CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO/SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS
Premesse
Articolo 1 - Oggetto del servizio
Articolo 2 - Durata e decorrenza dell’appalto Articolo 3 - Finanziamento
Articolo 4 - Modalità dell’appalto
Articolo 5 - Importo a base di gara e valore stimato dell’appalto Articolo 6 - Carattere del servizio
Articolo 7 - Documentazione a disposizione Articolo 8 - Modalità di esecuzione del servizio Articolo 9 - Modifiche al servizio
Articolo 10 - Obblighi Articolo 11 - Reperibilità Articolo 12 - Mezzi
Articolo 13 - Responsabilità Articolo 14 - Scioperi
Articolo 15 - Modalità del calcolo del compenso Articolo 16 - Pagamento
Articolo 17 - Verifiche e penali
Articolo 18 - Diario di bordo
Articolo 19 - Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti
Articolo 20 - Personale addetto Articolo 21 - Norme comportamentali
Articolo 22 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle condizioni normative, assicurative, assistenziali, previdenziali e retributive
Articolo 23 - Danneggiamenti e assicurazioni Articolo 24 - Garanzia definitiva
Articolo 25 - Oneri a carico della ditta affidataria Articolo 26 - Contratto di appalto
Articolo 27 - Risoluzione contratto Articolo 28 - Recesso dal contratto Articolo 29 - Clausola Consip
Articolo 30 - Osservanza di leggi e regolamenti Articolo 31 - Rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 Articolo 32 - Foro competenti
Articolo 33 - Richiamo alla legge e altre norme
Articolo 34 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali Articolo 35 – Struttura organizzativa
ALLEGATI
Allegato A – Corse
Allegato B – Norme appalto Allegato C – Valutazione offerte Allegato D - DUVRI
Premesse
Il Servizio di Trasporto Scolastico è stato istituito nell’ambito del programma e del Piano degli interventi sul Diritto allo Studio, di cui alla L.R. N.° 78/1978, come intervento volto ad agevolare la frequenza scolastica degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
Il Servizio è assicurato dal Comune dell’Aquila mediante affidamento a ditte esterne, a seguito di procedure di gara nel rispetto dei seguenti principi:
• conformità alle normative vigenti in materia;
• programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e dei nuovi insediamenti urbani;
• armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
• economicità, efficacia ed efficienza.
Al solo fine di mettere gli operatori economici nella condizione di poter presentare un’offerta avendo a disposizione il maggior numero d’informazioni possibili, si rende noto che il servizio viene attualmente svolto su numero ventitré tratte, allegate al presente capitolato, suscettibili di variazioni in aumento o diminuzione.
Il numero dei bambini che attualmente viaggiano è pari a circa ottocento (800).
Art. 1 Oggetto del servizio
Il presente capitolato ha per oggetto:
la gestione di una parte del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie, la cui età non consente l’utilizzo dei normali mezzi pubblici dell’Azienda per la Mobilità Aquilana S.p.A., (AMA S.p.A.) nonché gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado, limitatamente alle località non servite dalle corse della stessa AMA S.p.A del Comune di L’Aquila, ivi compresa la fornitura degli scuolabus così come previsto al successivo articolo 12, gli autisti e il servizio di accompagnamento/vigilanza su ogni scuolabus da effettuare con personale con i requisiti indicati ai successivi articoli 20 e 21.
Esso consiste nel trasporto e nella sorveglianza e vigilanza da parte di un operatore presente sullo scuolabus, oltre all’autista, dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, degli alunni delle scuole primarie e degli studenti della scuola secondaria statale di I° grado, indicati dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila, dai punti di raccolta (fermate) fino alla scuola frequentata e nel trasporto di ritorno dalla scuola al termine delle lezioni, con discesa ai punti di raccolta e riconsegna ai familiari o adulti autorizzati, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 8 e 9) dove è descritta l’organizzazione e le modalità del servizio.
Il servizio dovrà essere organizzato e garantito, sulla base delle esigenze del Servizio Diritto allo Studio, secondo i prospetti di cui all’allegato A) e seguenti e dovrà essere prestato sul territorio del Comune di L’Aquila.
Il servizio, per far fronte ad eventuali nuove esigenze dell’utenza, potrà subire modifiche in ogni momento dell’anno; modifiche alle quali la ditta appaltatrice dovrà immediatamente adeguarsi così come previsto al successivo articolo 9);
Il trasporto dovrà essere effettuato giornalmente, dal lunedì al sabato, nei percorsi specificamente indicati nell’allegato B), salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche o altre esigenze che verranno tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice.
L’impresa appaltatrice (successivamente indicata I.A.) è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di trasporto scolastico, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Art. 2 Durata e decorrenza dell’appalto
Il presente appalto avrà la durata di anni 2 (due) dalla data di affidamento, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs 50/2016.
Qualora l’Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l’opportunità della soppressione del servizio, o ne venisse sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore, l’appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 60 giorni di anticipo, ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo o risarcimento all’ I.A.
Il servizio non dovrà essere effettuato durante i giorni di chiusura della scuola previsti dal calendario scolastico (vacanze natalizie, pasquali, ecc.) ed in tutti i giorni eventualmente comunicati dal Comune, indipendentemente dalle cause che possano aver determinato la sospensione totale o parziale del servizio.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto di cui al precedente articolo 2 comma 1, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga. L’eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice
Art. 3 Finanziamento
Il presente appalto verrà finanziato con i mezzi ordinari del Bilancio Comunale.
Art. 4 Modalità dell’appalto
La scelta del contraente verrà effettuata mediante Procedura Aperta, in ambito UE, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs 50/2016.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi:
a) Offerta tecnica massimo punti 70/100
b) Offerta economica massimo punti 30/100
2) Il servizio verrà affidato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi ed al prezzo, come indicato nel presente capitolato.
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nell’Area qualità”. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ai sensi del presente capitolato. L’Amministrazione Comunale resta libera di non addivenire all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia da ritenersi idonea, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte delle imprese concorrenti.
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4) del D.Lgs 50/2016. Non saranno ammesse offerte in aumento.
In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs 50/2016, si riserva di richiedere le giustificazioni e le precisazioni ritenute necessarie. Nel caso in cui queste non fossero ritenute giustificative, come disposto dall’art. 97 comma 5 del decreto in parola, l’Amministrazione provvede all’esclusione dell’offerta con provvedimento motivato.
Mentre l’offerta è vincolante per l’impresa concorrente sin dal momento della sua presentazione, l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio in oggetto a sua insindacabile scelta – e senza pretesa alcuna da parte della Ditta offerente – e sarà vincolata solo con la stipula del relativo contratto.
I criteri specifici per il calcolo del criterio economicamente più vantaggioso e per le modalità di presentazione delle offerte sono descritti in dettaglio nel disciplinare di gara e nella tabella per l’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato C).
Art. 5
Importo a base di gara e valore stimato dell’appalto
L’importo della gara viene determinato in complessivi € 1.040.000,00 annui IVA esclusa, e per un importo complessivo stimato dell’appalto di € 1.144.000,00 IVA inclusa, compresi € 450,00 - Iva esclusa - per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI
Il servizio espletato sarà remunerato sulla base del chilometraggio giornaliero effettuato dalle 23 linee, calcolato con strumentazione GPS (messa a disposizione dalla Società appaltatrice), con prezzo chilometrico unitario di € 1,58 più IVA 10 %, posto a base d’asta, salvo le riduzioni previste in sede di offerta economica.
Art. 6 Caratterestiche del servizio
Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l’impegno per la impresa aggiudicataria a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la I.A. dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Il servizio oggetto del presente Capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla impresa inadempiente, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all’impresa per l’esecuzione, con spese a carico di quest’ultima.
Nel caso in cui l’Amministrazione chieda di non svolgere il servizio per motivi non imputabili all’appaltatore ma per cause di forza maggiore (calamità naturali, fenomeni atmosferici di particolare gravi o in generale ed eventi non prevedibili), questo non ha diritto ad alcun compenso. In tali casi la sospensione del servizio è comunicata, possibilmente, con almeno 3 ore di anticipo.
Art. 7 Documentazione a disposizione
Viene fornito, a fini puramente orientativi, l’elenco dei percorsi dei vari turni, con l’indicazione delle vie del territorio comunale (Allegato A). Tale allegato potrebbe subire modifiche in qualsiasi momento.
L’elenco di cui al comma precedente dovrà essere utilizzato solamente al fine di valutare il tipo di organizzazione del servizio da garantire, poiché all’inizio di ogni anno scolastico, nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 8, verranno consegnati alla Ditta affidataria i nuovi elenchi/percorsi per i quali dovrà essere garantito il servizio.
Art. 8 Modalità di esecuzione del servizio
La ditta affidataria è tenuta a svolgere il servizio nel rispetto delle norme del codice stradale e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila e del regolamento comunale del trasporto scolastico. Si dà atto che il rispetto delle direttive impartite dall’Ente non comporta l’assumere l’identità di datore di lavoro essendo il presente appalto classificato esclusivamente come appalto di servizi.
Il servizio prevede il trasporto scolastico quotidiano di andata e ritorno, dalla residenza dell’alunno o dai punti di raccolta stabiliti, alla scuola di iscrizione e viceversa, nel rispetto degli orari e del calendario scolastico stabilito annualmente. Ogni anno, al termine delle iscrizioni al servizio, saranno consegnati gli elenchi degli alunni da trasportare con le scuole di riferimento. La ditta affidataria dovrà predisporre i vari itinerari, in relazione alla zonizzazione dell’area territoriale di pertinenza di ogni singola scuola stabilita dal Comune di L’Aquila e sottoporli alla validazione da parte del Servizio Diritto allo Studio che potrà formulare eventuali osservazioni in merito alla redazione degli stessi itinerari alla quale la ditta affidataria dovrà attenersi. Eventuali domande presentate successivamente dovranno essere inserite sui vari percorsi, anche provvedendo alla modifica in modo sostanziale degli stessi, nel rispetto delle fasce orarie previste, fino all’esaurimento dei posti disponibili sugli scuolabus. I nuovi percorsi così stabiliti dovranno essere nuovamente sottoposti alla validazione da parte del Servizio Diritto allo Studio.
E’ obbligo della ditta affidataria trasportare unicamente i bambini e gli alunni autorizzati, ossia quelli indicati dal Servizio Diritto allo Studio tramite gli appositi elenchi trasmessi all’inizio dell’anno scolastico e successivamente aggiornati con le nuove domande presentate o con le cancellazioni richieste.
Nell’effettuazione del servizio la ditta affidataria dovrà trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di prelievo al punto di discesa stabilito, curandosi di garantire il servizio nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. In particolare, nell’esecuzione del trasporto si dovrà prestare particolare attenzione alle operazioni di salita e di discesa dal mezzo dei bambini, in collaborazione con il personale di sorveglianza/vigilanza che sarà presente a bordo di ogni mezzo in servizio. All’andata i bambini dovranno essere affidati in consegna al personale della scuola (collaboratori scolastici o altre figure all’uopo incaricate), al ritorno dopo aver preso in carico i bambini da parte del personale scolastico e verificata la corretta sistemazione all’interno degli scuolabus, restituiti ai genitori o a persone adulte da essi appositamente delegate al ritiro. Dovrà essere prestata particolare attenzione agli alunni trasportati affinché sia verificata la corretta seduta al posto con allacciamento della cintura evitando che durante il viaggio gli stessi si alzino dal proprio posto. Al momento del prelievo dell’alunno il mezzo non potrà ripartire sino a che il personale non abbia appurato che lo stesso sia seduto e con la cintura di sicurezza allacciata. Alla discesa l’alunno non potrà alzarsi dal posto fino a che il mezzo non sia fermo e nel luogo ove è prevista la discesa.
La ditta affidataria dovrà assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e serietà nel contegno di tutto il personale impiegato.
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative relative al codice della strada ed al trasporto degli alunni nonché al regolamento comunale per i servizi scolastici e ad ogni altra prescrizione che il Comune di L’Aquila emanerà nel tempo in materia. In particolare la salita e la discesa dei bambini e degli alunni dovrà essere regolata in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti e nella massima sicurezza.
La ditta affidataria, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila e dovrà attenersi scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici o da genitori.
L’I.A. dovrà svolgere il servizio con proprio personale, idoneo al servizio ed in numero adeguato, con automezzi in numero sufficiente, e con l’assunzione di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
L’I.A. dovrà garantire che i veicoli adibiti al trasporto su strada da acquistare o da acquisire in leasing, locazione o noleggiati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio e che la fornitura di grassi e oli lubrificanti sarà costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.
In ogni caso, la Società aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio in favore di tutti gli aventi diritto.
Il servizio potrà prevedere, se indicati nell’offerta migliorativa, uscite didattiche da effettuarsi nella fascia oraria 9.00-12.00 fino alla concorrenza massima delle uscite offerte. Il programma per le uscite didattiche, sia dentro che fuori il territorio comunale, sarà comunicato dalle singole Istituzioni Scolastiche o dall’ufficio comunale competente alla Ditta Aggiudicataria con l’indicazione del numero previsto di partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione. Ogni mese la Ditta Aggiudicataria invierà all’Amministrazione Comunale il riepilogo delle uscite effettuate, con l’indicazione della destinazione e dei Km percorsi rilevati tramite strumentazione GPS.
Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Art. 9 Modifiche al servizio
I percorsi possono essere soggetti a variazioni e a modifiche, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica, trova, quindi, applicazione nell’appalto l’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” quindi il servizio potrà essere variato in qualunque momento, ampliato o diminuito rispetto a quanto previsto dal presente capitolato nei limiti del 20%, a discrezione esclusiva dell’amministrazione comunale e sulla base alle esigenze effettive del servizio: la ditta affidataria dovrà rendersi disponibile a rivedere l’organizzazione del servizio in base alle effettive esigenze dello stesso entro 24 ore dalla comunicazione del Servizio Diritto allo Studio. Durante la validità del contratto si specifica che ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016, la ditta affidataria si impegna, su richiesta del Servizio Diritto allo Studio, ad effettuare, in situazioni di contingenza e di urgenza, anche altre percorrenze che si rendessero necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto.
Oltre a quanto previsto al comma 2 la ditta affidataria dovrà effettuare, su richiesta del Servizio Diritto allo Studio, ulteriori prestazioni rispetto agli orari previsti dai turni in appalto e rispetto al numero di
turni appaltati per garantire il regolare svolgimento del servizio per situazioni contingenti o per la sostituzione di servizi effettuati direttamente da parte dell’Amministrazione Comunale.
Qualora da una verifica sul campo la ditta affidataria dovesse riscontrare la necessità o la opportunità di modificare il programma di esercizio, prima di procedere alla modifica dovrà farne richiesta motivata al Servizio Diritto allo Studio che, se concorda sulla opportunità, darà la necessaria autorizzazione alla modifica.
Nel caso che, durante lo svolgimento del servizio, eventi straordinari e/o imprevedibili, comportassero variazioni del programma di esercizio, dovranno essere immediatamente comunicati al Servizio Diritto allo Studio e eventualmente anche alle scuole del territorio interessate.
Nei casi di cui al comma 5 la ditta affidataria non riuscisse a contattare il responsabile del Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila o un suo delegato per avere indicazioni circa il comportamento da tenere, dovrà in ogni caso adottare autonomamente tutte le misure necessarie e compatibili con gli eventi straordinari e/o imprevedibili verificatisi, per assicurare il prelievo di tutti gli alunni previsti nel percorso assegnato in andata o la riconsegna ai genitori nel caso di ritorno da scuola al fine di ridurre al minimo ogni eventuale disagio per l’utenza. Appena possibile dovrà essere data comunicazione al Responsabile del Servizio o suo delegato.
Le modifiche di cui ai commi precedenti dovranno risultare dal diario di bordo di ciascun mezzo di cui all’articolo 18.
Qualora in sede di offerta migliorativa di gara la ditta affidataria avesse offerto un numero di ore integrativo rispetto al monte ore a base di gara, queste andranno a ridurre la compensazione di cui al comma precedente.
Art. 10 Obblighi
Per poter partecipare alla gara le ditte devono essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su xxxxxx xxxxxxxx xxx X.Xxx. x. 000/0000 (xxx D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario ed inoltre devono essere iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma
I requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto e non dovranno in nessun caso mai venire meno.
La ditta affidataria dovrà avere una sede operativa ed una rimessa per i mezzi adibiti al servizio nel territorio del Comune di L’Aquila o comunque entro una distanza massima xxxxxxxx xx xx 00 xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx prende a riferimento la sede legale del Comune posta in Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, L’Aquila) calcolata attraverso il percorso più breve elaborato da “Google Maps”. Il mancato rispetto della presente prescrizione comporterà la revoca immediata dell’affidamento.
In mancanza dei locali di cui al comma precedente la ditta affidataria si impegna a costituire sede e rimessa entro i limiti sopra indicati entro 30 giorni dal ricevimento dell’eventuale aggiudicazione dell’affidamento.
I veicoli da adibire al servizio di trasporto scolastico dovranno essere in regola e utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi di cui al Codice della strada. I medesimi dovranno possedere i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 e della Circolare del Ministero
dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997 e dovranno essere in regola con le caratteristiche costruttive previste dal DM 18/04/1977 come modificato ed integrato con i successivi DM 13/01/2004 e DM. 01/04/2010. Gli automezzi devono essere di proprietà della ditta affidataria o in disponibilità alla stessa a diverso titolo giuridico per l’intera durata del servizio
La ditta affidataria dovrà consegnare al Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento se non già fatto, e comunque prima dell’inizio del servizio in appalto la seguente documentazione:
a) Dichiarazione con indicazione dell’indirizzo, numero di telefono, mail e PEC della sede operativa e della rimessa (articolo 10 comma 3) unitamente al nominativo del responsabile/coordinatore del servizio rintracciabile 24 su 24 con relativo numero di telefono (articolo 11 comma 1);
b) Elenco dei veicoli (articolo12 commi 1 e 2) e relativo atto comprovante la disponibilità;
c) Copia delle carte circolazione dei mezzi di cui al comma 7 b) e delle relative polizze assicurative (articolo 23);
d) Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di pulizia di tutti i mezzi (articolo 12 comma 8);
e) Tutta la documentazione circa le modalità di raccolta, di tenuta e di trasmissione al Comune dei dati relativi al “Diario di bordo” di cui all’articolo 18;
f) Copia delle patenti di guida e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (articolo 20 comma 1) e l’elenco dei contatti telefonici di ogni autista;
g) Il nominativo del Responsabile/coordinatore dell’Appalto e eventualmente anche quello del suo sostituto con l’indicazione del numero telefonico articolo 11 comma 1;
2) Il mancato rispetto o la perdita durante l’appalto di quanto previsto nei commi 1, 2, 3, 4, 5 o 6 può comportare la risoluzione del contratto e, a titolo di penale, il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, oltre all’eventuale azione per il risarcimento del danno.
Art. 11 Reperibilità
La ditta affidataria è tenuta a nominare un Responsabile/coordinatore dell’Appalto che risponda dei rapporti contrattuali tra la stessa e l’Ente, che coordinerà il servizio e le altre figure tecniche impiegate oltre che ad occuparsi dei problemi di ordinaria gestione e che sarà il diretto interlocutore con lo stesso Ente. Il nominativo, unitamente ai nominativi del personale impiegato per le attività di accompagnamento/sorveglianza dovrà essere indicato in sede di gara. Il personale con funzioni di autista dovrà essere indicato nell’apposito modulo per la formulazione dell’offerta tecnica in quanto l’anzianità di servizio viene utilizzata per l’attribuzione di punteggio. Al Responsabile/coordinatore dell’Appalto saranno fatte tutte le comunicazioni urgenti circa variazioni improvvise al servizio. La comunicazione a tale responsabile/coordinatore, anche verbale (alla quale in questo caso dovrà seguirne tempestivamente una scritta), avrà valore di comunicazione alla ditta. Il Responsabile/coordinatore dell’Appalto dovrà essere dotato di cellulare di riferimento e deve essere reperibile tutti i giorni h24, compresi i giorni festivi. In caso di assenza del medesimo deve essere nominato un sostituto e comunicato al Servizio Diritto allo Studio prima possibile.
Al Comune dovrà essere fornito il telefono per la reperibilità del Responsabile/coordinatore dell’Appalto indicato dalla ditta, del sostituto oltre che quello di tutti i dipendenti occupati in servizio per contatti urgenti circa variazioni e/o problematiche di qualsiasi genere.
Art. 12 Mezzi
Per garantire il servizio affidatole la ditta appaltatrice dovrà avere disponibile un numero sufficiente automezzi che, per la particolarità del percorso da effettuare e del numero degli alunni da trasportare, dovranno avere una data di prima immatricolazione non anteriore al 01/01/2007. Nel caso dovessero rendersi necessari ulteriori automezzi integrativi per il rispetto di quanto indicato all’articolo 9 comma 3 del presente Capitolato, i mezzi dovranno avere le stesse caratteristiche.
In sede di gara dovrà essere espressamente indicata la disponibilità dei mezzi di cui al comma precedente per i quali, in sede di offerta tecnica, nella parte relativa al piano mezzi, dovranno essere indicati il modello e le caratteristiche degli stessi. Si specifica che questi elementi saranno oggetto di attribuzione di punteggio e costituiranno obbligo contrattuale. La disponibilità dei mezzi dovrà risultare dall’esibizione di regolare atto di acquisto in proprietà o a diverso titolo giuridico che assicuri la piena e non condizionata disponibilità dei mezzi per l’intera durata del contratto. Il punteggio previsto nel piano mezzi di cui sopra verrà assegnato anche per i mezzi oggetto dell’offerta tecnica non ancora in disponibilità ma dove sia presente l’impegno al loro acquisto. In questo caso la ditta affidataria dovrà presentare all’Ente regolare contratto di acquisto per nuovi mezzi proposti, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto e i mezzi dovranno essere messi in servizio entro 150 giorni dalla data di acquisto degli stessi. Eccezionalmente il servizio potrà essere avviato utilizzando altri mezzi con stesse caratteristiche ad eccezione dell’anno di immatricolazione. Resta inteso che il mancato rispetto della prescrizione di cui sopra comporterà la revoca immediata dell’affidamento e/o la risoluzione del contratto eventualmente stipulato ivi compresa la revoca di ogni altro provvedimento a tutela dell’Amministrazione Comunale compresa l’incameramento della polizza fideiussoria presentata.
Tutti i mezzi di cui si doterà la ditta appaltatrice per l’effettuazione del servizio dovranno essere in regola con la normativa vigente in tema di trasporto scolastico oltre che naturalmente adeguati ai percorsi da effettuare ed agli utenti da trasportare; in particolare dovranno essere omologati per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e garantire il trasporto degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di primo grado comprese. Ogni anno dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’effettuazione della revisione, il regolare pagamento della tassa di proprietà e le assicurazioni previste all’articolo 23. Nei periodi previsti dalla normativa e dalle ordinanze locali circa l’obbligo dell’uso di strumenti (catene o gomme) per la neve ed il ghiaccio, su tutti i mezzi dovranno essere montate obbligatoriamente gomme invernali omologate.
Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati
(ad esempio per guasto improvviso) la ditta affidataria dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Diritto allo Studio del Comune ed utilizzarne altri idonei al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
Qualora uno o più mezzi fra quelli previsti per l’effettuazione del servizio risultasse non disponibile per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi, indipendentemente dalla causa, la ditta affidataria si impegna a sostituirlo con mezzi idonei al servizio da prestare, con caratteristiche analoghe e non inferiori. Per caratteristiche analoghe si intende in maniera inderogabile l’omologazione del numero dei passeggeri, la data d’immatricolazione e la destinazione d’uso. La mancata o inadeguata sostituzione dei mezzi comporterà l’applicazione delle penali previste dall’articolo 17.
Nel caso di servizi non prestati per indisponibilità di uno o più mezzi il corrispettivo economico spettante all'affidatario è ridotto proporzionalmente al prezzo fissato in sede di gara, oltre naturalmente ai costi sopportati dall'Amministrazione comunale per assicurare l'effettuazione del servizio e alla eventuale penale applicata e meglio specificate all'articolo 17, salvo ulteriori e maggiori danni.
L’affidatario si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a consegnare al Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila il proprio programma di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di pulizia di tutti i mezzi utilizzati per il servizio in appalto.
In qualunque momento il Comune di L’Aquila potrà verificare lo stato di manutenzione e di pulizia dei mezzi utilizzati per l’appalto.
Qualora, a seguito dei controlli venisse riscontrata la necessità di interventi per garantire la sicurezza dei mezzi e/o dei trasportati oltre che del confort degli utenti, il servizio Diritto allo Studio provvederà a darne comunicazione scritta alla ditta affidataria che dovrà provvedere nei tempi indicati e stabiliti.
Il mancato rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al comma precedente darà atto all’applicazione di una penale come prevista nel successivo articolo 16), fatto salva la possibilità della risoluzione del contratto nel caso l’inadempienza fosse ritenuta grave da parte dell’amministrazione appaltante o si ripetesse nel tempo. La stessa penale e l’eventuale risoluzione del contratto verrà applicata nel caso non venissero rispettati i tempi previsti.
La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di:
• assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
• rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
• non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
La Società Appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli itinerari e al numero di alunni da trasportare, garantisce la disponibilità di almeno 3 automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia nonché per le uscite scolastiche. In caso di avaria di uno o più mezzi la Società Appaltatrice è tenuta ad assicurare il servizio con altrettanti mezzi adeguati e rispondenti alle caratteristiche richieste.
Qualora le modifiche delle normative intervenute successivamente alla presente procedura di gara rendano obbligatorio per l’Aggiudicatario provvedere ad una sostituzione degli automezzi in uso, esso dovrà provvedervi dandone contestuale comunicazione al Comune. Questi veicoli dovranno avere caratteristiche e anno di prima immatricolazione uguale o migliore rispetto a quelli in uso.
L’I.A. si impegna a non impiegare nell’espletamento del servizio automezzi immatricolati in data antecedente al 01.01.2007. Il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che, in riferimento alla loro vetustà ed usura, ritiene, a suo giudizio, non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.
L’Aggiudicatario, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti ed idonei al trasporto di alunni diversamente abili, muniti di pedane che ne garantiscono la salita e la discesa.
La I.A. non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata.
Nel caso in cui all’inizio di un servizio giornaliero non sia possibile utilizzare i mezzi autorizzati (ad esempio per guasto improvviso) la I.A. dovrà darne immediata comunicazione al Comune via PEC e
impiegare idonei mezzi sostitutivi con caratteristiche simili a quelli autorizzati al fine di garantire lo svolgimento del servizio.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento dei servizi, ivi compreso: automezzi (comprese tasse, imposte, assicurazioni) e materiale di consumo dei mezzi (gasolio, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.).
L’I.A., all’avvio del servizio, deve dare all’Ufficio Diritto allo Studio del Comune dell’Aquila l’elenco dei mezzi impiegati per l’espletamento del servizio, con la relativa documentazione allegata.
Sugli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere ben visibile, sulla parte anteriore, un cartello con la scritta “COMUNE DI L’AQUILA - SERVIZIO SCUOLABUS – PERCORSO N. ”; sul retro dovrà essere applicata, con pellicola rifrangente o analoga segnaletica, la dicitura “SCUOLABUS – SALITA E DISCESA BAMBINI”.
Nel caso in cui i mezzi non siano in servizio ma comunque restino sul territorio comunale, dovrà essere apposto in modo ben visibile una insegna recante la scritta “FUORI SERVIZIO”.
Gli automezzi utilizzati per il servizio saranno equipaggiati di un sistema di rilevamento della posizione tramite dispositivi di “GPS” che consentiranno l’individuazione in tempo reale dell’ubicazione del mezzo. La visualizzazione della localizzazione, oltre che presso il proponente, potrà essere consentita anche presso gli uffici dell’Amministrazione.
Sui mezzi adibiti al servizio in appalto la ditta affidataria, oltre al proprio logo, non potrà apporre altra immagine o scritta che possa essere ricondotta a pubblicità.
I mezzi destinati al servizio scolastico sul Comune di L’Aquila, negli orari di servizio non possono essere utilizzati per altri servizi al di fuori di quelli previsti dal presente capitolato.
Art. 13 Responsabilità
La ditta affidataria dovrà verificare che gli alunni trasportati siano fra quelli compresi negli appositi elenchi forniti dal Comune. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura in cui possano intercorrere gli eventuali trasportati non previsti negli elenchi.
La ditta affidataria è tenuta a dare al Comune di L’Aquila immediata comunicazione scritta di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
Il personale della ditta affidataria è tenuto a dare al Comune di L’Aquila immediata comunicazione scritta di eventi o comportamenti che coinvolgono i trasportati sia attivamente che passivamente o che abbiamo rilevanza sulla efficienza e la sicurezza del servizio.
Art. 14 Scioperi
In caso di scioperi dei dipendenti la ditta affidataria deve dare comunicazione preventiva e tempestiva al Comune secondo le modalità della legislazione vigente in materia, soprattutto tenendo conto della particolare normativa relativa alla fornitura di servizi pubblici essenziali per le pubbliche amministrazioni.
Per consentire al Comune di fornire la necessaria informativa agli utenti nel caso di sciopero dei dipendenti della ditta affidataria, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero.
Nel caso di servizi non prestati in caso di sciopero il corrispettivo economico spettante all'affidatario è ridotto proporzionalmente al prezzo unitario orario fissato in sede di gara.
Pur nel rispetto del diritto allo sciopero dei lavoratori, il servizio in appalto può altresì essere considerato, quando previsto, servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/90 e s.m. ed integrazioni. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Art. 15
Modalità del calcolo del compenso
I servizi di cui all’art. 4 del presente Capitolato saranno remunerati sulla base delle percorrenze dei medesimi, computate con le modalità di cui al precedente art. 9 e certificati con strumentazione GPS, con prezzo chilometrico unitario di € 1,58 più IVA 10 % (base d’asta), salvo le riduzioni previste in sede di offerta economica. Il corrispettivo di cui all’art. 9 sarà erogato dal Comune mediante acconti mensili pari al 90% dell’ammontare mensile spettante, su presentazione di regolari fatture corredate dei riepiloghi dei chilometri percorsi suddivisi per servizio. Il computo dei conguagli ed i relativi pagamenti saranno effettuati in due soluzioni: la prima riferita al periodo settembre/febbraio, nel mese di marzo, la seconda riferita al periodo marzo/agosto, nel mese di agosto. Per gli anni scolastici successivi al primo i prezzi unitari di aggiudicazione saranno aggiornati in misura percentuale pari al tasso inflattivo ufficiale (N.I.C. – Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività – Media annua) dell’anno solare precedente. Il pagamento avverrà a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.
Il prezzo di appalto deve essere considerato dalla ditta remunerativo, in quanto dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire, anche nel tempo, sulla fornitura del servizio.
L'importo complessivo dell'appalto sarà determinato dalla somma dell'importo a base di gara di cui all’articolo 5 comma 1 del presente capitolato meno il ribasso offerto moltiplicato per i chilometri percorsi e rilevati mediante GPS.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di L’Aquila – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.16 Pagamento
Ai fini del pagamento delle somme previste in appalto di cui all'articolo precedente, l'affidatario emetterà fatture mensili posticipate rispetto all'effettuazione del servizio.
L’importo di ogni singola fattura sarà determinata sulla base dei Km percorsi e risultanti dal GPS e l’importo di aggiudicazione. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, la fattura in formato elettronico dovrà riportare il Codice Cig, l’atto con il quale è stato assunto l’impegno di spesa e il relativo numero d’impegno. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate dall’Ufficio per inadempienza e di quant’altro dovuto dalla I.A.
Contemporaneamente all’emissione della fattura elettronica la ditta aggiudicataria dovrà produrre un elenco dettagliato degli alunni trasportati mensilmente con allegate le ricevute dell’avvenuto versamento per l’abbonamento mensile.
Il Comune s’impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla I.A. entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità del servizio svolto.
Qualora venisse notificata all’I.A. l’irregolarità delle fatture e il Comune procedesse a contestazioni, sarà effettuato nei tempi solo il pagamento della somma non contestata.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’I.A. in alcun modo dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.
Qualora si verificasse una sospensione del servizio per cause imputabili al Comune o alle autorità scolastiche, e la stessa fosse stata comunicata alla I.A., alla Società non sarà riconosciuto alcun compenso per i giorni di non effettuazione del servizio.
La fattura sarà liquidata solo dopo la verifica della correttezza contributiva previa acquisizione del DURC. In caso di esito negativo del controllo, l’amministrazione provvederà ai sensi di legge.
Art. 17 Verifiche e penali
Il Servizio Diritto allo Studio controllerà che il servizio di trasporto, ivi compreso l’accompagnamento e la vigilanza sullo scuolabus, venga svolto come previsto nel presente capitolato e nei suoi allegati. sia con le modalità previste nel capitolato, sia autonomamente, in qualunque momento, potrà effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal capitolato e dalle norme vigenti. La ditta affidataria è tenuta a consentire e agevolare il concreto espletamento dell’attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.
Le violazioni riscontrate in un qualsiasi modo, anche attraverso segnalazioni esterne, sono contestate entro 48 ore da parte del Servizio Diritto allo Studio e le penali saranno applicate direttamente senza possibilità di contestazione da parte della ditta affidataria. La notifica avverrà esclusivamente a mezzo di PEC (che dovrà essere obbligatoriamente comunicata in sede di gara). La penalità applicata dovrà essere pagata entro 30 giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla riscossione incamerando l’importo dalla cauzione definitiva o, previo accordo, anche tramite compensazione con i crediti della ditta affidataria.
La procedura sopra descritta potrà portare alle seguenti sanzioni:
a) Mancato rispetto delle norme sulla circolazione e dei regolamenti comunali - € 400,00 oltre alle sanzioni di legge;
b) Mancato rispetto degli orari e dei prelievi come previsti nell'organizzazione del servizio - € 300,00;
c) Mancata effettuazione di una corsa o effettuazione con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio - € 500,00;
d) Mancata revisione del servizio nell'arco delle 24 ore € 300,00;
e) Mancata effettuazione interventi urgenti in caso di richiesta - € 200,00;
f) Modifiche al servizio non autorizzate in assenza di eventi eccezionali ed imprevedibili - € 400,00;
g) Irrintracciabilità del Responsabile/coordinatore dell’Appalto € 500,00;
h) Mancata sostituzione di un mezzo resosi indisponibile per qualsiasi motivo € 500,00 per mezzo al giorno;
i) Sostituzione di un mezzo resosi indisponibile per qualsiasi motivo con altro con caratteristiche diverse € 300,00 per mezzo al giorno;
j) Mancato rispetto del programma di manutenzione € 300,00;
k) Mancato rispetto prescrizioni relativi agli interventi per garantire la sicurezza dei mezzi e/o dei trasportati oltre che del confort degli utenti € 500,00;
l) Mancata effettuazione di gite eventualmente previste nell’offerta € 500,00;
m)Non corretta tenuta della documentazione del Diario di bordo € 300,00;
n) Mancata presenza a bordo del personale adibito al servizio di accompagnamento e sorveglianza € 1.000,00;
Le penali di cui al comma precedente devono intendersi per ogni irregolarità rilevata.
In ogni caso per qualsiasi violazione agli obblighi contrattuali contenuti nel presente CSA, agli obblighi derivanti dall’offerta tecnica ed economica presentata e/o nel contratto che verrà stipulato, il Comune si riserva l’applicazione di penali che verranno appositamente comunicate.
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
Il pagamento della penale, di tutti i danni diretti e indiretti ed il risarcimento delle maggiori spese che l’Amministrazione Comunale potrebbe reclamare va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del PEC. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l’impresa sarà tenuta al risarcimento all’Amministrazione per i danni che la stessa dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni sia in caso di nuovo affidamento.
L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.
Oltre quanto genericamente previsto dall’art. 1.453 C.C. per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1.456 C.C. l’applicazione per più di sei volte di penali nel periodo di vigenza del contratto
Nei casi previsti dal presente articolo, il soggetto gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Ente, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
In tutti i casi di risoluzione, la stazione appaltante si riserva il diritto di interpellare il secondo classificato della graduatoria definitiva
Art. 18 Diario di bordo
L’affidatario è tenuto a compilare un modulo denominato “Diario di bordo” da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l’effettuazione di ciascun turno di servizio. Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio e firmato dal personale di guida.
Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni contrattuali e sulle prestazioni rese agli utenti. Per ogni divergenza dal programma dovranno essere indicate le motivazioni che hanno portato allo scostamento.
L’affidatario dovrà trasmettere al Servizio Diritto allo Studio, ogni bimestre le informazioni registrate L’affidatario è tenuto a conservare presso la sede aziendale le scritture relative al Diario di bordo per tutta la durata dell’appalto.
Art. 19
Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, anche parzialmente, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) dello stesso X.Xxx. n. 50/2016.
Il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Art. 20 Personale addetto
La ditta affidataria è tenuta ad utilizzare personale per la guida degli scuolabus in possesso degli idonei requisiti professionali per l'espletamento del servizio; in particolare il personale dovrà aver conseguito il certificato di abilitazione professionale previsto dall’articolo 116 comma 8 del Codice della strada, conformemente a quanto indicato nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/59/CE, dal DL n. 286/2005, dal DM 16/10/2009 e dai decreti, norme e atti integrativi, modificativi e applicativi delle norme di cui sopra (CQC).
Per il servizio di accompagnamento e vigilanza il personale impiegato dovrà aver compiuto il 18° anno d’età, essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e dovrà essere inquadrato almeno in B1 del CCNL delle Cooperative oppure in un livello analogo in altri contratti collettivi nazionali.
All’inizio di ogni anno scolastico la ditta affidataria è tenuta a comunicare al Servizio Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila, l’elenco del personale autista impegnato nel servizio con allegate le patenti e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e fisici necessari allo svolgimento del servizio. Dovrà essere comunicato anche l’elenco del personale adibito al servizio di accompagnamento e vigilanza.
Gli autisti, in possesso di titolo per la guida degli automezzi necessari all’esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono obbligati a:
• Attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal vigente Regolamento.
• Ad essere sempre presente sul mezzo durante il trasporto degli alunni e ad effettuare i percorsi stabiliti dal Comune.
• Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate all’Ufficio Diritto allo Studio.
• Non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
• Gli autisti sono responsabili del trasporto alunni dal luogo di partenza a quello di arrivo e sono tenuti a garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza, adottando tutte le dovute cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l’incolumità degli alunni.
• É fatto divieto agli autisti di affidare ad altri la guida e a permettere la salita a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dall’Amministrazione.
• É fatto divieto effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste.
• Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio, nonché tenere un comportamento improntato alla massima professionalità, tale da rapportarsi correttamente con i minori.
Il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per effettuare il servizio richiesto, comprensivo degli esami di alcool e droghe ove previsto, nel rispetto della vigente normativa.
L’assistente accompagnatore è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:
• Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini.
• Cura l’attraversamento in sicurezza dei bambini, ove necessario, dal punto di sosta del mezzo all’area scolastica;
• Accompagna e vigila i bambini fino all’ingresso dell’edificio scolastico.
• Sorveglia i bambini durante la permanenza sullo scuolabus al fine di garantire l’incolumità dei minori assicurandosi che gli stessi rimangano seduti ai loro posti.
• Ritira i bollettini relativi all’avvenuto pagamento delle tariffe dovute per il servizio scuolabus.
• Organizza la discesa degli alunni in modo da ridurre i tempi di fermata e consentire un servizio più efficiente.
• Segnala per iscritto all’Ufficio Diritto allo Studio comportamenti dei bambini o dei genitori non conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento.
• L’assistente, inoltre, dovrà controllare che gli alunni presenti per la salita siano beneficiari del servizio e che alla discesa siano presenti i genitori o gli adulti delegati.
• L’assistente non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell’alunno.
In mancanza dell’adulto autorizzato ad attendere il minore alla fermata, al momento della discesa, è fatto obbligo all’assistente di avvisare il genitore o tutore e trattenere il bambino sul mezzo fino alla sua riconsegna.
L’assistente-accompagnatore addetto agli automezzi per il trasporto degli alunni diversamente abili dovrà, inoltre, garantire l’aiuto materiale agli alunni in difficoltà per la salita e la discesa dal mezzo su apposita pedana per portatori di handicap, nonché per l’accesso alla scuola, in eventuale collaborazione con il relativo autista.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune.
É fatto obbligo alla I.A. di osservare le disposizioni normative e i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio in oggetto.
L’I.A. è tenuta ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e infortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.
Tra il Comune e l’I.A. non si instaurerà alcun contratto di lavoro.
Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate dalla I.A. che si rende comunque garante nei confronti del Comune.
L’I.A., ai sensi dell’art. 50 del nuovo codice dei contratti, si impegna a garantire prioritariamente nel rispetto della propria autonomia organizzativa, il rapporto di lavoro e tutti i diritti che ne derivano al personale già impiegato dal precedente affidatario del servizio, ad eccezione dei Responsabili della
I.A. ed eventuali figure professionali a carattere fiduciario.
L’I.A., all’avvio del servizio, deve dare all’Ufficio Diritto allo Studio del Comune dell’Aquila l’elenco dei nominativi del personale impiegato per il servizio affidato.
Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere regolarmente assunto dalla ditta appaltatrice.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, l’appaltatore deve garantire che a carico del personale impiegato nell’esecuzione del presente appalto non risultino condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con l’utenza ed il personale. Ogni richiesta o reclamo da parte dell’utenza andrà trasmessa al Servizio Diritto allo Studio del Comune. Tutto il personale impiegato dovrà disporre di un cartellino identificativo sempre in vista. L’affidatario si impegna a sostituire quel personale che assume comportamenti scorretti e non adeguati al ruolo ricoperto, previa apposita contestazione scritta da parte del servizio Diritto allo Studio.
Particolare attenzione dovrà essere prestata al comportamento con l’utenza che, per l’età e la sensibilità che la contraddistingue, deve essere in ogni modo tutelata. Non sono ammessi quindi comportamenti che in alcun modo possano essere minimamente equivocati indipendentemente dalle motivazioni dai quali scaturiscano. Qualora fosse appurato in base a controlli o a segnalazioni un tale comportamento il Comune potrà chiedere l’immediata sostituzione del personale.
In ogni caso il Comune potrà pretendere l’immediata sostituzione dei conducenti o del personale adibito al servizio di accompagnamento e vigilanza, che a proprio insindacabile giudizio, non osservino siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio, usassero un linguaggio scorretto o riprovevole o che offrissero scarsa affidabilità.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 8.
La ditta affidataria dovrà, inoltre, garantire per tutto il periodo di gestione la continuità degli operatori, in caso di sostituzioni per cause di forza maggiore, dovrà provvedere alla sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti e tempestivamente comunicarlo al servizio Diritto allo Studio dell’Ente.
La Ditta deve, preliminarmente all'esecuzione del contratto e costantemente durante il periodo di validità del contratto, formare, informare e addestrare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel presente Capitolato, per adeguare il servizio agli standard di qualità previsti dalla vigente normativa e richiesti dall'Amministrazione Comunale. In particolare la Ditta Aggiudicataria dovrà, in tema di formazione/addestramento rivolta al proprio personale, approfondire i seguenti temi:
• approfondimento sui contenuti del presente Capitolato;
• salute e sicurezza sul lavoro;
• comportamento durante il lavoro;
• modalità di comportamento con l'utenza;
Il Gestore dovrà assicurare altresì la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Agli interventi di formazione e/o aggiornamento potrà partecipare anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. A tale scopo, il Gestore informerà l'Amministrazione Comunale del giorno/i o della sede/i in cui si terranno i predetti interventi.
Gli autisti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta e il nome e cognome del dipendente.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 25 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 21 Norme comportamentali
Nell’esecuzione del presente appalto il personale adibito al servizio dovrà:
- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
- Mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti delle persone, delle famiglie, dei bambini e degli alunni con le quali venga in contatto.
- Rispettare i limiti di velocità.
- Non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.
- Non fumare sul mezzo.
- Rispettare le norme in materia di corretto uso del telefono cellulare durante la guida.
- Rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti.
- Rispettare le fermate stabilite nel programma di esercizio.
- Verificare che durante il viaggio tutti i passeggeri abbiamo le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.
- Riconsegnare gli alunni ai genitori o a persone da loro appositamente delegate al ritiro o nei modi stabiliti e comunicati dal servizio Diritto allo Studio.
- Non lasciare gli studenti davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti e accertarsi che il personale scolastico addetto prenda in consegna gli studenti, senza intralcio per la circolazione ed in ogni caso in sicurezza per gli studenti.
Art. 22
Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle condizioni normative, assicurative, assistenziali, previdenziali e retributive
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente
dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.
Il soggetto affidatario è inoltre tenuto all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.
In caso di DURC negativo, l’Amministrazione sospenderà immediatamente i pagamenti e verrà applicato quanto previsto dall’art. 4 del DPR 207/2010.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’impresa non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né a titolo a risarcimento danni.
All’inizio di ogni anno scolastico unitamente alla documentazione di cui all’articolo 20 comma 1 dovrà essere presentata copia dei contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio.
Art. 23 Danneggiamenti e assicurazioni
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice da parte di Società assicuratrici con manleva piena e completa nei confronti dell’Ente.
A tale scopo prima della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo produrre per ogni singolo veicolo l’idonea e valida polizza di assicurazione R.C.A. per danni provocati a terzi, trasportati compresi, derivanti dalla circolazione del veicolo, sia su area pubblica che privata, che preveda un massimale previsto in base al D. Lgs. n. 198 del 6.11.2007, ripartito come di seguito indicato:
- massimale per danni a cose: per sinistro e per anno assicurativo non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00);
- massimale per danni a persone: per sinistro e per anno assicurativo non inferiore ad € 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00).
Ulteriori condizioni sono la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope; copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione; copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata; responsabilità civile dei terzi trasportati a bordo del veicolo stesso durante la circolazione (esclusi i danni al veicolo stesso).
La ditta appaltatrice dovrà disporre di una adeguata polizza RCT per danni a cose e/o a persone che copra ogni tipo di rischio derivante dalla esecuzione dell’appalto con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di risarcimento per danni a perone di almeno € 1.500.000. Tale polizza stipulata dalla Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad assicurare i danni arrecati a cose ed a persone, in conseguenza della attività svolta nei luoghi di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale impiegato dall’impresa, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata dalla Ditta aggiudicataria idonea polizza RCO (responsabilità civile prestatori d’opera o di lavoro) con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00 per sinistro con sottolimite di € 1.500.000,00 per persona lesa.
Le copertura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo potranno essere stipulate anche attraverso un’unica specifica polizza RCTO:
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicataria, non esonerano l’aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere in quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 24 Cauzione definitiva
L’affidatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà mantenere l’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e dovrà reintegrala mano a mano che su di essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo da parte dell’Amministrazione Comunale, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.
Art. 25 Oneri a carico della ditta affidataria
Sono a carico dell’affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
Nel caso in cui l’I.A. non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l’Ente la dichiarerà decaduta e aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico della I.A. inadempiente gli eventuali oneri sostenuti dal Comune.
Art. 26 Contratto di appalto
Mentre l’I.A. assume l’impegno nei confronti dell’Ente per effetto della sola presentazione dell’offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo l’adozione degli atti formali necessari.
Il soggetto gestore si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico.
La stazione appaltante si riserva, nei casi di motivata urgenza e/o necessità, di dare avvio al servizio con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto (art. 32 comma 8 del D. Lgsl. 50/2016).
In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta affidataria, purché questa abbia già costituito o presentato la cauzione definitiva e la polizza responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati agli utenti ed a terzi per avere effettuato le prestazioni previste nel presente progetto con negligenza e senza i dovuti adempimenti.
La stipula del contratto dovrà avvenire al massimo entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, potrà essere dichiarata, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.
Nel caso di cui al comma precedente, il Comune di L’Aquila procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione.
Il foro competente in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto di appalto di cui trattasi è esclusivamente quello di L’Aquila.
Art. 27 Risoluzione contratto
L’Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto nei termini e modalità indicate nell’art. 108 del D. Leg.vo n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art.107 del D. Leg.vo n. 50/2016 in materia di sospensione dell’esecuzione del contratto. Inoltre ai sensi dell’art. 1456 C.C. ha facoltà di risolvere anticipatamente in qualsiasi momento il rapporto contrattuale, previa costituzione in mora, in caso di apertura di procedure concorsuali a carico della impresa appaltatrice, nonché in caso di inadempienza di una delle seguenti condizioni:
a) interruzione del servizio salvi i casi di forza maggiore comunque imprevisti ed imprevedibili per i quali, le giustificazioni addotte dall'affidatario, non siano state ritenute valide dalla stazione appaltante;
b) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizio o a carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese;
c) mancata richiesta anticipata di subingresso di altra ditta in caso di cessione o affitto d’azienda;
d) cessazione dell’attività del prestatore del servizio, mancata osservanza delle norme relative al subappalto;
e) mancato rispetto dell’inizio delle attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio;
f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) reiterate e gravi disfunzioni nell’effettuazione del servizio;
h) Perdita dei requisiti previsti dall’art. 10 del presente CSA
i) non disponibilità o messa in servizio dei mezzi come specificato all’articolo12 del presente CSA;
j) mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all’articolo 24;
k) ogni altro caso espressamente previsto nel CSA.
Per la costituzione in mora, l'Amministrazione Comunale provvede a contestare l'inadempimento all'affidatario, dando, se del caso, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto o dal capitolato speciale. Scaduto il termine stabilito senza che l'affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune revocherà l'aggiudicazione o darà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.
A seguito dell’anticipata risoluzione del rapporto, l’Amministrazione comunale potrà procedere ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria a coprire i danni patiti, salvo la possibilità di agire in giudizio per chiedere i maggior danno in caso si insufficienza della cauzione.
L'affidatario è comunque tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, al prezzo stabilito nel contratto, fino all'atto del subentro del nuovo affidatario.
Art. 28 Recesso dal contratto
E’ sempre facoltà dell’Ente appaltante procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno ragioni di interesse pubblico che determinano l’attivazione del servizio.
Art. 29 Clausola Consip
Al momento della redazione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip per l’erogazione del predetto servizio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, laddove nel corso della durata del presente appalto, la società Consip dovesse attivare convenzioni per l’erogazione del servizio con corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla presente gara, l’aggiudicatario dovrà adeguare i prezzi a quelli praticati dalle convenzioni Consip a pena di risoluzione immediata del contratto stipulato.
Art. 30 Osservanza di leggi e regolamenti
La partecipazione all’appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni cui sopra nonché delle norme in esso riportate, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di mezzi adibiti al servizio appaltato.
La I.A. è tenuta al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà all’I.A. essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto e negli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile e della normativa in materia di appalti e forniture.
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Art. 31
Rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa il soggetto gestore responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.
Pertanto, il Comune conferisce al soggetto gestore, ai fini della gestione del servizio, nell’ambito del contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:
➢ la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto;
➢ è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;
➢ i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto.
Il soggetto gestore dovrà comunicare al Comune il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e, al momento della stipula del contratto, dovrà dichiarare:
➢ di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell’appalto sono dati personali e sensibili e, come tali, soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
➢ di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;
➢ di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;
➢ di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
• il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
• l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
• il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
• i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al Codice in materia di trattamento dei dati personali n. 196/2003, cui si rinvia;
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.
Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, il soggetto gestore è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa.
Art. 32 Foro competente
Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicatario, così durante la durata dell’appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l’interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta all’Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di L’Aquila.
Art. 33 Richiamo alla legge e altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Articolo 34 – Accettazione espressa delle clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice civile l’Appaltatore approva ed accetta tutte le clausole contenute nel presente capitolato.
Art. 35 - Struttura organizzativa competente
La struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Servizio Diritto allo Studio all’interno del Settore Benessere della Persona e Promozione Territoriale.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel DPR 207/2010 in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, come incaricati dalla stazione appaltante a norma degli artt. 272 e 300 del DPR 207/2010. A tale fine, il Direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente