CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
Allegato 1: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’amministrazione e degli enti del sistema regione. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Biennio 2022-2024 – Procedura suddivisa in 10 lotti – Importo complessivo € 26.500.000,00 – Gara n 8729240
Sommario
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA 4
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 Oggetto dell’Accordo quadro 4
Art. 2 Ammontare dell'Accordo quadro, classificazione dei lavori e modalità operative 4
Art. 3 Oggetto e condizioni degli Appalti specifici 8
Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi 8
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 9
Art. 5 Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento 9
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto 9
Art. 7 Disposizioni generali 9
Art. 8 Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore 10
Art. 9 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio 11
Art. 10 Consegna e inizio dei lavori 11
Art. 11 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori e programma dei lavori 12
Art. 12 Sospensioni e proroghe 13
13.1. Penali in caso di ritardo 14
13.2. Penali per inadempienze relative all’offerta tecnica e CAM 14
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione 16
Art. 15 Obblighi dell’operatore economico e cause di risoluzione contrattuale 16
Art. 15.1 Obblighi dell’operatore economico 16
Art. 15.2 Ulteriori cause di risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro 17
Art. 15.3 Risoluzione contrattuale dell’Appalto Specifico 18
Art. 16 Recesso dal contratto di Appalto specifico 20
Art. 17 Spese di contratto ed accessorie 20
Art. 18 Organizzazione dell’Appaltatore 21
Art. 19 Oneri ed obblighi diversi dell’Esecutore dell’Appaltatore 22
Art. 20 Rapporti di lavoro Esecutore del contratto - occupanti 23
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA 23
Art. 22 Pagamenti in acconto 24
Art. 23 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 26
Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 28
Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti 28
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE 28
Art. 26 Assicurazioni e garanzie a carico dell’Appaltatore 28
26.1 Garanzia definitiva per l’Accordo quadro 28
26.2 Garanzia definitiva per l’ Appalto specifico 29
Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto 30
Art. 28 Nuovi prezzi e revisione dei prezzi 30
CAPO 6 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CAM 31
Art. 29 Norme di sicurezza generale 31
CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 33
CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 38
Art. 34 Tutela dei lavoratori 38
CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 38
Art. 36 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative 38
CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 39
Art. 37 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 39
Art. 38 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 40
Art. 39 Qualità e accettazione di materiali in genere 41
Art. 40 Spese contrattuali, imposte, tasse 42
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’Accordo quadro
L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili in proprietà/uso dell’Amministrazione regionale e degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali che costituiscono il Sistema Regione .
Sono compresi nell’Accordo quadro i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento completamente compiuto, secondo le prescrizioni dei Capitolati tecnici e della documentazione di tecnica, del singolo contratto di Appalto specifico/attuativo dell’Accordo quadro.
L’Accordo quadro ha la finalità di regolamentare il rapporto con:
a) gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro e la Centrale Regionale di Committenza;
b) gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli Appalti specifici e le Stazioni appaltanti aggiudicatrici.
La procedura sarà svolta in due fasi. La prima in cui la Centrale Regionale di Committenza aggiudicherà l’Accordo quadro a più operatori economici, in numero variabile per ogni lotto, come riportato nella tabella seguente e meglio precisato nel disciplinare di gara. Tale Accordo quadro avrà durata pari a 24 mesi.
La seconda, nella quale gli Appalti specifici saranno aggiudicati ad un unico operatore, previo rilancio competitivo tra gli Operatori economici aggiudicatari del medesimo lotto dell’Accordo quadro, che saranno volti all’affidamento dei singoli interventi manutentivi. La durata degli appalti specifici sarà stabilita di volta in volta dalle singole Stazioni appaltanti, ma non potrà essere superiore a 24 mesi.
Sono da ritenersi inclusi nell’Accordo quadro, anche le forniture ed i servizi accessori, quali il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto di Appalto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.
Art. 2 Ammontare dell'Accordo quadro, classificazione dei lavori e modalità operative
L’importo complessivo dell’Accordo quadro è pari € 26.500.000,00+ IVA. (ventiseimilionicinquecentomila/00 euro), esclusa Iva, suddiviso in 10 lotti di importo e categoria come riportato nella tabelle seguente:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Lott o | Descrizione lavori | CPV | Categoria classifica | e | Importo | CIG | ||
1 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 I | € 0.000.000,00 | 00000000X | |
straordinaria | 2 | |||||||
2 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 II | € 1.900.000,00 | 9411935E7 | |
straordinaria | 4 | |||||||
3 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 I | € 1.600.000,00 | 9411950A | |
straordinaria | D6 | |||||||
4 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 II | € 5.000.000,00 | 941195924 | |
straordinaria | 6 | |||||||
5 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 I | € 1.300.000,00 | 9411975F7 | |
straordinaria | 6 | |||||||
6 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 II | € 1.600.000,00 | 9411989B0 | |
straordinaria | 5 | |||||||
7 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 I | € 2.900.000,00 | 941199827 | |
straordinaria | 5 | |||||||
8 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG1 II | € 0.000.000,00 | 00000000X | |
straordinaria | 0 | |||||||
9 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG 2 III | € 2.200.000,00 | 941202264 | |
10 | Manutenzione | ordinaria | e | 45450000-6 | OG11 II | € 2.600.000,00 | 9412028B3 | |
Importo totale | a | € 26.500.000,00 |
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza, computato di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti di Appalto specifici, non è soggetto al ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del d.P.R. 207/2010.
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, gli Operatori economici aggiudicatari (in numero variabile per ogni lotto come meglio precisato nel Disciplinare di gara) si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno loro richieste con la stipulazione dei contratti attuativi, entro il limite massimo di
affidamenti indicato nel Disciplinare di gara, per il periodo di validità dell’Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.
Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo quadro, fatto salva l’indicazione degli Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico, meglio precisati nel Disciplinare di gara, da parte delle Stazioni appaltanti all’atto di pubblicazione dei propri appalti e sulla base dei quali gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro saranno invitati a presentare offerta mediante RdO effettuando un rilancio rispetto all’offerta economica presentata da ciascuno di essi in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro. Rimane fermo il punteggio dell’offerta tecnica assegnato in fase di Accordo Quadro.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interesseranno edifici e/o porzioni di essi, in uso a pubbliche amministrazioni e/o liberi con annesse le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare opere edili, di restauro, impiantistiche e strutturali, compresi nella categoria OG1, OG11, OG2 tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
1) indagini delle strutture
2) scavi e reinterri
3) pali e diaframmi
4) demolizioni-rimozioni-trasporti
5) opere provvisionali
6) conglomerati-acciai-casseformi
7) solai-sottofondi-vespai-massetti
8) tetti, manti di copertura e lattoniere
9) opere murarie
10) impermeabilizzazioni
11) opere di protezione termica e acustica
12) intonaci
13) controsoffitti / pareti divisorie
14) pavimenti e rivestimenti
15) opere in pietra da taglio
16) opere da falegname e infissi in pvc
17) opere in ferro e alluminio
18) opere di restauro
19) facciate continue e facciate ventilate
20) opere in vetro e vetrocemento
21) opere da pittore
22) consolidamenti
23) sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi di pertinenza degli edifici
24) reti di adduzione, distribuzione, raccolta e scarico acque
25) sistemazione aree esterne e a verde
26) impianti elettrici
27) impianti televisivi, citofonici e segnalazione
28) impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati
29) gruppi statici e batterie
30) impianti di protezione
31) equi potenzialità’ ed impianti di terra
32) lavori e forniture complementari alle opere elettriche
33) sistemi per automazione di edifici
34) cabine di trasformazione
35) gruppi elettrogeni
36) apparecchiature per impianti antintrusione
37) impianti tecnologici e speciali
38) impianti di riscaldamento e condizionamento
39) impianti idrico sanitari
40) impianti elevatori
41) opere di prevenzione incendi
42) tariffe e trasporti per conto terzi e movimentazione arredi
43) Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere l’edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai requisiti igienici e funzionali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
44) Sgombero e pulizia delle aree di pertinenza dell’edificio o di parte di esso;
I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, e esplicitati tra gli Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico ad opera delle singole Stazioni appaltanti. Il costo della manodopera, in particolare, sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezzario regionale, ovvero da altra stima indicata dalla Stazione appaltante.
Saranno riconosciuti , a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.
L’esecuzione dei lavori sarà sempre effettuata secondo le regole dell’arte e in conformità con quanto disposto nel presente Capitolato per i “Criteri ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, DM 11 ottobre 2017 e DM 23 giugno 2022, allegato , così come integrati nei documenti tecnici degli appalti specifici. L’Esecutore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, dovrà inoltre adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo quadro. Le categorie edilizie di intervento sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come definite all’art. 3 del D.lgs. 380/2001.
Le modalità operative, individuate ove possibile per i singoli appalti specifici, sono schematizzabili come di seguito:
− lavori di "pronto intervento" da gestire come emergenze e finalizzati al ripristino della funzionalità dell’elemento, considerati dalla direzione lavori urgenti e indifferibili, per i quali il ritardo dell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericolo per l’incolumità e la salute delle persone, oppure comporta una grave limitazione nell’uso dei locali;
− Intervento Urgente, segnalato tramite comunicazione di ODL, da effettuare secondo le tempistiche e modalità indicate dalle Stazioni appaltanti nei singoli contratti specifici; tali lavori sono finalizzati a far durare il livello minimo delle prestazioni caratteristiche dell’immobile, provvedendo
con risorse e mezzi adeguati ad ottenere il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene efficienza, funzionalità e fruibilità dell'organismo edilizio, delle sue parti e componenti, con effetti che non configurino
modifiche sostanziali dell'organismo stesso e/o delle sue parti.
− Intervento Ordinario, segnalato tramite comunicazione di ODL, da effettuare secondo le tempistiche e modalità indicate dalle Stazioni appaltanti nei singoli contratti specifici; L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata sull’impianto/edifico non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree consentendo comunque il normale svolgimento delle attività lavorative. Modalità di richiesta intervento.
− Intervento Programmato, segnalato tramite ODL, da effettuare secondo le tempistiche e modalità indicate dalle Stazioni appaltanti nei singoli contratti specifici, programmato nel tempo.
La descrizione dettagliata delle lavorazioni, le relative specifiche tecniche e le modalità esecutive, saranno specificate dalle singole Stazioni appaltanti alla pubblicazione degli appalti specifici tra gli Elementi caratterizzanti gli stessi.
Art. 3 Oggetto e condizioni degli Appalti specifici
Oggetto degli Appalti specifici basati sull’Accordo quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dalla Stazione appaltante, le prestazioni di cui al precedente art. 2.
Gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro, sono vincolati a partecipare ai rilanci competitivi ed a sottoscrivere gli eventuali contratti di Appalto specifici, ove risultati aggiudicatari dei medesimi, al netto del ribasso percentuale da ciascuno di essi offerto, migliorativo rispetto a quello indicato in sede di partecipazione all’Accordo Quadro, fermo restando il limite di aggiudicazione previsto nel Disciplinare di gara. Al momento della richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento del singolo contratto attuativo, gli Operatori economici parti dell’Accordo quadro prenderanno visione degli Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico allegati alla specifica richiesta e, dove espressamente previsto dalla Stazione appaltante, dello stato dei luoghi alla presenza di personale incaricato dall’Amministrazione, e dovranno inoltre valutare tutte le circostanze e gli elementi che possano influire sul costo dei materiali e della manodopera oltre ai noli e ai trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all’accettazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). L’assenza della presa visione, ove prevista, dello stato dei luoghi, sarà equiparata ad un rifiuto di eseguire l’intervento, che stante la contrarietà ad una norma imperativa, deve essere qualificato come ingiustificato.
L’Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di occupanti.
Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi
Il contratto attuativo con le Stazioni appaltanti aggiudicatrici sarà stipulato “a misura” o a corpo ai sensi dell’art. 3, lettere ddddd), eeeee), del Codice, secondo quanto indicato nei documenti di gara degli appalti specifici.
L’importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sul Prezzario regionale vigente al momento di indizione dell’appalto specifico, dedotti gli oneri della
sicurezza, anch’essi quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento. L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA.
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
Art. 5 Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando di gara e del disciplinare deve essere fatta secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale.
Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio.
Successivamente alla stipula del contratto è allo stesso che si farà riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi dell’Appaltatore, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente superato per effetti dell’esaurimento della sua funzione.
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro, tra gli altri, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto parte amministrativa redatto nel rispetto del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell’ANAC);
b) il Prezzario Regionale delle Opere pubbliche Xxxxxxx Xxxxxxxx 0000”, approvato con Delibera G.R. n. 19/23 del 21.06.2022,
c) il Patto di Integrità;
d) il Codice di comportamento;
e) la garanzia definitiva;
f) il Bando di gara, il Disciplinare con i suoi allegati;
g) l’offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo quadro.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 7 Disposizioni generali
Con la sottoscrizione del contratto dell’Accordo quadro l’Operatore economico aggiudicatario si impegna a
partecipare agli Appalti specifici a cui è invitato, proponendo un ribasso sul prezzario che la Stazione appaltante dovrà utilizzare, ovvero quello della Regione Sardegna di cui alla Delib. G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 pubblicato nel sito della regione al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000 o sue eventuali e successive revisioni intervenute al momento dell’indizione dell’appalto specifico, e sulla base degli Elementi caratterizzanti definiti dalla stazione appaltante stessa. Tale ribasso dovrà essere maggiore a quello offerto in sede di partecipazione all’accordo quadro
Qualora l’intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel Prezzario Regionale vigente al momento dell’appalto specifico, si farà riferimento a analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti e noli, elaborate dalla Stazione appaltante, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Appalto specifico, e stabilite in esito ad un verbale di concordamento.
Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire..
La sottoscrizione del contratto di Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente Accordo quadro nonché degli Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico.
La sottoscrizione del contratto di Appalto specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 8 Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore
In fase di appalto specifico la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l’articolo 110 del Codice degli appalti
Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, l’Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In tale ipotesi la stazione appaltante da immediata comunicazione alla CRC che provvederà alla verifica dei requisiti del nuovo soggetto e, in caso di esito positivo, comunica il nulla osta alla Stazione appaltante titolare del contratto attuativo.
Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, di Accordo quadro o specifico, devono essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Se la comunicazione avviene in sede di appalto specifico l’Amministrazione titolare comunicherà alla CRC ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di esecuzione.
Art. 9 Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
Nel contratto, l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto.
L'appaltatore dovrà costantemente presenziare ai lavori personalmente o mediante un suo rappresentante; la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore. L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Il Direttore Tecnico sostituito dovrà comunque possedere una professionalità equipollente o superiore a quanto offerto in sede di offerta tecnica dall’Appaltatore.
Art. 10 Consegna e inizio dei lavori
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto, ovvero dopo l’aggiudicazione in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale firmato anche dall’Appaltatore, dalla cui data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Ai sensi dell’art. 8, co. 1, del D.L. 76/2020 (come poi modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021), fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi d’opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Nell’ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal RUP, provveda alla consegna d’urgenza il verbale indica, oltre a quanto previsto all’art. 5, comma 8, del DM n. 49/2018, anche le lavorazioni che l’Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad intervenuta stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall’Esecutore ai fini del rimborso delle relative spese. Nel periodo di operatività dell’Accordo quadro verranno individuate dalle Stazioni appaltanti, per ogni singolo intervento, nell’ambito dei contratti di Appalto specifici, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
Qualora l’Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi, altre interferenze legate agli stessi o all’esecuzione di quelle lavorazioni ritenute dal RUP possibili, opportune e necessarie. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna
parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla Stazione appaltante, legittima l’Appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. L’Amministrazione può respingere l’istanza di recesso nei seguenti casi:
- se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore;
- se il ritardo è dovuto a causa a Lei non imputabile.
L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei seguenti limiti percentuali da applicarsi all’importo netto contrattuale:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro.
Tali ulteriori spese possono essere di vario genere che l’appaltatore ha sostenuto in vista della consegna dei lavori come studi particolari, consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, se richiesto dalla DL in accordo con il RUP, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori, laddove richiesto, una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 1, lettera f) del DM. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori, d'intesa con la Stazione appaltante, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione il DM n. 49/2018.
Art. 11 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori e programma dei lavori
Nel periodo di operatività del presente Accordo quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base agli Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico e alla eventuale documentazione tecnica della Stazione appaltante, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
Ogni Contratto attuativo verrà stipulato sulla base degli Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico e della eventuale documentazione tecnica approvata dalla Stazione appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatta in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.
L'Esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguirli attenendosi al programma operativo di esecuzione, se redatto, e in ogni caso alle disposizione della Stazione appaltante in modo da darli completamente ultimati secondo le tempistiche richieste, eventualmente prorogate in relazione a quanto disposto dal presente Xxxxxxxxxx.
La Stazione appaltante, per ogni appalto specifico, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, se del caso, un Coordinatore per la Sicurezza e un organo di collaudo, oltre a ulteriori figure che potrebbero rendersi necessarie per l’esecuzione ( supporto al RUP, direttori operativi, etc).
L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.
