CITTA’ DI GALATINA
CITTA’ DI GALATINA
(Prov. di Lecce)
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN NOHA DI GALATINA
L’anno , il giorno del mese di in Galatina nella sede municipale
T R A
, nato a il , Dirigente del
del Comune di Galatina in nome e per conto del quale dichiara espressamente di agire a norma del vigente Statuto Comunale, C.F. 80008170757
E
La Federazione sportiva nazionale/Discipline sportive associate/Ente di promozione sportiva/Società/Associazione sportiva dilettantistica con sede in Galatina alla
via in persona del suo legale rappresentante nato a
il a quest’atto autorizzato per poteri statutari il quale dichiara che all’Associazione Sportiva da lui rappresentata e della quale alla presente è allegato lo statuto, è attribuito il seguente numero di codice fiscale ;
P R E M E S S O
che il Comune di Galatina con deliberazione di G.C. n. del ha approvato il bando, disciplinare di gara e lo schema di convenzione per la concessione in uso del complesso sportivo sito nella frazione di Noha comprendente, campi esterni calcio, calcetto e tennis stabilendone le relative modalità;
che con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. del è stato disposto di affidare, a seguito di relativa aggiudicazione di gara, alla Federazione sportiva nazionale/Discipline sportive associate/Ente di promozione sportiva/Società/Associazione sportiva dilettantistica, la gestione e custodia degli impianti sportivi tutti sopra descritti;----------------------------------------------
Tutto quanto innanzi premesso
SI CONVIENE Art. 1: DURATA DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale di Galatina concede all’Associazione Sportiva ,di seguito denominata (Concessionaria) per la durata di anni 4 (quattro), decorrenti dal primo giorno del mese successivo dalla data della presente convenzione, l’uso degli impianti sportivi comunali della frazione di Noha, che comprendono:
- n. 1 (uno) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- x. 0 (xxx) xxxxx xxxxxxx calcetto, illuminato
- n. 2 (due) campi esterni tennis, illuminato
- Spogliatoi
per lo svolgimento di attività sportive giornaliere nonché per lo svolgimento dei campionati, tornei ed attività a soli fini sportivi, secondo i calendari ufficiali e per i relativi allenamenti.
Gli impianti in oggetto vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il concessionario dichiara di conoscere per averli visitati e averli trovati idonei all’uso cui sono destinati.
Per i soli casi di gravi esigenze sociali e di obiettiva utilità pubblica, l’Amministrazione Comunale avrà per tutta la durata contrattuale potere di recesso dalla presente convenzione salvaguardando comunque la conclusione dell’attività agonistica per i campionati in corso, senza che ciò comporti alcun diritto risarcitorio per il concessionario.--------------------------------
Art. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l’uso e la gestione del complesso sportivo della frazione di Noha e di tutte le strutture ed impianti di cui al precedente art. 1.-----------------------------------
Art. 3: USO DELLA STRUTTURA
Per uso della struttura di cui al precedente art. 1 della presente convenzione deve intendersi la fruizione di tutti i locali, attrezzature, impianti, terreni di gioco, aree a verde e passaggi pedonali esistenti all’interno del perimetro degli impianti stessi.--------------------------------------------------
Art. 4: SCOPO DELLA CONCESSIONE
Scopo della concessione è la gestione degli impianti sportivi e strutture meglio sopra descritte (art. 1) per la promozione dello sport in genere e per le finalità sportive e sociali che il concessionario, in particolare, persegue. Gli impianti, infatti, non potranno essere destinati a scopi diversi da quelli innanzi descritti, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Galatina su richiesta del concessionario da presentarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la manifestazione. Alla richiesta dovrà essere allegata relazione tecnico illustrativa attestate il tipo di manifestazione e le finalità che si vogliono perseguire.---------------
Art. 5: INVENTARIO
Le strutture e le attrezzature esistenti di proprietà dell’Amministrazione Comunale saranno inventariate e descritte in apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione e la funzionalità delle stesse. Detto verbale, verrà sottoscritto dai contraenti.-----------------------------
Art. 6: DANNI ALLE STRUTTURE
Resta stabilito che di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo del Settore LL.PP. del Comune di Galatina. ---------------------------------------------------------------
Art.7: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono a carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria meglio descritte nell’allegato A in particolare per tutto ciò che si riferisce al terreno di gioco, alla tracciatura, agli impianti idrici, elettrici, di irrigazione e di illuminazione, nonché alla pitturazione di tutto il complesso intendendosi per complesso tutti gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, e manutenzione di tutto il verde esistente.-------------------------------------------------
Delle manutenzioni il concessionario dovrà comunicare un dettagliato programma dei lavori al Settore LL.PP. del Comune di Galatina inerente le opere ed i tempi di attuazione dei lavori.------
Art. 8: VOLTURAZIONE DELLE UTENZE LUCE, ACQUA
Il concessionario dopo la sottoscrizione della presente convenzione e prima dell’inizio del servizio provvederà a propria cura e spese alla volturazione ed ove necessario all’allacciamento
dei contatori per luce, acqua. L’Amministrazione Comunale provvederà ove non fosse possibile la volturazione alla cessazione di dette forniture.---------------------------------------------------------
Art. 9: SERVIZI DI PULIZIA
Il Concessionario deve provvedere alla pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici degli impianti dati in concessione, nonché a tenere puliti tutti gli spazi degli impianti sia all’interno che all’esterno degli stessi e, comunque, nell’ambito dell’intera proprietà comunale concessa in uso.
