SET INFORMATIVO composto da:
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di
investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
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Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
Modulo di proposta
Mod. TFR1 – Ed. aggiornata al 01/01/2019
Assicurazione collettiva mista a premio unico e premi unici aggiuntivi con rivalutazione annua del capitale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Prodotto: Cattolica&Impresa TFR
Contratto rivalutabile (Xxxx X)
Data di realizzazione: 20/12/2019 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx; Tel. 0000000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019 con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962. La Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, ha sede legale e Direzione Generale in Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966) ed è iscritta all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00012.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Cattolica&Impresa TFR, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, prevede la corresponsione, alla scadenza prescelta, del capitale assicurato rivalutato di anno in anno in funzione dei risultati conseguiti dalla Gestione Separata "XX.XXX.XX.", con l’obiettivo di far crescere il capitale investito nel tempo.
Prestazioni in caso di vita
Il presente contratto garantisce alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale, di ogni singola posizione individuale, rivalutato annualmente.
Quali sono le prestazioni?
Prestazioni in caso di decesso
Il presente contratto garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione del capitale della relativa posizione individuale, rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Il regolamento della gestione interna separata "XX.XXX.XX." è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.
Rischi esclusi | Non sono presenti rischi esclusi. |
Non sono presenti limiti di copertura.
Ci sono limiti di copertura?
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di recesso dal contratto: - richiesta sottoscritta dal Contraente; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. In caso di riscatto: - richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente; - eventuale idonea documentazione (ad esempio dichiarazione del Contraente) che attesti la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente Assicurato; - in caso di riscatto per richiesta di anticipazione, apposita dichiarazione del Contraente dalla quale risulti che la richiesta di anticipazione è rispondente alle disposizioni di legge in materia. In caso di decesso: - richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; - certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; - atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente: • in presenza di testamento: - nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; - nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti; - l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari). • in assenza di testamento: - le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi |
dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati. - dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima; - in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione. A scadenza: - richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dal Contraente e dai Beneficiari; - certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; - fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; - in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione. Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di: - Trasferimento di domicilio/sede del Contraente in uno stato estero; - Trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. | |
Erogazione della prestazione: La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari. | |
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla |
base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute. |
Premio | A fronte delle prestazioni assicurative del presente contratto, è previsto il versamento di un premio unico. Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa T.F.R.”. L'ammontare minimo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi è di 800,00 Euro, inteso come sommatoria dei premi per le singole posizioni individuali. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata “XX.XXX.XX.” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato. Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità: - bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa; - bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto; - assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”. |
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. | |
Per questo prodotto non sono presenti sconti di premio. |
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni. Il Contraente deve avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferisca il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto. | |
Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Non sono previste modalità di comunicazione della revoca. | |
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. | |
Non è prevista la risoluzione da parte del contraente attraverso sospensione del pagamento di premi. |
Il prodotto è rivolto alle imprese che intendono accantonare gli importi da corrispondere ai propri dipendenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con la possibilità di riscattare un importo pari al capitale investito alle ricorrenze quinquennali del contratto nonostante eventuali andamenti negativi negli anni precedenti.
Sono assicurabili le persone fisiche che siano Amministratori di Società o altri soggetti non prestatori di lavoro subordinato percipienti reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, purché incluse in assicurazione.
L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione non deve essere inferiore a 16 anni né superiore ad anni 90.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. I costi a carico del contraente sono:
Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.
I costi non vengono applicati qualora il riscatto sia esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi i costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Data di richiesta del riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno | Riscatto non ammesso |
Trascorso il 1° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
Costi per l’erogazione della rendita
Non è possibile convertire il capitale in rendita.
Costi per l’esercizio delle opzioni
Non è possibile esercitare opzioni, diverse da quelle per l’esercizio del riscatto.
Nella Tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo gravante sul contratto:
Tipo costo | Misura costo | Provvigioni percepite in media dagli intermediari | ||
Costi variabili gravanti sul premio | 4,00% | 50,00% | ||
2,00% | ||||
Costi per riscatto | 2,00% | 0,00% | ||
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili | 1,40% | 0,00% | ||
1,30% | ||||
1,20% | ||||
1,00% | ||||
0,90% |
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Con riferimento alle modalità di rivalutazione relativamente alla Gestione Separata si effettua una rivalutazione annuale del capitale.
Rivalutazione annuale del capitale
Il premio versato al netto dei costi gravanti sul premio viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione “XX.XXX.XX.” nella misura e con le modalità di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione “XX.XXX.XX.”, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all’insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.” diminuito di un’aliquota variabile in funzione della data di rivalutazione annuale e rappresentata nella seguente tabella.
Data di rivalutazione annuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1a, 2a e 3a data | 1,40% |
4a data | 1,30% |
5a data | 1,20% |
6a e 7a data | 1,00% |
dall’8a data in poi | 0,90% |
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo, ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
Determinazione del Capitale Rivalutato
La rivalutazione annuale del capitale relativo a ciascuna posizione individuale avviene il 31 dicembre di ogni anno. L’ultima data di rivalutazione annuale corrisponde alla data di scadenza del contratto.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due date di rivalutazione annuali successive, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva data di rivalutazione annuale, in base alla misura di rivalutazione relativa alla data di rivalutazione annuale. La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle date di rivalutazione annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima data di rivalutazione annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Tasso annuo di rendimento minimo garantitoIl contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. In tale evenienza il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto, ma solamente una garanzia di conservazione del capitale investito ai momenti temporali indicati sopra.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi gravanti sul premio, diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Sono previsti riscatti o riduzioni? x SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto degli eventuali costi di riscatto. Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati. In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata. La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente. I) Risoluzione del rapporto di lavoro In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, il Contraente può esercitare in ogni momento il diritto di riscatto parziale. Il capitale riscattato parzialmente sarà pari alla Riserva Matematica corrispondente al capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi gravanti sul premio e di eventuali anticipazioni) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto senza l’applicazione di alcun costo per riscatto. Qualora tale valore risultasse inferiore a quello ottenuto rivalutando il capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi gravanti sul premio e di eventuali anticipazioni) fino alla data di richiesta di riscatto in base al regime di capitalizzazione composta ad un tasso annuo costituito dalla somma dell’1,50% e del 75% dall’aumento dell’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai), la Compagnia, a richiesta del Contraente, liquiderà la somma necessaria al raggiungimento di tale importo nei limiti della Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto relativamente ai dipendenti restanti. Tale somma verrà quindi sottratta dalla Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto; il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato. II) Anticipazioni parziali Il Contraente può concedere a un suo dipendente Assicurato incluso nel presente contratto l’anticipazione di una aliquota del trattamento di fine rapporto. Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., ed escluse le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto collettivo o da patti individuali, la Compagnia liquiderà un importo determinato applicando la suddetta aliquota alla Riserva Matematica accantonata relativamente alla posizione complessiva del singolo dipendente, con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni garantite. In tali casi il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato. |
L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. |
Imposta sui premi I premi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. | |
È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. | |
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: - prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. | |
Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di |
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE / DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
A fronte del versamento di un premio unico e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all’Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale, per la singola posizione individuale, calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale, della relativa posizione individuale, calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 11 II).
Il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto:
– in qualunque momento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro;
– trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in tutti gli altri casi.
In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell’Art. 13.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Art. 2 – Conclusione del contratto e relativa decorrenza.
Il contratto si intende concluso nel momento dell'accettazione da parte del Contraente ed ha effetto a decorrere dal giorno indicato nella polizza e scadenza il giorno ivi indicato, fermo comunque restando quanto contrattualmente stabilito all'Art. 3.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In sede di instaurazione del rapporto assicurativo stipulate con controparti in virtù di accordi collettivi, il soggetto esecutore del cliente persona giuridica controparte, qualora gli accordi prevedano che l’onere del pagamento del premio ricada (anche solo in quota parte) su ciascun soggetto assicurato, dichiara di rappresentare anche questi ultimi nell’esecuzione del singolo rapporto.
Art. 3 – Decorrenza e durata delle posizioni individuali.
Sulla posizione individuale di ciascun Assicurato, oltre al versamento del premio unico iniziale è possibile effettuare, in qualsiasi momento, dei premi unici aggiuntivi in un'unica soluzione, che andranno a sommarsi, a tutti gli effetti, al capitale già maturato sulla singola posizione individuale. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa TFR”.
Ad ogni versamento corrisponderà la costituzione di una posizione assicurativa, regolata attraverso apposita Appendice.
Le singole posizioni assicurative avranno decorrenza dalla data comunicata dal Contraente, fermo restando che lo stesso per tale data abbia reso disponibile a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa la somma da impiegare; in caso contrario i premi versati sulle singole posizioni assicurative decorreranno dalla data di effettiva disponibilità della somma presso la Compagnia.
La durata di ogni singola posizione assicurativa è pari al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della posizione ed il termine del piano che corrisponde alla scadenza del contratto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo
derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Art. 5 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.
Non è previsto alcun accertamento sanitario.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 7 – Modalità di versamento del premio.
A fronte delle prestazioni assicurative del presente contratto, è previsto il versamento di un premio unico.
Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa T.F.R.”.
L'ammontare minimo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi è di 800,00 Euro, inteso come sommatoria dei premi per le singole posizioni individuali.
Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 8 a) I).
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata “XX.XXX.XX.” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.
Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa;
– bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”.
a) Xxxxx gravanti direttamente sul Contraente.
I) Costi gravanti sul premio.
I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio versato.
Il contratto prevede costi di caricamento gravanti sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Cumulo dei premi versati (*) | Costi applicati sul premio |
Cumulo premi inferiore a 25.000,00 Euro | 4,00% |
Cumulo premi superiore o uguale a 25.000,00 Euro | 2,00% |
(*) Per cumulo premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi e al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
II) Costi per riscatto.
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.
I costi non vengono applicati qualora il riscatto sia esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi i costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella B
Data di richiesta del riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno | Riscatto non ammesso |
Trascorso il 1° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “XX.XXX.XX.” un’aliquota variabile in funzione della data di rivalutazione annuale e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella C
Data di rivalutazione contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1a, 2a e 3a data | 1,40% |
4a data | 1,30% |
5a data | 1,20% |
6a e 7a data | 1,00% |
dall’ 8a data in poi | 0,90% |
Le aliquote esposte nella precedente tabella verranno applicate indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.”.
Art. 9 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all’Art.13.
Sono assicurabili le persone fisiche che siano Amministratori di Società o altri soggetti non prestatori di lavoro subordinato percipienti reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, purché incluse in assicurazione con le modalità previste all’Art. 3.
L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione non deve essere inferiore a 16 anni né superiore ad anni 90.
Il Contraente deve avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel
corso del contratto trasferisca il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 10 – Prestazioni assicurative.
Il presente contratto garantisce:
I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale, di ogni singola posizione individuale, rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all'Art. 11;
II) in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione del capitale della relativa posizione individuale, rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale.
Il premio versato al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione “XX.XXX.XX.” nella misura e con le modalità di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all’insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente la data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o la data di calcolo considerata.
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento medio realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.” diminuito dei costi indicati all’Art. 8 b) (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo, ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
Determinazione del Capitale Rivalutato
La rivalutazione annuale del capitale relativo a ciascuna posizione individuale avviene il 31 dicembre di ogni anno. L’ultima data di rivalutazione annuale corrisponde alla data di scadenza del contratto.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due date di rivalutazione annuali successive, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva data di rivalutazione annuale, in base alla misura di rivalutazione relativa alla data di rivalutazione annuale.
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle date di rivalutazione annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima data di rivalutazione annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
In tale evenienza il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto, ma solamente una garanzia di conservazione del capitale investito ai momenti temporali indicati sopra.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I), diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Art. 12 – Conflitto di interessi.
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 13 – Diritto di riscatto.
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La Compagnia, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto degli eventuali costi di cui all'Art. 8 a) II).
Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.
In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.
a) Riscatto parziale.
I) Risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, il Contraente può esercitare in ogni momento il diritto di riscatto parziale.
Il capitale riscattato parzialmente sarà pari alla Riserva Matematica corrispondente al capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui all’Art. 8 a) I) e di eventuali anticipazioni di cui all’Art.13 a) II)) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto secondo le modalità indicate all’Art. 11 e senza l’applicazione di alcun costo per riscatto.
Qualora tale valore risultasse inferiore a quello ottenuto rivalutando il capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui all’Art. 8 a) I) e di eventuali anticipazioni di cui al all’Art. 13 a) II)) fino alla data di richiesta di riscatto in base al regime di capitalizzazione composta ad un tasso annuo costituito dalla somma dell’1,50% e del 75% dall’aumento dell’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai), la Compagnia, a richiesta del Contraente, liquiderà la somma necessaria al raggiungimento di tale importo nei limiti della Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto relativamente ai dipendenti restanti.
Tale somma verrà quindi sottratta dalla Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto; il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11.
II) Anticipazioni parziali.
Il Contraente può concedere a un suo dipendente Assicurato incluso nel presente contratto l’anticipazione di una aliquota del trattamento di fine rapporto.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., ed escluse le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto collettivo o da patti individuali, la Compagnia liquiderà, con le modalità di cui al precedente Art. 13 a) I) “Risoluzione del rapporto di lavoro”, un importo determinato applicando la suddetta aliquota alla Riserva Matematica accantonata relativamente alla posizione complessiva del singolo dipendente, con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni garantite.
In tali casi il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11.
Art. 14 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dalla Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di riscatto:
– richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente;
– eventuale idonea documentazione (ad esempio dichiarazione del Contraente) che attesti la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente Assicurato;
– in caso di riscatto per richiesta di anticipazione, apposita dichiarazione del Contraente dalla quale risulti che la richiesta di anticipazione è rispondente alle disposizioni di legge in materia.
In caso di decesso:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
– atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
• in presenza di testamento:
− nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
− l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
• in assenza di testamento:
− le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
− dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima;
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
A scadenza:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dal Contraente e dai Beneficiari;
– certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Art. 15 – Cessione del contratto.
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza o su appendice.
La Compagnia secondo quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 16 – Beneficiari della prestazione.
In caso di vita dell’Assicurato, Beneficiario è il Contraente. In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario è la persona o le persone indicate nel Modulo di Polizza.
Tuttavia il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
− dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
− dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 19 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia.
In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
In caso di trasferimento di domicilio/sede del Contraente in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Al contratto si applica la legge italiana.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “XX.XXX.XX.”
1 − Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “XX.XXX.XX.”. La gestione “XX.XXX.XX.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2 − La valuta di denominazione della gestione “XX.XXX.XX.” è in Euro.
3 − Il rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 − Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
▪ organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
– fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
– fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
– fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
– hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
▪ immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 − La gestione “XX.XXX.XX.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “XX.XXX.XX.” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 − Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “XX.XXX.XX.”.
7 − Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 − Sulla gestione “XX.XXX.XX.” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 − Il rendimento della gestione “XX.XXX.XX.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 − Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “XX.XXX.XX.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “XX.XXX.XX.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “XX.XXX.XX.”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.”.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 − È ammessa la possibilità di fusione della gestione “XX.XXX.XX.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “XX.XXX.XX.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 − La gestione “XX.XXX.XX.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “XX.XXX.XX.” al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “XX.XXX.XX.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 − Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della clientela
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Cessione, pegno, vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia o Impresa o o Società (di assicurazione)
Composizione della Gestione separata
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Diritto proprio (del Beneficiario)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di
Gestione separata (o speciale)
monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Invalidità totale e permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato, per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, di svolgere in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
IVASS (ex ISVAP) L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
Modulo di adesione Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della copertura assicurativa.
Perfezionamento del contratto
Periodo di copertura (o di efficacia)
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso vita Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita
Polizza caso morte
(o in caso di decesso)
Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza mista Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Posizione individuale L'identificativo individuale, relativo a ciascun Assicurato, che viene costituito in occasione del versamento del primo premio ad esso afferente nel piano assicurativo.
Posizione assicurativa La componente del piano assicurativo generata dal versamento di ciascun premio.
Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quietanza Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Set informativo L’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’Impresa, composto da:
– il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
– il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
– le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
– il modulo di proposta.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società di revisione Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Modulo di polizza
CATTOLICA&IMPRESA T.F.R.
POLIZZA N emessa sulla base del questionario per la
valutazione e l’adeguatezza del contratto N.
emessa sulla base del questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) N.
……………………………….
……………………………….
TFR1
Codice tariffa
GENERALITÀ DEL CONTRAENTE |
Ragione/Denominazione sociale Codice Fiscale Partita IVA (se diversa dal codice fiscale) Indirizzo C.A.P. Comune Provincia Nazione Fax E-mail Telefono Sottogruppo ATECO |
GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO |
Cognome Nome Sesso: M 🗆 F 🗆 Data di nascita Comune di nascita Provincia di nascita Nazione di nascita Codice Fiscale Indirizzo C.A.P. Comune di residenza Provincia di residenza Nazione di residenza Telefono cellulare Telefono ufficio Fax E-mail Documento identificativo Numero documento Rilasciato da In Il In qualità di soggetto operante per conto di terzi, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro di aver fornito complete e vere generalità del Contraente. FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO |
unico
Tipo di premio:
Premio complessivo alla sottoscrizione:
Capitale investito alla sottoscrizione:
Ora: 24.00
Scadenza - Data:
Numero teste assicurate
alla decorrenza della polizza:
Xxxxxx (in anni):
Ora: 24.00
Decorrenza - Data:
DATI TECNICI DI POLIZZA
Nazione
Provincia
Nominativo o Denominazione
Indirizzo
C.A.P. Comune
NOMINATIVO/INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA (compilare solo nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata ad un nominativo o a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro “Generalità del Contraente”)
Soggetti indicati nell’elenco allegato composto da fogli
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (“KID”) E DEL SET INFORMATIVO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI XXXXXXX. IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO. Il Contraente Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante |
Il Contraente si impegna a consegnare le Condizioni di Assicurazione e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679) ai singoli Assicurati all'ingresso in Assicurazione. Il Contraente Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante |
Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. |
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni di Assicurazione a lui consegnate, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Luogo e data, _ __
Il Contraente
Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante
_ _
Il pagamento del premio unico iniziale di Euro _ deve essere effettuato tramite: - bonifico bancario, bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa; - assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione. L’Intermediario Il Contraente (timbro e firma leggibili) (timbro e firma leggibili) Luogo e data: |
SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO |
Cognome e nome dell’Intermediario (in stampatello) Codice e denominazione dell'Intermediario
NO
SI
Iniziativa
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _
Codice iniziativa Descrizione iniziativa
POSIZIONI INDIVIDUALI
+
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |