CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 26.07.05
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 26.07.05
stipulato tra L’Autorità Portuale
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx
e la RSU nelle persone di
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Art.1
1. Il presente contratto è integrativo del C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti del 3 marzo 2005 recepito con delibera n.10 del 30 marzo 2005 dal Comitato Portuale di questa Autorità Portuale e rinnova il precedente accordo del 12/07/2001 e s.m.i..
2. Il presente contratto avrà durata quadriennale con decorrenza dal giorno di stipula dello stesso restando in vigore fino al suo rinnovo.
3. Restano inoltre in vigore le disposizioni contenute nel suddetto accordo del 12/07/2001 e s.m.i. in quanto non espressamente derogate e/o modificate dal presente contratto.
4. I riferimenti al C.C.N.L. del 27 luglio 2000 contenuti nel contratto integrativo del 12/07/2001 e
s.m.i. sono da raccordarsi con la normativa fissata dal C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti del 3 marzo 2005 attualmente in vigore.
Art.2
1. Le disposizioni di cui all’art.5 – CALCOLO DELLE EROGAZIONI VARIABILI DI RISULTATO del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i. sono modificate come segue:
- al punto 1., l’importo di originarie Lire 1.600.000 lorde viene modificato e fissato in
€ 905,00 lordi.
- dopo il punto 1. è inserito il seguente punto:
“1bis. L’importo base di cui al precedente punto 1. verrà rivalutato con cadenza biennale sulla base della media degli indici del periodo intercorso quali risultanti dalle comunicazioni annuali effettuate con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art.04 del D.L.400/1993, convertito con Legge 494/1993, indici a loro volta calcolati sulla base della media di quelli determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.”
Art.3
1. Dopo il punto 1. dell’articolo 7 – PERMESSI MEDICI del contratto integrativo del 12/07/2001 e
s.m.i. è inserito il seguente:
“1bis. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono utilizzabili, nella misura massima del 30% del monte ore complessivo usufruibile al momento della richiesta del permesso stesso, anche nell’ipotesi di visite effettuate presso il proprio medico di base.”
Art.4
1. L’accordo aziendale del 17/11/1997, come integrato con nota a chiarimento del 04/05/1998, richiamato all’articolo 12 - INDENNITÁ SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO DI MENSA del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i. è modificato come segue:
1. L’importo dell’indennità in detto accordo prevista pari ad € 8,48 (già Lire 16.426) viene fissato in € 10,00 (dieci/00) lordi giornalieri per ogni dipendente;
2. l’importo dell’indennità, come sopra modificato, verrà soggetto a rivalutazione con cadenza biennale sulla base della media degli indici del periodo intercorso quali risultanti dalle comunicazioni annuali effettuate con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art.04 del D.L.400/1993, convertito con Xxxxx 494/1993, indici a loro volta calcolati sulla base della media di quelli determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.”
Art.5
1. Dopo l’articolo 12 - INDENNITÁ SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO MENSA del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i. sono inseriti i seguenti articoli:
“Art.12bis - INDENNITÁ CHILOMETRICA
1. L’importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 5.1 del “Regolamento recante criteri e modalità per l’effettuazione delle trasferte da parte del personale dipendente non dirigente dell’Autorità Portuale di Ravenna e relativo trattamento” sarà oggetto, con cadenza bimestrale, di verifica congiunta Ente/RSU e di eventuale adeguamento;
“Art.12ter - .”PERMESSI DI STUDIO
1. Il limite di quaranta ore di cui all’ultimo comma dell’articolo 29 del C.C.N.L. del 3 marzo 2005 rubricato “PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO” è elevato a sessanta. Restano ferme le altre disposizioni del medesimo articolo”.
“Art.12 quater – CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO.
1. I congedi di cui al comma 2 dell’articolo 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 sono usufruibili da ciascun genitore, alternativamente, nel limite di 10 (dieci) giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 (tre) e gli 8 (otto) anni e di 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 9 (nove) e i 14 (quattordici) anni. Le ulteriori previsioni contenute nell’articolo summenzionato sono limitate alle fattispecie da esso previste.”
“Art.12 quinquies– ASTENSIONE FACOLTATIVA
1. La richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) potrà essere presentata al datore di lavoro con preavviso di 15 (quindici) giorni in caso di assenza prevista inferiore o uguale a 5 giorni lavorativi.
2. Resta comunque fermo l’esimente di cui all’articolo 24 del C.C.N.L. del 3 marzo 2005 ovvero la presenza di esigenze della lavoratrice/lavoratore riconducibili a malattia o infermità.”
“Art.12 sexies - PERMESSI SPECIALI
1. È accordata al dipendente la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti di cui alla lettera b) dell’articolo 28 del C.C.N.L. del 3 marzo 2005 (3 giorni lavorativi all’anno) in caso di decesso o documentata grave infermità di affine del lavoratore/lavoratrice entro il primo grado.”
“Art.12 septies – POLIZZA SANITARIA
1. Nelle more dell’attuazione del disposto di cui all’articolo 51bis del C.C.N.L. del 3 marzo 2005 si concorda che qualora i dipendenti dell’Autorità Portuale decidessero di sottoscrivere
individualmente una polizza sanitaria, gli stessi riceveranno un contributo dall’Ente pari ad € 120,00 dietro presentazione della ricevuta/quietanza di versamento del relativo premio. In caso di aumento del premio annuo, detto contributo verrà rivalutato annualmente con le modalità previste per l’adeguamento delle erogazioni variabili di risultato.
2. Detto contributo è riferito esclusivamente alla sottoscrizione di una polizza sanitaria e non potrà essere altrimenti destinato dal lavoratore/trice.
3. Al momento dell’entrata in vigore della polizza integrativa sanitaria in attuazione del dettato dell’articolo 51bis del C.C.N.L. del 3 marzo 2005, l’Ente cesserà di erogare il suddetto contributo a partire dalla prima successiva scadenza annuale salvo diverso accordo delle parti sottoscriventi il presente accordo.”
“Art.12 opties – CRAL
1. I dipendenti dell’Autorità Portuale che decidessero di aderire al CRAL della Compagnia Portuale riceveranno un contributo da parte dell’Ente sulla quota di iscrizione versata (che per il 2006 è stato di € 37,18) pari al 50% del costo della medesima, dietro presentazione della relativa ricevuta/quietanza di versamento.”
Art.6
1. All’articolo 14 - VALIDITÁ E DURATA del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i. dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto:
“4. Le parti concordano di istituire una commissione per l’individuazione di progetti e/o metodologie di lavoro tese ad incrementare la produttività aziendale a cui siano legate forme di incentivazione ai lavoratori.
Art.7 - DECORRENZE
1. Il nuovo importo dell’indennità di mensa di cui all’articolo 12 del contratto integrativo del 12/07/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art.5 del presente accordo, decorreranno dal giorno 1 ottobre 2006, subordinatamente alla ratifica del presente accordo da parte del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Ravenna.
2. Il nuovo importo dell’EVR di cui all’articolo 2 del presente accordo, ha efficacia con riferimento agli obiettivi 2006/erogazione 2007.
3. La prima scadenza utile al fine della verifica della congruità dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 12ter introdotto dal presente accordo è fissata al 31 ottobre 2006.”
Ravenna,
per l’Autorità Portuale la RSU
il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx