CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Convenzione UniCredit Leasing S.p.A.
Mod. CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
3) Modulo di adesione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Retro di copertina CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
NOTA INFORMATIVA
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
A INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
▪ Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.a., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A.
▪ Sede legale: Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
▪ Recapito telefonico: 800 11 66 33
▪ Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
▪ Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
▪ Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazioni n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il Patrimonio netto della Società è pari a 26,3 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 12 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 3,4 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 132,79% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.
Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 della data di decorrenza del contratto di Locazione Finanziaria collegato, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo viene inserito in polizza, e cessano dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è escluso dalla stessa.
Le garanzie assicurative hanno la stessa durata del contratto di Locazione Finanziaria collegato.
Per maggiore dettaglio si rinvia all’art. 3 Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola e all’art. 5 “Decorrenza della garanzia” della sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie” previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – termini e modalità per l’esercizio della disdetta
Le coperture si estinguono automaticamente nel momento in cui il contratto di leasing cessa, per qualsiasi motivo, di avere effetto.
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3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
“Incendio”
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione “Garanzia Incendio e Furto” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Furto”
Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l’applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.
Sono compresi i danni causati dal ladro o dal rapinatore in occasione del furto o della rapina consumati o tentati.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione “Garanzia Incendio e Furto” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Complementare Incendio e Furto”
Trattasi di combinazioni di coperture (Danni da incendio provocati da eventi socio-politici, danni indiretti, spese di rimozione e parcheggio, danni al veicolo con seguenti a furto di cose non assicurate, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, garanzia tassa automobilistica, atti vandalici a seguito di furto totale). Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Garanzia complementare Incendio e Furto” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Kasko completa”, “Kasko collisione” e “Kasko totale”
Copre, a seconda della formulazione prescelta dall’Assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati (“Garanzia Kasko collisione”); i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli identificati o meno (“Garanzia Kasko completa”); i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli identificati o meno, di importo pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (“Garanzia Kasko totale”).
E’ prevista l’applicazione di franchigia e di scoperto in funzione della tipologia di veicolo assicurato e della formula di garanzia prescelta.
Per maggior dettaglio si rinvia agli artt. 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle sezioni “Garanzia Kasko completa”, “Garanzia Kasko collisione” e “Garanzia Kasko totale” previste dalle Condizioni di Assicurazione.
“Garanzia cristalli”
La garanzia copre la rottura di parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali esclusivamente dovuta a fatto accidentale o a fatto involontario di terzi, con il limite massimo di Euro 500 per annualità assicurativa.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione “Garanzia cristalli” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Garanzia “eventi naturali” ed “eventi socio politici”
Le garanzie coprono, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con l’applicazione di uno scoperto percentuale con tetto minimo, i danni materiali e diretti (sono invece esclusi, ad esempio, i danni derivanti dal mancato utilizzo del veicolo) subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di danneggiamento volontario o in conseguenza di tumulti popolari (“Garanzia eventi socio politici”) o da fenomeni naturali (“Garanzia eventi naturali”), così come individuati e descritti negli artt. 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle sezioni “Garanzia eventi naturali” e “Garanzia eventi socio politici” previste dalle condizioni di assicurazione.
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AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni
Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell’articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato “Esclusioni” cui si rinvia per la relativa consultazione.
AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali
Le coperture sono prestate con l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Per il relativo dettaglio si rimanda alle condizioni di assicurazione e alle tabelle scoperti – gradi di rischio.
Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Franchigia (garanzia kasko completa):
- ammontare del danno € 10.000
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 1.000) con il minimo di € 400
- importo liquidato al netto della franchigia € 9.000
Scoperto (garanzia furto):
- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello scoperto € 700
Massimale (garanzia cristalli):
- ammontare delle spese sostenute la sostituzione dei cristalli € 700
- massimale per anno assicurativo € 500
- importo liquidato € 500
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso rilevino, ai fini dell’ assunzione del rischio, le modalità di custodia del veicolo presso l’abitazione dell’assicurato (box chiuso o area recintata) si avrà un aggravamento del rischio nel momento in cui il veicolo non potesse più essere ricoverato in un’area protetta.
Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell’indennizzo.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 7 “Variazione di rischio” della sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
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6. Premi
Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dall’Utilizzatore alla Società, per il tramite della Contraente, per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.
Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di Locazione Finanziaria.
Il pagamento dei premi assicurativi avviene tramite Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, a prescindere dalla particolare modalità di pagamento
Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)
- Premio puro: 91,20% del premio imponibile
- Provvigioni di intermediazione: 2,00% del premio imponibile
- Spese di gestione: 6,80% del premio imponibile Esempio
- Premio finito: €. 1.135,00
- Premio imponibile: € 1.000,00 (al netto delle imposte 13,5%)
- Premio puro: € 912,00
- Provvigioni di intermediazione: € 20,00
- Spese di gestione: € 68,00
7. Diritto di recesso
Se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
9. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
10. Regime fiscale
L’aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa, per il tramite della Contraente, entro 10 giorni dall’evento, presentando ed allegando – a seconda della diversa tipologia di sinistro - tutta la necessaria documentazione, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.
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CreditRas S.p.A. segnala all’assicurato il Centro Liquidazione Danni che assume la gestione della pratica di sinistro; il Centro Liquidazione Danni indica di volta in volta l’ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l’istruzione e la liquidazione del sinistro.
L’assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione attraverso la rete di carrozzerie convenzionate con Allianz, denominata “Carrozzeria Amica” ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni eventualmente previste dal contratto.
Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di due anni.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 9 “Obblighi del Contraente e dell’utilizzatore in caso di sinistro” della sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – Numero Verde 000000000 - Fax 00 00000000 – Indirizzo e.mail: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax 00.00000.000 – 00.00000.000, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap, che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
13. Arbitrato
In caso di sinistro l’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società – o da un perito da questa incaricato – con il Contraente o persona da questi indicata. In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
Per maggior dettaglio si rinvia all’art. 10 “Valutazione del danno” della sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
CreditRas S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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GLOSSARIO
Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:
◼ Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
◼ Accessorio optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
◼ Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.
Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disk, mangianastri, navigatore satellitare, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni se non stabilmente fissati sul veicolo e/o telefoni cellulari e loro accessori.
Assicurato - Il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.
Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
Utilizzatore – Il soggetto che detiene ed utilizza i beni avuti in locazione dal Contraente. Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento. Indennizzo - Somma pagata dalla Società all’Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. Polizza - L’insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione. Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell’assicurazione.
Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull’ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.
Franchigia - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società - CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Tariffa - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.
Valore assicurato – Viene indicato nel modulo di adesione e rappresenta, agli effetti di questa polizza, l’esposizione massima della Società per sinistro, al netto degli eventuali scoperti, anche nel caso si siano cumulati gli eventi furto totale e kasko totale.
Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.
Valore di acquisto – Prezzo pagato dal Contraente per l’acquisto di un veicolo di prima immatricolazione, comprensivo del costo degli accessori di serie, incluse, nei primi dodici mesi di immatricolazione del veicolo e se riportate in fattura, le spese di immatricolazione e di messa in strada.
Qualora per l’utilizzatore l’I.V.A. sia detraibile le somme assicurate saranno al netto dell’I.V.A.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Utilizzatore relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o al risarcimento, nonché l’annullamento del contratto stesso.
Le dichiarazioni inesatte o incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione dell’assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.
In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all’eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.
Art. 2 – Pagamento del premio
Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dall’Utilizzatore, per il tramite della Contraente, alla Società, per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.
Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di Locazione Finanziaria.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è sempre dovuto per intero salvo il caso in cui l’esclusione del veicolo dalla copertura assicurativa sia conseguente a fatti che non comportino alcuna liquidazione da parte della Società.
Art.3 – Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire, purché intestati al Pubblico Registro Automobilistico al Contraente.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo viene inserito in polizza e cessa alle ore 24 del giorno in cui viene escluso dalla stessa a seguito di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva. L’avvenuta attivazione delle garanzie è comprovata dalla documentazione rilasciata dalla Contraente.
