TRIBUNALE DI PESARO
TRIBUNALE DI PESARO
PROTOCOLLO D’INTESA SULLE SPESE STRAORDINARIE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Tra
Il Tribunale di Pesaro e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro
Art.1
In via di principio devono intendersi “straordinarie” le spese caratterizzate quantomeno da uno dei seguenti criteri:
1) dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili, da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale;
2) periodiche e/o ricorrenti, ma non fisse nel corso della vita dei figli;
3) particolarmente gravose in relazione alle possibilità economiche delle parti.
Le decisioni che implicano spese straordinarie vanno sempre comunicate all’altro genitore.
Art.2
Spese straordinarie relative alla salute:
a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-interventi chirurgici, visite anche specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista;
-ticket sanitari;
-occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi (con esclusione di montature o lenti particolarmente costose);
b) che richiedono preventivo accordo:
-interventi chirurgici, visite anche specialistiche e spese sanitarie non indifferibili o non urgenti;
-cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche ed apparecchi ortodontici, se non indifferibili o urgenti;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) non prescritti dal medico o pediatra di famiglia e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-presidi ortopedici.
Spese relative all'istruzione:
a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-tasse scolastiche previste da istituti pubblici per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori (sia in istituti pubblici che privati), con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola (anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-libri di testo universitari nonché materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qualora la scelta di frequentare l’università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall’Università per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-uscite didattiche e gite scolastiche senza pernottamento;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile);
-trasporto pubblico (bus, metro, treno); b) che richiedono preventivo accordo:
-tasse scolastiche previste da istituti privati per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-tasse di iscrizione ad istituti universitari privati o pubblici;
-alloggio universitario;
-trasporto aereo o con mezzo privato per raggiungere la sede universitaria e rientrare nel luogo di residenza;
-master e corsi di specializzazione, anche all’estero;
-tasse per l’iscrizione e frequenza del conservatorio, nonché acquisto di materiale e strumenti richiesti;
-spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (inclusi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
-gite scolastiche con pernottamento, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, soggiorni e corsi anche all’estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-ripetizioni private e corsi di recupero;
-corsi di lingue straniere, informatica e spese per le relative certificazioni.
Art.3
Spese straordinarie per sport e attività ludico-ricreative:
a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-per una attività sportiva o artistica (es. musica o danza) o scoutistica o ricreativa, se iniziata e concordata in costanza di convivenza dei genitori, comprensiva dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento (la frequentazione di più di un’attività è subordinata al preventivo accordo tra i genitori);
b) che richiedono preventivo accordo:
-per attività sportive, artistiche (es. musica o danza), scoutistiche, ricreative, se iniziate successivamente alla cessazione della convivenza dei genitori, comprensive dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento;
-iscrizione ai centri estivi che prescindono da esigenze lavorative dei genitori.
Art.4
Spese straordinarie personali
a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-spese di xxxxx e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori;
-spese per babysitter se già esistenti nell’organizzazione familiare prima della separazione anche a prescindere da motivi di lavoro;
b) che richiedono preventivo accordo:
-esami, tasse, visita medica, lezioni di guida e corsi per il conseguimento di qualunque tipologia di patente di guida;
-vacanze e viaggi di piacere svolti dai figli autonomamente;
-spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo, minicar, autoveicolo);
-spese per eventi e cerimonie riguardanti i figli (xxxxxxxxx, cresima, compleanni, diploma/laurea);
-spese sociali che implicano scelte educative o di rilevante importo (gite, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
-acquisto computer, telefono cellulare, i pad, tablet;
-spese per babysitter laddove l’esigenza nasca con la separazione.
Art.5
Assegni familiari
L’assegno per il nucleo familiare sarà attribuito, in aggiunta all’assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se erogato materialmente dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvo diverso accordo.
Art.6
Deducibilità fiscale
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
Quanto agli eventuali rimborsi, sussidi, indennità disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole si deciderà nel caso specifico.
Art.7
Modalità di comunicazione e di concertazione delle spese straordinarie
a) Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, comunicherà l’importo all’altro genitore possibilmente entro il mese successivo all’esborso, con le ricevute fiscali, gli scontrini di spesa o altri documenti attestanti la spesa. Il genitore che è tenuto al rimborso provvederà alla rifusione entro il mese successivo.
b) La comunicazione delle spese da parte del genitore che le ha anticipate è a forma libera.
c) Xxx quanto riguarda le spese che richiedono la preventiva concertazione tra i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o opportunità dell’esborso per il figlio ha l’obbligo di comunicarlo all’altro con indicazione dell’ammontare, se possibile.
d) Il genitore interpellato ha l’onere di rispondere tendenzialmente entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
e) Il dissenso dovrà essere motivato. Va ricordato che anche in caso di dissenso, qualora la spesa sia necessaria nell’interesse del figlio, il genitore dissenziente è tenuto a rimborsare la sua quota.
f) Il genitore che abbia prestato il consenso ha l’obbligo di provvedere al rimborso tendenzialmente entro 10 giorni dalla ricezione della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Art. 8
Fase patologica
Qualora il genitore interpellato non provveda al rimborso, il genitore che ha anticipato la spesa potrà agire in giudizio per ottenere il recupero coattivo e la formazione del titolo esecutivo, previo invio di formale messa in mora.
Pesaro, lì 12 novembre 2018
Il Presidente del C.O.A. di Pesaro Il Presidente del Tribunale di Pesaro X.xx Avv. Xxxxxx Xxx Prete X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx