CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Tra Patrimonio del Trentino S.p.A. con sede Legale in 00000 Xxxxxx Via Brennero n. 165, C.F. e
P.I. 01938560222, qui rappresentata dal suo Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Trento il 10/07/1960, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede societaria (di seguito affittante), il quale interviene al presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. ** di data **
e
** con sede legale in **, C.F. e P.I. **, qui rappresentata dal legale rappresentante, ** nato a **, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito affittuario).
Premesso che:
Patrimonio del Trentino S.p.A. è proprietaria del complesso alberghiero, denominato “Xxxxxx Xxxxx Xxxxx”, xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx (XX), al civico 4 di Piazza de Xxxxxxxx e identificato tavolarmente dalla p.ed. 387/1 in C.C. Roncegno;
in data 20/12/2016, terminati gli interventi di indagine e adeguamento parziale degli impianti svolti da Patrimonio del Trentino s.p.a., il gestore uscente ha presentato istanza di ammissione al Piano Straordinario di Adeguamento Antincendio approvato con decreto del Ministero dell’Interno il 16 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30 marzo 2012) e successive modificazioni. La realizzazione degli adempimenti imposti dalle competenti autorità per il rispetto della normativa antincendio e gli ulteriori lavori urgenti e necessari, il cui costo è a carico dell’affittante sono ad oggi in corso;
in data 31/10/2018 Patrimonio del Trentino ha pubblicato l’invito ad offrire n. 1/2018 al fine di
individuare un affittuario per l’immobile di cui sopra a decorrere dal 01/01/2019, procedura aggiudicata alla ***;
le parti intendono ora procedere alla definizione dei loro rapporti mediante il presente contratto.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.
1) Oggetto del contratto
Patrimonio del Trentino S.p.A., come sopra identificata e rappresentata, affitta a *** che, a mezzo del suo legale rappresentante come sopra individuato, accetta, l’azienda costituita dal complesso alberghiero denominato “Palace Hotel Terme” sito in Roncegno Terme, di proprietà di Patrimonio del Trentino spa. Costituiscono l’azienda data in affitto tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale ed in particolare:
l’intera struttura immobiliare del Palace Hotel e relative pertinenze, tavolarmente contraddistinte dalla p.ed. 387/1 C.C. Roncegno,
i beni mobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento di cui alla determinazione del Dirigente Servizio Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici Librari e Archivistici n. 402 di data 4 dicembre 2013, con la quale è stato accertato l'interesse culturale degli stessi;
gli ulteriori beni mobili ed attrezzature dell’affittante, quali meglio risultanti dall’inventario allegato;
le autorizzazioni amministrative ad esercitare l'attività, ivi compresi diritti derivanti da concessioni pubbliche, concesse dalle competenti autorità.
2) Durata del contratto
Il contratto di affitto avrà inizio in data 01 gennaio 2019 e verrà a scadenza in data 31 dicembre 2028, per una durata complessiva di dieci anni, prorogabili tacitamente per ulteriori dieci fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di darne disdetta a mezzo RR o pec con preavviso di almeno 1 anno sulla naturale scadenza del contratto.
Contestualmente ai canoni di affitto, l’affittuario, quale effettivo utilizzatore dei beni mobili di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, rimborserà all’affittante le somme da questi versate alla PAT a titolo di concessione per i beni stessi, ad oggi pari ad € 100,07 (cento/07) all’anno, oltre all’aggiornamento previsto ai sensi della LP n. 2/1991.
3) Canone di affitto
Il canone di affitto annuo viene concordato tra le parti nei seguenti termini: il canone annuo sarà pari ad € *** (euro ***) oltre IVA;
in considerazione dei disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della struttura, per i primi 4 anni il canone annuo sarà ridotto ad € *** (euro ***) oltre IVA, mentre per i successivi due anni sarà pari ad € *** (euro ***) oltre IVA.
L'affittuario dichiara di essere così integralmente ristorato di qualsivoglia danno e/o disagio derivante da detti lavori di adeguamento pregressi e futuri; conseguentemente rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa risarcitoria e ad eventuali azioni correlate nei confronti dell'affittante.
Le parti concordano che il pagamento avvenga con la seguente modalità:
l’affittuario corrisponderà a Patrimonio del Trentino quattro rate trimestrali, di cui la prima in scadenza al 31 marzo di ogni anno.
Sarà facoltà dell’affittuaria proporre all’affittante un piano di lavori di migliorie e manutenzioni straordinarie per la conservazione dell’immobile e l’adeguamento delle sue funzionalità, da intendersi comprensive anche delle attrezzature aziendali, concordate preventivamente con Patrimonio del Trentino, del valore non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) euro, da eseguirsi a
cura e onere dell’affittuaria. Patrimonio del Trentino si impegna ad esprimere il proprio parere entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione formale del piano di lavori. Il relativo costo verrà sostenuto dall’affittuario in conto canone di affitto e quindi in parziale o totale compensazione dei canoni di affitto dovuti. In tal caso, in occasione dell’inizio dei lavori e comunque prima di sospendere il pagamento delle rate del canone, l’affittuario dovrà prestare a Patrimonio del Trentino una polizza fideiussoria di importo pari alla stima dei lavori concordati, a garanzia del regolare pagamento dei canoni di affitto ancora da corrispondere in caso di non positiva conclusione dei lavori; la polizza potrà essere parzialmente svincolata in occasione della scadenza di ciascun canone in base agli stati di avanzamento dei lavori già liquidati. L’effettivo valore dei lavori eseguiti verrà stabilito in base alla contabilità finale degli stessi, redatta in contraddittorio tra le parti ed approvata da Patrimonio del Trentino: nel caso in cui esso risultasse inferiore a quanto stimato, l’affittuario conguaglierà l’eventuale canone non corrisposto in occasione del pagamento della prima rata a scadenza; qualora invece l’importo dei lavori risultasse superiore a quanto ipotizzato per ragioni preventivamente concordate tra le parti, esso verrà recuperato sulle rate successive fino ad esaurimento del credito; il tutto salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Da un punto di vista procedurale, l'affittante procederà al pagamento diretto delle imprese/artigiani incaricati. Una volta approvata in concerto tra le parti la contabilità finale dei lavori, resta ferma la facoltà dell'affittuario di procedere al pagamento degli stessi e di rifatturarli all'affittante; detti importi potranno essere compensati, previo accordo tra le parti sul punto, con eventuali canoni non ancora liquidati.
4) Marchio di impresa
L’affittuaria potrà esercitare l’attività di impresa, a propria scelta e/o preferenza, sotto l’insegna “Palace Hotel Terme di Roncegno” o anche con un proprio marchio e sotto una propria insegna.
5) Spese per interventi straordinari ed ordinari
Fatto salvo quanto previsto all’art. 3, le spese inerenti agli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’affittante, facenti parte dell'azienda affittata, saranno ripartite come segue:
- le spese per la straordinaria manutenzione saranno a carico e cura dell’affittante, che concorderà di volta in volta con l’affittuaria le modalità ed i tempi di realizzazione delle stesse, tenuto conto sia di eventuali urgenze che delle esigenze di tutela dell’immobile che della necessità di garantire la continuità dell’attività di impresa svolta.
- le spese relative alle riparazioni di ordinaria amministrazione e di piccola manutenzione dovute al normale utilizzo e deperimento saranno a carico dell’affittuaria, così come ogni altra spesa ordinaria inerente gli impianti ed i servizi. L’affittante si sostituirà all’affittuaria
qualora questa non provveda tempestivamente ad eseguire gli interventi di ordinaria amministrazione di sua competenza, salvo il rimborso delle spese sostenute entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dall’affittante in seguito alla riparazione/manutenzione. In caso di ritardo nel pagamento verranno riconosciuti gli interessi nella misura legale. Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di affitto di azienda, di cui agli artt. 1615 e seguenti del Cod. Civ.
6) Disciplina delle addizioni e delle migliorie
Fatto salvo quanto previsto all’art. 3, la parte affittuaria non potrà procedere a trasformazioni, modifiche, addizioni o migliorie degli enti affittati, senza il consenso scritto della parte affittante. In caso di accordo tra affittante ed affittuaria sull’effettiva utilità delle stesse per l’azienda, il relativo costo di realizzazione delle trasformazioni, modifiche, addizioni o migliorie potrà essere sostenuto da Patrimonio del Trentino, con modalità da concordare di volta in volta; in ogni caso Patrimonio del Trentino non potrà richiedere la messa in pristino a fine rapporto né di tali opere, né di quelle realizzate ai sensi del precedente art. 3.
In caso di trasformazioni, modifiche, addizioni o migliorie realizzati dall’affittuaria senza il consenso scritto dell’affittante, Patrimonio del Trentino potrà richiedere, anche nel corso dell'affitto, la messa in pristino a carico dell’affittuaria; fatto in ogni caso salvo il diritto, al termine del rapporto contrattuale, di pretendere la messa in pristino, a spese della parte affittuaria, oppure di ritenere le nuove opere senza che nessun diritto venga riconosciuto all'affittuario per migliorie e addizioni né a titolo di rimborso o indennità.
7) Obbligazioni dell’affittuario
La parte affittuaria si impegna a mantenere in efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale ed amministrativa dell’azienda affittata, senza modificarne l’attuale destinazione e senza intralciare eventuali lavori di adeguamento in corso e/o ritenuti improrogabili dall’affittante. Alla scadenza dell’affitto i beni immobili e mobili di Patrimonio del Trentino, oggetto del contratto di affitto di azienda e sopra individuati, saranno restituiti all’affittante nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento dell’inizio del periodo di affitto, salvo il normale deterioramento d’uso e fatte salve le clausole di cui sopra per eventuali addizioni, migliorie, trasformazioni e modifiche.
In particolare, i beni mobili dovranno essere perfettamente funzionanti.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'azienda locata non ha personale alle proprie dipendenze. L'affittuario di impegna a non assumere personale dipendente attraverso l'azienda locata e, a maggior ragione, a garantire alla scadenza del contratto di affitto, l'assenza di dipendenti e comunque la tacitazione di ogni pretesa in ordine ad aspetti retributivi e contributivi.
La parte affittuaria, come sopra rappresentata, si impegna di coprire con assicurazione i rischi di danneggiamento a persone e cose, le strutture e relativi impianti avuti in affitto, derivanti da cause, ivi compreso l'incendio, connesse allo svolgimento dell'attività, nonché rischi e furti.
8) Divieto di sublocazione e cessione
E' fatto espresso divieto alla parte affittuaria, di sublocare, dare in comodato, conferire in società, in tutto o in parte l'azienda locata e di cedere o trasferire a qualunque titolo il contratto. Ogni deroga deve essere autorizzata per iscritto. La violazione di tale norma comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
9) Norme di rinvio
Con richiamo alle norme di legge in materia di affitto di azienda per tutto quanto non espressamente previsto.