REPUBBLICA ITALIANA
Allegato B
REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n.
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DEI BENI MOBILI DEI LOCALI SITI NELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “XXXXX-COLONIALI” UBICATI IN XXXXXX XXXXXXXXXX XX.XX. 00-00.
Xxxxxxx, addì
Con la presente privata scrittura
tra
il COMUNE DI FERRARA, (C.F. 00297110389), (di seguito Comodante), nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del e della Determina dirigenziale n. del
entrambe divenute esecutive nei modi di legge
e
il Sig. , (di seguito Comodatario), in qualità di
(ad es. legale rappresentante della Soc.
), nato a e residente a
(C.F. )
PREMESSO CHE:
- Il Comune di Ferrara ha indetto una selezione tramite asta pubblica al fine di ricercare il soggetto più idoneo alla gestione e valorizzazione dei locali denominati ex Xxxxx-Coloniali, siti in Piazza Municipale, facenti parte del complesso dell’omonimo Palazzo;
- I locali da restaurare, situati a piano terra ed ammezzato, si affacciano su Piazza Municipale ed erano occupati, fino a fine ‘900, da una storica drogheria il cui nome, “Xxxxx - Coloniali”, è ancora visibile nelle mezzelune superiori alle quattro porte che costituivano le vetrine e gli accessi al negozio. I vani del piano terra erano rivestiti con gli arredi lignei originali dell’attività, smontati
solo alcuni anni fa ai fini del loro restauro e ricollocazione. Essi costituiscono una boiserie, tagliata a misura, da montare e fissare direttamente sulle pareti in muratura;
- Al momento della sottoscrizione del contratto di Concessione, il Concessionario verserà all’Amministrazione comunale la somma di € 45.000,00, dovuta per il restauro dei beni mobili. Alla fine del loro restauro, i mobili dovranno essere ricollocati nei vani a piano terra secondo quanto previsto nelle Linee guida alla progettazione di cui alla Delibera di GC PG. n. 9335 del 24.01.2017;
- L’immobile concesso resta assoggettato al regime dei beni demaniali storico-artistici ed alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. L’immobile “ex Xxxxx” è riconosciuto di interesse culturale storico-architettonico con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23.07.1988, e ne è stata autorizzata la concessione con atto n. 2706 del 05.03.2012 del Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Xxxxxx- Romagna, ai sensi dell’art. 57 bis. Per quanto riguarda il mobilio storico le prescrizioni dell’autorizzazione sono le seguenti:
- Il mobilio ex Xxxxx dovrà essere sempre confermato nella sua originaria sede, come descritto negli elaborati di analisi storica e progettuale (vani PTs1 e PT s2);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo1 Oggetto del comodato
Il Comune di Ferrara comodante concede in comodato a titolo gratuito al comodatario, che accetta, i beni mobili di seguito indicati:
una boiserie in stile Impero, in legno di noce ferrarese, tagliata a misura, un tempo montata e fissata direttamente sulle pareti in muratura dei vani terreni dell’antica drogheria “Xxxxx – Coloniali”, come meglio e più dettagliatamente descritta nelle Linee guida alla progettazione allegate al bando per l’assegnazione in concessione di valorizzazione dei locali sopramenzionati.
Si precisa che per i beni mobili sopraccitati verrà ultimato il restauro con la somma di € 45.000,00 versata dal concessionario all’atto della sottoscrizione della concessione di valorizzazione.
Articolo 2 Durata del comodato
La durata del presente contratto è stabilita in con decorrenza dal al
, in quanto il presente contratto ha la medesima durata della concessione di valorizzazione sopramenzionata.
Articolo 3
Restituzione dei beni mobili oggetto del comodato
Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dei beni indicati al punto 1) al comodante il quale, in ogni caso, nell’ipotesi di decadenza e revoca della concessione, di cui all’art. 10 della stessa, o di recesso, di cui all’art. 11 della stessa, può esigerne la restituzione immediata.
Articolo 4 Obblighi del comodatario
Il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura degli stessi secondo le modalità indicate nelle Linee Guida della progettazione e secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai Beni culturali. Egli si obbliga a mantenere e fissare i mobili alle pareti in muratura dei vani terreni oggetto della concessione di valorizzazione Rep. n. del secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Xxxxxx e Ferrara con note di cui alle premesse.
Articolo 5 Divieti del comodatario
Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto
1) salvo autorizzazione del comodante. È inoltre fatto divieto di spostarli una volta collocati rispetto all’originaria sede, come prescritto dall’autorizzazione alla concessione della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Xxxxxx e Ferrara Prot. n. 4852 del 28.05.2015.
Articolo 6 Interventi manutentivi
Per gli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere acquisita l’autorizzazione del Comune e della competente Soprintendenza.
Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal comodatario resteranno acquisiti al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.
Articolo 7 Responsabilità
Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui al punto 1) e dal loro uso. A tal fine il comodatario è tenuto a sottoscrivere idonea polizza di responsabilità civile o, in alternativa, di dichiarare di disporre di idonee coperture assicurative per responsabilità civile in conseguenza dell’espletamento delle proprie attività ( Polizza RCT n. contratta con ) valevole fino al . Le polizze dovranno essere previste per tutta la durata della concessione di valorizzazione.
Articolo 8 Clausola finale
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
Articolo 9 Modifiche contrattuali
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 10
Spese di stipulazione del comodato
Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.
Articolo 11 Foro competente
Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Tribunale di Ferrara.
IL COMODANTE IL COMODATARIO
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: n.4), 5) e 6
IL COMODANTE IL COMODATARIO