CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
Allegato al Decreto
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI VACCINI ANTINFLUENZALI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ADESIONE ALLA FORNITURA RELATIVA AI LOTTI 1 E 2 – GARA N. 8044947 PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO E PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
TRA
- , nato a
il (CF
-) e domiciliato per la carica presso la
Centrale Unica di Committenza regionale (di seguito CUC-SA per brevità), con sede in Trieste, Xxxxx Xxxxxx x. 0, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della CUC-SA, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455 della Legge 296/2006 e della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 articoli da 43 a 55, C.F. 80014930327, P. IVA 00526040324, in qualità di
E
- , nato a
il (CF
-) domiciliato per la carica presso la sede
sociale, il quale interviene nel presente atto in qualità di della “SANOFI
S.r.l.”, con sede in Milano, Viale Xxxxx Xxxxx n. 37/B - C.F. e P.IVA 00832400154,
…… (di seguito, Fornitore)
PREMESSO
• che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS), di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS);
• che l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
• che l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’EGAS che è stato contestualmente soppresso;
• che nel quadro della Convenzione s’intendono per:
- CUC-SA: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE, soggetto
aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ARCS: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;
- Fornitore: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell’applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi;
- -Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. Essa non è fonte di obbligazione per la CUC-SA nei confronti del Fornitore, in quanto stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
- -Contratto derivato (singolo contratto): documento contrattuale con il
quale le Aziende del SSR FVG, attraverso le Unità Ordinanti, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione medesima e sulla base dei propri fabbisogni, manifestano la loro volontà di dare attuazione alla Convenzione e il Fornitore si impegna a rendere la prestazione delle forniture richieste ai patti e alle condizioni previsti dalla Convenzione stessa;
- - Ordine: documento con il quale l’Unità Ordinante dell’Azienda del SSR FVG, che ha aderito alla Convenzione mediante il Contratto derivato, dispone nei confronti del Fornitore l’acquisto dei beni oggetto della fornitura, che potrà essere relativo anche a quantità frazionate nel tempo nel periodo di validità del Contratto derivato.
• che Gli Enti/Aziende del SSR FVG che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
• ARCS: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
• IRCCS “Burlo Xxxxxxxx” di Trieste;
• IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano;
• Azienda sanitaria Friuli Occidentale - AS FO (ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - AAS.5);
• Azienda Sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx - ASU GI (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI.TS - e parte dell’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell’ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
• Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale – ASU FC (ex Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ASUI.UD -, parte dell’ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell’ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova, nonché ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” - AAS.3);
• che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 207 di data 19/03/2021 è
stata indetta, per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale, la gara a procedura aperta ad evidenza pubblica per la fornitura di VACCINI ANNTINFLUENZALI - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - per le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia – ID 21FAR003 CUC;
• che al termine della procedura, con Determinazione Dirigenziale ARCS n.
285 del 13/04/2021, la gara in parola è stata aggiudicata eccetto che per il lotto
n. 2 avente ad oggetto il “Vaccino antinfluenzale split tetravalente” che, con medesimo atto, è stato invece dichiarato deserto, per assenza di offerte;
• che è stata appurata la carenza del “Vaccino antinfluenzale split tetravalente” sul mercato a livello nazionale, confermata dalle diserzioni delle diverse procedure di gara avviate dalle stazioni appaltanti delle singole Regioni e dagli operatori economici produttori del vaccino de quo, i quali hanno reso noto il perdurare delle problematiche di approvvigionamento del prodotto, come già avvenuto in occasione della Campagna antinfluenzale 2020-2021;
• che la Regione Veneto, con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021, ha aggiudicato l’appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2021-2022 per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e l'APSS di Trento (Gara n. 8044947)
affidando anche i lotti relativi al “Vaccino antinfluenzale split tetravalente”;
• che, attesa l’emergenza sanitaria ancora in atto, la difficoltà di
approvvigionamento che sta interessando il settore vaccinale e considerato il ruolo strategico del vaccino antinfluenzale nell’ambito della gestione della pandemia, con nota prot. n. 6463 d.d. 22/04/2021, inviata dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione FVG alla Presidenza della Regione Veneto, è stata richiesta la possibilità di aderire, tramite Convenzione da stipulare tra il Soggetto Aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia e l’operatore economico aggiudicatario della gara espletata dalla Regione Veneto, alla fornitura relativa al vaccino antinfluenzale quadrivalente;
• che, con nota prot. n. 1186 d.d. 30/04/2021, il Direttore della UO CRAV
Regione Veneto ha dato riscontro positivo alla richiesta succitata, rinunciando, in favore della Regione FVG, ad un quantitativo pari a 180.000 dosi del vaccino aggiudicato ai lotti n 1-2 della gara bandita dalla Regione Veneto, corrispondenti all’opzione d’acquisto del quinto d’obbligo, da fornirsi alle Aziende del SSR FVG da parte dell’operatore economico SANOFI SRL, risultato aggiudicatario della specifica fornitura, alle condizioni di seguito riportate:
Lotto
1
1
2
2
CIG
8626384D43
862639130D
Denominazione prodotto
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
Codice AIC
offerto
0448980
17
(Monod ose) 0448980
29
(decados e) 0448980
17
(Monod ose) 0448980
29
(decados e)
Numero di
unità per confezione primaria
1
10
1
10
Prezzo
unitario d'Offert a
6,75000
6,75000
6,75000
6,75000
DOSI FVG
180.000
TOTALE FVG
1.215.000,00
PRESO ATTO
• dei contenuti della Deliberazione di Azienda Zero n. 96 del 16/02/2021 con la quale è stato indetto apposito appalto specifico per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali per la Campagna Vaccinale 2021-2022 in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento;
• della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021, con la quale si disponeva l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico XXXXXX XXX xxx xxxxx 0 e 2, alle condizioni già indicate nella tabella soprastante;
• delle condizioni contrattuali ed economiche sancite con la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021;
• che il Soggetto Aggregatore regionale della Regione FVG Centrale Unica di Committenza (CUC-SA), competente per la sottoscrizione della Convenzione, procederà alla stipula contrattuale con SANOFI SRL alle condizioni stabilite a seguito dell’aggiudicazione disposta dalla Regione Veneto e di seguito riportate:
Lotto
1
1
2
2
CIG
8626384D43
862639130D
Denominazione prodotto
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
VAXIGRIP TETRA
Codice AIC
offerto
0448980
17
(Monod ose) 0448980
29
(decados e) 0448980
17
(Monod ose) 0448980
29
(decados e)
Numero di
unità per confezione primaria
1
10
1
10
Prezzo
unitario d'Offert a
6,75000
6,75000
6,75000
6,75000
DOSI FVG
180.000
TOTALE FVG
1.215.000,00
• che SANOFI S.r.l. dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, dagli allegati e da tutti gli atti della gara n. 8044947 indetta con Deliberazione dell’Azienda Zero della Regione
Veneto con Deliberazione n. 96 del 16/02/2021, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
• che SANOFI S.r.l. ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi
a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordini alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e Capitolato Tecnico, allegati alla procedura;
• che SANOFI S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della
stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
• che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell’Ente;
• che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, SANOFI S.r.l. ha prestato, in conformità all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., apposita
cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. rilasciata da ,
per l’importo di €
(euro
) emessa in data ;
• che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
• che SANOFI S.r.l. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia
emesso dalla BDNA;, OPPURE il Fornitore è stato sottoposto alle
verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell’acquisizione del certificato antimafia, la CUC-SA si avvale della facoltà prevista all’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e ii., di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
• che in relazione ai rischi da interferenza l’Azienda del SSR FVG, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell’emissione del “Contratto derivato”, a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
• ai sensi dell’art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte
di SANOFI S.r.l. la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
RICHIAMATI
Il “Bando di gara”, lo “Schema di Convenzione”, il “Disciplinare di gara” e i relativi
allegati, conservati agli atti dell’ e qui integralmente richiamati;
TUTTO CIÒ PREMESSO,TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - (Valore delle premesse e norme regolatrici)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché il Capitolato tecnico di gara, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione e,
rispetto alle stesse, le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa
L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dei susseguenti Contratti derivati e Ordini è regolata in via gradata:
- dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, incluse le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
Convenzione;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità delle Aziende del SSR FVG;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Con il Fornitore di ciascun singolo Lotto, la CUC-SA istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006, per conto delle Aziende del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell’importo citato in premessa.
I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR FVG interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “F”).
Le Aziende del SSR FVG potranno utilizzare la Convenzioni mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende del SSR FVG si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Aziende del SSR FVG che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.
Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per la CUC-SA e per le Aziende del SSR FVG che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR FVG, hanno l’obbligo di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dalla CUC-SA solo a seguito della valutazione della necessità di acquisire la fornitura.
Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Aziende del SSR FVG che utilizzeranno la Convenzione.
La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC-SA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente previste.
Le clausole della Convenzione e dei Contratti derivati sono sostituite, modificate
o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Le Aziende del SSR FVG potranno integrare il contenuto dei singoli Contratti derivati con informazioni o disposizioni particolari, inerenti specifiche necessità delle Aziende stesse, necessarie alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti derivati (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti derivati, CUC-SA e/o le Aziende del SSR FVG da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art. 2 - (Oggetto della Convenzione)
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attuativi della stessa (Contratti derivati), della fornitura di VACCINI ANTINFLUENZALI/VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE per la Campagna vaccinale 2021- 2022, nonché la prestazione di tutti i servizi alla stessa connessi, a copertura del fabbisogno delle Aziende del SSR FVG.
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del SSR FVG a fornire i prodotti oggetto della gara, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente Convenzione, nella misura richiesta dalle Aziende medesime mediante i singoli Contratti derivati e i successivi Ordini sino alla concorrenza della quantità massima stabilita dalla presente Convenzione.
Fermo il termine di validità dell’offerta stabilito dalla lex specialis di gara, il Fornitore ha l’onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del Fornitore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l’obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.
Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente Convenzione si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende del SSR FVG, né tanto meno CUC-SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante semplice recezione e successivo adempimento i Contratti derivati trasmessi dalle Aziende del SSR FVG, durante il periodo di validità della Convenzione. L’obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente Convenzione, nell’offerta e negli atti di gara.
Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si
rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).
Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR FVG e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’ARCS.
Art. 3 - (Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei
prodotti)
Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato Tecnico e nello schema di offerta allegati al Disciplinare di gara.
I prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.
I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva; l’annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
Art. 4 (Modifica del codice e/o del confezionamento)
La modifica del codice e/o del confezionamento del prodotto aggiudicato potrà avvenire previa comunicazione, con preavviso di 30 giorni e con dettaglio delle motivazioni relative al cambiamento e solo previa accettazione da parte di CUC-
SA, per il tramite di ARCS.
All’atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore ai 2/3 del periodo di validità totale. Nel caso in cui i suddetti prodotti, non fossero utilizzati entro il periodo di scadenza residua, a fronte di dichiarazione di avvenuto smaltimento per scaduto, dovrà essere emessa in favore della Azienda del SSR FVG apposita nota di credito per l’importo corrispondente alla quantità smaltita o in alternativa il Fornitore dovrà assicurare la sostituzione del prodotto, al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell’Azienda né di CUC-SA. Previo accordo con CUC-SA, in deroga a quanto precedentemente definito e per situazioni assolutamente particolari, in virtù delle caratteristiche biotecnologiche del prodotto medicinale e del limitato numero di lotti di produzione derivante dalla natura del farmaco orfano dello stesso, dichiarato con apposita nota in sede di gara, il Fornitore si impegna a consegnare il prodotto con una data di scadenza minima di 4 mesi.
Art. 5 - (Recall e innovazione normativa)
Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Fornitore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza
alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso le Aziende del SSR FVG.
Inoltre, il Fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende del SSR FVG le certificazioni afferenti al prodotto aggiudicato (quali a titolo esemplificato sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere nel periodo di validità della Convenzione.
La CUC-SA, per il tramite di ARCS, si riserva di agire nei confronti del Fornitore per il recupero degli eventuali costi sostenuti dall’Azienda del SSR FVG a seguito dell'utilizzo di un prodotto rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, maggiori spese derivanti dall’espletamento di monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme eventualmente elargite ai pazienti a titolo di risarcimento dei danno).
Articolo 6 – (Garanzia definitiva)
Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce un deposito cauzionele definitivo, in favore di CUC-SA, di importo pari al 10% del valore della Convenzione medesima (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei Contratti derivati ricevuti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC-SA e le Aziende del SSR FVG, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 19 rubricato “Penalità”, avranno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti derivati; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalle Aziende del SSR FVG per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni della relativa richiesta, effettuata da ARCS per conto della CUC-SA.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la CUC-SA le Aziende del SSR FVG hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, la Convenzione ed il Contratto derivato.
Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione
Le Aziende del SSR FVG utilizzeranno la Convenzione mediante l’emissione di Contratti Derivati inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato allo Schema di Convenzione.
Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del SSR FVG a fornire i prodotti oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara,
nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende con i Contratti Derivati e i successivi Ordini.
Il quantitativo indicato nel Contratto Derivato sarà impegnativo per Aziende del SSR FVG, fermo restando che esse potranno comunque operare una riduzione fino alla concorrenza del 20% del quantitativo alle stesse condizioni.
Art. 8 - (Durata della fornitura e importo della Convenzione)
La Convenzione stipulata con il Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo Lotto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine del periodo di somministrazione dei vaccini antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute, indicativamente stabilito alla fine del mese di febbraio dell’anno
successivo all’inizio della campagna e per un importo massimo pari ad € al
netto dell’IVA, ulteriori oneri e degli oneri per l’eliminazione dei rischi interferenziali.
La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo previsto per il Lotto di riferimento.
Le Aziende del SSR FVG potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.
Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.
Articolo 9 – (Rischi da interferenza)
Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell’oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con Determina dall’allora AVCP del 05/03/2008, non sono stati ritenuti sussistenti nell’esecuzione del
presente appalto rischi interferenziali.
Pertanto, i costi per la loro eliminazione sono pari a € 0,00.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, le Aziende del SSR FVG valuteranno, all’atto della stipula dei Contratti Derivati, la sussistenza o meno di rischi da interferenza.
Qualora l’Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato al Contratto Derivato quale parte integrante dello stesso.
Qualora, in alternativa, l’Azienda del SSR FVG, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, dovrà indicare nel Contratto Derivato una cifra pari a € 0,00 (zero) per i costi relativi all’eliminazione dei rischi interferenziali.
Articolo 10 – (Obbligazioni specifiche del Fornitore)
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti della presente Convenzione, all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie:
- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne CUC-SA nonché le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende del SSR FVG entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto
dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a CUC-SA, per il tramite di ARCS, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti Derivati;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e dei Contratti Derivati, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- comunicare tempestivamente ad ARCS, che le riceverà per conto della CUC-SA, e alle Aziende del SSR FVG le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare:
1. Scadenza del brevetto;
2. Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico;
3. Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente;
4. Passaggio ad altro operatore economico dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati.
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC-SA e le Aziende del SSR FVG dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti
della CUC-SA e delle Aziende del SSR FVG in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne i soggetti succitati dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della CUC-SA e/o delle Aziende del SSR FVG, le stesse, per quanto di rispettiva competenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito.
Articolo 11 – (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di CUC-SA, delle Aziende del SSR FVG e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, a richiesta, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio della CUC-SA, delle Aziende del SSR FVG stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.
Articolo 12 – (Condizioni della fornitura)
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei Contratti Derivati, come previsto nei successivi articoli dedicati.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende del SSR FVG, o, comunque, di CUC-SA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CUC-SA e
le singole Aziende del SSR FVG da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consentire a CUC-SA, nonché alle Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Derivato nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende del SSR FVG e/o a CUC-SA, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti Derivati.
Resta espressamente inteso che CUC-SA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende del SSR FVG, le quali sono responsabili dei propri Ordini.
Articolo 13 – (Modalità e termini di esecuzione della fornitura ed
esecuzione in danno)
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende del SSR FVG si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Contratto Derivato trasmesso dalla stessa Azienda. I Contratti Derivati potranno essere trasmessi via PEC al Fornitore.
Per dare esecuzione ai Contratti Derivati, le singole Aziende del SSR FVG specificano nei singoli Ordini le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. I singoli Ordini sono inviati a mezzo PEC, o altro mezzo elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o
che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall’Azienda del SSR FVG negli Ordini.
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini delle Aziende del SSR FVG, indicati al momento dell’Ordine. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore.
La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra. Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.
L’ARCS/Azienda del SSR FVG si riserva la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine né di confezionamento.
La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordine deve avvenire in un’unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione all’Azienda del SSR FVG e, ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata
sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda del SSR FVG). In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda del SSR FVG, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento dell’Ordine stesso.
Qualora il Fornitore non dovesse effettuare - anche per indisponibilità temporanea - o ritardasse la consegna, la CUC-SA, per tramite di ARCS, si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria, acquisendo i prodotti dall’operatore economico che segue al prezzo dallo stesso offerto in gara o, in alternativa, di acquistare i prodotti sul libero mercato, fermo restando il diritto ad applicare le penalità previste dall’articolo dedicato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello aggiudicato in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall’inadempienza stessa.
L’Azienda del SSR FVG ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’Ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio. Trascorso tale termine, l’Ordine diverrà irrevocabile.
Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità non inferiore ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.
Il Fornitore dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità. La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento,
che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell’Azienda del SSR FVG, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati:
- la data di consegna
- il numero e data Ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati.
La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda del SSR FVG.
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali- quantitativo effettuato dalle Aziende del SSR FVG.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell’Ordine potrà essere accertata in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del
Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio, rimanendo a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore con addebito di ogni spesa sostenuta.
Articolo 14 – (Controlli quali-quantitativi)
Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle Aziende del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell’ARCS.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda del SSR FVG, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda del SSR FVG, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
L’Azienda del SSR FVG metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Azienda del SSR FVG potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
La singola Azienda del SSR FVG, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico/atti di gara.
Articolo 15 – (Innovazione tecnologica)
Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre ad ARCS, che la riceverà per conto di CUC-SA, la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo al Fornitore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
Articolo 16 – (Servizi connessi)
16.1 - Servizio di reportistica
Il Fornitore deve inviare periodicamente su richiesta dell’ARCS, che li riceve per conto di CUC-SA, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali
effettuate. A tale fine l’ARCS, sempre per conto di CUC-SA, può richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico da trasmettere per via telematica in formato XLS.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà, altresì, essere effettuato da CUC-SA, per il tramite di ARCS, anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative e, a tale fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
In particolare, i report periodici dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell’Azienda del SSR FVG, tipologia del prodotto (codice AIC e denominazione), lotto e provvedimento di aggiudicazione di riferimento, valore dell’ordinativo di fornitura, quantità consegnata suddivisa per tipologie, valore degli Ordini, quantitativo di beni ordinati per singola richiesta di consegna ed ogni altra ulteriore eventuale informazione richiesta.
16.2 - Call Center
Il Fornitore si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad attivare un numero di call center che sarà messo a disposizione del personale delle Aziende del SSR FVG per garantire tutte le necessarie informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi.
Tale numero deve essere attivo per tutta la durata della fornitura, nei giorni feriali e nei normali orari d’ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00), ad eccezione dei periodi compresi tra il 25 dicembre ed il 2 gennaio.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a comunicare almeno un indirizzo e-mail cui inviare tutte le richieste di informazione sui prodotti, sullo stato degli ordini e
delle consegne nonché per inoltrare eventuali reclami.
Articolo 17 – (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 18 – (Corrispettivi)
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda del SSR FVG in forza dei singoli Ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende contraenti.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione, dei singoli Contratti Derivati e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
La stazione appaltante CUC-SA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende del SSR FVG aderenti.
Durante il periodo di validità contrattuale lo sconto offerto per prodotto dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile. Qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda del SSR FVG che ha aderito tramite Contratto Derivato provvederà a diminuire o ad aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara. Nel caso in cui lo sconto indicato in offerta non corrisponda al prezzo unitario/complessivo offerto, CUC-SA calcolerà la percentuale di sconto corretta, che sarà applicata in caso di successive variazioni di prezzo al pubblico. Per i prodotti farmaceutici i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. Non saranno riconosciuti aumenti
dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati all’Agenzia da parte delle singole Aziende farmaceutiche durante il periodo di fornitura. Il prezzo di aggiudicazione s’intende riferito a qualsiasi tipologia di acquisto, indipendentemente dalle finalità terapeutiche, fatte salve diverse indicazioni concordate con AIFA.
Nel caso di sopravvenuta disponibilità sul mercato di un prodotto equivalente (generico e/o biosimilare) a quello aggiudicato il cui prezzo ex-factory sia inferiore a quello di aggiudicazione, fermo il diritto alla risoluzione del presente contratto come meglio si dirà in seguito nell’articolo dedicato, il Fornitore è tenuto a darne avviso entro 5 giorni lavorativi ad ARCS, che la riceverà per conto di CUC-SA e, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l’individuazione del contraente in seguito a confronto concorrenziale, il Fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura alle mutate condizioni di mercato, fornendo il farmaco aggiudicato ad un importo non superiore a quello del farmaco equivalente (generico e/o biosimilare) con il più basso prezzo ex- factory/al pubblico concordato con AIFA. Il mancato o tardivo adempimento dell’obbligo di notifica e di adeguamento del prezzo da parte del Fornitore costituirà inadempimento contrattuale e darà diritto alla riscossione delle penali nei termini e con le modalità precisare nell’articolo dedicato.
Articolo 19 – (Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti)
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.
Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di
DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento.
Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende del SSR FVG che hanno aderito alla Convenzione tramite Contratto derivato, emesse e inviate in formato elettronico, per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture dovranno indicare negli appositi campi del tracciato della fattura elettronica il riferimento all’ordine emesso secondo le specifiche NSO e dovranno altresì riportare il codice CIG e il codice AICFARMACO (codice DM0/1/2 per i dispositivi e nullo negli altri casi).
Il Fornitore si impegna a non allegare alle fatture atti e/o comunque ogni altra documentazione che contenga dati sensibili e/o particolari ritenuti tali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - RGPD 2016/679.
Le Aziende del SSR FVG rientrano nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".
In nessun caso CUC-SA potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
Salvo diversi accordi con la singola Azienda del SSR FVG contraente, ai sensi del disposto del combinato disposto dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dall’esito positivo della
procedura di verifica di conformità della merce e/o dei servizi resi, la quale sarà conclusa entro il termine di 30 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei beni o di espletamento dei servizi.
L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato alle Aziende del SSR FVG.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Contratti Derivati. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto Derivato e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte rispettivamente delle Aziende del SSR FVG e/o da CUC-SA.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda del SSR FVG, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della
singola Azienda del SSR FVG a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda del SSR FVG di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle Aziende del SSR FVG contraenti. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20 - (Clausola risolutiva espressa e recesso)
Risoluzione e recesso del contratto
La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456
c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti dal Capitolato/atti di gara o concordati con l’Azienda del SSR;
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il
regolare svolgimento della fornitura;
e) cessione totale o parziale del contratto;
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
i) nei casi di cui all’art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Oltre alle ipotesi sopra citate l’Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA per la Convenzione procederanno alla immediata risoluzione contrattuale in casi di carenze di prodotto particolarmente gravi che pregiudichino il normale svolgimento della fornitura, in particolare si potrà procedere alla immediata risoluzione in casi di mancata consegna del
prodotto/carenza per un periodo superiore a 30 giorni, ivi compresi i casi di
carenze ripetute.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall’ARCS e/o dall’Azienda del SSR.
La CUC-SA e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, anche in questi casi si riservano comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate) e senza che il Fornitore abbia correttamente adempiuto, di
procedere alla risoluzione del contratto.
La CUC-SA e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all’operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.
Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC-SA di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento della fornitura ad altro operatore economico.
È facoltà della CUC-SA e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, previo preavviso scritto entro 30 giorni, dal vincolo contrattuale:
- a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici;
- nel caso di nuovi assetti tecnico-organizzativi rilevanti ai fini e per gli
scopi della fornitura appaltata e che quindi impattino nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
In tali casi al Fornitore spetterà il solo corrispettivo delle forniture già effettuate, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
In particolare e nello specifico, la CUC-SA potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, recedere, in tutto o in parte dal vincolo contrattuale qualora:
1. nel Prontuario terapeutico vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e/o l’immissione in commercio di medicinali aventi medesimo ATC-principio attivo (medicinali generici/equivalenti, o analoghi);
3. in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità della Convenzione. In tal caso la CUC-SA, per il tramite di ARCS, aprirà il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento ai sensi di quanto disposto dalla legge 232/2016 art. 1 co. 407;
4. intervengano modificazioni legislative inerenti i farmaci in DPC comprese variazioni sulle modalità di retribuzione di farmacie e distributori;
5. innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA);
6. modifica o integrazione della lista “prezzi di riferimento in ambito sanitario”,
D.L. 98/2011, pubblicata sul sito dell’Autorità Anticorruzione (ANAC);
7. nel caso in cui sopravvenga la pubblicazione nelle liste di trasparenza di un prezzo di rimborso al SSN inferiore al prezzo di aggiudicazione per il principio attivo per i farmaci inclusi nell’accordo quadro di DPC regionale; ciò per motivi di congruità di prezzo di rimborso al SSR. Nella valutazione della congruità si terrà conto anche del costo di retribuzione di farmacie e distributori, secondo quanto previsto dall’accordo regionale per DPC in corso (tariffa attuale € 6,50+ iva a confezione).
L’ARCS, per conto della CUC-SA, nell’ipotesi di cui ai precedenti punti 6 e 7, si riserva, prima di procedere all’eventuale recesso, di richiedere una miglioria/rinegoziazione del prezzo offerto dal Fornitore, ai fini di allinearlo a quello individuato e pubblicato dall’AIFA.
Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx verifichi la scadenza del brevetto di un principio attivo aggiudicato, il Fornitore dovrà darne comunicazione all’ARCS, che la riceve per conto della CUC-SA, entro 30 giorni antecedenti la scadenza.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, in caso di esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione, la CUC-SA, per tramite di Arcs, procederà all’esperimento di una nuova gara, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola.
Resta inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a proseguire la fornitura dei prodotti fino alla stipula di nuova Convenzione, a meno di espressa comunicazione da parte di ARCS, effettuata per conto della CUC-SA.
La CUC-SA, per tramite di ARCS, potrà recedere dal rapporto contrattuale qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai
fini e agli scopi della fornitura appaltata, anche legati all’andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale stesso, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara o fosse previsto l’approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto del contratto. Tale opzione dovrà essere comunicata al Fornitore previa dichiarazione con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi, indicando i motivi di interesse pubblico. Decorso il periodo di preavviso, la CUC-SA e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, verificheranno la regolarità delle prestazioni sino a quel momento eseguite. In tal caso, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, in deroga all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nessuna ulteriore somma sarà dovuta al Fornitore medesimo né a titolo di indennizzo né ad altro titolo.
Rimane ferma la facoltà per la CUC-SA e per ARCS, per quanto di rispettiva
competenza, di recedere dalla Convenzione/Contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture effettuate oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, mediante invio di apposita nota trasmessa mediante PEC, con preavviso di 7 giorni lavorativi rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
E’ fatto divieto al Fornitore di recedere dal Contratto.
Ai sensi della normativa vigente, considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed il pubblico interesse sotteso alla specifica fornitura oggetto della presente Convenzione, ferma restando la possibilità di recesso unilaterale sopra citata, ARCS, per conto della CUC-SA, potrà sospendere in
qualunque momento esecuzione del contratto nel caso in cui intervenga l’attivazione di una fornitura centralizzata (mediante Convenzione Consip, per il tramite della Protezione Civile, di Invitalia S.p.A. o di qualsiasi altra struttura legata alla gestione dell’emergenza sanitaria) per i medesimi prodotti oggetto della Convenzione.
In deroga all’art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016, la durata della Convenzione rimarrà quella indicata all’art. 8, corrispondente al termine del periodo di somministrazione dei vaccini antinfluenzali annualmente indicato dal Ministero della Salute.
Articolo 21 – Penalità e forza maggiore
L’Azienda del SSR FVG, responsabile dell’esecuzione del contratto, applicherà le penalità in caso di:
- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui un Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’Ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00.
Nel caso in cui l’Ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni
lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda del SSR FVG ordinante di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi, nonché ogni altro danno o spesa che per tali fatti potessero derivarle. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la singola Azienda del SSR FVG, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione definitiva di cui al precedente articolo dedicato. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare immediatamente all’ARCS, che
riceverà la comunicazione per contro della CUC-SA, e al servizio/Ufficio competente della singola Azienda del SSR FVG la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali Ordini, indicando chiaramente il prodotto, il periodo di indisponibilità previsto o prevedibile, ove noto, e la causa dell’indisponibilità. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo
nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. Le Aziende del SSR FVG si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato.
Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione della Convenzione e che il Fornitore medesimo non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l’obbligo di dare tempestiva comunicazione ad CUC-SA e alle Aziende del SSR FVG dell’impedimento verificatosi per iscritto entro il giorno solare successivo al suo verificarsi.
Nel caso in cui l’impedimento, seppur ritenuto derivante da causa di forza maggiore, si prolunghi oltre 30 giorni solari consecutivi, CUC-SA avrà diritto alla risoluzione della Convenzione per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 22 – (Convenzione e spese)
La presente Convezione è stipulata mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia. Tutte le spese, relative alla Convenzione e/o ai singoli Contratti Derivati, comprensive di bollo, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende del SSR FVG.
La presente Convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.
In caso di particolare urgenza ARCS, per conto di CUC-SA, può disporre, prima
della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere il limite di un quinto dell'importo contrattuale.
Articolo 23 – (Cessione del contratto e subappalto)
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).
È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto obbligo al Fornitore, in caso di passaggio ad altra Azienda di AIC o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere ad ARCS (PEC: xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx ), per conto della CUC-SA, tempestiva comunicazione di
tale variazione.
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Art. 24 - (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)
La CUC-SA in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art. 110 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
È fatto salvo il diritto della CUC-SA e della singola Azienda del SSR FVG di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.
Art. 25 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub- appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 26 - (Trattamento dei dati)
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal RGPD medesimo.
Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.
Art. 27 - (Controversie)
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC-SA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le diverse Aziende del SSR FVG è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singola Azienda/Ente del SSR interessata.
Art. 28 - (Informativa sul trattamento dei dati)
Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.
Art. 29 - (Rinvio ad altre norme)
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato d’Oneri/Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
Art. 30 - (Clausola finale)
La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte della CUC-SA e/o delle Aziende del SSR FVG, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Art. 31 - (Clausola di pantouflage)
Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal co. 1.
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.
In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Xxxxxx, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
La CUC-SA e le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, hanno la facoltà di risolvere il vincolo contrattuale in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxx/XXXXX/XXX/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente.
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Per l’accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all’Allegato 1 “Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l’affidamento FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI – CAMPAGNA 2021 –
2022 – ID per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia”,
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Il presente atto consta di n.
facciate complete e fin qui della
riga
della facciata.
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Per Centrale Unica di Committenza regionale
firmato digitalmente
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Per SANOFI S.R.L.
firmato digitalmente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
Allegato 1: “Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della
Convenzione per l’affidamento della fornitura
di vaccini antinfluenzali per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
del FVG– Adesione alla fornitura relativa ai lotti 1 e 2 – gara n. 8044947
per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto e per l’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento
Il sottoscritto , quale Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
art. 1 – (Valore delle premesse e norme regolatrici) Articolo 10 – (Obbligazioni specifiche del Fornitore) art. 12 – (Condizioni della fornitura)
art. 13 – (Modalità e termini di esecuzione della fornitura ed esecuzione in danno)
art. 19 – (Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti) art. 20 - (Clausola risolutiva espressa e recesso)
art. 21 - (Penalità e forza maggiore) art. 22 - (Convenzione e spese )
art. 23 - (Cessione del contratto e subappalto)
art. 27 - (Controversie)
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PerSANOFI S.R.L.
Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate