COMUNE DI GUARCINO
COMUNE DI GUARCINO
(Provincia di Frosinone)
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCI, DEI FABBRICATI, DELLE PISTE DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI GUARCINO LOCALITA’ CAMPOCATINO E RELATIVI SERVIZI ANNESSI.
STAGIONE SCIISTICA 2018-2019
Art. 1
Oggetto della Concessione
Il presente Capitolato ha per oggetto “LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCI, DEI FABBRICATI, DELLE PISTE DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI GUARCINO –
LOCALITA’ CAMPOCATINO E RELATIVI SERVIZI ANNESSI”, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune presenti nella suddetta stazione sciistica, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive invernali PER LA SOLA STAGIONE 2018-2019.
Art. 2
Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature
Gli impianti sciistici e le attrezzature in località Guarcino oggetto di Concessione, sono costituiti da:
• Seggiovia quadriposto Pegaso;
• Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0(xxxxxxxx in xxxxx x’xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx);
• Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx;
• Sciovia Orsa Minore;
• Tapis roulant Pista Baby (impianto in corso di acquisto da parte del Comune)
• Piste di discesa servite dai suddetti impianti;
• Locale di servizio (garage) sito sui campi di sci;
• Cabina elettrica;
• Fabbricato destinato a servizio biglietteria ed attività commerciale/somministrazione sito sul piazzale di arrivo alla stazione sciistica;
• Fabbricato sito a ridosso dell’ingresso al piazzale della stazione sciistica, destinato ad infermeria, con soprastante appartamento;
In riferimento alle caratteristiche degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi, delle piste da sci e alla presenza del materiale ed attrezzi vari, sopra descritti, il Gestore dovrà dichiarare espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.
Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.
Art. 3
Modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti, dei mezzi,ecc.
Nell’attività di utilizzo degli impianti di risalita, dei fabbricati, dei mezzi, dell’impianto di innevamento artificiale, delle piste da sci e delle attrezzature di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale.
Gli impianti di risalita, devono essere utilizzati ad uso primario per l’attività del trasporto di persone e sciatori per l’attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall’Amministrazione Concedente.
Gli impianti di risalita dovranno essere dotati, a cura del Gestore, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.
L’ impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiati a cura del Gestore della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al regolamento d’esercizio ed approvato dalle Autorità di Controllo e Vigilanza. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni
riconosciute, accordi impegnativi in merito all’esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L’organizzazione, le prove pratiche e l’eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Gestore il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Gli impianti di risalita dovranno avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell’installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Le stesse installazioni, a cura del Gestore, dovranno poi essere soggettate a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.
Art. 4
Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all’attività di gestione
Il Gestore, fermo restando l’obbligo del rispetto per l’utilizzo ed apertura al pubblico esercizio degli impianti, potrà utilizzare gli stessi anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell’impianto stesso e della sicurezza persone.
Il Gestore sarà tenuto nei limiti delle particolari prescrizioni normative, prevedere il trasporto degli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa verifica sulla capacità d’utilizzo dell’impianto.
Il Gestore, per l’esercizio di pubblico trasporto degli impianti in oggetto, potrà disporre dell’uso delle piste di discesa esistenti e di quelle che eventualmente verranno realizzate per la durata della Concessione, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sugli impianti di risalita, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.
Il Gestore non potrà utilizzare o concedere gli impianti di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cura del Gestore acquisire il preventivo assenso dell’Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.
Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:
• garantire l’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
• garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
• provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il materiale inerte, l’erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all’immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
• garantire l’efficienza funzionale dell’installazione ed il decoro della stessa;
• garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali degli impianti per tutta la durata della concessione, provvedendo ad eseguire entro le scadenze fissate dalle Normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell’installazione;
• garantire a proprie spese la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
• garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
• equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
• eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza;
• stipulare polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento degli impianti, delle strutture e dei mezzi e delle attrezzature;
• provvedere alla custodia dei fabbricati, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, alle spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e degli impianti dati in concessione.
Art. 5
Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizie
Il Gestore è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle per gli adeguamenti tecnologici, le revisioni programmate e straordinarie degli impianti scioviari e seggioviaro. Il gestore si assume l’incarico di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli si sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alla indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto.
Resta inteso che tutte le variazioni da apportare agli impianti di risalita e tutte le revisioni speciali e generali che a qualsiasi titolo, necessitano agli impianti compresi tutti gli interventi conseguenti, sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di pulizia, di spalatura e battitura della neve lungo i percorsi d’accesso ed uscita dalle stazioni e nelle aree limitrofe alle stesse, funzionali per il regolare esercizio degli impianti e allo sgombro neve nei piazzali e dei parcheggi della stazione sciistica.
In caso di precipitazioni nevose, durante l’orario di esercizio, salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere giustificati, l’esercizio degli impianti non potrà essere sospeso e le vie di accesso e
di uscita dalle stazioni, le banchine di imbarco e sbarco, le piste di accesso ed uscita, dovranno essere mantenute dal Personale in servizio in regola e conformi per un regolare e sicuro esercizio di trasporto. In caso di precipitazioni nevose, il personale di esercizio della stazione, dovrà anche provvedere con i mezzi idonei a mantenere sgombri da neve i sedili delle seggiole della seggiovia.
Nel caso di abbondanti precipitazioni nevose, l’apertura degli impianti è soggetta al preventivo giudizio di assenza di rischio valanghe sull’area sciabile e dall’accessibilità delle piste servite. Il Gestore con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all’apertura al pubblico servizio degli impianti presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, la situazione di percorribilità delle piste servite, quindi disporne l’apertura o la chiusura. Gli impianti, non potranno essere aperti al pubblico esercizio, se le piste servite o se gli accessi alle aree sciabili del comprensorio non sono regolarmente aperti e sicuri; della presente limitazione all’esercizio degli impianti, il Gestore se ne assume la completa responsabilità diretta, tenendo sollevate l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi. In caso di abbondanti precipitazioni nevose, il Gestore si obbliga a dotarsi del personale di supporto sufficiente per garantire la corretta apertura all’esercizio degli impiantì, nel rispetto degli orari giornalieri concordati con l’Amministrazione Concedente, pubblicati ed esposti al Pubblico, nonché approvati dall’Amministrazione Comunale di Garessio.
Il Gestore si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Gestore, si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale operante sull’installazione e dell’Utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80.
L’Amministrazione Concedente, potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque momento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell’esito di dette risultanze, l’Amministrazione Concedente potrà richiedere l’esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, oltre che per il decoro stesso degli impianti e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse, oltre che lavori ai fabbricati, ai mezzi, all’impianto di innevamento e sulle piste da sci ritenuti necessari per la sicurezza. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l’Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dal Gestore entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Concedente, salvo ogni altra eccezione.
Nel corso di validità del Contratto, il Gestore, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute Autorizzazioni e Xxxxx Xxxx, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto. Per tutta la durata della Contratto, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l’esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, gli impianti in oggetto, non potranno subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal D.P.R. 753/80, oggi vigente.
E’ vietato il deposito ed il trasporto sugli impianti di materiale combustibile, tossico, nocivo di qualsiasi tipo e natura.
Art. 6
Oneri e responsabilità del Gestore, Concessionario
La gestione degli Impianti di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci e dei mezzi, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Gestore a totale
Suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l’esonero dell’Amministrazione Concedente di qualsiasi responsabilità e molestia verso e da parte di terzi.
Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l’esercizio di trasporto in servizio pubblico con gli impianti in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Gestore deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, l’ordinaria e la straordinaria manutenzione degli impianti, intesi nella sua globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all’impianto e funzionali per l’esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l’ordine. Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al Personale di Esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.
Il Gestore si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione degli impianti, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore o e giudicate comunque compatibili dall’Amministrazione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Competono altresì al Gestore le spese per l’allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi contapersone installati nella zona di accesso agli impianti, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza degli impianti o comunque che il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell’esercizio di pubblico trasporto.
Tutte le variazioni tecnologiche da apportare e tutte le revisioni che, a qualsiasi titolo, necessitano per il servizio di pubblico esercizio degli impianti e tutti gli interventi conseguenti sono a carico del Gestore che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell’idoneità e funzionalità degli impianti per tutta la durata delle presente concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della Concessione.
Il Gestore si obbliga a propria cura ed a proprie spese di dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, cosi come richiesto dalla Normativa vigente per gli impianti, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione. A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono: il regolamento d’esercizio e piano delle operazioni di soccorso; i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti, i verbali di visita, le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo, gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d’Esercizio e/o Responsabile di Esercizio, i verbali degli incidenti accaduti, gli atti di concessione per l’esercizio degli impianti, le eventuali convenzioni con altri Enti, gli eventuali certificati di prevenzione incendi, le certificazioni dei materiali rilasciate dal Costruttore, il manuale di uso e manutenzione degli impianti, la documentazione progettuale originale di costruzione degli impianti aggiornata e integrata con tutte le varianti, modifiche e revisioni effettuale e quanto altro necessario per la gestione ed esercizio degli impianti. Al termine del periodo di Concessione, tutta la documentazione riferita agli impianti e sopra sommariamente descritta, ritornerà con gli impianti stessi nella disponibilità dell’ Amministrazione Concedente.
Il Gestore nel corso dell’attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli impianti e le strutture per tutte le visite, ispezioni e
sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo, degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’ Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
L’Amministrazione Concedente, si riservano di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto.
Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della Concessione all’assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Gestore sarà di fatto l’esercente degli impianti per tutta la durata della Concessione, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.
Il Gestore, si obbliga con la presente a garantire la manutenzione ordinaria dei fabbricati e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, dell’impianto di innevamento artificiale e a gestire e manutenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con gli impianti di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative Nazionali e Regionali in materia di sicurezza.
Art. 7
Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani
Il Gestore è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all’esercizio degli impianti in piena concomitanza e coincidenza sia del calendario stagionale annuale e sia degli orari giornalieri di apertura e chiusura presentati in sede di gara. Per calendario stagionale annuale s’intende il periodo di apertura degli impianti per la pratica dello sci nella stagione invernale; periodo che essendo strettamente correlato alla situazione climatica locale ed allo stato di innevamento, è variabile e non fisso. Il calendario stagionale di apertura dovrà comunque essere definito prima dell’inizio della stagione invernale, in accordo con l’Amministrazione Concedente. Per orario quotidiano, si intende l’orario antimeridiano di apertura all’esercizio e l’orario pomeridiano di chiusura all’esercizio, che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e per i giorni feriali, nonché nei periodi natalizi, pasquali e festivi locali di alta affluenza turistica. L’orario quotidiano dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale di apertura al pubblico esercizio, in accordo con l’Amministrazione Concedente.
Il Gestore potrà ampliare il periodo di apertura al pubblico esercizio degli impianti, ma, si ribadisce, l’esplicito divieto di ridurre il periodo di apertura e gli orari rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e nell’offerta presentata dalla Società in sede di gara.
Fermo restando quanto sopra esplicitato, le stagioni sciistiche invernali, in caso di normali condizioni d’innevamento, hanno inizio nel mese di dicembre e terminano nel mese di aprile del successivo anno.
Si ribadisce che nel caso di impossibilità all’apertura e prosieguo dell’attività per scarsa od assenza d’innevamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell’attività in Concessione, potranno essere addossate a carico dell’Amministrazione Concedente.
Similmente, il Gestore non potrà rivalersi nei confronti dell’Amministrazione Concedente qualora per qualsiasi motivo, dagli Enti Locali, calendari stagionali ed orari diversi da quelli proposti dal Gestore medesimo; ovvero, sebbene accolti ed accettati non possono essere ossequiati per condizioni climatiche e d’innevamento incompatibili con la pratica dello sci nella stazione.
Art. 8 Inventario
All’atto dell’inizio della gestione, sarà redatto un apposito inventario riportante l’elenco degli impianti, dei fabbricati, dei mezzi e dei beni concessi in gestione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.
Lo stesso inventario, verrà aggiornato con scadenza annuale.
Fermo restando le verifiche periodiche, le revisioni e manutenzioni necessarie per i tipi di impianti in contratto, i materiali che risulteranno inefficienti ed inservibili saranno sostituiti dal Gestore a propria cura e spese.
Art. 9
Mezzi e attrezzature
Il Gestore dovrà disporre prima delle firma del contratto dei mezzi, attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.
Art. 10
Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi
Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l’apertura dei medesimi necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l’esercizio di pubblico trasporto. E’ tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di settore, tenendo sollevate l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta dell’Amministrazione concedente , ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Dovrà, inoltre, dotarsi di un Direttore d’Esercizio, di un Responsabile d’Esercizio. Il Gestore ai fini della gestione degli impianti, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza degli impianti. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sugli impianti, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell’Amministrazione Concedente in questo senso saranno impegnative per il Gestore.
In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l’esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un abilitazione. Per il Direttore di Esercizio, il Responsabile di Esercizio e il Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell’U.S.T.I.F. Per il rimanente personale di esercizio (Xxxxxxxxxxx e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio e/o Responsabile di Esercizio con l’assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazione. A tal riguardo il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.
In merito alla disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05.06.1985, n. 1533 recante: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili
dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri”.
Art. 11
Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio e del Responsabile di Esercizio
Il Gestore prima dell’avvio delle attività è obbligato a sensi di legge a nominare un Direttore di Esercizio e un Responsabile di Esercizio, regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività a cui sono preposti, ai quali compete l’assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative ai tipi di impianti.
Il Gestore prima dell’inizio della gestione dovrà designare la persona Responsabile della Gestione, alla quale l’Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.
Il Gestore della gestione è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall’Amministrazione Concedente per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste.
Il Responsabile della Gestione può anche coincidere nella medesima persona del Capo Servizio o del Direttore di Esercizio o del Responsabile di Esercizio.
Art. 12
Adeguamenti tecnici degli impianti e Revisioni periodiche
Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti e tutte le revisioni di qualsiasi natura e tipo, sia facoltative e sia obbligatorie, sono da intendersi a carico del Gestore senza oneri e costi di alcun genere per l’Amministrazione Concedente.
Ai sensi del D.M. 02.01.1985, N. 23 si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata agli impianti non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).
Le parti degli impianti oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C. - USTIF sentita se del caso la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, potranno essere accordate deroghe per consentire di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.
Dopo la realizzazione delle varianti definite costruttive, la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio degli impianti è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del
D.P.R. n. 753/1980, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutti gli impianti e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.
La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita dal D.M. 02.01.1985, N. 23 e per gli impianti in oggetto è pari a 40 anni dalla data di apertura al pubblico esercizio per le seggiovie e pari a 30 anni per le sciovie.
Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo
di tempo corrispondente alla sua vita tecnica, deve essere sottoposto, salvo che la Legge non disponga diversamente, alle seguenti revisioni periodiche:
Revisione speciale:
Ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.
Revisione generale:
Per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
Per le sciovie: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del D.P.R. n. 753/1980, gli effetti dell'autorizzazione e del Nulla Osta tecnico di cui all'art. 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita dalla Legge.
L'autorizzazione od il Nulla Osta predetti s’intendono inoltre revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2.del D.M. 02.01.1985, N. 23, il Direttore d’Xxxxxxxxx non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai paragrafi 4 e 5 dello stesso D.M. 02.01.1985.
A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della
M.C.T.C. – U.S.T.I.F. o delle altre Autorità ed Enti competenti, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa M.C.T.C. - U.S.T.I.F. può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.
Di seguito si riportano a titolo informativo ed esemplificativo i criteri generali che regolano con la vigente normativa tecnica (D.M. 02.01.1985, N. 23) gli adempimenti tecnici e funzionali a cui sottoporre l’impianto in occasione delle citate scadenze. Comunque il Gestore dovrà accollarsi tutti gli oneri tecnici ed economici connessi all’esecuzione delle revisioni periodiche e straordinarie, compresi gli adeguamenti tecnici obbligatori e/o facoltativi, necessari per proseguire con il pubblico esercizio degli impianti e per il mantenimento delle originarie caratteristiche prestazionali degli stessi, anche in ottemperanza alle nuove indicazioni normative e prescrizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Art. 13 Revisioni speciali.
Gli interventi da espletare sugli impianti ogni cinque anni agli effetti della revisione speciale comprendono di norma:
a.1. La sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali, in base alle disposizioni del comma 4.3. del D.M. 02.01.1985, sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l'accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi e componenti per i quali, in base alle predette disposizioni, siano previste scadenze diverse.
b.1. Il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici.
c.1 L'effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate di cui al comma 4.7 D.M. 02.01.1985.
d.1 Il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.
e.1 L'espletamento delle verifiche e prove annuali.
f.1 Ogni altro accertamento che il Direttore di Esercizio e il Responsabile di Esercizio, ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nei successivi cinque anni.
Le Case Costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono fornire all'azienda esercente, unitamente al progetto esecutivo di ogni impianto, le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina. Copia delle suddette istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.
Le istruzioni di cui sopra devono comprendere l'elenco particolareggiato e completo degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici, escluse solo le funi, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa casa costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione.
Indipendentemente dal parametro fissato, quando le cadenze temporali di sostituzione risultino minori di cinque anni, i rispettivi elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici ed elettronici sono considerati materiali di consumo; per tutti gli altri le cadenze di sostituzione devono essere determinate, tenuto anche conto del tipo di servizio espletato dagli impianti, in maniera che le sostituzioni stesse possano aver luogo, di norma, nel corso di una delle revisioni speciali o generali.
In occasione delle revisioni speciali o generali, deve in ogni caso provvedersi alla verifica dei limiti fissati per i parametri che si riferiscono a condizioni di consumo, di usura o degrado per particolari elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici od elettronici.
Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc., sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del Capo Servizio, del Direttore di Esercizio e/o del Responsabile di Esercizio, in apposite pagine del Libro giornale degli impianti, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai comma 4.3. e 4.4. del D.M. 02.01.1985 e comunque richiesti dalle Leggi in vigore, con l'indicazione per ciascuno della propria scadenza.
Gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono, negli impianti, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale e non soggetti a sostituzioni o soggetti a sostituzioni con cadenze multiple di cinque anni, ovvero comunque con cadenze diverse, devono, in occasione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi atti ad individuare l'insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado che possano compromettere la stabilità dell'elemento costruttivo, dell'organo meccanico o della relativa giunzione saldata. I metodi di controllo sono indicati dalla casa costruttrice che fisserà altresì la difettosità ammissibile; metodi di controllo complementari possono essere scelti dal Direttore di Esercizio e/o dal Responsabile di Esercizio in relazione sia al particolare elemento da verificare, sia al tipo di manifestazione che può essere temuta.
Gli elementi costruttivi e gli organi meccanici che, a seguito di idonei controlli non distruttivi, risultino affetti da manifestazioni di degrado a giudizio del Direttore di Esercizio e/o del Responsabile di Esercizio, non compatibili con la sicurezza dell'esercizio, in relazione anche ai limiti di difettosità fissati dalla casa costruttrice, devono immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, a cura del capo servizio.
A conclusione di ogni Revisione Speciale, il Direttore di Esercizio e/o il Responsabile di Esercizio trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.
La prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti in conformità alla normativa vigente.
Fermo restando che alla scadenza della vita tecnica degli impianti vengono a cessare gli effetti delle Autorizzazioni e Nulla Osta rilasciati, resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico qualora, sulla base della relazione trasmessa al competente ufficio periferico della M.C.T.C. – U.S.T.I.F. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 14 Revisioni generali
Le revisioni generali, da effettuare alle scadenze temporali fissate dalla normativa vigente, sono rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza della successiva revisione generale o della vita tecnica degli stessi impianti
A tali effetti esse, in via preliminare, devono comprendere le seguenti operazioni:
a.2. Controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio trasmessi dalle funi, dalle apparecchiature elettromeccaniche e dai veicoli.
b.2. Controlli su tutte le apparecchiature meccaniche e sui veicoli, di norma previo smontaggio, accertandone lo stato.
c.2. Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate di cui al comma 4.7. del D.M. 02.01.1985, N.23 e con gli stessi criteri ivi indicati.
d.2. Controlli su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, accertando in particolare le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.
e.2. Controllo o sostituzione degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici soggetti a scadenza e per i quali tale scadenza venga a coincidere con quella della revisione generale.
f.2. Rifacimento di eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco alle funi.
g.2. Ogni altro controllo, verifica o accertamento che il Direttore di Esercizio e/o il Responsabile di Esercizio ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
In relazione all'esito dei controlli, il Direttore di Esercizio e il Responsabile di esercizio adotta tutti i provvedimenti necessari, in particolare:
• per le apparecchiature meccaniche e per i veicoli, con interventi di riparazione, di sostituzione o di rifacimento di elementi costruttivi, di organi meccanici e delle giunzioni saldate; e ciò indipendentemente delle normali sostituzioni previste, o di quelle effettuate;
• per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, con interventi di riparazione e sostituzione dei componenti, dei cablaggi e delle connessioni; e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste ed effettuate.
L'espletamento dei controlli e l'attuazione dei provvedimenti devono essere eseguiti preferibilmente dalla Ditta Costruttrice, ma, comunque, a cura di ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati; con l'impiego di personale qualificato e, ove necessario, in apposita officina. Per tutte le operazioni espletate, il Direttore d’Esercizio e/o il Responsabile di Esercizio deve acquisire specifica documentazione comprendente, se del caso, le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle particolari lavorazioni eseguite.
Ove gli interventi comportino la sostituzione od il rifacimento di elementi costruttivi, organi meccanici o loro giunzioni per i quali, in base alle norme tecniche in vigore alla data della revisione generale, siano prescritti materiali o lavorazioni rispondenti a determinati requisiti, i nuovi elementi, organi o giunzioni devono essere realizzati impiegando questi ultimi materiali ed adottando queste ultime lavorazioni.
I controlli, le riparazioni e le sostituzioni sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono essere espletati preferibilmente a cura della Ditta Costruttrice originale ma, comunque, a cura di altra ditta di capacità riconosciuta. Di tutte le operazioni e sostituzioni effettuate il Direttore di Esercizio e il Responsabile di Esercizio deve acquisire specifica documentazione.
Gli interventi relativi agli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono di norma comprendere il rifacimento di tutti i cablaggi, di tutte le connessioni, compresi i collegamenti elettrici di terra, e la sostituzione di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio; gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori) nonché i circuiti di sicurezza devono comunque possedere requisiti funzionali rispondenti alle norme CEI in vigore alla data della revisione generale.
In occasione di ogni revisione generale devono essere adottati quei provvedimenti per tutelare la sicurezza dei viaggiatori che risulteranno stabiliti, in linea generale, dalla M.C.T.C. in relazione a modifiche della normativa tecnica. Devono inoltre essere introdotti negli impianti, in detta occasione, tutti quegli accorgimenti o modifiche che verranno stabiliti, pure in via generale, della
M.C.T.C. per adeguare gli impianti stessi alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in vigore alla data della revisione generale.
Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze minime stabilite dalla normativa vigente con l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, intendendosi revocati l'Autorizzazione o il Nulla Osta tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 753/1980, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.
A conclusione di ogni revisione generale, il Direttore di Xxxxxxxxx e/o il Responsabile di Xxxxxxxxx trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando l'eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio gli impianti sino alla successiva scadenza temporale.
Accertato che, in base alla predetta relazione, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti con il presente paragrafo, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova Autorizzazione od il nuovo Nulla Osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio degli impianti, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.
Art. 15 Tariffe
Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti oggetto di contratto, spettano al Gestore.
Fatto salvo quanto di seguito stabilito, le tariffe per lo svolgimento delle attività, sono quelle proposte dal Gestore e approvate dal Comune di Guarcino.
Agevolazioni tariffarie in favore della popolazione residente del Comune di Guarcino:
In coerenza con quanto deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 17 del 30.10.2018, costituisce condizione espressa per la gestione del servizio la previsione delle seguenti agevolazioni
- Residenti nel comune di Guarcino usufruiscono di uno sconto pari al 50% del costo dell’abbonamento stagionale;
- I bambini residenti nel Comune di Guarcino iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria di primo grado usufruiscono dell’abbonamento stagionale gratuito;
- Gli adulti residenti nel Comune di Guarcino a partire dal sessantacinquesimo anno compiuto di età hanno diritto all’abbonamento gratuito stagionale;
Il Gestore, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell’ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.
Ad inizio della stagione invernale sciistica, il Gestore potrà chiedere al Comune di Guarcino l’adeguamento delle tariffe in vigore nella precedente stagione sciistica in relazione alla valutazione percentuale dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo e comunque nel rispetto delle condizioni stabilite.
Le tariffe per tutte le attività non previste, dovranno essere sottoposte preventivamente all’approvazione dell’Amministrazione Comunale di Guarcino.
Art. 16
Pubblicità – Attività Commerciali
Il Gestore, potrà pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro, della Località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall’Amministrazione Concedente.
Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il Gestore potrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale ad installare all’interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari. Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizione e tariffe vigenti in materia.
Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.
Il Gestore, potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 17
Impegni a carico dell’Amministrazione Concedente
Il Comune si impegna fin d’ora a rilasciare alla Società le opportune autorizzazioni e licenze per la gestione delle strutture esistenti date in concessione, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui l’Amministrazione Concedente fosse in grado di reperire finanziamenti parziali o totali per la costruzione di immobili, da adibirsi a bar – ristorante – albergo, o a costruire nuovi impianti su terreno di proprietà comunale in tal caso l’Amministrazione Concedente si impegna sin d’ora a concederli in gestione alla Società.
L’Amministrazione Concedente in collaborazione con altri Enti si impegna a ricercare fondi atti a potenziare gli impianti della stazione sciistica, e per le future revisioni generali delle sciovie e della seggiovia, oltre a predisporre studi di fattibilità per lo sviluppo e la promozione turistica della stazione di Campocatino.
Spetta all’Amministrazione Concedente la manutenzione straordinaria fatto salvo quanto stabilito in sede di gara e di offerta
Art. 18 Responsabilità del Gestore
Il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di € 5.000.000,00, da depositare all’atto della stipula del contratto di concessione c/o l’ Ufficio Tecnico Comunale.
L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore nel presente capitolato.
Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.
Il Gestore esonera espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato Speciale.
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte e dell’Amministrazione concedente.
Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo.
All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.
Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.
Art. 19 Cauzione
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore depositerà c/o il Comune di Guarcino , all’atto della firma del contratto di concessione, una cauzione pari a euro 10.000,00, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa valida per tutta la durata del contratto d’appalto. Tale cauzione, da costituirsi nei modi previsti dalla Legge e sarà restituita dopo l’avvenuta regolare consegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il Gestore abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. L’Amministrazione Concedente avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Gestore. Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.
Art. 20
Divieto di modificazione della destinazione delle strutture e degli impianti
E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Concedente.
Art. 21
Canone e durata del contratto
Il versamento da parte del Gestore dell’impianto del canone complessivo offerto in sede di aggiudicazione della gara, avverrà in unica soluzione alla firma del contratto.
La durata del presente contratto anche per quanto attinente all’aspetto gestionale, è per la sola stagione sciistica 2018/2019 , con termine al 30 aprile 2019.
Alla scadenza del termine, come sopra stabilito, la Società dovrà restituire, previa perizia eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Guarcino, i beni mobili, i fabbricati, gli impianti di risalita, i mezzi, ecc., così come consegnati all’inizio dell’attività fatti salvi i deperimenti tecnici, con
eventuali miglioramenti ed implementazioni realizzati dalla Società, che rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Guarcino.
Art. 22
Uso dei locali, impianti, ecc. – sospensione
Con la firma del contratto l’Amministrazione Concedente garantiranno per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.
Art. 23 Riconsegna delle strutture
Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire i fabbricati, i mezzi, gli impianti, ecc. nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell’Amministrazione Concedente ed il normale logorio d’uso.
Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria, revisioni, ecc. delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.
Art. 24
Risoluzione anticipata del contratto
L’Amministrazione Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Concedente stessa al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente di eventuali addebiti per incuria nella gestione;
b) qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
c) qualora si verifichi il fallimento del Gestore ovvero lo scioglimento dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del Gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
d) qualora il Gestore sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l’amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;
e) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;
f) mancato rispetto delle disposizioni e obblighi di cui agli art. 3-4-5-6-7 del presente capitolato speciale d’appalto;
g) violazione del disposto di cui all’ art. 28 “ Divieto di cessione del contratto”.
Il gestore oltre che nei casi previsti dalla Legge e nei casi di cui sopra , decade di pieno diritto della concessione nel caso di suo fallimento o di scioglimento della Società.
Nei casi di decadenza ed in quelli di revoca della concessione, previsti dai precedenti articoli, l’Amministrazione Concedente avrà diritto di essere reimmessa immediatamente nella materiale disponibilità degli impianti di risalita, dei fabbricati, dell’impianto di innevamento, dei beni, dei mezzi e dei terreni.
Art. 25 Rescissione
La durata di cui al punto 22 del presente Capitolato può essere interrotta da entrambe le parti con preavviso scritto inviato per Raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della fine dell’anno e comunque non oltre il 30.06 dell’anno in cui si ha intenzione di richiedere il recesso. Xxxxx inteso che la parte proprietaria chiederà il recesso in caso di gravi e motivate inadempienze, puntualmente comunicate e contestate dal Gestore in forma scritta.
Art. 26
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. E’ nulla la cessione o la subgestione del contratto.
Art. 27 Modificazione del contratto
Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.
Art. 28 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Concedente ed il Gestore è competente il Foro di Frosinone.
Art. 29 Penali
Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d’obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
− per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 100,00;
− per l’inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di € 200,00;
− per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dal Gestore a seguito di invito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle opere;
− per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall’Amministrazione Concedente verrà applicata una penale pari al doppio dell’importo delle stesse;
− in caso di mancata apertura per qualsiasi ragione, tranne che per il mancato innevamento sarà applicata al gestore una penale giornaliera di € 100,00.
Le penali verranno applicate dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Concedente.
L’applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite posta elettronica certificata. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.
Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto con le modalità di cui all’art. 25.
Art. 30 Referente
L’Amministrazione Concedente indicano quale suo referente responsabile degli impianti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. A questo il Gestore dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.
Art. 31 Varie
Si dà atto che, per quanto riguarda i provvedimenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, la Società è in possesso delle prescritte certificazioni.
Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Gestore.
Art. 32
Controllo sull’andamento della gestione
Il Gestore provvederà entro 15 giorni dalla fine gestione , a presentare all’Amministrazione Concedente apposito bilancio consuntivo gestionale con idonea documentazione giustificativa, relativo alla stagione invernale precedente, al fine di consentire all’Amministrazione Concedente medesima un controllo sull’andamento della gestione.
Art. 33 Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
Guarcino, lì
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx )