VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE VERSIONI AGGIORNATE DELLA CONVENZIONE TRA LE SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E TERNA S.P.A. E DELL’ACCORDO TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E LA SOCIETÀ DI DIRITTO SLOVENO BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE LLC
Deliberazione 24 marzo 2020 91/2020/R/eel
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE VERSIONI AGGIORNATE DELLA CONVENZIONE TRA LE SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E TERNA S.P.A. E DELL’ACCORDO TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E LA SOCIETÀ DI DIRITTO SLOVENO BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE LLC
L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Nella 1103a riunione del 24 marzo 2020
VISTI:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
• la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
• il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
• il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
• il regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione europea del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: regolamento CACM);
• il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (di seguito: regolamento Balancing);
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
• la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
• la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
• la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 297/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 297/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 682/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 682/2016/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2019, 8/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2019/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 438/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 438/2019/R/eel);
• la comunicazione della società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 29 gennaio 2020, prot. Autorità 4058 del 5 febbraio 2020 (di seguito: prima comunicazione 29 gennaio 2020) con cui GME ha inviato all’Autorità lo schema del contratto “Third amendment to the GME-BSP CCP agreement for the Italian borders working table market coupling” (di seguito: nuovo schema di accordo GME-BSP) predisposto con la società di diritto sloveno BSP regional exchange LLC (di seguito: BSP) per la gestione del ruolo di controparte centrale per il market coupling giornaliero e infragiornaliero sulla frontiera Italia-Slovenia;
• la comunicazione di GME del 29 gennaio 2020, prot. Autorità 4057 del 5 febbraio 2020 (di seguito: seconda comunicazione 29 gennaio 2020) con cui GME ha inviato all’Autorità lo schema aggiornato di convenzione tra Terna S.p.A. e Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: schema di convenzione tra GME e Terna).
CONSIDERATO CHE:
• il regolamento CACM è entrato in vigore il 14 agosto 2015, rendendo il market coupling (allocazione implicita della capacità di trasporto) l’unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera e infragiornaliera;
• il regolamento Balancing è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
• l’obiettivo del regolamento Balancing è quello di favorire l’integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento, tra cui in particolare la piattaforma per lo scambio di Replacement Reserve;
• con la delibera 8/2019/R/eel l’Autorità ha approvato la proposta di metodologia per un quadro di attuazione di una piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da riserva di sostituzione (di seguito: piattaforma RR) cui Terna, secondo quanto previsto dalla deliberazione 438/2019/R/eel, dovrà aderire entro il 15 gennaio 2021;
• ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 111/06 GME e la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) attraverso una o più convenzioni disciplinano fra l’altro:
- l’affidamento al GME della raccolta delle offerte relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
- i flussi informativi necessari alla registrazione, nell’ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e prelievo e le modalità di scambio delle informazioni;
- la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
• con la deliberazione 45/2015/R/eel, l’Autorità:
- ha verificato positivamente le nuove modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del market coupling sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia per l’anno 2015 e in particolare l’accordo GME-BSP agreement for the Italian borders working table market coupling relativo allo svolgimento della funzione di controparte centrale delle contrattazioni;
- ha richiesto l’integrazione della convenzione esistente tra GME e Terna al fine di introdurre le modifiche relative alla gestione del market coupling;
• con le deliberazioni 297/2016/R/eel e 682/2016/R/eel, l’Autorità ha verificato successive evoluzioni dell’accordo GME-BSP agreement for the Italian borders working table market coupling e della convenzione tra GME e Terna predisposte per consentire l’avvio di un progetto pilota di market coupling infragiornaliero basato su aste implicite sulla frontiera con la Slovenia e diverse modalità di gestione dei pagamenti da parte di GME.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• con la prima comunicazione 29 gennaio 2020 GME ha trasmesso all’Autorità lo schema del contratto “Third Amendment to the GME-BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling”; in particolare, il nuovo schema di contratto introduce una nuova modalità di determinazione del flusso di energia in importazione ed esportazione sulla frontiera slovena in esito ai processi di market coupling che, su richiesta delle controparti slovene, viene arrotondato con una sola cifra decimale al posto delle tre cifre precedentemente previste;
• con la seconda comunicazione 29 gennaio 2020 GME, d’intesa con Terna, ha trasmesso all’Autorità lo Schema di convenzione tra Terna S.p.A. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. in particolare, il nuovo schema di convenzione integra le modifiche necessarie a considerare i nuovi criteri di arrotondamento di cui al precedente alinea unitamente alle modifiche funzionali alla partecipazione del sistema italiano alla piattaforma RR.
RITENUTO OPPORTUNO:
• consentire l’adeguamento dell’accordo tra GME e BSP e della convenzione tra GME e Terna al fine di introdurre i nuovi criteri di arrotondamento sulla frontiera slovena, nonché le modifiche funzionali alla partecipazione del sistema italiano alla piattaforma RR
DELIBERA
1. di verificare positivamente lo schema di contratto “Third Amendment to the GME- BSP CCP Agreement for the Italian Borders Working Table Market Coupling” redatto e condiviso da BSP e Gestore dei mercati energetici S.p.A. e trasmesso all’Autorità con la prima comunicazione 29 gennaio 2020;
2. di verificare positivamente lo schema di convenzione tra il Gestore dei mercati energetici S.p.A. e Terna S.p.A., trasmesso all’Autorità con la seconda comunicazione 29 gennaio 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Gestore dei mercati energetici S.p.A. e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità xxx.xxxxx.xx.
24 marzo 2020 IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx