PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE STATUTO
PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
1. Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali denominato PREVINDAI – Fondo Pensione, costituito il 4 ottobre 1990 con atto per dott. Vincenzo De Paola Notaio in Roma, repertorio n. 34471, raccolta n. 6323, opera in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI), nonché dei successivi Accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti attualmente Confindustria e Federmanager. Il Previndai, in appresso chiamato « Fondo », è costituito in osservanza degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
2. Il presente Statuto adegua quello approvato con Accordo sindacale 31 luglio 1990 e le successive versioni. Esso è conforme alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 come successivamente modificato ed integrato e di seguito denominato «Decreto».
3. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 – Durata
Art. 3 – Scopo
Art. 4 – Iscritti
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai successivi commi 2 e 3, primo periodo, il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto. Sono obbligatoriamente iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti al rispetto dell’accordo Confservizi Cispel-Federmanager del 24 luglio 2001 ovvero dell’accordo Anas SpA-Federmanager del 10 aprile 2003, volti a consentire, in conformità agli accordi Confindustria-Federmanager rispettivamente del 9 maggio 2001 e del 22 luglio 2003, l’iscrizione al Fondo dei dirigenti cui essi soggetti e imprese applichino il contratto collettivo Confservizi Cispel-Federmanager ovvero il contratto collettivo Xxxx XxX- Xxxxxxxxxxxx; detta iscrizione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo.
2. Sono altresì obbligatoriamente iscritti i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma precedente che siano titolari, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 aprile 1993, sempreché conservata.
3. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, con gli effetti previsti dall'Accordo sindacale stipulato in data 31 gennaio 1996 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) e successivi accordi, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, primo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati da tale data. Possono, altresì, esercitare la medesima facoltà di adesione, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, privi, alla data del 28 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati da tale data.
4. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo articolo 14, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al primo comma.
5. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al punto 3, si effettua secondo le disposizioni di cui al Regolamento.
Art. 5 – Organi del Fondo
1. Sono Organi del Fondo:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.
Art. 6 – Assemblea
2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza.
4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.
5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe.
6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente;
c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo;
e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma.
10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati.
11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.
12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.
13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione.
14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:
- modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione;
- procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
- quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento.
15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.
17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.
18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati.
19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni.
20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
21. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
22. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
23. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 7 - Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 10 componenti nominati dall’Assemblea: in attuazione del principio di pariteticità, 5 su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 eletti in rappresentanza della Federmanager, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211. Di essi, per ciascuna parte istitutiva, almeno 3 devono essere dotati dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che, nel corso del mandato, cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito per il periodo residuo su designazione della Organizzazione di appartenenza.
3. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
4. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.
6. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
8. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i sette decimi dei componenti.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell’articolo 8 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.
Art. 8 – Compiti e funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire la conformazione della gestione alle direttive della Commissione di Vigilanza di cui al Decreto;
c) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti e previa informazione alle parti istitutive a cura del Presidente del Fondo, delibera l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea;
d) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti delibera la sottoposizione all’Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, di eventuali proposte attinenti alle altre modifiche dello Statuto e del Regolamento nonché alla procedura di liquidazione del Fondo; le proposte di modificazione dell’articolo 16 devono essere deliberate, comunque, con la maggioranza e la composizione di cui alla lett.v);
e) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
f) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di comparto, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente; stabilisce inoltre le modalità attuative degli Accordi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b);
h) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata, tutta o in parte, anticipata;
i) stabilisce le quote minime della contribuzione corrente ovvero della posizione maturata da destinare a ciascun comparto;
j) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del Regolamento, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 del Regolamento;
l) definisce il contenuto delle ulteriori opzioni di cui all’articolo 18, comma 4, ultimo periodo;
m) definisce le disposizioni attuative dell'articolo 10 del Regolamento;
n) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;
o) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;
p) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti valuta le condizioni per consentire il trasferimento collettivo di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento e ne definisce procedura e modalità; nei casi ritenuti dallo stesso Consiglio, con apposita delibera, di particolare delicatezza, la proposta di trasferimento viene sottoposta all’esame delle parti contraenti perché esprimano il loro orientamento;
q) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti:
▪ determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12 e/o dei rendimenti finanziari di essi da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo trattino;
▪ può determinare, periodicamente, l’importo di partecipazione alle spese di gestione nelle ipotesi di cui agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 2, del Regolamento, nonché conseguenti all'esercizio di facoltà individuali, di cui all'articolo 13, comma 3, del presente Statuto;
▪ stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri comuni a più comparti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
▪ decide gli investimenti di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
r) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;
s) in correlazione con l'attuazione dell'articolo 16, propone all'Assemblea la nomina della società di revisione di cui all’articolo 161 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58;
t) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;
u) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo e/o del settore finanziario, a livello nazionale e/o internazionale;
v) con la maggioranza dei sette decimi dei componenti - ferma la presenza di almeno 5 dei componenti di cui all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, di cui almeno due per parte - delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative e/o finanziarie anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento, previo perfezionamento e attivazione dei relativi comparti previsti al successivo articolo 16, comma 1, nel rispetto delle procedure approvate da Covip, operanti per i fondi preesistenti; per quanto concerne la stipulazione di convenzioni finanziarie valgono le previsioni di cui all’articolo 16;
w) con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. v), individua la banca depositaria cui affluiscono le risorse destinate ai comparti finanziari e definisce i contenuti della relativa convenzione;
x) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, anche attraverso apposita delega;
y) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative e dai gestori finanziari. Relativamente ai gestori finanziari, la valutazione è effettuata in base a quanto previsto nel successivo articolo 16, comma 5;
z) con la maggioranza e la composizione di cui alla lettera v) e nella ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 16, comma 4, può deliberare la proposta all'Assemblea di disattivazione di comparti;
aa) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente da’ preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto.
Art. 9 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito.
3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 10 – Collegio dei Revisori
1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
2. In attuazione del principio di pariteticità, di essi, 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono nominati in rappresentanza della Federmanager.
3. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 6.
4. Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.
5. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
6. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
7. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
8. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza.
9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
Art. 11 – Regolamento
1. Gli Organi del Fondo sono tenuti ad osservare le norme contenute nel Regolamento.
2. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, in sede straordinaria, può deliberare la modificazione del Regolamento.
Art. 12 - Entrate – Patrimonio
1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) i contributi, ivi compreso quello consistente nella destinazione di quota o dell'intero TFR, versati dalle imprese industriali e dagli altri soggetti indicati nell'articolo 4 del presente Statuto nonché dai rispettivi dirigenti, nella misura stabilita tempo per tempo dagli Accordi vigenti sia con riferimento agli iscritti ante 28 aprile 1993, sia con riferimento agli iscritti dal 1° gennaio 1996, destinatari dell’articolo 8 del Decreto;
b) i contributi aggiuntivi, la cui misura e termini nonché i criteri per la determinazione delle modalità di versamento sono rimessi esclusivamente agli Accordi che le parti contraenti ritengano di sottoscrivere;
c) gli importi trasferiti, anche collettivamente, al Fondo sempreché relativi alle posizioni previdenziali maturate dai dirigenti per i periodi di servizio prestati presso le imprese per le quali operino iniziative, casse o fondi richiamati all'articolo 4 del presente Statuto nonché gli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, con le modalità previste dal Regolamento;
d) gli interessi di mora dei contributi di cui alle lettere a) e b);
e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
f) ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali degli iscritti deceduti in assenza di beneficiari.
2. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.
Art. 13 – Spese di gestione
1. Gli oneri attinenti ciascun comparto, costituiti dagli oneri di gestione da corrispondere ai soggetti gestori del patrimonio e alla banca depositaria nonché dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 del d.lgs.124/93, sono imputati al comparto di pertinenza per l'intero importo.
2. Agli oneri comuni a più comparti ovvero a quelli la cui pertinenza ad un singolo comparto non è agevolmente individuabile nonché alle spese generali di gestione del Fondo si provvede mediante:
- una quota parte dei contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 12 e/o dei rendimenti finanziari di essi;
- gli interessi di mora di cui alla lettera d) del predetto articolo 12, limitatamente alla eventuale quota eccedente gli importi indicati al successivo articolo 15;
- le entrate previste dalle lettere e) ed f) del medesimo articolo 12;
- gli importi di partecipazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 8, comma 2, del Regolamento.
3. Gli oneri attinenti all'esercizio di facoltà individuali gravano sulla posizione dell'interessato (a titolo esemplificativo: switch e anticipazioni).
Art. 14 - Contributi
1. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 12, non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda imponibile effettivamente percepita dal dirigente, secondo le misure percentuali poste a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente entro i limiti massimi convenzionali e con le decorrenze stabiliti dagli Accordi tempo per tempo vigenti.
2. Fanno parte della retribuzione lorda imponibile tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera nonché, per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 destinatari dell'articolo 8 del Decreto, delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Ove non sia destinato per legge o per contratto collettivo l'intero TFR, la quota di TFR destinata è quella fissata dagli Accordi contrattuali tempo per tempo vigenti.
4. I termini entro i quali devono essere versati i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione del singolo dirigente cui accreditare i contributi stessi, sono stabiliti dal Regolamento.
5. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.
Art. 15 - Ritardato versamento dei contributi
1. Le aziende che non versino i contributi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), entro i termini stabiliti dal Regolamento sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
2. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo.
3. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità indicate dal precedente articolo 13.
Norma transitoria
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, per le situazioni di morosità insorte prima della data di entrata in vigore del precedente Statuto (5 novembre 1997), ove il ritardo abbia superato, a detta data, la durata di trentotto mesi, l'aumento già maturato resta consolidato nella misura raggiunta alla data stessa.
Art. 16 – Gestione
1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3, ferma l'operatività di almeno un comparto assicurativo, il Consiglio attiva, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera v), i seguenti comparti finanziari:
- Comparto bilanciato, con un profilo di rischio medio e possibili oscillazioni dei rendimenti nel corso
della permanenza. Il livello massimo investibile in azioni è del 40% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento;
- Comparto sviluppo, orientato prevalentemente verso titoli di capitale con un profilo di rischio medio/alto. Il livello massimo investibile di azioni è del 75% del valore del patrimonio. Il comparto non è assistito da garanzie di rendimento.
2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti in base al precedente articolo 8, comma 2, lettera f).
3. In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel ovvero nei comparti di appartenenza.
4. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo ed uno finanziario.
Nel caso di disattivazione di comparto, ove l'opzione non venga esercitata entro 2 mesi dall'invio della relativa comunicazione agli interessati, la posizione degli stessi è collocata dal Fondo nel comparto assicurativo.
5. Il Consiglio di amministrazione individua criteri oggettivi e confrontabili per la selezione dei gestori finanziari, nonché fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività degli stessi e dei relativi risultati.
Art. 17 – Beneficiari
1. Sono beneficiari delle prestazioni di natura previdenziale di cui all'articolo 3 i dirigenti iscritti.
2. Nel caso in cui il decesso del dirigente iscritto avvenga prima del conseguimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 18, beneficiari a titolo di riscatto della posizione esistente sono i soggetti di cui all'articolo 18, comma 5.
Art. 18 – Prestazioni
1. Alle prestazioni di natura previdenziale, il Fondo, secondo le scelte gestionali di cui al precedente articolo 16, provvede mediante un sistema di capitalizzazione dei contributi e degli importi indicati alle lettere a), b), c), d) ed f) dell’articolo 12, in quanto effettivamente versati, ed accreditati sulle posizioni dei singoli. Per gli importi di cui alla lettera d) la capitalizzazione è effettuata limitatamente alla misura indicata dall’articolo 15, comma 3, primo periodo, e per i proventi o importi di cui alla lettera f) la capitalizzazione è effettuata limitatamente a quanto di pertinenza della posizione individuale.
2. Salvo quanto previsto al comma successivo, il diritto alle prestazioni previdenziali di cui al comma precedente è conseguito, previa domanda al Fondo, allorquando si verifichino per il dirigente iscritto le condizioni sia della cessazione del rapporto di lavoro sia del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge (per anzianità, per vecchiaia, per invalidità nonché, limitatamente agli iscritti di cui all'articolo 4, comma 2, per i casi di cosiddetto prepensionamento), per le quali risulti presentata la relativa richiesta. In assenza di tali requisiti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regolamento corrispondentemente a ciascuna delle ipotesi previste.
3. Per gli iscritti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Statuto, l'accesso alle prestazioni correlate al trattamento pensionistico legale di vecchiaia è consentito all'iscritto con un'anzianità contributiva al Fondo di almeno cinque anni. Per i medesimi soggetti, l'accesso alle prestazioni correlate al trattamento pensionistico legale per anzianità è consentito, purché l'iscritto abbia un'anzianità di contribuzione al Fondo di almeno quindici anni ed un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. Per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore del precedente Statuto (5 novembre 1997) l’anzianità di contribuzione di cui al precedente periodo è ridotta, per non più di dieci anni, dell’anzianità maturata in qualità di lavoratore subordinato non comportante iscrivibilità al Fondo.
Ai fini dell'individuazione dell'anzianità contributiva di cui ai periodi precedenti sono utili sia le anzianità riferite ad eventuali trasferimenti effettuati, sia le anzianità per contribuzione dovuta ancorché non ancora versata, comunque riferite alla posizione esistente, fermo restando il criterio di commisurazione delle prestazioni ai contributi effettivamente versati nella posizione esistente.
4. Dette prestazioni, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono corrisposte in forma di rendita, da imprese di assicurazione in forza degli accordi cui al primo comma o da altri specifici accordi, in favore del dirigente che ne può chiedere l'erogazione integralmente in capitale se trattasi di iscritto di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Statuto o in una misura non superiore al 50% se si tratta di iscritto di cui al medesimo articolo 4, comma 3, con le modalità previste dalle convenzioni; qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell’iscritto quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335, l’iscritto, di cui al citato articolo 4, comma 3, può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato. Sempre a richiesta dell'interessato, la rendita può essere resa reversibile secondo quanto stabilito nel Regolamento. Il contenuto di ulteriori opzioni per l’iscritto, rispetto a quelle sopra indicate, conseguenti al regime fiscale delle prestazioni viene definito direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di decesso del dirigente non pensionato la posizione previdenziale, costituita dall'importo sino a quel momento maturato, sarà liquidata, mediante riscatto, in base alle vigenti disposizioni di legge,
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, al coniuge, ovvero ai figli, ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, ai genitori; in mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell’iscritto stesso, la posizione resta acquisita al Fondo, in conformità all'articolo 10, comma 3-ter del Decreto.
6. Il regime delle prestazioni di reversibilità e delle anticipazioni è definito dagli articoli 10 e 13 del Regolamento.
Art. 19 - Bilanci annuali
1. L'assetto amministrativo-contabile del Fondo e' definito dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni dettate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del Decreto in quanto compatibili con l’assetto gestorio del Fondo.
2. L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per ciascun esercizio ed entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione della Assemblea il bilancio e la relazione sulla gestione.
4. Il bilancio e le relazioni che l'accompagnano verranno trasmesse, entro il mese di luglio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1.
Art. 20 – Liquidazione
1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:
- disdetta dell'Accordo di cui all'articolo 1 ai sensi del punto 12) dell'Accordo medesimo e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;
- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nel predetto punto 12) o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;
- conforme Accordo tra le parti costituenti.
2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente articolo 1 nel rispetto, comunque, della disposizione di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto.