COMUNE DI VOLVERA
COMUNE DI VOLVERA
10040 Città Metropolitana di Torino
Partita Iva 01939640015 –Codice Fattura Elettronica UFNYGU
Comune di Volvera Prot. n. 0011515 del 05-08-2022 in partenza Cat. 7 Cl. 1 Sottocl. @43@ Prog. fasc.
Ufficio Contratti – Casella posta certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA, AGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI DISABILITÀ, RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLVERA E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024.
SOMMARIO:
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Normativa di riferimento Art. 3 – Natura giuridica del servizio Art. 4 – Obiettivo del servizio
Art. 5 – Valore stimato dell’appalto – Quadro economico Art. 6 – Durata contrattuale
Art. 7 – Modalità di svolgimento del Servizio
Art. 8 – Personale addetto e qualifiche professionali Art. 9 – Plessi scolastici potenzialmente interessati Art. 10 – Destinatari del servizio
Art. 11 – Garanzie di esecuzione del servizio Art. 12 – Coperture assicurative
Art. 13 – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore Art. 14 – Oneri a carico del Comune
Art. 15 – Variazioni
Art. 16 – Sicurezza dei soggetti impiegati e responsabilità Art. 17 – Rischi da Interferenze
Art. 18 – Trattamento normativo e assicurativo del personale
Art. 19 – Pagamenti e fatturazione – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 20 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del servizio Art. 21 – Controllo sul servizio, inadempienze e penalità
Art. 22 – Risoluzione del contratto Art. 23 – Recesso dal contratto Art. 24 – Subappalto
Art. 25 – Spese contrattuali
Art. 26 – Riservatezza e tutela dei dati personali - Privacy Art. 27 – Disposizioni antipedofilia
Art. 28 – Ricomposizione delle controversie e Foro competente Art. 29 – Domicilio
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica integrativa, per gli alunni in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Volvera, che frequentano le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado di Volvera e dei Comuni limitrofi.
Comune di Volvera Prot. n. 0011515 del 05-08-2022 in partenza Cat. 7 Cl. 1 Sottocl. @43@ Prog. fasc.
Il servizio è codificato nel Vocabolario Comune degli Appalti con il codice: CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili.
Il servizio dovrà essere svolto da un soggetto qualificato, in grado di svolgere con competenza le prestazioni educative integrative scolastiche rivolte ad alcuni alunni/studenti di minore età e in situazioni di disabilità, residenti nel territorio del Comune di Volvera, aventi difficoltà di apprendimento, di comportamento o in altra situazione certificata dai servizi sanitari di riferimento, in osservanza alla L. 05/02/1992 n. 104 e s.m.i.
Art. 2 – Normativa di riferimento
Il servizio rientra nelle competenze del Comune sulla base della seguente normativa vigente:
- Legge 05/02/1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”;
- D.P.R. 24/07/1977 n. 616, per quanto attiene ai compiti di assistenza scolastica;
- D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, per quanto attiene ai compiti conferiti agli Enti Locali in materia di istruzione scolastica;
- Legge Regionale 28/12/2007, n. 28 della Regione Piemonte, nel testo vigente;
- D.Lgs. 13/04/2017 n. 66 come modificato dal D.Lgs. 07/08/2019 n. 96 recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 13/04/2017 n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 13/07/2015 n. 107”
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- L. 13/08/2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie” (art. 3);
- Regolamento G.D.P.R. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016;
Art. 3 – Natura giuridica del servizio
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà pertanto essere sospeso o interrotto.
In caso di sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all’affidataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della stessa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all’eventuale risarcimento dei danni.
Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della Legge n.146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.
Art. 4 – Obiettivo del servizio
Con l’affidamento dell’assistenza integrativa scolastica a favore dei soggetti di cui all’Art.1 del presente Capitolato, il Comune di Volvera intende garantire e tutelare il diritto di cui all’art. 12 della Legge 05/02/1992 n. 104, che stabilisce la non discriminazione rispetto al diritto all’istruzione e alla frequenza scolastica, così come per tutti gli altri alunni.
Pertanto, con l’affidamento in oggetto, il Comune di Volvera intende fornire un utile ed efficace servizio di supporto all’azione degli insegnanti di sostegno incaricati dal Ministero, nelle attività scolastiche ed educative.
Per ogni alunno a cui è rivolto il servizio, le professionalità direttamente impiegate nelle attività di supporto dovranno predisporre un profilo individuale specifico da inserire nel progetto
individualizzato, definito P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) formulato dalla scuola, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 13 comma 3 della L.05/02/1992 n. 104 e s.m.i.
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Il profilo dovrà descrivere le difficoltà di apprendimento e/o comportamento, causate dalla personale situazione di disabilità e la tipologia di supporto necessario ad un efficace recupero e alla migliore integrazione psico-fisica che favorisca l’inserimento scolastico, la capacità di socializzazione e l’autonomia di base (nell’igiene personale, nelle relazioni, nell’orientamento e nel consolidamento di corrette condotte d’azione).
Ciò al fine di favorire un reale processo di integrazione scolastica, in accordo con il personale docente e una organica integrazione delle attività con il piano formativo, educativo e assistenziale predisposto dall’istituzione scolastica. Le azioni di intervento poste in essere dai soggetti incaricati del servizio, dovranno essere dirette alle aree già oggetto di attività didattica di classe, prediligendo gli aspetti più strettamente educativi, ritenuti fondamentali per una positiva integrazione scolastica.
L’assistenza di base è strettamente interconnessa con quella educativa e didattica: la sinergia di queste tre azioni deve garantire l’integrazione dell’alunno/a in situazione di disabilità, nel rispetto del progetto individualizzato, definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) alla cui predisposizione concorrono tutte le figure di riferimento dell’alunno stesso (specialisti ASL o di altre strutture accreditate, dirigente scolastico, docenti, insegnante di sostegno, educatori professionali). L’assistenza specialistica garantita, non può quindi essere standardizzata o codificata, ma efficacemente e funzionalmente dovrà essere diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali dell’alunno/a in base al PEI, come specificato dal D. Lgs. n 66/2017 e successive integrazioni con X.Xxx. n. 96/2019 che coinvolge l’intera comunità scolastica.
Art. 5 – Valore stimato dell’appalto – Quadro economico
Il valore presunto complessivo attribuito al servizio, per la durata di cui al successivo art. 6, ammonta a presunti €.42.900,00, oltre Iva 22% per €.12.100,00, e così per €.55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00 cent.mi) per ogni anno scolastico e ammonta ad €.85.800,00 (euro ottantacinquemilaottocento/00 cent.mi), oltre Iva 22%, per i due anni di durata del servizio, garantendo un totale minimo complessivo di ore annue di servizio pari a n. 2.000 (duemila).
Ai fini dell’acquisizione del Codice di Gara (CIG) rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’importo complessivo dell’appalto, compresa l’opzione dell’eventuale ripetizione per il terzo anno, ammonta ad €.128.700,00 di cui €. 0 (euro zero/0 cent.mi) per costi della sicurezza.
Il monte ore complessivo, sarà suddiviso fra i diversi alunni con situazioni di disabilità, secondo le indicazioni dettate dagli Istituti Comprensivi, a seguito delle specifiche valutazioni effettuate, prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Art. 6 – Durata contrattuale
La durata contrattuale del servizio avrà la medesima durata degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con opzione di ripetizione per l’anno scolastico 2024/2025 e per come saranno stabiliti i calendari scolastici approvati dalla Regione Piemonte e delle eventuali variazioni ad esso apportate dall’Istituto Comprensivo di Volvera ed eventualmente dagli Istituti di riferimento, per gli alunni frequentanti le scuole al di fuori del territorio volverese. Il servizio sarà attivo esclusivamente durante i giorni di lezione dell’anno scolastico, con sospensione durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Art. 7 – Modalità di svolgimento del Servizio
L’integrazione scolastica e sociale degli alunni con situazioni di disabilità, avviene secondo il dettato della Legge n. 104/92 e delle Leggi Regionali n. 28/2007 e n. 3/2019 e di tutte le altre disposizioni successivamente emanate a modifica e/o integrazione, dagli organi competenti in materia.
Il servizio consiste nel fornire le risorse professionali educativo – assistenziali, ritenute necessarie in relazione al bambino/ragazzo, per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della classe, nell’ambito della giornata scolastica.
Il servizio è finalizzato all’integrazione del bambino/ragazzo nella classe, sviluppando in particolare l’incontro fra competenze/risorse del bambino con il curriculum educativo e didattico. Il documento operativo di riferimento, per l’educatore – assistente, delle attività e delle strategie, è la programmazione della classe ed il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o documento equivalente.
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Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i referenti della Scuola.
Gli operatori dell’affidataria dovranno avere incontri con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati ogni qualvolta si renda necessario.
Le aree di intervento del servizio in cui il personale educativo assistenziale devono sviluppare la propria azione di supporto e sono:
• area delle autonomie: l’intervento, a partire dal profilo delle capacità dell’alunno e dell’alunna, sviluppa percorsi educativi finalizzati all’acquisizione delle autonomie personali, quali: autonomie di base, igiene e cura della persona, alimentazione, uso del denaro, ecc.; autonomia di movimento: esplorazione dell’ambiente scuola, esplorazione dell’ambiente esterno, escursioni sul territorio, uso dei mezzi pubblici, percorso scuola-casa, ecc.; autonomia nell’uso degli strumenti protesici;
• area della comunicazione: l’intervento supporta l’alunno e l’alunna nell’apprendimento e nell’ampliamento delle forme di comunicazione adeguate alla sua situazione di disabilità;
• area della relazione: l’intervento facilita l’inserimento dell’alunno e dell’alunna all’interno del gruppo classe, del gruppo dei pari e dell’intera scuola, valorizzando situazioni e attività di tipo ludico, culturale, sportivo, ricreativo, ecc.
• area degli apprendimenti: il personale educativo assistenziale collabora con il personale docente nel favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive espresse dagli alunni e dalle alunne, in base alle effettive possibilità di apprendimento di ciascuno di questi e al programma definito e concordato con il personale docente.
Dovranno essere previste all’interno del monte ore complessivo del servizio attività di formazione, monitoraggio e supervisione degli interventi.
Agli alunni assistiti che devono sostenere esami scolastici potrà essere erogata, ove ritenuto necessario, l’assistenza per tutta la durata degli stessi, su richiesta specifica della scuola interessata, previa verifica della disponibilità oraria residua. In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell’alunno alle uscite e le modalità di assistenza.
L’assistente educatore potrà partecipare alle gite ed uscite didattiche comprese nel progetto scolastico, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria qualora l’alunno in situazione di disabilità necessiti di elevati carichi di assistenza. L’accompagnamento alle gite scolastiche spetta all’insegnante di sostegno, con l’eventuale presenza dell’assistente educatore.
Non è consentita la partecipazione da parte del personale dell’impresa affidataria ad uscite non concordate preventivamente con l’Istituto Comprensivo.
Tutto il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di lavoro.
L’affidataria deve dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l’organizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni.
L’impresa affidataria si obbliga a far predisporre i fogli-firma per gli operatori addetti al servizio i quali dovranno firmarli in occasione di ogni singola prestazione giornaliera. Tali fogli firma dovranno essere tenuti agli atti dell’impresa e consegnati al Comune, su richiesta, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato.
Tali fogli-firma dovranno contenere:
- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall’operatore,
- controfirma per la convalida dell’orario di servizio svolto, apposta dal docente della classe.
In caso di assenze dell’alunno, qualora l’assenza sia temporanea ed imprevista, l’assistente educatore, se non avvertito in tempo utile dalla scuola, rimarrà in servizio fino ad un massimo di due ore del primo giorno d’assenza.
Nel caso in cui l’assistente educatore sia invece stato avvertito per tempo utile dell’assenza dell’alunno in situazione di disabilità, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dello studente stesso e potrà recuperarle in seguito con tempi e modalità da concordarsi con l’impresa aggiudicataria e la scuola, in relazione al Progetto personalizzato, previa autorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo
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Il servizio viene sospeso nei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari, ecc.
La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata all’affidatario del servizio, dalla Dirigenza/Segreteria dell’Istituto Comprensivo, almeno con un giorno di anticipo e nessun indennizzo, potrà essere preteso dall’appaltatore stesso.
Art. 8 – Personale addetto e qualifiche professionali
L’aggiudicatario deve organizzare e svolgere il Servizio, avvalendosi di personale dipendente proprio, al quale dovranno essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dalla normativa vigente, rispetto alla categoria di servizio svolto, nonché dei contratti integrativi, qualora sottoscritti.
In relazione al corretto funzionamento del servizio, il soggetto affidatario dovrà nominare un responsabile/coordinatore del servizio, che ricoprirà le funzioni di coordinamento delle attività svolte dai vari educatori assegnati al servizio. Egli dovrà tenere i contatti con i referenti scolastici (dirigenza, docenti, ecc.) e con il Comune (Ufficio Scuola, Responsabile dei Servizi Amministrativi, ecc.).
La società/cooperativa affidataria dovrà fornire, a tale proposito, i contatti personali del referente medesimo (numero telefonico, preferibilmente mobile, indirizzo di posta elettronica per contatti in caso di emergenza).
Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea specifica in Scienze e Tecniche Psicologiche, in Scienze Pedagogiche o in Scienze della formazione/educazione, Programmazione e Gestione di Servizi Educativi e Formativi o titoli equipollenti a quelli elencati.
Gli educatori addetti al servizio dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli e/o requisiti:
- Diploma di Educatore Professionale o Scienze dell’Educazione/Formazione;
- Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienza della Formazione o in materie equipollenti;
- Diploma di scuola media superiore, avente preferibilmente uno dei seguenti indirizzi: maturità magistrale o liceo socio-psicopedagogico.
Gli educatori impiegati nel supporto a bambini e/o ragazzi con problemi di autismo, devono possedere una pregressa esperienza di almeno uno-due anni a sostegno di soggetti affetti da tale difficoltà.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario deve assicurare, tramite il responsabile–coordinatore del servizio, la regolarità e continuità delle prestazioni, limitando al minimo il turn-over e provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente.
Entro l’inizio effettivo del servizio, l’aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio Scuola del Comune di Volvera i nominativi delle persone impiegate, i titoli, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto del contratto. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro 48 (quarantotto) ore da ciascuna variazione.
La presenza dell’educatore è vincolata alla frequenza del bambino cui è assegnato. In caso di assenza non preventivamente comunicata del minore, l’educatore può rimanere in servizio il primo giorno di assenza per attività funzionali finalizzate alla progettazione, alla documentazione, ovvero al supporto di altri progetti educativi relativi al minore. Sarà onere della famiglia del minore assente comunicare al referente/responsabile del servizio l’effettivo periodo di assenza e di comunicarlo all’educatore. Per tutto il periodo di assenza da parte del minore il servizio da parte dell’educatore è sospeso.
Il periodo di sospensione non dà diritto ad alcun riconoscimento né orario, né economico.
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In merito alle assenze del personale educativo, è fatto obbligo al coordinatore dell’impresa affidataria, in caso di assenza dell’educatore, dare tempestiva comunicazione alle scuole di appartenenza, sia in caso di assenze imprevedibili, che programmate. È obbligo dell’impresa affidataria tenere informate e aggiornate le scuole rispetto alle sostituzioni, comunicando il nominativo.
Art. 9 – Plessi scolastici potenzialmente interessati (al momento della pubblicazione della gara)
a) Scuola dell'infanzia “Arcobaleno” – Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx
x) Scuola primaria "Xxx Xxxxxxxx" – Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx
x) Scuola primaria “Xxxxx Xxxx” – Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx
d) Scuola primaria “Xxx Xxxxxx” – Xxx Xxxxxxx x. 00 – Fraz. Gerbole di Volvera
e) Scuola secondaria di 1° grado “Campana” – Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx
x) Scuola primaria c/o I.C. Tetti Francesi – Xxx Xxxxxxx x. 0 – Rivalta, Fraz. Tetti Francesi
g) Scuola primaria "San G.B. Cottolengo" – Xxx Xxx X.X. Xxxxxxxxxx x.00, Xxxxxx
h) Scuola dell’infanzia “Xxxxxx Xxxxxx” – Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx
x) Scuola dell’infanzia Gerbole – Via Gerbole, Fraz. Gerbole di Volvera
Art. 10 – Destinatari del servizio
I destinatari degli interventi sono attualmente 14 (quattordici, alla data di redazione del Capitolato) alunni in situazioni di disabilità certificati, residenti a Volvera, di cui 12 (dodici) frequentanti le scuole di diverso ordine e grado del territorio volverese (capoluogo e frazioni) e 2 (due) alunni che frequentano le scuole di Rivalta e Torino, come indicato alle lettere f) e g) del precedente Art.9.
