Avvocati per l'imprenditore
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Il limite delle norme di applicazione necessaria nei contratti internazionali
Tuesday 8 July 2014
I contraenti sono liberi di concordare la legge applicabile al contratto. Chissà quante volte riteniamo di avere raggiunto un obiettivo importante, riuscendo a ottenere la legge italiana come “governing law” del contratto. Tuttavia ciò non chiude la questione delle norme applicabili al contratto.
Ci sono infatti alcune norme ritenute talmente importanti – fenomeno generale, comune a molti ordinamenti – da trovare applicazione anche quando la scelta delle parti è quella di applicare un diritto straniero. Sono le cosiddette norme di applicazione necessaria, che costituiscono di fatto un limite all’autonomia contrattuale delle parti di un contratto internazionale.
Facciamo un paio di esempi.
Nel contratto di agenzia internazionale regolato dalla legge italiana in cui però l’agente sia straniero, dovrò tenere presente che in alcuni ordinamenti determinati aspetti del rapporto di agenzia sono regolati da norme di applicazione necessaria, che renderanno applicabile il diritto del Paese dell’agente nonostante il contratto sia assoggettato alla legge italiana. Generalmente queste norme proteggono la parte contrattuale ritenuta più debole, regolando aspetti legati al compenso, eventuali indennità, diritti e pretese nei confronti della controparte.
Nel caso del contratto di appalto internazionale, i subcontraenti ingaggiati dal contractor molto spesso godono di una protezione speciale prevista dall’ordinamento del Paese in cui il contratto viene eseguito. Ciò può comportare, ad esempio, che se il contractor non può o non vuole fare fronte ai propri obblighi verso i subcontraenti che eseguono una parte dei lavori, il committente può essere chiamato a rispondere in solido col contractor in base all’applicazione di norme imperative che proteggono i subcontraenti, soggetti ‘deboli’ del rapporto contrattuale.
È quindi opportuno, anche quando la legge applicabile al nostro contratto è quella italiana, verificare sempre l’eventuale applicazione di norme imperative del Paese della nostra controparte contrattuale e valutarne il possibile impatto sul rapporto contrattuale.
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