Contract
Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 11 novembre 2014 in materia di progressioni economiche orizzontali.
L’ipotesi di contratto in oggetto assume a riferimento l’importo di euro 163.074,052, come certificato dagli organi di controllo interno, e, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 81 del CCNL del personale del comparto Università del 16 ottobre 2008 (nel seguito, CCNL di comparto), individua i seguenti parametri di valutazione: “a) formazione certificata e permanente…; b) arricchimento professionale …; c) qualità delle prestazioni individuali …; d) anzianità di servizio;
e) titoli culturali e professionali”.
In relazione all’accordo in parola si segnala che:
a) i riferiti “indicatori ponderati” sono stati correttamente mutuati dall’art. 82 del CCNL di comparto, che circoscrive ad ipotesi residuali la possibilità di individuare criteri ulteriori e diversi da quelli ivi elencati (laddove dispone che “I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione locale entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente CCNL, sono quelli indicati nei successivi commi”).
b) Come noto, a decorrere dall’1.1.2011 e sino al 31.12.2014, gli effetti degli avanzamenti di carriera “comunque denominati” possono avere validità “a fini esclusivamente giuridici”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 9, comma 21, della L. n. 122/2010. Sul punto, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 14.4.2011 ha precisato che “in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011- 2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art.9 – progressioni economiche all’interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013 [ora 2014]. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 [ora 1° gennaio 2015] le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”. In ragione delle disposizioni normative soprarichiamate, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo in argomento fissa la decorrenza giuridica ed economica degli avanzamenti di carriera alla data dell’1.1.20151, fatta salva l’eventuale proroga del divieto all’incremento del trattamento economico accessorio di cui alla menzionata L. n. 122/2010. In tale ultima ipotesi, coerentemente con le disposizioni normative testé richiamate, le progressioni di carriera avranno efficacia meramente giuridica.
c) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 4,2 e dell’art. 88, comma 2, lett. a)3 del citato CCNL, che, a sua volta, rinvia al precedente art. 87, comma 1, lett. d) ed e), le progressioni in oggetto possono essere finanziate dalle risorse del Fondo rivenienti da:
- risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dall'1.1.2002 (art. 87, comma 1, lett d));4
1 Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.10.2008, che “è chiaro nella sua interpretazione logico-letterale in base alla quale i passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori decorrono dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, e, tale decorrenza, non è nella disponibilità della contrattazione integrativa” (Parere Aran in data 29.10.2010).
2 Art. 79, comma 4 del CCNL del 2008: “Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a) per le categorie B, C e D e dell’art. 90 per la categoria EP, in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza”.
3 Ai sensi dell’art. 88, comma2, lett. a) del CCNL del 2008, le risorse del Fondo devono essere finalizzate a “corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 79 e 82 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Restano comunque destinate per le finalità di cui alla presente lettera, le risorse previste dall’art.87, comma 1, lett. d) ed e)”.
- differenziale tra le posizioni economiche rivestite dal personale ed il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o che usufruiscono di un “passaggio di categoria” (art. 87, comma 1, lett. e));
- parte del Fondo finalizzata ad “erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi” (art. 88, comma 2, lett. d).
Il parere reso dall’ARAN in data 18.11.2009 ha chiarito che “ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CCNL del 12.3.2009 … le risorse destinate alle progressioni economiche … sono quelle indicate nell’art. 88, comma 2, lett. a), articolo che include sia gli importi derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità, sia il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o che passano di categoria. Tali disponibilità sono ulteriormente incrementabili, secondo la prescrizione del già citato art. 88, dalle risorse destinate al erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento ei servizi”.
Nel caso di specie, il riferito importo di euro 163.074,052, regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, risulta da:
- euro 54.856,00, a valere sul Fondo per il trattamento accessorio del 2009. Detto importo è stato così composto (come da prospetti allegati alla nota del D.A. n. 1599 del 27.1.2010): 1) R.I.A.: euro 2.122,00; 2) quota P.E.O. stanziata dal CCNL del 27.1.2005 per il biennio 2005/2006: euro 17.767,00; 3) quota P.E.O. stanziata dal CCNL del 27.1.2005 per il biennio 2007/2008: euro 17.767,00; 4) oneri previdenziali: euro 17.200,00;5
- con P.D.A. n. 191 del 7.6.2011 il predetto importo è stato incrementato di una somma di euro 7.500,00, per un totale di euro 60.766,00, “atteso che il Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 2 maggio 2011 ha accertato un incremento pari a euro 7.500,00 delle risorse ex art. 87 comma 1) lett. e) del CCNL comparto vigente”, a valere sul CCDI del 2010 (”differenziale per cessazioni o passaggi di categoria dal 16.10.2008 al 31.12.2009”);
- per il periodo 2011-2014, l’importo utilizzabile per il finanziamento delle progressioni de quibus è stato quantificato in misura pari ad euro 25.577,13 per anno di competenza, sulla base delle prescrizioni di cui ai riferiti articoli contrattuali. Nello specifico: a) “differenziale di categoria 2009 (da cessati 2008)”: euro 1.332,22; b) “differenziale di categoria 2010 (da cessati 2009)”: euro 6.167,91; c) “totale differenziali con oneri c/xxx.xx”: euro 7.500,13; d)
- “risorse C.C.I.L. 23.12.2010 (con oneri)”: euro 15.141,00; e) “R.I.A, personale cessato (euro 2.122 + oneri)”: euro 2.936,00”.6
4 Art. 87, comma 1, lett. d): “gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno”.
5Il Verbale n. 67 del 10.2.2010 del Collegio dei Revisori ha certificato che l’importo massimo da destinare alle P.E.O. poteva essere di 170.400,00 euro, rivenienti da: 1) RIA del personale cessato (art. 87, comma 1, lett. d) ed e)) pari ad euro 2.122,00; 2) quota destinata alla produttività collettiva e miglioramento dei servizi (art. 88, comma 2, lett. d), pari ad euro 86.094,00; 3) quota destinata alle P.E.O. dal CCNL del 27.1.2005 per il biennio 2005/2006, pari ad euro 17.767,00; 4) quota destinata alle P.E.O. dal CCNL del 27.1.2005 per il biennio 2007/2008, pari ad euro 17.767,00; 5) oneri previdenziali ed IRAP, pari ad euro 46.650,00.
Nello specifico, il riferito importo di euro 54.856,00 risulta dalla sommatoria delle risorse che il CCNL del 27.1.2005 aveva destinato alle P.E.O. per il biennio 2005-2006 e per il biennio 2007-2008. E’ di tutta evidenza che tali importi sono utilizzabili per le finalità qui richiamate in quanto non precedentemente vincolati al finanziamento di altre voci del Fondo, giacché le somme “destinate ma non utilizzate dall’amministrazione … dovranno mantenere le finalità già definite nel corrispondente esercizio finanziario” (Parere ARAN in data 18.6.2009), ai sensi dell’art. 88, comma 5, del CCNL del 16.10.2008
6 In ottemperanza alle disposizioni contrattuali di settore, le risorse destinate alle P.E.O. di cui sopra non verranno reintegrate nel Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale. Al riguardo, l’art. 88, comma 4, del CCNL di comparto dispone che “Al termine dell’esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite
d) Al fine di oggettivizzare le modalità di ripartizione delle risorse all’uopo disponibili, l’ipotesi di accordo in oggetto prevede di ripartire il budget di euro 163.074,052 tra categorie professionali, come individuate dal CCNL di comparto, in misura proporzionale alle unità di personale inquadrate nelle stesse. Ovviamente, “I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate” (art. 79, comma 5, del CCNL).
In relazione all’ipotesi di mancata utilizzazione delle risorse nel corso dell’anno di competenza (si tratterebbe, nel caso, comunque di importi del tutto residuali) si rammenta che, a mente dell’art. 88, comma 5, del CCNL del 16.10.2008, “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita”.7
Il Direttore Generale
(X.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art.87, comma 1, lett. e)”.
7 Sul punto, a titolo esemplificativo, si segnalano:
- Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Puglia, n. 58/PAR/2011, in cui si chiarisce che può convenirsi “con la tesi secondo la quale dal tetto del 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al “corrispondente importo dell’anno 2010”, ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni “aggiunta” derivante da residui degli anni pregressi”;
- la nota circolare a firma congiunta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che esclude dall’ambito di applicazione delle limitazioni ai massimali dei Fondi “i residui venutisi a determinare negli anni precedenti” ed ha rappresentato la “possibilità di adeguare le risorse decentrate in caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti per gli effetti … di acquisizione del personale nell’organico dell’Ente”;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 0081510 del 13.7.2011, in cui si precisa che le poste di cui all’art. 88, comma 5, del CCNL del 16.10.2008 “costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già i precedenza certificate, ancorché no utilizzate. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore”.
La medesima Circolare rileva, altresì, che è necessario “considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate Fondo anno precedente come certificato”, che “emergono da una formale ricognizione amministrativa volta a confrontare le poste utilizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme
compiutamente utilizzate a valle dello stesso …”.