Art. 4 – Tassazione dei veicoli
Ogni veicolo dovrà essere assoggettato alla tariffa in funzione della tipologia del veicolo e della zona di residenza del locatario. La tassazione applicata deve essere applicata sul valore assicurato che resta costante per tutta la durata del leasing così come costante resta la tassazione applicata.
Nel caso di cessione del contratto di leasing, anche qualora il subentrante nel contratto abbia residenza in una zona territoriale assoggettabile ad una tariffa diversa rispetto a quella del cedente, non verrà modificata la tariffa originariamente applicata.
Analogamente non verrà modificata la tariffa originariamente applicata in caso di cambiamento di residenza dell’Utilizzatore.
Art. 5 - Decorrenza della garanzia
Le garanzie decorrono dalle ore 24 della data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria collegato, ovvero dalle 24 del giorno in cui il veicolo viene inserito in polizza, e cessano dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è escluso dalla stessa.
Art. 6 - Estensione territoriale
L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, della Slovenia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde.
Art. 7 - Variazione di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società – tramite AON S.p.A. - indicando gli estremi della variazione stessa.
Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).
Le variazioni di rischio non comunicate non comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione dell’assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.
In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all’eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.
Fermo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 – Tassazione dei veicoli,
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Ogni modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 9 - Obblighi del Contraente o dell’Utilizzatore in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Utilizzatore deve darne avviso scritto alla Società, entro dieci giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
In caso di evento che possa essere determinato da un reato (da furto o atto vandalico) la comunicazione del sinistro dovrà essere corredata da una denuncia presentata all'Autorità competente.
Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.
In caso di sinistro da evento naturale la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti; in mancanza, i danni dovranno essere rilevabili su una pluralità di enti, assicurati o non.
La Contraente si impegna inoltre a comunicare, oltre ai dati identificativi del veicolo (targa, marca, modello, versione), anche:
• dati identificativi dell’utilizzatore,
• fattura del veicolo.
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
Art. 10 - Valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata.
In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.
A) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO - In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “Eurotax Giallo”, Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali accessori ed optional ed eventualmente decurtato del valore del relitto.
Dall’importo così determinato verrà dedotto lo scoperto di cui all’articolo 11 delle condizioni generali di assicurazione.
E’ equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo verificatasi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore di acquisto.
Qualora la Società intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari prestigio ed affidabilità che la stessa Società si impegna ad indicare al Contraente con lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
Con il pagamento del premio si intenderà accettata dal Contraente l’eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.
B) DANNI PARZIALI - Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto, relativamente ai pezzi di ricambio, del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini:
a) sei mesi per le batterie ed i pneumatici;
b) dodici mesi per il motore, le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
c) trentasei mesi per tutte le altre parti.
C) RITROVAMENTO DEL VEICOLO - L’Assicurato o l’Utilizzatore sono tenuti ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.
In caso di ritrovamento successivo al pagamento dell’indennizzo il valore di recupero spetterà alla Società. Nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione del danno sopportato da ciascuna.
In caso di ritrovamento anteriore al pagamento verranno indennizzati i danni effettivamente subiti dal mezzo in analogia a quanto previsto dalla lettera B).
Infine l’Assicurato, in accordo con la Società, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto e fermo il diritto ad ottenere il risarcimento per gli eventuali danni parziali nei termini previsti dalla lettera B).
Art. 11 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l’indennizzo se sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell’Assicurato o dell’Utilizzatore della denuncia di sinistro all’Autorità competente ed alla Società, unitamente ai documenti di cui al precedente art. 9, sempreché siano già stati consegnati alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico; in mancanza il termine per l’indennizzo verrà posticipato al momento della consegna.
La Società corrisponderà l’indennizzo deducendo dal danno indennizzabile l’eventuale scoperto, indicato nelle Tabelle scoperti – gradi di rischio, che resta a carico dell’Assicurato.
Art. 12 – Vincolo per veicoli oggetto di leasing
La presente polizza è vincolata a favore del contraente proprietario dei beni assicurati e, pertanto, l’Impresa si obbliga a:
▪ comunicare all’Ente ogni sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia;
▪ non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso del Contraente;
▪ pagare esclusivamente al Contraente, sino alla concorrenza del suo credito l’importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta del Contraente stesso; la quietanza che quest’ultimo rilascerà all’Impresa per l’importo versatogli sarà liberatoria anche nei confronti dell’Assicurato.
Art. 13 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIA INCENDIO E FURTO
Art. 1- Oggetto dell'assicurazione
1) BENI ASSICURATI
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
◼ veicolo;
◼ parti di ricambio;
◼ accessori di serie;
◼ accessori optional e apparecchi audio-fono-visivi;
2) EVENTI ASSICURATI
Gli eventi assicurati sono:
◼ incendio, sia totale che parziale;
◼ azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
◼ scoppi od esplosioni esterni;
◼ furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
◼ rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
◼ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
◼ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; Sono inoltre sempre esclusi i danni:
◼ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
◼ determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell’Utilizzatore o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
◼ causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio
◼ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
◼ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
GARANZIA COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Danni da incendio provocati da Eventi Socio-politici
A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l’assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Danni indiretti
L’assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dalla forzata impossibilità d’uso del veicolo assicurato in conseguenza di incendio totale o furto totale, anche se seguito da ritrovamento, sempreché indennizzabili a termini del presente contratto.
L’assicurazione si intende prestata, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto, sulla base di un indennizzo fisso di € 10 per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso a partire dalle ore 24.00 del giorno della denuncia del sinistro all’autorità o a AON S.p.A. e per un massimo di trenta giorni per ogni annualità assicurativa e per ogni veicolo assicurato.
Spese di rimozione e parcheggio
In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto e con il limite massimo di € 500 per ogni annualità assicurativa e per ogni veicolo assicurato, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate
La Società indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
La garanzia è prestata, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto, con il limite massimo di € 200 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto, con il limite massimo di € 200 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.
Garanzia tassa automobilistica
La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Atti vandalici a seguito di furto totale
A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Xxxxx, l’assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di atti vandalici, con l’applicazione dello scoperto previsto dalla garanzia furto.
Rinvio alla normativa Incendio e Furto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della Garanzia Incendio e Furto.
GARANZIA KASKO COMPLETA
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
◼ urto,
◼ collisione con altri veicoli anche non identificati,
◼ uscita di strada,
◼ ribaltamento.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
◼ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
◼ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
◼ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
◼ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
◼ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
◼ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
◼ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
◼ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
◼ subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardino roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
◼ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e del conducente per i danni subiti dal veicolo.
GARANZIA KASKO COLLISIONE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
◼ collisione con altri veicoli identificati.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
◼ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
◼ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
◼ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
◼ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
◼ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
◼ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dell’Utilizzatore ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
◼ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
◼ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
◼ subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardino roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
◼ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e del conducente per i danni subiti dal veicolo.
GARANZIA KASKO TOTALE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La garanzia vale esclusivamente per il caso di distruzione totale del veicolo determinata da:
◼ urto,
◼ collisione con altri veicoli anche non identificati,
◼ uscita di strada,
◼ ribaltamento.
Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese per la riparazione raggiungano o superino il 70% (settanta per cento) del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
◼ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
◼ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
◼ sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
◼ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
◼ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
◼ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dell’Utilizzatore ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
◼ causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
◼ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
◼ subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
◼ subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardino roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
◼ subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone trasportate e del conducente per i danni subiti dal veicolo.
GARANZIA CRISTALLI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.
L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Art. 2 - Esclusioni
L'assicurazione non è operante per:
◼ rigature, segnature, scheggiature e simili;
◼ danni causati da caduta di neve o grandine;
◼ danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
◼ atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
◼ danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
◼ danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della riparazione o sorveglianza del veicolo).
Art. 3 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di Euro 500, per annualità assicurativa e per ogni singolo automezzo e senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.
GARANZIA EVENTI NATURALI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
◼ grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
◼ trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
◼ frane e smottamenti del terreno;
◼ valanghe e slavine.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato, ad eccezione comunque degli apparecchi audio-fono-visivi.
GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
◼ tumulti popolari, scioperi, sommosse;
◼ atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
TABELLE SCOPERTI – GRADI DI RISCHIO
Garanzie Incendio e furto, Eventi naturali
Autovetture:
BASSO RISCHIO | MEDIO RISCHIO | RISCHIO | |||||
ZONA TERRITORIALE | PROVINCE | SCOPERTO | MINIMO € | SCOPERTO | MINIMO € | SCOPERTO | MINIMO € |
1 | AG - AL - AN - AQ - BG - BI - BL - BZ - CN - CR - FE - GO - GR - IM - LI - LU - MC - MN - MO - MD - NO - OR - PD - PI - PN - PO - PR - PS - PT - PV - RA - RE - RO - SP - SS - SV - TE - TN - TS - TV - UD - VA - VB - VC - VE - VI - VR - VT | 5% | 150 | 5% | 150 | 10% | 250 |
2 | AO - AP - AR - AT - BO - BS - CH - CL - CO - CS - EN - FI - FO - FR - GE - LC - LO - NU - PC - PE - PG - PZ - RG - RI - RN - RS - SI - SO - SR - TO - TP - TR | 5% | 150 | 10% | 250 | 15% | 250 |
3 | CA - CB - CZ - IS - KR - LT - ME - MI - MT - PA - RC - RM - VV | 10% | 250 | 10% | 250 | 15% | 250 |
0 | XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 15% | 250 | 20% | 400 | 20% | 400 |
5 | BA - BR - LE - NA - EE | 15% | 250 | 20% | 400 | 20% | 400 |
ELENCO VEICOLI PER CLASSE DI RISCHIO | |||||||
MARCA | CLASSIF. STANDARD | ECCEZIONI | CLASSE | MARCA | CLASSIF. STANDARD | ECCEZIONI | CLASSE |
ALFA ROMEO | MR | MASERATI | R | ||||
AUDI | MR | A3 1,9 TDI - A4 - A6 - A8 - TT | R | MAZDA | BR | MX5 | MR |
BENTLEY | R | MCC/SMART | R | ||||
BMW | R | SERIE 3 | MR | XXXXXXXX | X | ||
CADILLAC | R | MG | R | ||||
CHEVROLET | R | MINI | BR | ||||
CHRYSLER | MR | GRAND VOYAGER, VIPER | R | MITSUBISHI | BR | PAJERO | MR |
CITROEN | BR | NISSAN | BR | ||||
DAIHATSU | BR | FEROZA | MR | OPEL | BR | FRONTERA - TIGRA | MR |
DE TOMASO | R | PEUGEOT | MR | ||||
FERRARI | R | PORSCHE | R | ||||
FIAT | BR | PUNTO TD - PUNTO CABRIO - BARCHETTA | MR | RENAULT | MR | ||
FORD | BR | FOCUS - GALAXY - MONDEO TD | MR | XX | X | ||
HONDA | BR | ACCORD - PRELUDE - HRV - CRV | MR | ROVER | BR | ||
HYUNDAI | BR | COUPE' - GALLOPER | MR | SAAB | MR | ||
JAGUAR | MR | SEAT | BR | ||||
KIA | BR | SKODA | BR | ||||
LADA | MR | SUBARU | MR | ||||
LAMBORGHINI | R | SUZUKI | MR | ||||
LANCIA | BR | LYBRA - THESIS | MR | TOYOTA | BR | CELICA - LAND CRUISER | MR |
LEXUS | MR | VOLKSWAGEN | MR | XXXXXX | XX | ||
LOTUS | MR | VOLVO | MR |
Tutti i veicoli fuoristrada non sopra menzionati devono considerarsi a MR BR = basso rischio
MR = medio rischio R = rischio
Autocarri: scoperto 10%; minimo € 500
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
Xxxxxxxx Xxxxx completa, Eventi socio-politici
Autovetture e autocarri fino a 35 x.xx:
Autovetture | Autocarri fino a 35 x.xx | ||||
Valore assicurato | Scoperto | Minimo € | Valore assicurato | Scoperto | Minimo € |
Fino a € 18.000 | 10% | 250 | Fino a € 13.000 | 10% | 500 |
Oltre € 18.000 | 10% | 400 | Oltre € 13.000 | 10% | 1.000 |
Autocarri oltre 35 x.xx:
− Province AG, AV, BA, BN, BR, CL, CS, CT, CZ, EN, FG, KR, LE, ME, NA, PA, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX: garanzia limitata al caso di collisione con altro veicolo identificato. Scoperto 25%, minimo € 3.000
− Tutte le altre province: scoperto 10%, minimo € 2.000
Garanzia Kasko collisione con veicolo identificato
Autocarri oltre 35 x.xx
PROVINCE | Scoperto | Minimo € |
AG - AV - BA - BN - BR - CL - CS - CT - CZ - EN - FG - KR - LE - ME - NA - PA - RC - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 25% | € 3.000 |
Tutte le altre province | 10% | € 2.000 |
Garanzia Kasko totale
Autovetture e autocarri
PROVINCE | Scoperto | Minimo € |
Tutte le province | 0% | € - |
Condizioni di assicurazione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
MODULO DI ADESIONE alla Polizza Collettiva di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri n°10006022 UniCredit Leasing S.p.A.
Contratto di Locazione Finanziaria n° _ Durata del contratto di Locazione Finanziaria e delle coperture assicurative: mesi
Tipo veicolo Autovettura
Autocarro quintali Presenza antifurto satellitare
Marca e modello
Targa:
Telaio:
Valore assicurato €:
Cognome
Nome
Dati dell’Assicurato
Codice Fiscale
Via
n.
Comune
Provincia
Garanzie prestate (Indicare la garanzia e il relativo codice; sono valide solo le garanzie espressamente richiamate e per le quali è stato versato il premio)
Premio
Premio annuo per le garanzie selezionate (comprensivo di imposte nella misura de l 13,50%) €
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione su base annua) €
Importo percepito dall’intermediario (su base annua) €
Dichiarazioni dell’Assicurato
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004, composto dalla Nota Informativa comprensiva del Glossario, dalle Condizioni di Assicurazione e da copia del modulo di adesione.
Firma dell’Assicurato
PRENDO ATTO che UniCredit Leasing S.p.A. ha stipulato con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (CRA), per conto dei propri clienti, la Polizza Collettiva di Assicurazione Auto Rischi Diversi n°10006022 (“Polizza”)
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.
AUTORIZZO UniCredit Leasing S.p.A. a trasmettere a CRA le informazioni, contenute nel contratto di Locazione Finanziaria, necessarie per l’esecuzione della Polizza.
DO MANDATO irrevocabile a UniCredit Leasing S.p.A. di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di CRA. Il pagamento di tale Premio da parte mia a UniCredit Leasing S.p.A. avverrà con rate frazionate con la medesima periodicità del canone di leasing mediante addebito sul mio conto corrente.
Firma dell’Assicurato
Agli effetti della validità della suddetta Polizza DICHIARO espressamente di:
a) aver letto, approvare e d accettare le Condizioni di Assicurazione – comprese le tabelle scoperti – riportate nel Fascicolo Informativo ricevuto e nell’Allegato al contratto di Locazione Finanziaria denominato “Servizi assicurativi”;
b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto di Locazione Finanziaria, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo viene inserito in polizza.
Firma dell’Assicurato
Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 secondo xxxxx e 1342 c.c., i seguenti articoli:
Sezione “Condizioni generali di assicurazione valide per tutte le garanzie”: Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 5 – Decorrenza della garanzia; Art. 9
– Obblighi del Contraente o dell’Utilizzatore in caso di sinistro; Art. 10 – Valutazione del danno; Art. 11 – Pagamento dell’indennizzo. Sezione “Garanzia incendio e furto”: Art. 2 – Esclusioni.
Sezione “Garanzia kasko completa”: Art. 2 – Esclusioni. Sezione “Garanzia kasko collisione”: Art. 2 – Esclusioni. Sezione “Garanzia kasko totale”: Art. 2 – Esclusioni.
Sezione “Garanzia cristalli”: Art. 2 – Esclusioni.
Luogo e data , / / Firma dell’Assicurato
Modulo di adesione CRA FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 15102012 0004
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