Accordo
Traduzione 1
Accordo
tra taluni Stati membri dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali e l’ente medesimo,
concernente l’esecuzione d’un programma di satelliti telecomunicazionali
Conchiuso a Neuilly-sur-Seine il 12 aprile 1973 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19742
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975
0.425.71
Preambolo
I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Partecipanti»), in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali aperta alla firma in Parigi il 14 giugno 19623 (qui di seguito denominata «Convenzione»),
e
l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito denominata «Organiz- zazione»),
Considerate le finalità elaborate, dopo consultazione della Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT) e dell’Unione Europea di Radiodiffusione (UER), giusta le Risoluzioni della Conferenza dei Ministri delle Poste e Telecomu- nicazioni (Bruxelles, aprile 1970 e Vienna, aprile 1972), intese a mettere a disposi- zione delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (qui di seguito deno- minate «utenti»), a contare dal 1980, connessioni spaziali sicure, onde smaltire parte del traffico infraeuropeo di telecomunicazioni pubbliche e gli scambi di programmi televisivi,
Ritenendo che il compimento di questi obiettivi richiede sforzi e sviluppi tecnologici importanti, volti ad assicurare il progresso dell’industria europea e a metterla in grado di partecipare, in modo più competitivo, all’attuazione di altri sistemi di tele- comunicazioni spaziali,
RU 1975 2079; FF 1974 I 901
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1975 2077
3 [RU 1966 1284, 1970 884. RS 0.425.09 art. XXI n. 2]. Alla disp. cit. corrisponde ora la conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09).
Desiderosi all’uopo d’eseguire un programma europeo di concezione, sviluppo, costruzione e allestimento di un settore spaziale sperimentale e preoperativo di telecomunicazioni, nonché di mettere a disposizione degli utenti satelliti operativi sicuri ed inoltre di sviluppare in Europa la tecnologia del settore,
Avendo preso nota del compimento della fase preparativa del detto programma e richiamata l’approvazione dell’esecuzione della fase sperimentale successiva, confe- xxxx nel xxxxx xxxxx 00xxxxx sessione del Consiglio dell’Organizzazione, il 20 di- cembre 1971 (ESRO/C/XLIII/Ris. 3 [Finale] cap. I.3),
Vista la dichiarazione data, il 12 aprile 1973, dai rappresentanti dei Governi precitati al Consiglio dell’Organizzazione,
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 56esima sessione, concernente l’accettazione della domanda d’eseguire il presente programma nel quadro dell’Organizzazione medesima,
Visto il Memorandum d’Accordo fra l’Organizzazione e il Ministero delle Comuni- cazioni del Canada, concernente la loro cooperazione nel settore della tecnologia spaziale avanzata, firmato il 18 maggio 1972,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I Partecipanti avviano un programma, articolato in fasi, per la concezione, lo svi- luppo, la costruzione e l’approntamento di un settore spaziale sperimentale e preope- rativo di telecomunicazioni, rispondente alle finalità degli utenti, nonché per la suc- cessiva messa a disposizione degli utenti di satelliti operativi affidabili. Gli elementi del detto settore spaziale sono descritti nell’allegato A.
Art. 2
1. Il programma, menzionato nell’articolo primo, si suddivide in due fasi. Esso è stato preceduto da una fase preparativa di definizione (fase 1), attualmente compiuta. Le due fasi, la cui descrizione è data nell’allegato A, sono le seguenti:
a. Una fase tecnologica e sperimentale, nel corso della quale saranno sviluppate al suolo, e qualificate a bordo di satelliti sperimentali e preoperativi, le tecni- che comunicazionali e le tecnologie veicolari necessarie per il programma (fase 2). Questa fase potrà, in ogni momento, essere riveduta in corso d’esecuzione, al fine d’includervi una sottofase (2bis) comprendente lavori suppletivi sulle tecniche d’avanguardia, nonché studi specializzati.
b. Una fase di sviluppo di due unità di volo operative e, ove occorra, lancio e collaudo in orbita di un prototipo, come anche, a termine della fase stessa, messa a disposizione degli utenti potenziali di unità di volo operative, una in orbita, l’altra al suolo, in condizioni da definirsi tra i Partecipanti e gli utenti stessi (fase 3).
2. Le decisioni di passaggio alla sottofase 2bis e alla fase 3 vanno prese giusta i disposti dell’articolo 5 qui sotto.
Art. 3
1. L’Organizzazione, applicando l’articolo VIII della Convenzione4, realizza il pro- gramma, menzionato nell’articolo primo, giusta il calendario e i disposti dell’alle- gato A.
2. Salva disposizione contraria del presente Accordo, l’Organizzazione attua il pro- gramma in conformità con le sue vigenti norme e procedure.
Art. 4
1. Un Consiglio direttivo, composto dei rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende le relative decisioni, giusta i disposti del pre- sente Accordo.
2. Per i problemi concernenti sia questo sia un altro programma dell’Organizza- zione, il Consiglio direttivo funge da organo consultivo del Consiglio dell’Organiz- zazione, e ad esso presenta le raccomandazioni necessarie.
3. Il Consiglio direttivo è parimente incaricato di mantenere stretti vincoli con gli enti nazionali e internazionali delle telecomunicazioni, onde essere in grado di rispondere a un eventuale riorientamento delle finalità operative del settore spaziale designato; esso definisce le norme d’impiego del settore spaziale, nella fase 2, a fini sperimentali e preoperativi.
4. Il Consiglio direttivo può istituire gli organi consultivi che ritenga necessari per garantire la buona esecuzione del programma.
5. Le decisioni del Consiglio direttivo vanno prese giusta le disposizioni del pre- sente Accordo. Mancando tali disposizioni, le regole di voto, già stabilite dalla Con- venzione o dal Regolamento procedurale del Consiglio dell’Organizzazione, vanno applicate mutatis mutandis.
Art. 5
Le decisioni concernenti l’avvio e il contenuto preciso della sottofase 2bis della fase 3 del programma vanno prese dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi, rappresentante almeno i due terzi dei contributi. Se la decisione relativa alla fase 3 non può essere presa, i Partecipanti desiderosi di conti- nuare il programma si consulteranno, onde stabilire le modalità della continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell’Organizzazione che, se del caso, prende le dispo- sizioni necessarie.
Art. 6
1. Le spese connesse con l’esecuzione del programma, conforme al presente Accor- do, da parte dell’Organizzazione, sono sopportate dai Partecipanti giusta i disposti analitici recati nell’allegato B ed entro i limiti degli involucri finanziari, definiti per ogni singola fase e fissati in virtù del presente articolo.
4 Ora: applicando l’art. IX.
2. I Partecipanti stabiliscono di contribuire al finanziamento della fase 2 del pro- gramma sulla base di un involucro finanziario fisso di 115,1 milioni di unità di conto (indice dei prezzi di metà 1972), cui s’aggiunge una parte delle spese comuni e di sostegno dell’Organizzazione, attualmente valutata a 28 milioni di unità di conto.
3. Quanto più sollecitamente possibile nel xxxxx xxxxx xxxx 0, e non appena soddi- sfatte le condizioni dell’articolo 5 qui sopra, i Partecipanti determineranno, con la maggioranza menzionata nel detto articolo, un involucro finanziario fisso concer- nente l’esecuzione della fase 3.
4. I preventivi annui concernenti il programma vanno approvati, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio direttivo, nell’ambito del rispettivo involucro finanziario fisso.
Art. 7
1. Onde consentire, in caso di variazione dei prezzi, il ridimensionamento dell’in- volucro finanziario fisso della fase considerata, i Partecipanti convengono d’appli- care la procedura vigente nell’Organizzazione.
2. Qualora l’involucro finanziario fisso fosse riveduto per motivi diversi da una variazione dei prezzi, divengono applicabili i disposti seguenti:
a. Se i sorpassi cumulativi non superano il 20% dell’involucro finanziario fisso della fase in corso, nessun Partecipante può recedere dal programma ed il Consiglio direttivo stabilisce le spese aggiuntive con la maggioranza dei due terzi.
b. Se i sorpassi cumulativi superano il 20% dell’involucro finanziario conside- rato, i Partecipanti che lo desiderano possono recedere dal programma, con riserva dell’articolo 17. Quelli che invece intendono proseguire si consultano e stabiliscono le modalità della prosecuzione. Essi ne informano il Consiglio dell’Organizzazione che, ove occorra, prende le necessarie decisioni.
Art. 8
I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, sono riservati ai Partecipanti; l’Organizzazione ha tuttavia la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.
Art. 9
Per l’esecuzione del programma, i Partecipanti autorizzano l’Organizzazione a sti- pulare i contratti necessari, giusta le sue proprie normative e procedure. Essi preci- sano comunque che, nella stipulazione, va quanto possibile favorita l’esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, considerate le decisioni del Consiglio dell’Or- ganizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione delle commesse.
Art. 10
L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria dei satelliti realizzati nel quadro del programma, nonché degli impianti e delle attrezza- ture acquistati, sino alla fine della fase 3, in vista dell’esecuzione. Ogni cessione d’impianti ed attrezzature dev’essere decisa dal Consiglio direttivo, consultato il Consiglio dell’Organizzazione.
Art. 11
1. I Partecipanti indennizzano l’Organizzazione per ogni suo obbligo connesso con la sua responsabilità internazionale, derivante dall’esecuzione del programma.
2. Ogni risarcimento di danno, ricevuto dall’Organizzazione del quadro del pro- gramma, va accreditato ai preventivi annui menzionati nel paragrafo 4 dell’arti- colo 6.
Art. 12
1. Qualunque vertenza tra due o più Partecipanti, o tra taluni di essi e l’Organizza- zione, circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, non composta bonal- mente, verrà sottoposta, su domanda di un litisconsorte, a un arbitro unico, nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. L’arbitro non potrà essere cittadino di uno Stato in lite né avervi residenza permanente.
2. I Partecipanti estranei alla lite potranno intervenirvi. Il lodo sarà comunque vin- colante per tutti i Partecipanti e per l’Organizzazione, indipendentemente dall’inter- vento.
Art. 13
1. Il presente Accordo è aperto alla firma dei Partecipanti dal 1° giugno 1973 fino al 21 settembre 1973.
2. Gli Stati divengono partecipi dell’Accordo:
– sia mediante firma senza riserva di ratifica o d’approvazione;
– sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione presso il Governo francese, qualora l’Accordo sia stato firmato con relativa riserva.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena firmato dall’Organizzazione e non appena gli Stati, i cui contributi giusta l’allegato B raggiungono i due terzi del totale, siano divenuti partecipi dell’Accordo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depo- sitario di una dichiarazione dell’intenzione d’applicare provvisoriamente l’Accordo, e di ottenerne quanto prima la ratifica o l’approvazione, sarà considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione.
5. Il Governo di uno Stato membro dell’Organizzazione che non abbia firmato l’Accordo il 21 settembre 1973, può farsi partecipe del medesimo, dopo l’entrata in vigore, purché gli altri Partecipanti diano il loro consenso. Il Governo interessato deve allora depositare uno strumento d’adesione presso il Governo francese.
6. Se il Consiglio direttivo non decide altrimenti all’unanimità, un Governo che si fa partecipe dell’Accordo dopo l’entrata in vigore del medesimo deve versare un con- tributo pari a quello che avrebbe versato qualora avesse partecipato all’Accordo a contare dalla sua entrata in vigore; detto contributo è accreditato agli altri Parteci- panti, nel preventivo del programma, proporzionalmente ai loro contributi rispettivi.
Art. 14
Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma; il Consiglio decide all’unani- mità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.
Art. 15
L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il com- pimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.
Art. 16
I Partecipanti possono decidere di cessare l’esecuzione del programma ad una mag- gioranza dei due terzi rappresentante i due terzi almeno dei contributi.
Art. 17
1. Un Partecipante, se desidera recedere dal programma giusta l’articolo 5 e il para- grafo 2bis dell’articolo 7, notifica il suo recesso all’Organizzazione. Il recesso prende effetto il giorno della notifica, con riserva delle disposizioni che seguono:
a. Il Partecipante che recede è tenuto a pagare, secondo le modalità convenute, l’ammontare dei propri contributi sul preventivo annuale in corso o sui pre- ventivi anteriori.
b. Il Partecipante che recede resta tenuto a versare la propria quota dei crediti di pagamento, corrispondente ai crediti d’impegno votati e utilizzati, nel qua- dro del preventivo dell’esercizio in corso o dei preventivi anteriori, e con- cernenti qualunque fase del programma la cui esecuzione sia in corso.
c. Il Partecipante che recede rimane membro del Consiglio direttivo sino a compimento dei suoi obblighi di cui in a e b qui innanzi. Esso ha diritto di voto solo sulle questioni direttamente connesse con questi obblighi.
2. Il Partecipante che recede conserva i diritti acquisiti sino al giorno in cui il reces- so prende effetto. Per le azioni e le realizzazioni decise dopo il recesso, nessun diritto o obbligo relativo al recedente può nascere dalla parte del programma alla
quale esso più non contribuisce, tranne ove sia stato altrimenti convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. I disposti dell’articolo XVII della Convenzione5 dell’Organiz- zazione si applicano mutatis mutandis.
3. Se uno Stato impartecipe dell’Organizzazione, dopo aver aderito al programma in virtù dell’articolo 14, ne recede, i disposti del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Art. 18
Gli allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.
Art. 19
1. Il presente Accordo può essere emendato a domanda di uno o più Partecipanti oppure a domanda dell’Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore allorché tutte le Parti ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.
2. Gli allegati del presente Accordo possono essere emendati dal Consiglio diret- tivo, conformemente ai disposti recati nelle loro clausole di revisione.
Art. 20
Il Governo della Repubblica Francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, confor- memente all’articolo 102 della Carta.
Art. 21
Il Governo della Repubblica Francese è depositario del presente Accordo e notifi- cherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del mede- simo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’appro- vazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Neuilly-sur-Seine, questo dodici aprile millenovecentosettantatre nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all’Organizza- zione.
(Seguono le firme)
5 Ora: i disposti dell’art. XXIV.
Allegato A
1. Obiettivi del programma di satelliti europei di telecomunicazione
Il programma mira alla preparazione e all’allestimento in Europa di un sistema ope- rativo di telecomunicazioni spaziali. Si prospetta che questo sistema fornisca con- nessioni satellitarie tali da consentire di provvedere ad una parte sostanziale del traffico intraeuropeo di telecomunicazioni, qual è ipotizzato per il decennio 1980, onde rispondere alle finalità sperate dagli utenti. Il satellite sarà concepito in modo che gli obiettivi prefissi siano raggiunti con costi quanto possibile modici; l’assun- zione di altri obiettivi sarà possibile soltanto qualora non ne derivassero costi sup- pletivi.
2. Descrizione del programma
Il programma è articolato in due fasi come segue:
a. Una fase tecnologica e sperimentale nel corso della quale sono sviluppate al suolo e collaudate a bordo dei satelliti sperimentali e preoperativi, le tec- niche telecomunicazionali e le tecnologie veicolari richieste per il pro- gramma (fase 2).
b. Una fase di sviluppo di due unità di volo operative e, ove occorra, il lancio e il collaudo in orbita di un modello prototipo, nonché, a termine, la messa a disposizione degli utenti potenziali di unità di volo operative, l’una in orbita, l’altra al suolo, a condizioni da definirsi tra i Partecipanti e gli utenti stessi (fase 3).
