Schema di contratto
All. “C”
Schema di contratto
L’anno , il giorno del mese di nella residenza municipale di Trapani presso L’autoparco Comunale di via Libica n.1
Tra In atto responsabile del
domiciliato per la carica nella sede comunaleesclusivamente in nome e per conte dell’Ente che rappresenta,C.F.:
80002630814 di seguito denominato “comune” e
l’associazione protezionista o animalista iscritta all’albo regionale al n. sezione di seguito denominata “associazione”, nella persona del legale rappresentante protempore tempore elettivamente domiciliato presso la propria sede in via P.IVA
Si stipula quanto segue:
ART. 1
Finalità del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto:
• l’ accalappiamento di animali randagi vaganti nel Territorio di Trapani ;
• la gestione della struttura pubblica Ambulatorio Vetrinario Comunale sito in via Tunisi (TP) per animali randagi autorizzato con parere dell’ASP per un totale massimo giornaliero di n. 4 stalli;
• il mantenimento, la custodia e cura dei cani randagi catturati, bisognosi di cure e/o in attesa di adozione o trasferimento in altre strutture autorizzate, da parte dell’Associazione .
L’Associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 3 e 4 dell’ art. 14 della legge 15/2000 con la predisposizione di un responsabile amministrativo.
ART. 2
Ammontare e durata del contratto
1. Il presente contratto avrà efficacia presumibilmente dal 22.10.2019 al 31.12.2021 e comunque a far data dalla consegna del servizio ai sensi dell’art.32, comma 13 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..
2. al Servizio di accalappiamento di animali da affezioni randagi vaganti sul Territorio è pari ad € 20,00 cadauno IVA inclusa. Detto prezzo, è applicato fino alla concorrenza massima di importo complessivo pari ad € 800,00 IVA inclusa per l’anno 2019, €.6.000,00 IVA inclusa per l’anno 2020 ed
€.6.000,00 IVA inclusa per l’anno 2021 per un importo totale di €.12.800,00 IVA inclusa (Dodicimilaottocento/00) compresa di IVA in ragione di Legge. Il pagamento del corrispettivo avverrà trimestralmente, sulla base delle prestazioni effettuate ed a seguito di presentazione di fattura, DURC in corso di validità e relativa rendicontazione. Ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
3. alla gestione dell’Ambulatorio Veterinario di Via Tunisi, non sarà corrisposto alcun corrispettivo, ma questa Amministrazione Comunale si farà carico della fornitura degli alimenti, dei farmaci per i
cani ricoverati presso detta struttura, della pulizia del locale, della fornitura idrica ed elettrica, oltre che del ritiro dei rifiuti.
ART. 3
Assistenza sanitaria
L’assistenza sanitaria presso la struttura pubblica verrà garantita da un medico veterinario pubblico dell’ASP di Trapani – distretto di Trapani.
In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1069/2009 ed al D.L.vo 152/2006 e s.m.i..
ART. 4
Condizioni di svolgimento della convenzione
L’Associazione dovrà:
1) Provvedere a quanto necessario per la cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati, garantendo il buon funzionamento, informando tempestivamente il Comune di eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti attrezzature e mezzi nonché di qualsiasi altra esigenza della struttura;
2) Assistere le ditte incaricate del Comune dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture e impianti presenti;
3) Ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni impartite dai responsabili del comune e dal servizio veterinario dell’ASP locale, relativamente alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la conduzione della struttura stessa.
Inoltre l’Associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi di cani/gatti oggetto dell’affidamento:
1) garantire il benessere dei cani ospitati;
2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
3) comunicare anche al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l’anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l’anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento;
5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura; si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
8) garantire (a proprie spese) la somministrazione di farmaci e vaccini e lo svezzamento dei cuccioli;
9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere informandone costantemente, il servizio veterinario dell’ASP;
10) garantire l’isolamento qualora prescritto, quando l’animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l’uomo;
11) comunicare al servizio veterinario dell’Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l’intervento;
12) garantire l’espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell’animale dai box e dall’ambulatorio e il relativo contenimento;
13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all’alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili.
15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
16) comunicare mensilmente al comune di Trapani il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
17) aggiornare costantemente le schede, affisse sui box, con il nome degli animali; 18) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l’accesso al pubblico e alle associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all’albo regionale, per le proposte di adozione;
19) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
20) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle spese di custodia sostenute;
21) ai sensi dell’art 3 della legge 13/08/10 n. 136 come modificato ed integrato dagli art. 6 e 7 del D.L.
n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010), ha l’obbligo di indicare un conto corrente – bancario o postale – acceso presso banche o presso la società poste italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative a tutte le operazioni relative al contratto, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il CIG (Codice Identificativo Gara);.
22) La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia per gli operatori che per la salute e l’incolumità pubblica.
23) La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Trapani, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 e sette giorni su sette per tutto l’anno. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Servizio Veterinario dell’ASP di Trapani.
24) L’Associazione animalista dovrà attivare il recupero di animali randagi, vaganti e/o in pericolo, solamente su segnalazione da parte del Comune di Trapani (Polizia Municipale,Tutela Animali), del Servizio Veterinario dell’ASP, delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.). Allo scopo l’Associazione animalista dovrà istituire un numero telefonico di reperibilità.
25) L’Associazione si impegna, entro e non oltre 90 minuti dalla segnalazione, ad intervenire sul posto per l’espletamento delle procedure di accalappiamento/recupero.
26) I cani catturati devono essere immediatamente fotografati e trasferiti ove necessita presso il canile convenzionato con questo Ente e per l’espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l’ora e il luogo della cattura;
27) la Associazione affidataria del servizio dovrà provvedere, tramite la lettura del microchip alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al
ritiro. Qualora sia stato identificato il proprietario del cane e questi non sia in grado di provvedere immediatamente al ritiro, lo stesso potrà essere restituito direttamente all’associazione esecutrice che consegnerà all'interessato apposito bollettino per dar corso entro i successivi cinque giorni al pagamento della tariffa prevista per il costo della cattura.Ogni cattura effettuata dovrà essere segnalata alla Polizia Municipale del Comune di Trapani trasmettendo, via e-mail entro 24 ore, fotografia dell’animale, verbale di intervento e dati utili all’individuazione del proprietario.
Nel caso di cani o gatti con evidente o sospetta patologia grave, feriti o non autosufficienti, il personale dell’Associazione dovrà provvedere al trasporto immediato dell’animale presso una struttura sanitaria operativa h24 convenzionata con questa Amministrazione idonea a garantire il servizio di assistenza medico veterinaria di pronto soccorso per interventi chirurgici e di medicina veterinaria d’urgenza.
E' a carico dell'Aggiudicatario la fornitura di tutto quanto necessario allo svolgimento del servizio .
Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata dell’automezzo per eventuali necessarie riparazioni; in tal caso l’automezzo dovrà essere immediatamente sostituito con un altro veicolo idoneo.Per quanto non espressamente riportato si rinvia ai relativi articoli del Capitolato Speciale d’Appalto I cui contenuti si intendono interamente trascritti.
ART.5
Misure Gestionali
L’Associazione affidataria si fa carico di:
1. trasmettere, mensilmente le schede di adozione, di decesso o di re immissione all’ufficio comunale competente, complete dei dati identificativi (numero di codice identificativo del cane, data dell’adozione e dati anagrafici dell’adottante, data e causa del decesso, data e sito di re immissione ed eventuale nominativo di responsabile).
2. garantire un numero adeguato di unità di volontari per l’espletamento delle attività necessarie;
3. Comunicare i nominativi degli operatori volontari utilizzati in apposito elenco da aggiornare in caso di variazione;
4. predisporre iniziative, preventivamente concordate con l’A.C., per l’esposizione dei cani al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nella struttura cercando di ridurre al massimo la permanenza all’interno del rifugio sanitario; inoltre si impegna a promuovere iniziative all’interno dell’ambulatorio atte a sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo nonché
campagne di educazione comportamentale – formativa concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
5. permettere l’accesso regolamentato nella struttura (attraverso la predisposizione di un apposito regolamento di accesso ai non addetti ai servizi che dovrà essere condiviso con il comune di Trapani) ai responsabili volontari di altre associazione zoofile e animaliste riconosciute o scritte all’albo regionale delle associazioni e al pubblico per favorire le adozioni , nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 15/2000;
6. Offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
7. assicurare la reperibilità ed effettività del servizio nell’arco delle 24 h. giornaliere compresi i giorni festivi per garantire gli accalappiamenti sul territorio, in caso di indisponibilità da parte degli operatori comunali (che normalmente coprono tale servizio nelle giornate lavorative ( da lunedì a venerdì) nelle ore di servizio ( lunedì e giovedì 8,00-14,00; 14,30-17,30 ; martedì, mercoledì e venerdì 8,00-14,00);.
8. disporre di un numero adeguato di personale competente all’accalappiamento e preparato professionalmente e di automezzi idonei;
9. L’associazione si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Trapani da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie
attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto del servizio affidato. L’Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
00.Xx custodia della struttura è a totale carico dell’associazione che ne risponde di eventuali danni a cose, persone e animali presenti. Nel caso di ritrovamento per abbandono di cani nella struttura, essendo la custodia a carico del gestore, il relativo costo di mantenimento, diretto e/o indiretto, rimane a suo carico. Nella predetta ipotesi i cani interessati saranno microchippati con indicazione della proprietà nel gestore. Il gestore dovrà, entro tre mesi dal ritrovamento, provvedere a sue spese al trasporto degli animali de quibus in altra struttura. Per quanto non espressamente riportato si rinvia ai relativi articoli del Capitolato Speciale d’Appalto I cui contenuti si intendono interamente trascritti.
ART.6
Servizio di cattura
1. la richiesta di intervento sul territorio finalizzata alla eventuale cattura del cane randagio potrà essere disposta dal Comune di Trapani, dall’ASP e dalle foze dell’ordine;
2. ogni nuovo ingresso deve essere annotato sull’apposito registro indicando con precisione il motivo dell’ingresso e chi ne abbia fatto la segnalazione;
3. per le finalità di cui al superiore punto 1. L’associazione dovrà mettere a disposizione un numero di telefono cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, ritrovati sul territorio comunale;
4. successivamente alla cattura, verrà eseguito il ricovero, il mantenimento, la cura, la custodia presso il rifugio sanitario convenzionato e/o l’ambulatorio veterinario per un massimo di 4 stalli (o comunque per un massimo di stalli autorizzati dall’ASP) comunale provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione;
5. l’intervento per la cattura deve essere effettuato entro entro e non oltre 90 minuti dalla segnalazione ricevuta da parte egli uffici competenti, anche in orari notturni e festivi h 24 e 7/7 giorni;
6. All’atto della cattura l’associazione verificherà se l’animale sia dotato di segno riconoscimento (microchip, mediante lettore apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione tempestiva all’ASP di Trapani che gestisce l’anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza. Qualora l’intervento non porta alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dal personale appartenente all’Associazione successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura;
7. A cattura avvenuta l’associazione deve redigere apposita relazione informativa all’ufficio competente del comune; se la cattura riguarda un cane già dotato di microchip il comune di Trapani non corrisponderà alcuna somma per la custodia atteso che la stessa è posta a carico del proprietario dell’animale (art. 14 co. 5 e 6 L.R. n. 15/2000) e potrà essere recuperata direttamente dall’associazione affidataria; per i cani dotati di microchip valgono le previsioni di cui all’art. 14 e 15
della L.r. n. 15/2000;
8. Il periodo massimo di permanenza dei cani è di giorni 10 giorni dalla data di ingresso nella struttura;
9. I cani catturati soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento, del ricovero presso un rifugio autorizzato o della loro rimessa in libertà;
10.Gli interventi di reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dal Sindaco quale massima autorità sanitaria di intesa con l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP competente, acquisto il parere dell’Associazione affidataria.
11.L’area che forma oggetto del presente servizio è l’intero territorio comunale.
00.Xx capacità ricettiva del rifugio sanitario comunale, attualmente autorizzata dall’ASP, è così composta: BOX N. 4. Qualora detta capienza verrà ampliata a seguito di nuova autorizzazione dell’ASP la gestione riguarderà automaticamente tutti i box autorizzati;
13.Qualora a seguito dei ripetuti accalappiamenti le presenze presso il canile rifugio superino il numero massimo previsto, si dovrà procedere all’immediato trasferimento presso altro canile autorizzato indicato dal Comune di Trapani;
14.l’Associazione affidataria comunicherà tempestivamente alla Polizia Municipale l’avvenuta cattura e il giorno da cui decorre il ricovero dell’animale. Per quanto non espressamente riportato si rinvia ai relativi articoli del Capitolato Speciale d’Appalto I cui contenuti si intendono interamente trascritti.
ART.7
Prevenzione, Protezione e tutele ai fini della sicurezza
L’associazione affidataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni dettate dal Dlg. 81/2008 e s.m.i in particolare :
a. Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità dei volontari addetti, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
b. dovrà dare una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, dichiarando altresì la dotazione individuale dei relativi D.P.I. se contemplati nel D.V.R. elaborato dal gestore(art. 36 d.lgs n. 81/08). Inoltre all’interno dell’ambulatorio dovrà essere indicato il nominativo di almeno un responsabile che abbia conseguito l’attestato di partecipazione al corso di pronto
soccorso e antincendio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Sarà obbligo e piena responsabilità del gestore predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e trasmettere al competente ufficio comunale il documento di valutazione dei rischi;
c. Dovrà trasmettere al Comune, Settore 7° - Servizi difesa animali, copia del documento di copertura assicurativa degli operatori volontari (formula RCT/RCO
– verso tutti i rischi connessi all’esecuzione delle prestazioni e derivanti da qualsiasi causa o motivo, ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede).
d. Dovrà attenersi al D.U.V.R.I. elaborato dal servizio di prevenzione e protezione del Comune di Trapani, e provvedere, inoltre, all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumitàanche dei terzi. L’Associazione affidataria, oltre che della sicurezza dei propri operatori volontari, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi, esonerando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità e obbligandola a rilevarla da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essa.
e. L’associazione affidataria dovrà produrre la documentazione e predisporre l’elenco delle attrezzature, mezzi d’opera e veicoli e quant’altro intenda usare per la prestazione dei servizi.
f. Gli operatori volontari dell’Associazione affidataria nell’ambito dello svolgimento dell’attività sul territorio comunale ed all’interno delle strutture, quando queste sono aperte al pubblico, dovranno esporre apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità dell’operatore volontario e l’indicazione della associazione affidataria.
ART. 8
Pagamenti
1. L’associazione dovrà rendicontare, trimestralmente, il numero di cani custoditi con l’indicazione della data di ingresso al rifugio e di uscita. Il compenso verrà erogato trimestralmente, sulla base della
documentazione delle presenze, risultanti da apposito registro allegato alla fattura che l’Aggiudicatario dovrà presentare.
2. Per tali finalità si tiene conto che la capienza massima consentita dell’ambulatorio sanitario è di n.4 cani/giorno. Alla liquidazione si potrà procedere solo a seguito acquisizione DURC (Documento unico di regolarità contributiva) regolare, se presente. L’associazione si impegna ad utilizzare il conto corrente dedicato di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. che verrà debitamente comunicato al Comune di Trapani .
3. I costi di accalappiamento e/o mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà privata andranno imputati invece al legittimo proprietario secondo le tariffe previste dall’art. 4 D. Pres. 12/01/2007 n. 7. In questi casi le spese di accalappiamento e custodia dovranno essere recuperate direttamente dal proprietario dell’animale.
ART. 9
Obblighi del Comune
Il Comune di Trapani, attraverso i proprio Uffici competenti si impegna a:
1) riconoscere il corrispettivo, di € 20,00 IVA compresa per cane accalappiato per gli adempimenti di cui al presente contratto;
2) liquidare il corrispettivo giornaliero per ogni cane catturato da corrispondere trimestralmente mediante bonifico su c/c intestato all’Associazione ,
3) Promuovere unitamente all’Associazione tutte le forme possibili di promozione e pubblicità alla cittadinanza di Trapani del servizio di custodia ed affido e della sua articolazione operativa, nonché agevolare il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari e l’affido ai nuovi proprietari.
4) Eseguire controlli periodici sull’andamento del servizio, e sui registri compilati.
5) Revocare il presente contratto in qualsiasi momento per cause e motivi gravi o reiterate forme di negligenza dell’Associazione in ordine alla custodia o all’affido degli animali,
6) non riconoscere indennizzi o compensi aggiuntivi oltre quelli pattuiti nella presente convenzione e maturati fino alla data della revoca.
7) intraprendere ogni eventuale azione legale nei confronti dell’Associazione per danni che pregiudichino l’integrità psicofisica dell’animale e per quelli derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto per causa dell’Associazione, salvo che questi non comportino sanzioni diverse. In caso di controversie non ricomposte tra le parti in sede amministrativa, queste saranno deferite al competente Foro di Trapani.
10) Sono a carico del Comune di Trapani gli alimenti,i farmaci , la pulizia del locale,la fornitura di acqua ed energia elettrica nonché la raccolta dei rifiuti ed il ritiro delle carcasse degli animali deceduti.
Art. 10
Riserve e penalità
- In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo articolo 13 il Responsabile Unico di Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, applicherà le sanzioni sotto distintamente riportate:
1) € 100 in caso di mancato intervento o di mancata prestazione;
2) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato verrà applicata una penalità pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
3) Per mancata esecuzione di quanto indicato in sede di offerta tecnica, sulla base della gravità della carenza riscontrata, verrà applicata una penale da € 30 ad € 50;
4) € 20,00 per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco;
5) € 100 in caso di accesso presso l’ambulatorio veterinario di via Tunisi di personale non autorizzato e/o estraneo a quello legittimato costituito da quello della medesima associazione/ditta aggiudicataria, da quello comunale, da quello dell’ASP e/o delle forze dell’ordine in genere.
- L’amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell’ASP, gli adempimenti di cui gli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del comune delle schede identificative tenute dall’associazione affidataria.
2. Sono considerate quali gravi inadempienze su cui applicare per ognuno una penale di € 100,00:
a) Ritardo dell’inizio del servizio nei termini stabiliti;
b) Mancato ritardato intervento ad ogni richiesta dell’autorità comunale;
c) Mancata comunicazione al servizio veterinario dell’ASP dell’avvenuta cattura dell’animale per la registrazione all’anagrafe canina o per l’apposizione del codice
identificativo;
d) Mancata comunicazione, in tempo reale, al comune del decesso o dell’affidamento degli animali;
e) Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico.
3. nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dall’Associazione affidataria per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione. L’applicazione delle penali sarà contestata all’Associazione tramite pec ; quest’ultima avrà diritto di esprimere le proprie controdeduzioni nel termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il responsabile del Procedimento comunale competente procederà alla valutazione delle controdeduzioni e deciderà se confermare o meno la penale contestata. La penalità verrà decurtata dall’importo da corrispondere all’associazione successivamente alla definizione della penalità.
ART. 11
Risoluzione Contratto
In caso di grave o ripetuta inottemperanza dell’Associazione affidataria a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione della presente convenzione, riservandosi, in seguito, di procedere alla richiesta di rimborso per i danni occorrenti dal mancato servizio.
Sono considerate gravi inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• arrecare pregiudizio alla vita ed il benessere degli animali;
• frode, grave negligenza e grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione;
• abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino (o possano arrecare) danno al Comune
• revoca dall’inserimento all’albo regionale di cui all’art. 19 della L.R. n. 15/2000;
• applicazione di penalità per importi superiori al 10% dell’importo del contratto .
Nelle ipotesi sopra indicate, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).
ART. 12
- ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO -
L’ Associazioni di volontariato si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.
E’ pertanto a carico dell’esecutore del servizio anche il risarcimento degli eventuali danni cagionati a persone e/o cose dai veterinari.
Gli aggiudicatari si impegnano altresì ad intervenire in giudizio sollevando l’Ente da ogni responsabilità civile e penale e saranno altresì direttamente responsabili di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell’Ente risultassero prodotti dallo stesso, e dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.
ART. 13
- DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE -
In caso di disdetta del Contratto da parte del soggetto aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all’esecutrice l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra associazione, a titolo di risarcimento danni.
ART. 14-
-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -
L’Aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente convenzione si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
E’ fatto divieto di subappaltare il servizio.
ART. 15
- SPESE E ONERI ACCESSORI -
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.
ART. 16
– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -
Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Trapani e la Parte viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale in Trapani e per ogni eventuale giudizio s’intende riconosciuto il Foro di Trapani.
ART. 17
- CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO -
E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. La convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.
ART. 18
– TUTELA DATI PERSONALI -
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti dall’Associazione aggiudicataria secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.Titolare del trattamento è il Comune di Trapani, piazza Xxxxxxxx Veneto 1 – 00000 Xxxxxxx; Responsabile del trattamento è il RUP. In ogni momento l’Aggiudicatario potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le parti dichiarano di conoscere gli atti allegati al presente contratto, che previa scansione sono contenuti in un file con estensione pdf/a denominato “Allegati ” e dalla lettura dei quali, per
tal motivo, mi dispensano.
Richiesto io Segretario Generale del Comune di Trapani ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia personale direzione, con sistemi informatici e da me completato in numero facciate intere e
quanto della presente.
Del che ho dato lettura, ad alta ed intelligibile voce, alle parti che lo hanno riscontrato conforme alla loro volontà e che, con me, in segno di approvazione e conferma, lo sottoscrivono, unitamente all’allegato file, con firma digitale, in ossequio alla novella dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016.
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Data ............................................
Per il Comune di trapani
Dirigente Settore 7° ........................................................
Per Associazione Affidatario Il Responsabile Legale
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