COMUNE DI AGGIUS Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
COMUNE DI AGGIUS
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, i criteri e le modalità con cui si definisce e si concretizza l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di Aggius.
2. Esso costituisce il punto di riferimento anche per gli altri regolamenti comunali relativamente alle parti inerenti le materie organizzative e di gestione delle risorse umane.
Art. 2 Criteri generali di organizzazione
1. Il Comune di Aggius individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento dei propri compiti d’istituto. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l’Ente possa rispondere in modo adeguato e tempestivo alle proprie mutevoli esigenze, nell’intento di migliorare le prestazioni di servizio nei confronti dei cittadini e degli utenti in genere.
2. I criteri che informano il presente Regolamento e che dovranno ispirare l’esercizio dell’attività di organizzazione all’interno dell’ente sono:
la distinzione tra responsabilità di indirizzo politico – programmatico e controllo spettanti agli organi di direzione politica e tra attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria attribuite ai responsabili di P.O.;
il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorirne il coordinamento, l’integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;
lo sviluppo dell’attività dell’Ente secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico e valutazione;
garanzia della correttezza, dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività amministrativa, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’istituzione di apposite strutture per la trasparenza e l’informazione ai cittadini;
ampia flessibilità, sviluppando una reale e concreta comunicazione interna ed esterna, tra le diverse unità organizzative dell’Ente ed i portatori di interessi sia esterni che interni;
la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia gestionale con riferimento agli obiettivi, alle performance ed alle risorse umane , economiche e tecnologiche, assegnate a ciascuna posizione organizzativa;
la piena valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali del personale che opera nell’Ente, garantendo a tutti pari opportunità e promuovendo il costante miglioramento delle
condizioni lavorative e la crescita professionale, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti;
il pieno coinvolgimento del personale sugli obiettivi delle performance e sui risultati attesi al fine di contemperare l’esigenza di motivazione individuale con il gruppo di lavoro ed il perseguimento di una maggiore produttività individuale e collettiva;
il pieno sviluppo di relazioni sindacali che permettano di contemperare l’esigenza di efficienza ed efficacia e funzionalità dell’attività amministrativa con gli interessi dei dipendenti, nel rispetto del nuovo quadro di relazioni sindacali designato dal DLgs. 150/2009 e dai vigenti CCNL di comparto;
il massimo contenimento della spesa finanziaria di personale compatibilmente con i bisogni da soddisfare, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.
Art. 3 Attività di programmazione
1. La gestione del Comune si svolge nell’ambito di un sistema di programmazione e controllo al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia, l’economicità e la qualità dei servizi, secondo il ciclo di gestione della performance di cui al Capo II DLgs. 150/2009.
2. L’attività di programmazione si articola nelle fasi della pianificazione strategica, della programmazione operativa, della definizione dei budget e del controllo, come individuata all’art. 4 del DLgs. 150/2009, secondo il ciclo di gestione della performance.
3. La programmazione del ciclo della performance puntuale, completa e realistica rappresenta uno dei compiti principali dei responsabili di posizione organizzativa ed in particolare del segretario comunale e si esplica anche attraverso la formulazione agli organi di governo di proposte, pareri, ipotesi operative e soluzioni tecniche.
4. Compete al Servizio Finanziario compiere le verifiche e fornire le indicazioni sulle risorse finanziarie disponibili per la programmazione triennale di tutte le attività comunali.
5. Annualmente il Consiglio Comunale adotta con propria deliberazione un programma con il quale definisce i Settori nei quali sia necessario conferire incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
6. Spetta al Segretario comunale, la verifica della coerenza dei programmi proposti con il piano della performance nelle loro interconnessioni, con gli indirizzi dati dall’Amministrazione.
Art. 4 Atti di organizzazione
1. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione, le competenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative.
2. Essi sono adottati dal Sindaco e/o dalla Giunta, secondo le competenze loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Ai responsabili di posizione organizzativa competono tutti gli atti di gestione delle unità organizzative alle quali siano preposti. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte, nel rispetto della normativa vigente, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
Art. 5 Potere di direttiva
1. Il potere della funzione politica si concretizza in quello di direttiva rispetto alla funzione burocratico- gestionale ed è finalizzato ad assicurare la corrispondenza tra gli interessi pubblici rappresentati e la gestione amministrativa.
2. Il potere di direttiva si esercita mediante adozione di atti di impulso all'attività dei responsabili di posizione organizzativa, nella forma di:
a. deliberazioni della Giunta Comunale;
b. atti monocratici del Sindaco;
c. atti monocratici dell’Assessore competente per materia.
Art. 6 Rapporti con l’utenza
1. I dipendenti assegnati alle strutture organizzative che eroghino servizi, a diretto contatto con i cittadini, devono utilizzare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le loro relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi è da considerarsi un obiettivo da perseguire costantemente e costituisce elemento di valutazione sia dei responsabili di posizione organizzativa che del personale dipendente.
3. Nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi devono essere considerati utenti anche i dipendenti delle altre strutture organizzative dell'Ente.
Art. 7 Pari opportunità
1. L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne sia nell'accesso ai posti che nello sviluppo professionale all’interno dell’Ente.
Art. 8 Relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Amministrazione, dei responsabili di posizione organizzativa, della R.S.U e delle organizzazioni sindacali, firmatarie dei CCNL di comparto, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle loro condizioni di lavoro e al loro sviluppo professionale con l’esigenza di elevare la qualità, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa e dei servizi erogati all’utenza dall’Ente.
2. Nell’ambito delle relazioni sindacali le parti devono tenere un comportamento basato sulla correttezza, trasparenza ed orientamento alla prevenzione dei conflitti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei modelli relazionali previsti dal DLgs. 150/2009 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, quadro e di comparto, nel tempo vigente.
4. I responsabili di posizione organizzativa curano, per quanto di propria competenza, le relazioni sindacali; informano e coinvolgono la R.S.U. e le organizzazioni sindacali, tutte le volte che ciò sia previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare ovvero contrattuale o, qualora, lo ritengano opportuno, in base alla specificità della materia.
TITOLO SECONDO
TRASPARENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI
Art. 9 Trasparenza
1. Deve intendersi come trasparenza l’accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutte le informazioni inerenti l’organizzazione dell’Ente, intesa nella sua globalità, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali dei servizi, all’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche per il migliore perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dai competenti organi di controllo interno, allo scopo di favorire forme il più diffuse possibili di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.
2. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Ente, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e consente ai terzi di rendere visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato, la conoscibilità esterna dell’azione amministrativa svolta.
3. L’Ente garantisce in ogni fase del ciclo della gestione della performance la massima trasparenza.
Art. 10 Qualità dei servizi
1. Il Comune di Aggius determina e adotta e pubblicizza gli standard di qualità dei servizi, i criteri di misurazione della qualità degli stessi, le condizioni di tutela degli utenti.
2. Le azioni previste dal precedente comma sono esercitate secondo quanto stabilito nel sistema di valutazione della performance di cui al Titolo II DLgs. 150/2009, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l’integrità nelle P.A.
TITOLO TERZO
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
Art. 11 Finalità
1. Il Comune di Aggius misura e valuta la performance con riferimento all’Amministrazione, intesa nel suo complesso organizzativo, secondo le strutture in cui si articola la sua organizzazione ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi realizzando la crescita professionale dei propri collaboratori, valorizzando il merito e l’erogazione di premi per i risultati perseguiti dalle unità organizzative apicali e dai singoli dipendenti.
Art. 12 Performance organizzativa
1. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti fattori:
impatto dell’attuazione delle politiche attivate circa la soddisfazione finale dei bisogni della collettività intesa in senso ampio;
attuazione dei piani e dei programmi, nel livello dell’effettivo grado di loro realizzazione, rispettando le fasi ed i tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto delle risorse a questo destinate;
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive di rilevazione;
modernizzazione con miglioramento qualitativo dell’organizzazione nel suo complesso, delle competenze professionali dei dipendenti e della capacità di attuare piani e programmi,
lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni dell’Amministrazione con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche sviluppando forme di collaborazione e partecipazione con gli stessi,
efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento od alla riduzione dei costi sostenuti, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti tecnici ed amministrativi,
qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Ente.
Art. 13 Performance individuale
1. La misurazione della performance individuale del segretario, dei responsabili di P.O., in posizione di autonomia e di responsabilità viene collegata a:
indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta personale responsabilità;
raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente ed a quella della struttura di diretta appartenenza, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
alla capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori.
2. La misurazione e la valutazione svolte dalle P.O., sulla performance individuale del personale sono tarate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate a:
raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;
qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di rispettiva appartenenza;
competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi.
Art. 14 Soggetti del sistema di valutazione della Performance
1. I soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione della performance sono:
Il Nucleo di valutazione della performance che valuta quella dell’ Ente e dei settori apicali.
Le P.O. che valutano le performance dei dipendenti assegnati alle strutture organizzative di loro responsabilità.
2. La valutazione della performance da parte dei soggetti di cui al predetto comma 1 viene effettuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento definiti dalla C.I.V.I.T.
Art. 15 Nucleo di valutazione
1. Il Comune è dotato di un Nucleo di valutazione (NDV), che può essere costituito anche in forma associata con altri Enti.
2. Il NDV è un organo che opera in posizione di piena autonomia e risponde direttamente al Sindaco del proprio operato.
3. Il NDV stabilisce autonomamente criteri e modalità relative al suo funzionamento ed è tenuto a presentare al Sindaco il programma annuale della sua attività.
4. In caso di NDV in forma associata la disciplina convenzionale prevale sul presente regolamento.
TITOLO QUARTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 16 Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del Comune di Aggius è articolata in "Settori", ai quali sono preposti dipendenti con incarico di responsabilità di posizione organizzativa. Il Settore può a sua volta articolarsi in uno o più Servizi.
2. Possono, inoltre, essere istituiti, con deliberazione della Giunta Comunale, Unità di progetto o Uffici di staff, con le modalità di cui ai successivi articoli 19 e 20.
Art. 17 Settori
1. Il Settore costituisce l’unità organizzativa di massimo livello.
2. Il Settore è il punto di riferimento per:
la pianificazione degli interventi e delle attività;
il coordinamento dei servizi collocati al suo interno;
il controllo di efficacia sull’impatto delle politiche e degli interventi realizzati, in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività.
3. Il Settore dispone di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito degli indirizzi della direzione politica dell’Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati delle performance, perseguendo il massimo di efficienza, di efficacia e di economicità complessiva gestionale, a livello di Ente per le migliori prestazioni dei servizi resi, secondo i bisogni dell’utenza.
4. Il Settore può essere ulteriormente articolato in servizi. Questa ulteriore articolazione organizzativa su proposta del responsabile del settore è approvata dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento deliberativo.
5. All’interno del settore, ciascun responsabile di posizione organizzativa può individuare le unità operative che eventualmente ritiene necessarie per la realizzazione degli obiettivi, compatibilmente con gli indirizzi in tal senso emanati dalla Giunta.
Art. 18 Servizio
1. Il Servizio è un’articolazione organizzativa di secondo livello. Questa posizione non richiede una assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato, ma di coordinamento del personale assegnato e di istruttoria:
a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di non particolare complessità, caratterizzata da un non elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c. lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
Art. 19 Unità di progetto
1. L’unità di progetto è una struttura organizzativa, a carattere temporaneo, semplice o complessa, istituita dalla Giunta Comunale per il raggiungimento di speciali obiettivi di forte rilevanza strategica per il Comune, che possono avere valenza intersettoriale o finalità di sperimentazione ed innovazione tecnica o organizzativa.
2. L’Istituzione, modificazione o soppressione di una Unità di progetto è disposta dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale.
3. All’atto della istituzione dell’Unità di progetto, occorre:
a. individuare l’obiettivo da perseguire;
b. individuare il responsabile dell’Unità di progetto;
c. definire i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
d. assegnare le necessarie risorse: umane, finanziarie e strumentali alla stessa Unità di progetto;
e. determinare, ove necessario, le modalità di raccordo con le altre strutture comunali interessate dagli obiettivi della stessa Unità di progetto.
4. Il Responsabile dell’Unità di progetto, qualora lo stesso progetto interessi temi di rilevanza trasversale e di forte contenuto strategico, può essere chiamato a rispondere direttamente al segretario comunale od al Sindaco dell’attività svolta in questa funzione.
Art. 20 Uffici di Staff
1. Gli uffici di staff sono strutture organizzative che, per la particolare natura delle attività svolte, possono trovare collocazione autonoma rispetto alle aree delle posizioni organizzative.
2. Le attività svolte dagli uffici di staff sono riconducibili a funzioni di supporto e di assistenza agli organi politici e alle strutture organizzative dell'Ente, ovvero essi svolgono attività ad alto contenuto specialistico o compiti di verifica e controllo.
3. Alla direzione degli Uffici Staff può essere preposto personale a livello di funzionari di cat. D.
Art. 21 Ufficio Stampa e Comunicazione
1. La Giunta Comunale può istituire un Ufficio Stampa - posto alle dirette dipendenze del Sindaco - e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, la cui attività sia indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. L’Ufficio Stampa è diretto da un capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’Amministrazione, cura i collegamenti con gli organi d’informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie d’interesse dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, ai fini dei rapporti di carattere politico - istituzionale con gli organi di informazione.
4. Il capo ufficio ed i componenti dell'ufficio stampa ed il portavoce non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, altre attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Art. 22 Ufficio ispettivo
1. L'Ufficio Ispettivo, se istituito, esplica funzioni ispettive ed istruttorie nell’ambito dell'intera struttura organizzativa dell'Ente.
2. L’intervento dell’ufficio ispettivo può essere attivato dal Sindaco, per il tramite del Segretario Comunale, o dal responsabile di posizione organizzativa del servizio interessato, anche dietro sollecitazione di altri organi ed uffici, interni ed esterni.
3. Il Responsabile dell’Ufficio Ispettivo è nominato dal responsabile di posizione organizzativa competente, con proprio atto.
Art. 23 Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta
1. Possono essere istituiti uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero da collaboratori, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma, presupponendo un rapporto fiduciario, sono conferiti “intuitu personae” dal responsabile di posizione organizzativa competente, su segnalazione del Sindaco, sentita la Giunta, senza esperimento di alcuna procedura selettiva.
3. La durata di tale incarico coincide, normalmente, con quella del mandato amministrativo e può essere rinnovato.
4. Al personale, così assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni Autonomie Locali all’epoca vigente.
5. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui ai precedenti commi, il trattamento accessorio previsto dai contratti collettivi di comparto, può essere sostituito da un unico emolumento, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario e dalle altre voci del salario accessorio, con riferimento alla specifica qualificazione professionale e culturale ed in relazione alla peculiarità delle competenze.
6. I dipendenti dell’Ente chiamati a costituire gli uffici di cui al primo comma, cessato l’incarico, rientrano nel settore di provenienza, se possibile.
7. La gestione del personale di cui al presente articolo compete al settore Amministrativo.
8. Il Sindaco o la Giunta possono avvalersi di collaboratori professionali di propria fiducia con rapporto di lavoro autonomo con contratto di collaborazione, sia occasionale che coordinata e continuativa, di durata non superiore a quella del mandato amministrativo.
Art. 24 Flessibilità e modalità di revisione della struttura organizzativa
1. Al fine di dare attuazione ai criteri della funzionalità e della flessibilità di cui al precedente articolo 2, l’assetto organizzativo è costantemente adeguato alle mutevoli esigenze dell’Ente. A tal fine, periodicamente, e comunque all’atto della predisposizione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente, si procede a verifica e ad eventuale revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente stesso.
2. La Giunta, in coerenza con i contenuti del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, può deliberare l’istituzione di nuovi settori e/o area delle posizioni organizzative, nonché la soppressione o la modifica di quelli esistenti.
3. Annualmente la Giunta, in relazione agli obiettivi individuati nel PEG, assegna ad ogni struttura organizzativa le risorse umane, finanziarie e tecnologiche per permettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati; le predette risorse sono assegnate al responsabile di posizione organizzativa interessato.
4. Sulla base delle predette verifiche la G.C. con proprio provvedimento può modificare la dotazione organica del Comune o confermarne la consistenza.
TITOLO QUINTO ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
CAPO I
INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO, FUNZIONI E RESPONSABILITA'
Art. 25 Distinzione tra funzione di indirizzo - controllo e compiti di gestione
1. Nel rispetto dei principi enunciati dalla normativa vigente, agli organi politici competono esclusivamente:
a. le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, svolte attraverso la definizione dei programmi, dei progetti, del piano delle performance e dei più specifici obiettivi da attuare, oltreché attraverso l’adozione di tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
b. le funzioni di valutazione e controllo dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa, svolte attraverso la verifica della rispondenza di tali risultati agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale.
2. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano in particolare attraverso:
a. la definizione di obiettivi, priorità, piani tra cui quello delle performance, programmi e direttive generali, interpretative ed applicative, per l’azione amministrativa e per la gestione dell’Ente;
b. la individuazione delle risorse umane, tecnologiche ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i settori e le unità organizzative autonome, comprese le loro variazioni di assegnazione in corso d’anno;
c. le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni vigenti di legge o di CCNL.
3. Per la parte di propria competenza e ove possibile, la Giunta Comunale formalizza le decisioni, di cui al precedente comma, attraverso il piano esecutivo di gestione ed il piano delle performance, il piano triennale di fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni. Tali piani possono essere aggiornati per recepire i provvedimenti di modifica ed integrazione eventualmente sopravvenuti.
4. Le funzioni di valutazione e controllo si esplicano in particolare attraverso:
a. la valutazione del grado di conseguimento delle performance e degli obiettivi, rapportando i risultati effettivamente conseguiti con quelli attesi;
b. la valutazione della rispondenza della gestione e dell’azione amministrativa ai bisogni della comunità comunale, nelle sue varie componenti;
c. la valutazione dell’efficienza e dell’economicità della gestione e dell’azione amministrativa, cercando di ottenere i migliori risultati ai minori costi possibili, anche attraverso la gestione associata dei servizi;
d. il controllo su specifici atti di gestione.
5. Per le attività, di cui ai precedenti commi, gli organi politici possono avvalersi del nucleo di valutazione, anche in forma associata, avvalendosi dell'ufficio del controllo di gestione.
6. Ai responsabili di posizione organizzativa competono tutte le funzioni di gestione, nonché l’adozione di tutti gli atti amministrativi connessi, ivi compresi quelli che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno,
ai sensi dell’art. 107 del TUEL. Essi sono responsabili, in via esclusiva, della gestione, dell’attività amministrativa, delle performance assegnate all’unità da loro diretta e dei relativi risultati conseguiti.
7. Le funzioni, di cui al precedente comma sono svolte attraverso l’esercizio di autonomi poteri di organizzazione, di direzione per obiettivi, di direzione gerarchica, di spesa, e di gestione tecnico- specialistica.
8. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, gli organi politici ed i responsabili di posizione organizzativa collaborano per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Tale collaborazione si esplica anche con l’assicurare che i loro atti, oltre a quelli della legittimità e della regolarità tecnica, rispondano ai requisiti dell’efficacia gestionale e della coerenza rispetto al più complessivo andamento delle politiche intraprese dal Comune.
Art. 26 Controlli interni
1. Le attività di controllo interno mirano a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la rispondenza delle attività svolte con gli obiettivi delineati nel programma di mandato elettorale e negli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico (controllo strategico), la gestione efficiente delle risorse e il perseguimento degli obiettivi prefissati nel piano delle performance (utilizzando il controllo di gestione), la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa.
2. Il controllo di regolarità contabile e finanziaria è affidato, secondo le vigenti disposizioni, al Revisore dei Conti.
3. La verifica della regolarità degli atti è affidata a ciascun responsabile di posizione organizzativa, nell’ambito del Settore di propria pertinenza.
4. Il Sindaco esercita il controllo strategico avvalendosi di una struttura, il nucleo di valutazione.
5. Il controllo di gestione è affidato al Settore Finanziario del Comune, in collaborazione con gli altri settori dell’Ente.
CAPO II
FUNZIONI DI DIREZIONE DELL’ENTE
Art. 27 Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali dell’ex Agenzia SCP, secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. Il Segretario Comunale svolge tutti i compiti e le funzioni conferitegli dalla legge, compreso il coordinamento generale della gestione dell’Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, da Regolamenti del Comune o conferitagli dal Sindaco.
Art. 28 Vice Segretario Comunale
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. L'incarico di Vice Segretario è conferito dal Sindaco ad un funzionario, in possesso dei titoli previsti per l’accesso al posto di segretario comunale, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, già in servizio presso l'Ente, per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco stesso. Egli resta comunque in carica, fino alla nomina del successore, da parte del Sindaco neoeletto, nei termini di legge previsti.
3. L'incarico di Vice Segretario può essere assegnato in aggiunta alla titolarità di un settore o alla responsabilità di uno specifico progetto od alla posizione di staff.
4. L’incarico di Vice Segretario può essere revocato, con provvedimento del Sindaco, in caso di gravi inadempienze e/o violazioni dei doveri d’ufficio.
5. Per la liquidazione dei compensi per diritti di rogito si applica la normativa contrattuale di comparto al momento vigente.
Art. 29 Responsabili di posizione organizzativa
1. I responsabili di posizione organizzativa si differenziano tra loro esclusivamente in relazione alla posizione organizzativa ricoperta e agli incarichi attribuiti.
2. Il trattamento giuridico ed economico, principale ed accessorio, è stabilito dal contratto nazionale di lavoro e, nei limiti previsti dal medesimo, dai relativi contratti collettivi decentrati integrativi.
3. Gli incarichi di responsabile dell’area delle posizione organizzative sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali e dei risultati precedentemente conseguiti dall’incaricando.
4. Il Sindaco può, per motivate ragioni organizzative e nel caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, trasferire il responsabile di posizione organizzativa, assegnandolo a nuovo incarico o revocargli, nei casi più gravi di inadempienza, l’incarico stesso.
5. Ai responsabili di posizione organizzativa del Comune è riservata la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo di cui all’art. 107 del TUEL.
6. I responsabili di posizione organizzativa sono, conseguentemente, responsabili della gestione delle risorse umane, economiche e strumentali e del controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi e dei risultati delle performance assegnate alla struttura da loro diretta.
7. L’Amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati all’attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo, attribuisce ai responsabili di posizione organizzativa incarichi di direzione di Settore, di ispezione, studio, e programmazione, nonché incarichi per l’attuazione di progetti e di programmi specifici.
Art. 30 Esercizio delle funzioni di responsabile di posizione organizzativa
1. I responsabili di posizione organizzativa, nell’esercizio delle loro funzioni, emettono provvedimenti, che assumono il nome di determinazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Le determinazioni assunte dai responsabili di posizione organizzativa sono elencate in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro tenuto da ciascun responsabile del servizio.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il visto deve essere reso dal responsabile del servizio finanziario, entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione dell’atto. Il visto non è richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti precedenti, espressamente richiamati.
4. Le determinazioni sono pubblicate in elenco all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente eseguibili, salvo quanto stabilito nel comma precedente.
5. Per quanto attiene alle ordinanze di loro competenza, i responsabili di posizione organizzativa, sono tenuti a portare tempestivamente a conoscenza del Sindaco il provvedimento adottato, copia del quale deve essere trasmesso all’ufficio competente, per la relativa conservazione.
6. Gli atti emessi dai responsabili di posizioni organizzativa possono essere revocati o annullati dagli stessi, con motivati provvedimenti nell’esercizio del potere di autotutela.
CAPO III
ARTICOLAZIONE LIVELLI DI RESPONSABILITA'
Art. 31 Responsabile di posizione organizzativa di settore
1. Il responsabile di posizione organizzativa di Settore utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli, realizza gli obiettivi individuati nel piano delle performance e nel P.E.G. operando con autonomia al fine di ottenere i risultati attesi nei tempi stabiliti.
2. A tal fine il responsabile di posizione organizzativa di Settore:
a) persegue il raggiungimento dei risultati stabiliti nel piano delle performance e nel Piano Esecutivo di Gestione per la propria struttura organizzativa, in termini ottimali di costi, tempi, qualità e modalità di erogazione del servizio;
b) formula i programmi di attività e assegna compiti e mansioni all’interno del Settore, assegnando le performance individuali e ne verifica lo stato di avanzamento, l’eventuale scostamento dalle previsioni e ne redige i consuntivi;
c) coordina l’attività dei responsabili di procedimento e delle eventuali unità organizzative semplici, presenti all’interno del Settore di propria pertinenza;
d) adotta i provvedimenti di competenza del Settore, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti ed eventualmente da atti generali di indirizzo; verifica i processi di produzione dei servizi erogati, adottando le modalità tecnico operative più adatte ed idonee alla semplificazione;
e) cura il monitoraggio, nelle forme più opportune, del grado di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato, anche attraverso azioni di customer satisfaction;
f) esprime i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Settore affidato alla sua responsabilità;
g) formula le proposte di programmazione e di P.E.G., con specificazione degli obiettivi e degli indicatori di misurazione;
h) definisce la performance annuale di ciascuno dei propri collaboratori e ne valuta i risultati finali, alla luce del raggiungimento delle performance di organizzazione di Ente e di quelle della struttura organizzativa di sua responsabilità;
i) gestisce il personale assegnato al Settore e ne cura la mobilità all’interno dello stesso, fra le sue possibili articolazioni organizzative; provvede alla quantificazione del fabbisogno annuale di risorse umane, in stretta relazione agli obiettivi da raggiungere, ne valuta le prestazioni nell’ambito delle disposizioni contrattuali e dei regolamenti comunali vigenti e ne promuove la crescita professionale; individua i fabbisogni formativi e favorisce la partecipazione del personale alle attività di aggiornamento programmate;
j) nomina i responsabili di procedimento nel limite del budget di spesa assegnatogli a questo titolo;
k) svolge, inoltre, tutte le funzioni a lui assegnate da norme di legge, di Statuto o di Regolamento o di contratto collettivo di comparto al momento vigente.
Art. 32 Responsabile di posizione organizzativa assegnato ad altri incarichi
1. Ai responsabili di posizione organizzativa possono essere attribuiti anche incarichi attinenti alla realizzazione di specifici programmi o progetti, nonché ad attività di studio, di ricerca e di carattere ispettivo, aventi particolare rilevanza per l’oggetto trattato o per la professionalità richiesta. I relativi compiti sono definiti in relazione all’incarico attribuito.
2. Gli stessi dipendenti, comunque, rispondono della correttezza tecnico professionale delle attività svolte e del conseguimento degli obiettivi di performance loro assegnati.
3. Il responsabile di posizione organizzativa incaricato della realizzazione di un progetto o programma, che coinvolga la competenza di più Settori, promuove le intese con i responsabili di posizione organizzativa dei Settori interessati, al fine della piena attuazione dell’incarico conferito.
Art. 33 Modalità di affidamento degli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa
1. L'affidamento degli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa è effettuato dal Sindaco, con provvedimento motivato, sentiti gli Assessori Comunali ed il Segretario Comunale.
2. L’affidamento dei predetti incarichi è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e nei conseguenti atti di indirizzo e di programmazione dell’Amministrazione, quali le performance di organizzazione e le performance di struttura apicale.
3. Nell’affidamento degli incarichi stessi, il Sindaco può prescindere dalle precedenti assegnazioni di funzioni a seguito di concorsi, salvo che non sia richiesto un requisito professionale specifico per la copertura dell’incarico;
4. Il Sindaco, per il conferimento di ciascun incarico di direzione e per il passaggio ad incarichi di funzioni di responsabilità di posizione organizzativa diverse, tiene conto:
a) delle caratteristiche dei programmi e delle performance da realizzare;
b) delle esigenze di carattere organizzativo dell'Amministrazione;
c) delle attitudini, capacità e requisiti professionali in possesso del singolo funzionario;
d) delle specifiche esperienze lavorative maturate dall’interessato nelle materie di competenza della struttura;
e) dei risultati raggiunti negli incarichi di responsabilità precedentemente ricoperti dall’interessato;
f) della capacità manageriale del dipendente interessato nella realizzazione delle performance;
g) del suo curriculum professionale.
5. Gli incarichi di direzione non possono avere durata superiore al mandato amministrativo del Sindaco e sono, comunque, prorogati sino al rinnovo degli stessi da parte del Sindaco neo eletto, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 34 Rapporti tra segretario comunale e responsabili di posizione organizzativa
1. Al fine di garantire l’unitarietà e la coerenza delle attività delle singole unità organizzative, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune, i responsabili di posizione organizzativa coadiuvano il segretario comunale nell’espletamento delle sue funzioni.
2. Il segretario comunale, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento che gli sono attribuite, può emanare direttive di indirizzo per l’azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi formulati dal Sindaco. I responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a tenere conto nella loro azione delle direttive ricevute.
3. Il segretario comunale verifica periodicamente con i responsabili di posizione organizzativa, lo stato di attuazione del piano delle performance e dei piani esecutivi di gestione, dei loro tempi di attuazione e della qualità dei servizi erogati.
4. Nel caso in cui il segretario comunale rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti per l'attuazione degli obiettivi, assieme ai responsabili di posizione organizzativa cerca di superare dette criticità. Il segretario comunale trasmette apposita relazione al Sindaco, sullo stato delle cose, per l’adozione degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.
Art. 35 Graduazione delle posizioni di responsabilità
1. Le posizioni di responsabilità delle strutture organizzative, sono graduate, anche ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto, in funzione dei seguenti fattori, variamente ponderati o specificati della struttura organizzativa di riferimento:
a. complessità organizzativa e gestionale;
b. responsabilità gestionali, tecniche e amministrative interne o esterne;
c. quantità delle risorse assegnate (budget, numero dipendenti, …);
d. professionalità richiesta per la direzione della struttura organizzativa stessa.
2. La valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità di posizione organizzativa competono alla Giunta Comunale, la quale vi provvede, con propri atti di organizzazione e secondo una predeterminata metodologia, con l’ausilio tecnico del nucleo di valutazione.
3. La graduazione delle posizione di responsabilità dei dipendenti non incaricati di posizione organizzativa, invece, è determinata nel rispetto delle procedure stabilite dal C.C.N.L. di comparto al momento vigente, secondo i criteri generali adottati dall’Ente, con l’ausilio tecnico del nucleo di valutazione ed eventualmente dell’Ufficio di controllo interno e dal contratto collettivo integrativo decentrato.
CAPO IV TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 36 Incarichi a soggetti esterni fuori della dotazione organica
1. L'Amministrazione può ricoprire, mediante contratti a tempo determinato di lavoro subordinato, i posti di categoria D e di alta specializzazione, previsti all’interno della dotazione organica, nonché quelli relativi ai componenti degli uffici di staff di cui all’articolo 20 del presente Regolamento.
2. Per il conseguimento di specifici obiettivi o per lo svolgimento di determinati compiti, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di lavoro subordinato per i funzionari e le alte specializzazioni, in misura non superiore al limite percentuale stabilito dalla legge della dotazione organica rispettivamente dell’ex area direttiva, ora categoria D. Possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva o di alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente, rispetto alla dotazione organica dell'Ente, arrotondando il prodotto con le modalità stabilite dalla legge.
3. Detti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e devono prevedere le cause e le modalità di eventuale risoluzione anticipata del contratto stesso. E’ esclusa la proroga tacita di tali contratti alla loro scadenza.
4. I predetti contratti sono stipulati, previa verifica del possesso dei titoli e requisiti previsti per l’accesso dall’esterno alla categoria del posto da ricoprire, previa selezione pubblica aperta a tutti i candidati, compresi quelli già alle dipendenze del Comune, in possesso dei titoli e requisiti previsti per l’accesso. Le modalità selettive devono essere previste nell’apposito bando.
5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, da una indennità “ad personam” commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta dall’interessato, all’esperienza professionale richiesta ed anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste. Il trattamento economico e l'eventuale indennità “ad personam” sono definiti in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.
6. Gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e/o di alta specializzazione sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 37 Costituzione di aree delle posizioni organizzative a part-time.
1. La costituzione di aree delle posizioni organizzative a part-time può essere determinato con deliberazione motivata della Giunta Comunale, in base alle esigenze organizzative in cui si articola l’organizzazione generale del Comune.
2. La durata della prestazione lavorativa deve essere commisurata agli obiettivi connessi alla posizione organizzativa ricoperta, ai risultati attesi in relazione ai programmi dell’Amministrazione. Detta prestazione non può essere, in ogni caso, inferiore alle diciotto ore settimanali, con articolazione orizzontale o verticale, purché compatibile con l’incarico ricevuto. L’area delle posizioni organizzative a part-time non può quindi essere costituita per una percentuale di prestazione lavorativa settimanale inferiore al 50%.
3. La costituzione di aree delle posizioni organizzative a part-time può essere determinata con deliberazione motivata della Giunta Comunale in base alle esigenze organizzative in cui si articola l’organizzazione generale del Comune.
4. La retribuzione tabellare dei responsabili di posizione organizzativa con contratto a tempo parziale sarà rapportata, con riferimento a quella prevista dal relativo C.C.N.L. di comparto alla durata della prestazione lavorativa a tempo pieno.
5. In modo analogo, anche la retribuzione di posizione e quella di risultato saranno rapportate alla specificità e peculiarità del rapporto di lavoro a tempo parziale. La retribuzione di posizione dell’incaricato della responsabilità di un’area delle posizioni organizzative a part-time, sarà percentualmente rapportata alla percentuale di prestazione lavorativa dovuta.
6. Nel caso in cui il rapporto preveda una prestazione pari al 50% l’interessato potrà godere di tutte le possibilità previste dalle vigenti norme in materia per i dipendenti pubblici, che prestino attività con questo tipo di rapporto a part-time.
Art. 38 Part time
1. L'Amministrazione Comunale al fine di favorire l'impiego flessibile del personale, nelle sue varie articolazioni e forme, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a. assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale con questo tipo di rapporto, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, valutando discrezionalmente l’interesse dell’Amministrazione per tale trasformazione.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.
3. Qualora un dipendente a tempo indeterminato che sia stato assunto a part-time, dopo i 3 anni trascorsi in detto rapporto, chieda di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno, e nello stesso anno l’Amministrazione intenda procedere ad un’assunzione dall’esterno nello stesso profilo professionale e categoria contrattuale in cui risulti inquadrato il predetto dipendente, non si potrà procedere alla
assunzione medesima se non si sarà prima provveduto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno del dipendente interessato.
Art. 39 Contratti di somministrazione a tempo determinato
1. L'Amministrazione Comunale può utilizzare il contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo (contratto di somministrazione a tempo determinato), nel limite previsto dalle disposizioni vigenti in materia, nei seguenti casi:
a. per acquisire temporaneamente professionalità non previste nella dotazione organica, anche al fine di sperimentarne la necessità;
b. per la temporanea copertura di posti vacanti, in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni;
c. per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte col personale in servizio;
d. per particolari fabbisogni professionali che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e. nei casi previsti dal contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo è consentito per tutti i profili professionali delle categorie contrattuali rispetto alla dotazione organica dell’Ente, esclusi i posti inquadrati in cat. D. Sono altresì escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco, come Ufficiale di Governo.
3. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato potrà avere la durata prevista dalle vigenti norme in materia.
4. Nel caso di contratto di somministrazione a tempo determinato a fronte di esigenza stagionale detto contratto non potrà, di norma, avere durata superiore al periodo inerente la stagionalità.
Art. 40 Telelavoro
1. L’amministrazione promuove la sperimentazione del telelavoro fra i possibili modi di attuazione del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
2. Nel rispetto dei vincoli di Xxxxxxxx potranno stipularsi, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e con la natura specifica delle attività da realizzare in forma sperimentale, appositi contratti di lavoro con i quali, previa installazione delle necessarie apparecchiature informatiche e telematiche, sia consentito ai dipendenti di svolgere la propria attività lavorativa in luogo diverso dalla sede ufficiale di lavoro. In attesa del completamento della normativa in materia, la disciplina di detti contratti dovrà essere prevista nel dettaglio con provvedimento propedeutico della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa prevista, a riguardo, nel C.C.N.L. di comparto.
CAPO V
RESPONSABILITA', REVOCA, VALUTAZIONE E SOSTITUZIONI TEMPORANEE O PER VACANZA
Art. 41 Responsabilità delle posizioni organizzative
1. I responsabili di posizione organizzativa, ivi compresi, quelli assunti a termine, a tempo indeterminato, a tempo pieno ed a tempo parziale, sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle strutture, secondo il ciclo delle performance, alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti.
2. Qualora le violazioni in materia di assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o nelle altre forme di lavoro flessibile previste all’art. 36 del vigente DLgs. 165/2001 avvenga da parte del responsabile di posizione organizzativa per dolo o colpa grave, fermo restando i procedimenti disciplinari conseguenti, l’Amministrazione ha l’obbligo di recuperare nei confronti dei predetti funzionari le somme pagate a tale titolo.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l’utilizzo di detti collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile di posizione organizzativa interessato che ha stipulato il relativo contratto, o per quello che ha provveduto all’utilizzo illegittimo di quel collaboratore.
Art. 42 Valutazione delle prestazioni e dei risultati
1. Ai fini della verifica dei risultati, le prestazioni dei responsabili di posizione organizzativa sono soggette a valutazione annuale della loro performance individuale.
2. La valutazione della loro performance individuale avverrà tenendo conto della percentuale di realizzazione della performance di organizzazione e delle performance della struttura di cui sono responsabili, oltreché delle eventuali altri performance individuali loro assegnate. Nella valutazione della performance individuale si terrà conto del loro comportamento organizzativo, tenuto nella realizzazione delle performance stesse.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguenti è finalizzata inoltre alla attribuzione o riconferma degli incarichi e della retribuzione di risultato. Al termine di ogni anno ciascun responsabile di
P.O. presenta, al nucleo di valutazione di cui al successivo articolo, una relazione sull’attività svolta.
4. Il nucleo di valutazione confronta le relazioni pervenute, sia con i dati derivanti dal monitoraggio della gestione svolto nel corso dell’anno sulle performance assegnate, sia con i risultati ottenuti o obiettivamente riscontrabili anche con indagini a campione effettuate presso l’utenza del servizio. In tale
attività il nucleo di valutazione terrà conto delle dotazioni organiche, dei beni strumentali e delle risorse economiche effettivamente messe a disposizione di ciascun responsabile.
5. I criteri del sistema di valutazione delle performance devono essere preventivamente determinati.
6. Qualora l’attività di verifica delle prestazioni e dei risultati di cui sopra, evidenzi scostamenti tra i risultati attesi degli obiettivi assegnati e i risultati effettivamente conseguiti da ciascun responsabile di posizione organizzativa, il nucleo di valutazione ne informa il Sindaco e i diretti interessati.
7. In caso di valutazione gravemente o totalmente negativa, espressa dal nucleo di valutazione, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la revoca degli incarichi, previa acquisizione in contraddittorio delle controdeduzioni del responsabile di posizione organizzativa interessato.
8. L’esito delle valutazioni periodiche è riportato nel fascicolo personale del responsabile di posizione organizzativa interessato.
9. In caso di ripetuti gravi scostamenti dalle direttive assegnate ai responsabili di posizione organizzativa o di risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e delle risorse umane, si applicano le norme sanzionatorie previste dal vigente CCNL del comparto per i dipendenti.
Art. 43 Revoca degli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa
1. Il Sindaco può disporre la revoca anticipata dell'incarico di responsabilità di posizione organizzativa:
a) per modifica organizzativa delle strutture apicali dell'Ente per cui quell’area delle posizioni organizzative non sia più prevista come Settore;
b) a seguito dell’accertamento dei risultati negativi della gestione, per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano delle performance e con il Piano Esecutivo di Gestione, accertati dal nucleo di valutazione.
2. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Sindaco con atti motivati, sentito il Segretario Comunale, nel rispetto della procedura prevista a riguardo dalla legge e dal C.C.N.L. di comparto al momento vigente in materia.
Art. 44 Sostituzione in caso di assenza o vacanza
1. In caso di temporanea assenza o impedimento di un responsabile di posizione organizzativa, l'assolvimento delle relative funzioni è conferito al Segretario Comunale o, con apposito atto d’incarico del Sindaco, ad altro Responsabile di servizio dotato di professionalità adeguata all’incarico.
2. In caso di assenza per ferie, il Sindaco, su proposta del responsabile di posizione organizzativa competente, può attribuire le funzioni vicarie ad un dipendente della stessa area della medesima categoria o immediatamente inferiore.
3. Con il medesimo provvedimento il Sindaco, stabilisce la misura dell’indennità corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita.
Art. 45 Conferme, sospensioni e recessi
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle fonti contrattuali e del presente regolamento, adotta nei confronti dei funzionari di categoria apicale gli atti relativi:
a) alla conferma o meno in servizio, una volta completato il periodo di prova;
b) alla sospensione cautelare dal servizio nei casi obbligatori e discrezionali previsti per legge;
c) alla risoluzione del rapporto;
d) alle assenze dal servizio per malattia, infortunio o altra causa che ne renda certa o presumibile la protrazione nel tempo.
2. Gli adempimenti istruttori verranno curati dal Settore Personale.
Art. 46 Il Responsabile di Unità di progetto
1. Il Responsabile di Unità di progetto persegue il raggiungimento degli obiettivi specifici attribuitegli dall’Amministrazione attraverso il piano delle performance;
2. Il responsabile dell’Unità di Progetto:
a) formalizza, all’atto di assunzione dell’incarico, la quantità e qualità delle risorse ritenute necessarie e ne richiede l’assegnazione mediante predisposizione o variazione del P.E.G.;
b) persegue l’obiettivo assegnato dal piano delle performance, operando negli ambiti discrezionali previsti dal Progetto;
c) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali a tal fine assegnate;
d) verifica il grado di attuazione del Progetto, l’economicità dello stesso rispetto alle risorse assegnate; utilizza gli opportuni strumenti di controllo; riferisce a tempi stabiliti al Segretario Comunale e all’Assessore, competente per materia.
Art. 47 Il Responsabile del Procedimento
1. Il responsabile del procedimento è nominato dal responsabile di posizione organizzativa, attraverso una specifica determinazione, preposto ad una unità organizzativa.
2. L’incarico è assegnato a personale munito dei requisiti amministrativi e tecnici per l’espletamento dello stesso;
3. In caso di mancata nomina, di assenza e impedimento, le funzioni di responsabile del procedimento sono esercitate dal responsabile di posizione organizzativa stesso.
TITOLO SESTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 48 Direzione operativa
1. Per realizzare un compiuto processo di integrazione organizzativa può essere istituita la Direzione operativa.
2. La Direzione operativa è composta da tutti i responsabili di posizione organizzativa in servizio presso l’ente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed è presieduta dal Segretario Comunale.
3. La Direzione operativa ha compiti consultivi e propositivi ed in particolare:
a) supporta l’attività della Giunta comunale mediante la formulazione delle proposte e dei pareri richiesti;
b) esamina e approfondisce le questioni che presentino aspetti problematici e difficoltà operative nella gestione;
c) propone particolari programmi di lavoro e modalità operative, finalizzate al superamento di tali difficoltà;
d) propone all’Amministrazione eventuali modifiche e semplificazioni dei processi decisionali che coinvolgano più settori;
e) collabora alle stesura del piano delle performance del Comune.
4. La Direzione operativa si riunisce a cadenza fissa o su iniziativa del Segretario Comunale ed esamina le principali questioni e difficoltà operative che emergano nello svolgimento della attività amministrativa e che ostacolano la puntuale e piena attuazione degli indirizzi degli Organi di Governo e la realizzazione del piano delle performance.
5. Alle sue riunioni può partecipare il Sindaco o un suo delegato per il raccordo con le strategie generali adottate dall'organo politico.
Art. 49 Gruppi di Lavoro
1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro interdisciplinari, qualora ciò si renda necessario al fine di curare, in modo ottimale, il perseguimento di obiettivi o di performance che implichino l’apporto di professionalità qualificate e differenziate, appartenenti a settori diversi.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di posizione organizzativa avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro Responsabile, individuato nell’atto istitutivo del gruppo di lavoro stesso.
3. La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro è del segretario comunale.
4. La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo di lavoro.
TITOLO SETTIMO
ORGANI DI SUPPORTO E GARANZIA
CAPO I
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 50 Composizione, nomina dei componenti e durata in carica
1. Il Comune è dotato di un Nucleo di valutazione (NDV), che può essere costituito anche in forma associata con altri Enti.
Il NDV è un organo che opera in posizione di piena autonomia e risponde direttamente al Sindaco del proprio operato.
Il NDV stabilisce autonomamente criteri e modalità relative al suo funzionamento ed è tenuto a presentare al Sindaco il programma annuale della sua attività.
In caso di NDV in forma associata la disciplina convenzionale prevale sul presente regolamento.
2. Il nucleo è composto da due o più componenti esterni esperti in tecniche di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione e dal Segretario Comunale.
3. I componenti esperti, esterni all’Amministrazione, individuati “intuitu personae”, sulla base di valutazione di importanti esperienze professionali, nel campo della gestione delle risorse e della valutazione delle prestazioni di dipendenti e di responsabili di P.O., avendo fatto parte di organi di valutazione di tali prestazioni, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali presso Amministrazioni pubbliche o presso privati, mediante scelta diretta e fiduciaria, sono nominati dalla Giunta Comunale, sulla base della valutazione dei relativi curricula.
4. I componenti dovranno essere in possesso di diploma di laurea e se svolgano simili funzioni presso altre pubbliche Amministrazioni dovranno garantire che queste attività non precludano un corretto adempimento delle stesse presso questo Comune.
5. L’atto di nomina individua la durata in carica dei component,i che non potrà avere una durata iniziale superiore a 3 anni e non potranno che essere riconfermati una sola volta. Esso comunque in ogni caso, non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco e della Giunta.
6. L’incarico conferito può cessare inoltre per dimissioni della maggioranza dei componenti o revoca da parte della Giunta, con atto motivato, per giustificati motivi.
7. Ai componenti del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti o dell’organo di controllo interno non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 7 del DLgs. 165/2001.
Art. 51 Organizzazione
1. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco; ciascuno dei suoi componenti ha diritto di accesso ad atti, documenti ed archivi informatici, necessari per il
periodico monitoraggio dell’attività dei settori e dei servizi, accesso che deve avvenire avvalendosi dell’apposito ufficio di supporto all’Organo.
2. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività in forma collegiale. Ogni attività svolta collegialmente, ivi comprese le eventuali decisioni, determinazioni o pareri, deve essere formalmente verbalizzata ed opera a maggioranza dei suoi membri e per la validità delle sue sedute occorre la presenza di non meno di due terzi dei suoi componenti.
3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni di presidente dell’organo indipendente di valutazione.
4. Il nucleo di valutazione si avvale per la sua attività tramite l’apposito ufficio del supporto delle strutture addette al controllo di gestione ed alla gestione delle risorse umane.
5. Il nucleo di valutazione può comunque affidare ai singoli membri attività istruttorie, di studio e di ricerca, in riferimento a problemi specifici, nonché attività di verifica e ispezione, definendone modalità e tempi di esecuzione.
6. Il nucleo di Valutazione delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 52 Funzioni
1. Il nucleo di valutazione:
Propone alla Giunta del Comune, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione della performance, elaborato con il contributo della struttura e delle XX.XX., secondo il sistema di relazioni vigente, e le sue eventuali modifiche periodiche.
Effettua il monitoraggio costante sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
Comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco.
Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo le disposizioni in materia di cui al DLgs. 150/2009, dai CCNL di comparto e dal presente Regolamento, nel rispetto del principio generale di valorizzazione della professionalità e del merito.
Propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di struttura apicale e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione.
È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla C.I.V.I.T.
Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità.
Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Esprime un parere sulla proposta di metodologia e graduazione delle posizioni delle P.O. ed i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione.
Propone una graduazione delle posizioni delle P.O. in applicazione della metodologia di pesatura delle P.O. in relazione alle risorse disponibili.
Xxxxxxx pareri se richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo.
Valida il rapporto sulla performance dell’Ente.
2. Il nucleo di valutazione collegialmente può essere sempre interpellato dagli organi di direzione politica dell’amministrazione, per la formulazione di pareri su materie che attengano all’organizzazione dell’ente ed ai sistemi di controllo della gestione.
TITOLO OTTAVO
I PRINCIPALI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
CAPO I
PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE E DOTAZIONE ORGANICA
Art. 53 Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale è il documento nel quale è prevista la consistenza del personale dipendente, inquadrato in base al sistema di classificazione del personale contrattualmente vigente, per profili professionali e categorie contrattuali, alla data della sua definizione.
2. La dotazione organica è approvata dalla Giunta Comunale in relazione alla programmazione delle attività dell'Ente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ed è oggetto di ridefinizione complessiva a scadenza triennale, ovvero prima della scadenza del triennio ogni qualvolta risulti necessario a seguito di riordino, trasformazione o trasferimento di funzioni, ovvero istituzione o soppressione di servizi o quando se ne verifichi la necessità.
3. La Giunta Comunale provvede, con altra deliberazione, contestualmente a quella di cui al precedente comma, alla individuazione delle unità organizzative di massimo livello nelle quali si articola la struttura organizzativa dell’Ente. Qualora l’Amministrazione costituisca società od Enti, comunque denominati ovvero assuma partecipazioni in società, Consorzi od altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adotterà, sentite le XX.XX., nelle forme così come previsto dalle disposizioni dei CCNL del comparto Regioni - AA.LL., per gli effetti derivanti da dette scelte sul personale interessato, provvedimenti di trasferimento di dette risorse umane, finanziarie e strumentali, prima impiegate nella gestione diretta dei servizi trasferiti, in modo che queste risultino adeguate alle funzioni esercitate dal nuovo gestore, provvedendo contemporaneamente alla conseguente rideterminazione della propria dotazione organica in diminuzione dello stesso numero dei posti nei profili professionali e categorie contrattuali previste dei posti stessi. Questa Amministrazione non potrà quindi più conservare i relativi posti nella propria dotazione organica, ma dovrà obbligatoriamente trasferire definitivamente al nuovo gestore, il personale prima addetto alla gestione dei servizi trasferiti od in alternativa collocare detto personale in disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e 34 del DLgs. 165/2001.
4. Qualora le procedure previste al predetto comma potessero rivelarsi anche di non breve durata, fino a quando i provvedimenti previsti al precitato comma stesso non saranno perfezionati, ope legis, la dotazione organica di questo Ente sarà rideterminata, seppur in via provvisoria, in misura pari al numero dei posti coperti della stessa dotazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento in cui sia proceduto all’istituzione od all’assunzione della partecipazione da parte dell’Ente in società, tenuto conto però anche dei posti vacanti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di verticalizzazioni del personale, da desumersi da atti formali di avvio di dette procedure, diminuito del personale effettivamente trasferito ai nuovi gestori.
5. In attesa dell’adozione del predetto atto formale di rideterminazione della propria dotazione organica da parte delle AA.LL. interessate, la dotazione organica è comunque temporaneamente rideterminata per legge in diminuzione dei posti con cui questo Comune gestiva i servizi trasferiti, con conseguente collocazione in soprannumero del personale interessato.
Art. 54 Pianificazione e programmazione delle risorse umane
1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire.
2. La Giunta Comunale approva il piano triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente e delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, adottata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa, ivi contenuti.
Art. 55 Piano annuale delle assunzioni
1. Sulla base del piano triennale è elaborato il piano annuale delle assunzioni di personale.
2. Il predetto piano annuale costituisce l’atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno di risorse umane in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall’Amministrazione.
3. Il piano annuale del personale comprende il piano di assegnazione degli organici ed il piano delle assunzioni.
4. Il piano di assegnazione degli organici determina l'organico delle strutture organizzative apicali nell'anno di riferimento. Esso si compone dell'elenco del personale suddiviso per categorie e profili professionali e dell'elenco delle variazioni di dotazione organica previste nell'anno.
5. Il piano delle assunzioni indica l'elenco dei profili professionali, divisi per categoria, che si intende ricoprire attraverso modalità che danno luogo a nuovi oneri per l'Ente, sia attraverso nuove assunzione dall'esterno, anche attraverso procedure di mobilità, che attraverso sviluppi verticali di carriera in categoria superiore o comunque implicanti una modifica di profilo professionale, onerosa per l'Ente.
6. La proposta del piano è elaborato ogni anno dal Segretario Comunale, sulla base delle proposte e delle richieste avanzate dai responsabili di posizione organizzativa, contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale.
7. I provvedimenti attuativi del piano annuale sono di competenza dei responsabili di posizione organizzativa del Settore interessato.
Art. 56 Organigramma
1. La dotazione organica comprende l’organigramma aggiornato dell’articolazione interna di ogni singolo settore o servizio o struttura organizzativa, con indicazione:
a) della denominazione delle singole unità organizzative;
b) della dotazione organica assegnata alle singole unità organizzative;
c) delle categorie ed i profili professionali previsti dalla dotazione organica.
2. Alla tenuta dell’organigramma provvede il settore Personale.
Art. 57 Collocamento a riposo d’ufficio
1. Il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d’età anagrafica prescindendo dall’anzianità di servizio maturata dallo stesso o potrà avvenire al compimento del 40° di servizio utile a pensione, comunque maturato, al di là dell’età anagrafica dell’interessato, in questo caso l’Amministrazione informerà il dipendente interessato con un preavviso di 6 mesi.
CAPO II GESTIONE DEL RAPPORTO
Art. 58 Profili professionali e mansioni
1. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni e delle mansioni di ciascuna categoria contrattuale.
2. I lavoratori sono adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti o a quelle proprie della categoria di appartenenza, essendo equivalenti ed esigibili, purché professionalmente compatibili, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali e di legge, vigenti in materia.
Art. 59 Mobilità interna
1. L’Ente promuove la mobilità interna dei dipendenti quale strumento di carattere organizzativo ispirato ai principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al fine di contemperare le proprie esigenze organizzative e la valorizzazione delle attitudini e la crescita professionale dei lavoratori.
2. Essa è attuata nel rispetto dei criteri di competenza e professionalità, nell’ambito della classificazione contrattuale di appartenenza.
3. Il principio di trasparenza si attua assicurando a tutti i dipendenti interessati adeguate motivazioni rispetto ai posti che si intendono ricoprire, mediante procedure di mobilità interna, che li coinvolgano direttamente.
4. La mobilità può essere d’ufficio o volontaria.
5. La mobilità può avvenire anche per far fronte a situazioni emergenti nei servizi in relazione al riequilibrio del personale addetto, per ragioni di riorganizzazione, di funzionalità dei servizi e di opportunità connesse alla migliore utilizzazione del personale, ovvero dalla eventuale opportunità di rotazione del personale nei diversi ambiti di competenza dell'Ente.
6. La mobilità volontaria è disposta sulla base di istanza degli interessati.
7. Il processo di mobilità interna del personale può essere accompagnato da eventuali iniziative formative e di riqualificazione professionale.
Art. 60 Mobilità provvisoria
1. Al fine di far fronte ad esigenze particolari connesse con il carico lavorativo di una unità organizzativa è possibile disporre la mobilità temporanea, anche per una sola parte della prestazione lavorativa giornaliera del personale dipendente interessato.
2. La mobilità di cui al presente articolo è disposta, di norma, per un periodo di sei mesi per anno solare, rinnovabile, da indicare nel provvedimento, con provvedimento del Segretario Comunale, sentiti i responsabili di posizione organizzativa interessati, qualora il personale sia incardinato in settori diversi.
3. Qualora le esigenze che hanno dato luogo alla mobilità assumano carattere permanente, si procederà ad attivare la mobilità ordinaria.
Art. 61 Mobilità d’ufficio
1. In caso di accertata incompatibilità ambientale di un dipendente nella posizione di lavoro ricoperta, è possibile disporre, d’ufficio, il suo trasferimento definitivo ad altra unità organizzativa.
2. Il trasferimento di cui al presente articolo è disposto dal Segretario Comunale, sentiti i responsabili di posizione organizzativa dei settori di provenienza e di destinazione dei dipendenti interessati.
Art. 62 Mobilità esterna
1. E' consentita la mobilità del personale dipendente da e per altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'Amministrazione Comunale può, previa selezione pubblica su richiesta motivata dell'interessato, acquisire personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, regolamenti o contratto, a condizione che sussista posto vacante e disponibile in organico della stessa categoria d’inquadramento e del profilo professionale, corrispondente a quello posseduto dal richiedente.
3. Il personale da assumere tramite la mobilità esterna può essere sottoposto ad un colloquio preventivo da parte del responsabile di posizione organizzativa del settore a cui sia destinato, perché esprima motivato parere in merito.
4. Prima di procedere a qualsiasi assunzione di personale a tempo indeterminato l’Amministrazione procederà alla stabilizzazione del personale eventualmente in comando da altro Ente pubblico e successivamente all’esperimento della procedura di mobilità volontaria in entrata ex art. 30 del DLgs. 165/2001.
Art. 63 Trasferimento temporaneo - Comando
1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, presso altra pubblica amministrazione, che ne inoltri motivata richiesta.
2. Il trasferimento di cui al comma 1) può intervenire, sentito il dipendente interessato che deve esprimere il proprio preventivo consenso, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile.
3. Il comando è disposto, sentito il responsabile della posizione organizzativa della struttura organizzativa nella quale sia incardinato il dipendente, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, gestionali e funzionali del Comune, con provvedimento del responsabile della posizione organizzativa del Personale, sentita la Giunta Comunale.
4. L’Amministrazione può utilizzare personale in comando o distacco da altre Pubbliche Amministrazioni per periodi fino ad un anno, rinnovabile.
Art. 64 Mobilità per inidoneità psico-fisica
1. Il personale, riconosciuto inidoneo permanentemente alle mansioni affidategli, ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa, è soggetto, di norma, a mobilità interna obbligatoria, in mansioni della stessa categoria compatibili con le inidoneità riscontrate.
2. Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente riconosciuto inidoneo, lo stesso può essere mantenuto nello stesso settore, previo parere favorevole del responsabile di posizione organizzativa di appartenenza e per le figure apicali previo parere del segretario comunale, ovvero assegnato ad altro settore dove possa svolgere mansioni della stessa categoria ma compatibili.
3. Qualora la dotazione organica dell’Ente non permettesse il mutamento di mansioni, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente interessato.
Art. 65 Mutamento profilo professionale
1. Nel caso in cui dal referto risulti una inidoneità a singoli e non specifici compiti del mansionario, viene richiesto al responsabile di posizione organizzativa dell'unità organizzativa presso la quale il dipendente è assegnato, ovvero al Segretario Comunale in caso di figure apicali, se il dipendente possa continuare ad essere ancora proficuamente impiegato nelle mansioni ricoperte. Ove il responsabile di posizione organizzativa o il Segretario comunale attesti l'impossibilità di utilizzare proficuamente il dipendente nel profilo professionale rivestito, si procede, nei successivi sessanta giorni, secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Nel caso in cui il dipendente sia idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di posti di dotazione organica, può utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile, anche in mansioni proprie di profili professionali ascritti a categorie inferiori, con il preventivo consenso del dipendente da acquisirsi in forma scritta.
3. Il dipendente viene ricollocato in altro profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento della categoria professionale, nello stesso o altro servizio;
b) mutamento della categoria di inquadramento contrattuale.
4. Il dipendente è mantenuto alla stessa categoria contrattuale a condizione che sia vacante e disponibile il relativo posto di profilo professionale, compatibile alla data in cui è pervenuto il referto di inidoneità o nei successivi sessanta giorni.
5. Ove non sia possibile individuare altro profilo professionale della stessa categoria contrattuale in cui ricollocare il dipendente, si potrà procedere ad inquadrare il dipendente nella categoria inferiore, previa acquisizione del consenso del dipendente in tal senso.
6. Qualora il dipendente non dia il necessario assenso all’inquadramento in una categoria inferiore, l’Ente potrà recedere dal contratto individuale di lavoro con l’interessato.
7. A tal fine, entro sessanta giorni dal ricevimento del certificato medico, viene comunicato al dipendente l'inizio del procedimento per il mutamento del suo profilo professionale, indicando il profilo ovvero i nuovi profili professionali, in cui lo stesso potrà essere inquadrato ed i requisiti richiesti per ricoprire i predetti profili.
Art. 66 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all’utenza, interna ed esterna, nonché, in genere, alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dei servizi dell’Amministrazione comunale.
2. Competenti a determinare l’orario di lavoro sono i responsabili di posizione organizzativa di settore, relativamente alla unità organizzativa alla quale risultano preposti.
3. Le determinazioni di cui al comma 2, sono assunte nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali di comparto e sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, previo confronto delle articolazioni orarie predisposte da ciascun responsabile di posizione organizzativa di settore, da effettuarsi, in sede di Direzione operativa, al fine di assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi.
4. L’orario notturno è quello intercorrente tra le ore 22,00 di un giorno e le ore 6,00 del giorno successivo. E’ considerato lavoratore notturno il dipendente che presti attività lavorativa per almeno 3 ore in detto arco di tempo.
Art. 67 Assenze per malattia
1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DL 112/2008, così come convertito con la Legge 133/2008, per ciascun periodo di assenza per malattia del dipendente di qualunque durata, nei primi 10 giorni è corrisposto un trattamento economico comprendente solo le seguenti voci:
-Stipendio tabellare;
-Posizione economica orizzontale;
-Retribuzione individuale di anzianità (se in godimento)
-Assegni ad personam (se in godimento)
2. La trattenuta avverrà con la mensilità successiva al mese in cui s’è verificata l’assenza per malattia in ventiseiesimi, secondo la disciplina di cui all’art. 10, comma 4 del CCNL 9.5.2006.
3. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le voci corrisposte saranno quelle nelle percentuali previste.
4. Nel caso di trattamento economico ridotto in caso di assenza per malattia di cui all’art. 21, comma 7 del CCNL 6.7.95 le predette voci di trattamento economico fondamentale saranno corrisposte nella stessa misura percentualmente così ridotta.
5. Resta fermo il trattamento economico per intero così come previsto dall’art. 22 del CCNL 6.7.95 in caso di assenza per infortunio sul lavoro od a causa di malattia professionale, nonché per le assenze di cui all’art. 21, comma 7 bis del CCNL 6.7.95.
6. Qualora la assenza per malattia si protragga per un periodo superiore a 10 gg. ed in ogni caso al terzo periodo di assenza per malattia nell’anno solare l’assenza dovrà essere giustificata con apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, compresi i medici di base.
7. Anche per l’assenza di un solo giorno per malattia sarà dovuta la certificazione medica giustificativa. Sarà obbligo del Comune, nei casi previsti dalla legge, inviare al dipendente la visita del medico fiscale dell’ASL, competente per territorio.
8. Le assenze per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme per la contrattazione integrativa, sono escluse le assenze per congedo per maternità, compresa l’interdizione anticipata al lavoro, quella per paternità.
9. Una volta che il dipendente abbia comunicato all’Ufficio competente del Comune la propria assenza per malattia, anche qualora non si sia ancora recato dal proprio medico e non sia stato da questo visitato dovrà mantenersi disponibile presso la sede dove ha comunicato di trascorrere il periodo di malattia nelle fasce d’obbligo previste dalle vigenti Circolari in materia del Dipartimento della Funzione pubblica di ciascuno dei giorni di durata della malattia stessa , compresi i giorni non lavorativi e quelli festivi per potere essere sottoposto a visita di controllo da parte del medico fiscale. Qualora il dipendente ammalato dovesse sottoporsi a visite mediche, esami clinici o terapie per cui dovesse assentarsi da detta sede deve preventivamente informare il competente Ufficio del Comune, in caso contrario la sua assenza alla visita fiscale non sarà da considerarsi giustificata, con tutte le conseguenze previste nella fattispecie.
Art. 68 Ferie, permessi, recuperi
1. La pianificazione delle ferie avviene mediante piani annuali che, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, contempera la peculiarità di ogni servizio e le esigenze di ogni lavoratore ad avere un congruo periodo di riposo per il pieno recupero psico – fisico.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno viene predisposto il piano ferie del personale dipendente.
3. In caso di concomitanza di più richieste, incompatibili fra di loro, per lo stesso periodo, il responsabile di posizione organizzativa di settore deciderà chi potrà fruire di tale periodo, sulla base dell’utilizzo degli
anni precedenti. Nel caso delle ferie dei responsabili di posizioni organizzativa, lo stesso ruolo è esercitato dal segretario comunale.
4. Qualora, entro il mese di settembre, il dipendente non abbia richiesto di usufruire delle ferie dell’anno di competenza, il responsabile di posizione organizzativa dovrà provvedere d’ufficio al collocamento in ferie del dipendente, entro il 31 dicembre dello stesso anno.
5. Il termine di cui al comma 4 potrà essere prorogato solo per motivate esigenze di servizio.
6. La concessione delle ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, competono al responsabile di posizione organizzativa di settore nel quale risulta incardinato il dipendente.
7. Le assenze per la fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’art. 4, comma 1 della Legge 53/2000 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’art. 33, comma 6 della Legge 104/92, sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Art. 69 Adozioni ed affidamenti nazionali ed internazionali
1. Le disposizioni in materia di congedi di maternità o di paternità e di congedi parentali per adozioni ed affidamenti sia nazionali che internazionali, sono regolati dall’art. 2 commi dal 452 al 456 della Legge 244/2007.
2. La madre adottiva in caso di adozione internazionale potrà chiedere, con un preavviso minimo di una settimana, salvo casi d’urgenza, la fruizione anticipata di parte del congedo di maternità spettantele, prima dell’ingresso del minore in Italia, durante l’eventuale periodo richiesto di permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
3. Qualora la lavoratrice non intenda fruire anticipatamente del predetto congedo anticipato di maternità o ne fruisca solo parzialmente potrà richiedere di fruire di congedo non retribuito, senza diritto ad alcuna indennità, per fare fronte alle predette incombenze.
4. La lavoratrice potrà coprire l’assenza a questo titolo anche con fruizione di ferie o con recuperi compensativi di prestazioni straordinarie già prestate.
5. Il predetto periodo di permanenza all’estero della lavoratrice dovrà essere certificato dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la relativa procedura di adozione.
6. Il predetto congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice compete, alle medesime condizioni, al lavoratore una volta che la lavoratrice abbia attestato di non usufruirne.
Art. 70 Lavoro straordinario
1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, costituisce misura organizzativa e gestionale rivolta a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, rispetto all’ordinaria programmazione dell’impiego delle risorse umane.
2. I responsabili di posizione organizzativa delle unità organizzative dispongono ed autorizzano lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario, da parte del personale ad essi assegnato, ove non sia possibile o risulti assolutamente difficoltoso ricorrere, con le risorse umane disponibili, a soluzioni organizzative e gestionali di carattere alternativo.
3. I responsabili di posizione organizzativa, possono autorizzare la prestazione di lavoro straordinario, nell’ambito delle risorse loro assegnate, per tale finalità, col piano esecutivo di gestione.
4. Nell’ambito del limite massimo annuo individuale, il dipendente, se richiesto, è tenuto a garantire la prestazione di lavoro straordinario.
5. Non è consentito il riconoscimento economico o, comunque, compensativo di prestazioni rese in orario straordinario, se non preventivamente autorizzate e puntualmente registrate, con strumenti magnetici.
6. Nell’ambito del limite massimo annuo individuale, il dipendente, se richiesto, è tenuto a garantire la prestazione di lavoro straordinario su richiesta motivata del suo responsabile di posizione organizzativa per iscritto in base alle esigenze del servizio di appartenenza.
7. Il dipendente che ha effettuato prestazioni di lavoro straordinario deve, entro il 10 (dieci) del mese successivo rispetto al quale ha reso la prestazione, comunicare al responsabile di posizione organizzativa dell’unità organizzativa alla quale è assegnato, se intende farsi remunerare la prestazione resa oppure usufruire del riposo compensativo. Qualora opti per il riposo compensativo questo deve essere usufruito entro i 2 mesi successivi alla predetta decisione.
CAPO III
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Art. 71 Formazione del personale
1. L’Amministrazione promuove e favorisce l’attività di formazione dei responsabili di posizione
organizzativa e del personale tutto, utilizzando professionalità interne ed esterne all’Amministrazione.
2. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale, in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Onde garantire un idoneo e permanente percorso formativo ad ogni dipendente, l’Ente promuove l’istituzione di forme associative e di convenzionamento con altri Enti o Istituti e con soggetti privati.
Art. 72 Programma di formazione
1. Ogni anno, entro il 31 dicembre o, al più tardi, immediatamente dopo l'adozione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale, sulla base di una proposta formulata dal Segretario Comunale, che tiene conto delle indicazioni dei bisogni formativi fornite dai responsabili di posizione organizzativa, approva un
programma di formazione del personale finalizzato alla realizzazione delle politiche e delle strategie dell'Ente.
2. Il programma di formazione deve tendenzialmente riguardare tutto il personale dipendente, in relazione ai programmi ed obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione annuale.
I programmi formativi devono essere finalizzati a:
accrescere le conoscenze di base e consentire l’acquisizione di competenze specialistiche;
completare la formazione d’ingresso dei lavoratori neo-assunti;
fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun dipendente e per il miglioramento della professionalità;
favorire processi di rinnovamento delle procedure e delle integrazioni tra servizi, sviluppando capacità comunicative e relazionali, coerenti con il superamento di modelli organizzativi tradizionali, a favore di modelli cooperativi che valorizzino l’interazione dentro il gruppo e con gli utenti;
costituire un valido supporto valutativo per la progressione economica all’interno della categoria;
riqualificare il personale interessato a processi di riassegnazione di mansioni, anche a seguito di processi di esternalizzazione o di riorganizzazione, qualora vi siano effettive disponibilità nell’ambito delle dotazioni organiche rideterminate;
3. La frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento è obbligatoria, compatibilmente con le esigenze del servizio.
TITOLO NONO
INCARICHI PROFESSIONALI EXTRA ISTITUZIONALI
CAPO I
Art. 73 Principi generali
1. Il dipendente non può esercitare alcuna attività in proprio o accettare incarichi esterni, incompatibili con le proprie funzioni.
2. Non può essere autorizzata alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
3. Gli incarichi autorizzati devono, comunque, essere esercitati al di fuori dell’orario di lavoro, delle sedi o degli uffici dell'Amministrazione Comunale, senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell'Amministrazione stessa.
Art. 74 Criteri generali per il conferimento degli incarichi
1. In relazione all'obbligo di esclusività sono considerate incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno con il Comune di Aggius le attività che non abbiano carattere di saltuarietà ed occasionalità e quelle che consistono nello svolgimento continuato di libere professioni.
2. Il dipendente, nella richiesta di autorizzazione, deve precisare:
a) l'esatto contenuto dell'incarico professionale con specifico riferimento all'oggetto della prestazione ed alle modalità di svolgimento;
b) il soggetto a favore del quale la prestazione è effettuata;
c) la durata dell'incarico ed il corrispettivo pattuito.
d) di non aver rifiutato analoghi incarichi proposti dalla Amministrazione Comunale.
3. Il dipendente, nella richiesta di autorizzazione, deve dichiarare, oltre alla non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 75, che lo svolgimento dell'incarico professionale non rientra nell'esercizio continuato di libera professione.
Art. 75 Incompatibilità
1. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione con persone fisiche o giuridiche od associazioni, non riconosciute, o comitati, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un rapporto economico e/o commerciale con l'Amministrazione Comunale.
2. Il dipendente non può accettare incarichi dai titolari o dai legali rappresentanti di persone fisiche o giuridiche od associazioni, non riconosciute, o comitati che abbiano in corso, presso l'ufficio ove egli presti servizio: procedimenti contenziosi o volti ad ottenere l'attribuzione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, vantaggi di qualunque genere ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati.
3. Non rientrano nel divieto di cui al precedente comma 1° gli incarichi conferiti da enti, persone giuridiche, associazioni o comitati ai quali partecipi l'Amministrazione Comunale.
Art. 76 Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche
1. La sussistenza del requisito della occasionalità e saltuarietà degli incarichi, nonché quello dello svolgimento, non continuato, di libere professioni sono condizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione, anche nel caso di incarichi conferiti da parte di Pubbliche Amministrazioni.
Art. 77 Norme speciali per personale con rapporto a tempo parziale
1. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di altra attività lavorativa subordinata od autonoma, con iscrizione ad albi professionali. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nello stesso atto con il quale viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro. Le condizioni, i limiti e le modalità per lo svolgimento di tale attività sono quelle previste dalle vigenti norme in materia.
2. Al predetto personale è, comunque, fatto obbligo di comunicare gli incarichi assunti, al fine di verificarne eventuali incompatibilità.
Art. 78 Provvedimenti nei casi di incompatibilità
1. La violazione del divieto di svolgere altre attività lavorative senza autorizzazione o il rilascio di autorizzazioni sulla base di dichiarazioni mendaci possono costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della Legge 662/1996, senza necessità di contestazioni di addebiti.
2. Inoltre, salve le più gravi sanzioni, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazione, è incamerato nelle entrate dell'Amministrazione Comunale e verrà destinato ad incrementare il fondo delle risorse decentrate variabili per gli incentivi di produttività del personale in servizio.
Art. 79 Procedimento di autorizzazione
1. L'autorizzazione al personale, per lo svolgimento di attività o incarichi esterni, è rilasciato dal responsabile di posizione organizzativa del settore di appartenenza del dipendente richiedente.
2. Le autorizzazioni riguardanti i responsabili di posizione organizzativa vengono rilasciate dal Segretario Comunale. Le autorizzazione riguardanti il Segretario Comunale vengono rilasciate dal Sindaco.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere trasmesse al responsabile di posizione organizzativa del Settore Personale.
Art. 80 Incarichi a titolo gratuito o per attività retribuite ma possibili
1. Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, non è necessaria l'autorizzazione al dipendente per lo svolgimento di incarichi prestati a titolo gratuito o di una delle seguenti attività extra istituzionali, anche se retribuite:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d) il dipendente è tenuto comunque a dare comunicazione preventiva all'Amministrazione dell'attività che intende svolgere, perché ne possa essere valutata la compatibilità.
Art. 81 Autorizzazioni per il personale comandato/distaccato presso altro Ente
1. Il dipendente comandato/distaccato, che richieda di essere autorizzato ad espletare un incarico professionale, deve presentare la richiesta indirizzata al Settore Personale. L’autorizzazione può essere rilasciata, previo conforme parere del responsabile di posizione organizzativa del settore ove risulti comandato o distaccato l’interessato.
Art. 82 Validità dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro autonomo al di fuori del normale orario di lavoro ha validità temporale pari alla durata dell'incarico, come specificata dal dipendente interessato nella propria richiesta. Alla scadenza della predetta autorizzazione il dipendente potrà attivare il procedimento per ottenere l'eventuale proroga che potrà essere concessa solo per dimostrata impossibilità di portare a termine l'incarico nel periodo indicato e limitatamente allo stesso oggetto della prima autorizzazione.
2. Le autorizzazioni conferite possono essere in ogni tempo sospese o revocate con provvedimento motivato del responsabile di posizione organizzativa competente, in caso di sopravvenuti contrasti con i presupposti che erano alla base dell'autorizzazione prima concessa o da insorta incompatibilità fra
l'incarico che viene svolto dal dipendente e la posizione ricoperta all’interno dell’Ente o gli interessi dell'Amministrazione stessa.
CAPO II
CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI O COORDINATE E CONTINUATIVE E DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA
Art. 83 Determinazione del fabbisogno in materia del conferimento di incarichi di collaborazioni professionali occasionali o coordinate e continuative e di incarichi di consulenza, studio e ricerca
1. Gli incarichi di consulenza studio o ricerca vengono conferiti dai Responsabili di Posizione Organizzativa previa verifica della loro congruenza con quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con le funzioni istituzionali, nonché la temporaneità della necessità e la congruenza rispetto al limite annuo di spesa fissato nel bilancio preventivo dal Consiglio Comunale.
2. Gli incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa vengono conferiti dai Responsabili di posizione organizzativa, previa verifica della loro congruenza con il fabbisogno dell’Amministrazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa adottati, la temporaneità della necessità e la congruenza rispetto al limite annuo di spesa fissato nel bilancio preventivo a questo titolo.
3. Il responsabile di posizione organizzativa del servizio interessato procede al conferimento dell’incarico verificando, preventivamente, la rispondenza della tipologia di professionalità necessaria, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità richiesti dalla legge e dal presente Regolamento, e determina la durata, l’oggetto, il luogo ed il compenso per l’incarico di collaborazione da conferire, tenendo conto delle relative disponibilità del proprio budget a questo titolo, nel limite annuo di spesa fissato nel bilancio preventivo ed ai valori di mercato per simili prestazioni, attraverso apposite verifiche, per individuare il compenso congruo per cui ottenere quella prestazione alle condizioni più vantaggiose per il Comune.
4. Il Servizio del Personale, di concerto con il servizio finanziario verificherà, prima del conferimento dell’incarico da parte del responsabile del servizio interessato, se tale spesa sia compatibile rispetto al limite annuo di spesa fissato nel bilancio preventivo a questo titolo.
5. L’incarico individuale potrà essere conferito solo in presenza, contemporaneamente, di tutti i seguenti presupposti di legittimità:
- L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Aggius, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune stesso;
- Il Comune dovrà preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- Devono essere preventivamente previsti nella determinazione di conferimento dell’incarico stesso: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 84 Modalità di individuazione dei professionisti ai quali conferire gli incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, studio o ricerca
1. Ogni servizio interessato può predisporre un apposito avviso per costituire un albo dei professionisti, in possesso di specializzazione universitaria, tra i quali attraverso una procedura comparativa scegliere quello a cui conferire l’incarico di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, studio o ricerca oppure indire di volta in volta apposito avviso di selezione pubblica oppure invitare non meno di 5 professionisti tra quelli più qualificati nel campo, operanti nella Regione, a presentare una propria proposta, comprensiva del compenso richiesto, tra i quali poi scegliere attraverso una procedura comparativa l’incaricato.
2. In ognuna delle predette fattispecie l’Amministrazione dovrà specificare:
- Gli specifici requisiti culturali, professionali ed accademici richiesti per lo svolgimento della prestazione richiesta;
- la durata dell’incarico;
- le modalità di realizzazione ed il luogo dove l’incarico dovrà essere svolto;
- il livello di coordinazione dell’incarico, l’indicazione della struttura organizzativa interna di riferimento ed il relativo responsabile di procedimento;
- il limite massimo di spesa per la prestazione richiesta;
- le modalità di pagamento del compenso ed il conseguente regime fiscale e previdenziale;
- il termine per la presentazione delle richieste corredate dai curricula dei professionisti;
- il termine entro cui la procedura di conferimento dovrà svolgersi;
- i criteri in base ai quali avverrà la procedura comparativa.
3. I professionisti a loro volta dovranno produrre e dichiarare in ogni caso:
- i loro curricula;
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- di trovarsi nelle condizioni per cui non ci sono motivi ostativi per il conferimento dell’incarico stesso da parte di una Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia né motivi di incompatibilità in tal senso;
- il possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria necessaria per potere svolgere l’incarico.
4. Sono inclusi in questa fattispecie le seguenti tipologie di incarichi di consulenza, studio o ricerca:
- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente,
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi,
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Amministrazione,
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
5. Sono esclusi da questa fattispecie di incarichi di consulenza, studio o ricerca le seguenti tipologie:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi ed adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture deputati,
- la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione,
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione.
6. La predetta procedura non si applica nel caso di conferimento a singoli professionisti di incarichi di progettazione di opere pubbliche o di progettazioni urbanistiche od incarichi, prodromici o successivi, necessari a dette progettazioni o per affidamenti a legali delle difese in giudizio del Comune, per cui si attueranno, relativamente alla scelta dell’incaricato, le vigenti disposizioni di legge in materia.
7. Sono escluse dalle predette procedure comparative del presente articolo e dagli obblighi di pubblicità di cui all’articolo n. 89, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore incaricato svolga in maniera saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi dell’Amministrazione committente e che si svolga in modo del tutto autonomo, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del DLgs. 165/2001.
Art. 85 Conferimento di incarichi in caso di stipulazione di contratti d’opera con singoli professionisti non laureati iscritti ad albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali
1. Per esigenze alle quali il Comune non può fare fronte con il personale già in servizio l’Ente può conferire incarichi individuali, a persone fisiche, con contratti di opera lavoro a professionisti, non laureati, quali geometri o periti, esperti di provata competenza, attraverso apposite determinazioni dei responsabili di posizione organizzativa, nei limiti dei budgets di spesa loro assegnati a tale titolo, all’interno del limite annuo fissato nel bilancio preventivo,in presenza dei seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione del professionista deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune stesso e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- il predetto responsabile dovrà avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la natura della prestazione richiesta all’incaricato dovrà essere di durata temporanea ed altamente qualificata sul piano professionale;
- nella determinazione preventiva al predetto contratto d’opera dovranno essere preventivamente determinati :durata del contratto con una precisa data di inizio e di termine dello stesso, luogo dove la prestazione avverrà, l’opera da consegnare tempi e modalità di realizzazione e compenso, dati che
dovranno essere riportati nel conseguente contratto che si andrà a stipulare ad esecutività della predetta determinazione.
- nella predetta determinazione dovrà essere preventivamente individuato il funzionario del Comune che sarà riferimento interno del professionista esterno e che dovrà attestare il regolare adempimento del contratto stesso, compreso l’adempimento degli obblighi contrattuali ai fini della erogazione dei compensi previsti al professionista.
2. Per la scelta dell’incaricato si potrà procedere, a seconda della tipologia di contratto da stipulare, delle professionalità richieste e della complessità della prestazione oggetto del contratto che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati:
- per selezione pubblica, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso aperto a tutti coloro che si trovassero in possesso delle professionalità richieste per potere svolgere l’opera richiesta.
- Per invito a non meno di 5 professionisti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere l’ opera oggetto del contratto.
- A parità di professionalità il contratto sarà stipulato con il professionista che si offrirà di svolgerlo con il compenso più basso.
- Sono escluse dalle predette procedure comparative del presente articolo e dagli obblighi di pubblicità di cui all’articolo n. 89, le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore incaricato svolga in maniera saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi dell’Amministrazione committente e che si svolga in modo del tutto autonomo, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del DLgs. 165/2001.
3. Per quanto concerne i contratti con soggetti che svolgano mestieri artigianali, questo situazione dovrà risultare dalla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, competente per territorio.
4. Resta fermo l’accertamento da operarsi a cura del Comune, anche nel caso della sottoscrizione di questi contratti d’opera della maturata esperienza nel settore attraverso il curriculum professionale dell’interessato.
Art. 86 Procedura comparativa
1. Il Responsabile del servizio interessato potrà procedere alla valutazione comparativa dei curricula direttamente o costituendo un’apposita commissione, in ogni caso con l’assistenza del Segretario Comunale.
2. Per la valutazione dei curricula viene attribuito un punteggio complessivo di 100 punti da un minimo ad massimo per ciascuno dei seguenti elementi:
- qualificazione professionale, da un minimo di punti 10 ad un massimo di punti 20;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, da un minimo di punti 20 ad un massimo di punti 30;
- grado di conoscenza delle normative di settore, da un minimo di punti 2 ad un massimo di punti 5;
- qualità della metodologia che si intende adottare per lo svolgimento dell’incarico da un minimo di punti 5 ad un massimo di punti 10;
- eventuali riduzione sui tempi di realizzazione da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 5;
- valore del compenso in riduzione da quello fissato dall’amministrazione da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 25;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 5.
3. Il bando potrebbe prevedere anche il sostenimento di un colloquio che dovrebbe essere preventivo alla valutazione dei titoli per determinare un ordine di priorità.
4. Gli stessi criteri di scelta potrebbero essere utilizzati per la scelta dei collaboratori, qualora si decidesse la costituzione di albi del Comune per le varie tipologie di professionalità.
5. Al bando e all’esito della procedura comparativa, dovrà essere garantita adeguata pubblicità.
Art. 87 Possibilità di rinnovo del contratto di collaborazione, consulenza, studio o ricerca
1. Il contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa ed occasionale o di collaborazione, consulenza, studio o ricerca, di norma, non è rinnovabile per la stessa motivazione per cui sia stato conferito l’incarico iniziale.
2. L’Amministrazione potrà prorogare, ove ne ravvisasse un proprio motivato interesse pubblico, la durata di uno dei predetti contratti al solo fine di completare i progetti previsti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito per i progetti individuati.
3. L’Amministrazione potrebbe altresì prorogare la durata del contratto qualora fossero subentrate necessità di completamento del progetto affidato, che non erano ipotizzabili al momento del conferimento e che non parrebbe opportuno affidare ad altro professionista, assicurando un incremento del compenso iniziale in funzione delle nuove attività richieste, in congruità proporzionale rispetto a quello iniziale.
Art. 88 Verifica dell’esecuzione, buon esito dell’incarico e liquidazione del compenso
1. Il responsabile di P.O. competente verifica periodicamente il corretto svolgimento della prestazione richiesta al collaboratore incaricato, in particolare quando la realizzazione sia correlata a fasi di sviluppo dello stesso mediante verifica dei risultati intermedi conseguiti rispetto a quelli attesi, ed a questi sia correlata l’erogazione di parte del compenso pattuito.
2. Qualora i risultati intermedi conseguiti risultassero inferiori a quelli attesi previsti nel disciplinare di incarico, il predetto responsabile richiederà all’interessato di adempiere entro un termine stabilito, sospendendogli nel frattempo ogni erogazione economica e nel caso detto termine non fosse rispettato potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza chiedendo i risarcimenti contrattualmente previsti.
3. Qualora i risultati finali non risultassero conformi a quelli contrattualmente previsti, il responsabile di P.O. competente potrà chiedere al collaboratore interessato di integrare detti risultati entro un termine stabilito e contemporaneamente sospendere fino a tale data il saldo finale o l’erogazione del compenso dovuto.
4. Qualora il professionista non adempisse a quanto richiesto il predetto responsabile determinerà quanto del compenso pattuito sia erogabile sulla base dell’esatta quantificazione delle attività necessarie per raggiungere i risultati parziali conseguiti per poi eventualmente chiedere i danni per il mancato pieno raggiungimento dei risultati attesi.
Art. 89 Obbligo di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 54 della Legge 244/2007
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 54 della Legge 244/2007 questa Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi all’applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 127 della Legge 662/1996, di conferimento a persone fisiche di incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, di studio o ricerca, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato per tutti gli incarichi di ricerca, studio e consulenza e di collaborazione professionale sia occasionale che coordinata e continuativa.
Art. 90 Responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca
1. Il responsabile di posizione organizzativa che può conferire con propria determinazione incarichi di collaborazione, consulenza, studio o ricerca, sottoscrivendo i relativi contratti qualora conferisse uno dei predetti incarichi in violazione delle norme vigenti in materia, ne risponde sul piano amministrativo che su quello disciplinare ed anche ai fini dell’eventuale danno erariale.
2. Lo stesso responsabile risponde, sia sul piano amministrativo che su quello disciplinare, anche qualora il conferimento fosse attuato correttamente, ma ad un dipendente già in servizio a tempo determinato.
Art. 91 Sanzioni nei confronti del responsabile di posizione organizzativa inadempiente alle disposizioni di cui all’art. 3, commi dal 54 al 57 della Legge 244/2007
1. Qualora non si desse corso da parte dell’Amministrazione all’adempimento previsto dal comma 54 dell’art. 3 della Legge 244/2007 la predetta omissione comporterà per il responsabile di posizione organizzativa competente, tenuto a questo adempimento, un illecito rilevante sul piano disciplinare con conseguente responsabilità erariale, che viene individuata come importo quale danno erariale la liquidazione del
compenso previsto per gli incarichi ai consulenti che non siano stati pubblicizzati con le modalità previste dal comma 54 stesso dell’art. 3 della Legge 244/2007 sul sito internet dell’Ente interessato.
2. Quindi il mancato adempimento della nuova disposizione di legge verrà sanzionata sia sul piano disciplinare che economico per il responsabile di posizione organizzativa competente.
3. L’omessa pubblicazione e la liquidazione del relativo corrispettivo per gli incarichi di collaborazione professionale sia occasionale che coordinata e continuativa o di consulenza, studio e ricerca di cui all’art. 1, comma 127 della Legge 662/96 come previsto dall’art. 3, comma 54 della Legge 244/2007, con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, costituisce illecito disciplinare da perseguire secondo le vigenti disposizioni in materia dei CCNL di comparto e determina responsabilità erariale del responsabile di posizione organizzativa preposto all’adempimento.
Art. 92 Disposizioni relative agli adempimenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in materia di conferimento di incarichi, a persone fisiche
1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione, adotta il programma annuale degli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, intesi come persone
fisiche. Detto programma potrà essere adottato anche in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e potrà essere dettagliato od indicare i Settori dell’Ente in cui detti incarichi potranno essere conferiti in base alle esigenze di dette collaborazioni, che si potranno ricavare dagli obiettivi che
l’Amministrazione si pone nell’anno nella specifica materia ed alle carenze di professionalità interne nel campo. Qualora nel corso dell’anno dette esigenze dovessero cambiare, il Consiglio Comunale dovrà adottare apposita deliberazione di modifica od integrazione della precedente. Fino a che il Consiglio
Comunale non avrà adottato il predetto programma l’Amministrazione non potrà conferire alcun incarico di studio, ricerca, o consulenza a soggetti estranei all’Ente.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, in sede di approvazione del bilancio preventivo annualmente, il limite complessivo massimo di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, studio e ricerca.
3. Il Comune ha l’obbligo di comunicare, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, competente per territorio, le disposizioni regolamentari adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 dell’art, 3 della Legge 244/2007 entro 30 gg. dalla loro adozione.
Art. 93 Esclusione dagli obblighi di selezione comparativa e di pubblicità
1. Le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” e che comportino una spesa equiparabile ad un solo rimborso spese, coma la partecipazione a convegni o seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, sono escluse dall’obbligo di procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità.
Art. 94 Vigilanza in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca
1. Gli organi del controllo interno, il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, verificheranno periodicamente, l’applicazione corretta nel Comune delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca.
Art. 95 Anagrafe degli incarichi
1. Il Settore Personale è tenuto a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - i dati richiesti per l'aggiornamento dell'anagrafe degli incarichi di cui all'art. 24 della Legge n.412/1991 nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa di cui all’art. 53 del DLgs. 165/2001
2. I Responsabili di posizione organizzativa, il Segretario Comunale sono tenuti a comunicare al Settore Personale, che provvederà ad assicurare l’adempimento di cui al comma precedente, i dati relativi agli incarichi conferiti dal Comune di Aggius ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. Sono inoltre tenuti a comunicare l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti (diversi dai pubblici dipendenti), ai quali siano stati affidati incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Art. 96 Conferimento degli incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa
1. Per esigenze alle quali il Comune non può fare fronte con il personale già in servizio l’Ente può conferire incarichi individuali, a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo, sia di natura occasionale che coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in possesso del diploma di laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l’equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento (si ritengono equivalenti altre specializzazioni conseguite a seguito di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) attraverso apposite determinazioni dei responsabili di posizione organizzativa, nei limiti dei budgets di spesa loro assegnati a tale titolo, in presenza dei seguenti presupposti:
L’oggetto della prestazione del professionista deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune stesso e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
Il predetto responsabile di posizione organizzativa dovrà avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno o in altra area delle posizioni organizzative dell’Ente;
La natura della prestazione richiesta all’incaricato dovrà essere di durata temporanea ed altamente qualificata sul piano professionale;
Nella determinazione di affidamento di incarico dovranno essere preventivamente determinati: durata dell’incarico con una precisa data di inizio e di termine della stessa, luogo dove la prestazione avverrà, oggetto e compenso dell’incarico di collaborazione, dati che dovranno essere riportati nel conseguente contratto che si andrà a stipulare ad esecutività della predetta determinazione.
2. Per la scelta dell’incaricato si potrà procedere, a secondo della tipologia di incarico da conferire, delle professionalità richieste e della complessità dell’oggetto dell’incarico:
Per selezione pubblica attraverso la pubblicazione di un apposito avviso aperto a tutti coloro che si trovassero in possesso delle professionalità richieste per potere ricoprire l’incarico richiesto.
Xxx invito a non meno di 5 professionisti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere l’incarico da conferire.
A parità di professionalità l’incarico sarà conferito al professionista che si offrirà di svolgerlo con il compenso più basso.
3. Le procedure di conferimento avverranno ai sensi dell’art. 110, comma 6 del TUEL. Nel caso di rinnovo di incarico si seguiranno le predette procedure. La stessa procedura si seguirà anche nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti a tempo pieno indeterminato o determinato di altre pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di quanto disposto dal vigente art. 53 del DLgs. 165/2001.
4. La predetta procedura non si applica nel caso di conferimento di incarichi di progettazione di opere pubbliche o di progettazioni urbanistiche o per affidamenti a legali delle difese in giudizio del Comune.
TITOLO DECIMO
PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI
Art. 97 Determinazioni
1. Gli atti amministrativi, aventi efficacia obbligatoria, esterna o interna all’Ente, adottati dal Segretario Comunale o dai responsabili di posizione di area organizzativa, assumono la denominazione di “determinazione”.
2. La determinazione reca gli elementi formali e sostanziali, previsti dalla legge vigente in materia, in relazione alla concreta tipologia provvedimentale adottata. Essa deve essere pertanto costituita di una parte recante la motivazione e di una parte recante il dispositivo, che sia conseguente alla motivazione, e chiaramente formulato sia per quanto concerne il contenuto dell’atto sia per quanto riguarda la eventuale parte finanziaria.
3. La determinazione reca l’intestazione della struttura organizzativa che l’adotta e deve inoltre essere corredata, ove ne consegua l’assunzione di un impegno di spesa, dell’attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell’area di posizione organizzativa competente.
4. La determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso dal responsabile di posizione di area organizzativa, la sottopone a quest’ultimo per la sottoscrizione. Nel caso che la determinazione o qualsiasi atto istruttorio venga predisposto dal responsabile del procedimento, lo schema di atto deve essere opportunamente siglato dallo stesso in basso a sinistra, unitamente all’indicazione chiara delle lettere puntate del proprio cognome e nome. Le determinazioni
che comportano impegni di spesa devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il visto deve essere reso dal responsabile del servizio finanziario,
entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione dell’atto. Il visto non è richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti precedenti, espressamente richiamati.
5. Le determinazioni sono numerate progressivamente e repertoriate in un apposito registro, tenuto da ciascun responsabile del servizio.
6. Le determinazioni sono atti definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
7. Le determinazioni sono pubblicate per elenco all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza.
.
Art. 98 Deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza giuntale sono predisposte dal responsabile di posizione di area organizzativa di settore o dal responsabile del procedimento, anche secondo le direttive e gli
indirizzi dell’organo deliberante collegiale.
2. Le proposte, una volta predisposte, devono essere trasmesse al Segretario Comunale, provviste di tutti gli allegati, della firma del responsabile di posizione di area organizzativa di settore e del responsabile del procedimento.
3. Sulle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, devono essere acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere.
5. Una copia degli atti deliberativi, una volta che siano esecutivi, sarà restituita da parte dell’ufficio segreteria al responsabile di posizione di area organizzativa di settore, il quale ne curerà l’esecuzione. Copia degli stessi dovrà essere trasmessa agli altri settori interessati.
Art. 99 Pareri
1. I pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 devono essere resi entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti.
2. Il termine di cui al comma 1, in caso di necessità ed urgenza, può, con espressa e specifica motivazione, essere ridotto dal richiedente a ventiquattro ore, così come, in caso di obiettive difficoltà, lo stesso può essere prorogato a quattro giorni.
3. In caso di decorrenza dei termini, senza che il parere sia espresso, rimane salva l’avvio dell’azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.
TITOLO UNDICESIMO RELAZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 100 Tipologia delle relazioni organizzative
1. I rapporti fra il personale dipendente del Comune, fermi restando i compiti e le responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio di massima e leale collaborazione, in vista del conseguimento dei comuni obiettivi assegnati al Settore.
Art. 101 Dipendenza gerarchica
1. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica il riconoscimento dell’autorità in capo al dipendente in posizione sovraordinata, di poter organizzare il lavoro di coloro che gli sono subordinati e di verificarne costantemente i risultati dell’attività svolta.
2. Il dipendente in posizione subordinata deve eseguire le direttive e le disposizioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico, relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
3. Qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni o mansioni, il dipendente rilevi difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartitegli dal superiore gerarchico per l’organizzazione e lo svolgimento dei compiti assegnatigli, deve riferirne al proprio responsabile di posizione organizzativa di settore, formulando, eventualmente, le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le riscontrate difficoltà od inconvenienti.
Art. 102 Potere sostitutivo
1. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di un atto o provvedimento da parte di un responsabile di posizione di area organizzativa, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto, entro il quale provvedere.
2. Decorso il termine assegnato o in caso di inosservanza delle direttive da parte del responsabile di posizione organizzativa competente, che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, il Sindaco può nominare, salvi i casi di urgenza e previa contestazione, altro responsabile di posizione organizzativa od il segretario comunale commissario “ad acta”.
Art. 103 Potere di annullamento
1. Spetta al Sindaco – per il tramite di un Commissario ad acta - annullare i provvedimenti dei responsabili di posizione organizzativa ed in genere tutti gli atti di natura provvedimentale, ad efficacia interna od esterna all’Ente, viziati per motivi di legittimità, sentito il Segretario Comunale.
TITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 104 Servizio finanziario
1. Le funzioni del servizio finanziario sono esercitate secondo le modalità previste nel vigente Regolamento di contabilità del Comune di Aggius e dal vigente DLgs. 267/2000.
Art. 105 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia come fonti regolatrici del lavoro subordinato alla legislazione vigente e ai contratti nazionali di lavoro del Comparto Regioni - AA.LL. e, per le materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, ai contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata, nonché agli atti di organizzazione adottati ai sensi della normativa vigente.
Art. 106 Norme abrogate
1. E’ abrogato il previgente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi per il personale dipendente del Comune di Aggius, nonché le altre disposizioni contenute in regolamenti comunali, che siano incompatibili col presente Regolamento.
2. L’entrata in vigore di norme di rango superiore capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente Regolamento rende le stesse direttamente applicabili, indipendentemente dalla loro formale ed espressa ricezione nell’articolato.
Art. 107 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1
Art. 2 Criteri generali di organizzazione 1
Art. 3 Attività di programmazione 2
Art. 4 Atti di organizzazione 2
Art. 6 Rapporti con l’utenza 3
TRASPARENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI 5
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 6
Art. 12 Performance organizzativa 6
Art. 13 Performance individuale 6
Art. 14 Soggetti del sistema di valutazione della Performance 7
Art. 15 Nucleo di valutazione 7
Art. 16 Struttura organizzativa 8
Art. 21 Ufficio Stampa e Comunicazione 9
Art. 23 Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta 10
Art. 24 Flessibilità e modalità di revisione della struttura organizzativa 11
ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI 12
INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 12
Art. 25 Distinzione tra funzione di indirizzo - controllo e compiti di gestione 12
FUNZIONI DI DIREZIONE DELL’ENTE 13
Art. 27 Segretario Comunale 13
Art. 28 Vice Segretario Comunale 13
Art. 29 Responsabili di posizione organizzativa 14
Art. 30 Esercizio delle funzioni di responsabile di posizione organizzativa 14
ARTICOLAZIONE LIVELLI DI RESPONSABILITA' 15
Art. 31 Responsabile di posizione organizzativa di settore 15
Art. 32 Responsabile di posizione organizzativa assegnato ad altri incarichi 16
Art. 33 Modalità di affidamento degli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 16
Art. 34 Rapporti tra segretario comunale e responsabili di posizione organizzativa 17
Art. 35 Graduazione delle posizioni di responsabilità 17
Art. 36 Incarichi a soggetti esterni fuori della dotazione organica 18
Art. 37 Costituzione di aree delle posizioni organizzative a part-time 19
Art. 39 Contratti di somministrazione a tempo determinato 20
RESPONSABILITA', REVOCA, VALUTAZIONE E SOSTITUZIONI TEMPORANEE O PER VACANZA 21
Art. 41 Responsabilità delle posizioni organizzative 21
Art. 42 Valutazione delle prestazioni e dei risultati 21
Art. 43 Revoca degli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 22
Art. 44 Sostituzione in caso di assenza o vacanza 22
Art. 45 Conferme, sospensioni e recessi 23
Art. 46 Il Responsabile di Unità di progetto 23
Art. 47 Il Responsabile del Procedimento 23
Art. 48 Direzione operativa 24
ORGANI DI SUPPORTO E GARANZIA 25
Art. 50 Composizione, nomina dei componenti e durata in carica 25
I PRINCIPALI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 28
PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE E DOTAZIONE ORGANICA 28
Art. 54 Pianificazione e programmazione delle risorse umane 29
Art. 55 Piano annuale delle assunzioni 29
Art. 57 Collocamento a riposo d’ufficio 30
Art. 58 Profili professionali e mansioni 30
Art. 60 Mobilità provvisoria 31
Art. 63 Trasferimento temporaneo - Comando 32
Art. 64 Mobilità per inidoneità psico-fisica 32
Art. 65 Mutamento profilo professionale 32
Art. 67 Assenze per malattia 33
Art. 68 Ferie, permessi, recuperi 34
Art. 69 Adozioni ed affidamenti nazionali ed internazionali 35
Art. 70 Lavoro straordinario 35
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 36
Art. 71 Formazione del personale 36
Art. 72 Programma di formazione 36
INCARICHI PROFESSIONALI EXTRA ISTITUZIONALI 38
Art. 74 Criteri generali per il conferimento degli incarichi 38
Art. 76 Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche 39
Art. 77 Norme speciali per personale con rapporto a tempo parziale 39
Art. 78 Provvedimenti nei casi di incompatibilità 39
Art. 79 Procedimento di autorizzazione 39
Art. 80 Incarichi a titolo gratuito o per attività retribuite ma possibili 40
Art. 81 Autorizzazioni per il personale comandato/distaccato presso altro Ente 40
Art. 82 Validità dell'autorizzazione 40
CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI O COORDINATE E CONTINUATIVE E DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA 41
Art. 83 Determinazione del fabbisogno in materia del conferimento di incarichi di collaborazioni professionali occasionali o coordinate e continuative e di incarichi di consulenza, studio e ricerca 41
Art. 84 Modalità di individuazione dei professionisti ai quali conferire gli incarichi di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, studio o ricerca 42
Art. 85 Conferimento di incarichi in caso di stipulazione di contratti d’opera con singoli professionisti non laureati iscritti ad albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali 43
Art. 86 Procedura comparativa 44
Art. 87 Possibilità di rinnovo del contratto di collaborazione, consulenza, studio o ricerca 45
Art. 88 Verifica dell’esecuzione, buon esito dell’incarico e liquidazione del compenso 45
Art. 89 Obbligo di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi al conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 54 della Legge 244/2007 46
Art. 90 Responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca46 Art. 91 Sanzioni nei confronti del responsabile di posizione organizzativa inadempiente alle disposizioni di cui all’art. 3, commi dal 54 al 57 della Legge 244/2007 46
Art. 92 Disposizioni relative agli adempimenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in materia di conferimento di incarichi, a persone fisiche 47
Art. 93 Esclusione dagli obblighi di selezione comparativa e di pubblicità 47
Art. 94 Vigilanza in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... 48
Art. 95 Anagrafe degli incarichi 48
Art. 96 Conferimento degli incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa 48
PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI 50
Art. 100 Tipologia delle relazioni organizzative 52
Art. 101 Dipendenza gerarchica 52
Art. 102 Potere sostitutivo 52
Art. 103 Potere di annullamento 52
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 53