SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per la fornitura di un software per la gestione ordinaria di farmacie e servizi connessi CIG n.
tra
A.M.E.S. S.p.A. e
la Società/ il RTI/ Consorzio ……………………………………………………………………
Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 3
Art. 3 - Durata del Contratto 4
Art. 4 - Importo contrattuale 4
Art. 5 - Condizioni e modalità delle forniture e dei servizi 4
Art. 6 – Requisiti tecnici e funzionali del software 5
Art. 7 – Caratteristiche e funzionalità 5
Art. 8 – Funzioni da supportare 6
Art. 9 – Ulteriori funzionalità: gestione sistemi Fidelity 6
Art. 10 – Incontri con AMES SpA 6
Art. 11 - Sviluppo di nuovi progetti 6
Art. 12 - Servizi aggiuntivi 6
Art. 13 - Trattamento dei dati 7
Art. 14 – Garanzie e adeguamenti tecnologici 7
Art. 15 – Assistenza 7
Art. 16 - Consegna e collaudo 8
Art. 17 - Formazione ed avvio 9
Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 9
Art. 19 – Corrispettivo 10
Art. 20 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 21 – Opzioni 11
Art. 22 - Garanzie 12
Art. 23 – Subappalto 12
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 13
Art. 25 – Penali 13
Art. 26 - Risoluzione del contratto 14
Art. 27 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 15
Art. 28 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati 15
Art. 29 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva 16
Art. 30 - Controversie 16
Art. 31 – Disposizioni finali 17
Art. 32 – Spese di pubblicità legale 17
Art. 33 – Registrazione del contratto 17
Premessa
Con determina a contrarre prot. n. 1326/18/UG/dpd del 23/04/2018, l’Azienda Multiservizi economico sociali S.p.A.(di seguito denominata AMES ) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura un software per la gestione ordinaria di farmacie e servizi connessi alle farmacie gestite da AMES da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del e sulla GUUE GU/S
del ;
Con verbale n.
del
la Commissione di gara ha definito la proposta di
aggiudicazione della procedura di gara;
Il Direttore Generale di XXXX con determina prot n. del _, ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando la fornitura in favore di ;
La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice;
L’aggiudicatario della gara (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili alle società in controllo pubblico;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice etico e dal codice di comportamento interno di XXXX.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da XXXX prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da XXXX.
XXXX provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
XXXX si impegna a ricorrere all’appaltatore che correlativamente si obbliga verso AMES per la fornitura dei prodotti di seguito indicati: fornitura di un sogtware per la gestione di farmacie e servizi connessi alle farmacie gestite da AMES.
Per la descrizione dettagliata di tutte le prestazioni oggetto del contratto si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico e dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Art. 3 - Durata del Contratto
Le forniture e servizi di cui all’art. 2 hanno una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’avvio della fornitura sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti. XXXX, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per XXXX.
Art. 4 - Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni ordinarie remunerate a canone, viene determinato, per la durata contrattuale, in € ( ), IVA esclusa.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L’importo contrattuale stimato e non garantito posto a base di gara per le Attività Straordinarie remunerate ad Extracanone a consumo ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto dell’IVA.
Art. 5 - Condizioni e modalità delle forniture e dei servizi
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo i termini e le modalità contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e ricomprendere:
a) La fornitura del software e licenze d’uso per la gestione ordinaria front e back office della farmacia comprensivo del servizio di migrazione dei dati esistenti e start up per un numero illimitato di utenti e postazioni.
b) Prestazione dei seguenti servizi connessi
i. Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo della fornitura software;
ii. Conversione e migrazione alla nuova piattaforma, delle banche dati esistenti nella Società;
iii. Formazione del personale.
c) Il servizio di assistenza e manutenzione dell’applicativo gestionale comprendente:
i. Aggiornamento software;
ii. Assistenza on line, manutenzione, aggiornamento software applicativi e integrazioni;
iii. Adeguamento normativo;
iv. Monitoraggio del sistema;
v. Assistenza H24 7X7 per errori bloccanti;
vi. Servizio di troubleticketing.
d) Servizi specialistici da garantire mediante le attività di seguito indicate:
i. Project management;
ii. Sviluppo software o assistenza software on site;
iii. Sviluppo software presso la software house;
iv. Formazione e/o affiancamento, start up.
Art. 6 – Requisiti tecnici e funzionali del software
Si dà atto che i requisiti tecnici e funzionali della soluzione software sono quelli indicati nell’offerta tecnica dell’appaltatore nel rispetto dei seguenti requisiti architetturali:
i. Il sistema si articola in diversi sistemi periferici (farmacie) ed in una componente centrale (amministrazione) con il compito di raccolta delle informazioni nate in periferia o della trasmissione alla periferia di informazioni comuni;
ii. Il colloquio fra centro e periferia avviene in tempo reale attraverso un canale di comunicazione in grado di implementare servizi di crittografia (ad esempio SSL) ed i sistemi periferici sono comunque in grado di garantire la loro piena operatività anche in temporanea assenza di connettività di rete;
iii. I sistemi di allineamento della componente dati avvengono in tempo reale, sfruttando sistemi di interoperabilità, o in modalità asincrona, avvalendosi di procedure di esportazione e importazione;
iv. L’installazione della componente centrale della soluzione deve avvenire in modalità on- premisis, ovvero presso il data-centre della Stazione Appaltante (in seguito S.A.); quella periferica presso le postazioni distribuite nelle diverse farmacie;
v. Le tecnologie centrali e periferiche rispondono a standard in grado di garantire l'erogazione dei servizi in modalità continuativa ed affidabile;
vi. Le prestazioni dei servizi devono essere garantite in accordo alla tipologia di connessioni di rete che la S.A. mette a disposizione per il colloquio tra farmacie e sistemi centrali;
vii. La piattaforma fornisce le necessarie garanzie in termini di conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) relativamente ai trattamenti di dati personali gestiti, effettuati sui sistemi centrali quanto su quelli periferici.
Art. 7 – Caratteristiche e funzionalità
Il software, come da proposta tecnica dell’appaltatore rispetta le caratteristiche e funzionalità sotto riportate:
a) Realizza servizi d'interoperabilità e portabilità basati su standard affermati;
b) Implementa un'architettura di servizi basata su componenti indipendenti ed integrabili, secondo una logica “service oriented”, facilmente gestibili attraverso un modello “plug and play”;
c) Garantisce scalabilità e capacità di adattamento in un ambiente in continua trasformazione;
d) Prevede politiche di accesso ai servizi basate sulla puntuale gestione delle identità digitali degli utenti;
e) Fornisce garanzie sulla sicurezza e sulla riservatezza dei flussi informativi, in funzione della tipologia dei trattamenti gestiti, con particolare attenzione per gli ambiti d'interoperabilità verso sistemi esterni. Sono stati descritti i processi e le strategie di protezione dei trattamenti di dati personali e le modalità con cui la piattaforma realizza il colloquio verso sistemi terzi nonché le strategie finalizzate alla data protection come, ad esempio, i servizi di backup;
f) Fruibilità del prodotto proposto assicurata da un’interfaccia grafica, da funzioni di validazione dei dati e messaggistica per errori, dalla disponibilità di help e guida in linea, nonché adeguata manualistica e documentazione utente a corredo;
g) Sistema di autenticazione e profilazione, sia per il software applicativo che per il DB, tale da permettere di gestire log dettagliati sugli accessi e sulle attività degli operatori;
h) Il software prevede la possibilità, da parte degli operatori, di esportare i dati secondo formati standard per consentirne l’utilizzabilità in procedure di elaborazione diverse e la possibilità di impostare report di stampa personalizzati, memorizzabili e riutilizzabili secondo modalità di facile utilizzo per l’utente. I moduli per la costruzione dei report permettono di leggere i dati di tutte le tabelle e dovranno essere dotati di un grado significativo di intelligibilità e comprensibilità per gli utilizzatori;
i) Capacità d'integrare strumenti avanzati di data analytics.;
j) L’appaltatore ha messo a disposizione della Stazione Appaltante la struttura del DB proposto e utilizzato (diagramma entità-relazioni) indicando le tabelle utilizzate dall'applicazione, i campi che compongono tali tabelle e per ognuno di questi il tipo e la descrizione. Sono state documentate le chiavi primarie, le eventuali chiavi secondarie, gli eventuali vincoli di integrità referenziale utilizzati a livello di database e il tipo degli stessi, gli indici ed ogni altro oggetto e struttura presente.
k) I dati sono e rimangono, anche dopo la scadenza contrattuale, di proprietà della stazione appaltante
l) La piattaforma applicativa dovrà garantire l’apertura verso la rete pubblica e le banche dati esterne, attraverso strumenti di piena interoperabilità o di importazione/esportazione di strutture di dati, garantendo gli standard di sicurezza prescritti.
Art. 8 – Funzioni da supportare
Il software deve supporta sia funzioni di “periferia” da svolgersi in ognuna delle 15 farmacie di AMES, che “centrali” da svolgersi centralmente negli uffici amministrativi di AMES secondo quanto indicato nel capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica.
Art. 9 – Ulteriori funzionalità: gestione sistemi Fidelity
L’Appaltatore si impegna ad offrire un sistema integrato per la fidelizzazione della clientela in linea con le moderne tecnologie a disposizione in questo ambito. Il sistema dovrà consentire la gestione di convenzioni con società, associazioni, gruppi di clienti e simili, prevedendo la gestione simultanea di n. tipologie di fidelizzazione/convenzione, ognuna con possibilità di prevedere campagne promozionali specifiche e variamente articolate.
Il sistema dovrà consentire la possibilità di analizzare i dati – nel rispetto della normativa di settore in termini di trattamento dei dati e consenso - con possibilità di inviare flussi informativi a sistemi di marketing esterni.
Art. 10 – Incontri con AMES SpA
L’appaltatore si impegna ad assicurare un minimo di 3 incontri all’anno presso la sede AMES, a proprie spese, in cui sarà possibile discutere e definire l’introduzione di modifiche o nuove funzionalità del sistema di gestione.
Art. 11 - Sviluppo di nuovi progetti
L’appaltatore si impegna ad assicurare un minimo di 110 giornate/professionista nel quinquennio per lo sviluppo del software e l’eventuale sviluppo di nuovi progetti. Questi devono essere condivisi ed originare un documento con descrizione e tempi certi di rilascio.
Art. 12 - Servizi aggiuntivi
L’appaltatore nell’ambito dei servizi aggiuntivi e migliorie dettagliate nell’offerta tecnica, si impegna a realizzare attività, progetti, servizi aggiuntivi e/o integrativi, laddove richiesti dalla Stazione Appaltante. Relativamente al corrispettivo lo stesso dovrà essere liquidato quale extra canone e calcolato sul costo della manodopera necessaria ad implementare il servizio aggiuntivo o attività richiesta. In particolare il corrispettivo sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’ordine nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge l’importo percentuale per costi generali ed utili d’impresa pari al % come da offerta economica dell’appaltatore.
Art. 13 - Trattamento dei dati
Si dà atto che la Stazione appaltante provvederà a nominare la ditta aggiudicataria Responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari e particolari), ai sensi del quadro normativo imposto dal GDPR, a mezzo di lettera di incarico che la ditta sottoscriverà per accettazione.
L’appaltatore opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy. A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata.
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi a quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il soggetto aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.
Art. 14 – Garanzie e adeguamenti tecnologici
L’appaltatore garantisce espressamente che ciascun componente software della fornitura:
è esente da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che ne diminuiscano il valore e/o che lo rendano inidoneo, anche solo parzialmente, all’uso cui è destinato;
è esente da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che lo stesso è conforme alle specifiche e caratteristiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
Il Fornitore garantisce che saranno adottate idonee misure di sicurezza, in conformità al quadro normativo applicabile che comprende l’insieme delle prescrizioni di legge rilevanti in materia di privacy e cioè:
sino al il 25 maggio 2018, il D.Lgs. 196/2003;
a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
ed inoltre, in ogni tempo, ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo.
In particolare l’appaltatore adotterà tecnologie idonee per garantire che i programmi siano esenti da ogni tipo di virus, ivi compresi “bugs”, “cavalli di Troia”, “time locks”, “worms”, nonché idonei all’uso per il quale il software è destinato.
Peraltro, per ogni singolo intervento l’appaltatore garantisce l’eliminazione dei difetti del software o delle personalizzazioni realizzate in esecuzione del Contratto stesso, sulle conseguenze relativamente alle basi di dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per A.M.E.S. S.p.A., essendo tale attività compresa e compensata nel corrispettivo contrattuale.
Art. 15 – Assistenza
L’appaltatore garantisce nei modi e termini indicati nel Capitolato d’appalto e nell’offerta tecnica:
a) Assistenza telefonica on line illimitata e on site;
b) Manutenzione correttiva per errori bloccanti e non, comprendente la diagnosi e la rimozione, in via continuativa, delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, assicurando il tempestivo ripristino dell’operatività.
o Nel caso di errore bloccante che impedisca l’operatività parziale o totale dei programmi e non consenta il regolare svolgimento del lavoro, è richiesta assistenza 24 h, 7x7, anche con sistemi di comunicazione indiretti, purché si assicuri un effettivo intervento per la risoluzione del problema:
- entro 2 ore dalla segnalazione in orario diurno
- entro 6 ore dalla segnalazione in orario notturno.
o Nel caso di errore non bloccante, collegato a specifiche funzionalità che non compromettono il regolare svolgimento del lavoro, il fornitore è tenuto ad intervenire per la risoluzione del problema entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.
Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite richiesta scritta di intervento, inoltrata a mezzo posta elettronica o PEC al referente segnalato dall’I.A., ovvero tramite l’Help Desk.
c) Manutenzione adeguativa
d) Manutenzione migliorativa
Art. 16 - Consegna e collaudo
L’attività di consegna riguarda l’installazione del prodotto software sviluppato nell’ambiente di esercizio e l’esecuzione di compiti, volti a rendere operativo il sistema e l’ambiente di erogazione del servizio. Detti compiti riguarderanno, senza la pretesa di essere esaustivi: l’attivazione di profili utente per la sicurezza; l’attivazione di postazioni di lavoro; la configurazione di prodotti software; il caricamento iniziale di dati nelle basi dati, a partire dai sistemi preesistenti per il tramite delle attività di migrazione, o tramite attività di acquisizione dati (data entry).
L’attività è svolta secondo un Piano di installazione, migrazione e messa in esercizio fornito dall’appaltatore, nel quale sono indicati attività, tempi, modi e risorse necessarie.
Il risultato dell’attività è il sistema che ospita l’ambiente di erogazione del servizio, con il prodotto software sviluppato e le relative basi dati installate e correttamente funzionanti, secondo i requisiti contrattuali e progettuali, ossia con tutto quanto necessario a garantire l’erogabilità dei servizi oggetto di fornitura, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di progettazione.
Il termine per la consegna completa della fornitura è fissato in 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Entro questo termine dovrà essere garantita la formazione del personale attraverso affiancamento in ogni farmacia di personale qualificato contestualmente all’installazione del software.
L’attività di collaudo/verifica di conformità è eseguita da un Referente societario il quale opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dall’appaltatore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto.
Saranno oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il prodotto software realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente.
Le prove di collaudo sono eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dalla Stazione Appaltante secondo quanto specificato nel Piano di collaudo allegato al Capitolato (allegato A). L’appaltatore deve supportare il Referente nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale.
La documentazione di esecuzione delle prove e le non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti.
La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura.
L’accettazione da parte della Stazione Appaltante dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della fornitura.
In caso di esito negativo dei collaudi e test, il Fornitore sarà obbligato a correggere i malfunzionamenti o le incompletezze riscontrate entro i termini indicati dal Referente e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale. Le componenti della fornitura saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo/verifica di conformità secondo le medesime modalità. In caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo/verifica, A.M.E.S. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all’esecuzione in danno.
Alla conclusione delle attività di collaudo, verrà redatta la dichiarazione attestante la conformità a quanto richiesto, che sostituisce l’attestazione di regolare esecuzione.
Il regolare collaudo non esonera l’appaltatore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi in sede di collaudo ma che vengano in seguito accertati.
La data del verbale di collaudo con esito positivo verrà considerata quale data di accettazione della fornitura ed inizio del periodo di assistenza e manutenzione del software.
Art. 17 - Formazione ed avvio
L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione del personale ed all’avvio del sistema secondo le modalità previste dal Capitolato. L’appaltatore si impegna altresì ad organizzare incontri collettivi in fase iniziale per fornire un’infarinatura generale sull’applicativo.
Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Si rende inoltre garante, assumendosi le relative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e regolamenti in materia e altresì conformi a quanto stabilito dal presente contratto.
