testo in vigore dal: 1-4-2005
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ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla summenzionata Convenzione, e senza pregiudizio di eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nell'ambito della competenza del Gruppo Misto di Seguito;
Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Definizioni Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
- le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
- la lotta contro traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'amministrazione doganale italiana inclusa la Guardia di Finanza, e il Comitato Doganale di Stato per la Repubblica dell'Uzbekistan competenti per l'applicazione
delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;
c) "infrazione doganale", ogni violazione nonche' ogni tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o tributi che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.
CAPITOLO II
Campo di applicazione dell'Accordo Articolo 2
1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformita' alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.
CAPITOLO III
Ambito di applicazione dell'assistenza Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale operera', nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorita' nazionale.
Articolo 4
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte e informazioni disponibili relative a:
a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.
Articolo 5
Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono sequestro o congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni doganali.
Articolo 6 Assistenza tecnica
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:
a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.
CAPITOLO IV
Richieste di assistenza Articolo 7
Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state esportate legalmente dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state importate legalmente nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.
Articolo 8
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:
a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell' origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.
Articolo 9
L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:
a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;
d) luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stati utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.
Articolo 10
1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, gia' completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente dovra', ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.
CAPITOLO V
Comunicazione ed esecuzione delle richieste Articolo 11
1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:
a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) Progetto e i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 20 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata
dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
Articolo 12
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente e ne comunica i risultati a quest'ultima.
2. Tali indagini sono condotte in conformita' alla legislazione vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorita' competente e si impegna a Xxxxxxxxx con essa.
Articolo 13
1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima, al fine di indagare su un'infrazione doganale, possono:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
b) procurarsi copie dei documenti, dossier e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,
c) assistere ad un'indagine effettuata dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente richiesta e relativa a quell'infrazione doganale.
2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato ufficiale.
3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente e dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
CAPITOLO VI
Documenti e dossier Articolo 14
1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attivita' effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalita'. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di
tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.
CAPITOLO VII
Esperti e testimoni Articolo 15
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta puo' autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in quale veste il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accerta la richiesta precisa se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
CAPITOLO VIII
Utilizzo e protezione delle informazioni e dei documenti Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo non si applicano ad informazioni riguardanti inflazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
Articolo 17
Qualora dati personali vengano scambiati in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati
nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
CAPITOLO IX
Eccezioni Articolo 18
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta, in tal caso l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
CAPITOLO X
Costi Articolo 19
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Amministrazioni doganali concordano i termini e le condizioni per soddisfare la, richiesta nonche' le modalita' di presa in carico di queste spese.
CAPITOLO XI
Applicazione dell'Accordo Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire
l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformita' con le loro procedure amministrative interne.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
CAPITOLO XII
Ambito territoriale Articolo 21
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti, dalle rispettive legislazioni nazionali.
CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Procedimenti in corso al momento della denuncia saranno, nella misura possibile, ultimati in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 21 novembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile coli tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stata dato seguito ad una richiesta secondo i casi di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,
2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica, e che sia volta a:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi essenziali dello Stato o a lottare
contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente Allegato.