Contratto autonomo di garanzia – eccezioni opponibili dal garante – nullità per mancanza di forma scritta – esclusione –
Tribunale di Forlì – sent. 31.5.2017 – est. Pescatore
Art. 1350 CC – art. 2556 CC
Contratto autonomo di garanzia – eccezioni opponibili dal garante – nullità per mancanza di forma scritta – esclusione –
Contratto di affitto di azienda – forma scritta ad probationem- scrittura privata non autenticata – sufficienza – modifica del contratto – forma scritta – non necessaria-
1. In caso di garanzia autonoma a prima richiesta, il garante è esentato dal dover esaminare qualsiasi eccezione attinente la validità del rapporto negoziale (ivi comprese quelle eventualmente attinenti la nullità per mancanza di forma). In tal caso l’unica diligenza, che può chiedersi al garante, è che questi non provveda a fronte di una condotta abusiva/fraudolenta del creditore ( ed immediatamente percepibile come tale tenuto conto degli elementi di conoscenza in capo al garante).
2. la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale comprende anche quelle relative alla nullità del contratto presupposto, fatta eccezione di quelle per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa
3. l’art. 1350 CC prevede la semplice forma scritta (l’atto pubblico ovvero la scrittura privata, anche non autenticata) a pena di nullità ad substatiam nei casi di contratti di locazione ultranovennali
4. l’art. 2556 CC prevede invece unicamente, che i contratti di affitto e cessione azienda siano provati per iscritto, il che per altro vale solo nei rapporti interni e non anche per i terzi.”; in tal caso, la semplice modifica delle clausole di un contratto può risultare anche da un comportamento tacito concludente e non necessariamente per iscritto .
5. con la conclusione del contratto autonomo di garanzia - rapporto negoziale che intercorre solo tra xxxxxxx e debitore, come accade per tutti i contratti a favore di terzo – non viene a crearsi alcun rapporto contrattuale tra il garante ed il creditore; pertanto il garante, in caso di assunto mal pagamento della garanzia - non può agire a titolo di manleva nei confronti del creditore.
TRIBUNALE DI FORLÌ
Il giudice monocratico del Tribunale di Forlì, in persona del dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx ,
(omissis)
proc. n / r.g.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Omissis)
MOTIVAZIONE
In data 29.04.2010 tra la società La C …e la Società M…. venne stipulato nella forma dell’atto
pubblico notarile un contratto di affitto di azienda;
• in pari data le parti sottoscrivevano un scrittura privata denominata “integrazione al contratto di affitto di azienda…” con cui le parti “convenzionalmente determinano una maggiorazione al canone per il 2011 pari a € 36050 .. da versare entro il 31.8.2010”, e quindi in via anticipata);
• è incontestato in questa sede sia la autenticità della sottoscrizione, sia il contenuto della integrazione, sia il mancato pagamento della maggiorazione concordata;
• in data in data 25 giugno 2010 CR concesse, su richiesta di M S.n.c.(e quindi per volontà della attuale attrice), una fideiussione a prima richiesta, a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ attrice delle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto in oggetto:letteralmente delle “… obbligazioni derivanti alla società M snc, (…), dal rapporto sopra descritto ….”;
• che si tratti di un contratto autonomo di garanzia è indiscusso, stante il tenore letterale della clausola con cui:“La banca si impegna pertanto, irrevocabilmente, a pagare al beneficiario, a prima richiesta scritta, senza l’onere della preventiva escussione dell’obbligato principale, rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell’obbligato principale e/o di terzi, dell’importo che verrà indicato dal beneficiario come dovuto, ….”, in altri termini : 1) il mandato era irrevocabile;
2) non poteva essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante – e quindi non si sarebbero potute sollevare questioni relativa alla validità del richiamato “rapporto sottostante” ; 3) ai fini dell’escussione sarebbe stata sufficiente la richiesta del beneficiario;
• in data 3 dicembre 2010 La C S.a.s. escusse la fideiussione per l’importo di € 43.260,00, lamentando il mancato pagamento della maggiorazione dei canoni di affitto pattuita per il 2011(€ 36050 + Iva);
• l’Istituto diede immediatamente comunicazione di tale richiesta a M S.n.c., che nulla replicò, di tal che la Banca provvide al pagamento di quanto richiesto.
Tanto premesso in fatto, M snc oggi agisce, sostenendo che la Banca non avrebbe dovuto pagare, in quanto la fideiussione era limitata a garantire il contratto di affitto in sé e non invece gli eventuali obblighi derivanti dalla sua “integrazione”, di cui si eccepiva la invalidità, per mancanza della forma di legge.
Xxxxxx, trattandosi di garanzia autonoma a prima richiesta, la convenuta era esentata - su mandato espresso conferitole proprio da M snc - dal dover esaminare qualsiasi eccezione attinente la validità del rapporto negoziale (ivi comprese quelle eventualmente attinenti la nullità per mancanza di forma). In tal caso l’unica diligenza, che può chiedersi al garante, è che questi non provveda a fronte di una condotta abusiva/fraudolenta del creditore (ed immediatamente percepibile come tale tenuto conto degli elementi di conoscenza in capo al garante); vedi Xxxx. Sez. 5, Sentenza
n. 15216 del 12/09/2012 “La "exceptio doli generalisseupraesentis" ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapportoprincipale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; analogamente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015).
In base a tali assunti è evidente: a) che non può certo definirsi abusiva l’escussione della garanzia conseguente ad un mancato pagamento (non contestato), relativo ad una integrazione contrattuale sottoscritta e non disconosciuta – nemmeno nel contenuto – dal debitore garantito; b) che ogni
questione relativa alla nullità1 o meno di detto accordo integrativo è una eccezione tipicamente riguardante il “rapporto sottostante” e cioè rientra tra quelle non eccepibili; a nulla vale quindi richiamare le missive 18 e 21 ottobre 2010 (antecedenti quindi alla richiesta di escussione, mentre nulla invece si eccepì dopo la comunicazione di questa), dirette da M alla controparte ed inviate per conoscenza anche alla convenuta, in cui tra l’altro si disquisiva sugli accordi integrativi e sulla loro efficacia.
Quanto all’oggetto della fideiussione, la stessa attiene al contratto di affitto di azienda ed alle obbligazioni derivanti da detto “rapporto”; del resto, se vi è una integrazione al contratto, per altro stipulata contestualmente a quello formalizzato con atto pubblico, è evidente interpretazione di buona fede, che la parti avessero inteso disciplinare il loro rapporto dal complesso degli atti sottoscritti, e di qui verosimilmente il richiamo nella fideiussione delle obbligazioni derivanti “dal rapporto”, nozione di certo più elastica, ricomprendente tutte le obbligazioni derivanti da un rapporto negoziale. Del resto la integrazione di un contratto non è altro che una parte (per quanto aggiunta) del contratto stesso.
Ad colorandum non va dimenticato che il contratto di affitto di azienda – in esecuzionedel quale fu contratta la fideiussione -, prevedeva all’art.6 espressamente che la stessa dovesse essere “… a copertura del pagamento del canone di affitto e/o di altre e diverse somme comunque dovute in ragione del contratto…”
L’azione andrebbe per ciò solo rigettata. Ma vi è di più, atteso che deve ritenersi infondata la motivazione addotta a sostegno della invalidità della integrazione, e cioè la sua non corrispondenza alle forme di cui agli artt. 2556 e 1350 CC.
Infatti l’art. 1350 CC prevede la semplice forma scritta (l’atto pubblico ovvero la scrittura privata, anche non autenticata) a pena di nullità ad substatiam nei casi di contratti di locazione ultranovennali; nel caso di specie vi è forma scritta e quindi piena validità del contratto; inoltre non va dimenticato che, nel caso di specie, nemmeno è provato che la Banca fosse stata posta in grado di conoscere di tale durata contrattuale, atteso che alcun contratto risulta essere allegato alla fideiussione; quindi, considerata la vicenda dal punto di vista soggettivo della convenuta,essa non avrebbe comunque potuto opporre alcunché
L’art. 2556CC prevede invece unicamente, che i contratti di affitto e cessione azienda siano provati per iscritto, il che per altro vale solo nei rapporti interni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 564 del 25/01/1979 : “L'art 2556 cod civ, ove prescrive la forma scritta ad probationem per il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, cosi come ogni altra disposizione concernente la prova di un contratto, opera nei rapporti fra i contraenti, e non anche con i terzi.” ), essendosi inoltre ritenuto, che in tal caso la prova dei atti integrativi possa essere anche data in altro modo (Xxxx. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21764 del 26/10/2015 “In materia contrattuale, la semplice modifica delle
1 Eccezion fatta per quelle relative a illiceità della causa o contrarietà a norme imperative - caso non ricorrente nel caso di specie – vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007: “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.”
clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" (nella specie, contratto di affitto di azienda stipulato in forma pubblica ex art. 2556 c.c.), così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente”.
In conclusione nel caso di specie (scrittura privata sottoscritta dalle parti e non disconosciuta) ricorre una prova più che sufficiente del contenuto del rapporto contrattuale; di tal che è del tutto ininfluente l’eccezione sollevata, per altro infondata anche nel merito, attesa comunque la ricorrenza della forma scritta; in ogni caso il garante, con l’escussione a prima richiesta, non era tenuto ad esprimere valutazioni sulla validità della stessa.
A nulla rileva poi la previsione di cui all’art. 2556 c. 3 CC, che prevede la forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata ai soli fini della registrazione dello stesso, e quindi ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Va altresì rigettata la domanda di manleva azionata dalla banca nei confronti del garantito, atteso che con la conclusione del contratto autonomo di garanzia - rapporto negoziale che intercorre solo tra garante e debitore, come accade per tutti i contratti a favore di terzo – non viene a crearsi alcun rapporto contrattuale – tantomeno di manleva - tra il garante ed il creditore. Quest’ultimo è quindi stato male invocato in giudizio, di tal che le spese di lite vanno poste a carico del solo convenuto.
Essendo sia l’azione principale, che quella svolta in manleva, fondate sul contratto di fideiussione e non sul contratto di affitto di azienda, la competenza a decidere della vertenza è del giudice ordinario, non essendo applicabile la clausola compromissoria, che riguarda invece l’esecuzione del contrato di affitto in sé, che del resto vincola le parti contrattuali – le quali non svolgono alcuna domanda l’una contro l’altra - e non certo il terzo garante.
Va infine rigettata la domanda con cui l’attore chiede che la “Cassa dei Risparmi …tenuta alla cancellazione del nominativo della M Snc dalle evidenze bancarie e conseguentemente alla risoluzione del contratto di mandato tra loro intercorso relativamente alla garanzia fideiussoria n. 00115/8200/55214406”; si è infatti da un lato già motivato la correttezza della escussione/pagamento del credito e dall’altro non è dato comprendere in base a quale (altra) motivazione si sarebbe risolto il mandato conferito con la stipula della fideiussione in oggetto, definita per altro espressamente irrevocabile (“pagare irrevocabilmente”).
PQM
(omissis)