Art. 10: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Eventuali opere di manutenzione straordinaria non comprese nell’allegato A e le spese di carattere straordinario sono a carico dell’Amministrazione Comunale. La individuazione delle stesse spetta al Comune su segnalazione del concessionario e previo parere del Dirigente del Settore LL.PP. La decisione finale è demandata all’Amministrazione Comunale che provvederà con formale atto.
Art. 11: TARIFFE ED USO DEGLI IMPIANTI
L’Amministrazione Comunale concede l’uso degli impianti per lo svolgimento delle varie attività sportive, delle gare amichevoli e di campionato secondo i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Gli impianti e le relative attrezzature potranno essere utilizzati anche da terzi per attività sportive e federali, salvo autorizzazione della Giunta Comunale per usi diversi ed in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx assoluta responsabilità degli stessi per qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare dall’uso medesimo.------------------------------------------------
Gli utilizzatori degli impianti dovranno corrispondere al Concessionario tariffe non superiori a quelle di cui all’allegato B ovvero a quelle migliorative offerte in sede di gara.
A pagamento effettuato delle relative spettanze il Concessionario è obbligato al rilascio di ricevuta o altro documento fiscale che documenti l’avvenuto pagamento dei diritti di utilizzo delle strutture. Le tariffe sono da intendersi IVA compresa e riferita all’ora di utilizzo dell’impianto comprensiva dell’uso degli spogliatoi e spese generali.--------------------------------
Per l’uso degli impianti il concessionario non potrà riscuotere somme maggiori di quelle stabilite. ------------------------------------------------------------
Si stabilisce espressamente che l’Amministrazione Comunale rimarrà estranea a qualsiasi rapporto che verrà instaurato tra il concessionario ed i terzi.--------------------------------------------
Art. 12: COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario è obbligato a contrarre polizza assicurativa per danni a persone che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività e dall’uso del complesso sportivo di cui alla presente convenzione con un massimale di € 1.500.000,00.-----------------------------------------------------
Il concessionario inoltre esonera il Comune di Galatina da ogni responsabilità per i danni di cui sopra che potessero derivare da quanto forma oggetto della presente. Il concessionario è obbligato a stipulare regolare polizza assicurativa per danni a tutto o parte del complesso sportivo, furto, incendio ed atti vandalici a favore dell’Amministrazione Comunale per un massimale di copertura di € 500.000,00.-----------------------------------------------------------------
Il Comune resterà comunque indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall’uso degli impianti.
Copie dei contratti assicurativi dovranno essere depositati presso il Comune di Galatina prima della sottoscrizione della presente convenzione.----------------------------------------------------------
Art. 13: CANONE DI CONCESSIONE
Per tutta la durata della convenzione, il Concessionario erogherà al Comune di Galatina un canone annuo di € oltre IVA 20%, determinato in sede di gara, da corrispondere in n. 2 rate semestrali posticipate di € oltre IVA.----------------------------------------------
Tale erogazione dovrà essere effettuata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Galatina.
Art. 14: SBIGLIETTAMENTO
Per ogni manifestazione il concessionario si impegna a non mettere in circolazione biglietti, sia ad invito che a pagamento in numero superiore alla capienza delle strutture sportive oggetto della presente convenzione.---------------------------------------------------------------------------------
Art. 15: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E RELATIVI PERMESSI
Il concessionario dovrà munirsi dei necessari permessi rilasciati dalla SIAE e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e dovrà inoltre adottare tutte le relative misure di sicurezza per il pubblico. In particolare all’inizio di ogni anno farà eseguire da tecnici di fiducia, in presenza di un tecnico comunale, regolari verifiche agli impianti. Il concessionario si accolla inoltre l’onere per i servizi antincendio, pronto soccorso, antisinistri degli impianti oggetto della presente convenzione.--
Art. 16: LAVORI E CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE – NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
Il personale dell’Amministrazione Comunale appositamente incaricato avrà libero accesso all’interno degli impianti per eseguire lavori e controlli in qualsiasi momento ad eccezione dei giorni in cui si svolgeranno manifestazioni sportive.-----------------------------------------------------
All’ interno degli impianti potranno accedere solo i veicoli delle forze dell’ordine, della ASL, dei VV.F. e VV.UU. in servizio con esclusione di qualsiasi altro mezzo.---------------------------
Qualora nel corso del rapporto concessorio dovesse verificarsi la necessità di procedere all’esecuzione di eventuali lavori di adeguamento degli impianti totale o parziale per disposizione delle Federazioni o di altre Autorità, o per necessità tecniche stabilite dal competente Settore LL.PP. (ovvero per l’esecuzione di lavori pubblici programmati), è in facoltà dell’Amministrazione concedente disporre la sospensione temporanea o totale della convenzione.
Art. 17: ATTIVITA’ RISERVATE
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di usare gli impianti per manifestazioni di carattere eccezionale nei giorni in cui non è in programma alcuna manifestazione ufficiale già programmata dal concessionario. Per tale uso nulla è dovuto al Concessionario. ------------------
Il Concessionario si impegna, a richiesta dell’Amministrazione, a collaborare nell’organizzazione di eventi dalla stessa promossi. -----------------------------------------------------
Art. 18: PUBBLICITA’
Il concessionario può gestire direttamente la pubblicità sia sonora, che per diffusione, che a mezzo di cartelli da installarsi solo all’interno dei recinti di gioco degli impianti concessi, previo pagamento della relativa tassa sulla pubblicità.--------------------------------------------
Art. 19: NORME DI UTILIZZAZIONE
Il concessionario dovrà utilizzare gli impianti e vigilare sull’altrui utilizzo osservando tutte le norme di sicurezza ed igiene prescritte dai regolamenti comunali nonché tutte le disposizioni legislative compatibili ed applicabili agli impianti dedotti nel presente contratto.-------------------
In particolare sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
a) garantire l’uso pluralistico degli impianti; -----------------------------------------------------------
b) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti così come precisamente specificato, sia in ordine alle spese che in ordine agli interventi manutentivi, nell’elenco che al presente atto si allega sotto la lettera A; ---------------------------
c) prestare la propria opera e collaborazione tecnico organizzativa per le iniziative sportive o ricreative che il Comune di Galatina intenderà svolgere negli impianti dati in concessione, garantendo libero accesso al pubblico per assistere alle predette manifestazioni.---------------
Il concessionario si impegna comunque a mantenere l’impianto sempre in perfetto stato di efficienza, così da poterlo riconsegnare, alla scadenza della presente convenzione, in prefetto stato di funzionalità. Nel caso la gestione sia affidata a più associazioni gli obblighi di cui alla presente ricadono solidamente su tutte senza possibilità di opporre eccezioni da parte di una di esse rispetto alle altre. In tal caso dovrà essere indicato il soggetto giuridico abilitato a mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale.-------------------------------------------------
Art. 20: DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI
Il concessionario si obbliga ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alle manifestazioni, per evitare danni di qualsiasi genere. La stessa terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente, senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose – tanto all’interno quanto all’esterno – dall’uso degli impianti. Il concessionario in tali casi provvederà direttamente all’immediato ripristino delle strutture danneggiate, a propria cura e spese, assumendosi ove necessario le responsabilità civili e penali che ne dovessero derivare.
Art. 21: PERSONALE
Sono a carico del concessionario l’eventuale assunzione e retribuzione del personale per la custodia degli impianti e delle attrezzature ivi esistenti.-------------------------------------------------
Art. 22: RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il concessionario è responsabile dei danni diretti ed indiretti che dovessero essere causati a persone e cose in conseguenza dell’esercizio durante lo svolgimento delle attività per fatti riferibili a lei, ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone dalla stessa ammesse anche temporaneamente ad accedere nei locali e nelle strutture oggetto della presente convenzione.----
Art. 23: CONTROLLI PERIODICI DEL COMUNE
Il concessionario consentirà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune di Galatina riterranno di effettuare. L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che a giudizio dei tecnici comunali dovessero ritenersi necessari. Qualora il concessionario, nonostante le prescrizioni all’uopo formulate dall’Ente, non ottemperi a detti obblighi provvederà la stessa Amministrazione Comunale ad effettuare i lavori addebitando le relative spese al concessionario.-------------------------------------------------
Art. 24: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono a carico del Comune di Galatina tutti gli interventi di manutenzione straordinaria intendendosi come tali quegli interventi non previsti in nessun punto del precedente art. 10 ed in particolare dell’Allegato alla presente convenzione e che abbiano i caratteri della occasionalità e della eccezionalità. La natura di detti interventi e la portata degli stessi sarà determinata dal competente Settore LL.PP..---------------------------------------------------------------------------------
Art. 25: DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia di tutti gli obblighi previsti del contratto, all’atto della stipula il concessionario presterà deposito cauzionale pari al 10% del valore totale dell’affitto. Detto deposito verrà restituito entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del contratto, senza pagamento di interessi.-------------------------------------------------------------------------------------
Art. 26: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI INNOVAZIONI, MODIFICHE O ADDIZIONI
Il concessionario non potrà cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, se non previa autorizzazione da parte del Comune concedente.
Il concessionario non potrà, altresì, apportare modifiche o addizioni agli impianti che formano oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale, la quale individuerà anche su segnalazione del concessionario e previo parere del Settore LL.PP., le opere da realizzare. In assenza della prescritta e preliminare autorizzazione, le opere, le addizioni o innovazioni comunque realizzate saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della concessione, senza obbligo di indennizzo alcuno a favore del concessionario, ove il concedente non ritenga d’ordinarne la rimozione.
Art. 27: DECADENZA
In caso di inadempimento da parte del concessionario di quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Galatina potrà dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione e recedere dal contratto con effetto immediato, mediante delibera di Giunta Comunale e senza dovere risarcimento alcuno all’altra parte contraente.---------------------
Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, deve darne preavviso al concedente almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. Analoga possibilità di recesso anticipato spetta al Comune concedente con il rispetto delle stesse modalità e di termini sopra indicati.
Art. 28: SANZIONI
Qualora dovesse verificarsi anche una sola inadempienza connessa agli obblighi della presente convenzione o agli ordini o prescrizioni impartiti dal Comune di Galatina, al concessionario verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 500,00. Quanto innanzi previa contestazione al concessionario a mezzo lettera AR contenente gli addebiti accertati a suo carico e tenuto conto delle eventuali discolpe trasmesse nel termine stabilito, che non può essere inferiore a giorni cinque. Dopo due inadempienze accertate o in seguito a gravissime inadempienze, come la morosità dei canoni protratta oltre un mese, la irregolare applicazione delle tariffe a carico dei terzi, l’uso diverso delle strutture sportive al di là delle prescrizioni contrattuali etc. il contratto è risolto previa delibera di Giunta Comunale e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A.R..
Art. 29: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili con la natura dell’atto.-----------------------------------------------------
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione.
Qualora ciò non sarà possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dal concessionario ed uno di comune accordo tra le parti.--------------------
Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo circa il terzo arbitro, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.----------------------------------------------------------
Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.-------
Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione , immediate e future, saranno a carico del concessionario.-------------------------------
IL DIRIGENTE
IL PRESIDENTE
ALLEGATO A
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1) Spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto.
2) Spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, materiale vario e quant’altro necessario alla normale attività dell’impianto. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.---------------------------------------------
3) Spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio.------------------------------------------------
4) Riparazione e rifacimento di parte di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni.
5) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni.---------------------
6) Riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e relative rubinetterie.-----------------------------
7) Riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso.------------------------------------
8) Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate.
9) Cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione.---------------
10) Verifica periodica estintori
11) Verifica periodica degli infissi sia in legno che in ferro, nonché ripristino degli stessi in caso di danneggiamento.--------------------------------------------
12) Manutenzione dei terreni di gioco.---------------------------------------------------------------------
13) Necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco e delle attrezzature sportive esistenti.
ALLEGATO B
TARIFFE MASSIME PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN NOHA
Luce naturale Luce artificiale
Calcio (a partita) | € 50,00 | -------- |
Calcetto | € 35,00 | € 40,00 |
Tennis – Singolare (ad ora) | € 2,00 | € 3,50 |
Tennis – Doppio (ad ora) | € 4,00 | € 5,00 |