Si evidenzia che potranno presentarsi situazioni in cui i lavori dovranno essere eseguiti in contemporanea con altre attività (di ufficio, abitative etc) e pertanto l’impresa, nell’assumere l’incarico di esecuzione dei lavori in relazione al “coordinamento delle interferenze nel cantiere”, dovrà adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attività esistenti e dovrà valutare tale circostanza nella redazione e nel rispetto del cronoprogramma previsto.
Art. 12 Sospensioni e proroghe
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 del DM n. 49/2018.
Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione del Contratto di appalto specifico, la Stazione Appaltante è tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale anche dell’Accordo quadro.
Art. 13 Penali
La violazione delle prescrizioni contenute nell’Accordo quadro, nei contratti di Appalto specifici e negli eventuali ulteriori documenti tecnici della Stazione appaltante, comporta l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d’appalto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo Contratto attuativo superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale del singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante la CRC provvederà alla risoluzione anche del Contratto di Accordo quadro con incameramento della cauzione.
La Stazione appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza della risoluzione contrattuale con l’operatore economico.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo quadro ed in corso di esecuzione.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.
13.1. Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per il ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del Codice.
L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo precedentemente definito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto.
Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto e/o del cronoprogramma, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
13.2. Penali per inadempienze relative all’offerta tecnica e CAM
Il contenuto della relazione di cui al criterio, 1 sub criterio 1.1, e le eventuali proposte che garantiscono una più efficace gestione dei lavori, costituiscono impegno contrattuale vincolate al cui mancato rispetto sono correlate delle penali individuate esplicitamente nel presente Capitolato.
In fase di stipula dei singoli Contratti attuativi il mancato possesso dei seguenti requisiti, se dichiarati nell’offerta tecnica:
1. Per il criterio 1: della/e sede/i operativa/amministrativa dichiarate;
2. Per il criterio 2: delle figure dichiarate da mettere a disposizione con le relative professionalità del direttore tecnico dell’impresa, del profilo professionale A professionista con competenze di tipo organizzativo e di gestione nel settore edile e delle costruzioni, del profilo professionale B tecnico, per la redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile,
comporterà la mancata sottoscrizione del contratto di Appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario, con conseguente incameramento della restante parte della cauzione definitiva prevista per l’Accordo quadro e l’esclusione dallo stesso.
In fase di esecuzione dell’appalto specifico saranno inoltre applicate le seguenti penali per la mancata comprova di quanto di chiarato nell’offerta tecnica:
Per il criterio 1, sub criterio 1.1, oltre all’applicazione delle penali così come previsto nel presente paragrafo, la perdita della sede operativa durante l’appalto specifico, qualora dichiarata in fase di offerta, comporterà il pagamento della somma di euro/g 100,00 sino alla comprova documentale di una sua sostituzione.
Per il criterio 1, sub criterio 1.1, la mancata messa a disposizione della squadra minima durante l’appalto specifico, o di quella dichiarata in fase di offerta superiore alla composizione minima, se richiesta dal Rup, comporterà il pagamento della somma di euro/g 100,00 per ogni figura professionale mancante sino all’integrazione delle stesse comprovata dalla dichiarazione della DL.
Per il criterio 1, sub criterio 1.2, la mancata raccolta delle esigenze dei referenti degli immobili nelle tempistiche stabilite dal RUP e secondo quanto dichiarato nell’offerta tecnica, comporterà l’applicazione delle penali per il ritardato adempimento nell’esecuzione delle prestazioni, come definite nel paragrafo 13.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Per il criterio 2 sub criterio 2.1 – 2.2 – 2.3 nell’ipotesi in cui tali figure dovessero cambiare/venir meno nel corso della durata dell’Accordo quadro, l’operatore dovrà provvedere alla sostituzione con figura professionale di pari livello a quella presentata in sede di offerta tecnica. La mancata reintegra/sostituzione comporterà il pagamento della somma di euro/g 100,00 per ogni figura professionale mancante sino all’integrazione delle stesse comprovata dalla dichiarazione della DL.
Per il criterio 3, sub criterio 3.1. La mancata presentazione delle certificazioni nelle tempistiche e nelle modalità garantite nell’offerta tecnica comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 50,00. Dopo la terza contestazione, in caso di mancata consegna della documentazione suddetta, la Stazione appaltante si riserverà la facoltà di risoluzione del Contratto attuativo in danno all’aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione .
Per il criterio 3, sub criterio 3.2, la mancata redazione delle schede e della documentazione tecnica delle lavorazioni effettuate e il loro aggiornamento nelle tempistiche concordate con il RUP per ogni appalto specifico e comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 10,00.
Penali per inadempimenti CAM
1. Conferimento rifiuti ad impianto autorizzato al recupero
La mancata consegna della documentazione attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti presso l’impianto di recupero (copia conforme formulari rifiuti), come stabilito nel presente Capitolato, comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 1000,00 per ciascun ordine di lavoro. Dopo la terza contestazione, in caso di mancata consegna, la stazione appaltante si riserverà la facoltà di risoluzione del Contratto attuativo in danno all’aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione ed esclusione dall’Accordo quadro.
2. Mezzi
Il mancato utilizzo del mezzo/i almeno di categoria EEV per le attività di cantiere e trasporto dei materiali comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 100,00 fino all’utilizzo/sostituzione dello stesso/i.
3. Oli lubrificanti
Il mancato utilizzo degli oli indicati o, in caso di richiesta, delle attestazioni/marchi che ne dimostrino l’utilizzo, comporterà il pagamento della penale pari a euro/g 50,00.
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione
L’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate nella documentazione degli appalti specifici, per cause a lui imputabili a titolo meramente esemplificativo nei seguenti casi:
a)ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento o per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c)tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d) eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
Art. 15 Obblighi dell’operatore economico e cause di risoluzione contrattuale Art. 15.1 Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di:
1) partecipare a tutte le rinegoziazioni di Appalto Specifico a cui è invitato dalle Stazioni Appaltanti che aderiscono all’Accordo Quadro. Tale obbligo cessa con l’aggiudicazione dell’eventuale Appalto Specifico del lotto di cui è aggiudicatario, fatta salva l’ipotesi eccezionale di aggiudicazione di un secondo/terzo Contratto Attuativo secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
2) comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori; mantenere valida la propria offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
L’operatore economico che non comunica a questa Centrale Regionale di Committenza quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, avrà applicata la seguente penale:
a) escussione del 100% della garanzia definitiva e risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro.
L’operatore economico che non risponde all’invito della Stazione Appaltante per l’attivazione dell’Appalto Specifico avrà applicate le seguenti penali:
- alla prima mancata risposta: escussione del 50% della garanzia definitiva dell’Accordo Quadro;
- alla seconda mancata risposta: escussione del restante 50% della garanzia definitiva e risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro.
L’operatore economico che, in sede di rinegoziazione, presenta un ribasso percentuale inferiore o uguale a quello presentato in fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro avrà applicate le seguenti penali:
- alla prima offerta inferiore o uguale a quella presentata in sede di AQ saranno sarà escluso dall’appalto specifico. L’esclusione dall’appalto specifico non comporterà l’esclusione dall’Accordo quadro ma la Stazione appaltante dovrà dare immediata comunicazione alla CRC.
- alla seconda offerta inferiore o uguale a quella presentata in sede di AQ oltre all’esclusione dall’appalto specifico operata dalla stazione appaltante, la CRC escuterà all’operatore economico il 50% della cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata.
Art. 15.2 Ulteriori cause di risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro
I comportamenti dell’Appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano in grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del Contratto Attuativo e incameramento della relativa cauzione, con conseguente risoluzione contrattuale dall’Accordo Quadro e incameramento della relativa cauzione.
Il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento da parte dell’esecutore, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto di appalto specifico.
Oltre a quanto citato, la risoluzione contrattuale dell’Accordo Quadro da parte della Centrale Regionale di Committenza, con conseguente incameramento della restante parte della cauzione definitiva, è prevista come conseguenza della risoluzione di un Contratto Attuativo in tutte le ipotesi previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, con particolare riferimento alle ipotesi individuate all’articolo 12, 20 e 25 e in seguito all’applicazione delle ulteriori penali indicate dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto Specifico come previsto dall’articolo 13, fatte salve le ulteriori ipotesi previste dal Xxxxxx.
Oltre ai casi previsti dal presente Capitolato, ai sensi dell’art. 108, co. 2, del Codice dei contratti, la Centrale Regionale di Committenza deve risolvere il contratto di Accordo Quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Art. 15.3 Risoluzione contrattuale dell’Appalto Specifico
L’eventuale grave ritardo dell’Appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori, sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale o legato alla mancata esecuzione contemporanea dei cantieri, a seguito di tre contestazioni della Stazione Appaltante nell’Appalto Specifico anche riferite a interventi diversi, dà la facoltà alla Stessa di risolvere i Contratti Attuativi e a darne comunicazione alla CRC. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione conseguenti alle risoluzioni contrattuali.
Costituisce altresì altra causa di risoluzione contrattuale quanto previsto all’articolo 30 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 108, co. 1, del Codice dei contratti, e fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Stazioni Appaltanti possono risolvere il contratto di Appalto Specifico, oltre che nei casi previsti in altri articoli del presente Capitolato, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 36, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere i contratti di Appalto Specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
1) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Sardegna di cui al D.G.r. n.43/7 del 29.10.2021;
2) violazione del Patto d’Integrità della Regione Autonoma della Sardegna e del Patto d’Integrità della stazione appaltante;
3) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei singoli Contratti attuativi;
4) mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
5) mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Codice e ss.mm.ii.;
6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
7) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai contratti di Appalto specifici;
8) mancato rispetto nei contratti di Appalto specifici dei termini e delle condizioni (offerta tecnica) che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo quadro;
9) mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
10) quando l’appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalle stazioni appaltanti;
11) quando l’appaltatore senza giustificato motivi non si presenti alla convocazione per la consegna dei lavori da parte della DL, fatta salva l’ulteriore facoltà di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione;
12) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori del singolo contratto di Appalto Specifico riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti e nelle modalità riportate nel presente Capitolato;
13) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto di Appalto Specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
14) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
15) mancata rispondenza degli interventi realizzati alle specifiche tecniche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto di Appalto Specifico;
16) gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Appalto Specifico tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio alla Stazione appaltante;
17) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di riqualificazione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
Nel caso di risoluzione del Contratto di Appalto Specifico l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del Contratto di Appalto Specifico dichiarata dalla Stazione Appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
In contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
La risoluzione dei singoli contratti di Appalto Specifici, nei casi su citati, sarà comunicata al soggetto inadempiente a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
In caso di risoluzione di Appalto Specifico, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Appalto specifico alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato. In tale ipotesi, prima della stipula del nuovo appalto specifico la stazione appaltante dovrà chiedere il nulla osta alla stipula alla CRC che verificherà l’eventuale possibilità e compatibilità con le regole sui limiti di aggiudicazione previsti nel disciplinare.
Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto di Appalto specifico, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
Art. 16 Recesso dal contratto di Appalto specifico
Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante può recedere, in qualunque momento, unilateralmente dal singolo contratto di Appalto specifico, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'Accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.
La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 17 Spese di contratto ed accessorie
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese relative al Contratto Accordo Quadro e dei contratti di Appalto specifici;
b) pro-quota, le spese di pubblicazione del bando e dei risultati di gara come definite nel disciplinare, che dovranno essere rimborsate alla CRC dagli aggiudicatari dell’Accordo quadro prima della
stipula del contratto.
Sono, altresì, a carico di ciascun Appaltatore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori ricompresi nei rispettivi contratti di Appalto specifici, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.
Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun Appaltatore in riferimento ai propri contratti di Appalto specifici.
A carico di ciascun Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dei relativi Appalti specifici.
Gli importi dei contratti di Appalto specifici, e più in generale l’ammontare stabilito nell’Accordo quadro sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)che sarà applicata secondo legge, ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Sono a carico dell’Appaltatore, se del caso, i contributi di allacciamento alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L’Appaltatore, entro un termine stabilito dalla Stazione appaltante dalla data dell’effettivo inizio dei lavori di pertinenza, dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto della Stazione appaltante, inviando, per conoscenza, alla medesima copia della lettera di richiesta.
All’Appaltatore saranno rimborsati, con specifico ordinativo di pagamento, gli importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute, intestate alla Stazione appaltante comprovanti gli avvenuti pagamenti.
Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà l’accollo all’Appaltatore di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna dell’opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra senza che l’Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni o riserve di sorta.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi i singoli Appaltatori dalle responsabilità di cui al comma precedente.
Art. 18 Organizzazione dell’Appaltatore
L’Appaltatore in relazione alla tipologia del singolo intervento assegnato, dovrà garantire, con apposita organizzazione di personale e mezzi d’opera, il rispetto dei tempi di indicati negli appalti specifici o negli ordini di lavoro della stazione appaltante. La struttura e le attrezzature che verranno utilizzate per le opere da eseguire dovranno essere dichiarate all’atto della consegna dei lavori dal legale rappresentante. L’appaltatore dovrà possedere un’organizzazione tale da garantire la gestione di almeno un cantiere per appalto specifico oltre che la reperibilità per i lavori in pronto intervento. L’appaltatore dovrà, a tal fine, avere alle proprie dipendenze e/o comunque rendere disponibile personale dipendente ovvero collaboratori e consulenti con le corrette qualifiche e competenze. Dovrà garantire il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; si richiedono in particolare tali ulteriori requisiti tecnico professionali:
a) l’abilitazione per l’installazione degli impianti, all’interno degli edifici sui quali viene effettuata la manutenzione, secondo il D.M. 37/2008.
L’Appaltatore, se non in possesso delle abilitazioni suddette per l’esecuzione del Contratto attuativo (e qualora ritenga di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori), dovrà indicare in sede di partecipazione all’Accordo quadro la volontà di voler subappaltare tali lavorazioni. In fase di gara, non è necessario indicare i nominativi dei subappaltori, ma solo la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.
Le dotazioni minime che dovranno essere messe a disposizione dall’Esecutore per la gestione di almeno un cantiere per appalto specifico, oltre che la reperibilità per i lavori in “pronto intervento”, sono le seguenti:
- non meno di 4 uomini con operai destinati alle opere murarie e rifinitura in associazione a operai specializzati di varia categoria,(almeno un operaio idraulico e un elettrico), e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori per la tipologia degli interventi. Tutti gli appartenenti alla squadra di lavoro, durante gli interventi, dovranno indossare un cartellino di identificazione che contenga l’intestazione della Stazione appaltante, il nome della ditta appaltatrice e della ditta di appartenenza (se diversa), il periodo di vigenza del contratto, il nominativo dell’operatore con la relativa qualifica e la fotografia;
- almeno un mezzo di trasporto per materiale sino a 35qli; e comunque un mezzo di trasporto per ogni squadra e relativo materiale d’uso, recante l’attrezzatura indispensabile per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto. Per i mezzi si vedano le prescrizioni obbligatorie dei CAM riportate nel presente capitolato.
Art. 19 Oneri ed obblighi diversi dell’Esecutore dell’Appaltatore
Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato, di quelle del vigente Capitolato Generale di Appalto, nonché le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di edilizia, le cui eventuali spese restano a carico dell’Appaltatore, questi sarà obbligato ad assumersi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato.
Nell’esecuzione di ciascun intervento l’Appaltatore dovrà comunque sempre garantire:
a. il possesso di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per gli interventi, prima dell’inizio delle lavorazioni, rilasciato dagli enti preposti, compreso il pagamento degli oneri per il rilascio e di eventuali tasse, a titolo di esempio passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc. Per l’occupazione temporanea di suolo pubblico sarà a carico dell’operatore l’ottenimento dell’autorizzazione secondo le condizioni stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene richiesta, mentre sarà soggetto a rimborso l'importo del canone di occupazione, previa dimostrazione documentale del pagamento di tale importo;
b. la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, l’utilizzo dei più moderni impianti, attrezzi ed utensili necessari per una perfetta e rapida esecuzione delle opere; nonché gli oneri necessari per gli utensili e il personale occorrenti per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per tutti i tipi di verifiche e misurazioni effettuate dalla direzione lavori, comprese le operazioni di collaudo;
c. ogni forma di sicurezza delle persone, delle proprietà, sia pubbliche che private, durante le ore diurne e notturne, mediante la predisposizione di tutte le opere provvisionali, cartelli indicatori e quant’altro necessario, delle quali si carica di ogni onere;
d. in ogni momento gli accessi agli immobili, durante le lavorazioni, con passaggi il meno possibile
disagevoli che assicurino la fruibilità degli stessi in tutta sicurezza;
e. la sua presenza, o di un suo rappresentante durante lo svolgimento delle lavorazioni;
f. la sorveglianza di tutti i materiali presenti nel cantiere o in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'azienda, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore, saranno quindi a suo carico i rifacimenti e gli indennizzi relativi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultassero in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi;
g. la realizzazione di qualsiasi modello e campione di lavorazione, nonché dei materiali che dovessero occorrere, su richiesta della direzione lavori;
h. la pulizia e lo sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
i. le informazioni relative all'impiego della manodopera, entro il termine prefissato dal direttore dei lavori;
j. di ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
Art. 20 Rapporti di lavoro Esecutore del contratto - occupanti
All'Esecutore del contratto è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con gli eventuali utilizzatori degli immobili oggetto di intervento fino alla data del collaudo finale.
L’inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione dell’Accordo quadro e del Contratto attuativo per grave irregolarità.
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 21 Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, è prevista l’anticipazione del 20% sull’importo dei singoli contratti di Appalto specifici. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30%, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito in legge n. 15 del 2022. Con il parere n. 923 del 05.11.2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha chiarito che l’anticipazione del prezzo è dovuta, pertanto obbligatoria, almeno nella misura del 20%, mentre l’eventuale incremento dal 20% fino al 30% è una facoltà rimessa in capo alla stazione appaltante, nei limiti delle risorse disponibili. L’anticipazione del prezzo sarà soggetta alla normativa vigente all’atto della stipula del singolo contratto attuativo.
La stazione appaltante corrisponde l’anticipazione, calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori, anche in via d’urgenza, e alla costituzione dell’Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 22 Pagamenti in acconto
La Stazione appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all’Appaltatore, in riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori, raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute un importo non inferiore a quello stabilito nel singolo appalto specifico.
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti.
Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.
Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in
modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori.
Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria4 contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della DL.
L’esecuzione delle opere, benché ordinata dalla DL, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’Appaltatore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Appaltatore, l’importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla DL.
Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo
della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio,per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Nel caso di fatturazione elettronica, sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’Appaltatore il Codice Identificativo Univoco attribuito all’Amministrazione.
I pagamenti per ciascun contratto di Appalto specifico, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del
D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo quadro si intenderà risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
Art. 23 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.
Il direttore dei lavori, a fronte di tale comunicazione, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In caso di risultato della constatazione sullo stato dei lavori favorevole, sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni relative agli impianti.
Successivamente alla predisposizione del verbale di ultimazione, e prima della predisposizione del conto finale, sono accertati e predisposti la liquidazione ed il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia l’ammontare della somma, sempre che sia stato rispettato l’eventuale termine concesso dal Direttore dei Lavori per il completamento di eventuali lavorazioni non concluse.
Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti ulteriori istituti del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera come definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvati il certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e lo svincolo delle polizze a garanzia. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
I pagamenti delle rate di acconto e i ritardi nei pagamenti dei relativi corrispettivi di appalto saranno soggetti a quanto disposto dall’art. 113-bis del Codice e dalla normativa vigente in materia.
Art. 25 Cessione del contratto e cessione di crediti
In caso di cessione del corrispettivo d’appalto, successiva alla stipula del singolo contratto di Appalto specifico, effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dei contratti d’appalto.
La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell’Accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento dell’eventuale cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 26 Assicurazioni e garanzie a carico dell’Appaltatore
26.1 Garanzia definitiva per l’Accordo quadro
All’atto della stipula del contratto di Accordo quadro (Fase 1) gli aggiudicatari devono presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 commi 2 e 3 del Codice, come definita all’art. 103 comma 1 del Codice nella misura fissa dell’2% dell’importo massimo dei contratti aggiudicabili da ciascun Operatore economico. ( vedasi disciplinare di gara)
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse. Alla cauzione definitiva si applicano gli incrementi e le riduzioni previste dall’articolo 103 e dall’art. 97 comma 7. La cauzione sarà svincolata del 50% al momento in cui l’Operatore economico sarà aggiudicatario del primo contratto di Appalto specifico. Il restante 50% sarà svincolato al momento della chiusura dell’accordo quadro (o del Lotto). Nelle ipotesi in cui i contratti attuativi possono essere più di uno la cauzione sarà svincolata del 33% al primo appalto specifico, del 33% al secondo e il restante alla chiusura dell’Accordo quadro ( o del lotto).
26.2 Garanzia definitiva per l’ Appalto specifico
Al contratto di Appalto specifico è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, comma 1 del medesimo Codice. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del Codice, applicando le percentuali previste da tale disposizione.
La garanzia definitiva sarà utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del Codice. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), sarà cura dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
La garanzia definitiva dell’Appaltatore di ciascun Contratto attuativo, sarà progressivamente svincolata, secondo le condizioni e nella misura prevista all’art. 103 comma 5 del Codice, in proporzione all’avanzamento della relativa esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Appaltatore all’istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito di ciascun Appalto specifico, deve permanere, sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione del singolo contratto stipulato o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore dei singoli Contratti attuativi, l’integrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.
La garanzia fideiussoria deve:
· prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
· prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile;
· essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria, conforme allo schema tipo adottato con il DM 31/2018, potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs.385/1993 autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall’art. 93 comma 7 del Codice.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle predette riduzioni gli Operatori economici segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi descritti dalle norme vigenti.
Per ciascun contratto di Appalto specifico, il relativo Appaltatore è obbligato a stipulare e presentare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa “C.A.R.” a norma dell’art. 103 comma 7 del Codice, con somma assicurata per danni a opere e impianti pari all’importo netto dell’Appalto specifico maggiorato dell’IVA di legge e con somma assicurata per responsabilità civile verso terzi pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00, redatta in conformità allo schema tipo del DM 31/22018. Tale importo sarà definito in sede di Appalto specifico.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto, per le lavorazioni realizzate un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l’azienda da tutti i rischi connessi all'utilizzo, sostituzione o rifacimento delle opere in garanzia. Il mancato o ritardato pagamento del premio da parte dell’Esecutore non determina inefficacia della garanzia.
CAPO 5 – VARIAZIONI
Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto
Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti di Appalto specifici, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice, che si richiama integralmente.
Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto di Appalto specifico se non previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del Codice e le modifiche ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1 lett. e), tra le quali si richiama quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del Codice e ss.mm.ii.. Le variazioni non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto di Appalto specifico, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici.
Art. 28 Nuovi prezzi e revisione dei prezzi
Qualora si rendesse necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Prezziario regionale alla data di attivazione dell’Appalto specifico, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno come di seguito definiti:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezzario;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento e sono soggetti alla medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Appalto specifico. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di gara.
Se l’Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale, soggetto ad aggiornamento ex art. 23, comma 16, X.X.xx. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o quella successivamente in vigore in caso di modifiche normative.
CAPO 6 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CAM
Art. 29 Norme di sicurezza generale
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Al fine di contenere i rischi ed i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si svolgono all’interno di immobili utilizzati, l’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico avrà cura di adottare tutte le cautele e di predisporre tutte le protezioni che riterrà necessarie, oltre a quelle che saranno previste nell’eventuale PSC, e che comunque potranno essergli richieste, in qualunque momento, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera (CSE).
L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sarà tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in
merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall’Amministrazione.
L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà inoltre che il personale, nell’eseguire i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività, nonché un’adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà, pertanto, che il personale che eseguirà i lavori sia dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.), così come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Art. 30 Piani di sicurezza
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti attuativi devono prevedere la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, provvederà a trasmettere al CSE e al RUP il Piano Operativo di Xxxxxxxxx redatto in aderenza al PSC, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione, all’atto di stipula di ciascun contratto attuativo, il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto in conformità all’allegato XV del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia, per quanto attiene le scelte autonome dell’Appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici.
Se questo obbligo non viene rispettato, l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
Successivamente, all’atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell’inizio delle attività ivi previste, l’Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico.
La vigilanza sull’osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al CSE. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico può, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, presentare al CSE proposte di modificazioni o integrazioni al PSC. L’Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio POS alle prescrizioni imposte dal CSE, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano stesso, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Art. 31 CAM
La disciplina dell’Accordo quadro e degli Appalti specifici è conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 , secondo quanto previsto dall’articolo 34 del Codice e al DM 23 giugno 2022.
In fase di Accordo Quadro sono stati individuati i criteri ambientali minimi obbligatori, che potranno essere implementati dalle singole stazioni appaltanti negli appalti specifici secondo quanto previsto dai DM vigenti in materia.
I CAM richiesti in fase di accordo quadro sono di seguito elencati:
Conferimento rifiuti ad impianto autorizzato al recupero
L'appaltatore deve conferire i rifiuti in un impianto autorizzato al recupero e presentare alla Direzione Lavori, in sede di emissione di ciascuno stato d’avanzamento lavori, copia conforme dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, debitamente vidimati dall’impianto di recupero e attestanti l’avvenuto conferimento presso lo stesso.
Tale obbligo rientrata tra le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi previsto al paragrafo
2.5.3 del DM. 11 ottobre 2017.
Mezzi
Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali, l’appaltatore deve utilizzare mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). Paragrafo 2.5.3 del DM. 11 ottobre 2017
Oli lubrificanti
L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 , e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti e la relativa verifica è riportata ai paragrafi 2.7.5.1 e 2.7.5.2 del DM. 11 ottobre 2017.
Per i CAM obbligatori, sopra individuati, in sede di offerta per l’Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione. La verifica del rispetto del criterio avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici. In caso di inadempimenti si rimanda al paragrafo delle penali CAM del presente capitolato.
CAPO 7- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 32 Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo se ha dichiarato tale volontà in sede di presentazione dell’offerta dell’AQ.
Le stazioni appaltanti, non potranno indicare nei documenti di gara alcuna prestazione o lavorazione oggetto del contratto d'appalto che dovrà essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario,
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
Per le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’operatore economico deve essere iscritto o aver presentato iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui è ubicata la sede amministrativa. In assenza di iscrizione, ha l’obbligo di subappaltare tali attività e dovrà indicarlo nel DGUE da presentare in fase di Accordo quadro, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Per le lavorazioni relative al DM 37/2008, per cui sono necessarie specifiche abilitazioni, l’operatore economico dovrà indicare nel DGUE in sede di partecipazione all’Accordo quadro, la volontà di subappaltare tali lavorazioni nel caso in cui non sia in possesso delle abilitazioni e ritenga di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del Codice.
Il Direttore dei Lavori procede ai controlli indicati dal DM n. 49/2018 e ss.mm.ii, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati.
Art. 33 Subcontratti
Ai sensi dell’art 105 comma 2 del codice, l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo.
Il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
Nei contratti di appalto di lavori, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all’Amministrazione.
Il fornitore dell'Appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’Appaltatore inviano all’Amministrazione e all’affidatario copia delle fatture inevase.
Il RUP invita l'Appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine suddetto, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell’importo delle fatture inevase. L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l’Amministrazione verifica l’integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’Appaltatore e trasmessa da questo all’Amministrazione prima del pagamento a saldo del subappalto.
CAPO 8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 34 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art.30 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Operatore economico aggiudicatario si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Ai sensi dell’art 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 35 Controversie
Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Per gli appalti specifici il foro competente sarà stabilito secondo norme di legge.
Art. 36 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative
1. L’Amministrazione può risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Amministrazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno oppure con posta certificata, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
L'Amministrazione nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, secondo quanto stabilito all’articolo 15 del presente Capitolato, lo stato di consistenza dei lavori, l’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 37 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla stazione appaltante.
Art. 38 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ex art. 102 del Codice.
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2 ovvero le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo
disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 39 Qualità e accettazione di materiali in genere
Il Direttore dei Lavori provvede all’accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall’art. 6 del DM n. 49/2018.
È fatta salva la riduzione del prezzo prevista nel contratto, da contabilizzare nei casi in cui sia autorizzato dal Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, nonché quelle specificamente previste al successivo comma, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 40 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali sia dell’Accordo quadro che dell’Appalto specifico;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto. Per l’occupazione temporanea di suolo pubblico sarà a carico dell’operatore l’ottenimento dell’autorizzazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Comune nel territorio nella quale è richiesta, mentre sarà soggetto a rimborso, previa dimostrazione del pagamento, l'importo del canone di occupazione;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
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