ACCORDO ORGANIZZATIVO
ACCORDO ORGANIZZATIVO
ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Protocollo Partenza N. 4908/2022 del 26-01-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati.
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
ATTESO CHE l’ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna deputato all'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale;
ATTESO inoltre che l’ASPAL ha le competenze necessarie per fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche attive per l’occupazione;
VISTA la Legge 26 luglio1975 n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, per la quale l’impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt.1, 20 e 21);
VISTO l’accordo siglato, ai densi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241, tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e il Tribunale Ordinario di Cagliari, registrato nel repertorio degli atti amministrativi Aspal al n. RAA 217/21 del 12.08.2021 per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
ATTESO CHE le attività dei predetti accordi hanno riguardato, in particolare, la dematerializzazione di tutti gli atti del procedimento penale in linea con la recente normativa che richiede la riduzione dei tempi della procedura di avvio e conclusione dei procedimenti giudiziari;
ATTESO CHE l’obiettivo dei precedenti accordi è stato quello di rafforzare il trattamento rieducativo dei soggetti coinvolti e far acquisire al detenuto e al soggetto svantaggiato, attraverso lo strumento del lavoro, una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
ATTESO CHE oltre ai soggetti in stato di detenzione, nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti anche altre tipologie di soggetti svantaggiati che scontavano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o coinvolti nel periodo immediatamente successivo a fine pena;
ATTESO CHE che le attività di dematerializzazione dei fascicoli processuali, sinora svolte attraverso gli accordi siglati precedentemente, hanno prodotto risultati soddisfacenti consentendo ai soggetti impegnati nel programma l’acquisizione di una più ampia ed ulteriore capacità professionale nonché la riduzione dei tempi della procedura di avvio e conclusione dei procedimenti giudiziari;
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ATTESO che è intenzione dell’ASPAL e del Tribunale Ordinario di Cagliari proseguire con la positiva iniziativa di inserimento lavorativo mirante a favorire il processo di rieducazione, recupero e inserimento dei soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario stipulare un nuovo accordo organizzativo tra l’Aspal e il Tribunale Ordinario di Cagliari per dare continuità al progetto in argomento, proseguendo la positiva esperienza pregressa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx e
il Tribunale Ordinario di Cagliari
con sede in Cagliari, in Piazza Repubblica n.18, C.F. 80008920920 nella persona del Presidente Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Finalità
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Il presente accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alle procedure per la realizzazione dell’inserimento lavorativo dei soggetti in detenzione.
ART. 2
Obiettivo specifico e finalità comuni
Il presente “Accordo organizzativo o di collaborazione” ha per obiettivo specifico la prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione (ex artt.1, 20 e 21 della legge 354/75) e di soggetti svantaggiati
che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o anche nel periodo immediatamente successivo a fine pena, finalizzato a:
• rendere operativo il principio contenuto nell’art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell’art. 20 della stessa legge che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
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• incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell’attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
• agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione di tutti gli atti del procedimento penale, custoditi nei locali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad opera di un soggetto gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione ammessi al “lavoro all’esterno” e di soggetti svantaggiati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o anche nel periodo immediatamente successivo a fine pena;
• attivare azioni di politiche attive sperimentali di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale.
ART. 3
Impegno delle parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti, già definite nei precedenti Accordi. In particolare:
Il Tribunale si impegna a:
• predisporre e fornire all’ASPAL, per il tramite del Gestore delle attività, i progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo;
• comunicare il nominativo del soggetto gestore delle attività progettuali, che conferma nella Cooperativa “La Collina” in base ai criteri di competenza ed esperienza già dimostrati nei precedenti incarichi svolti a favore del Tribunale Ordinario di Cagliari;
• fornire, per il tramite del Gestore delle attività, tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all’Agenzia relative al progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione;
• designare un Funzionario referente, responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l’attività e di fornire all’Agenzia, un’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese;
• mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l’attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati.
L’ASPAL si impegna a:
• attivare, attraverso i propri servizi, attività di orientamento e supporto dirette ai soggetti in stato di detenzione beneficiari del progetto e miranti a facilitare il loro futuro reinserimento nel mondo di lavoro;
• promuovere incontri periodici con i soggetti coinvolti per un’attenta valutazione dello stato di attuazione delle attività progettuali.
• promuovere, in accordo con il Tribunale, attività di comunicazione e divulgazione delle attività poste in essere al fine di sensibilizzare i soggetti interessati e favorire opportunità di inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale quali i beneficiari del presente accordo;
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• rimborsare al soggetto attuatore indicato dal Tribunale Ordinario di Cagliari, a titolo di ristoro delle spese sostenute, il costo delle retribuzioni erogate a favore di tutti i soggetti coinvolti nel progetto: sia dei soggetti in stato di detenzione, che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o nel periodo immediatamente successivo a fine pena impegnati nel progetto sperimentale di inserimento lavorativo, sia degli educatori – coordinatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso.
ART. 4
Modalità di attuazione
Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo le stesse modalità definite nei precedenti accordi e secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 5 e in linea con la procedura sperimentata durante la realizzazione dei progetti oggetto dei precedenti accordi firmati tra le Parti.
ART. 5
Comitato Tecnico
È istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari per permettere la programmazione operativa e l’implementazione delle attività oggetto del presente Accordo. Il Comitato è convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell’ASPAL.
ART. 6
Risorse finanziarie
Per l’attuazione del presente accordo saranno utilizzate risorse per un totale di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).
Le risorse saranno erogate dall’Agenzia, con periodicità mensile, a favore del soggetto gestore individuato dal Tribunale Ordinario di Cagliari, di cui al precedente art. 3, previa trasmissione:
• di un report riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel quale dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute per il pagamento delle retribuzioni a favore dei soggetti svantaggiati, e degli educatori – coordinatori coinvolti nella realizzazione del progetto, comprese le spese di segreteria e di consulenza del lavoro per l’elaborazione delle buste paga (nella misura massima del 10% del finanziamento concesso);
• di una breve relazione, con cadenza mensile, sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti, secondo gli stessi criteri adottati in sede di esecuzione delle precedenti convenzioni;
• di un’attestazione, da parte del Funzionario referente responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, di regolare esecuzione della prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese.
Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal presente accordo per le quali sussiste l’inerenza alla realizzazione del Progetto.
I documenti amministrativi e contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto gestore a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari e/o dell’Agenzia su apposita richiesta.
ART. 7
Durata e controversie
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Il presente Accordo ha validità dalla data di stipula fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell’Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L.241/90.
Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
La Direttrice Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx
Tribunale Ordinario di Cagliari
Il Presidente Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXXXX XXXXX 25.01.2022
16:41:05
GMT+00:00
XXXXXX XXXXXX MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25.01.2022
11:07:46
UTC
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate