REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI ECONOMICI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI XXXXXXXXX E CONTRIBUTI ECONOMICI
1. PREMESSA
Il Comune di Rescaldina riconosce il valore delle Associazioni e dei gruppi e intende valorizzare e appoggiare lo svolgimento di attività di rilevanza culturale, sociale e sportiva rivolte alla collettività.
In attuazione dei principi fissati dallo Statuto, il Comune favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo culturale e sociale del territorio, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche della propria comunità.
Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio e dei contributi diretti ed indiretti.
TITOLO 1. PATROCINI
2. DEFINIZIONE DI PATROCINIO
Ai fini del presente regolamento si intende per patrocinio l'adesione e il sostegno del Comune ad una iniziativa, attività o progetto organizzati da un soggetto terzo, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per finalità, contenuti e modalità.
Il Comune può concedere patrocinio anche ad iniziative, attività o progetti realizzati al di fuori del proprio territorio se ne condivide finalità, contenuti e modalità.
Il Comune può assicurare il proprio sostegno attraverso diverse modalità:
a) uso dello stemma del Comune su manifesti e volantini;
b) riduzione e/o esenzione della tariffa sulle affissioni nei limiti previsti della legge;
c) pubblicazione gratuita dei dettagli dell’evento su pannelli elettronici, sul sito internet e sulle pagine social del Comune di Rescaldina;
d) concessione gratuita o a canone agevolato dei locali, impianti o attrezzature di proprietà del Comune. Nel modulo di richiesta dovrà essere indicato in modo specifico quali locali, impianti o attrezzature si richiedono, le date e gli orari precisi e el modalità di consegna delle chiavi e delle attrezzature richieste.
Nel caso di richiesta dell'auditorium, è possibile chiedere anche l'utilizzo delle attrezzature ivi presenti (impianto audio/luci). La concessione dell'utilizzo dell'impianto audio/luci sarà subordinata alla frequenza, da parte di un rappresentante del gruppo o associazione richiedente, alla seduta di formazione sull'utilizzo dell'impianto stesso che il Comune si impegna ad organizzare con periodicità annuale. In caso di richieste da parte di privati o di associazioni non aventi iscritti formati, la concessione dell’impianto audio/luci sarà subordinato all’indicazione di un nominativo avente tali requisiti.
Il soggetto che avrà partecipato alla formazione organizzata dal Comune dovrà garantire la presenza ogniqualvolta il gruppo o associazione di appartenenza o
per il quali presti servizio richieda l'utilizzo dell'impianto audio/luci, assumendosi integralmente la responsabilità per eventuali danni all'impianto.
Nel caso in cui il richiedente non abbia al proprio interno alcun soggetto formatosi all'utilizzo dell'impianto audio/luci nelle modalità di cui sopra e non indichi un altro nominativo avente il requisito richiesto, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale la presenza del proprio personale di riferimento, pagando la relativa tariffa.
Il patrocinio non prevede l'erogazione diretta di contributi economici.
Le iniziative che prevedono una compartecipazione economica diretta da parte del Comune devono essere necessariamente organizzate in collaborazione con quest’ultimo. Le associazioni che organizzano un evento in collaborazione con il Comune non devono presentare richiesta di patrocinio.
La tipologia di richiesta può comprendere una o più modalità di patrocinio e deve essere esplicitata nell’apposito modulo di richiesta; in caso di concessione gratuita o a canone agevolato dei locali, impianti o attrezzature di proprietà del comune, andranno specificate nell’apposito modulo le modalità di consegna delle chiavi e delle attrezzature. Il modulo deve essere compilato, firmato e protocollato dal legale rappresentante dell’associazione richiedente.
Nel caso di concessione di attrezzature/mezzi di proprietà del Comune, il richiedente è responsabile del corretto utilizzo degli stessi. In caso di danneggiamento o smarrimento delle attrezzature/mezzi concessi, sono a carico del richiedente le spese necessarie alla riparazione/sostituzione degli stessi.
Nel caso di concessione d'uso di locali, gli spazi devono essere utilizzati correttamente e devono essere riconsegnati al Comune dopo l’utilizzo nello stato di fatto esistente prima della concessione. Non è possibile apportare alcun tipo di modifiche alle strutture, compreso l’uso di chiodi, puntine da disegno, nastro adesivo/biadesivo e ogni qualsivoglia strumento che possa anche in minima parte rovinare o deturpare la struttura, se non a seguito di autorizzazione scritta del competente ufficio comunale.
A seguito dell’utilizzo delle strutture verrà effettuata una verifica dello stato del locale da parte del Comune, e in caso di danni o modifiche non autorizzate, la responsabilità e il risarcimento per il ripristino delle condizioni della struttura/spazio, a seguito di contraddittorio con il soggetto utilizzatore, sarà a carico del soggetto richiedente.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere il patrocinio:
a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001;
b) le associazioni aderenti alle Consulte comunali e/o iscritte all’Albo ufficiale del Comune di Rescaldina, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti, le fondazioni e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, che abbiano nel proprio Statuto finalità culturali, sociali, artistiche, sportive; aziende ed esercizi commerciali organizzatori di eventi con le medesime finalità;
c) i soggetti privati con scopo di lucro organizzatori di eventi senza scopo di lucro;
I gruppi informali dovranno costituirsi formalmente entro 30 giorni dalla domanda di
patrocinio.
Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
a) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o dell'attività (scopo non di lucro); per tale ipotesi è richiesta la presentazione a consuntivo di apposita dimostrazione delle entrate e delle spese sostenute;
b) i cui richiedenti si rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione di adesione ai valori costituzionali antifascisti;
c) palesemente non coerenti con le finalità del Comune;
d) che abbiano contenuti di propaganda politica o religiosa, indipendentemente dai fini sociali previsti dallo Statuto dell'Associazione o gruppo richiedente.
L'esclusione del patrocinio può essere derogata quando:
a) gli utili dell’iniziativa/manifestazione vengano devoluti totalmente in beneficenza (al netto delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa) con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle quote destinate in beneficenza, presentando certificazione dell'avvenuto versamento entro 180 giorni dalla conclusione dell’iniziativa;
b) gli utili dell’iniziativa/manifestazione siano utilizzati al fine di perseguire lo scopo sociale dell’associazione come indicato dallo Statuto e a patto che vengano previste iniziative/manifestazioni sul territorio comunale a favore della collettività;
c) le attività, seppur a pagamento, siano meritevoli di attenzione e rispondenti alle finalità del Comune. In questo caso sarà possibile concedere il patrocinio solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'utilizzo dello stemma del Comune e la pubblicizzazione nei canali comunali, senza altri oneri o agevolazioni tariffarie da parte del Comune.
4. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i moduli messi a disposizione dal Comune di Rescaldina, di norma, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;
La valutazione della richiesta verrà effettuata solo se redatta tramite l’apposita modulistica.
Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e laddove si rendessero necessarie integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di 10 giorni per provvedere, ovvero acquisisce, ove possibile, d’ufficio le informazioni mancanti.
La concessione del patrocinio è concessa con atto motivato di Giunta Comunale, che valuterà:
a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità del Comune espresse all'articolo 1 del presente regolamento;
c) la rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale;
d) la modalità di concessione.
Ogni decisione di diniego dell’Amministrazione è comunque da considerarsi inappellabile e insindacabile.
Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno (es: rassegne), è possibile indicare sullo stesso modulo le date dei singoli eventi. Per le richieste che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
Lo svolgimento delle iniziative in spazi pubblici è considerato elemento preferenziale. Le iniziative organizzate in spazi privati verranno valutate in base alla qualità e alla finalità della stessa; la domanda di patrocinio, in tal caso, dovrà essere corredata di idoneo nulla osta del effettivo proprietario/titolare.
5. DECADENZA E SANZIONI
L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio in qualsiasi momento al fine di tutelare la propria immagine qualora:
a) venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento;
b) nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo non corretto della dicitura "patrocinio" e dello stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non autorizzati o non conformi al presente regolamento.
In caso di recesso da parte del Comune per le casistiche sopra descritte, il soggetto richiedente rimarrà inibito dalla possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo da 1 a 5 anni, a discrezione dell’Amministrazione.
6. CONTROLLI
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia preventivi sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa sia successivamente.
Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Rescaldina fossero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
7. PROMOZIONE E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE
I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa, attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Rescaldina" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
In caso il soggetto richiedente realizzi materiale promozionale, quest’ultimo dovrà essere inviato in bozza al Comune di Rescaldina prima della diffusione al pubblico per la preventiva visione e autorizzazione.
La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Rescaldina limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità concesse dall'Amministrazione.
1)
TITOLO 2: CONTRIBUTI
8. FINALITÀ
La presente sezione del regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 12 della l. 241/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Rescaldina di contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
9. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio- assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
b) a contributi, sovvenzioni e altro dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l’erogazione;
c) se viene stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
d) ai rimborsi derivanti da convenzioni stipulate ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”);
e) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
f) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
g) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente;
h) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.
10. NATURA E TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI EROGABILI
I contributi di cui al presente regolamento vengono concessi alternativamente:
a) per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario;
b) per attività di carattere ricorrente, comunque differenziata dall’ordinaria amministrazione del soggetto.
11. SETTORI DI INTERVENTO
Il Comune concede i contributi disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:
- arricchiscono, promuovono o valorizzano l’offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovono l’attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscono l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
- sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovono l’istruzione, la formazione e l’informazione;
- promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;
- favoriscono la rievocazione storica ed artistica del territorio e del comune
Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
- non sono di interesse collettivo, ma perseguono solo finalità private;
- sono incompatibili con quelle programmate dall’Amministrazione comunale;
- sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.
12. DESTINATARI
Possono richiedere contributi:
1. le associazioni aderenti alle Consulte comunali e/o all’Albo ufficiale del Comune di Rescaldina, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti, le fondazioni e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, che abbiano nel proprio Statuto finalità culturali, sociali, artistiche, sportive;
2. I gruppi informali dovranno costituirsi formalmente entro 30 giorni dalla domanda di contributo.
3. Soggetti che svolgano attività anche a scopo di lucro, nel qual caso possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza.
Sono escluse dalla concessione di contributi le iniziative e le manifestazioni:
a) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione o dell'attività (scopo non di lucro); per tale ipotesi è richiesta la presentazione a consuntivo di apposita dimostrazione delle entrate e delle spese sostenute;
b) i cui richiedenti si rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione di adesione ai valori costituzionali antifascisti;
c) palesemente non coerenti con le finalità del Comune;
d) organizzate da partiti politici, qualunque sia la natura dell’evento organizzato;
e) che abbiano contenuti di propaganda politica o religiosa, indipendentemente dai fini sociali del soggetto richiedente
13. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti; a tal fine l’Amministrazione, di norma, agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con la programmazione comunale.
Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell’ente, i bandi semestrali sono pubblicati entro il 30 gennaio (per le iniziative del primo semestre) ed entro il 30 giugno (per le iniziative del secondo semestre) di ogni anno.
La Giunta Comunale, preliminarmente alla pubblicazione dei bandi, stabilisce il budget complessivo da destinare ai contributi e i criteri di valutazione delle domande pervenute e di assegnazione delle risorse.
La concessione dei contributi è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;
b) coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
c) valenza e ricaduta territoriale dell’attività;
d) incidenza del volontariato nell’attività svolta;
e) natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
f) carattere di originalità e innovatività dell’attività/iniziativa;
g) valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.
Al di fuori dei bandi di cui ai precedenti commi del presente articolo, possono essere presentate domande di contributo per attività di tipo occasionale imprevedibile, per un massimo di una singola iniziativa annuale per ogni Associazione.
La Giunta, per procedere all’erogazione di contribuiti alle iniziative di cui al comma precedente, approva un atto di indirizzo, indicante il budget annuale a disposizione e i criteri di ammissibilità per le iniziative di carattere occasionale imprevedibile, non presentate in occasione di precedenti bandi dello stesso anno di programmazione finanziaria.
L’atto di indirizzo viene approvato annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione annuali e pluriennali.
E' facoltà della Giunta Comunale concedere contributi, al di fuori delle modalità previste ai precedenti commi, per iniziative o eventi di particolare rilevanza e interesse per l'Amministrazione Comunale. Il budget per tale modalità di contributo sarà distinto e indipendente dal budget di cui ai precedenti commi.
14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di contributo sono formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.
Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:
- compatibilmente con le date previste dai bandi pubblicati dall'Ente.
- almeno 45 giorni prima dell’evento per singoli progetti e/o iniziative occasionali per i quali non è stata fatta richiesta in sede di bando.
15. RIGETTO DELL’ISTANZA PER ESAURIMENTO DEI FONDI
Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – l’istanza per esaurimento dei fondi stanziati, l’eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame di tutte le istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi.
L'esaurimento dei fondi potrà essere comunicato anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
16. CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE
Il contributo può essere concesso unicamente nel caso in cui il preventivo di spesa dell'iniziativa o evento non sia in attivo e non potrà coprire una somma superiore al disavanzo preventivato. Tale condizione sarà verificata anche al momento dell'esame della rendicontazione e il contributo, se superiore al disavanzo effettivo, sarà proporzionalmente ridotto.
Il precedente comma non trova applicazione nel caso in cui gli utili siano devoluti in beneficenza.
Il contributo massimo non potrà comunque superare il 75% delle spese preventivate e, al momento dell'erogazione, il 75% delle spese rendicontate.
17. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione al servizio competente.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla conclusione dell’attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo.
Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.
Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro.
I soggetti che non hanno presentato regolare rendiconto non possono ottenere benefici economici per un anno dal termine della presentazione dello stesso.
Se il rendiconto evidenzia spese inferiori al preventivo, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.
I contributi concessi a fronte di attività ricorrenti, possono essere oggetto di rendicontazione complessiva al termine di un periodo di tempo che deve essere predeterminato nell’atto di erogazione del beneficio economico.
18. DECADENZA
La presentazione della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro.
Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
c) non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
d) è stato violato l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.
La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi.
Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusione.
19. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE
Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito
all’organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
Con la richiesta di contributo il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
Il richiedente si impegna:
a) - ad impiegare, nell’espletamento dell’attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza;
b) - ad utilizzare, quale sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell’Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali.
20. DIVIETO DI RIPIANO PERDITE
In ogni caso l’intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
21. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
I criteri e le modalità per l’erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013
22. OBBLIGO DI PUBBLICITÀ
Dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura “Con il contributo del Comune di Rescaldina”, unitamente allo Stemma comunale.
La mancata pubblicizzazione del contributo concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
23. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione