CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. [CODICE_INCARICO] DOCUMENTO DI SINTESI
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR. [CODICE_INCARICO] DOCUMENTO DI SINTESI
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE | Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell’intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento. |
A carico del Mandante una somma pari al %, sull’importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il mandante avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario. | |
A titolo di penale una somma pari ad € 500,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (I) il Mandante non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mandatario, (II) il Mandante comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Mandante l’obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Mandante abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Mandante dovrà corrispondere al Mandatario il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile. | |
SPESE | A carico del Mandante in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria pari ad euro 500,00 e comunque nella misura massima indicata nel foglio informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure etc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel foglio informativo. |
contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mandatario o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mandatario successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “mandato di mediazione” da parte del mandante verso il mandandatario stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia. | |
DIRITTO DI ESCLUSIVA | L'incarico di mediazione viene conferito dal mandante con esclusiva a favore del mandatario. |
Il Mandante-consumatore può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l’invio del recesso/ripensamento sono rinvenibili nell’art. 6 del Contratto di Mediazione. | |
FORO COMPETENTE | Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, salvo il caso in cui il Mandante sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi dl D.Lgs 206/2015. |
Tra le parti:
M A N D A N T E | |
Nome Cognome | |
Luogo e Data di Nascita | |
Cittadinanza | |
Residenza | |
Codice Fiscale | |
in qualità di legale rappresentante di | |
Denominazione | |
Sede Legale | |
Partita Iva | |
Registro Imprese | |
Contatti | |
Legal Mail |
M A N D A T A R I O | |
Nome Cognome | |
Luogo e Data di Nascita | |
Cittadinanza | |
Residenza | |
Codice Fiscale | |
in qualità di legale rappresentante di | |
Denominazione | 2P2 M EDIATORE CREDITIZIO SRL |
Sede Legale | |
Partita Iva | |
Registro Imprese | |
Capitale Sociale | |
Numero Iscrizione | |
Legal Mail |
si conviene e si stipula quanto segue:
FIRENZE
Xxx X. Xxxx, 00 00000 – Xxxxxxx (XX)
CUSTOM ER CARE
T: +39-055-200.1218
F: +39-055-226.7
M: xxxx@0x0.xx
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PREM ESSO CHE
a) il mandante è interessato a ricercare un finanziamento così come descritto nell’allegato A (il “Finanziamento”) ed, a tal fine, intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta dal Mandatario;
b) il mandatario è in possesso dei requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
c) la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l’attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
d) il mandatario è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del mandante;
TUTTO CIÒ PREM ESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse e allegati
1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente mandato di mediazione (“contratto”).
2.1 Il mandante conferisce al mandatario, che accetta, l’incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari che potenzialmente potrebbero erogare il Finanziamento indicato dell’Allegato A a favore del mandante stesso (i “Finanziatori”) e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori.
2.2 Il Mandante dichiara di appartenere alla categoria di: Clientela al Dettaglio
Clientela Corporate
Rientrano nella “Clientela al Dettaglio” le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Nel caso in cui il Mandante dichiari di rientrare nella categoria della “Clientela al Dettaglio”, verranno applicate le condizioni indicate nel “Foglio Informativo relativo alla Mediazione Creditizia per la Clientela al Dettaglio” in vigore dal 01/01/2023.
Articolo 3 - M odalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
3.1 Il mandatario svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al mandante da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
3.2 Le attività previste per lo svolgimento del presente contratto verranno svolte in co-mediazione con
iscritto negli elenchi OAM al nr M , senza alcun aggravio di costi per il Mandante.
3.3 L’incarico si intende conferito in esclusiva a favore del mandatario e resterà, l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del mandante per tutta la durata del presente contratto, il quale si impegna a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento.
3.4 Il mandatario è autorizzato (i) a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del mandante, (ii) a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal mandante, (iii) a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del
Finanziamento e (iv) a inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
3.5 Il mandatario potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività “fuori convenzione”). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mandatario potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo già consegnato al mandante. Nel caso di operatività “in convenzione” l’attività del mandatario potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Il mandatario potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l’attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l’importo non fosse al momento noto, il mandante riceverà comunicazione dell’importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento e, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall’intermediario finanziario
3.6 Il mandatario non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il mandante non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del mandatario ed il mandatario non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
3.7 Il mandatario non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alla eventuali deliberazione e erogazione del finanziamento.
Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del mandante
4.1 Il mandante si impegna:
- a consegnare al mandatario, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “Dati”) che il mandatario riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il mandante dichiara sin da ora che i Xxxx comunicati o consegnati al mandatario sono veritieri, corretti e completi e manleva il mandatario da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del mandatario stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Il mandante autorizza, inoltre, il mandatario a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il mandante si rivolgerà per richiedere il Finanziamento.
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie).
- a comunicare immediatamente al mandatario qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l’acceso al credito od a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
Xxx X. Xxxx, 00 00000 – Xxxxxxx (XX)
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T: +39-055-200.1218
F: +39-055-226.7
M: xxxx@0x0.xx
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4.2 Il mandante dichiara:
q di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
q di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
q di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
Articolo 5 - Obblighi del mandatario
5.1 Il mandatario si impegna a svolgere l’attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.
5.2 Il mandatario si impegna a comunicare al mandante, in conformità all’articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Mandante, entro un tempo ragionevole, l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
5.3 Il mandatario , i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazione del di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente incarico.
5.4 Il mandante Xxxxxxxxxxx potrà richiedere al mandatario, solo in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
6.1 Il Contratto ha durata di sei mesi (6) dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è revocabile. Le Parti possono recedere in qualunque momento con un preavviso scritto di 30 giorni, tramite PEC o raccomandata A/R.
Alla scadenza del contratto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.
La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del mandatario di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.
Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mandatario o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mandatario successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “contratto di mediazione” da parte del mandante verso il mandatario stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia.
6.2 Il Mandante Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, può avvalersi del “diritto di ripensamento” nella sola ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del mandatario, entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al mandatario una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 9, ovvero tramite posta elettronica.
6.3 Il vincolo contrattuale si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del mandante grazie all’attività svolta dal mandatario.
6.4 Il Mandatario si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo mandante richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il mandante diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all’atto di ricevimento da parte del mandante della comunicazione trasmessa dal mandatario, nei casi in cui (i) il
mandante non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal mandatario, (i) il
mandante comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del mandante l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il mandante abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il mandante dovrà corrispondere al mandatario il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile.
8.1 Il mandante si impegna a corrispondere al mandatario, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento i compensi pattuiti all’interno dell’allegato A ( “Provvigione”).
Il compenso per il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS, calcolato invece sul montante lordo finanziato, sarà trattenuto, al momento dell’erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato, direttamente dall’istituto di credito mutuante o intermediario finanziario prescelto, secondo le condizioni contrattuali in essere tra il mandatario e il cliente finanziato, che lo riconoscerà al mandatario. In questo caso, il mandante nulla altro dovrà al mediatore creditizio.
Nel caso in cui il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS sia regolato secondo il metodo del “tutto TAN”, non sarà previsto alcun compenso di mediazione tra il Mandatario e il Cliente finanziato e la provvigione sarà riconosciuta al mandatario dal soggetto finanziatore.
Per i soli finanziamenti erogati da Istituti che aderiscono al Protocollo Assofin
– reperibili sul sito ufficiale di Assofin - la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d’Intesa – stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo “Associazioni Consumatori Assofin” su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l’istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile dal Mandatario verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. “delta montante”).
8.2 La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il mandante avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
8.3 Il mandante, anche indipendentemente dalla conclusione dell’affare, rimborserà al mandatario le Spese di istruttoria, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
8.4 Il mandatario fatturerà il Compenso a seguito di comunicazione di parere
FIRENZE
Xxx X. Xxxx, 00 00000 – Xxxxxxx (XX)
CUSTOM ER CARE
T: +39-055-200.1218
F: +39-055-226.7
M: xxxx@0x0.xx
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positivo da parte del Finanziatore indicando quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.
8.5 In caso di finanza Agevolata qualora il mandante decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione al mandatario verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico, fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del mandante.
8.6 Il mandatario avrà facoltà di addebitare al mandante con modalità e termini discrezionali: a) per ciascuna fattura emessa un costo di € 3,00 (tre/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di commissioni di incasso del credito b) per ciascuna disposizione RID o RIBA insoluta un costo di € 25,00 (venticinque/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di rimborso per le commissioni bancarie pagate e per la gestione del credito anomalo c) per ciascuna cambiale protestata un costo di € 100,00 (cento/00) oltre iva ai sensi di legge a titolo di rimborso per le commissioni bancarie pagate e per la gestione del credito anomalo.
Ai fini del presente contratto le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente all’indirizzo e/o al numero di fax e/o alla casella di posta elettronica risultante dal presente contratto e che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra.
Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza
10.1 Il Mandante dichiara di avere ricevuto l’Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
10.2 Il mandante dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest’ultimo.
10.3 Il Mandante, inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mandatario di rispettare il D.lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Articolo 11 – Foro Competente e reclami
11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, ad eccezione del caso in cui il mandante sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n 206.
11.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R, posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) a 2p2 Mediatore Creditizio Srl - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) ,xxxxxxxxxxxxxxx@0x0.xx, 0x0xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Mandante; (ii) data del contratto di mediazione; (iii) riferimenti delle persone incaricate del mandatario con le quali si è entrati in contatto; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti del mandatario. Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mandatario, nella sezione “reclami”. Il Mandatario si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Mandante non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mandatario.
Articolo 12 – M odifiche al contratto
12.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
ALLEGATI:
A) dettaglio finanziamento richiesto;
B) Scheda informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679
c) Foglio informativo
[LOCALITA_INCARICO], [DATA_INCARICO]
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).
Il presente contratto di mandato si compone di n. 5 pagine, numerate progressivamente dalla pagina nr 1 alla pagina n. 5.
Xxx X. Xxxx, 00 00000 – Xxxxxxx (XX)
CUSTOM ER CARE
T: +39-055-200.1218
F: +39-055-226.7
M: xxxx@0x0.xx
Pag. 4
Incarico:
Data Incarico:
[INCARICO] [DATA]
Mandante:
Mandatario
:
[M ANDANTE] [M ANDATARIO]
A L L E G A T O A
P R O C E S S O | ||
Data Conferimento | 01/01/2023 | 1 |
Processo | M EDIAZIONE CREDITIZIA | |
Descrizione | ||
Natura | Mediazione creditizia | |
Spese istruttoria | € 0,00 | |
Spese documentate | € 0,00 | |
Tipo Fatturazione | Fine processo | |
Periodicità Fatturazione Modalità di Pagamento | Fine processo Bonifico rimessa diretta |
ELENCO FORM E TECNICHE INDICATE IN DETTAGLIO RICHIESTA | ||
Linea Richiesta | Importo | Provvigione |
………………………. | € | |
………………………. | € | |
………………………. | € | |
………………………. | ||
Firenze, 01/01/2023
ß ß
FIRENZE
Via X. Xxxx, 14 50129 – Firenze (FI)
CUSTOM ER CARE
T: +39-055-200.1218
F: +39-055-226.7
M: xxxx@0x0.xx
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2P2 M EDIATORE CREDITIZIO S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in Xxxxxxx, Xxx X. Xxxx, 00, capitale sociale € 50.000,00 i.v., c.f. e p.iva 06602180488- numero registro imprese di Firenze 0660218048
– numero REA di Firenze 641624 – numero iscrizione OAM M372, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 2P2 S.R.L. , con sede legale in Xxxxxxx, Xxx X. Xxxx, 00, capitale sociale € 10.000,00
i.v. , c.f. e p.iva 06598660485- numero registro imprese di Firenze 06598660485