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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 935, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE
2015 N. 208
Regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione
INDICE
2. Oggetto, durata della concessione e riferimenti normativi 3
3. Soggetti ammessi alla partecipazione 4
4. Requisiti per la partecipazione 5
5. Condizioni per l’affidamento in concessione 7
6. Informazioni sulla procedura di affidamento in concessione 8
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI 9
8. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 13
9. Presentazione della domanda di partecipazione 14
10. Garanzia sostitutiva del requisito di capacità economico- finanziaria 15
12. Garanzia a copertura degli obblighi della concessione 16
13. Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione 17
14. Adempimenti per la sottoscrizione della convenzione 18
1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO
1.1. Il presente documento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 935 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalità per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi pubblici. In caso di discordanza tra il contenuto delle regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione ed il contenuto della convenzione è da considerare prevalente quest’ultima.
1.2. I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
1.3. L’avviso della procedura, le regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, le regole tecniche per la gestione della concessione, il nomenclatore unico delle definizioni e lo schema di convenzione fanno parte integrante, sostanziale e vincolante della documentazione che regolamenta la procedura per l’affidamento in concessione.
2. OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1. La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio, tramite raccolta a distanza, di uno o più dei seguenti giochi pubblici, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e di in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo.
ADM, con riferimento agli andamenti della raccolta del gioco, può sospendere previo preavviso di 60 giorni, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento nel periodo di validità ed efficacia della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della concessione.
Il numero massimo delle concessioni da attribuire con la presente procedura, ai soggetti in possesso dei requisiti, è stabilito in 120 (centoventi).
2.2. La concessione ha durata fino al 31 dicembre 2022.
2.3. Nell’allegato 5 sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali riferimenti normativi che disciplinano l’oggetto della concessione.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
3.1. Possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi e le società costituende. Le società di persone devono obbligarsi a trasformarsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, prima della sottoscrizione della convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa. Le imprese individuali, le società costituende, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, prima della sottoscrizione della convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa.
I soggetti aventi forma giuridica di società di capitali devono avere sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa.
3.2. La partecipazione alla procedura di affidamento in concessione è aperta:
a) agli operatori di gioco che esercitano, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, sulla base di una concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall’autorità competente dello Stato in cui l’operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa, almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM, e che possiedono tutti i requisiti e rispettano le condizioni illustrate nei capitoli successivi, e che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), ai soggetti in possesso, anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di ricavi relativo al biennio precedente la data di presentazione della domanda inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilione- cinquecentomila/00), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche sottoscritte dai soggetti che hanno partecipato alle procedure di selezione indette ai sensi dell’articolo 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che prestino all’ADM garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
3.1 Per tutta la durata della procedura di affidamento in concessione e comunque fino alla sottoscrizione della convenzione, non è consentita, in conformità a quanto previsto dall’art 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, , la sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al consorzio, alla società costituenda, né la riduzione o l’incremento del numero dei soggetti partecipanti. Ciascun soggetto partecipante alla società costituenda dichiara espressamente ed incondizionatamente di rispondere, in solido con gli altri partecipanti alla società costituenda, delle obbligazioni e degli impegni assunti in relazione alla procedura di affidamento in concessione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’affidamento in concessione ai soggetti di cui al capitolo 3 è subordinato al possesso da parte del soggetto partecipante, ovvero dei soggetti che congiuntamente partecipano alla procedura di affidamento in concessione dei requisiti indicati al capitolo 3 nonché indicati nella domanda, il cui schema è riportato negli allegati da 1 a 4 del presente documento e nel seguito elencati:
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l’abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa;
c) l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
d) l’impresa non ha commesso ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da ADM che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
e) l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l’omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, salvo che il candidato abbia ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
f) l’impresa non ha reso nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso della procedura false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara indette da ADM
g) l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove previsto; ovvero, se il candidato è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è iscritto in un registro professionale o commerciale di cui all’articolo 83, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
h) l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
i) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
k) non gestisce, né alcuno dei propri soci gestisce, in maniera diretta od indiretta organizzazioni od attività sportive o comunque altre attività i cui esiti siano oggetto di giochi pubblici, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per gli ippodromi, né possiede partecipazioni in società o associazioni sportive esercenti attività i cui esiti siano oggetto di scommesse a quota fissa su eventi sportivi;
l) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di procedura, non ricorrono le cause ostative previste dall’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 3, in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
m) ai sensi dell’articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), il titolare dell’impresa o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato;
5. Condizioni per l’affidamento in concessione
L’affidamento in concessione ai soggetti di cui al capitolo 3 è subordinato anche alla sussistenza delle condizioni e all’assolvimento degli oneri di seguito riportati:
1. versamento, all’atto della comunicazione di superamento della verifica di cui al capitolo 13, di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2337 e la seguente causale: “A favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze: importo del corrispettivo della concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici - articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
2. regolarità dei pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate in relazione a concessioni da essi precedentemente conseguite aventi a oggetto l’esercizio dei giochi indicati al paragrafo 2.1. Non costituiscono impedimento alla partecipazione gli omessi pagamenti di somme dovute, non effettuati in quanto compensati o in corso di compensazione con i crediti riconosciuti da lodi arbitrali emessi prima dell’avvio della procedura di affidamento in concessione;
3. esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un ammontare complessivo di ricavi derivante da tale attività, non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
4. fuori dai casi di cui al precedente punto 3, possesso, anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico- infrastrutturale, in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di ricavi relativo agli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche sottoscritte dai soggetti che hanno partecipato alle procedure di selezione indette ai sensi dell’articolo 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all’ADM di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
5. residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, comprovata da dichiarazione del soggetto partecipante, resa nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o da attestazione di un organo tecnico abilitato ovvero da attestazione di un organismo ufficiale competente dello Stato in cui le predette infrastrutture sono stabilita accompagnata da traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.
6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
6.1 I documenti necessari per partecipare alla procedura di affidamento in concessione sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
6.2 All’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, può essere richiesto ogni ulteriore chiarimento circa la procedura di affidamento in concessione fino a 10 giorni prima della data di scadenza di presentazione dei plichi. Le richieste di chiarimento devono essere effettuate in lingua italiana e devono riportare l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere la risposta, nonché il nominativo di un referente del soggetto che intende partecipare alla procedura di affidamento in concessione ed il relativo recapito telefonico. ADM provvede ad inviare le risposte in lingua italiana, dal lunedì al venerdì, mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, a pubblicarle in forma impersonale sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
ADM fornirà risposte alle richieste pervenute a meno che esse non siano irrilevanti o formulate in termini non consoni. Potranno essere fornite risposte comuni a richieste di analogo contenuto.
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI
7.1 I soggetti partecipanti alla procedura sono tenuti a presentare, con le modalità e nei termini indicati nel paragrafo 9, la domanda di partecipazione che deve essere, pena l’esclusione, sottoscritta per accettazione in originale dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana e, a seconda del soggetto che chiede di partecipare alla procedura di affidamento in concessione, conforme allo “Schema di domanda di partecipazione”, di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, resi disponibili da ADM sul proprio sito istituzionale. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei seguenti allegati:
a) certificazione dell’idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti, di cui alla procedura di affidamento in concessione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata;
b) bando di gara, regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, regole tecniche per la gestione della concessione, schema di convenzione, sottoscritti per accettazione in originale, inclusi gli allegati, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata; la sottoscrizione costituisce dichiarazione, da parte del soggetto partecipante, di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione sottoscritta avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenute;
c) copia autentica dell’atto costitutivo e, se previsto, dello statuto del soggetto partecipante, nel caso di società di persone, di società di capitali, di società consortile o di consorzio, ovvero di ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di società costituenda;
d) idoneo documento comprovante che il soggetto partecipante è un operatore di gioco che esercita, in Italia o negli Stati dello Spazio economico europeo, sulla base di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui ha sede legale o, eventualmente, sede operativa, almeno una tipologia di gioco tra quelle oggetto della procedura di affidamento in concessione o tra le altre facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM; tale requisito:
i. può essere posseduto anche per il tramite di società, direttamente controllanti o controllate o collegate in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo;
ii. deve essere posseduto, nel caso di società consortili o di consorzi o di società costituenda, autonomamente da almeno una delle imprese partecipanti che, nell’ambito del consorzio o della società, detiene una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno percento) del capitale sociale e che dovrà essere detenuta dalla medesima anche all’interno della società affidataria della concessione che dovrà essere costituita in società di capitali, secondo quanto disposto al paragrafo 3.1;
e) idonea documentazione comprovante il conseguimento, nel complesso del biennio precedente all’anno di presentazione della domanda, di ricavi come operatore di gioco almeno pari ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); tale requisito può essere posseduto anche per il tramite di società direttamente controllanti o controllate o collegate, in Italia od in altro Stato dello Spazio economico europeo; nel caso di società consortili o di consorzi o di società costituende, il requisito del conseguimento dei ricavi può essere posseduto da una o, anche cumulativamente, da più imprese partecipanti;
f) ovvero, in alternativa rispetto a quanto previsto alle precedenti lettere
d) ed e), idonea relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente comprovante che il soggetto partecipante è in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche sottoscritte dai soggetti che hanno partecipato alle procedure di selezione indette ai sensi dell’articolo 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, unitamente al rilascio all’ADM di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo pari a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), le cui caratteristiche sono definite nel paragrafo 10;
g) fotocopia del documento d’identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata;
h) garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione avente le caratteristiche indicate al paragrafo 11, corredata dall’impegno di cui al paragrafo 11.5;
i) la ricevuta in originale del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero copia autentica della stessa unitamente a copia di un documento di identità in xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx 0;
j) dichiarazione della residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, resa dal soggetto partecipante nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante attestazione di un organo tecnico abilitato ovvero di un organismo ufficiale competente dello Stato in cui le predette infrastrutture sono stabilite accompagnata da traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente;
k) dichiarazione di non aver subìto l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, rilasciate dai componenti degli organi di amministrazione della società o dai rappresentanti anche cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di procedura;
l) documento contenente, a norma dell’articolo 24, commi 24 e 25, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento al soggetto partecipante costituito in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali:
- generalità del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;
- generalità dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nel caso di società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;
- estremi delle imprese partecipanti a società costituende, anche se residenti all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- generalità dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie delle società personali;
- generalità degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i;
- generalità dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- nominativo ed estremi identificativi dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell’ambito dell’eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento);
- estremi del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione della o delle società socie, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale/i società nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell’ipotesi in cui le società di capitali concorrenti siano partecipate da soci persone fisiche che detengano una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale o del patrimonio mediante altre società di capitali;
- estremi del coniuge non separato dei soggetti suindicati.
7.2 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui ai punti a), c), d), e), f), h) i), j), k) e l) qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
7.3 In caso di incompletezza della domanda ovvero di irregolarità della documentazione, è richiesta la regolarizzazione della stessa e, in tal caso, i termini di attuazione dell’istruttoria di cui al paragrafo 13.2, sono sospesi fino alla data di regolarizzazione della documentazione.
7.4 Resta altresì salva la facoltà da parte di ADM, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, di richiedere nel corso della procedura di affidamento della concessione il rilascio di ulteriore documentazione.
7.5 La sottoscrizione della domanda di partecipazione implica altresì l’assunzione da parte del soggetto richiedente, per l’intera durata della concessione, degli obblighi elencati dall’articolo 24, comma 17 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
7.6 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ADM, quale titolare del trattamento dei dati forniti nella domanda di partecipazione informa i soggetti partecipanti che tali dati vengono utilizzati ai soli fini della partecipazione alla procedura di affidamento in concessione e che tali dati vengono trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’altra documentazione allegata, i soggetti partecipanti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
8. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
8.1 I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, la ricevuta in originale del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 163 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità che nel caso di società è quello del legale rappresentante.
8.2 I soggetti partecipanti, ai fini del versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi online al “Servizio Riscossione Contributi”, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio. Il pagamento del contributo, pari a euro 500,00 (cinquecento/00), deve essere effettuato entro la data della presentazione della domanda.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 73435644B8 che identifica la procedura di selezione alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare alla domanda) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG 73435644B8 della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, alla domanda .
L’omesso versamento del contributo è causa di esclusione dalla procedura di selezione.
8.3 Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario
n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
8.4 Per eseguire il versamento e per comprovarlo, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito dell’Autorità xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Dovrà altresì essere prodotto il documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCpass di cui al successivo punto 13.3.
8.5 Per ulteriori ragguagli è possibile accedere al sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, nel quale sono disponibili le “Istruzioni operative ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Per informazioni e chiarimenti è attivo il servizio di Help Desk dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al numero verde 800-896936 e all’indirizzo e-mail xxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
9.1 L’amministrazione concedente è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La struttura organizzativa responsabile è la Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il direttore della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi.
9.2 Per partecipare alla procedura di affidamento in concessione il soggetto partecipante deve far pervenire la domanda di partecipazione a propria cura, spese e rischi, giuridici ed economici, con plico chiuso, controfirmato sui lembi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione e fino alle ore 15.00 del 19 marzo 2018.
9.3 La domanda, di cui al precedente paragrafo 7, deve pervenire al seguente indirizzo:
ADM
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi
Ufficio gioco a distanza
Via della Luce, 34/a bis – 00000 Xxxx – Italia.
9.4 La domanda – che dovrà recare sulla busta che la contiene l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura di affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi di cui all’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il codice identificativo delle eventuali concessioni già precedentemente rilasciate da ADM – deve pervenire mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati, agenzie di recapito ovvero può essere consegnata a mano.
9.5 La consegna a mano della domanda e dei relativi allegati potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 15.00. In tal caso è contestualmente rilasciata al latore, da parte di ADM, apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di presentazione.
9.6 L’invio della domanda rimane a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di ADM nel caso in cui la domanda stessa, indipendentemente dalla modalità di invio utilizzata, non pervenga all’amministrazione.
10. GARANZIA SOSTITUTIVA DEL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA
10.1 I soggetti di cui al paragrafo 3.2, lettera b), in sostituzione del requisito di capacità economica finanziaria sono tenuti a rilasciare all’ADM una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta, di durata biennale, di importo pari ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
10.2 A tal fine, il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione di una cauzione costituita in numerario o titoli di Stato, ovvero di una fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni iscritte nell’elenco delle imprese IVASS nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile.
10.3 La garanzia deve avere efficacia e validità per un periodo di due anni dalla presentazione della domanda di partecipazione ed ha come oggetto la solidità economica e la continuità dell’esercizio dell’attività dimostrata dalla capacità di adempiere alle obbligazioni della convenzione con valore integrativo per la parte eccedente le garanzie già previste dalla convenzione.
11. GARANZIA PROVVISORIA
11.1 La garanzia provvisoria garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino all’atto della sottoscrizione della convenzione.
11.2 Il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria costituita in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di ADM, rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché con previsione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11.3 L’importo di tale garanzia provvisoria deve essere pari a euro 100.000,00 (centomila/00), cioè alla metà del contributo dovuto ai sensi del paragrafo 5.1.
11.4 La garanzia provvisoria deve avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda di partecipazione e deve essere rinnovata, qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine, fino alla data della stipula medesima. Nel caso di società consortile, consorzio o costituenda, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti che ne fanno parte.
11.5 La domanda è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva.
11.6 La garanzia provvisoria è svincolata:
a) in caso di mancata assegnazione della concessione, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di diniego ovvero dalla data di completamento del periodo di istruttoria senza l’adozione di un provvedimento conclusivo da parte di ADM;
b) in caso di aggiudicazione della concessione, entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione.
12. GARANZIA A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE
12.1 Il concessionario presta la garanzia definitiva, di cui all’articolo 15 dell’atto di convenzione, in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di ADM, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile. Inoltre, deve prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
12.2 Costituisce oggetto della garanzia il corretto adempimento degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici ed alla conduzione della rete di gioco a distanza. Tale garanzia, da presentare per la sottoscrizione dell’atto di convenzione copre cumulativamente, fino alla concorrenza dei relativi massimali, i seguenti specifici obblighi:
a) il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici per tutta la durata della concessione;
b) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del concessionario.
L’importo della garanzia, la durata e le ulteriori caratteristiche e modalità sono riportate nel citato articolo 15 dell’atto di convenzione.
13. VERIFICA DEI REQUISITI E ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
13.1 La procedura di affidamento in concessione è avviata, presso ADM - Xxx xxxxx Xxxx, 00/x xxx - 00000 XXXX, all’atto della ricezione delle domande di partecipazione previste dal capitolo 7.
13.2 ADM, avvalendosi di un’ apposita commissione di selezione, composta da membri di adeguata professionalità e nominata con specifico provvedimento direttoriale, verifica l’esistenza della documentazione nonché il possesso dei requisiti richiesti e l’adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti. Saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza del numero di 120, le domande pervenute. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, si applica quanto previsto dall’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016 fermo restando l’ordine cronologico assegnato alla domanda.
13.3 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, CIG 73435644B8, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa. Tale procedura di verifica si integra con quanto disposto dall’art. 85, commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’Agenzia si riserva di chiedere i certificati, le dichiarazione e gli altri mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.83.
13.4 In caso di verifica con esito favorevole dell’esame, ADM aggiudica la
concessione e ne pubblica gli estremi sul proprio sito web.
14. ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
14.1 La stipula della convenzione che perfeziona la procedura di affidamento della concessione è successiva alla comunicazione da parte di ADM, nelle forme di cui al paragrafo 13.3, della verifica positiva del possesso del titolo all’assegnazione della concessione.
14.2 La sottoscrizione della convenzione è subordinata alla presentazione ad ADM, entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al paragrafo 14.1, di:
a) documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di
ADM, della garanzia di cui al paragrafo 12.1;
b) ricevuta in originale del versamento ad ADM del corrispettivo di cui al paragrafo 5.1;
c) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi del paragrafo 3.1, nonché degli atti di conferimento dei poteri al legale rappresentante della società di capitali costituita, esclusivamente per i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento in concessione come imprese individuali, società di persone, società consortili di persone o società costituende;
d) dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti che nei confronti della società di capitali o consortile o del consorzio, non sono in corso procedimenti di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
e) dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, e di imputazioni, né in Italia né all’estero, per uno dei delitti previsti dall’articolo 24, comma 25, del citato D.L. n. 98/2011; in alternativa, dichiarazione attestante l’oggetto della condanna, con firma autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati dall’articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso tale dichiarazione sia resa nel territorio nazionale. Ove tale dichiarazione sia resa all’estero, essa deve essere legalizzata dagli organismi di cui all’articolo 33 del medesimo Testo Unico; tale dichiarazione potrà essere sottoposta, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, a verifica da parte di ADM attraverso le autorità consolari italiane competenti per territorio;
f) dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente, con indicazione del relativo numero d’iscrizione, sia per la società di capitali affidataria che per le eventuali società di capitali socie della stessa con una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento). Nell’ipotesi in cui soci persone fisiche detengano una partecipazione superiore alla predetta soglia del 2% (due per cento) mediante altre società di capitali, deve essere anche comunicato il numero di iscrizione di queste ultime, al fine dei controlli nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 24, comma 24, del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le imprese non residenti in Italia devono produrre analoga dichiarazione ai sensi e nelle forme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza accompagnata da traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente;
g) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
h) dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la regolarità contributiva. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente accompagnata da traduzione in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente;
i) dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
j) eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010 di cui al paragrafo 3.4;
k) dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione della società presso gli istituti previdenziali con relativo numero di iscrizione. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia si dovrà produrre una dichiarazione equipollente;
l) due esemplari dello schema di convenzione, compilati soltanto nel frontespizio esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina compresi gli allegati e con specifica sottoscrizione dell’elenco delle clausole di cui all’articolo 1341, comma 2, del codice civile. Tali esemplari saranno completati, datati e controfirmati dal rappresentante di ADM.
14.3 Nel caso di società residenti in Stati diversi da quello italiano, la documentazione di cui al paragrafo 14.2, qualora fosse prodotta in una lingua diversa da quella italiana, deve essere accompagnata da una traduzione giurata in italiano resa nelle forme legali previste dalla legislazione italiana vigente.
14.4 La documentazione indicata al presente capitolo deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario nei termini di cui al paragrafo 14.2, fermo restando che, ove tale termine non venga rispettato ovvero il soggetto non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, la concessione non è assegnata ed è incamerata la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11. Fatta salva l’acquisizione d’ufficio delle informazioni, in caso di mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive richieste e la facoltà di ADM di sottoporre le dichiarazioni presentate ai dovuti controlli, anche a campione, circa la loro veridicità, resta salva la facoltà per ADM di richiedere, ai fini della sottoscrizione della convenzione, il rilascio di ulteriore documentazione a integrazione di quanto inviato, ovvero la regolarizzazione della documentazione prodotta.
14.5 Al termine della procedura di stipula della convenzione ADM provvede alla pubblicazione degli estremi identificativi del concessionario nell’elenco dei concessionari nel proprio sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
INDICE DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO 1 | Schema di domanda di partecipazione presentata da IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETÀ DI PERSONE O SOCIETÀ DI CAPITALI |
ALLEGATO 2 | Schema di domanda di partecipazione presentata da società consortile |
ALLEGATO 3 | Schema di domanda di partecipazione presentata da consorzio |
ALLEGATO 4 | Schema di domanda di partecipazione presentata da società costituenda |
ALLEGATO 5 | Riferimenti normativi |