Contract
ACCORDO CONTRATTUALE PER L’ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE IN PISCINA E PRESTAZIONI PERCORSO 2 DGRT 723/2011 PRESSO LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VITAL CENTER
S.R.L. DI EMPOLI – PERIODO 1.09.2015 – 31.08.2017.
PREMESSO 4
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELL’ ACCORDO CONTRATTUALE 11
1.1. Richiamo validità premesse. 11
1.2. Oggetto dell’accordo contrattuale. 11
1.3. Specifiche per le prestazioni oggetto dell’accordo. 12
1.4. Tariffe applicate alle prestazioni erogate. 12
1.5. Tetto di spesa e volume di attività. 13
1.6. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività. 15
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELL’ACCORDO
CONTRATTUALE. 15
2.1. Durata. 15
2.2. Decorrenza. 15
2.3. Risoluzione. 16
2.4. Recesso. 18
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica. 18
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA 19
3.1. Conformità professionali e di qualità. 19
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino
nei limiti della programmazione definita. 20
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana. 21
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed
informativi regionali ed aziendali. 21
3.5 Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni. 22
3.6. Erogazione delle prestazioni e prescrizioni
SSN. 23
3.7. Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket. 23
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni. 23
3.9 - Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza 24
3.10 Carta dei servizi dell’utente. 24
3.11 Tutela dell’utente. 25
3.12 Obblighi di pubblicazione. 25
3.13 Rispetto del Codice Etico dell’Azienda. 25
3.14 Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda. 26
3.15 Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli
stessi. 26
3.16 Prevenzione della corruzione – divieto di pantouflage (passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato). 28
3.17 Incompatibilità. 29
3.18 Coperture assicurative. 30
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA 30
4.1. Rispetto dei termini di pagamento. 30
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E
PAGAMENTO DELLE STESSE 31
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni. 31
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture. 31
5.3. Documentazione a corredo della fattura. 32
5.4. Modalità e termini di pagamento. 32
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI 33
6.1. Controlli da parte dell’Azienda. 33
ART. 7 – PENALI 33
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi. 33
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 34
8.1. Registrazione in caso d’uso. 34
8.2. Imposta di bollo. 34
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 34
9.1. Foro competente. 34
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 35
10.1. Avvio a regime nuovo accordo contrattuale
per l’anno 2015. 35
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 35
11.1. Responsabili dell’accordo contrattuale. 35
11.2. Prestazioni straordinarie. 35
11.3. Prestazioni non autorizzate. 37
ACCORDO CONTRATTUALE PER L’ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE IN PISCINA E PRESTAZIONI PERCORSO 2 DGRT 723/2011 PRESSO LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VITAL CENTER
S.R.L. DI EMPOLI – PERIODO 1.09.2015 – 31.08.2017.
L’anno duemilaquindici(2015) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
tra
l’Azienda USL 11 Empoli, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 04616830487, con sede legale in Empoli Via dei Cappuccini n° 79, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.371 del 29 /12/2014;
e
La Struttura “VITAL CENTER srl”, successivamente denominato “Struttura”, codice fiscale e partita IVA
n. 04306200488, con sede legale in Empoli (FI) Via Pacinotti, n. 15 B, nella persona del proprio rappresentante legale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;
PREMESSO
- che il D.Lgs n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 8 bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m., la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza; i requisiti del servizio da
rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali; il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa;
- che l’Art. 8-octies dispone l’attivazione da parte
della Regione e delle aziende unità sanitarie locali di un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese;
- che la legge regionale Toscana del 25 febbraio 2005, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 74 e seguenti, dispone che
l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale da parte delle strutture private avvenga con riferimento ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 76 della medesima legge regionale, ed a seguito di negoziazione fra l’azienda sanitaria e la struttura privata effettuata sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale;
- che, ai sensi del sopra richiamato articolo 76 della
legge regionale n. 40 del 2005, rubricato “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al grado di copertura del fabbisogno, agli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitino sul territorio un ruolo di integrazione con la struttura pubblica al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;
- che per stipulare i contratti le strutture ambulatoriali private devono essere autorizzate ai sensi della L.R.T. 51/2009;
- che la Struttura possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che la Struttura, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento, come di seguito riportati:
a) Autorizzazione del Comune di Empoli n.92/2010;
b) Decreto Dirigenziale di accreditamento della Regione Toscana n. 1652 del 4 maggio 2011.;
- che la riabilitazione extraospedaliera ambulatoriale in piscina ha un ruolo fondamentale per i soggetti per cui non è possibile l'esercizio terapeutico senza l’effetto antigravitario dell'acqua e che la stessa ha un ruolo importante riconosciuto sia nella riabilitazione della fase post-acuta che cronica della malattia;
- che pertanto nella fase post acuta la riabilitazione in acqua è efficace per pazienti con condizioni di disabilità conseguenti a patologie invalidanti ammissibili a trattamento riabilitativo in regime
ambulatoriale (DGRT 595/05), che non richiedono per lo svolgimento delle specifiche attività riabilitative alta tutela medica e infermieristica (Consiglio Sanitario regionale - Linea guida “Percorsi riabilitativi”);
- che nella fase cronica della malattia le attività di riabilitazione estensiva sono caratterizzate da interventi diretti alla prevenzione di aggravamenti possibili in disabili stabilizzati (Consiglio Sanitario Regionale, Linea guida "Percorsi riabilitativi);
- che per i soggetti con disabilità stabilizzata lieve o moderata, nell’Azienda, questo bisogno è in parte soddisfatto con percorsi non sanitari dai programmi AFA in piscina, laddove le menomazioni fisiche o psichiche permettano l'esercizio in gruppo (Programmi AFA per bassa e alta disabilità), mentre per i soggetti con disabilità grave o gravissima, l'attività AFA non è invece proponibile, rimanendo quindi il percorso sanitario l'unica alternativa possibile;
- che all’interno delle strutture aziendali non esiste una piscina terapeutica e che sul territorio dell’Azienda l’unica struttura accreditata con il SSN avente piscina terapeutica e pertanto in grado di assicurare la prestazione di “riabilitazione in acqua” è, per quanto sopra precisato, il presidio Vital Center
s.r.l. di Empoli;
- che altrimenti questo bisogno si rivolgerebbe verso percorsi sanitari ex art. 26 (semiresidenziali o residenziali) extra AUSL, in modo conservativo a ragione della terapia in piscina, con evidenti maggiori oneri per l’Azienda sanitaria e maggiore disagio per l’utenza;
- che la Struttura ha capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda;
- che le altre prestazioni di cui all’oggetto relative al percorso 2 sono erogate alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario regionale adottato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 723 del 04/08/2011 e successive modifiche e integrazioni - con le specifiche del catalogo delle prestazioni specialistiche di cui alla D.G.R.T. 638 del 29/07/2013, in recepimento del nomenclatore tariffario nazionale pubblicato con DM Sanità del 18/10/2012, con gli sconti negoziati;
- che con la struttura era già in essere una convenzione per le prestazioni di riabilitazione in piscina che viene integralmente sostituita dal presente accordo contrattuale;
- che con deliberazione del Commissario dell'Azienda USL 11 Empoli n. 3 del 6 agosto 2015, al punto 15 del
dispositivo si è disposto esplicitamente "Di confermare il sistema di deleghe alla adozione degli atti e provvedimenti già operante in azienda, nonché confermare le funzioni già attribuite ai dirigenti e dipendenti attualmente in vigore";
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELL’ ACCORDO CONTRATTUALE
1.1. Richiamo validità premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
1.2. Oggetto dell’accordo contrattuale.
1. Il presente accordo contrattuale regola i rapporti tra l’Azienda e la Struttura in merito all’erogazione della seguente prestazione compresa nei livelli essenziali di assistenza nazionale e regionale: Rieducazione motoria in acqua (Chinesiterapia osteoarticolare, training deambulatorio e del passo). Ciascuna seduta per l’erogazione della singola prestazione avrà la durata media di 45 minuti.
2. La prestazione di cui al punto 1 del presente
articolo è eseguita in favore degli iscritti al Servizio Sanitario della Regione Toscana, ed ivi residenti, entro i limiti ed alle condizioni fissate negli articoli seguenti.
3. E’ prevista, inoltre, l’erogazione delle prestazioni di cui al percorso 2 DGRT 723/2011, come meglio specificato al successivo art.11.2.
1.3. Specifiche per le prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni di cui all’art. 1 sono svolte in autonomia presso la sede della Struttura. La Struttura, per lo svolgimento delle attività previste, si impegna ad assicurare una dotazione organica in linea con migliori standard della letteratura.
La Struttura eroga prestazioni in regime convenzionale in favore degli iscritti al Servizio Sanitario della Regione Toscana, ed ivi residenti, come specificato all’art. 1.2.2.
1.4. Tariffe applicate alle prestazioni erogate. L’Azienda riconosce alla Struttura per l’erogazione della prestazione di cui al precedente articolo 1.2.1,
€ 46,00 (quarantasei) per trattamento individuale ed € 13,00 (tredici) per trattamento di gruppo (max 5 pazienti), per ogni accesso.
Le tariffe rimangono invariate per tutta la durata della convenzione.
Le altre prestazioni relative al percorso 2 sono erogate alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario regionale adottato dalla Giunta Regionale
con la Deliberazione n. 723 del 04/08/2011 e successive modifiche e integrazioni - con le specifiche del catalogo delle prestazioni specialistiche di cui alla D.G.R.T. 638 del 29/07/2013, salvo modifiche o variazioni del tariffario stesso - in recepimento del nomenclatore tariffario nazionale pubblicato con DM Sanità del 18/10/2012, sulle quali verrà applicato uno sconto del 40%.
1.5. Tetto di spesa e volume di attività.
Sono definiti per la Struttura – fatte salve possibili revisioni disposte dal livello nazionale, regionale o di area vasta - i seguenti specifici tetti di spesa annui omnicomprensivi (costo lordo a carico dell’Azienda, incluse eventuali imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti), i tetti al netto dello sconto e i volumi annui di attività, con riferimento ai periodi temporali indicati:
Tetto di spesa € 1) lordo; 2) netto (sconto 40% omnicomprensivo per solo percorso 2 DGRT 723/2011) | il | Volume di attività massimo | |
Anno 2015 | 1) | 40.000,00 | |
complessivo | 2) | 40.000,00 |
Anno 2015 sottotetto riabilita- zione in piscina | 1) 40.000,00 2) 40.000,00 | prestazioni individuali n. 870; prestazioni di gruppo n. 397; (complessivamente nei limiti del tetto economico) |
Anno 2015 sottotetto prestazioni percorso 2 DGRT 723/2011 | 1) 0 2) 0 (salvo diversa rivalutazione Aziendale a seguito della sperimentazione su prestazioni straordinarie di cui all’art. 11.2, o salvo richieste di prestazioni straordinarie di cui al medesimo art. 11.2) | |
Anno 2016 | Come 2015 Salvo diverse disposizioni nazionali, regionali, di area vasta o Aziendali | Come 2015 Salvo modifiche richieste dall’Azienda |
Anno 2017 | Come 2015 Salvo diverse disposizioni nazionali, regionali, di area vasta o Aziendali | Come 2015 Salvo modifiche richieste dall’Azienda |
1.6. Utilizzo programmato del tetto di spesa e del volume di attività.
La Struttura dovrà distribuire il più possibile in modo uniforme il numero delle prestazioni erogate durante tutto il corso dell’anno, nel rispetto dei valori massimi del tetto di spesa e del volume di attività di cui al comma 5. La distribuzione delle prestazioni avverrà sulla base degli indirizzi dell’Azienda. L’Azienda potrà altresì programmare una diversa distribuzione dei sottotetti, fermo restando il rispetto del tetto complessivo.
La Struttura dovrà comunicare i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura si renda necessario per qualsiasi motivazione.
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO E POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE.
2.1. Durata.
L’accordo contrattuale ha una durata fissata in anni due e sostituisce la precedente convenzione rep. n. 3 del 17/01/2014 di cui alla determinazione n. 8 del 16/01/2014.
2.2. Decorrenza.
L’accordo contrattuale decorre dalla data dell’ultima
firma digitale apposta.
2.3. Risoluzione.
La Struttura può richiedere la risoluzione dell’accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate.
L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo
contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere l’ accordo contrattuale. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione dell’ accordo contrattuale:
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria;
- frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
- interruzione non motivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo contrattuale;
- cessione dell’accordo contrattuale, salvo i casi consentiti dalla legge;
- violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche;
- inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi;
- rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o applicazione non conforme degli stessi;
- dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio;
- violazione del Codice Etico dell’Azienda, di cui al successivo art. 3, comma 12;
- violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13;
- riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16;
tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
Nei casi di cui al presente articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del Codice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa incorra a norma di legge per i fatti determinanti la risoluzione.
2.4. Recesso.
L’Azienda può recedere dall’accordo contrattuale (art. 1373, comma 2,c.c.) per motivate esigenze di pubblico interesse da comunicarsi alla Struttura con almeno sei mesi di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
2.5. Possibilità di attivare una proroga tecnica.
E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare,
prima della scadenza dell’accordo contrattuale, con un preavviso di almeno 30 giorni, una proroga tecnica di mesi tre qualora si rendesse necessaria per l’espletamento delle nuove procedure di affidamento del servizio o per approfondire i contenuti del nuovo accordo contrattuale.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
3.1. Conformità professionali e di qualità.
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale erogate presso la propria sede, debitamente autorizzata dal Comune di Empoli, siano effettuate da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo. La Struttura si impegna ad utilizzare personale adeguatamente formato e garantisce per lo stesso un costante aggiornamento nel rispetto dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente.
La Struttura assicura che le prestazioni fornite per conto dell’Azienda, sono eseguite presso il proprio presidio da proprio personale tecnico della riabilitazione qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, nonché con uso di idonee apparecchiature e strumentazioni.
Il rapporto con il personale dipendente e libero professionista è regolato dalle leggi (anche previdenziali e fiscali) in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3.2. Rispetto della libera scelta del cittadino nei limiti della programmazione definita.
1. Le prestazioni sono eseguite dalla Struttura nel rispetto del diritto alla libera scelta del cittadino, esercitato in fase di prenotazione, momento nel quale l’utente ha deciso di rivolgersi ai servizi erogati dai presidi dell’Azienda, ivi compresi i servizi erogati dalla Struttura in regime convenzionale. Tale diritto è comunque vincolato al rispetto dei tetti e dei volumi fissati dalla programmazione di cui al presente accordo contrattuale.
2. L’accesso all’attività di rieducazione motoria in acqua è subordinato alla “prescrizione” dei medici specialisti dell’Azienda della UOC Cura e Riabilitazione delle Fragilità, mediante la compilazione e la sottoscrizione del “Modulo di Accesso” Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Il modulo deve contenere:
• la diagnosi che dà luogo alla richiesta;
• la prestazione di rieducazione motoria in acqua;
• il numero degli accessi e la frequenza settimanale;
• la durata del trattamento.
Il cittadino si dovrà presentare alla Struttura con il modulo citato al punto 1 del presente articolo. Il modulo sarà trattenuto dalla stessa Struttura, la quale provvederà altresì ad acquisire il consenso al trattamento dei dati personali, previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Effettuata la prestazione, la Struttura provvederà a far apporre all’utente la propria firma sul Modulo di Accesso, al fine di attestare l’avvenuta erogazione di ogni singola prestazione.
3.3. Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana.
La Struttura si impegna a rispettare i parametri di qualità nel tempo fissati dalla Regione Toscana.
3.4. Utilizzo dei sistemi informatici ed informativi regionali ed aziendali.
La Struttura si impegna fornire all’Azienda tutti gli elementi da questa richiesti per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni.
La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo in tempo reale necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività
svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell’assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
3.5 Rispetto dei tempi massimi di erogazione delle prestazioni.
La Struttura si impegna:
1. ad iniziare, salvo oggettivi impedimenti, il trattamento in acqua entro 10 giorni lavorativi dalla data di primo accesso alla struttura da parte dell’utente inviato dall’Azienda;
2. ad effettuare tutte le prestazioni così come programmate; l’annullamento ed il conseguente spostamento delle prestazioni prenotate è da ritenersi occasionale e legato esclusivamente ad impossibilità tecniche di esecuzione dell’esame, quali, ad esempio, guasti alle apparecchiature. In tale situazione la Struttura garantirà il recupero del tempo di fermo macchina dovuto a disfunzioni tecniche o ad altre cause direttamente imputabili alla Struttura stessa;
3. a comunicare all’Azienda, al fine di evitare disagi e garantire al cittadino l’accesso alla struttura, i giorni e le fasce orarie di apertura, il calendario dei giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e dei periodi di sospensione per
chiusura della Struttura o per assenza del personale.
3.6. Erogazione delle prestazioni e prescrizioni SSN. Il cittadino si presenterà alla Struttura con la richiesta medica redatta su ricettario del SSN.
3.7. Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket.
Per ogni prestazione erogata la Struttura dovrà accertare la corretta corresponsione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussiste il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso un qualsiasi punto dell’Azienda.
3.8. Corretta rendicontazione delle prestazioni.
Effettuata la prestazione sarà cura della Struttura acquisire dall’utente l’attestazione dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione della propria firma sul diario di trattamento.
3.9 - Rispetto del D.Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza
La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 81/2008 e xx.xx. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
3.10 Carta dei servizi dell’utente.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 273 del 1995 e dalla Legge Regionale n. 40 del 2005, la Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi sulla base di principi indicati dalla Direttiva del P.C.M. del 27 gennaio 1994, dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanata con DPCM del 19 maggio 1995 e della delibera della G.R.T. n. 675 del 12 luglio 2004 recante “Linee guida per la carta dei servizi sanitari”. Di detta Carta dei Servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alla
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni. La Struttura si impegna ad adempiere ai
doveri di informazione dei cittadini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 76 della L.R.T. n. 675/2004 sopra citata.
3.11 Tutela dell’utente.
La Struttura si impegna a riconoscere il diritto alla tutela dell'utente attuando modalità per il suo esercizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17 maggio 2004 e dal Regolamento di pubblica tutela dell’Azienda.
3.12 Obblighi di pubblicazione.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33 del 14.3.2013, art. 41, comma 6, la Struttura, in quanto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario, è tenuta ad indicare nel proprio sito, in un’apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per le prestazioni.
3.13 Rispetto del Codice Etico dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel Codice Etico dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.70 del 15/04/2013, del quale viene consegnata copia in
occasione della stipula del presente accordo contrattuale.
3.14 Rispetto del Codice di Comportamento dell’Azienda.
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione nr. 306 del 31/12/2013.
3.15 Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per
xxxx non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo contrattuale. È assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ciascuna delle Parti garantisce che l’accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati.
Ai fini della sicurezza, le Parti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione che verranno definiti, a limitare e a controllare l’accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
In virtù di quanto sopra precisato, il trattamento dei dati personali da parte della Struttura non conforme o in violazione al D.Lgs. 196/2003 comporterà l'esclusiva responsabilità dello stesso in quanto Titolare
autonomo, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell’Azienda.
I trattamenti di dati personali sensibili afferenti alle attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull’attività delegata alla Struttura saranno svolti da parte dell’Azienda in conformità a quanto previsto nella scheda nr. 40 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 6/R del 2013, Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
3.16 Prevenzione della corruzione – divieto di
pantouflage (passaggio di un alto funzionario dal settore pubblico a quello privato).
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto a dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo contrattuale (o analoghe precedenti) di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale
presso la Struttura. La Struttura si impegna quindi a non instaurare rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell’Azienda fino a tre anni dopo la cessazione consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Sono altresì integralmente richiamate nel presente comma tutte le previsioni già sottoscritte con il Patto di Legalità/Protocollo di Integrità.
3.17 Incompatibilità.
La Struttura non può avere nessun rapporto di lavoro o professionale diretto con il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda o di altre Aziende/Enti del SSN, indipendentemente dal fatto che sia a rapporto esclusivo o non esclusivo con la stessa. Identico divieto vige per il personale medico convenzionato con l’Azienda. Il medesimo personale medico dipendente e convenzionato non può svolgere attività libero professionale presso la Struttura, anche se la disciplina autorizzata non è
oggetto del presente accordo contrattuale. Il personale medico, sanitario o di altri ruoli dipendente dell’Azienda, non può altresì, essere titolare o compartecipe di quote della società nella quale si è costituità la Struttura. La Struttura si impegna a mantenere il proprio organico nel rispetto delle predette incompatibilità e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa e professionale degli stessi. Della verifica viene data comunicazione scritta al RUP dell’Azienda entro il 31 gennaio e il 31 Luglio di ogni anno.
3.18 Coperture assicurative.
La Struttura attiva e mantiene idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi ivi compreso per prestazioni che possono essere rese presso sedi dell’Azienda.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA
4.1. Rispetto dei termini di pagamento.
L’Azienda si impegna a rispettare i termini di pagamento di cui al successivo articolo 5, commi 4 e 5, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in
presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste nell’accordo contrattuale.
ART. 5 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE
5.1. Modalità di fatturazione delle prestazioni.
La Struttura presenta all’Azienda fattura entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento, per ciascuna delle tipologie di utenti, nella quale verrà indicato:
a) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
b) la tariffa applicata ai cicli riabilitativi in piscina di cui all’art. 1.4 e il riconoscimento dello sconto del 40% sulle tariffe percorso 2 DGRT 723/2011 di cui all’art.11.2;
c) l’importo totale dei cicli terminati nel mese di riferimento;
d) l’importo totale dovuto alla Struttura.
5.2. Modalità di trasmissione delle fatture.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A)
del citato decreto n. 55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL 11: UFCV1E. Non potranno, pertanto, essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Questa Azienda provvederà a comunicare eventuali variazioni o aggiornamenti pubblicandoli nell'apposita sezione creata nella home page aziendale all'indirizzo xxx.xxx00.xxxxxxx.xx - Sezione Azienda - Comunicazioni ai fornitori.
5.3. Documentazione a corredo della fattura.
La Struttura, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, accedendo ad un’apposita area del server aziendale messo a disposizione dell’Azienda, oltre a copia della fattura trasmessa, il Piano di Trattamento Individuale autorizzato da un medico della UOC Cura e Riabilitazione delle Fragilità, con le prestazioni erogate sottoscritte dal paziente nel Diario di Trattamento(allegato A al presente accordo).
5.4. Modalità e termini di pagamento.
Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura;
b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull’importo dovuto decorrono gli interessi moratori.
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI
6.1. Controlli da parte dell’Azienda.
La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla quantità, qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate ed all’idoneità dei locali adibiti all’attività, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene sulle strutture sanitarie e di medicina del lavoro.
L’Azienda effettuerà controlli trimestrali per monitorare l’andamento sul numero delle prestazioni effettuate dalla Struttura anche in riferimento a quanto indicato all’art.1, comma 6, e al comma 2.
ART. 7 – PENALI
7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi.
In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte o per violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura corrisponderà all’Azienda un importo giornaliero compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del tetto economico annuo dell’ accordo
contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo o violazione, a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 del Codice Civile, oltre al risarcimento del maggior danno. La penale viene applicata previa contestazione scritta dell’inadempimento alla Struttura e fatto salvo che la Struttura stessa non dia prova che l’inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 Codice Civile.
ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
8.1. Registrazione in caso d’uso.
Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d’uso.
8.2. Imposta di bollo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura, ma assolte in modo virtuale dall’Azienda, nelle modalità previste dalla legge. La Struttura rimborserà l’Azienda del relativo costo.
ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
9.1. Foro competente.
Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.
ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10.1. Avvio a regime nuovo accordo contrattuale per l’anno 2015.
Tutte le disposizioni del presente accordo contrattuale entrano a pieno regime con la sottoscrizione della stessa.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
11.1. Responsabili dell’accordo contrattuale.
In analogia al Codice degli appalti vengono individuati:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore UOC Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle Prestazioni, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nella figura del Direttore XXX Xxxx e Riabilitazione delle Fragilità, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
b) per la Struttura:
- il Responsabile dell’accordo contrattuale nella figura del proprio rappresentante legale, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
11.2. Prestazioni straordinarie.
1. L’Azienda ha facoltà di richiedere alla Struttura, oltre i tetti e i volumi definiti all’art. 1, comma 5,
con comunicazione formale del RUP, l’erogazione di prestazioni straordinarie incluse nell’allegato 1 alla DGRT 723 del 4.8.2011, percorso 2 “Pacchetti ambulatoriali complessi di medicina fisica e riabilitativa”.
2. Alle tariffe di riferimento per le prestazioni di cui al comma 1 previste nel richiamato allegato 1 DGRT 723/2011, viene applicato uno sconto del 40%.
3. La Struttura, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, accedendo ad un’apposita area del server aziendale messo a disposizione dell’Azienda, oltre a copia della fattura trasmessa, il Piano di Trattamento Individuale autorizzato da un medico della UOC Cura e Riabilitazione delle Fragilità, con le prestazioni erogate sottoscritte dal paziente nel Diario di Trattamento (allegato B al presente accordo).
4. Per l’anno 2015 è direttamente definita una richiesta di prestazioni straordinarie per le prestazioni di cui al punto 11.2.1 (percorso 2 “Pacchetti ambulatoriali complessi di medicina fisica e riabilitativa”) per un tetto massimo lordo di € 58.333,00, pari a 35.000,00 al netto dello sconto di cui al punto 11.2.2.
11.3. Prestazioni non autorizzate.
Sono automaticamente non autorizzate e non pagate dall’Azienda le prestazioni erogate dalla Struttura oltre il tetto e i volumi definiti.
Letto, confermato e sottoscritto. Empoli, Empoli,
(data firma digitale) (data firma digitale)
per l’Azienda USL 11 Il Direttore
U.O.C. Servizi Amministrativi per l’Erogazione delle
Prestazioni Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente)
per La Struttura Vital Center s.r.l. il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
ALLEGATO A)
PIANO DI TRATTAMENTO DA EFFETTUARE PRESSO VITALCENTER, EMPOLI PER IL/LA SIG./sig.ra
DIAGNOSI
Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita
C.F. Via/piazza Comune Telefono
SI RICHIEDE:
[_] RIEDUCAZIONE MOTORIA IN ACQUA trattamento di gruppo
[_] RIEDUCAZIONE MOTORIA IN ACQUA trattamento individuale
Numero sedute totali:
Frequenza: n. sedute /settimana
Timbro e firma del medico
Data
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO
IL/La
sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni sulla terapia proposta e sui tempi e modalità di intervento e di dare il consenso al trattamento.
Firma dell’Utente
Data
Diario di Trattamento
Da restituire all’ASL 11 Empoli con copia del programma di tratttamento
Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita C.F. Via/piazza Comune Telefono | |||
Data | Tipologia di trattamento | Firma operatore | Firma utente |
Timbro e firma del Responsabile della Struttura erogante
ALLEGATO B)
Cartella N.
PERCORSO ASSISTENZIALE DI MEDICINA FISICA N.2
(Del. GRT n. 595/2005 e successive modificazioni) Ex art. 25 L. 833/78
COGNOME e NOME
Data di nascita / / Luogo Prov. Cittadinanza Comune Residenza Indirizzo
Telefono / Cod. Fiscale Occupazione MMG/PLS
REGIONE TOSCANA cod.090
Presidio di:
AZIENDA ASL11 EMPOLI cod.111
Ticket: esente per patologia INAIL
reddito quota partecipazione
invalidità altro
DIAGNOSI
Cod.ICD-IX-CM
Pacchetto n.
Trasporto sanitario: SI NO
DATA:
Anamnesi clinico- funzionale
Valutazione funzionale fisioterapica/logopedica iniziale
Data Fisioterapista/Logopedista
Valutazione funzionale fisioterapica/logopedica finale
Data Fisioterapista/Logopedista
DIARIO DI TRATTAMENTO
DATA | DIARIO | FIRMA |
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Luogo Data
Cognome Nome
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. lgs.
N. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett.d), nonché art. 26 del D. lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni.
Firma leggibile
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Luogo Data
Il/I sottoscritto/i (paziente e/o familiare)
dichiara/no di aver ricevuto tutte le informazioni relative al progetto e al piano di trattamento, con i relativi obiettivi, tempi di trattamento ed interventi.
Presa visione di quanto sopra esposto, esprimo/esprimiamo:
❑ CONSENSO AL TRATTAMENTO
❑ RIFIUTO AL TRATTAMENTO
Firma del paziente e/o del familiare