È stata già svolta una fase preparatoria concernente la definizione del programma (fase 1) terminata nel 1971.
2.1 Fase 2 del programma
La fase di sviluppo e di sperimentazione tecnologica (fase 2) estesa sugli anni 1972– 1978, si concreterà, quanto all’essenziale e verso la fine del 1976, nella satellizza- zione di un veicolo sperimentale preoperativo seguita dal suo collaudo in orbita. I lavori da eseguire, nel corso di questa fase, possono essere sussunti sotto le seguenti rubriche:
a. Sistema telecomunicazionale,
b. Tecnologia di sostegno,
c. Satelliti sperimentali,
d. Studio delle configurazioni operative.
2.1.1 Sistema telecomunicazionale
I lavori della fase 2 concernenti il sistema telecomunicazionale comprendono:
a. studi del sistema globale concernenti segnatamente l’analisi delle tecniche telecomunicazionali quali le PCM/PSK/TDMA (modulazione con impulsi codificati/modulazione con spostamento di fase/accesso multiplo per riparti- zione temporale), reimpiego delle frequenze mediante diversificazione della polarizzazione, accesso multiplo mediante ripartizione temporale, modula- zione della potenza irradiata dal satellite e commutazione a bordo;
b. studi dei problemi di trasmissione, quali i fenomeni di degradazione nell’am- bito del ripetitore satellitario, problemi d’interfaccia con le stazioni terrestri;
c. esperienze di propagazioni comportanti misure radiometriche per l’otteni- mento di statistiche sull’attenuazione dovuta allo schermo atmosferico, di misure di propagazione su collegamenti terrestri per lo studio degli effetti di depolarizzazione e di misure connesse con i radiofari del satellite per per- mettere un’analisi diretta dei fenomeni previsti;
d. studi sul settore terrestre, condotti in stretta collaborazione con gli utenti, in- tesi a garantire il carattere ottimale del sistema satellite/settore terrestre scel- to.
2.1.2 Tecnologia di sostegno
Questa parte della fase 2 copre lo sviluppo e la qualificazione dei materiali critici nei settori seguenti:
– Tecnologia telecomunicazionale;
– Strutture meccanismi;
– Regolazione termica;
– Regolazione d’assetto e correzione orbitale;
– Conversione energetica.
Questi materiali critici sono quelli necessari allo sviluppo dei satelliti sperimentali preoperativi (CTS e OTS) della fase 2, nonché quelli i quali, stante il lungo termine di sviluppo, sono necessari all’esecuzione ulteriore della fase 3.
2.1.3 Satelliti sperimentali e preoperativi
La fase 2 deve concludersi sulle prove in orbita dei componenti sviluppati nel corso della parte di tecnologia di sostegno. Le prove sono intese ad assicurare:
– la qualifica in orbita dell’attrezzatura telecomunicazionale a 11,14 GHz;
– la qualifica in orbita di un veicolo concepito come stabilizzato su tre assi ed equipaggiato di pannelli solari orientabili nonché di attrezzature sviluppate nel quadro del programma della tecnologia di sostegno e considerati come critici;
– la valutazione delle tecniche telecomunicazionali previste per il sistema ope- rativo in cooperazione con gli utenti.
Due satelliti saranno utilizzati per questa fase sperimentale preoperativa:
– In applicazione del Memorandum d’Accordo firmato con il Ministero delle Comunicazioni del Canada, dei materiali sviluppati dall’Organizzazione saranno posti a bordo del satellite tecnologico telecomunicazionale canadese che deve essere lanciato nel corso dell’anno 1975. Le attrezzature così poste a bordo concernono la tecnologia telecomunicazionale (amplificatori a tubi, a onde progressive e amplificatori parametrici) e la conversione d’energia (rete solare flessibile).
– Il secondo elemento del programma sperimentale e preoperativo, elemento di maggiore importanza, consisterà nell’orbitazione, a fine 1976, di un satel- lite sperimentale e preoperativo denominato OTS («Orbital. Test Satellite»).
Questo satellite sarà lanciato da un vettore della classe Delta 2914. L’OTS si pre- senterà, a grandi linee, come un veicolo stabilizzato su tre assi, d’una durata di tre anni di concezione modulare e dotato di pannelli solari orientabili; il carico utile ai fini delle telecomunicazioni comporterà dei ripetitori di 20 W di potenza e di 40 a 120 MHz di ampiezza di banda, con copertura d’antenne a fascio sottile e a fascio europeo (Eurobeam).
2.1.4 Studio delle configurazioni operative
Nel xxxxx xxxxx xxxx 0, xxxxxxx continuati gli studi sulle configurazioni operative in connessione con i futuri utenti in modo da consentire la scelta di una configurazione ottimale nel 1975–1976.
2.1.5 Sottofase (2bis)
Nel caso in cui la revisione della fase 2, qual è menzionata nell’articolo 2 para- grafo 1 capoverso a dell’Accordo, sfociasse nell’aggiunta di una sottofase 2bis, quest’ultima avrebbe come finalità quella di promuovere tecniche d’avanguardia e studi specializzati incentrati sulle possibili configurazioni del satellite operativo.
2.2 Fase 3 del programma
La successiva fase del programma, concernente lo sviluppo e la costruzione di due unità di volo del veicolo operativo, va avviata quanto tempestivamente possibile, innanzi il compimento della fase 2 del programma stesso.
La decisione di avviare la fase 3 è prevista per il 1975; si prospetta che, tenendo conto dei risultati della sperimentazione orbitale, saranno disponibili 18 mesi di dati orbitali allorché si procederà agli esami critici della concezione del veicolo opera- tivo. Il compimento della fase 3 è previsto per il 1980.
3. Calendario
Il calendario attualmente previsto è il seguente:
– Fase 1: compiuta nel 1971.
– Fase 2: sviluppo delle tecnologie e collaudo in orbita: 1972–1978.
Lo sviluppo del veicolo sperimentale preoperativo da effettuarsi come segue:
Fase A: settembre 1972–dicembre 1972; Fase B: aprile 1973–dicembre 1973; Fase C: gennaio 1974–inizio 1975;
Fase D: inizio 1975–dicembre 1976.
Il lancio del veicolo è previsto per fine dicembre 1976.
– Fase 3: sviluppo del satellite operativo: 1975–1980 sfociante, all’infuori della fase 3, nelle operazioni orbitali in configurazione operativa a partire dal 1980.
4. Clausola di revisione
I disposti del presente allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.
Allegato B
1. Costo del programma
La fase preparatoria di definizione del programma (fase 1) è stata finanziata median- te i crediti votati dalla Conferenza Spaziale Europea.
1.1 Fase 2 del programma
L’involucro finanziario fisso stabilito per la fase 2 del programma è di 115,1 MUC, al livello dei prezzi della metà del 1972. L’ammontare corrisponde al totale delle spese dirette per il periodo 1972–1978 valutate come segue:
(In milioni di unità di conto all’indice dei prezzi
di metà 1972)
a. Spese interne dell’Organizzazione | 12,9 |
b. Sistema di telecomunicazioni | 7,1 |
c. Tecnologia di sostegno | 27,4 |
d. Spese dirette concernenti i satelliti sperimentali e preoperativi | |
(comprese le operazioni OTS) | 64,4 |
e. Studi sulle configurazioni operative | 3,3 |
Totale | 115,1 |
Le spese indirette, vale a dire la quotaparte del programma sulle spese comuni e quelle di sostegno dell’Organizzazione, dipendono dall’ampiezza del programma globale dell’Organizzazione e dal metodo futuro del loro stanziamento. Esse sono attualmente valutate 28 MUC all’indice dei prezzi di metà 1972, supponendo che le spese indirette vengano ripartite proporzionalmente fra tutti i programmi.
1.2 Sottofase (2bis)
Le spese dirette e il margine per gli imprevisti della sottofase 2bis, nel caso in cui debba essere messa in cantiere, sono attualmente valutate in 11 MUC all’indice dei prezzi della metà del 1972.
1.3 Fase 3 del programma
L’involucro finanziario indicativo previsto per la fase 3 del programma si articola come segue:
(In milioni di unità di conto all’indice dei prezzi della metà del 1972)
Min. Max.
a. Spese dirette relative allo sviluppo e alla costruzione di due unità di volo del veicolo operativo:
– nel caso d’un satellite da 400 kg 121
– nel caso d’un satellite da 800 kg 203
(Il lancio di un modello prototipo [FO] rimane escluso)
– eventualmente lancio di un modello prototipo del satellite
operativo | 18 | |
b. Quota parte delle spese comuni e delle spese di sostegno dell’Organizzazione: – nel caso d’un satellite operativo da 400 kg | 34 | |
– nel caso d’un satellite operativo da 800 kg (resta escluso il lancio di un prototipo) | 55 | |
c. Parte del margine per gli imprevisti concernente i programmi d’applicazione dell’Organizzazione: – nel caso d’un satellite operativo da 400 kg | 5 | |
– nel caso d’un satellite operativo da 800 kg | 7 | |
Totale | 160 | 283 |
2. Scala dei contributi
Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione secondo i termini del presente Accordo:
a. conformemente alla scala seguente, applicabile per il periodo 1972–1974:
Stati | Quota parte di contributo (%) |
Repubblica Federale di Germania | 25,01 |
Belgio | 3,96 |
Danimarca | 2,35 |
Francia | 23,11 |
Italia | 14,69 |
Paesi Bassi | 2,50 |
Regno Unito | 20,09 |
Svezia | 4,90 |
Svizzera | 3,39 |
Totale | 100,00 |
b. successivamente, giusta la scala che sarà stabilita secondo la procedura nor- male del Consiglio (articolo XII, 1 b) della Convenzione6.
3. Rapporto dell’Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale
Il Direttore Generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, sulle spese assunte e sulle ultime valuta- zioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni pertinenti del Regolamento finanziario dell’Organizzazione e dei disposti adottati dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto concerne i rapporti periodici da pre- sentare (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. Norme finanziarie da osservare
Le spese dirette derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organiz- zazione, secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto d’impiego
«programma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario. La quotaparte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al conto d’impiego
«programma» conformemente al principio e alla procedura adottata in materia dal- l’Organizzazione stessa.
6 Ora: articolo XIII n. I.
5. Clausola di revisione
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere rivedute me- diante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti dei para- grafi 3 e 4 del presente allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi.
Campo d’applicazione dell’accordo il 1° luglio 1980
Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Danimarca | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 |
Francia | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 |
Xxxx Xxxxxxxx | 00 xxxxxxxxx | 0000 Xx | 21 settembre | 1973 |
Italia | 27 ottobre | 1975 | 27 ottobre | 1975 |
Paesi Bassi* | 14 novembre | 1979 A | 14 novembre | 1979 |
Spagna | 28 settembre | 1979 A | 28 settembre | 1979 |
Svezia | 6 aprile | 1976 | 6 aprile | 1976 |
Svizzera | 29 aprile | 1975 | 29 aprile | 1975 |
Rep. federale di Germania | 21 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 |
Organizzazione europea | ||||
di ricerche spaziali | 20 settembre | 1973 Fi | 21 settembre | 1973 |
* L’Accordo si applica soltanto per il | Regno in Europa. |