CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO
per un servizio di produzione, lavorazione, aggiustaggio e trattamento di brunitura/anodizzazione di parti meccaniche per gli strumenti collegati al telescopio LBT.
RUP: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - mail xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
CPV: 44316000-8; 44316400-2
Progetto | CIG | CUP |
SHARK-VIS | 8998724DF3 | C86C18000340005 |
XXXXX | 8998742CCE | C55F21000060005 |
ADONI | 8998752511 | C92I15003100001 |
Sommario
Art. 1 Disposizioni generali 4
Art. 2 Oggetto e durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, importo e suddivisione in lotti. 5
Art 3 Modalità di esecuzione degli appalti specifici 6
Art. 4 Oggetto, caratteristiche e modalità di espletamento della fornitura 7
Art. 5. Requisiti Generali 8
Art. 6. Requisiti Speciali e Mezzi di Prova 9
6.1. AVCPass 9
6.2 Requisiti di idoneità 9
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
Art. 7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, g.e.i.e. 10
Art. 8. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 10
Art. 9. Avvalimento 11
Art. 10 Offerta 12
Art. 11. Soccorso Istruttorio 12
Art. 12. Elenco prezzi a base d’asta 13
Art. 13. Direttore dell’esecuzione del contratto 16
Art. 14. Avvio dell’esecuzione del contratto 16
Art. 15. Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 16
Art. 16. La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 16
Art. 17. Collaudo e verifica di conformità 16
Art. 18. Inadempimenti e penalità 17
Art. 19. Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 17
Art. 20. Recesso 18
Art. 21. Pagamento delle fatture 19
Art. 22. Revisione prezzi delle forniture 19
Art. 23. Proroga “tecnica” 19
Art. 24. Documento di gara unico europeo DGUE 19
Art. 25. Garanzia definitiva 22
Art. 26. Spese contrattuali e pagamento del contributo a favore dell’ANAC 23
Art. 27. Divieto di cessione dell’Accordo Quadro/singoli Contratti Attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto 23
Art. 28. Foro competente 23
Art. 29. Obblighi di condotta con estensione di quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 23
Art. 30. Normativa di rinvio 23
Art. 31. Trattamento dei dati personali 24
Allegati 24
Art. 1 Disposizioni generali
Con determina direttoriale n. 257/2021 del 17/11/2021, l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha indetto una procedura negoziata semplificata da attivare mediante inoltro di "Richiesta di Offerta" ("RDO") al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ai sensi della L. 120/2020 e s.m.i. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento di un “servizio di fornitura di lavorazioni meccaniche per le attività di laboratorio, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi”.
Il presente Capitolato contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture dette anche “contratti attuativi” che la Stazione Appaltante ovvero l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma (di seguito INAF-OAR) vorrà di volta in volta eseguire; per questi contratti attuativi, saranno stabilite di volta in volta le modalità, la durata delle prestazioni ed i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto ed individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.
La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra INAF- OAR e la Ditta aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.
La Ditta aggiudicataria altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che INAF-OAR, in attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione definitiva, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma provvederà allo scorrimento della graduatoria aggiudicando in via definitiva l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma si riserva il diritto di:
● Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
● Sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
● Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
● Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione o di recesso dal contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
Il dettaglio di caratteristiche, condizioni, requisiti e modalità alle quali dovranno rispondere i Servizi in parola è stabilito nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 2 Oggetto e durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, importo e suddivisione in lotti.
L’appalto è costituito da tre lotti uguali collegati a tre progetti distinti che però interagiscono tra di loro pertanto è obbligatorio presentare offerta e relativo ribasso uguali per tutti e tre i lotti.
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che potranno essere affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente a € 39.990,00 (TRENTANOVEMILANOVECENTONOVANTA/00) IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino allo scadere della durata.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti i singoli affidamenti potranno subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di INAF-OAR e senza che la ditta aggiudicataria possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici sia inferiore a quello descritto dal presente articolo.
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.
Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 3 (tre). Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il triennio entro il quale INAF-OAR potrà affidare le singole forniture.
In seguito, INAF-OAR potrà prorogare, ove non avesse raggiunto il valore massimo dell’Accordo Quadro, la durata dell’Accordo stesso agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di mesi 6 (sei), previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria entro la scadenza del termine contrattuale.
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali fino all’esaurimento della durata dell’Accordo Quadro applicando i prezzi stabiliti nell'"Elenco prezzi posto a base d’asta” di cui al successivo art. 12.
La ditta aggiudicataria, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo Quadro da parte di INAF-OAR e dei singoli appalti specifici.
La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati
tutti gli appalti specifici fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo Quadro) remunera tutte le attività della ditta aggiudicataria, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma.
INAF-OAR non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
INAF-OAR non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo.
INAF-OAR potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente capitolato; in tali casi la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. La ditta aggiudicataria è, invece, vincolata a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità espresse nell’art.3 del presente capitolato.
L’Accordo Quadro sarà efficace a partire dalla data di stipulazione del contratto fino allo scadere dei tre anni di durata, salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo Quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti) come precedentemente indicato. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra, fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi. La protrazione della durata del presente Accordo non darà alla ditta aggiudicataria alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
Il presente Accordo Quadro stipulato non vincola la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi contratti/ordini di acquisto, in base alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel presente accordo quadro concluso con l'operatore economico.
Art 3 Modalità di esecuzione degli appalti specifici
La ditta aggiudicataria si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli appalti specifici che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di affidamento.
I singoli Appalti specifici/contratti attuativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o con affidamento tramite il portale del MePA con cui INAF-OAR disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni ed esprimerà le proprie esigenze anche di natura quantitativa; la ditta aggiudicataria eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di affidamento.
La ditta aggiudicataria, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante
l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite da INAF-OAR.
Art. 4 Oggetto, caratteristiche e modalità di espletamento della fornitura
Il presente capitolato contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di un servizio di produzione, lavorazione, aggiustaggio e trattamento di brunitura/anodizzazione di parti meccaniche per gli strumenti di laboratorio.
Tale oggetto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri ambientali minimi (C.A.M.) adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale con Decreto del Ministero dell'ambiente di cui al l'art. 34 del D.lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement.
4.1. Caratteristiche della fornitura:
● Le lavorazioni verranno effettuate sulla base di file in formato “STEP” e tavole tecniche con quotature e tolleranze fornite da INAF-OAR.
● Le dimensioni lineari massime dei pezzi sono inferiori a 1500 mm.
● Le lavorazioni richiedono precisione con tolleranze lineari di 0.05 mm e tolleranze angolari di 0.02° fino a 500 mm di lunghezza, tolleranze lineari di 0.1 mm e tolleranze angolari di 0.1° fino a 1500 mm di lunghezza.
● Le lavorazioni potranno richiedere filettatura e maschiatura da M 1.5 a M20.
● I materiali lavorati saranno:
○ leghe di alluminio: AL 1000, AL 6082, AL 7075
○ leghe di ferro: AISI 303, XXXX 316, AISI 304
○ materiali plastici: PVC, nylon, delrin, teflon
○ vetronite: FR4, FR5
● In alcuni casi sarà richiesto il collaudo dei pezzi prodotti.
● Al momento della presa in carico della richiesta il contraente indicherà i tempi di lavorazione ed i costi previsti tramite e-mail ad un indirizzo concordato preventivamente.
L’offerta dovrà prevedere l’indicazione delle percentuali di sconto al rialzo differenziate per le diverse tipologie di fornitura di seguito indicate:
1. Costo al kg delle seguenti materie prime grezze:
a. AL 1000
b. AL 6082
c. AL 7075
d. AISI 303
e. AISI 316
f. AISI 304
g. PVC
x. xxxxx
i. delrin
x. xxxxxx
k. FR4
l. FR5
2. Costo orario per la fase di attrezzatura lavorazione
3. Costo orario per tornitura su macchina a controllo numerico
4. Costo orario per fresatura su macchina a controllo numerico 3 assi
5. Costo orario per taglio a filo in elettroerosione (spessore massimo 50mm)
6. Costo orario per elettroerosione con utensile di superficie massima di 10 cm quadri
7. Costo per anodizzazione nera opaca al cm quadro
8. Costo per brunitura nera opaca al cm quadro
9. Costo per maschiatura di fori da M1.5 a M3 per foro, 2 diametri di profondità.
10. Costo per maschiatura di fori da M4 a M20 per foro, 2 diametri di profondità.
11. Costo orario per aggiustaggio
12. Costo orario per la fase di misura e collaudo
13. Costo di imballaggio e spedizione per kg di merce
Il costo di ogni singola lavorazione sarà stimato dalla somma delle seguenti voci:
● Costo del materiale grezzo
● Costo fase di attrezzatura
● Costo lavorazione su macchina a controllo numerico
● Costo per le maschiature
● Costo di anodizzazione o brunitura
● Costo di aggiustaggio
● Costo di collaudo
● Costo di imballaggio e spedizione
È prevista una variazione di +/- del 25% sul totale in funzione della difficoltà della esecuzione da valutare per ogni singola lavorazione richiesta. È previsto anche il ritiro presso la sede di produzione per alcune lavorazioni particolari a cura del personale dipendente dell’INAF-OAR legato al progetto previo accordo con il fornitore in fase di preventivo.
Le forniture dovranno essere effettuate presso la sede di INAF-OAR, in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX), secondo quanto indicato al momento di ogni singola richiesta di fornitura a cura di INAF-OAR entro i tempi indicati in fase di preventivo dal contraente.
Art. 5. Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (clausola di pantouflage).
Art. 6. Requisiti Speciali e Mezzi di Prova
6.1. AVCPass
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Il codice AVCPass rilasciato da ANAC va inserito nei documenti presentati.
6.2 Requisiti di idoneità
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel presente capitolato speciale di appalto, e segnatamente:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante, a valle dell’aggiudicazione, acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.;
b) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
c) Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Avere personale qualificato necessario per il funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto, da documentare in RDO.
Ai fini dell'aggiudicazione saranno considerati parametri preferenziali i seguenti:
● Esperienza pregressa dell'azienda in forniture per progetti tecnologici di INAF
● Esperienza pregressa dell'azienda in forniture per la ricerca scientifica
● Esperienza pregressa dell'azienda in forniture per il comparto militare e/o aerospaziale
● Presenza delle officine della azienda nel comune di Roma
● Possibilità di accedere in azienda per collaudi e verifiche dello stato di avanzamento dei lavori
Art. 7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, g.e.i.e.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nel presente documento.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
● ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
● ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Art. 8. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria [nonché tecnica e professionale], ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate esecutrici.
Art. 9. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui sopra al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 10 Offerta
L’offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse alla piattaforma del M.e.P.A. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del M.e.P.A.. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del M.e.P.A. tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxx.xx/- sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara".
L'”OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica;
Art. 11. Soccorso Istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
● il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
● l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
● la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
● la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
● la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 12. Elenco prezzi a base d’asta
I prezzi indicati in tabella 1 sono posti a base d’asta e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto in sede di procedura d’asta.
I ribassi proposti per ogni singola tipologia di fornitura dal fornitore dovranno essere indicati in per cento (%) secondo il seguente elenco e devono essere uguali per tutti e tre i lotti.
TABELLA 1
DESCRIZIONE | UNITÀ’ DI MISURA (IVA esclusa) | PREZZO A BASE D’ASTA | |
Costo al kg delle seguenti materie prime grezze1: | AL 1000 | €/kg | 6,00 |
AL 6082T6 | €/kg | 8,00 | |
AL 7075 | €/kg | 9,00 | |
AISI 303 | €/kg | 7,00 | |
AISI 316 | €/kg | 8,00 | |
AISI 304 | €/kg | 6,50 | |
PVC | €/kg | 5,00 | |
Nylon | €/kg | 13,00 | |
Delrin | €/kg | 13,00 | |
Teflon | €/kg | 21,00 | |
FR4 | €/kg | 12,00 | |
FR5 | €/kg | 15,00 | |
Costo orario per la fase di attrezzatura lavorazione2 | €/h | 55,00 | |
Costo orario per tornitura su macchina a controllo numerico2 | €/h | 65,00 | |
Costo orario per fresatura su macchina a controllo numerico 3 assi2 | €/h | 65,00 | |
Costo orario per taglio a filo in elettroerosione (spessore massimo 50mm)2 | €/h | 65,00 | |
Costo orario per elettroerosione con utensile di superficie massima di 10 cm quadri2 | €/h | 75,00 |
Costo per anodizzazione nera opaca al cm quadro | €/cm2 | 6,00 |
Costo per brunitura nera opaca al cm quadro | €/cm2 | 4,00 |
Costo per maschiatura di fori da M1.5 a M3 per foro3 | €/foro | 3,00 |
Costo per maschiatura di fori da M4 a M20 per foro3 | €/foro | 3,00 |
Costo orario per aggiustaggio | €/h | 55,00 |
Costo orario per la fase di misura e collaudo | €/h | 70,00 |
Costo di imballaggio e spedizione per kg di merce4 | €/kg | 40,00 |
NOTE:
1 Il prezzo a base d’asta delle materie prime riflette il costo delle stesse al momento della firma elettronica del capitolato. Poiché il costo delle materie prime varia in funzione del prezzo di mercato delle stesse, si intende che il contraente terrà conto del costo della materia prima al momento della lavorazione, restando invariata la percentuale di ribasso secondo quanto previsto dal presente articolo.
2 Il prezzo a base d’asta delle lavorazioni fa riferimento ad una lavorazione di tipo standard. Come precedentemente specificato, il costo delle lavorazioni può subire una variazione fino a +/- 25% in funzione della complessità della lavorazione stessa.
3 Il prezzo a base d’asta è calcolato sulla base di una lavorazione standard e una profondità standard di 2 diametri del foro. In caso di maschiature più profonde, il prezzo potrà variare di conseguenza. Il prezzo potrà variare a seconda della esecuzione: con maschiatrice manuale, maschiatura rigida sotto CNC, fresa a filettare con CNC.
4 Il prezzo a base d’asta è calcolato tenendo conto di una spedizione da un contraente nel Lazio alla sede INAF-Osservatorio Astronomico di Monteporzio, xxx xx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX). Operatori economici per cui questo non valga dovranno indicare il costo previsto.
I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria di cui al suddetto elenco in sede di affidamento, resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
I partecipanti sono invitati a presentare insieme all'offerta qualunque documentazione ritengano necessaria a qualificare la propria azienda per la aggiudicazione del presente bando.
Art. 13. Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Unico del Procedimento, assumerà anche i compiti di Direttore dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare e sovrintendere il regolare andamento dell’esecuzione.
Art. 14. Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da INAF-OAR per l’avvio dell’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 15. Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 16. La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
● in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo.
Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato considerando la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni del Codice dei contratti.
Art. 17. Collaudo e verifica di conformità
L’Appalto è soggetto a collaudo e verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 18. Inadempimenti e penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta aggiudicataria delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Direttore della S.A. propone l’applicazione delle suddette penali specificando l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Direttore dell’esecuzione del contratto, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della ditta aggiudicataria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’Accordo Quadro/Contratto Attuativo.
Art. 19. Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da INAF-Osservatorio Astronomico di Roma per l'avvio dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, la S.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile unico del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC.
Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, INAF-OAR, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’Accordo Quadro e i singoli contratti attuativi laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario ed in particolare nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
• manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 7 (sette) giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, INAF-OAR potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta aggiudicataria, il regolare funzionamento della fornitura.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che INAF-OAR dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati alla ditta aggiudicataria solo le forniture effettivamente eseguite.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, INAF-OAR si riserva la facoltà di concludere un nuovo Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della medesima. Poiché la S.A. si riserva il diritto di accettare anche nel caso di unica offerta presentata da un solo operatore, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro si procederà con altra procedura di gara.
Art. 20. Recesso
INAF-OAR si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’Accordo Quadro/Contratti Attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC. In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento da parte di INAF OAR delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.
Art. 21. Pagamento delle fatture
Il pagamento sarà successivo al ricevimento delle fatture elettroniche trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: T53KIB, che dovranno riportare i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previo rilascio dell’attestato di regolare esecuzione e certificato di collaudo a firma dal “Responsabile Unico del Procedimento”. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta aggiudicataria.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, la ditta aggiudicataria deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Art. 22. Revisione prezzi delle forniture
Non è prevista revisione dei prezzi. È previsto un adeguamento dei costi delle materie prime vincolati ai prezzari regionali o pubblicati sui siti specializzati da comunicarsi di volta in volta a preventivo alla S.A.
Art. 23. Proroga “tecnica”
La proroga eventuale è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 24. Documento di gara unico europeo DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; nel caso di operatori economici esteri, il DGUE potrà essere sottoscritta con firma olografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato C); nel caso di operatori economici esteri, la dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoscritta con firma olografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato C); nel caso di operatori economici esteri, la dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoscritta con firma olografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
4. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
● DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
● PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) così come convertito dalla Legge n. 12/2019 e al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri), così come convertito dalla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis), c-ter), c-quater) e lett. f-bis) e f-ter) del Codice (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)], ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma esclude le offerte che non risultano conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dal presente capitolato speciale di appalto ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.
L’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma esclude i candidati o i concorrenti la cui documentazione contenuta nell’offerta presenta carenze tali da non consentire l’individuazione del suo contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Le carenze di elementi formali anche essenziali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
● la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6 del presente disciplinare;
● la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6 del presente disciplinare;
● la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6 del presente disciplinare;
● la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 6 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:7
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 25. Garanzia definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall’Accordo Quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 cit. La garanzia dovrà essere calcolata sull’importo totale dei tre lotti e costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 cit. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’Accordo Quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi. La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente da INAF-OAR nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi. La garanzia ha validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
Art. 26. Spese contrattuali e pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29 Dicembre 2021, per l’anno 2021 non è dovuto alcun contributo all’ANAC da parte dell’operatore economico per importi a base d’asta inferiori 40.000 Euro.
Art. 27. Divieto di cessione dell’Accordo Quadro/singoli Contratti Attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto
È vietata la cessione dell’Accordo Quadro.
Poiché l’Accordo Quadro non è fonte, per la ditta aggiudicataria, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull’Accordo Quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata alla Stazione Appaltante e dalla medesima accettata. Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti del 50% dell’importo della fornitura e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 cit. e dal Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 28. Foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’Accordo Quadro/singoli Contratti Attuativi, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 29. Obblighi di condotta con estensione di quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard salariali minimi previsti dalla normativa vigente e i contratti di lavoro coerenti con l’attività in oggetto nonché gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti INAF,
Art. 30. Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento INAF sull’amministrazione, sulla contabilità’ e sull'attività’ contrattuale redatto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, n.138 e alle Condizioni Generali previste dal MePA.
Art. 31. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L.10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” in G.U. 4 settembre 2018 n. 205, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Titolare del trattamento dei dati è INAF-OAR. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’INAF-OAR Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Allegati
1. Patto di Integrità
2. Codice di Comportamento INAF
La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento con firma digitale è conservato negli archivi dell’Osservatorio Astronomico di Roma.