Condizioni Generali di Contratto GAS - SOENERGY S.r.l.
Condizioni Generali di Contratto GAS - SOENERGY S.r.l.
Allegato alla Proposta di Contratto n. del
1. Premesse
Ogni riferimento, nelle presenti condizioni Generali a norme legislative o regolamentari, include, salvo espressa indicazione contraria, tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse norme. Tutte le fonti normative nazionali citate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas (AEEG) sono inoltre disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. Oggetto del Contratto.
Esclusiva
Soenergy S.r.l.(“Fornitore”) metterà a disposizione del Cliente la capacità e il gas di cui alla Proposta di Contratto e fornirà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente dal Fornitore, i quantitativi di gas necessari al fabbisogno dei Punti di Prelievo.
3. Dichiarazioni del Cliente
(a) Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai fabbisogni dei propri impianti. Qualora si renda necessario provvedere al loro adeguamento, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete è connesso il Cliente medesimo (di seguito il Distributore).
(b) Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di fornitura di gas metano.
(c) Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della fornitura del gas oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.
(d) Il Cliente dichiara di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e di non aver fornito alcuna informazione e/o dichiarazione mendace presente nell’Accettazione della Proposta di Contratto. Qualora il Fornitore riscontri irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà dello stesso risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell’evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. Utilizzazione del gas metano
Il gas non potrà essere utilizzato in località diversa dai Punti di Prelievo, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
5. Obblighi accessori allo svolgimento del servizio
(a) Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.
(b) Il Cliente deve altresì consentire la verifica del proprio impianto e dei propri apparecchi nel caso qualora questi interferissero nell’esercizio della rete del Distributore locale e comunque in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla competenti Autorità. Gli impianti, i contatori e i relativi sigilli a monte del punto di consegna devono essere facilmente accessibili. In caso di irregolarità il Fornitore potrà sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia regolarizzato la situazione. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
(c) In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un’apposita comunicazione scritta di avviso, successivamente all’invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo alla immediata sospensione della fornitura. Le spese di sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.
6. Condizioni di fornitura, sospensive, rinnovo e diritto di recesso
(a) Il Contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e terminerà alla fine del 12° (dodicesimo) mese di fornitura del gas, salvo rinnovo automatico esplicitato nelle righe successive del presente articolo. Per i Clienti che accedono al mercato libero, qualora il Contratto venga sottoscritto entro il 20° (ventesimo) giorno del mese, la fornitura di gas avrà inizio entro il primo giorno del secondo mese successivo.
7. Prezzo
(a) Per la fornitura del gas oggetto del Contratto, in regime di Xxxxxxx Xxxxxx il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il prezzo come definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella delibera n. 138/03 aggiornato secondo i criteri fissati dall’AEEG, e così composto:
i) corrispettivo per la vendita;
ii) corrispettivo per il servizio di distribuzione applicato dal distributore locale;
iii) corrispettivo per il servizio di trasporto e di stoccaggio;
iv) corrispettivo relativo alla commercializzazione all’ingrosso.
Il prezzo è convenzionalmente riferito al metro cubo di gas naturale nelle condizioni standard di pressione assoluta pari a 1,01325 bar e temperatura di 15°C e avente un potere calorifero (PCS) pari a 38100 kj/mc, fermo restando che la determinazione del PCS avverrà in conformità alle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
(b) Nel caso in cui durante il periodo di efficacia del Contratto i criteri, componenti e/o parametri previsti dall’AEEG dovessero subire variazioni ovvero dovessero essere inseriti nuovi criteri, componenti, elementi, parametri, oneri e/o voci tariffarie, di essi si terrà conto ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti dal Cliente, nella misura e nei tempi stabiliti dall’AEEG. Di tali variazioni sarà comunque data tempestiva comunicazione al Cliente, anche attraverso la prima fattura in cui saranno applicate le variazioni.
(c) Il Prezzo è fissato al netto di IVA, e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di gas.
(d) Tali oneri fiscali rimarranno a esclusivo carico del Cliente pur se versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d’imposta.
(e) Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto.
8. Periodicità delle letture
(a) Per l’intera durata del Contratto, il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l’accesso ai contatori da parte del personale del Distributore incaricato delle letture. Tali letture verranno effettuate nelle modalità e nei tempo previsti dalla Delibera Dell’AEEG n.229/01 e s.m.i.. In caso di mancata lettura del contatore, il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente, nella prima bolletta successiva emessa, la cause che hanno impedito al soggetto incaricato l'effettuazione della lettura.
(b) Il Cliente delega il Venditore ad effettuare le autoletture per proprio conto. Queste verranno poi trasmesse al Distributore competente ai sensi della del. AEEG 229/01 s.m.i.
9. Fatturazione e pagamenti della fornitura
(a) Il Fornitore fatturerà al Cliente nel rispetto della periodicità stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con Delibera n.229/01 e s.m.i., sulla base della misurazione della fornitura di gas effettuata direttamente o avvalendosi del Distributore, ovvero, in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio in base a misurazione effettiva.
(b) ll Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante procedura RID (addebito automatico su conto corrente), bollettino postale o altra forma di pagamento secondo quando stabilito tra le Parti (Fornitore e Cliente).
(c) Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.
(d) Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.
10. Ritardo nei pagamenti
(a) In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al Tasso Ufficiale di Riferimento tempo per tempo vigente aumentato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo.
(b) Il Fornitore si riserva, in tal caso, di esigere dal Cliente una cauzione nella misura di quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale cauzione sarà restituita al Cliente solo al momento della cessazione del
(b) Il Contratto si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da parte del Fornitore o del Cliente, da inviarsi mediante raccomandata A/R almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.
(c) Il Fornitore potrà recedere unilateralmente dal Contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi comunicato mediante raccomandata A/R.
(d) Ai sensi della Delibera dell’AEEG n.144/07 e successive modifiche ed
Contratto e verrà detratta dall’importo dell’ultima fattura se questa è inferiore al valore della cauzione, altrimenti verrà corrisposta mediante assegno circolare o altra forma adeguata.
(c) Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
integrazioni, il Cliente potrà recedere unilateralmente dal Contratto, mediante comunicazione scritta, con i seguenti termini di preavviso:
- nel casi di Clienti finali domestici, il recesso dovrà essere esercitato con un preavviso non inferiore ad un mese;
- nei casi di Clienti finali non domestici con consumo inferiore a 200.00 mc/anno, il recesso potrà essere esercitato con preavviso non inferiore a tre mesi.
(e) Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore o del Cliente.
11. Modifiche del Contratto
(a) Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore gas e/o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al Cliente modifiche del Contratto. Entro 30 (trenta) giorni il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte dal Fornitore.
(b) In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto
proposte dal Fornitore, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.
12. Limitazioni di responsabilità
(a) Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell’esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.
(c) Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi di rete, cali di pressione, interruzioni o manutenzione degli elementi di rete, non essendo il Fornitore, responsabile dell’attività di trasporto o distribuzione del gas stesso.
13. Risoluzione del Contratto
(a) Ferma restando l’applicazione dell’Articolo 10, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati il Fornitore potrà sospendere l’esecuzione del Contratto ed interrompere la fornitura, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata, con un preavviso pari ad almeno 48 (quarantotto) ore. Decorsi 3 (tre) giorni dalla sospensione senza che i pagamenti siano stati effettuati,il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, salvo il risarcimento del danno.
(b) Il Fornitore, nel caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
(c) Il Contratto si risolverà di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell’evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:
- qualora il Cliente sia insolvente o sia iscritto nel registro dei protesti;
- qualora siano risolti o diventino inefficaci il Contratto di Trasporto e il Contratto per il Servizio di Dispacciamento;
- nei casi di prelievo fraudolento di gas da parte del Cliente, di cessione a terzi o utilizzo non consentito del gas e di manomissione o furto del contatore;
(d) Il Contratto si risolverà di diritto anche qualora la fornitura sia divenuta impossibile a causa di sopravvenuti impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.
(e) Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore dovesse pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione, della risoluzione anticipata del Contratto ovvero del recesso da parte del Cliente.
14. Impossibilità Sopravvenuta
(a) Xxx sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Fornitore la fornitura del gas oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.
(b) Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo.
(c) Xxx l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, il Fornitore potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni comunicato mediante raccomandata A/R. Qualora il Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l’applicazione dell’articolo 1464 C.C..
(d) Xxx sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo del gas oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore.
(e) Ove l’impossibilità sopravvenuta attenga all’intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo.
(f) Xxx l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l’art. 1464 C.C..
15. Prelievo fraudolento, utilizzo non consentito, manomissione e furto
(a) In caso di prelievo fraudolento da parte del Cliente, il Fornitore, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13, si riserva la facoltà di ricostruire i consumi con apposita stima, emettere la relativa fattura a conguaglio e dar seguito ad azione giudiziaria contro il Cliente per il risarcimento del danno arrecato.
(b) Il Cliente non può inoltre cedere a terzi o utilizzare per scopi ed in luoghi diversi da quelli stabiliti il gas oggetto del presente Contratto. Il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti. In caso di accertate irregolarità il Fornitore potrà sospendere la fornitura.
(c) I contatori rimangono di proprietà del distributore e sono dotati di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente ha l’onere di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva dei dispositivi e gli è fatto espresso divieto di spostarli, manometterli, occultarli. In caso di incendio, manomissione, furto di tali apparecchiature, il Cliente risponderà del danno, a meno che non dimostri la propria estraneità all’accaduto.
16. Verifica dei contatori
(a). Il Cliente ed il Fornitore possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica della corretta misurazione del contatore. Qualora dalla verifica si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza previsti dalla vigente normativa, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi, secondo quanto previsto dall’AEEG e ad effettuare i necessari riaddebiti/riaccrediti; in caso contrario, il contatore sarà ritenuto regolare e non si effettuerà alcuna rettifica dei consumi.
Nel caso in cui, a seguito di verifica richiesta dal Cliente, il contatore sia risultato regolarmente funzionante, il Fornitore addebiterà al Cliente il costo sostenuto per la verifica.
Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle Delibere dell’AEEG n.168/04 “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas”, n.120/08 “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009- 2012(TUDG)” e n. 51/08 “Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale” e loro successive modifiche ed integrazioni.
17. Clausola di riservatezza
Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l’esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s’impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.
18. Trattamento reciproco di dati
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti (i “Dati Personali”) acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:
(a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla customer satisfaction ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
(b) il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;
(c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricati dell’elaborazione dei dati, sempre nell’ambito delle finalità riportate al punto (a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
(d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
19. Spese di registrazione
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131.
20. Disposizioni varie
(a) Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le attività in essi indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le parti. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il Contratto.
(b) Il Cliente consente fin da ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
(c) Il Cliente potrà cedere il Contratto salvo il consenso scritto del Fornitore.
21. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, ed inviate a mezzo posta a SOENERGY S.R.L., Xxx Xxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx (Xx) o a mezzo fax al numero 0532/853342. Il Fornitore si riserva di riserva di fornire le comunicazioni anche con nota in fattura.
Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
22. Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta in xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx.
Soenergy S.r.l.
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL SOCIO UNICO SOELIA S.P.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00
X. Xxxx. Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011 ARGENTA (FE), xxx Xxxxxxxx, 0 Tel. 0000 000000 Fax 0000 000000