Convenzione
Traduzione
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda, intesa ad evitare la doppia imposizione
nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Conchiusa l’8 novembre 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19671 Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 febbraio 1968 Entrata in vigore il 16 febbraio 1968
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo dell’Irlanda,
desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- xxx di imposte sul reddito e sulla sostanza;
desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale;
nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),
hanno convenuto quanto segue:2
Capitolo I
Campo d’applicazione
Art. 1 Persone
La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte
1. Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:
RU 1968 471; FF 1966 II 609
1 RU 1968 469
2 Nuovo testo giusta l’art. I del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
a.3 Per quanto riguarda l’Irlanda:
l’imposta sul reddito, l’imposta sulle società e l’imposta sui guadagni da ca- pitali (dappresso: «imposta irlandese»);
b. Per quanto riguarda la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali
1. sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della so- stanza, utili aziendali, profitti da capitali e altri redditi);
2. su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza aziendale, capitali e riserve e altri elementi della sostanza)
(dappresso: «imposta svizzera»);
e, per quanto riguarda l’articolo 24, le imposte irlandesi e svizzere di ogni genere e denominazione.
2. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.
3. La convenzione non si applica all’imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.4
4. Se un’imposta sulla sostanza dovesse essere istituita in Irlanda, la convenzione si applicherà a detta imposta.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II Definizioni
Art. 3 Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano l’Irlanda o la Svizzera, come il contesto richiede;
b. il termine «imposta» designa l’imposta irlandese o l’imposta svizzera, come il contesto richiede;
c. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
d. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
3 Nuovo testo giusta l’art. I n. 1 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
4 Nuovo testo giusta l’art. I n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
e.5 il termine «Irlanda» include qualsiasi zona fuori dalle acque territoriali dell’Irlanda che, in accordo con il diritto internazionale, è o potrà essere ulte- riormente designata dalla legislazione irlandese concernente lo zoccolo con- tinentale come un territorio sul quale l’Irlanda può esercitare diritti sovrani sul fondo e sottosuolo marini nonché sulle loro risorse naturali;
f.6 il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
g. le espressioni «residente di uno Stato contraente» e «residente dell’altro Sta- to contraente» designano una persona che è residente dell’Irlanda o una per- sona che è residente della Svizzera, come il contesto richiede;
h. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente;
i. l’espressione «autorità competente» designa:
1. Per quanto riguarda l’Irlanda: i «Revenue Commissioners» o i loro rap- presentanti autorizzati;
2. Per quanto riguarda la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Quando un articolo della convenzione prevede (con o senza condizioni) che un reddito pervenuto ad un residente di uno Stato contraente da fonte situata nell’altro Stato contraente è imponibile soltanto nel primo Stato o è imposto con aliquota ridotta nell’altro Stato e che, secondo la legge in vigore nel primo Stato, detto reddi- to è imposto soltanto per la parte trasferita o percepita in questo Stato e non per l’ammontare complessivo, l’esenzione dall’imposta o la riduzione dell’aliquota nell’altro Stato, prevista dal detto articolo, si applica soltanto alla parte di tale reddi- to trasferita o percepita nel primo Stato.
3. Quando una disposizione della convenzione prevede che una società di persone, in quanto residente della Svizzera, è esente dall’imposta irlandese su un reddito qualsiasi, tale disposizione non limita il diritto dell’Irlanda di assoggettare ad impo- sta ogni membro della società di persone, che è considerato residente in Irlanda ai fini dell’applicazione dell’imposta irlandese (anche se è considerato o no residente della Svizzera ai fini dell’applicazione dell’imposta svizzera), per la sua quota al reddito della società; tuttavia, per l’applicazione dell’articolo 22 tale reddito è consi- derato provenire da fonte svizzera.
4. Quando una disposizione della convenzione prevede che un residente di uno Stato contraente è esentato da imposta o ha diritto a uno sgravio d’imposta nell’altro Stato contraente, l’esenzione o lo sgravio si applica alle successioni indivise per quanto uno o più beneficiari siano residenti del primo Stato.
5 Nuovo testo giusta l’art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
6 Nuovo testo giusta l’art. II n. 2 del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
5. Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.
Art. 3A7 Residenza
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono asseggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per la sostanza ivi situata. Per quanto riguarda la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed eco- nomiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione perma- nente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se questa persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d) se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cit- tadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una perso- na diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 4 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari dove l’impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.
7 Introdotto dall’art. III del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a. una sede di direzione;
b. una succursale;
c. un ufficio;
d. un’officina;
e. un laboratorio;
f. una miniera, una cava od ogni altro luogo d’estrazione di risorse naturali;
g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i ventiquattro mesi.
3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
a. si fa uso d’installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d. un’installazione fissa d’affari serve ai soli fini di acquistare merci o di rac- cogliere informazioni per l’impresa;
e. un’istallazione fissa d’affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che ab- biano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’aquisto di merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organiz- zazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro normale attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, ovvero vi svolge la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizza- zione dell’altra.
Capitolo III Imposizione dei redditi
Art. 5 Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto ovvero da qualsiasi altra forma d’utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.
Art. 6 Utili d’impresa
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potreb- bero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività indentiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. a. La disposizione del paragrafo 2 non impedisce a uno Stato contraente di determinare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione in base a un ri- parto degli utili complessivi dell’impresa fra i suoi diversi componenti, de- dotta che sia un’antiparte del 10 per cento degli utili complessivi a favore della sede centrale; tuttavia, il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
b. Quando una compagnia d’assicurazioni di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili attribuibili a detta stabile organizzazione sono determinati in base a riparto degli utili complessivi della compagnia nella proporzione esistente fra i premi lordi incassati dalla stabile organizzazione e il totale dei premi lordi incassati dalla compagnia d’assicurazioni.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.
6A. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.8
7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separata- mente in altri articoli della convenzione, le disposizioni di questi articoli non modi- ficano quelle del presente articolo.
Art. 7 Navigazione marittima e aerea
Gli utili di un’impresa derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili (compresi, per quanto riguarda la navigazione aerea, gli utili derivanti da partecipazioni a un fondo comune – pool –, a un esercizio comune o ad un’organiz- zazione internazionale d’esercizio), sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 8 Imprese associate
1. Quando
a. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o che
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizio- ni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizio-
8 Introdotto dall’art. II del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
ni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.
2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato è stata imposta in questo altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, così l’altro Stato può procedere ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prele- vato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.9
3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un’impresa, e tassare conse- guentemente, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati in ragione delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell’esercizio fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall’impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negli- genza grave od omissione volontaria.10
Art. 9 11 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente, in cui la società che paga i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effet- tivo dei dividendi è:
a) una società (diversa da una società di persone) residente dell’altro Stato con- traente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) un’istituzione di previdenza; o
c) la banca nazionale dell’altro Stato contraente.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detti paragrafi.
9 Introdotto dall’art. I del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
10 Introdotto dall’art. III del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
11 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell’articolo 6 o dell’articolo 13, a seconda dei casi.
7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitui- scano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 10 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, di obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati a redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente, da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6.
4. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto dei credito per il quale sono versati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenu- to tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte ecce- dente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 11 Diritti di licenza
1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni videomagnetiche per la televisione, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o per la concessione dell’uso di attrezzature industriali, com- merciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere indu- striale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha nell’altro Stato contraente, da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6.
4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente con- venzione.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 1212 Guadagni da capitale
1. I guadagni provenienti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove tali beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i guadagni provenienti dall’alie- nazione dei beni mobili considerati al paragrafo 3 dell’articolo 21 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni di cui si tratta sono imponibili in virtù di tale articolo.
12 Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
3. I guadagni provenienti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono impo- nibili in questo Stato.
4. I guadagni provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli men- zionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
5. Ai fini del presente articolo, l’espressione «beni immobili» designa i beni immo- bili come sono definiti al paragrafo 2 dell’articolo 5.
Art. 13 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dell’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 14 Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimune- razioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest’altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente dì uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell’anno fiscale considerato;
b. le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato, e
c. l’onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili in traffico inter- nazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell’impresa.
Art. 15 Partecipazione agli utili (tantièmes)
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 16 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musici- sti, e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibi- li nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.
Art. 17 Pensioni
Salve le disposizioni dell’articolo 18, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono impo- nibili soltanto in questo Stato.
Art. 18 Rimunerazioni di diritto pubblico
Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da una persona giuridica costituita ed organizzata da una legge speciale di detto Stato contraente, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette rimunerazioni.
Art. 19 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Lo studente di una università o di un altro istituto d’istruzione riconosciuto, l’apprendista di un’impresa, in uno Stato contraente, i quali, per un periodo o periodi di non più di 100 giorni, in totale, di un anno fiscale, esercitano un’attività nell’altro Stato contraente in rapporto diretto con gli studi o la formazione, non sono imponibi- li in questo altro Stato contraente per le rimunerazioni conseguite con detta attività.
Art. 20 Redditi non menzionati espressamente
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono menzio- nati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono impo- nibili soltanto in questo Stato.
Capitolo IV
Imposizione della sostanza
Art. 21 Sostanza
1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell’articolo 5, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.
2. La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile orga- nizzazione di un’impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all’esercizio di una libera professione è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi o gli aeromobili adibiti al traffico internazionale e i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.
Capitolo V
Disposizioni per evitare le doppie imposizioni
Art. 2213 Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Conformemente alle disposizioni della legislazione irlandese concernenti il computo nell’imposta irlandese delle imposte prelevate nei territori situati al di fuori dell’Irlanda (e che non possono pregiudicare i principi generali seguenti):
a. l’imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conforme- mente alle disposizioni della presente convenzione, direttamente o mediante ritenuta, su gli utili, i redditi o i guadagni imponibili provenienti da fonte svizzera (ad eccezione, quando si tratta di dividendi, dell’imposta dovuta su- gli utili che servono al pagamento dei dividendi) è computata in ogni impo- sta irlandese che è calcolata su gli utili, i redditi o i guadagni imponibili sui quali è calcolata l’imposta svizzera;
b. quando un dividendo è pagato da una società residente della Svizzera a una Società residente dell’Irlanda che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento dei voti nella società distributrice del dividendo, nel computo si terrà conto (oltre a ogni imposta svizzera computabile giusta la lettera a) del presente paragrafo) dell’imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili che servono al pagamento di tale dividendo.
2. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, in virtù della legislazione irlandese e conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Irlanda, la Svizzera esenta, salvo le disposizioni dei
13 Nuovo testo giusta l’art. VI del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo, detti redditi o detta sostanza dall’imposta; tuttavia, questa esenzione si applica ai guadagni considerati al paragrafo 3 dell’articolo 12 soltanto previa giustificazione dell’imposizione di questi guadagni nell’Irlanda.
3. Se un residente della Svizzera riceve dividendi che, conformemente alle disposi- zioni del paragrafo 2 dell’articolo 914, sono imponibili in Irlanda, la Svizzera conce- de, a richiesta, uno sgravio a tale residente. Esso consiste:
a. nel computo dell’imposta pagata in Irlanda conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9, nell’imposta svizzera inerente ai redditi di ta- le residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente a tali di- videndi, o
b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme pre- stabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Irlanda dall’ammontare lordo di tali dividendi.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni svizzere sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
4. Una società residente della Svizzera che riceve dividendi da una società residente dell’Irlanda beneficia, per quanto riguarda l’imposta svizzera inerente a tali dividen- di, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.
5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili, i redditi e i guadagni da capitali ricevuti da un residente di uno Stato contraente e imponibili nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della convenzione sono considerati provenienti da tale altro Stato.
6. I redditi o la sostanza esenti da imposta giusta una qualsiasi disposizione della convenzione possono tuttavia essere presi in considerazione per determinare l’imposta inerente ad altri redditi o elementi della sostanza o per fissare l’aliquota di tale imposta.
7. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi di un residente della Svizzera se l’Irlanda applica le disposizioni della presente convenzione per esentare questi redditi da imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni del paragra- fo 2 dell’articolo 9.15
14 Nuova espr. giusta l’art. II del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
15 Introdotto dall’art. IV del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
Capitolo VI Disposizioni speciali
Art. 23 Alleviamenti personali per persone non residenti
1. Le persone fisiche residenti della Svizzera fruiscono, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta irlandese, delle medesime deduzioni personali, abbatti- menti e riduzioni come i cittadini irlandesi che non risiedono in Irlanda.
2. Le persone fisiche residenti dell’Irlanda fruiscono, per quanto riguarda l’appli- cazione dell’imposta svizzera, delle medesime deduzioni personali, abbattimenti e riduzioni come i cittadini svizzeri che risiedono in Irlanda.
Art. 24 Uguaglianza di trattamento
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2. Il termine «cittadini» designa:
a. Per quanto riguarda l’Irlanda, tutti i cittadini irlandesi e tutte le persone giu- ridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente in Irlanda;
b. Per quanto riguarda la Svizzera, tutti i cittadini svizzeri e tutte le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente in Svizzera.
3. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con- traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato con- traente che svolgono la medesima attività.
3A. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, del paragrafo 5 dell’articolo 916, del paragrafo 4 dell’articolo 10 o del paragrafo 4 dell’articolo 11, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione della sostanza imponi- bile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.17
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro
16 Nuova espr. giusta l’art. IV cpv. 1 del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
17 Introdotto dall’art. VII del Prot. del 24 ott. 1980, approvato dall’AF il 16 dic. 1981, in vigore dal 25 apr. 1984 (RU 1984 522 521; FF 1981 II 625).
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.18
6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 25 Procedura di amichevole composizione
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione.19
2. Detta autorità competente, se il gravame le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all’interpretazione o all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresen- tanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
18 Nuovo testo giusta l’art. IV cpv. 2 del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
19 Nuovo testo giusta l’art. V del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
Art. 25A20 Arbitrato
1. Qualora:
a) in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 25 una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione; e
b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per ri- solvere tale caso secondo il paragrafo 2 dell’articolo 25 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità compe- tenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso e abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso),
le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nel presente articolo, in confor- mità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati con- traenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10.
2. Se un’autorità competente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole composizione, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.
4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al para- grafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.
b) La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi:
(i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità compe-
20 Introdotto dall’art. VI del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
tenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona diretta- mente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interes- sata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o al- trimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole;
(ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini dei par. 16, 17 e 21). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita;
(iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un conten- zioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo ami- chevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giu- diziaria o tribunale amministrativo.
5. L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura di ami- chevole composizione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, entro due mesi di xxxxx- xxxxx dalla ricezione della richiesta:
a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottopo- sto il caso; e
b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente a una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altro Stato contraente.
6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura di amichevole composizione (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altro Stato contraente) l’autorità competente:
a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere a un esame nel merito del caso; o
b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.
7. Se, ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere a un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente:
a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; o
b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.
8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
a) la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi della lettera a) del paragrafo 6; e
b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente ai sensi della lettera b) del para- grafo 5.
9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:
a) l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi della lettera a) del paragrafo 7; e
b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso.
Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui alla lettera b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi della lettera b) del paragrafo 6.
10. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 25 le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le informazioni minime necessarie affin- ché ciascuna autorità competente proceda a un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successi- vamente modificato.
11. Nonostante i precedenti paragrafi del presente articolo:
a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso oggetto di una procedura di amichevole composizione, che altrimenti rientrerebbe nel campo di appli- cazione della procedura arbitrale prevista dalla presente convenzione, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati con- traenti;
b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di ar- bitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, la procedura arbitrale termina.
12. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 13 a 15 si applicano ai fini del presente arti- colo.
13. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
a) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con compe- tenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
b) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima designazio- ne, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbi- trale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
c) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indi- pendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell’accetta- zione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.
14. Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.
15. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragra- fo 13 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.
16. Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 26 così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi dell’articolo 26.
17. Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del colle- gio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbi- trale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 26 nonché ai sensi delle leggi appli- cabili degli Stati contraenti.
18. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 25, la procedura di amichevole com- posizione nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qual- siasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo ami- chevole per risolvere il caso; o
b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la xxxxxx- sta di procedura di amichevole composizione.
19. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano a una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo:
a) dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di cia- scuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risolu- zione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio ri- guardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi della presente convenzione, per ciascuna rettifi- ca o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità compe- tenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposizione della presente convenzione (qui di seguito indicata come «questione preli- minare»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risolu- zione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari;
b) l’autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posi- zione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risolu- zione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una co- pia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione e il documento di posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica;
c) il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di ri- soluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascu- na questione e a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il col-
legio arbitrale presenta la sua decisione per scritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente.
20. Prima dell’inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consu- lenti si impegnino per scritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informa- zione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura di amichevole composizione ai sensi dell’arti- colo 25, nonché la procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
21. In una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale degli Stati contraenti, sono a carico degli Stati contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati con- traenti. In assenza di tale accordo, ciascuno Stato contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da esso designato. Il costo del Presidente del colle- gio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.
22. Qualsiasi questione non risolta relativa a un caso di procedura di amichevole composizione altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nel presente articolo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura di amichevole composizione.
23. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura di amichevole composizione instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti.
Art. 2621 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribu- nali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscos-
21 Introdotto dall’art. V par. 1 del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
sione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento pena- le, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o dal controllo di ciò che precede. Tali persone o autorità possono utilizzare le informa- zioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni prece- denti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno appro- vato l’impiego.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:
a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante il para- grafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo para- grafo, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi da esso previsti.
Art. 2722 Funzionari diplomatici e consolari
1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.
2. Per quanto, a cagione dei privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di
22 Originario art. 26.
accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non siano imponibili nello Stato presso il quale i detti funzionari sono accreditati, il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante.
3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consola- re di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.
4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo, che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.
Art. 27A23 Diritto ai benefici
Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale benefi- cio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
Capitolo VII Disposizioni finali
Art. 2824 Entrata in vigore
1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.
2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:
a. In Irlanda:
1. all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa), per gli anni fiscali che hanno inizio il 6 aprile 1965, o dopo questa data;
2. all’imposta su gli utili delle società, per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile 1965, o dopo questa data, e per la parte dell’esercizio che ri- mane da trascorrere a detta data;
23 Introdotto dall’art. VII del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
24 Originario art. 27.
b. In Svizzera:
per gli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 1965 o dopo questa data.
3. L’accordo stipulato il 18 giugno 195825 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Irlanda concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marit- tima o aerea viene abrogato con l’entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 2926 Denunzia
La presente convenzione resta in vigore per una durata illimitata, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla, per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile e trascorso che sia l’anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di essere applicabile:
a. In Irlanda:
1. all’imposta sul reddito (compresa la soprattassa), per gli anni fiscali che hanno inizio il 6 aprile dell’anno successivo a quello della denunzia, o dopo questa data;
2. all’imposta su gli utili delle società, per gli esercizi che hanno inizio il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data, e per la parte dell’esercizio che rimane da trascorrere a det- ta data.
b. In Svizzera:
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denunzia, o dopo questa data.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Dublino, l’8 novembre 1966, in due esemplari, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxx
Per il
Governo dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx Mac Aogáin
25 [RU 1960 355]
26 Originario art. 28.
Scambio di lettere dell’8 novembre 1966
Traduzione
Ambasciata di Svizzera Dublino, 8 novembre 1966
Signor Ministro,
Mi riferisco alla convenzione conchiusa fra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda per evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostan- za, convenzione firmata oggi stesso, ed ho l’onore di confermarLe, a nome del Consiglio federale, che l’articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e la sostanza.
Gradisca, signor Xxxxxxxx, l’espressione della mia considerazione.
Xxxxxx Xxxxxx
Traduzione dal testo originale inglese
Ministero degli affari esteri Dublino, 8 novembre 1966
Eccellenza,
Mi riferisco alla convenzione conchiusa fra l’Irlanda e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata oggi stesso, ed ho l’onore di confermarLe, a nome del Governo irlandese, che l’articolo 2 del testo va inteso come riferito sia alle imposte ordinarie, sia alle imposte straordinarie sul reddito e sulla sostanza.
Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.
Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx
Protocollo27
La Confederazione Svizzera e
l’Irlanda
alla firma del Protocollo che modifica la Convenzione dell’8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione modificata dal Protocollo firmato a Dublino il 24 ottobre 1980 hanno convenuto le disposizioni seguenti, parte integrante della presente Convenzione.
1. Ad art. 3A par. 1
a) Xxxxx inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» com- prende:
(i) questo Stato o una sua suddivisione politica o un suo ente locale, inclu- sa qualsiasi istituzione, fondo o ufficio che questo Stato, questa suddi- visione politica o questo ente locale possiede nella sua integralità;
(ii) le istituzioni di previdenza in questo Stato; e
(iii) le istituzioni costituite e gestite a fini esclusivamente religiosi, carita- tivi, scientifici, sportivi, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono un residenti di uno Stato contraente secondo la sua legisla- zione, nonostante il fatto che i redditi o gli utili sono interamente o in parte esentati da imposta in questo Stato secondo il suo diritto interno.
b) Resta parimenti inteso che un fondo di investimento collettivo contrattuale costituito in Irlanda («Common Contractual Fund») non è considerato resi- dente dell’Irlanda e, allo scopo di beneficiare dei vantaggi di una conven- zione contro le doppie imposizioni, è considerato trasparente dal profilo fiscale.
2. Ad art. 9 par. 3 lett. b
Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma del presente Protocollo:
a) in Irlanda:
(i) «the National Pension Reserve Fund»,
(ii) i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d’applicazione del
«Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»;
27 Introdotto dall’art. VI del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. (RU 2013
4349 4347; FF 2012 5065).
b) in Svizzera, i piani e le istituzioni che rientrano nel campo d’applicazione:
(i) della legge federale del 20 dicembre 194628 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
(ii) la legge federale del 19 giugno 195929 su l’assicurazione per l’invalidità,
(iii) la legge federale del 6 ottobre 200630 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
(iv) legge federale del 25 giugno 198231 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e
(v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
3. Ad art. 12 par. 4
Se:
a) una persona fisica domiciliata in Irlanda rinuncia alla residenza in Irlanda;
b) aliena un bene acquistato prima del primo giorno dell’anno in cui ha rinun- ciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a); e
c) risiede nuovamente in Irlanda entro cinque anni dopo avervi rinunciato;
le disposizioni del paragrafo 4 non limitano il diritto dell’Irlanda a prelevare secondo la sua legislazione un’imposta su tale alienazione presso questa persona fisica; l’ammontare dell’imposta non deve tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta che sarebbe stata riscossa sull’utile ipoteticamente realizzato da questa persona grazie all’alienazione di questo elemento della sostanza al valore venale del giorno diretta- mente precedente il primo giorno dell’anno in cui la persona ha rinunciato alla residenza in Irlanda giusta la lettera a).
4. ...32
4A.33 Ad art. 25A
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25A della convenzione, un caso non può essere sottoposto ad arbitrato se:
a) nel caso dell’Irlanda:
(i) è connesso con atti passibili di pena commessi intenzionalmente dal contribuente o da una persona a esso associata (oppure una persona che
28 RS 831.10
29 RS 831.20
30 RS 831.30
31 RS 831.40
32 Abrogato dall’art. VIII n. 1 del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, con effetto dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
33 Introdotto dall’art. VIII n. 2 del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717).
agisce per conto del contribuente o della persona a esso associata) con- formemente alla «Section 1077E Taxes Consolidation Act 1997»,
(ii) rientra nel campo d’applicazione delle disposizioni antiabuso del diritto interno irlandese contenute nella «Section 811 and Section 811A Taxes Consolidation Act 1997»;
b) nel caso della Svizzera:
(i) è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria,
(ii) è oggetto di elusione fiscale ai sensi della definizione data dalla giuri- sprudenza del Tribunale federale.
5. Ad art. 26
a) Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’infor- mazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiede- re informazioni.
b) Xxxxx inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprende- re una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.
c) Xxxxx inteso che le autorità competenti dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato competenti quando pre- sentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 26:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) la descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste,
(v) per quanto noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle in- formazioni richieste.
Sebbene questo paragrafo contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere inter- pretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare in- debitamente gli scambi effettivi di informazioni.»
Art. VII par. 2 del Protocollo del 26 gennaio 201234
2. Il presente Protocollo entra in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni sono applicabili:
a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
b) con riferimento all’articolo 26 della Convenzione, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
c) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.
Art. IX par. 2 del Protocollo del 13 giugno 201935
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
b) con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.
34 RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065
35 RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717