DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 163/06, PER ACCORDO QUADRO DI AFFIDAMENTO DEL
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA,
AI SENSI DEL D.LGS. 163/06, PER ACCORDO QUADRO DI AFFIDAMENTO DEL
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE, NONCHÉ DEI SERVIZI CONNESSI – ACCORDO QUADRO
CIG [6141904B82]
1. PREMESSA
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. Descrizione
2.2. CPV, CUP, CIG, Categorie
2.3. Importi
2.4. Durata dell’appalto
3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA
3.1. Istanza di partecipazione
3.2. Requisiti generali
3.3. Requisiti di idoneità professionale
3.4. Requisiti speciali
3.5. Altra documentazione da allegare
3.6. Note in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – c.d. “nuovo soccorso istruttorio”
4. PLICHI E OFFERTA
4.1. Modalità di presentazione dei plichi
4.2. Redazione dell’offerta
4.3. Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta
5. GARA
5.1. Criterio di aggiudicazione
5.2. Procedura di gara e verifica anomalia
5.3. Altre informazioni
6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO
6.1. Documentazione e Requisiti in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
6.2. Offerta in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
6.3. Altre informazioni in caso di R.T.I./Consorzi/Reti di impresa
6.4. Avvalimento
7. SUBAPPALTI
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
10. ALTRE INFORMAZIONI
11. CONTATTI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA
1. PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ne contiene le norme integrative e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell’appalto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Descrizione
Marche Multiservizi SpA di Pesaro indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, c. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per affidare – mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 163/2006 – il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché i servizi connessi e quelli a pagamento, poiché, in relazione ad una pluralità di noleggi non programmati e di natura ordinaria e/o eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di fornitura a noleggio che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.
L’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 verrà concluso con un unico operatore economico.
Determinazione A.D. di Marche Multiservizi S.p.A. n. 11/2015 del 18.02.2015.
ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE, NONCHÉ DEI SERVIZI CONNESSI — CIG [6141904B82].
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx. L’accordo quadro prevede:
1) il noleggio a lungo termine degli autoveicoli;
2) l’esecuzione delle attività manutentive e accessorie (Full Service) come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
3) l’esecuzione dei servizi di reportistica, monitoraggio e tracciatura delle attività degli autoveicoli in noleggio come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri allegato;
Ubicazione: Territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.a. – Provincia di Pesaro e Urbino (PU) ITE 31
Con riferimento agli artt. 81 e 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’accordo quadro oggetto dell’avviso di procedura aperta verrà affidato con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi degli artt. 208, comma 1, e 209, comma 1 e 2, del D. Lgs 163/06, il presente appalto appartiene ai settori speciali, in quanto è organizzato da un ente che esercita la messa a disposizione e la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas e acqua potabile e concerne un’attività che riguarda l'alimentazione di tali reti con gas e acqua potabile.
2.2 CPV, CUP, CIG, Categorie
CPV principale: 60171000-7 Noleggio di autovetture (CPV secondario: PB04-7 Senza autista);
CPV principale: 60180000-3 Noleggio di veicoli industriali (CPV secondario: PB04-7 Senza autista);
CPV principale: 60183000-4 Noleggio di furgoni (CPV secondario: PB04-7 Senza autista); CIG [6141904B82].
2.3 Importi
L’importo complessivo presunto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara dell’appalto per il periodo dell’accordo quadro indicato di 4 anni, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 163/06, viene stabilito pari a € 3.571.064,00 (tremilioni cinquecentosettantunomila sessantaquattro/00).
I noleggi oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari offerti con le modalità espresse all’art. 4.2 del presente Disciplinare, prezzi che costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Non sono presenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale di Marche Multiservizi SpA e personale della futura aggiudicataria in ordine alla fornitura di cui all’oggetto dell’appalto, non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Non si ritiene di dover procedere alla redazione di uno specifico D.U.V.R.I.
2.4 Durata dell’appalto
Il termine di validità dell’accordo quadro viene stabilito in mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla data di stipula dello stesso, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
La durata dei singoli noleggi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento del singolo specifico contratto applicativo. Tutti i noleggi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi. I contratti applicativi si intenderanno attivati all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni relative al relativo noleggio.
Ove, alla data di scadenza del predetto termine di mesi 48, fosse in corso l’esecuzione di noleggi richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, l’accordo quadro si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione dei noleggi. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell’accordo quadro.
3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA
Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della seguente documentazione.
3.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni generiche
Dovrà essere prodotta Istanza di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di un suo valido documento di identità. Tale istanza dovrà contenere a pena di esclusione:
♦ Specificazione dell’oggetto della procedura di gara e relativo CIG
▪ Indicazione della ditta e relativi indirizzo e recapiti telefonici, email, CF/P.IVA,
▪ Eventuale indicazione del CCNL applicato, N° dipendenti, N° stimato di lavoratori che saranno impiegati nell’appalto (specificando quelli dipendenti), Codice Attività, dati INAIL, INPS e Cassa Edile (se applicabile)
▪ Eventuale indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 co. 5. D. Lgs 163/06;
▪ Eventuale indicazione se si autorizza o meno l’uso del fax per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 D. Lgs 163/06, e del relativo numero;
▪ Eventuale indicazione se si autorizza o meno l’uso dell’email per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 D. Lgs 163/06, e del relativo indirizzo;
▪ Eventuale indicazione del Conto Corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
▪ In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, andrà indicata la composizione del R.T.I./consorzio, la/e ditta/e esecutrici e, ai sensi dell’art. 37, c. 4 D.Lgs 163/06, andranno specificate - a pena di esclusione (Cons. Stato sez. III 7/3/2011 n. 1422, Consiglio di Stato sez. III 16/11/2011 n. 6048, e Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22/7/2010 n. 142) - le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; andrà anche allegata apposita dichiarazione prevista dall’art. 6.2 del presente Disciplinare. Relativamente alle aggregazioni di Reti di imprese, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6.1 e 6.2 del presente Disciplinare;
▪ Dichiarazione che:
– che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di procedura aperta e dal Disciplinare e Capitolato Speciale per la partecipazione alla gara in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs 163/06 e dal D.P.R. 207/2010 ovvero che l’impresa intende avvalersi dei requisiti di altra impresa;
– di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che possono influire sull’esecuzione delle prestazioni;
– di aver pertanto giudicato i xxxxxx remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta;
– di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
– di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse;
– di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che gli stessi non sono soggetti a ribasso;
– di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
– di accettare la eventuale consegna dei lavori o dei servizi, o l’ordinazione delle forniture sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nei casi previsti dalla normativa vigente;
– di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale di Appalto e tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione delle prestazioni;
– di accettare, nel caso di aggiudicazione, l’appalto alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel DM 145/2000, nell’avviso di procedura aperta e nel Disciplinare tenendo conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010;
– di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell’avviso di procedura aperta e, del Disciplinare e del Capitolato Speciale;
– che l’impresa possiede l’attrezzatura necessaria ed adeguata per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione delle prestazioni;
– che l’impresa possiede la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte;
– di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
– di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Marche Multiservizi SpA ad effettuare il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività;
– di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi derivanti dalla normativa vigente sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, ed in particolare: di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla natura dell’attività dell’impresa e delle varie unità produttive e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08; di aver designato il R.S.P.P.; di aver nominato se previsto il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale; di aver provveduto all’informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08; di aver proceduto alla nomina degli addetti alla lotta antincendio ed al primo soccorso ai sensi del DM 10/03/1998 e del DM 388/2003 e che gli stessi hanno frequentato il relativo corso di formazione; di aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali e di aver dato adeguate disposizioni circa l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e dell’uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a loro disposizione; di tenere apposito registro degli infortuni sul lavoro.
– che la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione all’appalto da affidare, di cui all’allegato XVII D. Lgs 81/2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 1 lett. a) n. 2) del D. Lgs 81/2008;
- che la Ditta ha preso conoscenza, in occasione del sopralluogo (se previsto) o avendone effettuato il download dal sito di Marche Multiservizi, o comunque avendolo ricevuto in allegato alla documentazione di gara, del fascicolo/documentazione tecnica contenente informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all’art. 26 c. 1 lett. b)
D. Lgs 81/2008, nonché del Piano di Sicurezza e Coordinamento (se presente) contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si svolgeranno le prestazioni del presente appalto;
▪ Indicazione dei nominativi, la data e il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza dei seguenti soggetti: titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice-presidente, e tutti i direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; Tali soggetti dovranno presentare dichiarazione di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c), e comma 2, del D.Lgs. 163/2006. (vedi punto 3.2). ATTENZIONE: Xxxxx indicati anche i procuratori speciali. A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 a pena di esclusione;
▪ Indicazione dei nominativi di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, relativamente ai quali l’Impresa concorrente dovrà dichiarare la data di cessazione dalla carica, nonché l’inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero la specificazione circa l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora il legale rappresentante non fosse a conoscenza delle situazioni di tali soggetti, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, produrre una dichiarazione di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (vedi punto 3.2);
▪ Dichiarazione (solo se trattasi di operatore economico residente nei paesi cosiddetti blacklist) che l’impresa ha sede, residenza o domicilio, ai sensi della L. 122/2010, in un paese cosiddetto blacklist di cui al D. M. delle Finanze 04.05.1999 e al D. M. dell’economia e delle finanze del 21.11.2011, e che è ammessa a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs 163/06 previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010.
▪ Dichiarazione relativa agli eventuali subappalti e specificazione delle prestazioni che, in caso di aggiudicazione, la ditta intende subappaltare o concedere in cottimo, conformemente e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 o dall’art. 122 c. 7 del D. Lgs 163/06 se applicabile. N.B. devono essere dichiarate esplicitamente e analiticamente le prestazioni oggetto del subappalto, nonché la percentuale di subappalto.
3.1.1 Dichiarazione sui requisiti generali per impresa e legale rappresentante
Dovrà essere prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di un suo valido documento di identità, una dichiarazione relativa ai Requisiti Generali , e quindi relativa all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06, all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, all’ art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e alla L. 68/1999:
- punti a) → m-quater) (nella maggior parte dei casi):
a – (solo l’opzione che interessa)
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità az.le)
- che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del
Tribunale di ……….. del ……………..: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice);
b - di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
c – (solo l’opzione che interessa)
- di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18;
ovvero
- di aver subito condanne (anche se riportanti il beneficio della non menzione) relativamente a (descrivere)
d - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Marche Multiservizi SpA e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Marche Multiservizi SpA;
g - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;
h - che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, c. 10, D. Lgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita;
l – (solo l’opzione che interessa)
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili;
ovvero
- di non essere soggetta alle disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili;
m - di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008;
m-bis) - che nei propri confronti non risulta ai sensi dell’art. 40, c. 9-quater del D. Lgs 163/06 l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, c. 10, D. Lgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
m-ter) - (solo l’opzione che interessa)
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
(eventualmente cancellare l'articolo che non interessa) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver presentato regolare denuncia in data … presso…
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di non
aver provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini di quanto previsto dal presente punto il concorrente dichiara alternativamente (solo l’opzione che interessa)
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Oppure in alternativa alle dichiarazioni relative ai punti a) 🡪 m-quater) (solo se del caso), che alla ditta non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in quanto sottoposta a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs 159/2011, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
3.2 Dichiarazioni Requisiti generali per soggetti muniti di poteri di rappresentanza e soggetti cessati
Dovranno essere prodotte dichiarazioni di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) e comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte dai relativi firmatari con allegata fotocopia di un valido documento di identità, da ciascuno seguenti soggetti:
• titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
• tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
• tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
• tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice- presidente, e tutti i direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
• ATTENZIONE: A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, a prescindere o meno che sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 a pena di esclusione
• Tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, limitatamente all’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 38 D. Lgs 163/06, qualora la loro situazione non sia dichiarata dal legale rappresentante “per quanto a propria conoscenza” (e in questo ultimo caso vanno specificate le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati), sempreché non vi sia stata l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione (che vanno obbligatoriamente specificate) dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs 163/06.
Tali dichiarazioni potranno essere rese secondo il “modello B”, come meglio precisato nel successivo punto 3.5.
3.3 Requisiti di idoneità professionale
RP.1) Certificato, o copia conforme all’originale, rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta), ai sensi dell’art. 39 D. Lgs 163/06. Sottolineando che il certificato o la dichiarazione dei dati da esso certificati vanno prodotti a pena di esclusione ed è sempre preferibile produrre copia conforme del certificato originale, lo stesso può tuttavia essere sostituito alternativamente in due modi:
- utilizzando il punto 2 del Modello A di istanza di partecipazione predisposto da Marche Multiservizi SpA, il quale contiene già al suo interno una sezione dedicata alla dichiarazione “sostitutiva di certificazione”: tale sezione va compilata in ogni sua parte se si intende utilizzarla come autocertificazione (al punto 2 del predetto Modello A);
- predisponendo una separata dichiarazione “sostitutiva di certificazione” resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445 che contenga tassativamente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
• Dicitura “dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
• Dati relativi alla Camera di Commercio (competenza, n° iscrizione, data iscrizione);
• Esatta denominazione dell’impresa, società, Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio interessato e specificazione che trattasi di impresa individuale, oppure società di tipo…, consorzio oppure società consortile;
• C.F. , P. IVA, sede legale;
• Attività dell’impresa, come da oggetto sociale, e dichiarazione che la stessa rientra nelle attività di cui all’oggetto di gara;
• Dichiarazione che non risultano negli ultimi 5 anni a carico della impresa dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, e l’insussitenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazione;
• Indicazione capitale sociale, in euro;
• Dichiarazione che la società è attualmente costituita dai soggetti… (indicare componenti del Consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, con relativi dati anagrafici, residenza, carica sociale con scadenza, codice fiscale);
Non saranno ammesse dichiarazioni “sostitutive di atto notorio” relative al certificato CCIAA, né saranno ammesse le sole Visure Camerali ordinarie, a pena di esclusione.
Attenzione: vista l’eliminazione della possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma di certificati CCIAA muniti dell’apposita dicitura c.d. “nullaosta antimafia” di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, e vista la non dichiarabilità dello stesso in capo alle Ditte concorrenti (cfr. TAR Puglia Lecce sez. II 13/2/2008 n. 516) si invitano le stesse a fornire già in sede di gara la “Dichiarazione che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 (nullaosta antimafia)” presentata, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 159/2011, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 indicando tutti gli elementi utili affinchè la Stazione Appaltante possa successivamente richiedere alla Prefettura competente le comunicazioni o informazioni previste dal cit. D. Lgs (rif. Modello allegato).
La presentazione di tali dichiarazioni dei suddetti soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs 159/2011 non è a pena di esclusione e sarà comunque chiesta – se non già presentata – in capo all’aggiudicataria.
Qualora l’Impresa fosse iscritta all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di competenza (c.d. “White List”) di cui alla L. 190/2012, è invitata a comunicarne l’iscrizione in sede di partecipazione alla gara, con gli estremi della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3.4 Requisiti speciali
Requisiti tecnico-professionali
RT.1) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che l’impresa ha realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi (2012 – 2014) dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, un fatturato specifico per servizi di noleggio di autoveicoli senza conducente, non inferiore a € 1.350.000,00 (un milione trecentocinquantamila /00), IVA esclusa.
3.5 Altra documentazione da allegare
1) Cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) ed eventuale certificazione del sistema di qualità (obbligatoria qualora si scelga di avvalersi della facoltà dell’art. 75, c.7 del D.Lgs 163/2006) ai sensi dell’art. 268 del DPR 207/2010. L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo presunto indicato nel bando, Euro 71.421,28 (settantunomila quattrocentoventuno/28), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 75 cit. l’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti delle imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si evidenzia che le eventuali cauzioni provvisorie rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 e inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si evidenzia inoltre che la cauzione provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive (schema tipo 1.1.) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c.: è necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante. Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato). Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell’autenticità del documento e della firma apposta. Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
La garanzia provvisoria copre, oltre alla mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, anche il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, introdotto dall’ art. 39,
comma 1, legge n. 114 del 2014.
La produzione di eventuali cauzioni non conformi a quanto sopra indicato comporterà l’esclusione dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall’art. 46 comma 1-bis D. Lgs 163/06 e in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012. La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva.
2) Ricevuta/e di pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici. ATTENZIONE: come indicato dalla Deliberazione dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15.02.2010, a partire dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove modalità di pagamento della contribuzione e di dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Si illustrano brevemente le forme di pagamento ammesse, ma si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni presenti sul sito dell’Autorità: xxxx://xxx.xxxx.xx. Dal 01.05.2010 come modalità di comprova in sede di gara del pagamento effettuato sono ammesse alternativamente:
• Ricevuta di pagamento, che viene spedita in forma digitale alla Ditta al momento del pagamento online mediante carta di credito, e precisamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Ditta in sede di iscrizione al sistema di Riscossione dell’Autorità. Tale ricevuta va stampata e allegata alla documentazione
amministrativa di gara;
• Scontrino del pagamento, rilasciato dal punto vendita Lottomatica. Lo scontrino va allegato in originale alla documentazione amministrativa di gara. E’ infatti ammesso anche il pagamento della contribuzione in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
N.B. non è più in vigore il pagamento mediante bollettino C/C postale. L’importo da pagare sarà fornito dal sistema SIMOG dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici al momento del pagamento. Così come indicato dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 26.01.2006, Marche Multiservizi, ai fini dell’esclusione dalla gara e nei limiti di quanto previsto dall’art. 46 comma 1-bis D. Lgs 163/06, procederà al controllo della ricevuta di versamento, dell’esattezza dell’importo, e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta con quello assegnato alla procedura di gara. Attenzione: in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).
Al presente appalto non si applica il sistema AVCPASS per le seguenti motivazioni.
1) È ormai riscontrato da parte dell’ANAC stessa che il sistema AVCPASS oggettivamente non funziona.
a) Cfr. intervista rilasciata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, consigliere dell’ANAC con delega agli appalti:
«Bisogna assolutamente rimetterci mano (…). Xxxxxxxx capire perché non sta funzionando e andare verso un obiettivo chiaro. L'Avcpass è buono nella sua filosofia, cioè la semplificazione delle procedure. Ma la sua realizzazione concreta non va. Se, dobbiamo costringere le imprese a chiamare un consulente per capire come partecipare alla gare, facciamo un danno al mercato» (Edilizia e territorio, 17 settembre 2014).
b) Cfr., soprattutto, la dettagliata analisi dell’ANCI (28 novembre 2014), cui ob relationem si rinvia.
2) La previsione normativa del codice – secondo cui le «stazioni appaltanti (…) verificano il possesso dei requisiti (…) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (D.Lgs. 163/2006, art. 6-bis, comma 3, primo periodo) ha carattere ordinatorio e non perentorio. Non può infatti ingenerarsi violazione di legge – e quindi illegittimità dell’aggiudicazione – se l’operatore economico aggiudicatario (o chi altro) ha di fatto il pieno possesso dei requisiti, e tuttavia le verifiche documentali sono state operate dal RUP – in ipotesi – con modalità diverse rispetto all’utilizzo del sistema AVCPASS. La modalità materiale di verifica documentale dei requisiti tramite AVCPASS non può diventare il fine giuridico primario da rispettare, rispetto allo strumento materiale che la medesima doveva configurare (strumento anzitutto di semplificazione per le imprese, oltre che per le stazioni appaltanti).
3) Il ricorso al sistema AVCPASS non solo obbliga RUP e dirigente-organo ad adempimenti non strettamente indispensabili per la funzione della sola acquisizione dei documenti, ma soprattutto sottrae ai medesimi l’autonomia di scelta giuridica che il codice loro pienamente consente.
4) Invece che attuare una banca-dati – o comunque, invece che fornire uno strumento snello di acquisizione dei documenti, considerato che una banca-dati “reale” è oggettivamente impossibile implementarla – si è finito coll’imporre alle stazioni appaltanti una procedura informatica applicativa, peraltro tutt’altro che “leggera” sotto il duplice profilo, sia degli adempimenti materiali, sia dei tempi di procedura. Per questa ragione, va disapplicata la deliberazione di attuazione dell’AVCPASS, in quanto provvedimento amministrativo che va oltre la previsione di legge di cui al comma 2 dell’art. 6-bis del codice.
5) Non è leso il principio di scelta del giusto contraente se si prescinde dall’utilizzo dell’AVCPASS. Infatti, non solo l’aggiudicatario viene comunque verificato in toto con gli strumenti del sistema ordinario, per quanto riguarda il possesso di tutti i requisiti. Ma, finanche rispetto a quanto prevede l’art. 48 del codice, all’aggiudicatario stesso non deve essere imposto alcun onere documentale a pena di esclusione. È il RUP stesso che acquisirà d’ufficio tutta la documentazione di rilevanza pubblicistica, e ciò nell’ottica della piena applicazione del principio della c.d. decertificazione anche agli appalti pubblici (secondo quella che doveva essere la ratio dell’art. 6-bis del codice), a fronte di un AVCPASS che richiede ancora ai concorrenti di produrre la documentazione di carattere pubblicistico.
3) originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale, nella eventualità che l’offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori
rappresentanti dell’Imprenditore. In tal caso gli stessi procuratori sottoscrittori dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, anche la relativa dichiarazione ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. b) e c) D. Lgs 163/06 di cui al punto 3.2 del presente Disciplinare.
La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall’art. 46 comma 1-bis D. Lgs 163/06 e in accordo con la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012.
Il possesso dei requisiti potrà essere autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000, anche mediante apposite sezioni previste nel fac-simile “modello A” o mediante redazione di apposite dichiarazioni sostitutive conformi a quanto prescritto dal presente Disciplinare di gara.
Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena l’esclusione, in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. Le ditte aventi sede in uno stato della U.E. dovranno presentare, per la partecipazione alla presente procedura aperta, apposita documentazione, in base alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata.
Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare almeno una copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, c.2, DPR 445/2000) in ciascuna delle buste o plichi, al fine della regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse nelle buste o nei plichi stessi.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Si invitano cortesemente le Ditte a non pinzare tutta la documentazione in un unico fascicolo che ne renderebbe disagevole la disamina.
Per la redazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni le Imprese sono invitate a utilizzare gli appositi modelli relativi alla presente procedura, disponibili nel sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tali moduli contengono:
Modello A: dichiarazioni di cui al punto 3.1, 3.3 e 3.4 del presente Disciplinare, e cioè - Dati della gara e della ditta/RTI/Consorzio – istanza di partecipazione – dichiarazioni generali sull’appalto – dichiarazione sostitutiva di certificazione CCIAA – composizione societaria – dichiarazioni art. 38 D.Lgs 163/06 per la ditta e il Legale Rappresentante – requisiti speciali e idoneità professionale – altre dichiarazioni e subappalto; Nota Bene: si invita comunque a prestare particolare attenzione a eventuale documentazione da allegare al modello (es. certificazioni in copia conforme o originali, qualora richieste, ecc.) richiesta dal Disciplinare, dal CSA o dalla normativa vigente.
Modello B: dichiarazioni di cui al punto 3.2 del presente Disciplinare, e cioè relative all’art.
38 D.Lgs 163/06 per tutti i soggetti diversi dal Legale Rappresentante compilatore e firmatario del modello A. Nota Bene: si prega di prestare particolare attenzione a tutti i soggetti tenuti a compilare il modello B;
Modelli AVV: dichiarazioni e modelli per l’eventuale avvalimento. N.B. si invita comunque a prestare particolare attenzione alla documentazione da allegare ai modelli (es. contratto di avvalimento);
Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA: ai fini di quanto richiesto dal punto 3.3. del presente Disciplinare;
Mod. Autodichiarazione ai fini del nullaosta + famigliari: vista l’eliminazione della possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma di certificati CCIAA muniti dell’apposita dicitura c.d. “nullaosta antimafia” di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159, e vista la non dichiarabilità dello stesso in capo alle Ditte concorrenti (cfr. TAR Puglia Lecce sez. II 13/2/2008 n. 516) si invitano le stesse a fornire già in sede di gara la “Dichiarazione che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 (nullaosta antimafia)” presentata, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs 159/2011, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 indicando tutti gli elementi utili affinchè la Stazione Appaltante possa successivamente richiedere alla Prefettura competente le comunicazioni o informazioni previste dal cit. D. Lgs (rif. Modello allegato). La presentazione di tali dichiarazioni ai fini del nullaosta dei suddetti soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs 159/2011 non è a pena di esclusione e sarà comunque chiesta – se non già presentata – in capo all’aggiudicataria.
Modello OE: modello su cui impostare l’offerta economica e relativo allegato
Marche Multiservizi S.p.A. mette a disposizione, sul proprio sito internet, l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e non prenderà quindi in
considerazione, ai sensi dell’art. 71, c. 1, del D.Lgs 163/06, le richieste di invio dei documenti di gara.
3.6 Note in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – c.d. “NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO”.
Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs 163/06, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Marche Multiservizi S.p.a., della sanzione pecuniaria pari a Euro 3.571,06 (1‰ del valore della gara), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, Marche Multiservizi S.p.a. assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Marche Multiservizi S.p.a. non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
Tutto ciò premesso, a seguito dell’emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell’avviso di procedura aperta e, del Disciplinare, o della Lettera d’invito, e del Capitolato Speciale. Pertano quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara.
1. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).
2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d’ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli casi – rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).
3. Non si applicherà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora la Stazione Appaltante riesca, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l’effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell’Attestazione SOA sul sito dell’ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l’effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio con sanzione, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell’art. 10 della L. 15/1968, dell’art.18 della L. 241/1990, e dell’art. 7 del D.P.R. 403/1998.
4. La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. All’incameramento, in ogni caso, non si procederà per il caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio: a tal fine, il concorrente dovrà esplicitamente dichiarare, a mezzo del proprio legale rappresentante, la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio dietro pagamento della sanzione e di essere quindi escluso dalla procedura di gara, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante nella procedura indicata dall’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs 163/06. La sanzione, quindi, verrà comminata nei seguenti tre casi:
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, intende avvalersi del soccorso istruttorio al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze per essere ammesso al prosieguo di gara;
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, è impossibilitato a sanare poiché la mancata integrazione dipende da una effettiva carenza del requisito dichiarato e viene, quindi escluso.
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, per propria negligenza non provveda nei termini assegnati all’integrazione e venga, quindi escluso.
La sanzione NON verrà comminata nei seguenti due casi:
• qualora il concorrente rinunci al soccorso istruttorio;
• qualora il concorrente sia escluso direttamente, senza poter usufruire del soccorso istruttorio, poiché incorso in irregolarità mai sanabili.
5. La sanzione sarà comminata esclusivamente al singolo Operatore Economico le cui dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito.
6. La sanzione sarà comminata anche all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione relativa ai requisiti che sia carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. c) del Codice).
7. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell’offerta (completamento o integrazione/correzione). Mentre può essere utilizzata, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al rappresentante della Ditta, SOLO per la mancata sottoscrizione dell’offerta, sia essa tecnica o economica.
CASO | Tipo | SANABILE? | SANZIONE? |
Dichiarazione che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti | Essenziale | Sanabile | Sì |
Dichiarazione che non consenta l’individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Esempi: - omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione; - alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione; - mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni: a tal proposito si veda Consiglio di Stato sez. III 29/1/2015 n. 395 | Essenziale | Sanabile | Sì |
Omessa dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell’art. 38 del Codice | Essenziale | Sanabile | Sì |
Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito | Essenaiale | Sanabile | Sì |
Dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno | Essenziale | Sanabile | Sì |
Omessa dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle nello specifico | Essenziale | Sanabile | Sì |
Falsa dichiarazione di NON aver subito sentenze di condanna | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza | Essenziale | Sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente | Sì |
Mancata presentazione della cauzione provvisoria | Essenziale | Sanabile, ferma restando già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. | Sì |
Mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata allegazione attestato sopralluogo | Essenziale | Sanabile (se effettuato nei termini) ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in possesso di copia | Sì / No |
Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione di gara totalmente errata o generica | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata sigillatura del plico e delle buste interne | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse | Essenziale | Sanabile se le buste sono comunque distinguibili, o se – presente il LR della Ditta, può contrassegnarle senza aprirle altrimenti NON sanabile = esclusione | No |
Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate | Essenziale | Non sanabile = esclusione | No |
Mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta o la documentazione di gara | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Mancata indicazione di: domicilio eletto per le comunicazioni; indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni; posizioni INAIL, INPS, CE | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra ditta per il possesso dei requisiti di partecipazione | Essenziale | Non sanabile = esclusione | No |
Contratto di avvalimento | Essenziale | Sanabile, SOLO se già stato sottoscritto precedentemente la scadenza termine pres. offerte (sola mancata allegazione) | Sì |
Altri documenti avvalimento | Essenziale | Sanabili | Sì |
Indicazione quote partecipazione al RTI (solo lavori) | Essenziale | Sanabile | Sì |
Indicazione quote percentuali o parti di esecuzione lavori/servizi/forniture | Essenziale | Sanabile | Sì |
Mancata indicazione volontà di subappalto qualificatorio (es. nei lavori: categorie scorporabili e subappaltabili non possedute) | Essenziale | Non sanabile = esclusione | No |
Omesso versamento contributo ANAC | Essenziale | Non sanabile = esclusione | No |
Mancata allegazione ricevuta versamento contributo ANAC | Essenziale | Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l’avvenuto pagamento mediante il sito ANAC | Sì/No |
Mancata allegazione Certificazioni di Qualità per dimezzamento cauzione provvisoria | Essenziale | Sanabile Ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare il possesso della certificazione mediante il sito dell’Ente preposto | Sì/no |
4. PLICHI E OFFERTA
4.1 Modalità di presentazione dei plichi
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, elencata al punto
3 del presente disciplinare, potrà essere inserita liberamente nel plico di invio, senza necessità di ulteriori buste che la racchiudano.
L’offerta economica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà invece essere racchiusa, a pena di esclusione, in una busta sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere
protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente o comunque dovranno essere posti accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza (es. fogli scuri all’interno, a coprire l’offerta). Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/06 e in linea con la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012 saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Economica – NOLEGGIO LUNGO TERMINE DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI, SENZA CONDUCENTE – ACCORDO QUADRO - CIG
[6141904B82]”. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/06 e in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
L’offerta tecnica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà essere racchiusa in una busta sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente o comunque contenente accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Codice saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la dicitura “Offerta Tecnica – NOLEGGIO LUNGO TERMINE DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI, SENZA CONDUCENTE – ACCORDO QUADRO - CIG
[6141904B82]”. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Codice saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
La suddetta documentazione amministrativa sfusa e ed entrambe le buste “Offerta Economica” e “Offerta tecnica” dovranno a loro volta essere racchiuse, a pena di esclusione, in un ulteriore unico plico di invio sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. Attenzione il plico di cui trattasi NON deve essere considerato quello plastico dell’eventuale corriere cui si affidano le buste: tale involucro plastico viene infatti normalmente aperto all’Ufficio Protocollo di Marche Multiservizi S.p.A. Il plico d’invio invece dev’essere una busta cartacea o scatola appositamente sigillata e contrassegnata come da presente lettera d’invito, contenente a sua volta la busta dell’offerta economica e la documentazione amministrativa sfusa. Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Codice D.Lgs 163/06 e in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all’interno del raggruppamento) e quindi:
* Ragione sociale
* indirizzo completo di CAP
* numero di telefono e fax
* indirizzo email
* P.IVA e Codice Fiscale
* codice attività ATECO (classificazione attività economiche)
* mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso
- Dicitura: “OFFERTA PER NOLEGGIO LUNGO TERMINE DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTOMEZZI, SENZA CONDUCENTE – ACCORDO QUADRO - CIG [6141904B82]”
- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte)
- Scritta “NON APRIRE”
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/06 e in linea con la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 10 ottobre 2012, saranno valutati ai
fini di esclusione i plichi che rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio del 06.04.2015 (6 aprile 2015) alle ore 12:00 - per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano al seguente indirizzo: Marche Multiservizi SpA – UFFICIO PROTOCOLLO – Via dei Canonici n. 144 – 61122 – Pesaro (PU), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l’ora (l’ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall’Ufficio Protocollo all’esterno dello stesso. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti.
Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte:
1) a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste esattamente come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e del plico d’invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco,
2) a utilizzare se possibile esclusivamente plichi d’invio adatti al formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 o “americane”) o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell’archiviazione degli atti di gara,
3) a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul fronte del plico impedendo la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul plico stesso -, potenziale causa di strappo accidentale del plico durante la rimozione delle etichette/lettere di vettura grappettate,
4) a non lasciare – sebbene saranno comunque ammessi – i plichi in centralino/portineria, ma di farli pervenire precisamente all’ufficio protocollo. Ciò vale soprattutto per i plichi consegnati tramite corriere, e le ditte che intenderanno avvalersi di tale mezzo di spedizione sono invitate a dare opportune istruzioni ai vettori. Non si risponderà di eventuali plichi che, non lasciati direttamente all’ufficio protocollo, dovessero risultare smarriti e/o danneggiati.
4.2 Redazione dell’offerta
L’offerta ECONOMICA dovrà essere resa in lingua italiana, in bollo e e formulata in conformità al modello allegato “OE”, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina con il nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante dell’Impresa, o da un procuratore dello stesso (in tal caso, va trasmessa la relativa procura) e dovrà valorizzare tutti i prezzi in elenco previsti per ogni scheda dell’Allegato A del Capitolato. I concorrenti dovranno riportare, negli spazi previsti dell’Allegato, i prezzi unitari relativi ad ogni mezzo offerto a noleggio, espressi in cifre nella prima colonna ed in lettere nella colonna adiacente.
Andranno indicati separatamente:
Colonna C: Marca veicolo offerto; Colonna D: Modello veicolo offerto;
Xxxxxxx E: Prezzo canone di noleggio totale per 60 mesi, in cifre (si intende complessivo per la quantità di autoveicoli indicata alla colonna (B);
Colonna F: Prezzo canone di noleggio totale per 60 mesi, in lettere; Colonna G: Prezzo di listino automezzo offerto in cifre;
Xxxxxxx X: Prezzo di listino automezzo offerto in lettere.
In fondo al modello dovranno essere riportati il totale generale (cioè il prezzo complessivo offerto), così come il ribasso complessivo, indicato in Euro ed in percentuale e dovranno essere espressi non oltre tre cifre decimali; l’eventuale quarta cifra decimale, ove apposta, sarà ignorata e non sarà effettuato ad alcun arrotondamento.
Tale stima è solo un ipotesi prevista in sede di offerta per permettere la valutazione delle diverse convenienze economiche delle offerte presentate, ma non vincola in alcun modo MMS.
Il prezzo complessivo ed il ribasso in termini monetari e percentuali sono espressi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere.
Il ribasso in termini percentuali sarà ottenuto dal confronto tra l'importo posto a base di gara (€ 3.571.064,00) ed il prezzo complessivamente offerto da ciascun concorrente, con la formula seguente:
Ribasso percentuale “Ri” = [(T1-T2)/T1]*100
Dove:
Ri = ribasso percentuale della ditta “i-esima” T1 = totale base gara
T2 = totale offerto dalla ditta “i-esima”
Esempio:
Ditta A offre 3.200.000 Ditta B offre 3.380.000 Ditta C offre 2.960.000 Ribasso A = 10,391 % Ribasso B = 5,35 % Ribasso C = 17,112 %
Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere.
Si precisa che il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nei suddetti moduli, previo accurato esame del Capitolato d’oneri.
Il Modulo OE, dovrà essere stampato in formato A3 e comunque risultare ben leggibile, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dagli stessi confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, tale documento deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese.
Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla scrivente stazione appaltante in sede di CSA) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese (c.d. “aziendali” che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis, e 87 comma 4 D. Lgs 163/06 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i costi della sicurezza da rischio specifico (c.d. aziendali).
Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda Committente: es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria… Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa.
Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l’indicazione dei costi dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un’apposita dichiarazione allegata all’offerta economica, a firma del Legale Rappresentante
L’OFFERTA TECNICA dovrà essere resa sotto forma di relazione/progetto, e dovrà esporre i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio oggetto dell’appalto che dimostrino chiaramente come il concorrente intenda dare esecuzione al servizio posto a gara, secondo i criteri indicati all’art. 5.1.1 del presente Disciplinare. Tale relazione servirà anche per l’attribuzione del punteggio previsto e per conoscere le modalità previste di gestione del servizio offerto.
Tale relazione deve essere contenuta possibilmente in massimo 20 (venti) pagine di fogli A4 e scritta con carattere Times New Romans, dimensione carattere 12, interlinea singola e suddivisa in specifici capitoli trattanti ciascuno la singola lettera dell’elenco di argomenti indicato all’art. 5.1.1. Le immagini eventualmente contenute nella relazione dovranno essere inserite in allegato alla stessa.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la relazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
Inoltre:
a) Il progetto dovrà descrivere senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l’offerta economica, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche delle prestazioni offerte;
b) dovrà essere prodotta in n. 3 (tre) copie cartacee sottoscritte dal legale rappresentante in tutte le pagine e in più n. 1 (una) copia in formato elettronico PDF su CD o DVD (che dovrà essere in tutto e per tutto identica alla copia cartacea dell’offerta nel suo complesso);
c) Le copie cartacee dovranno essere redatte in fogli di formato A4 in singola facciata. La relazione dovrà essere redatta preferibilmente in massimo 20 fogli di formato A4 numerati progressivamente, in singola facciata, con carattere minimo dimensione 12 pt. e interlinea singola. Dovrà essere chiaramente suddivisa in sezioni, ciascuna a illustrazione di ciascun criterio di cui al punto 5.1.1. Se costituito da fogli amovibili, il progetto/relazione dovrà essere firmato e timbrato in ogni pagina xxx/x xxxxxx/x xxxxxxxxxxxxxx/x xxxxx/x Xxxxx/x xxxxxxxxx/x (x ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla nelle pagine intermedie). Qualora il progetto/relazione sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea rilegatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i sulla prima e ultima pagina di ogni documento. Qualora partecipino R.T.I., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese;
d) E’ gradito un indice che elenchi tutta la documentazione/allegati di cui si compone il progetto tecnico.
I calcoli dei punteggi, ove previsti da formule matematiche, e i punteggi finali derivanti dalla riparametrazione al massimo, saranno effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
4.3 Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta
L’Amministrazione si riserva di procedere all’esclusione delle offerte per le quali si deduca l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese offerenti.
Le offerte con ribasso sull’importo a base di gara pari a zero (0) o in aumento (anche di un singolo prezzo a base di gara), in variazione, condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara.
Non è consentito il ricorso al subappalto ed al cottimo per le lavorazioni non dichiarate in sede di offerta.
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta.
La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto l'Amministrazione: Marche Multiservizi SpA potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Marche Multiservizi S.p.A. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere all’affidamento delle prestazioni, nonché qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Marche Multiservizi SpA si riserva altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità le Imprese concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Fatto salvo il disposto dell’art. 81, c. 3, D.Lgs 163/06, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, Marche Multiservizi SpA si riserva di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/06, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera g), legge n. 106 del 2011.
5. GARA
5.1 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità espresse dagli artt. 83, 84, 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri e le formule indicate in seguito.
Essa verrà individuata mediante l’attribuzione del punteggio massimo complessivo di punti 100 così suddivisi:
Offerta Tecnica (massimo attribuibile: punti 20)
Offerta Economica (massimo attribuibile: punti 80)
5.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Richiamando il criterio di aggiudicazione dell’appalto previsto nel bando di gara, si precisa che per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, alla quale sono attribuiti complessivamente 20 punti, verranno utilizzati, in accordo con le linee guida emesse dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4/2009, i metodi indicati in seguito nei singoli subcriteri, riferiti al Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/2010, e applicati alla relazione/progetto presentata da ciascun concorrente:
a) Descrizione dell’organizzazione del servizio per la fornitura delle prestazioni richieste nel Capitolato d’Oneri, in relazione alla modalità di realizzazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché dei servizi connessi e di quelli a pagamento - MASSIMO 10 PUNTI.
Si considererà migliore quella relazione/progetto che consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità dell’offerta. Saranno premiate le proposte i cui progetti presentino maggiore completezza e qualità in riferimento alla dettagliata descrizione, alla individuazione e chiarezza delle prestazioni e in particolare, ad esempio:
- modalità e diffusione dei centri di servizio e assistenza;
- modalità di assistenza tecnica che si intendono offrire all’interno del contratto di noleggio offerto attraverso i suddetti centri di servizio (la relazione dovrà quindi descrivere in che modo tali servizi offerti potranno garantire l’effettiva aderenza delle prestazioni ai livelli di servizio offerti);
- qualità di prestazioni erogate dai centri di assistenza proposti dall’offerente con indicazione per ciascuno delle certificazioni accreditate e attestazioni di terzi riguardo il livello di servizio fornito;
- procedure relative all’attività di coordinamento e contatto con la Committente;
- descrizione della struttura organizzativa adottata dall’impresa;
- descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi connessi e di quelli a pagamento.
Per l’attribuzione dei punti al presente criterio verrà utilizzato il metodo del confronto a coppie da parte dei tre commissari per stabilire i coefficienti variabili tra zero e uno, ai sensi dell’allegato “P” punto II lett.a)2. del D.P.R. 207/2010 e in seguito il metodo aggregativo- compensatore (coefficiente * peso = punteggio) per assegnare i punteggi ai singoli subcriteri, ai sensi dell’allegato “P” punto II del D.P.R. 207/2010. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti in oggetto variabili tra zero e uno saranno determinati, come prescritto dal D.P.R. 207/2010, ai sensi dell’allegato “P” punto II lett. a)4. del cit. D.P.R.
In quest’ultimo caso i coefficienti saranno attribuiti tenendo conto delle seguenti linee guida motivazionali:
Ottimo – coefficiente 1, Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione e chiara enunciazione dei benefici apportati dalla soluzione adottata
Buono – coefficiente 0,75 Trattazione analitica completa e con buona rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione
Adeguato – coefficiente 0,5 Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione
Parzialmente adeguato – coefficiente 0,25 Trattazione sintetica e/o lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione
Inadeguato – coefficiente 0 Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell’Amministrazione
b) Fornitura di 2 veicoli a propulsione 100% elettrica, tipo Nissan Leaf o equivalente, preferibilmente di colore bianco, con la modalità di comodato di uso o altre forme contrattuali (che dovranno essere indicate dal concorrente) che non comportino oneri di alcun genere per la stazione appaltante, per la durata di 4 (quattro) anni dalla stipula del primo contratto applicativo di noleggio. 10 PUNTI;
L’assegnazione dei punti al presente criterio è determinata dall’offerta o meno di quanto richiesto, assegnando il massimo dei punti alla ditta che offrirà quanto indicato e zero (0) punti alla ditta che non intenda offrire quanto indicato.
Vista anche la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7/2011 del 24.11.2011 e il relativo “Quaderno” del dicembre 2011, si specifica che:
♦ Il punteggio relativo ai vari criteri verrà attribuito in funzione della valutazione dell’offerta relativamente a ciò che viene messo concretamente a disposizione per l’espletamento del servizio nei confronti dell’Amministrazione, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa alla Ditta nel suo complesso. Quindi i criteri sono collegati esclusivamente al progetto specificamente dedicato all’oggetto dell’appalto, inteso come modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, sono da intendersi come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive quali affidabilità ed efficienza dell’offerta e quindi delle prestazioni di servizio, e non alla generica capacità o alla complessiva struttura organizzativa aziendale del partecipante avulsa dal contesto dell’offerta (Cons. di Stato sez. III n. 3550 del 19.06.2012).
♦ Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
♦ Al fine di assegnare il range completo del punteggio offerta tecnica come accade per il punteggio relativo all’offerta economica, si effettuerà la c.d. “riparametrazione” (Cons. di Stato, sez. V, n. 3716/2009). Il punteggio complessivo finale assegnato dalla Commissione Tecnica a ciascuna offerta tecnica verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo (20) all’offerta tecnica che avrà ottenuto dalla Commissione il punteggio migliore tra le offerte ammesse, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula: Punteggio Riparametrato = (Poff x 20)/Pmig, dove Xxxx è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta in esame, 20 è il punteggio massimo possibile, Pmig è il punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta migliore. La riparametrazione sarà effettuata solo al termine di tutti i calcoli e sommatorie relative ai punteggi di tutte le offerte tecniche ammesse.
5.1.2 Criterio di valutazione dell’offerta economica
Il punteggio di natura quantitativa verrà attribuito nel suo massimo di 80 punti come segue:
Dato il ribasso percentuale “R” ottenuto ai sensi dell’art. 4.2 del presente Disciplinare per ciascun concorrente, sarà attribuito il massimo dei punti (80) al maggior ribasso offerto.
Alle offerte degli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito con il metodo di interpolazione lineare mediante la seguente formula:
dove
Ri
Pi = Pe x ------------
Rmax
Pi = punteggio assegnato alla ditta “i-esima” in esame Pe = Peso = 80
Rmax = ribasso maggiore offerto
Ri = ribasso offerto dalla ditta “i-esima” in esame
ESEMPIO:
Ribasso A = 10,391 % Ribasso B = 5,35 % Ribasso C = 17,112 %
Ditta A = 48,579 Ditta B = 25,012 Ditta C = 80 punti
Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere.
Si ribadisce che le offerte con ribasso sull’importo a base di gara pari a zero (0) o in aumento (anche di un singolo prezzo a base di gara), in variazione, condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara.
Le offerte saranno sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo se ricadenti nella fattispecie dell’art. 86, comma 2 del Codice. Le valutazioni di anomalia saranno in ogni caso effettuate considerando i punteggi come risultanti prima della riparametrazione al massimo del punteggio complessivo finale assegnato all’offerta tecnica.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 86, c.3, D. Lgs 163/06.
5.2 Procedura di gara e verifica anomalia
La prima seduta di gara (FASE 1) si terrà in data 06.04.2015, alle ore 15:30, in seduta pubblica alla presenza del Seggio di gara, appositamente nominato da Marche Multiservizi S.p.A, presso la sede di Marche Multiservizi S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx. Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito Web e sul proprio albo aziendale.
Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell’ammissione, inoltre valuterà l’integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste “OT – Offerta Tecnica” e “OE – Offerta Economica” contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica. Non si applica il sorteggio di cui all’art. 48, c.1, del D.Lgs 163/06.
Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno ammesse alla fase seguente (FASE 2), che si svolgerà nella medesima seduta pubblica ove si proseguirà con l’apertura della “Busta OT”, dove verrà unicamente verificata la completezza della documentazione tecnica richiesta e si procederà a vidimazione delle offerte tecniche. Le offerte la cui documentazione risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le buste “OE” contenenti le offerte economiche, opportunamente vidimate in seduta pubblica, saranno riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento, mentre le buste “OT” contenenti le offerte tecniche saranno consegnate al presidente della Commissione tecnica giudicatrice.
Nella fase successiva (FASE 3) in seduta privata, la Commissione tecnica giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte tecniche presentate dalle Ditte, secondo i criteri e le formule illustrate nel presente Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 84, c. 2 e c. 8, X.xx 163/06 la Commissione tecnica sarà nominata dall’A.D. di Marche Multiservizi SpA; sarà incaricato alla presidenza un dirigente di Marche Multiservizi e, in caso di mancanza in organico, un funzionario incaricato di funzioni apicali.
Successivamente, in seduta pubblica (FASE 4), con data da comunicarsi a mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito web di Marche Multiservizi e sull’albo aziendale, il Seggio di gara procederà alla lettura del verbale ricevuto dalla Commissione tecnica giudicatrice, verbale contenente i punteggi assegnati nella fase 3; procederà dunque all’apertura della busta “OE” e all’attribuzione dei punteggi relativi al ribasso offerto.
In conformità a quanto previsto dall'art. 86, c. 2, D. Lgs 163/06, Marche Multiservizi valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno sottoposte a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse (Eventuale FASE 5). Quando un'offerta appaia anomala Marche Multiservizi utilizzerà la procedura prevista dall’art. 88 D.Lgs 163/06. In tale circostanza gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati mediante lettera raccomandata sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. Marche Multiservizi, ai sensi dell’art. 88, c. 7, D.Lgs 163/06, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Nell'ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni all’offerta anomala, Marche Multiservizi procederà all'aggiudicazione provvisoria in una successiva seduta pubblica la cui data verrà comunicata a mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi alla presente procedura, nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente) e sull’albo aziendale.
5.3 Altre informazioni
Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto agli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.
Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 attenendosi alle linee guida disposte dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 1 del 12.01.2010, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs 163/06; la loro non corrispondenza a quanto dichiarato comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D. Lgs 163/06.
6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO
6.1 Documentazione e Requisiti in caso di RTI/Consorzi
In caso di ATI: i requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti e presentati da tutte le ditte. Ai sensi dell’art. 275, comma 2, DPR 207/2010, in riferimento ai rimanenti requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) frazionabili, la mandataria dovrà possedere almeno il 60% del requisito, mentre ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20% del requisito, fermo restando che complessivamente ogni requisito posseduto nel complesso dal Raggruppamento deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola (Deliberazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 39 dell’08.02.2007).
Riepilogando, tutte le imprese costituenti l’ATI devono presentare la seguente documentazione, già illustrata nella sezione 3:
3.1 istanza di partecipazione e dichiarazione LR
3.2 dichiarazioni requisiti generali art. 38 D.Lgs 163/06
3.3 dichiarazioni sui requisiti di idoneità professionale art. 39
3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali (relativamente alla propria parte): a tal proposito il requisito RT.1) è frazionabile, e la cifra richiesta può essere soddisfatta cumulando i fatturati delle singole imprese associande.
Mentre la seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria:
3.5.1 attestato presa visione
3.5.2 cauzione provvisoria (dev’essere menzionata anche la/e mandante/i se RTI costituendo)
3.5.3 ricevuta versamento AVCP
In caso di Consorzi: i requisiti generali (art. 38 D.Lgs 163/06) e professionali (art. 39 D.Lgs 163/06) e le relative certificazioni devono essere posseduti da Consorzio e consorziate designate. Per quanto concerne i requisiti speciali: se trattasi di Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzi di imprese artigiane, i requisiti di ammissione alla procedure di affidamento sono valutati con riferimento all’intero consorzio; c’è obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio. Se trattasi di Xxxxxxxx ordinari di concorrenti, si applicano le medesime regole previste per le ATI; c’è obbligo di indicare per quali consorziati il Consorzio concorre, e divieto per i consorziati di partecipare alla procedura. Se trattasi di Consorzi stabili, i requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al consorzio nel suo complesso; è possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici. Si invita a prestare particolare attenzione alle Dichiarazioni Mod. B, da rendere per tutti i soggetti indicati all’art. 38 D.Lgs. 163/06.
Riepilogando, sia il consorzio che le consorziate designate devono presentare, in ogni fattispecie, la seguente documentazione, già illustrata nella sezione 3:
3.1 istanza di partecipazione e dichiarazione LR
3.2 dichiarazioni requisiti generali art. 38 D.Lgs 163/06
3.3 dichiarazioni sui requisiti di idoneità professionale art. 39
Mentre, a seconda della fattispecie di consorzio, i requisiti speciali devono essere posseduti come segue:
Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi di imprese artigiane
3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali possono essere presentate dal solo Consorzio.
Consorzi ordinari di concorrenti
Si applica la disciplina delle ATI.
Consorzi stabili
3.4 dichiarazioni sui requisiti speciali devono essere presentate dal consorzio nel suo complesso.
Mentre in ogni caso sopraindicato la seguente documentazione può essere presentata anche solo dal consorzio:
3.5.1 attestato presa visione
3.5.2 cauzione provvisoria
3.5.3 ricevuta versamento AVCP
6.1.1 Reti d’impresa
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
E’ in ogni caso necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06.
Relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l’aggregazione tra gli aderenti del contratto di rete “strutturalmente” assimilata dal D. Lgs 163/06 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del D. Lgs 163/06 e dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, si richiede la seguente altra documentazione da allegare nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può rite-
nersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD,recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
6.2 Offerta in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa
In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta economica presentata dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e andrà allegata a pena di esclusione alla documentazione amministrativa l’apposita dichiarazione (anch’essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente sia ai sensi dell’art. 37 comma 4 D. lgs 163/06 la specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di rete di imprese) sia ai sensi dell’art.
37 commi 14 e 15 D. Lgs 163/06 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato come “mandatario”, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (tale dichiarazione va allegata, come illustrato in precedenza, alle istanze di partecipazione delle imprese costituenti/ende l’ATI o il consorzio – fac simile Mod. A).
In caso di reti d’imprese si applica quanto segue:
a) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l’offerta deve essere sottoscritta dall’organo comune;
b) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l’organo comune e tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l’offerta;
c) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o reti sprovviste di organo comune: tutte le imprese retiste devono sottoscrivere l’offerta.
In ogni caso, relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.04.2013.
6.3 Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa
Garanzie: I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, e le Reti di imprese di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno presentare le garanzie fidejussorie ed assicurative in conformità a quanto previsto all’art. 128 del D.P.R. 207/2010. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da costituirsi o già costituiti, la riduzione di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in ordine alle cauzioni provvisorie e definitive previste rispettivamente agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà possibile solo se tutte le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di RTI da costituirsi, tutte le imprese raggruppande, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere la/e polizza/e fidejussoria/e o quanto meno essere individuabili nella/e polizza/e.
Versamento ad AVLP: I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti , e le Reti di imprese dovranno effettuare un unico versamento della somma relativa al contributo a
favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx producendo, a pena di esclusione, l’originale della ricevuta di tale versamento (se scontrino Lottomatica) ovvero stampa della stessa corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (se ricevuta ottenuta via email a seguito di pagamento con carta di credito online). Per l’entità, la modalità di versamento e di certificazione dello stesso, attenersi alle istruzioni sul sito internet: xxxx://xxx.xxxx.xx. Anche in questo caso si richiama l’attenzione sulle nuove modalità di pagamento della contribuzione in vigore dal 1° maggio 2010.
Altro:
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine fatto divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese di rete.
In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, o Reti di imprese, la documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione nonché il ruolo da essa ricoperto all’interno del Raggruppamento.
Non è ammessa la contestuale partecipazione alla gara da parte di Imprese che abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza. Marche Multiservizi SpA escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (c.d. collegamento sostanziale). Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 37, comma 7, del citato X.Xxx.; l’inosservanza di tale disposizione comporterà l’esclusione dalla gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
6.4 Avvalimento
Sono disponibili i “Modelli Avv” predisposti per la ditta ausiliaria e ausiliata. Si invitano comunque le ditte a verificare tutta la documentazione da allegare, a pena di esclusione, come prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163/06. Nel caso di dichiarazioni mendaci, Marche Multiservizi SpA procederà ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ferma restando l’applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Relativamente all’avvalimento si applicano gli art. 49 D. Lgs 163/06 e art. 88 DPR 207/2010, rammentando che il contratto relativo deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
7. SUBAPPALTI
In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118 c. 3 del D.Lgs 163/06, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, di trasmettere a Marche Multiservizi copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, Marche Multiservizi sospenderà il successivo pagamento a favore
degli affidatari e, qualora il ritardo sia frutto non di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, si riserverà la possibilità di risoluzione del contratto, configurando il mancato pagamento grave indadempimento contrattuale.
Su richiesta della ditta aggiudicataria, Marche Multiservizi si riserva la possibilità di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Nel caso di pagamento diretto, l’impresa aggiudicataria congiuntamente alla ditta subappaltatrice dovrà comunicare per iscritto alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Si rende noto altresì che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso di cui all’art. 118, comma 8, del D. Lgs 163/06 inizia a decorrere solo dal momento in cui la scrivente Stazione Appaltante è posta in condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Prima di inviare istanza di subappalto o comunicazione di subaffidamento, è possibile richiedere la lista della documentazione da allegare e i relativi moduli a: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione definitiva e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa.
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione di cui all’art. 48, comma 2, del D. Lgs 163/06, necessaria per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e per la stipula del contratto di appalto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione provvisoria. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi nei tempi prescritti Marche Multiservizi, previa valutazione delle motivazioni specificamente fornite per iscritto dal medesimo, si riserva la possibilità di adottare a suo insindacabile giudizio i consequenziali provvedimenti al riguardo.
La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto se nelle fattispecie contemplate dalla normativa vigente come modificata dal D. Lgs 53/2010. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/06 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre idonea garanzia fidejussoria definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto. Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale fidejussione dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e verrà svincolata ai sensi del citato X.Xxx. 163/2006 e s.m.i. e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al DM 123/2004 (schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A.
La mancata produzione della cauzione definitiva nonché della polizza assicurativa di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Marche Multiservizi.
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
10. ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto di che trattasi è finanziato mediante autofinanziamento.
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell’appalto dalla sua consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 34, comma 35, Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.
11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO e in lingua italiana, all’attenzione della Funzione Acquisti e Appalti (fax 0000.000000 – e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), tassativamente entro e non oltre il giorno 27.03.2015 alle ore 12:00.
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue:
- in lingua italiana
- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona)
- indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura e il relativo CIG, e l’argomento oggetto di quesito.
Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
ATTENZIONE: Si precisa altresì che, per esigenze organizzative, NON SI RISPONDERÀ A QUESITI POSTI TELEFONICAMENTE O DI PERSONA: si invitano cortesemente le Ditte ad attenersi strettamente alla richiesta di chiarimenti per iscritto con le modalità precedentemente illustrate. Si prega altresì di NON TELEFONARE AL CENTRALINO DI MARCHE MULTISERVIZI SPA NE’ ALLA FUNZIONE ACQUISTI E APPALTI PER
APPUNTAMENTI PER IL SOPRALLUOGO O PRESA VISIONE, ma di utilizzare l’apposito numero telefonico dedicato e indicato nel bando di gara (nella sezione “informazioni complementari” e nel presente Disciplinare al punto 3.5.1).
Si raccomanda alle Ditte concorrenti di verificare frequentemente sul sito web (profilo di committente), dopo il primo download della documentazione, la presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e i relativi esiti potranno essere effettuate sul sito internet della stazione appaltante: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
A tal fine, ferme restando le disposizioni dell’art. 79 del D. Lgs 163/06 così come modificato dal D. Lgs 53/2010, NON SI FORNIRANNO INFORMAZIONI TELEFONICHE SULL’ESITO DI GARA, CHE XXXX’ RESO NOTO SOLO QUANDO DEFINITIVO E COMUNQUE D’UFFICIO A TUTTE LE DITTE AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL’ART. 79 D.LGS 163/2006.
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Dirigente Funzione Acquisti e Appalti