POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE FAMIGLIA
Polizza collettiva di assicurazione mediante adesione facoltativa
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE FAMIGLIA
La stipula della presente polizza
non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento
Data di ultimo aggiornamento: 13 giugno 2019
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“POLIZZA RC FAMIGLIA BASE” “POLIZZA RC FAMIGLIA PLUS”
DEFINIZIONI valide per tutte le garanzie di polizza ABITAZIONE
Fabbricato o porzione di fabbricato:
• situato in territorio italiano;
• adibito ad esclusivo uso abitativo;
• residenza anagrafica e/o dimora abituale dell’Aderente.
ADERENTE
Per Aderente si intende ciascuna persona fisica residente in Italia in qualità di titolare del finanziamento sottoscritto con Agos Ducato S.p.A. che abbia aderito alla Polizza, il cui nominativo sia riportato nel Modulo di Adesione alla Polizza stessa.
ANNO ASSICURATIVO
Per anno assicurativo si intende il periodo di 365 giorni (366 giorni in caso di anno bisestile) decorrente dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione dell’apposito Modulo di Adesione (Mod. CAA114).
ASSET FREEZE
È una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
ASSICURATO
Per Assicurato si intende l’Aderente nonché il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli, come da stato di famiglia e i cui interessi sono protetti dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE
E' il contratto che disciplina i rapporti tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'Aderente.
CONTRAENTE
Agos Ducato S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxx che sottoscrive la polizza per conto altrui (di seguito Agos Ducato).
CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Sede legale Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx; Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166.
EMBARGO
È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.
ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia “Responsabilità Civile” verrà fornita in tutti i paesi del Mondo ove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni. Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
FIRMA DIGITALE
Indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
FRANCHIGIA
Somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO
La somma corrisposta da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a prestare la garanzia.
MODULO DI ADESIONE
È il documento sottoscritto dall’Aderente che prova l’entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle condizioni di polizza riportate nel presente documento contrattuale.
POLIZZA
Il documento contrattuale composto dalle presenti Condizioni e dal Modulo di allegato e parte integrante, sottoscritto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dall'Aderente.
PREMIO
La somma dovuta dall'Aderente, titolare di un finanziamento stipulato con Agos Ducato, per tramite di quest’ultimo a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le garanzie e le prestazioni ai sensi dell’Assicurazione.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SANZIONI INTERNAZIONALI
Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
SINISTRO
L'evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Ai sensi dell’art. 166 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Aderente o dell’Assicurato sono riportate in grassetto.
A. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1) PREMIO
L’Aderente, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza Agos Ducato S.p.A. all’addebito tramite finanziamento del premio relativo alla soluzione scelta. Qualora l’assicurazione fosse rinnovata, l’Aderente autorizza Agos Ducato S.p.A. all’addebito del premio di rinnovo con frazionamento mensile.
ART. 2) DECORRENZA, DURATA, PREMIO E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del finanziamento, sebbene facoltativa e non obbligatoria per ottenere il finanziamento e pertanto non connessa ad esso.
Secondo la durata del contratto si applicano i seguenti premi lordi annui:
Durata mesi | Versione Base | Versione Plus |
12 | € 108 | € 216 |
24 | € 210 | € 419 |
36 | € 305 | € 609 |
48 | € 389 | € 778 |
60 | € 470 | € 940 |
72 | € 544 | € 1.089 |
84 | € 605 | € 1.210 |
96 | € 665 | € 1.331 |
108 | € 719 | € 1.439 |
120 | € 756 | € 1.512 |
Alla naturale scadenza la copertura assicurativa si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte del Contraente o di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., oppure salvo disdetta scritta, spedita a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx da parte dell'Aderente almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'assicurazione.
ART. 3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ai recapiti telefonici riportati in calce al presente documento salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile.
ART. 4) ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia RCT, RCO e dalle prestazioni di assistenza i sinistri derivanti da:
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo
- dolo dell'Assicurato o colpa grave
- alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
c) derivanti da:
1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a m. 7,50;
3. impiego di aeromobili;
4. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto previsto al comma 4) dell’articolo R.C.T.;
d) alle cose:
1. che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
2. trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.
Dalla garanzia Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) sono escluse le malattie professionali.
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (XX.XX.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di XX.XX., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
ART. 5) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Aderente prende atto e concede espressamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
ART. 6) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 7) LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
ART. 8) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente.
ART. 9) PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
ART. 10) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Xxxxx.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
In caso di estinzione del rapporto con il Contraente da parte dell’Aderente, la copertura si intende comunque prestata fino alla naturale scadenza della soluzione scelta. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il premio non verrà rimborsato.
ART. 12) DIRITTO DI RIPENSAMENTO/RECESSO DALLA POLIZZA
Il diritto di ripensamento di 14 giorni al quale l’Aderente avrebbe diritto, avendo aderito ad una delle soluzioni della presente Polizza (Codice del Consumo - Art. 56 “Diritto di recesso”), viene esteso dalla Compagnia a 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del Consumatore. L’Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. Ufficio Assicurazioni - Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare all’Aderente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Premio pagato a fare data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte.
Nel solo caso in cui l’Aderente non sia più cliente del Contraente, la richiesta dovrà pervenire direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx.
ART. 13) AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO
L'Aderente deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.
ART. 14) DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Aderente, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 15) DIRITTO DI DISDETTA/CESSAZIONE DALLA POLIZZA
Su esplicita richiesta di disdetta/cessazione del contratto assicurativo da parte dell’Aderente, in qualsiasi momento e senza necessaria motivazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata, al netto delle imposte.
L’Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di disdetta/cessazione direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00
- Xxxxxx, che provvederà a rimborsare all’Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.
Art. 16) FIRMA DIGITALE
L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.
Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
Art. 17) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
L’Aderente è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
B. GARANZIE ASSICURATIVE
Norme particolari che regolano l'assicurazione responsabilità civile oggetto dell’assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l’Aderente e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.
L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione vale inoltre per:
1) la conduzione dell’abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni
a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
2) la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
3) la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990;
4) l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori che non abbiano compiuto 14 anni di età dei quali l’Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 dicembre 1969 n. 990;
5) la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6) la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici; relativamente ai cani, l’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00 per ogni sinistro e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell’Assicurato, si serve dell’animale. La garanzia non è operante per i cani per i quali è prevista una copertura assicurativa obbligatoria;
7) la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
8) le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
9) la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
10)l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. Relativamente ai danni derivanti da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
l’assicurazione è operante per danni a cose con un massimale di euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; nei limiti del massimale relativo alla soluzione scelta per sinistro e per anno assicurativo, con il
limite di euro 250.000,00 per persona.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n.222.
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tiene indenne l’Aderente e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale della famiglia, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco nei limiti dei massimali indicati. L’assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro. Nel caso in cui i locali assicurati facciamo parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Sono esclusi i danni:
1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la competenza;
2) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
3) dall’esercizio, nei locali, da parte dell’Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI
A parziale deroga di quanto previsto dall’Articolo “Persone non considerate terzi” comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell’Assicurato (per le quali l’Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
L’assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
Xxxxxx affidati a persone non conviventi con l’Assicurato
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l’Assicurato, per fatto di figli minori dell’Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.
Massimali
Il massimale della Responsabilità Civile per sinistro e per anno assicurativo varia a seconda della soluzione scelta, così come sotto riportato:
SOLUZIONE | MASSIMALE |
BASE | € 500.000,00 |
PLUS | € 1.000.000,00 |
Persone non considerate terzi
Ai fini della copertura di cui al precedente articolo, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Aderente, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’Assicurato stesso.
Pluralità di Assicurati
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Gestione delle vertenze e spese di resistenza
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l'Assicurato, immediatamente e comunque entro e non oltre [3] giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dovrà denunciare telefonicamente il danno a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri, e successivamente per iscritto nel più breve tempo possibile, contattando il suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 ai seguenti numeri:
- dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia sinistro)
- dall’estero: x00.00.00.00.00.00 (opzione denuncia sinistro)
- fax: x00.00.00.00.00.000
- email: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
- email certificata: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L'Assicurato dovrà presentare le sotto elencate documentazioni corredate dei dati indicati:
o nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono
o copia del Modulo di Adesione
o copia dello stato di famiglia
o descrizione dettagliata del sinistro, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e
o delle cause che lo hanno determinato
o copia della richiesta danni da controparte
o ogni documento relativo al particolare sinistro occorso
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per poter procedere alla definizione del sinistro, potrà richiedere successivamente ulteriore documentazione, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere. La mancata produzione sia dei documenti sopraelencati sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
C. GARANZIE DI ASSISTENZA
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI ASSISTENZA
Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A..
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Via X. Xxxxxxx,
n. 111– 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Aderente ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Furto: il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno. Inferriate fissate al muro.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia; il Paese dove è emessa la polizza.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Aderente ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Società: CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A..
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Estensione Territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Assicurati
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, presente nell’elenco degli aventi diritto.
Operatività della Copertura
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Aderente, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
PRESTAZIONI GARANTITE
01 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:
o furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
o furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abitazione;
la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
02 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
o allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
o mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
o mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
o gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
o gli interventi sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
o gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai xxxxx xxxx;
o gli interventi per danni causati dal gelo.
03 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi:
o gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione dell’Assicurato;
o gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
o gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
o gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Aderente.
04 - Invio di un Tapparellista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessitasse di un tapparellista, a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie della sua abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
05 - Invio di un Vetraio in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in caso di rottura di un vetro della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
06 - Invio di un Tecnico Riparatore Elettrodomestici per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalla garanzia in essere.
07 - Invio di un Termoidraulico per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi. La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Si specifica che i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
08 - Ripristino dell’Abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
09 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furti o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
10 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
11 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
12 - Trasloco definitivo
Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all’interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di:
- euro 200,00 per sinistro, per l’opzione BASE;
- euro 300,00 per sinistro per l’opzione PLUS.
Il trasloco dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il “Ripristino dell’Abitabilità”.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, ai seguenti recapiti:
• numero verde 800.088.292 (solo dall’Italia – opzione assistenza)
• dall’Italia o dall’estero il numero x00.00.00.00.00.000 (opzione assistenza) qualora non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39. 00.00.00.00.000 oppure una email a xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
o il tipo di assistenza di cui necessita.
o l’indirizzo dell’abitazione.
o il Nome e Cognome dell’Aderente
o il Numero del modulo di adesione
o l’indirizzo del luogo in cui si trova.
o il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente
o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Centrale Operativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Centrale Operativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di Forze dell’Ordine e/o di Servizi Pubblici di Emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di Pronto Soccorso).
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
x. xxxx o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
f. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
g. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
D. GARANZIA DI TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIE TUTELA LEGALE
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’Assicurato.
Contributo unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Imputazione penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. i delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto Colposo" e "Delitto Doloso").
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell’art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione tutela legale ai sensi del d.lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato immediatamente, e comunque entro e non oltre [3] giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dovrà denunciare telefonicamente il danno a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Tutela Legale, e successivamente per iscritto nel più breve tempo possibile, contattando telefonicamente il suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 ai seguenti numeri:
- dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia)
- dall’estero: x00.00.00.00.00.000
- fax: x00 00 00 00 00 000
- email: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
L’Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A. Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni
giudiziarie, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B. Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., o quando vi sia conflitto di interessi fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.; in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C. Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D. Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E. Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
RECUPERO DI SOMME
Spettano a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale relativo alla soluzione scelta, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera B);
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
• le spese del processo di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l’esperimento del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l’operatività dei rischi assicurati, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010;
• il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
MASSIMALI
Il massimale della Tutela Legale della Famiglia per sinistro, senza limite annuo, varia a seconda della soluzione scelta, così come sotto riportato:
SOLUZIONE | MASSIMALE |
BASE | € 5.000,00 |
PLUS | € 10.000,00 |
DELIMITAZIONI DELL’ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
SOGGETTI ASSICURATI
- l’Aderente che ha stipulato un finanziamento Agos Ducato S.p.A. ed ha sottoscritto il Modulo di Adesione;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico al momento del sinistro;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Aderente;
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Cliente Agos Ducato Aderente.
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo valgono per le seguenti garanzie:
- l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da diritti reali e da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze occupati dall’Assicurato;
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata.
ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati all’ articolo “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:
a) le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' articolo “Prestazioni garantite”;
c) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dall’articolo “Prestazioni Garantite”;
d) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ articolo “Prestazioni garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e) le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, salvo quanto previsto dall’articolo “Prestazioni garantite”;
f) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
g) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato;
h) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
i) controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
j) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
k) controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
l) controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Articolo “Prestazioni garantite”;
m) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
n) controversie contrattuali con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.;
o) controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Articolo “Prestazioni garantite”.
E. RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Fax: 00 00 00 00 000
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx
Fax: 00 00 000 000 o 00 00 000 000
Indirizzo e-mail PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
compilando l’apposito modello, reso disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx), completato con:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, oppure all'indirizzo di posta elettronica xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero al numero di fax 00 000000000.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.
F. COME CONTATTARE CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento:
• per richiedere una prestazione di Assistenza telefoni alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:
- dall’Italia al numero verde: 800.088.292 (opzione assistenza)
- oppure dall’Italia o dall’estero al numero: x00.00.00.00.00.00 (opzione assistenza)
- fax: x00.00.00.00.00.000
- email: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
• per denunciare o chiedere informazioni sui sinistri Responsabilità Civile telefoni all’ Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00:
- dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia sinistro)
- dall’estero: xx00.00.00.00.00.00 (opzione denuncia sinistro)
- fax: x00.00.00.00.00.000
- email: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
- email certificata: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
• per denunciare o chiedere informazioni sui sinistri Tutela Legale della Famiglia telefoni all’Ufficio Tutela Legale in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00:
- dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia sinistro)
- dall’estero: x00.00.00.00.00.00 (opzione denuncia sinistro)
- fax: x00.00.00.00.00.000
- email: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Per ricevere informazioni di carattere commerciale sul Servizio inviare una mail a info@ca- xxxxxxxxxxxxx.xx.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Aderente e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), del Suo consenso. Pertanto l'Aderente contattando o facendo contattare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sotto riportata.
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), la Società Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di seguito, anche la “Società” o il “Titolare”) - in qualità di Titolare del trattamento - La informa sull’uso dei Suoi dati personali:
1 Finalità del trattamento
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative: la Società tratta i dati personali da Lei forniti per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché per le relative azioni legali. Il conferimento dei suoi dati personali risulta pertanto necessario ed il relativo trattamento da parte della Società potrà avere come base giuridica: a) l’adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea; b) la conclusione e l’esecuzione di un contratto di cui è parte anche per quanto concerne la gestione e liquidazione dei sinistri; c) il Suo consenso nel caso di dati sensibili, ai sensi dell’art 9.2 lett.
a) del GDPR. Nel caso in cui Lei rifiutasse di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. In caso di trattamento basato sul Suo consenso, lo stesso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca. Resta inteso che, in siffatta ipotesi, la Società non potrà dar seguito alle obbligazioni contrattuali. I dati personali dei beneficiari/aderenti necessari alla definizione del rapporto assicurativo sono stati conferiti dall’Aderente al momento della sottoscrizione del contratto/prodotto.
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2 Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è liberamente conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7;
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
3 Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto
1.1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1.2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.
4 Trasferimento di dati all’estero
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi rispetto a quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo.
5 Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per almeno dieci anni (in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) a far data dalla cessazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra Lei e la Società. Sono fatti salvi i dati la cui conservazione è finalizzata ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
6 Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
6.1 Diritto alla Portabilità dei dati
Ai sensi dell’art. 20 del GDPR Lei ha diritto ad ottenere, su richiesta, i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici e ha diritto di trasmetterli direttamente ad un altro Titolare di sua scelta, nei limiti della materiale fattibilità dell’operazione e dei costi da sostenere.
7 Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Il Titolare del trattamento è Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con Sede Legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, anche “DPO”) è Xxxxx Xx Xxxxxx. Per esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx o tramite il form pubblicato sul sito della Compagnia, xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Privacy, oppure all’indirizzo di xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Sede legale - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del “Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia”
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Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166
xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx.xx-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx