PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Comune di Domegge di Cadore
Provincia di Belluno
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA STALLA DI MALGA DOANA
Descrizione: Schema di contratto
N. ord. 8.
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxxx xx Xxxxxx (XX) cell: 000 0000000 | IL PROGETTISTA: Timbro e firma | |
Cod. Fis. LRS RRT 50S10 A501N P. IVA 00252930250 | DATA: novembre 2018 |
CONTRATTO D’APPALTO
Rep. nr.
CONTRATTO APPALTO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA STALLA DI MALGA DOANA
CIG: ........................................................... CUP. : ...............................................
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 20.. (duemila……………….) il giorno ……………… del mese di
………………, alle ore ………., in …………, nella sede del .………a, in via ,
civico n. ...
Tra i signori:
1) …………….. nato a ……….. (…) il ……….. C.F. …………………………, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del di
………… C.F.: ……………….., in qualità di ……….……………….. , ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000
2) ................................, nato a ................... (.........) il.................., residente a in
via ...................... n. ........., C.F. ……………………………….. che interviene in questo atto, in nome per conto ed interesse dell' ........................................................
con sede a ................. (...) in via ................ n. ......., C. F , in qualità di
................................................. .
Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta ……….. n° ….. del , è stato approvato
il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di €………, di cui € …………………….., per opere a base d'asta, e
€ , per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con successiva determinazione in data ………. n………….. del è stato
stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta previa gara ufficiosa da esperire:
ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso:
- mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- che con successiva determinazione del ........................................ n del
..................., l’esecuzione delle opere è stata definitivamente aggiudicata, previo esperimento della gara a ;
******************************
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati/che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in quanto è stata presentata o ammessa una sola offerta;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l’importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.., oltre il quale è richiesta l’acquisizione della prescritta certificazione antimafia;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 –Il/La…………… di , come sopra rappresentat.., concede in appalto a
......................., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA STALLA DI MALGA DOANA.
Il presente contratto è a misura.
L’ appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione della Giunta ………………. n° …….. del ……….., contrassegnata dalla lettera ……). Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 contrassegnato dalla lettera …), del Capitolato speciale d'appalto, contrassegnato dalla lettera …), degli elaborati grafici progettuali contrassegnati dalle lettere …), …), …), …), dell’ elenco dei prezzi unitari, contrassegnato con la lettera …), del piano di sicurezza predisposto dal Committente contrassegnato con la lettera …), del cronoprogramma contrassegnato con la lettera .…), delle polizze di garanzia contrassegnate con la lett. ..), nonché del bando di gara/lettera d'invito contrassegnato/a dalla lettera …).
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del comune , fatto salvo il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.
Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.
Art. 2 – L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.
L’appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l’opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera di materiali, includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile all’appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura negli elaborati progettuali si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali, con le indicazioni della direzione dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal capitolato speciale senza oneri aggiuntivi da parte del committente.
Art. 3 - L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessive euro
......................... (euro ), oneri per la sicurezza compresi,
giusta il ribasso del % offerto dalla ditta appaltatrice sull’ importo a base di gara.
L’offerta, contrassegnata dalla lettera ….), viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.
Art. 4 - La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 120 (centoventi) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dall’ art. 190 del D.P.R. 207/2010.
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese.
Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto presentato al committente e da questo accettato.
Art. 5 – Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi, come stabilito dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, a totale carico ed a spese dell’appaltatore.
Art. 6 In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,3 per mille (diconsi Euro zerovirgolatre ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 7 - Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente; non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.
Art. 8 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un importo non inferiore a Euro 40.000. In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.
La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 40.000.
All' appaltatore è dovuta una anticipazione nella misura e con le modalità stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nel precitato art. 26-bis della legge 9.8.2013. n. 98.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n.
187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione.
In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento
della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati.
In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.
Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ............, acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono .......................................... n. a il
………………… C.F. ............................
Art. 9 - È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto/atto di cottimo.
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.
In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.
Art. 10 - Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall’art.107del D.Lgs 18.4.2016, n.50, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.
Art. 11 – La Ditta appaltatrice si obbliga:
a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore.
Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto l’impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.
Art. 12 Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell’impresa, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
Art.13 L’appaltatore ha l’obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l’esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia ed ad averne la massima cura sino alla consegna.
La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello Stato, e l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l’esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l’integrità ed il recupero.
I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente.
Art.14 - Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non volere subappaltare alcuna opera
Art.15 Si dà atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs 12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..
Si dà altresì atto che l’Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..
(nonché le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza di cui al medesimo decreto.
L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI. Xxxx’osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione.
Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente
tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell’ultimazione dei lavori. In particolare l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E 81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati.
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all’esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri.
L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.
Art. 16 – Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Art.17 - I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.
L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto sall' art.106 del D.Lgs 50/2016.
Per l’esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l’approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il committente si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale informandone l’appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Art.18 – L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. ..................................... prestata dalla compagnia assicuratrice ................................................................" - Agenzia di ...... (...) -\
Banca ……………………. – Sede di ……………….., da intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € , nell'interesse della ditta appaltatrice.
L’ appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare al committente almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra per un importo di Euro gli eventuali danni subiti dall’Ente medesimo a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.
La polizza deve altresì assicurare l’Amministrazione verso la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00.
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
Art. 19 - L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.
L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.
L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.
Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l’appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati.
Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso riconosciuto all’appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Art. 20 – E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx 0- xxx dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..
In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50.
Art. 21 - Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.
L’eventuale verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’appaltatore e del committente.
Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa
e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura stabilita dall’ art. 239 del decreto medesimo.
Art. 22 – A lavori ultimati, l’appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l’appaltatore. Qualora tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1668 del C.C..
Il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento.
E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.
Art.23 - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in ……….., via ............................., civico n°.....
Art.24 - Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Art.25 - A mente dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art.26 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.
La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.
Art. 27 - Il presente atto redatto in originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Letto, confermato e sottoscritto.
L'APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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