Contract
C O M U N E D I N U R A M I N I S
P R O V . D I C A G L I A R I
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
1° GRADO –
ANNI SCOLASTICI 2013/2014 – 2014/2015
Approvato con determinazione n. 79 del 31.05.2013
CIG: XE10970B95
Art. 1)- OGGETTO DELL'APPALTO.
Il presente capitolato riguarda l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell’Obbligo e la Scuola dell’Infanzia del territorio comunale di Nuraminis.
Il servizio dovrà garantire il prelevamento e la presa in carico degli alunni dalle apposite fermate: frazione di Villagreca ed eventuali case sparse sul territorio comunale (indicate dal Responsabile del Servizio P.I.) ed il successivo percorso di ritorno, per tutti giorni di attività didattica previsti nel calendario scolastico (n° 6 gg. di lezione), ivi compresi gli eventuali rientri pomeridiani e i giorni per gli esami finali.
La sorveglianza e l’assistenza per gli alunni verrà garantita con personale incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Percorso:
Nuraminis/Villagreca distanza Km. 3 circa Nuraminis/case sparse Bia Villasor distanza Km. 1 circa
Nuraminis/case sparse S.P. Samatzai distanza Km. 1,8 circa
Il Servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.
Art. 2)- DURATA DELL'APPALTO.
L'appalto avrà la durata degli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015, secondo il calendario scolastico.
Art. 3)- PERCORSI DI LINEA E FERMATE.
Il trasporto verrà effettuato, in via generale, per accompagnare gli alunni della frazione di Villagreca e alunni residenti in case sparse , numero presunto n. 27/28, alla sedi scolastiche in Nuraminis:
Scuola dell’Infanzia sita in Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx sita in Via Nazionale Secondaria di I grado sita in Via Nazionale
Tali percorsi possono subire modifiche in dipendenza di giustificati motivi dell’utenza o del Comune. In tal caso sarà cura del Responsabile del Servizio comunicare preventivamente le modifiche all’appaltatore.
In ogni caso l'appaltatore dovrà assicurare il recapito, a prescindere da qualsiasi impedimento.-
Art. 4)- ORARIO DI SERVIZIO.
L'orario di servizio del trasporto sarà quello indicato dall'Amministrazione e, comunque, in concomitanza e dipendenza dell'orario scolastico, in modo da garantire la presenza degli alunni per 6 giorni la settimana presso i plessi scolastici.
Nella prestazione ordinaria del servizio sono compresi anche gli eventuali rientri pomeridiani il cui orario sarà successivamente definito dalle autorità scolastiche e comunicato alla ditta aggiudicataria.
Il servizio dovrà essere garantito esclusivamente negli orari definiti nel calendario scolastico indicato dalla autorità scolastica.
La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che possono verificarsi durante il periodo di affidamento del servizio nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante.
La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che possono verificarsi durante il periodo di affidamento del servizio nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante.
Art. 5)-CANONE D'APPALTO.
Il canone d'appalto a base di gara è stabilito in € 40.000,00 IVA esclusa
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro venti giorni dal ricevimento della fattura all’ufficio protocollo corredata della scheda mensile del servizio di trasporto relativa ai viaggi effettuati e comunque dopo l'acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti.
L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste al''art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n° 270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione.
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Lavori Pubblici.
Con tale compenso l'appaltatore si intende remunerato da qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio in esame, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.
Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuali riorganizzazione dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall’autorità comunale si procederà alla segnalazione agli enti competenti.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 6)- MEZZO DI TRASPORTO.
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio mezzo, in proprietà o in disponibilità giuridica della ditta stessa, idoneo al servizio da espletare, in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, privo di vizi o difetti di funzionamento, regolarmente collaudato ed omologato per il servizio stesso, in possesso dei requisito di idoneità alla circolazione, in regola con le revisioni.
Il suddetto veicolo deve essere, essere rispondente al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni e in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 in materia di trasporto scolastico.
Deve avere una capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire, e deve altresì essere tenuto in perfetto stato di pulizia interna ed esterna.
Art. 7) - PERSONALE
La ditta appaltatrice deve espletare il servizio con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente.
I conducenti incaricati dalla ditta devono essere in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P. D) e della “CQC” (carta di qualificazione del conducente) rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
Prima dell’inizio del servizio la ditta dovrà comunicare al Comune:
- le generalità dell’autista e dell'accompagnatore e trasmettere copia delle relative patenti e abilitazioni e documenti di identità.
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antifortunistici e dei contratti di lavoro individuali stipulati ( con la specificazione del numero di posizione INAIL E INPS relativi al servizio e necessari alla verifica del DURC) .
Il Comune si riserva la facoltà di valutare il servizio prestato dall’operatore e di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.
Ogni variazione dovrà essere comunicato all'ente anticipatamente e tempestivamente, in casi imprevedibili la comunicazione dovrà essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell'evento.
La ditta affidataria è tenuta a individuare un Responsabile del Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo all’Amministrazione Comunale, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare.
E’ fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l’autista), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazioni imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.
L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo abilitato al servizio.
Art. 8) COMPITI DELL'AUTISTA
Il personale adibito è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti degli studenti e in particolare dovrà adottare le dovute cautele durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, avvio dell’automezzo, necessaria a garantire la sicurezza dei viaggiatori.
Il conducente dovrà usare prudenza e diligenza nella condotta di guida, e sarà responsabile di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale degli utenti trasportati che lui stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto nonché durante la fase di salita e discesa.
Dovrà inoltre fornire all’Amministrazione comunale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati, nonché ogni comportamento non corretto rilevato.
Art. 9) - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.
Sono a carico dell’appaltatore:
- la tassa di circolazione, le spese di assicurazione del mezzo, revisione del veicolo;
- l’assicurazione R.C. auto e di responsabilità civile verso terzi per un massimale di copertura adeguato alle condizioni di rischi che implica l’appalto;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’automezzo;
- le spese di carburante;
- le spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- sostituzione a proprie spese del mezzo comunale temporaneamente non efficiente con altro abilitato al trasporto scolastico;
- eventuali sanzioni ed infrazioni alle norme del codice della strada ed eventuali danneggiamenti per incuria, colpa o dolo;
- tutte le spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.
La ditta ha l'obbligo inoltre di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non è permesso l'accesso a persone estranee al servizio.
Art. 10)- RISPETTO CLAUSOLE CONTRATTUALI.
L'appaltatore dovrà assicurare il servizio in ogni circostanza, fatta eccezione esclusivamente degli eventi calamitosi o per causa di forza maggiore.
Art. 11) - CAUZIONE DEFINITIVA.
A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà versare una cauzione pari al 5% dell’importo contrattuale mediante polizza fidejussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del trasporto.
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dal canone d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 12)- OBBLIGHI ASSICURATIVI.
Tutti gli obblighi assicurativi e relativi oneri, nonché quelli antinfortunistici e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o, in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Art. 13)- INADEMPIENZE.
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione di una penale di € 50,00 (eurocinquanta/00), con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della Determinazione del responsabile del servizio. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia, oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del responsabile del servizio.
Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Ente, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva di far eseguire da terzi il mancato, incompleto o trascurato servizio, con spese a carico dell'appaltatore ed applicazione delle seguenti sanzioni:
-Ritardo nell'effettuazione della corsa dovuto a cause imputabili all'appaltatore:€ 100,00
- Mancata effettuazione della corsa dovuta a cause imputabili all'appaltatore (è considerata causa imputabile all'appaltatore anche lo sciopero del personale) : € 200,00
- Partenza anticipata del mezzo che determini il mancato trasporto di uno o più alunni: € 100,00
- Inidoneità del mezzo di trasporto: € 500,00
- Inadeguata igiene, interna e/o esterna, del mezzo di trasporto: € 100,00
- Guida spericolata del conducente che pregiudichi la sicurezza dei bambini allontanamento del conducente dal servizio: € 1.000,00
- Comportamento e linguaggio censurabile del personale dipendente nei confronti dei minori e relativi genitori, del personale docente e non docente: € 250,00
Altre violazioni del capitolato o delle norme di legge: da € 100,00 a € 1.000,00
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tal caso quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l'eventuale maggiore spesa a carico dell'inadempiente.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.
Art. 14)- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.
L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso terzi. L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso terzi. La ditta è tenuta alla scrupolosa osservazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio e la circolazione stradale.
In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell’utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del servizio e delle attività, il soggetto aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione dell’operatore con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di dieci giorni.
Art. 15) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Quest'ultimo ha il compito di coordinare, dirigere, controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Dopo che il contratto è divenuto efficace, si procederà a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere, l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 302 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
A seguito dell'ultimazione delle prestazioni comunicate dall'esecutore del contratto, il direttore dell'esecuzione effettuai i necessari accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, entro 20 giorni, il direttore dell'esecuzione, attraverso accertamenti e riscontri che ritiene necessari, procederà alla verifica della conformità della prestazione eseguita a quella pattuita, al fine di accertarne:
▪ la regolare esecuzione , rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore;
▪ la corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità con i documenti giustificativi e con le risultanze di fatto.
A seguito della verifica sarà rilasciato l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art 325 c. del regolamento di attuazione del D.lgs 163/06 e s.m.i.;
E' fatta salva la possibilità di effettuare dei controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
In corso di esecuzione, e tenuto conto della natura e del contenuto della prestazione (periodica ma non sistematica e soggetta a variazioni di orario ed attività specifiche), resta ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire; delle verifiche di conformità, anche in corso di esecuzione, dovrà essere redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi si provvederà d'ufficio a dedurre la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione
Art. 16) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del D.lgs 163/06.
Art. 17) FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sull'efficienza e l'efficacia della gestione.
Il Comune si riserva di rescindere il contratto d’appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme. L’Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.
Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell’ufficio di servizio sociale potranno essere effettuate anche in presenza degli affidatari, che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.
Art. 18)- INFORTUNI E DANNI.
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, nell'esecuzione del servizio, dovuti a negligenza o colpa dell'appaltatore, restando a suo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società assicuratrici.
Art. 19)- CONTROVERSIE.
Per qualsiasi controversia che insorgesse nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la definizione avrà logo secondo le norme degli artt. 56 - 57- 58 - 59 del Capitolato d'oneri generali, approvato con D.M. del 28/10/1985.
Art. 20)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
In caso di inadempienza, ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata.
Art. 21)- SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l’aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Trova inoltre applicazione l’articolo 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 22)- SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.
La ditta aggiudicataria assume, a suo completo carico tutte le imposte, tasse, oneri assicurativi e previdenziali, derivanti dall'appalto, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivantegli nei confronti del Comune.
Art. 23)- -GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara, è richiesta a pena di esclusione, la ditta dovrà presentare a corredo dell'offerta una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara presentata con le modalità previste dall'art. 75 del X.xx.
n. 163/2006 sotto forma di:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione e deve contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 24)- COSTITUZIONE IN MORA.
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
Art. 25)- DUVRI E COSTI PER LA SICUREZZA
Si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente capitolato quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero.
Art. 26) OBBLIGHI TRACCIABILITA'
Ai sensi del'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in xxx xxxxxxxxx , xxxxx restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, e salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con latri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'impresa è obbligata a comunicare al Comune, ai sensi del comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma entro sette gironi dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' onere altresì della ditta comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Le transazioni eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 27) TUTELA DEI DATI PERSONALI
L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del Dlg.vo 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’ufficio amministrativo del Comune di Nuraminis
Art. 28) DOMICILIO DELL'APPALTATORE.
Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Nuraminis – Piazza Municipio, 1.
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