essere supportato da una carta di dimensioni e materiale simili a quelle per le carte bancomat e aventi le seguenti principali caratteristiche (ai sensi della normativa vigente, articolo 4 del Decreto MISE 122/2017):
● riportare a stampa o a rilievo la dicitura “CLARA S.P.A.” e il relativo logo;
● riportare a stampa o a rilievo il numero di serie della carta;
● riportare a stampa nome, cognome e n. di matricola del dipendente che utilizza la carta;
● dotazione di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare i seguenti dati:
- nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta
- limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta
- valore nominale espresso in valuta corrente
- termine temporale di utilizzo;
● presenza di una banda magnetica vergine per la rilevazione delle presenze che possa essere attivata autonomamente da CLARA S.P.A.;
● riportare a stampa l’indicazione dell’Appaltatore (denominazione, logo e codice fiscale e/o P.IVA);
● riportare a stampa la seguente dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro”.
Per un corretto utilizzo del buono pasto elettronico gli utenti dovranno attenersi alle seguenti modalità:
▪ può essere utilizzato solamente dai dipendenti e/o collaboratori di CLARA S.p.A presso gli esercizi convenzionati con l’Appaltatore;
▪ è utilizzabile solamente per usufruire del servizio sostitutivo di mensa ed esclusivamente per la consumazione del pasto stabilito;
▪ non può essere convertito in denaro o utilizzato per ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle oggetto di gara;
▪ non è cumulabile, è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore, è personale, e non può essere ceduto a terzi;
▪ potrà essere utilizzato nei limiti stabiliti dal profilo assegnato alla card dall’azienda.
Nel caso in cui l’importo della consumazione risultasse inferiore al valore del buono pasto, l’utente non avrà diritto al resto in denaro; nel caso in cui l’importo della consumazione superasse il valore del buono pasto, la differenza dovrà essere corrisposta dall’utente in denaro contante.
L’esercente rilascerà apposita ricevuta o scontrino fiscale per l’utilizzo dei buoni pasto solo, eventualmente, per la somma eccedente il valore del buono.
L’Appaltatore resta sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso non conforme a quanto suddetto.
Non sono ammesse carte ricaricabili poiché le carte oggetto del presente appalto non devono assolutamente contenere valori monetari a scalare via via che vengono utilizzate.
La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
Nel caso di malfunzionamento dei POS l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di ogni esercizio convenzionato, un modulo di rilevazione alternativa attraverso cui registrare manualmente la fruizione del buono pasto con l’indicazione di data, ora e firma; la transazione così rilevata è registrata sotto la responsabilità dell’utente che firma.
Gli esercizi convenzionati non dovranno rilasciare fattura a CLARA S.P.A. per il servizio prestato.
GARANZIA DELLE ATTUALI CONVENZIONI
Il Concorrente si impegna a garantire le attuali convenzioni, come da “Elenco attuali convenzioni da garantire, aggiornato al 04.10.2018” allegato, e un numero di esercizi convenzionati, o che si impegnano a convenzionarsi, almeno pari al numero previsto per ciascun Comune:
- Comune di Berra n. 1 (uno)
- Comune di Codigoro n. 2 (due)
- Comune di Comacchio n. 2 (due) (di cui almeno 1 in centro storico)
- Comune di Copparo n. 10 (dieci)
- Comune di Fiscaglia n. 1 (uno)
- Comune di Formignana n. 1 (uno) (Brazzolo)
- Comune di Jolanda di Savoia n. 2 (due)
- Comune di Ostellato n. 1 (uno)
- Comune di Ro n. 1 (uno)
- Comune di Portomaggiore n. 2 (due)
- Comune di Mesola n. 1 (uno)
- Comune di Goro n. 1 (uno)
- Comune di Voghiera n. 2 (due)
- Comune di Masi Torello n. 1 (uno)
- Comune di Lagosanto n. 1 (uno)
- Comune di Tresigallo n. 1 (uno)
- Comune di Xxxxxxxxx x. 0 (xxx) (x frazione di Terre del reno)
- Comune di Bondeno n. 2 (due)
- Comune di Xxxxx x. 0 (xxxxxxx)
- Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 2 (due)
- Comune di Sant’Xxxxxxxx n. 2 (due) (è frazione di Terre del Reno)
- Comune di Vigarano Mainarda n. 2 (due).
ATTIVAZIONE DI NUOVA CONVENZIONE
A richiesta di CLARA S.P.A, l’Appaltatore deve attivare una nuova convenzione nei Comuni indicati all’art. 10 punto 2) del Disciplinare di gara entro un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte di CLARA SPA. Entro i termini suddetti deve essere garantita la piena funzionalità del servizio.
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro presentazione da parte dei dipendenti di CLARA S.P.A. di apposita tessera avente funzione di controllo e riscontro della prestazione eseguita.
L’Appaltatore nell’esecuzione del servizio è tenuto a rispettare tutte le normative vigenti in materia, in particolare attenersi a quanto prescritto dalle normative inerenti le autorizzazioni e licenze per la somministrazione di alimenti e bevande; dovrà inoltre provvedere all’espletamento del servizio con la massima diligenza, lasciando XXXXX S.P.A. esonerata ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei confronti dei titolari dei locali convenzionati e di eventuali danni derivanti ai suoi dipendenti durante la fruizione del servizio.
L’Appaltatore, a proprie spese, dovrà mettere a disposizione di XXXXX S.P.A. un sistema di gestione dell’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’uso di buoni pasto elettronici (software ed eventuale hardware) avente almeno le seguenti caratteristiche:
▪ consentire la gestione diretta delle carte tramite web da parte di CLARA S.P.A.: attivazione, disattivazione, blocchi, modifica degli eventuali limiti di utilizzo giornaliero, modifica di eventuali fasce orarie;
▪ consentire le funzioni di controllo tramite web riguardo all’uso delle singole carte permettendo di rilevare data, ora ed esercizio in cui è stata utilizzata la singola carta;
▪ consentire le funzioni di monitoraggio della spesa e verifica della situazione della fatturazione;
▪ consentire l’accettazione della carta una o più volte nei giorni e nelle fasce orarie indicate;
▪ consentire l’elaborazione di statistiche;
▪ consentire un canale di comunicazione diretto tramite e-mail.
L’Appaltatore si impegna ad istruire adeguatamente almeno due dipendenti di CLARA S.P.A. relativamente all’uso del sistema sopradescritto con corsi di tre giornate di almeno due ore ciascuna.
L’Appaltatore si impegna a fornire a CLARA S.P.A. il riepilogo delle transazioni effettuate in formato elettronico, con periodicità mensile, entro il giorno 6 (sei) del mese successivo a quello di competenza.
Se per causa di forza maggiore si rendesse impossibile la regolare erogazione del servizio, l’Appaltatore si impegna a fornire a CLARA S.P.A. adeguata documentazione entro 24 (ventiquattro) ore all’ufficio risorse umane definendo con la stessa le possibili soluzioni dirette a limitare al minimo il disagio al fine di tenere assolutamente indenni i dipendenti di CLARA S.P.A.. Tali soluzioni dovranno intendersi del tutto temporanee e la regolare erogazione del servizio dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla CLARA S.P.A. le risoluzioni delle convenzioni e a stipulare nuove convenzioni in sostituzione di quelle risolte, fornendo a quest’ultima l’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.
Il numero degli esercizi convenzionati non dovrà mai scendere al di sotto del numero minimo stabilito all’art. 10 punto 2) del Disciplinare di gara, individuato per ogni Comune.
Tutte le spese relative al servizio in appalto sono a carico dell’Appaltatore, comprese quelle derivanti da danni da chiunque cagionati, o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo, nonché l’installazione di terminali presso gli esercizi convenzionati e quant’altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.
CONSEGNA DELLE CARTE
L’Appaltatore dovrà provvedere gratuitamente, senza oneri aggiuntivi per CLARA S.P.A., alla prima fornitura delle carte descritte all’art. 5 al punto denominato “CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO E SUO UTILIZZO”, che si prevede in N. 495 (quattocentonovantacinque), entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
L’Appaltatore si impegna ad effettuare forniture successive di carte, nel caso di nuove assunzioni di dipendenti e/o collaboratori di CLARA S.P.A., entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.
Ogni rischio derivante da trasporto e consegna resta a carico interamente dell’Appaltatore.
Nel caso di furto o smarrimento CLARA S.P.A., provvederà, entro 24 (ventiquattro) ore dalla denuncia, al blocco della carta oggetto di furto e/o smarrimento comunicando tempestivamente l’evento all’Appaltatore il quale su specifica richiesta è tenuto alla consegna di una nuova carta non attiva in sostituzione di quella rubata o smarrita.
PROPRIETA’ DEL BUONO PASTO ELETTRONICO
Il buono pasto elettronico rimane di proprietà dell’Appaltatore per tutta la durata del servizio. Nel caso di furto, smarrimento e/o di danno irreversibile (rottura o smagnetizzazione) l’Appaltatore è tenuto alla sostituzione della carta. La sostituzione è gratuita nel caso di difetto originario della carta mentre in caso di furto, smarrimento e danno non imputabile all’appaltatore quest’ultimo dovrà rispondere per un rimborso massimo annuale di dieci card.
OBBLIGHI A CARICO DI CLARA S.P.A.
Sono a carico di CLARA S.P.A i seguenti obblighi:
▪ comunicare ai propri dipendenti e/o collaboratori le modalità sul corretto utilizzo del buono pasto elettronico secondo quanto stabilito ai commi precedenti;
▪ nel caso di smarrimento o furto procedere alla denuncia alle competenti autorità e conseguente segnalazione all’appaltatore.
VERIFICHE E CONTROLLI
CLARA S.P.A procederà ad effettuare verifiche e controlli relativamente alla regolare esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore impegnandosi a comunicare tempestivamente all’appaltatore i riscontri negativi ed eventualmente ad applicare le relative penali.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno essere intestate a CLARA S.p.A., Xxx X. Xxxxx x. 00/x Xxxxxxx (XX) P.IVA n. 01004910384 e riportare l’indicazione del Codice identificativo di gara (C.I.G.) N. 7656914D4F. Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx .
Ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti di CLARA S.p.A., si applica il regime dello “Split Payment” (scissione contabile dei pagamenti).
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
CLARA S.p.A., provvederà al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare e a condizione che l’Appaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali alla data di esecuzione del servizio o successiva.
In caso di ritardato pagamento verranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.
ART. 7 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
CLARA S.P.A effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
Ad esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di conformità. Il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI E STIPULA DEL CONTRATTO
Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’Aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipula del contratto è subordinata:
- al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale;
- ai controlli in materia di lotta alla mafia, con riferimento all’Informazione antimafia di cui all’articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- al ricevimento della documentazione amministrativa e tecnica prevista nello schema di contratto.
ART. 9 – SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale e
dei requisiti di idoneità professionale previsti nel Disciplinare di gara.
Il Concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo, del Codice (ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la terna.
Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti che in forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in quanto imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o più subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista nel Disciplinare di gara.
Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice. Diversamente i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
ART. 10 – GARANZIA DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione del servizio sino al momento in cui la stazione appaltante avrà individuato il nuovo soggetto appaltatore del servizio.
ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato troveranno applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.