FINANZIAMENTI AGRARI CHIROGRAFARI BREVE TERMINE
FINANZIAMENTI AGRARI CHIROGRAFARI BREVE TERMINE
PER L'ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC IN CONVENZIONE CON AGEA A TASSO FISSO
Banco di Sardegna S.p.A.
Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0 Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015
Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5169- ABI 1015.7 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia
Il finanziamento agrario è destinato a finanziare le attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali. (Sono attività connesse o collaterali: l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti; nonché le altre attività individuate dal CICR).
La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca: mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi;
mediante pagamento, alla scadenza, di capitale e interessi. Tale modalità si riferisce esclusivamente alle operazioni di breve termine.
Il finanziamento può essere assistito da garanzia reale (pegno o privilegio) e/o personali (da parte dei soggetti finanziati o di terzi) anche di natura pubblica (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e/o da cessione di crediti.
L'accredito dell'importo del finanziamento, così come l'addebito delle rate a rimborso dello stesso, possono essere regolati su un rapporto acceso presso la banca stessa o su altri istituti o, in alternativa, per cassa.
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI
Finanziamento a tasso fisso
Prestito agrario che anticipa il contributo PAC in convenzione AGEA.
Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata dell’operazione. Gli interessi sono corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento.
Finanziamento con contributo in conto interessi e/o con garanzia pubblica e/o risorse finanziarie fornite in tutto o in parte da terzi.
Specifiche normative di legge, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, possono prevedere, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l' Imprenditore pre-determinati requisiti, che un Ente pubblico o un Fondo pubblico od altri soggetti simili, concedano all'impresa, singolarmente o cumulativamente, i seguenti benefici :
- un contributo in conto interessi,
- una garanzia,
- una parte o tutte le risorse finanziarie ("provvista") necessarie per effettuare l'erogazione del finanziamento ad un dato tasso di interesse.
In tutti questi casi, oltre al rischio connesso al tipo di tasso, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i benefici concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti possono prevedere un riesame delle condizioni e/o una chiusura anticipata del finanziamento.
Per saperne di più:
GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI
La Centrale dei rischi (CR) e' una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.
Sul nostro sito Internet e' disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE
A chi è rivolto
Il finanziamento agrario è rivolto agli operatori agricoli (imprenditori agricoli, imprenditori agricoli a titolo professionale, coltivatori diretti, società semplici, società di persone, società di capitale, cooperative e consorzi esercenti attività agricola).
Altri aspetti importanti
Il finanziamento agrario è un’operazione destinata a finanziare le attività aziendali (finanziamento di scopo) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi.
Garanzia Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare):
in riferimento ad imprese agricole tale Istituto può concedere, qualora vengano rispettate determinate condizioni e riconosciuti determinati requisiti, una Garanzia Sussidiaria ed una Diretta, riconosciute come garanzie dello Stato italiano.
La Garanzia Diretta rispetta il limite massimo garantibile per Soggetto di euro 1.000.000 per micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per medie imprese Essa non può in ogni caso coprire oltre il 70% dell’importo finanziato (elevabile all’80% nel caso di giovani agricoltori).
La Garanzia sussidiaria invece applica i limiti appresso indicati:
PERCENTUALE DI PERDITA RIMBORSABILE
Operazioni di credito agrario ai sensi art.43 D.L. 385/93
OPERAZIONI SIA ORDINARIE CHE AGEVOLATE | di importo fino a 1.550.000 Euro | di importo superiore a 1.550.000 Euro |
a) di durata superiore a 60 mesi destinate ad investimenti | 75% | la percentuale di intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra 1.550.000 Euro e l'importo erogato effettivamente |
b) di durata superiore a 18 mesi ad eccezione di quelle al punto a | 55% | la percentuale di intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra 1.550.000 Euro e l'importo erogato effettivamente |
OPERAZIONI AGEVOLATE | di importo fino a 775.000 Euro | di importo superiore a 775.000 Euro |
c) di durata non superiore a 18 mesi | 55% | la percentuale di intervento è ridotta in misura direttamente proporzionale al rapporto tra 775.000 Euro e l'importo erogato effettivamente |
La trattenuta che attiva la garanzia sussidiaria va applicata obbligatoriamente su tutte le operazioni assistibili.
Il rilascio della garanzia è disciplinato dal Xxxxxxx xxx Xx.X.X.X 00/0/0000 (XX n.210 del 9-9-2011) e dalle Istruzioni applicative Garanzia diretta (6-4-2012) in circolare n. 1/2012, prot. 32655.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): 8,3300%
Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.
Esempio calcolato anche tenendo conto dell'adesione ad una delle polizze
Xxxxx Xxxxx effettivo Globale (TAEG): 8,4600% facoltative accessorie al finanziamento collocate dal Finanziatore, presente
nella sezione "Servizi accessori" del presente documento.
Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:
IMPORTO FINANZIAMENTO
50.000,00 Euro
DURATA 12 mesi
PERIODICITA' DELLA RATA SENZA PERIODICITA'
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO MONORATA RILASCIO (XXX.XXXX.)
XXXXX D'INTERESSE NOMINALE ANNUO 8,300 %
ISTRUTTORIA 0,00 Euro
INCASSO RATA 2,75 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE
CARTACEE 0,90 Euro
GESTIONE PRATICA 0,00 Euro annuali
POLIZZA FACOLTATIVA 60,00 Euro Premio stimato prendendo a riferimento la polizza assicurativa collocata dal Finanziatore.
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE
DURATA MASSIMA
Anticipazione fino al massimo del 80% dell’importo dei contributi “PAC” spettanti per pagamenti diretti (domanda unica) comprendenti esclusivamente le componenti "pagamento di base" e "Greening in
esenzione", certificati attraverso l'acquisizione della documentazione fornita dall'organismo pagatore.
12 mesi
TASSI DISPONIBILI
XXXXX D'INTERESSE NOMINALE ANNUO
SPREAD AMMORTAMENTO
8,300 %
Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread.
Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.
+ 5,100 p.p.
INDICE DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,100
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO + 3,200 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA + 2,000 p.p.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
ISTRUTTORIA
COMMISSIONE PER INTERMEDIARI DEL CREDITO A CARICO DEL CLIENTE
0,00 Euro
Da regolarsi col mediatore creditizio incaricato, nella misura massima del 2,000 %
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL’ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)
CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL’ ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)
CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE
Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria.
0,00 Euro
0,00 Euro
COMMISSIONE A FAVORE DI ISMEA PER IL RILASCIO DI GARANZIA SUSSIDIARIA IN CASO DI OPERAZIONE DI BREVE TERMINE ASSISTITA DA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI DI NATURA PUBBLICA E PER TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI DI MEDIO/LUNGO TERMINE, FATTE SALVE LE ESCLUSIONI PREVISTE PER LEGGE.
COMMISSIONI A FAVORE DELLA ISMEA PER IL RILASCIO DI GARANZIA DIRETTA.
RECUPERO FORFETARIO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BANCA AI FINI DELL’INOLTRO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA DIRETTA ISMEA.
- 0,30% sull’importo finanziato in caso di operazioni di finanziamento di durata fino a 18 mesi.
- 0,50% sull’importo finanziato in caso di operazioni di finanziamento di durata oltre 18 mesi e fino a 60 mesi.
- 0,75% sull’importo finanziato in caso di operazioni di finanziamento di durata oltre 60 mesi.
Commissione una tantum sull’importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA, oltre ad un costo di istruttoria reclamato e da riconoscere alla ISMEA stessa, pari a 100,00 Euro per ogni richiesta presentata (da percepire anche in caso di esito negativo dell’ istruttoria)
300,00 Euro
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
GESTIONE PRATICA INCASSO RATA
0,00 Euro annuali
2,75 Euro
INVIO COMUNICAZIONI
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA) INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO
CERTIFICAZIONE COMPETENZE
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA
0,90 Euro
0,00 Euro
0,75 Euro
5,00 Euro
300,00 Euro
7,66 Euro
1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE 50,00 Euro
RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)
50,00 Euro
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE
0,000 % del capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO MONORATA RILASCIO (XXX.XXXX.)
TIPOLOGIA DELLA RATA Costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO Pari alla durata del finanziamento
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI annuale
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
SERVIZI ACCESSORI
POLIZZA ARCA VALORE IMPRESA - INFORTUNI MUTUI E PRESTITI
Il Finanziatore mette a disposizione del cliente, nell'ambito della propria offerta di prodotti, la polizza assicurativa di Arca Vita S.p.A.
Arca Valore Impresa – Infortuni Mutui e Prestiti.
E' rivolta alle imprese correntiste delle banche del Gruppo BPER che stipulano un finanziamento con la banca stessa. Il prodotto garantisce l’erogazione di un capitale in caso di decesso o un indennizzo nel caso di invalidità totale permanente a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale del titolare o dei soci calcolato in linea con il piano d’ammortamento del finanziamento accordato.
Il prodotto si articola in un unico pacchetto comprensivo delle garanzie:
Morte da infortunio e Invalidità totale permanente da infortunio. Garanzie Morte da infortunio
La copertura si attiva nei seguenti casi: - decesso a seguito di infortunio: pagamento del debito residuo del mutuo/prestito stipulato dall’impresa contraente di polizza; - decesso a seguito di infortunio da incidente stradale: pagamento del doppio del debito residuo del finanziamento stipulato dall’impresa contraente di polizza, con il limite di € 250.000
Invalidità totale permanente da infortunio
La copertura garantisce un indennizzo nel caso di invalidità totale permanente a seguito di infortunio pari al doppio del debito residuo del finanziamento stipulato dall’impresa contraente di polizza al momento del sinistro, con il limite di € 250.000.
Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti in relazione ai costi e alle coperture fornite, si rinvia ai relativi fascicoli informativi a disposizione della clientela sul sito xxxxxxxxxxxxxx.xx e presso le Dipendenze della Banca.
Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
GARANZIA ISMEA
Concessa per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) appartenenti al settore Agroalimentare. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura massima del 70% dell’importo finanziato, elevato all’80% nel caso i richiedenti siano giovani imprenditori agricoli.
Il costo della garanzia (non trattandosi di aiuto di Stato) dipende dalle risultanze emergenti dall’applicazione all’impresa richiedente del sistema di rating elaborato da Moody’s e ufficialmente adottato da Ismea. Tale costo viene notificato ufficialmente da ISMEA all’impresa richiedente e alla Banca in sede di comunicazione della proposta di garanzia. L’impresa richiedente deve espressamente sottoscrivere tale proposta, se intende attivare la garanzia diretta.
GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI
Confidi di garanzia creati per favorire l’accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.
Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d’uso).
Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.
Qualora venga esercitata l’opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601
/73, l’imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull’ ammontare del finanziamento a medio o lungo termine.
REGIME FISCALE
TEMPI DI EROGAZIONE
30 giorni, compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento.
DURATA DELL'ISTRUTTORIA
Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.
DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo “principali condizioni economiche”.
In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia provvede alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni d’Assicurazione. In alternativa la Compagnia, su esplicita richiesta dell’assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Compagnia provvede alla restituzione proporzionale del rateo di premio non goduto calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni d’Assicurazione. Le coperture assicurative saranno conseguentemente ridotte.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
30 giorni.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 XXXXXXX (XX), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) nella sezione dedicata alla Trasparenza.
L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000000.
Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, tel. 000 0000000. Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Xxxxxx-Romagna e Toscana, Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, tel. 000 0000000.
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00/x, 00000 Xxxx, tel. 00 00000000.
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, tel. 000 0000000. Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx, tel. 000 0000000. Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Xxx Xxxxxx, 000/X, 00000 Xxxxxxx, tel. 000 0000000.
Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.
Risoluzione e decadenza
La Banca potrà dichiarare risolto il mutuo qualora (art. 1456 cod. civ. - clausola risolutiva espressa):
la parte finanziata non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 40 del D.Lgs. n. 385/93;
la parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della parte finanziata;
la parte finanziata proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione; i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
la parte finanziata non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma giuridica, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte finanziata e dei garanti;
la parte finanziata non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l’eventuale ratifica, convalida, rettifica del presente atto o di sue singole parti;
la parte finanziata non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell’assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
sia accertato il mancato completamento del programma d’investimenti per i quali é concesso il mutuo, se esplicitamente previsto; la parte finanziata non adempia agli obblighi di utilizzazione della somma mutuata per gli scopi previsti contrattualmente;
la parte finanziata non adempia agli obblighi relativi all’assicurazione contro i danni e agli adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia;
la parte finanziata non comunichi con raccomandata a.r. alla banca l’intenzione di stipulare con terzi contratti preliminari di compravendita soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2645-bis del C.C., ed aventi oggetto i beni concessi in garanzia a favore della Banca. Nel caso, che a seguito d’ accertamenti ipotecari e contabili, sia riscontrata la violazione dei suddetti impegni, la Banca potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di mutuo;
risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la parte finanziata o l’eventuale terzo Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
la parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della parte finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
la parte finanziata e/o i terzi Xxxxxxx non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente capitolato;
la parte finanziata alieni gli immobili o le attrezzature finanziate, cambi la destinazione d’uso delle stesse o le stesse vengano distrutte o danneggiate; cessi l’attività di conduzione dell’azienda agricola, anche a seguito di trasformazioni societarie;
si verifichi la perdita o il danneggiamento, anche se dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, in tutto o in parte, dei beni sottoposti a privilegio, come pure eventuali atti esecutivi, cautelativi o di rivendica che fossero comunque annunziati od eseguiti ad istanza di terzi sui beni stessi;
la parte finanziata non provveda a trasmettere alla banca, di anno in anno e per tutta la durata del finanziamento per anticipo contributi PAC, l’ originale della domanda di accesso agli aiuti di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del 29/09/2003 e/o la domanda non preveda la canalizzazione degli aiuti medesimi sul conto corrente intestato alla parte finanziata e acceso presso la banca;
non si verifichi per qualsiasi causa la canalizzazione degli aiuti prevista al punto precedente.
Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell’intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti della parte finanziata e nei confronti dei garanti.
Rimane ferma l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni del Codice Civile inerenti la decadenza dal beneficio del termine e la diminuzione della garanzia (articolo 1186 e articolo 2743 cod. civ.).
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Accollo
Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Ammortamento
È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all’intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.
Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale
Organismi mutualistici, creati per favorire l’accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.
Confidi
Rappresenta l’abbattimento del tasso d’interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell’ ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l’Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.
Contributo in c/interessi
I “covenant commerciali” sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Covenant commerciali
E’ il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Franchigia
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Indice di riferimento
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Istruttoria
La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l’obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.
Mutuo Chirografario
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento
Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.
Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento “francese”
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "italiano"
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Preammortamento
Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Provvista
Il punto percentuale (p.p.) è l’unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Punti percentuali
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota capitale
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Quota interessi
Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata
La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente
L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rimborso in un'unica soluzione
Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Sollecito di pagamento
Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Spese di perizia
Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Spread
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse di preammortamento
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all’ anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di interesse nominale annuo
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di mora
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usuraio. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali).
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso fisso
Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso variabile
Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall’andamento dell'indice di riferimento applicato.
Tasso minimo
Prodotto offerto fuori sede |
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente Indirizzo Telefono Qualifica (nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione) Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996. Data Firma per avvenuta ricezione |