I destinatari indiretti sono le famiglie di riferimento e la popolazione scolastica.
Art. 11 – Garanzie di esecuzione del servizio
L'appaltatore prima della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 per le garanzie provvisorie.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione, altresì, nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito.
L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.
Art. 12 – Coperture assicurative
L’aggiudicatario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia dei contratti relativi alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato, esenti da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero capitare a persone o cose durante lo svolgimento del servizio;
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In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, l’appaltatore è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa contratta con una primaria compagnia di Assicurazione che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a €.2.000.000,00 per danni verso Terzi, verso l’Ente, verso i propri dipendenti/associati in ragione delle attività oggetto dell’appalto, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Tale polizza dovrà essere trasmessa agli uffici prima dell’inizio del servizio, con la copia della quietanza dell’avvenuto pagamento del premio per il periodo corrente, ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza.
I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'affidataria, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati; l'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente capitolato. L'affidataria si assume pertanto l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del proprio personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune.
Art. 13 – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati.
L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.
L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’affidatario del servizio deve:
- comunicare il nominativo del responsabile del servizio, il quale dovrà tenere i contatti con la scuola e con il Comune (e dello stesso, indicare un numero telefonico, preferibilmente mobile, da contattare in caso di emergenza);
- comunicare all'Ufficio Scuola del Comune, prima dell’inizio del servizio, i nominativi degli educatori, di cui al precedente Art. 8;
- garantire la sostituzione con personale in possesso dei requisiti previsti;
- integrare le informazioni dovute agli uffici comunali e all'Istituto Comprensivo per le eventuali sostituzioni, sia definitive che provvisorie, di cui al punto precedente;
- provvedere all’immediata sostituzione degli educatori che l’Amministrazione comunale e/o le istituzioni scolastiche, a loro insindacabile giudizio ritenessero non di loro gradimento, con riferimento in particolare al rapporto con l’utenza;
- per quanto possibile, assicurare di regola, l’assegnazione del medesimo educatore per lo stesso utente, come organizzato ad inizio del servizio, al fine di migliorare il rapporto interpersonale, anche a livello empatico, tra i soggetti.
- rispettare l’orario di servizio;
- compilare il registro presenza degli alunni che fruiscono dei servizi che può essere richiesto in ogni momento dal Responsabile comunale del servizio e/o dalle autorità scolastiche;
- obbligarsi ad attuare e a far rispettare tutte le misure di sicurezza indicate dalla scuola;
- comunicare tempestivamente di ogni evenienza di ordine igienico-sanitario, di eventuali infortuni, nonché di tutte le altre situazioni che possano influire sul buon andamento del servizio;
Comune di Volvera Prot. n. 0011515 del 05-08-2022 in partenza Cat. 7 Cl. 1 Sottocl. @43@ Prog. fasc.
- aver ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 04/03/2014 n.39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- provvedere all’attivazione delle coperture assicurative, ai sensi del precedente Art. 12.
Art. 14 – Oneri a carico del Comune
Sono di competenza del Comune:
- la messa a disposizione dell’appaltatore a titolo gratuito dei locali destinati allo svolgimento del servizio, in accordo con l'Istituto comprensivo di Volvera;
- le spese generali, di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle relative alle utenze dei locali ad esclusione delle pulizie.
Art. 15 – Variazioni
Il soggetto affidatario si impegna ad accettare le eventuali variazioni concernenti il servizio oggetto che dovessero rendersi necessarie nel corso di validità del contratto, senza poter richiedere alcun indennizzo o risarcimento per temporanea/parziale sospensione o sopravvenuta mancanza delle condizioni di mantenere attivo il servizio.
Il Comune di Volvera resta totalmente sollevato da ogni e qualsivoglia richiesta di risarcimento, indennizzo o altro, qualora il servizio non possa essere svolto, anche solo temporaneamente, per cause di forza maggiore (ad esempio, per scioperi del personale della scuola).
Art. 16 – Sicurezza dei soggetti impiegati e responsabilità
L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone e a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando, pertanto, a esclusivo carico dello stesso soggetto appaltatore, qualsivoglia risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o compensi da parte dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale, inoltre, non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro e di qualsivoglia tipo conseguenti a vertenze riferite al personale impiegato o per attività inerenti al servizio svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito con il personale dipendente (o volontario) e sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze nei confronti del personale.
Art. 17 – Rischi da interferenze
In relazione alla presente procedura non sono previsti costi per la sicurezza.
Art. 18 – Trattamento normativo e assicurativo del personale
L’appaltatore deve rispettare le norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti dei dipendenti e/o soci che incaricherà del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Dal contratto non potrà pertanto derivare alcun obbligo del Comune verso il personale addetto, restando esclusa l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera.
Art. 19 – Pagamenti e fatturazione – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e della Determinazione dell'A.N.A.C n. 10 del 22/01/2010, a pena di nullità del contratto.
L’affidatario comunicherà al Comune prima dell'inizio del servizio gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i al pagamento dei corrispettivi a lui spettanti, nonché il nominativo e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni sul/sui predetto/i conto/i. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni eventuale variazione ai dati e informazioni fornite al Comune.
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Tutti i movimenti finanziari a favore dell’operatore economico relativi al servizio, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo a garantirne la piena tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando il conto corrente dedicato.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’affidatario verrà effettuato mensilmente in base alla presentazione di fatture elettroniche in regola con le norme vigenti sull’IVA. Oltre a tali fatture, dovrà essere trasmesso al Comune di Volvera un elenco analitico degli educatori addetti al servizio e/o del personale utilizzato nel mese oggetto di fatturazione.
Alla liquidazione delle fatture il Comune provvederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità degli enti locali e di acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva, previa verifica e attestazione di regolare e corretto svolgimento del servizio in oggetto; eventuali irregolarità e/o contestazioni sospenderanno il predetto termine.
Ai fini della liquidazione delle fatture, il Comune acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e, nel caso tale documento non risulti regolare, il pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva;
I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno effettuati dal Comune a mezzo di mandato di pagamento elettronico.
Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo di eventuali penali applicate e quant’altro dovuto al Comune dall’Aggiudicatario.
La spesa di competenza del Comune sarà finanziata mediante imputazione annuale agli appositi interventi e capitoli del bilancio di competenza.
Art. 20 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del servizio
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per il presente appalto è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
In deroga a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, alla luce dell’assenza di figure in possesso dei requisiti di idoneità necessaria a ricoprire il ruolo di Direttore dell’esecuzione, tale ruolo è ricoperto dal R.U.P. medesimo.
In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 9) delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale prevede che valutato l’importo contrattuale e la specificità delle prestazioni da effettuare, è previsto che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP, date le esigue disponibilità di personale, che peraltro non possiede le competenze e le conoscenze specifiche del servizio di supporto scolastico integrativo a tale tipologia di utenti, si ritiene opportuno avvalersi dell’assistenza della Direzione Didattica e del personale docente direttamente coinvolto, per quanto attiene all’esatta, puntuale e competente erogazione del servizio, anche in ordine ai risultati attesi, rispetto alle azioni di supporto previste nelle specifiche aree di intervento descritte nel P.E.I.
Tale apporto sinergico, potrà tornare utile, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini del controllo dei livelli di qualità delle prestazioni.
Art. 21 – Controllo sul servizio, inadempienze e penalità
Il RUP darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione/RUP formulerà tempestivamente la
contestazione dell’inadempienza all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste dal presente articolo o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
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Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell’esecuzione/RUP con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o, comunque, quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP/Direttore dell'esecuzione predisporrà il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Istituto comprensivo ove il servizio è prestato, si riserva la facoltà di effettuare gli eventuali controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato speciale, anche sulla base delle eventuali segnalazioni pervenute dai genitori dei minori che usufruiscono del servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale farà pervenire all’appaltatore, le formali osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, in tal caso, le prescrizioni alle quali l’appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
L’Amministrazione Comunale ha diritto di chiedere la sostituzione del personale impiegato nel servizio affidato in caso di giusta causa, di insufficiente garanzia sulla continuità del servizio e/o di inidoneità allo stesso e l’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni impartite, provvedendo con sollecitudine in tal senso e comunque entro il termine stabilito dall’Ente pubblico.
Art. 22 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell’Amministrazione comunale risolvere il contratto e, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, ove ricorrano le seguenti inadempienze da parte dell’appaltatore:
- sospensione non motivata, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- espletamento del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze sia igieniche che di tutela e sicurezza degli utenti, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio;
- perduranti inadeguatezze degli operatori e persistenti inosservanze alle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale, debitamente accertate e contestate;
- reiterate deficienze e negligenze nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- quando l’appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- subappalto del servizio anche parziale;
- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge;
- inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo;
- qualsivoglia altro inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'amministrazione appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data della notifica.
Nel caso in cui il Comune proceda alla risoluzione del contratto, l’appaltatore si obbliga a proseguire il servizio fino all’efficacia dell’affidamento del servizio stesso ad un nuovo appaltatore.
Art. 23 – Recesso dal contratto
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l’Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche prima della normale scadenza, con preavviso di 30 giorni da darsi con comunicazione firmata digitalmente e trasmessa con posta elettronica certificata.
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Art. 24 – Subappalto
Il subappalto è tassativamente vietato, in quanto la particolarità del servizio oggetto di appalto, richiede l’omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza.
Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto del servizio oggetto del presente capitolato determinerà, con effetto immediato, la risoluzione del contratto con diritto di recupero dei danni.
Art. 25 – Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, qualora dovute, inerenti alla stipula contrattuale, quali quelle di quietanza, diritti fissi, di segretaria e quant'altro dovuto, saranno a carico esclusivo dell’operatore economico aggiudicatario.
Il contratto d’appalto potrà essere formalizzato con scrittura privata autenticata, in modalità elettronica oppure per atto pubblico amministrativo, sottoscritto digitalmente dalle parti.
Le spese contrattuali a carico dell’affidatario del servizio, ammontano presuntivamente ad €.700,00, oltre alle imposte di bollo e registro, per un ammontare complessivo di €. 1.000,00 circa.
Art. 26 – Riservatezza e tutela dei dati personali – Privacy
Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di Legge e Regolamento esegue molteplici trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione. Ogni singolo trattamento è eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nella persona del Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, il quale svolge tale ruolo per conto della Società OXFirm S.r.l. con sede in Viale A. Ciamarra n.259 – 00000 Xxxx, Partita Iva n.15972861007, e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx , PEC: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi oppure in modalità elettronica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale appositamente designato per il trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 2-ter del richiamato Codice. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), dette operazioni saranno eseguite solo con la più
stretta osservanza delle norme di riferimento.
Ai fini del Regolamento UE 2016/679 l’appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, ed in quanto tale, gli sono affidati i compiti relativi al trattamento dei dati personali, in relazione all'oggetto del presente capitolato.
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Art. 27 – Disposizioni antipedofilia
In ottemperanza al D.Lgs. 04/03/2014 n. 39, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, entrato in vigore il 06/04/2014, relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il datore di lavoro, esclusivamente per i dipendenti assunti a far data dal 07/04/2014, è tenuto a richiedere alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, il certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313.
Tale certificato è obbligatorio per i lavoratori che svolgono attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.
A tale scopo, l’appaltatore dovrà ottenere il consenso al trattamento dei dati personali, da parte dei dipendenti sottoposti a controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.
Nei confronti del Comune di Volvera, l’appaltatore dovrà tempestivamente dichiarare, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di aver ottenuto tutti i certificati di cui al precedente comma 3 e che le risultanze ivi riportate attestano l’inesistenza di condanne, in materia di sfruttamento sessuale dei minor ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, in conformità al citato D.Lgs. 04/03/2014 n. 39 ed a tutte le ulteriori norme di legge in materia, vigenti e vigende.
Art. 28 – Ricomposizione delle controversie e Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, incluse quelle relativa all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso le parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le parti danno atto ed accettano che l’unico Foro competente è esclusivamente quello di Torino. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 29 – Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Aggiudicatario entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà far pervenire al Comune una dichiarazione di elezione del domicilio legale presso la sede del Comune di Volvera al quale effettuare tutte le notificazioni e le intimazioni.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite P.E.C. certificata.
Qualsiasi comunicazione, effettuata dal responsabile comunale preposto all’incaricato dell’Aggiudicatario, si considererà fatta personalmente al titolare dell’Aggiudicatario stesso.