Contract
Relazione illustrativa dell’accordo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice e ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l’anno 2010
I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell’accordo
Data di sottoscrizione | 20 luglio 2012: sottoscrizione dell’ipotesi di accordo; 7 dicembre 2012: sottoscrizione definitiva dell’accordo. |
Periodo temporale di vigenza | anno 2010 |
Composizione della delegazione trattante | - per la parte pubblica: Il Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia; - per le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL SALFI, CIDA UNADIS. Hanno sottoscritto l’accordo le organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CONFSAL SALFI, CIDA UNADIS. |
Soggetti destinatari | dirigenti di uffici non di vertice e funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici |
Materie trattate dal contratto | criteri di corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti di uffici non di vertice e funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l’anno 2010 |
Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa | L’ipotesi di accordo è stata trasmessa in data 23 luglio 2012 al Collegio dei Revisori dei conti per l’acquisizione della certificazione sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Ai fini dell’attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria, il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato che: - l’applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale dell’Agenzia delle Entrate è stata rinviata all’emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in forza dell’articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che così recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, |
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali”; - l’Agenzia delle Entrate ha assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Collegio dei Revisori dei conti, nella riunione del 23 ottobre 2012 ha certificato la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa della ipotesi di accordo in esame, sia sugli aspetti di carattere economico-finanziario, che sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti. Con nota prot. n. 47373/P-4.17.1.14.5 del 23 novembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato hanno congiuntamente accertato la compatibilità economico finanziaria e il rispetto dei vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto dell’ipotesi di accordo, con alcune condizioni. A seguito delle modifiche e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia agli organi di controllo con nota prot. n. 177509 del 5 dicembre 2012, in data 7 dicembre 2012 l’accordo è stato sottoscritto definitivamente. |
I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell’articolato dell’accordo
Premessa
Nell’anno 2010 è stato portato a termine il processo di riorganizzazione dell’Agenzia avviato nell’anno 2009: conseguentemente, l’accordo in esame riproduce l’accordo in materia di criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice e ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l’anno 2009, sottoscritto definitivamente il 27 febbraio 2012, a seguito della certificazione della compatibilità economico finanziaria con i vincoli di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e alle competenze del contratto integrativo con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 6555 P-4.17.1.14.5 del 15 febbraio 2012.
In relazione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che pone al primo punto delle finalità e dei principi generali la misurazione e la valutazione della performance delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, occorre innanzitutto evidenziare che la misurazione degli obiettivi e la valutazione della performance organizzativa nel suo complesso sono elementi costitutivi del rapporto tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, regolato, a seguito della riforma recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalle convenzioni previste dall’articolo 59. Va ricordato che nelle convenzioni vengono fissati i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili; gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione, nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione.
Conseguentemente, l’accordo risulta pienamente coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009.
Infine, per la stretta connessione dei criteri di corresponsione della retribuzione di risultato definiti nell’accordo con il raggiungimento degli obiettivi definiti con la Convenzione, in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009, i risultati attesi dalla sottoscrizione dell’accordo possono essere individuati nel predetto raggiungimento degli obiettivi definiti con la Convenzione.
Tanto premesso, si illustra di seguito, punto per punto, l’accordo in esame.
Punto 1.
Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato dei dirigenti per l’anno 2010 ammontano complessivamente a € 25.756.348 lordo dipendente. La somma complessiva di cui sopra viene ripartita in due quote: una, pari a € 21.241.040, è distribuita in base alla valutazione dei dirigenti secondo i criteri di cui al punto 2; l’altra, pari a € 4.404.784, è collegata al raggiungimento degli obiettivi di riscossione dei tributi conseguiti dai singoli uffici a seguito dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione ed è ripartita con i criteri di cui al punto 3.
Punto 2.
La quota di € 21.241.040 è destinata alla valutazione dell’impegno richiesto per il raggiungimento dei risultati, in funzione del livello di responsabilità ricoperta e della valorizzazione dei risultati conseguiti e delle competenze organizzative dimostrate, in base ai parametri riportati nella tabella allegata alla preintesa. La parametrazione, in funzione della valutazione complessiva e delle competenze organizzative, varia da una base 100, corrispondente alla valutazione di adeguato ad un massimo di 128, corrispondente alla valutazione di eccellente anche nelle competenze organizzative nei centri di responsabilità con non più del 10% di valutazioni eccellenti. L’articolazione della retribuzione di risultato in più livelli di merito individuati nell’accordo in esame, peraltro già adottata nell’Agenzia delle Entrate da diversi anni, risulta in linea con le previsioni contrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 24 del CCNL dell’area VI della dirigenza per il quadriennio 2006 – 2009.
La valutazione dell’attività dei dirigenti, anche nell’anno 2010, è stata effettuata utilizzando il sistema di valutazione SIRIO, acronimo di Sistema Integrato di Risultati, Indicatori ed Obiettivi, già illustrato nella relazione illustrativa della preintesa sulla retribuzione di risultato per l’anno 2008.
Allo scopo di considerare adeguatamente le performance più direttamente connesse alle principali attività di missione dell’Agenzia, cui sono in larga misura correlati gli obiettivi di Convenzione e l’erogazione della quota incentivante a tutto il personale, sono state individuate ulteriori percentuali di incremento della retribuzione di risultato, collegate alla tipologia di obiettivi, pari al 15% per gli obiettivi relativi alla direzione delle Direzioni provinciali I e II di Roma e I e II di Milano, al 10% per gli obiettivi relativi alla direzione dell’Ufficio Grandi contribuenti e del Settore Controlli della DR Lombardia, al 8% per gli obiettivi relativi alla direzione di Direzioni provinciali, Uffici locali, CAM, COP e degli uffici delle Direzioni centrali e delle Direzioni regionali direttamente operativi nelle attività di controllo fiscale, al 5% per gli obiettivi relativi alla direzione di Uffici territoriali e Uffici controlli delle Direzioni provinciali e relativi alla direzione di aree in Direzioni provinciali, Uffici locali e COP.
Punto 3.
La quota pari a € 4.404.784 è ripartita tra gli uffici nelle diverse regioni in proporzione all’apporto che i rispettivi uffici hanno dato alla riscossione a titolo definitivo nel 2010, a seguito dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. L’indice di riscossione di ciascun ufficio viene determinato dal rapporto tra quanto riscosso da ogni ufficio e quanto complessivamente riscosso dagli uffici della regione. La somma spettante a ogni ufficio in base all’indice di riscossione viene quindi ripartita tra i dirigenti dell’ufficio, in funzione della durata dell’incarico ricoperto; in relazione alla ampia differenziazione dei risultati in termini di riscossione, questa quota del premio di risultato per il personale dirigenziale risulta distribuita in maniera fortemente diversificata.
Punto 4.
Per coloro che abbiano svolto incarichi ad interim, l’incremento della retribuzione di risultato previsto dall’art. 62, comma 3, del CCNL area VI è determinato, nel limite massimo del 25% del valore economico
della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, applicando le percentuali di ponderazione correlate alla valutazione dell’impegno richiesto per il raggiungimento dei risultati.
Punto 5.
In linea con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile, la clausola di sospensione e di esclusione prevede che il pagamento della retribuzione di risultato resti sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell’eventuale procedimento disciplinare, per i dirigenti per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbia dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio. La stessa clausola prevede l’esclusione dalla retribuzione di risultato per i dirigenti licenziati.