L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare ad AMES SpA e a terzi dall’esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
L’accertamento dei danni sarà effettuato da AMES SpA alla presenza del Responsabile identificato dall’appaltatore, previamente avvertito in modo tale da consentire allo stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l’appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, AMES SpA provvederà autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento ad AMES SpA.
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, AMES SpA è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dai successivi o escutendo la garanzia di cui all’art. 22 del presente contratto, con obbligo di immediato reintegro.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di XXXX, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Art. 19 – Corrispettivo
L’importo complessivo per il quinquennio posto a base d’asta per la fornitura ed i servizi richiesti è pari ad € ,00= (euro cinquecentomila/00) al netto di IVA, corrispondente a :
- Licenza d’uso del software;
- Migrazione e bonifica dati dal software attualmente in uso;
- Installazione, configurazione e avvio del sistema;
- Formazione del personale;
- Assistenza e manutenzione;
- Servizi specialistici;
L’appalto è a corpo, il canone è dovuto in misura fissa e si intende comprensivo di ogni altro onere.
Il corrispettivo stabilito è onnicomprensivo e sarà liquidato all’appaltatore in rate mensili uguali posticipate pari ad un sessantesimo dell’importo contrattuale.
L’importo complessivo stimato e non garantito per i servizi aggiuntivi remunerati ad Extracanone a consumo ammonta ad Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) al netto dell’IVA.
La fatturazione di eventuali servizi non compresi nel contratto verrà effettuata mensilmente e a consumo alla fine del periodo di riferimento.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e/o attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio, da parte del direttore dell’esecuzione.
La liquidazione delle fatture avverrà in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l’aggiudicatario fosse debitore.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, XXXX procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da XXXX direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
XXXX, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificate dall’art. 1, commi 986-989, della legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMES applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta da XXXX, non produrrà alcun interesse.
Art. 20 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.
L’appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere ad AMES SpA, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente appalto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente appalto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.
L’ appaltatore, si impegna, inoltre, a comunicare ad AMES SpA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Art. 21 – Opzioni
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera e) X.Xxx. 50/2016 il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza per gli aspetti quantitativi e qualitativi attinenti ai seguenti elementi:
1. Quantità di prestazioni specialistiche erogate in numero di giornate/professionista che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto, eccedenti il numero di ore indicate dall’art. 11 per lo sviluppo software. Le tariffe applicabili sono quelle offerte in sede di gara per i servizi aggiuntivi;
2. Servizi complementari e ulteriori rispetto a quelli indicati in sede di esperimento di procedura di gara la cui quotazione dovrà risultare dalla documentazione prodotta su richiesta della Società durante la vigenza del contratto.
Le variazioni descritte potranno trovare esecuzione entro il limite di valore contrattuale massimo pari al 20% del valore complessivo aggiudicato.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune per la Società procedente e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 22 - Garanzie
A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ) resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore di AMES SpA.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, a reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 23 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Per le prestazioni rese in subappalto, XXXX provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere ad XXXX, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, XXXX sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad XXXX o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice deve comunicare ad AMES, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di XXXX, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne XXXX da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da XXXX inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di XXXX.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 74636617E5 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 25 – Penali
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti le forniture stesse.
In caso di inadempimento, o di violazione delle prescrizioni del presente capitolato, oltre a quanto già previsto agli articoli precedenti, AMES SpA avrà facoltà di applicare una penale che potrà variare da un minimo di euro 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00) in relazione alla gravità dell’inadempienza e della recidività, salvo il risarcimento del maggior danno e salva comunque l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell’inadempienza con facoltà dell’aggiudicatario di presentare le proprie osservazioni riguardo l’oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente capitolato, ovvero le disposizioni normative e regolamentari, entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.
Qualora dette giustificazioni non vengano tempestivamente presentate, ovvero non siano ritenute accoglibili, XXXX SpA applicherà le penali previste, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
Ogni contestazione sarà notificata all’aggiudicatario, presso la sede legale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.
Inoltre, AMES SpA avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità:
1. Malfunzionalmenti bloccanti:
o Per malfunzionamento bloccante l’intero applicativo e l’utenza ad esso collegata: In valore pari all’1% del valore annuo del canone di manutenzione relativo al software per ogni ora completa di blocco eccedente il tempo di risoluzione indicato nell’articolo 15 del capitolato, fino all’importo massimo pari al canone di manutenzione annuo definito per l’applicativo; Nel caso di blocchi delle eventuali integrazioni con applicativi di terze parti la penale è applicabile solo se documentata oggettivamente da AMES SpA.
o Per malfunzionamento bloccante la singola postazione: In valore pari allo 0,1% del valore annuo del contratto per ogni ora completa, dopo le prime 6 ore dalla segnalazione.
2. Malfunzionamenti non bloccanti: penalità pari ad euro 0,1% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del malfunzionamento eccedente il tempo di risoluzione indicato nell’articolo 15.
3. Per ogni settimana lavorativa completa di ritardo nell’attivazione o implementazione richiesta da AMES SpA di servizi aggiuntivi rispetto ai tempi definiti dal preventivo tecnico economico concordato e approvato tra le parti, si prevede l’applicazione di una penale pari al 5% del valore del preventivo stesso fino ad un massimo del 20%.
L’applicazione della penale comporta la decurtazione dell’importo da addebitare rivalendosi sulle fatture in scadenza e sulla cauzione definitiva quale penale, nel caso di gravi violazioni contrattuali non eliminate oppure nel caso di mancata esecuzione del servizio dovuto per qualsiasi causa.
Art. 26 - Risoluzione del contratto
È facoltà di AMES SpA procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:
a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo 3 diffide formali;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dall’appaltatore del servizio aggiudicato;
c) in caso di concordato preventivo, fallimento o stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro/pignoramento a carico dell’appaltatore;
d) in caso di subappalto non autorizzato e, in ogni caso, quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente contratto;
e) qualora l’ appaltatore, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile;
f) nel caso in cui l’A appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dal precedente art. 20;
g) nel caso dell’applicazione di più di tre penalità di importo pari o superiore a euro 500,00 cad.;
h) negli altri casi previsti dalla legge.
Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora AMES SpA comunichi all’appaltatore mediante raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC), che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
Nei casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorre nella perdita della garanzia definitiva, che verrà escussa da AMES SpA, salvo il risarcimento del maggior danno, anche d’immagine e delle nuove procedure da instaurare.
Art. 27 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
XXXX ha identificato il direttore dell’esecuzione del contratto nel dott./dott.ssa
. Il Direttore dell’esecuzione è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, XXXX, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici AMES, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione.
L’Appaltatore indica nel/la dott./ssa il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 28 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “normativa sulla privacy”), AMES SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
I dati inseriti nelle buste indicate nel disciplinare di gara vengono acquisiti da AMES SpA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrativa e tecnico-economica dei concorrenti richieste per l’esecuzione dei servizi indicati all’art. 1 del presente capitolato, nonché per la successiva aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi normativi.
I dati forniti dall’appaltatore vengono acquisiti da AMES SpA ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da AMES SpA potranno essere trattati anche per fini statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMES SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione della gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMES SpA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di XXXX che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici di XXXX che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino la propria attività di consulenza o assistenza ad AMES in ordine al procedimento di gara;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della normativa vigente, e con esclusione di eventuali dati sensibili o giudiziari.
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento è AMES SpA, con sede a Venezia – 30135 - Isola del Tronchetto, 14.
L’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede di AMES SpA. Per il riscontro dell’interessato nel caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si prega di inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o xxxx.xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, oppure via posta ad AMES SpA - Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE), oppure via fax al seguente numero: 041.2967290.
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente (e successivamente l’impresa aggiudicataria.) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Art. 29 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva
L’ appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 (cd. Compliance Program).
La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx rappresenta grave inadempimento contrattuale.
L’ appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.
L’appaltatore si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.
L’appaltatore manleva fin d’ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell’appaltatore medesimo o dei suoi collaboratori.
Art. 30 - Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.
Art. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 32 – Spese di pubblicità legale
Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 30/12/2016 n. 244, l’appaltatore deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere ad AMES le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo di ( /00) IVA inclusa.
Art. 33 – Registrazione del contratto
In caso di registrazione del contratto, le spese relative all’imposta di registro sono ripartite in egual misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicatario.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto