CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO E/O SOSTA GTT
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO E/O SOSTA GTT
contratto n° /2013
tra
Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. , con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00/0, P.IVA 08559940013 – Cod. Fisc. 08555280018, in persona del proprio Direttore Commerciale e Marketing xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, munito degli occorrenti poteri (di seguito GTT)
e
(Ragione Sociale) ,
con sede in ,
FAC-SIMILE
in_______________________________________________________________,n° ,
P.IVA_________________________,tipologia d’esercizio ,
rappresentata da ,
nat_ a ________________________________________________________, il ____/____/ ,
residente a ,
in_______________________________________________________________,n° ,
(di seguito “Concessionario”).
premesso che
1. Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT) svolge servizi di trasporto pubblico nel bacino torinese e più in generale nel territorio piemontese, e attività di gestione della sosta in superficie e in struttura, in forza di specifici contratti;
2. GTT inoltre, ha ricevuto dalle aziende aderenti al Consorzio Formula il mandato di compiere, in nome e per conto di queste ultime, tutte le attività di negoziazione, stipula e sottoscrizione dei contratti di concessione e di rivendita dei suddetti Xxxxxx con soggetti terzi;
3. GTT, al fine di offrire un servizio efficiente e funzionale, è intenzionata ad affidare la vendita dei Titoli anche al suddetto Esercizio, il quale, dal canto suo, è interessato a svolgere la suddetta attività alle condizioni di seguito delineate;
tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
art. 1- Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto, che sostituisce ed annulla ogni diversa e precedente pattuizione esistente tra le parti in materia di titoli di viaggio e/o sosta.
art. 2 - Oggetto
GTT conferisce al Concessionario, che accetta, il mandato di compiere, in nome e per conto di GTT, le attività di vendita dei titoli di viaggio e/o sosta attualmente in vigore, nonché degli eventuali nuovi titoli che dovessero essere introdotti durante il periodo di vigenza del presente contratto, alle condizioni, norme ed oneri di seguito stabiliti.
La vendita dei titoli da parte del concessionario comprende:
- il rilascio di titoli di viaggio cartacei; | sì | no |
- il rilascio di biglietti BIP CoP prevalorizzati; | sì | no |
- il rilascio di biglietti BIP CoP da valorizzare tramite terminale di vendita; | sì | no |
- la ricarica di tessere Smart Card BIP con terminale di vendita; | sì | no |
- il rilascio di documenti di sosta. | sì | no |
art. 3 - Durata della Convenzione e facoltà di recesso
La presente Convenzione avrà durata fino al 31.05.2016 e si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori 3 anni, salvo comunicazione di disdetta da una delle due parti da inviare a mezzo raccomandata a/r con preavviso non inferiore a 60 giorni, rispetto alla scadenza contrattuale.
FAC-SIMILE
Al termine di ogni anno contrattuale (dalla sottoscrizione), ognuna delle due parti potrà recedere dal presente contratto dando preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r, senza che l’altra parte abbia titolo ad alcun risarcimento.
Allo scadere del termine di durata contrattuale, gli apparati saranno disattivati e dovranno essere restituiti dal Concessionario come previsto dall’art. 6 n° 11.
art. 4 – Compenso delle prestazioni
Quale compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione viene riconosciuta al Concessionario, che accetta:
1. il 1,9 % su ogni abbonamento annuale e plurimensile (solo rinnovo)
2. il 4,0 % sul valore facciale dei biglietti e degli abbonamenti settimanali e mensili;
3. il 4,0 % sul valore facciale dei documenti di sosta;
con espressa esclusione di ogni altro compenso, in qualsiasi forma e modo, e correlata rinuncia a qualsiasi azione rivolta a pretenderlo.
La rendicontazione delle competenze e l’IVA saranno a carico di GTT che provvederà all’emissione di apposita quietanza, con cadenza mensile.
art. 5 – Comodato del terminale di vendita BIP
In relazione al sistema BIP, GTT, direttamente o tramite altro soggetto incaricato da GTT stessa, fornirà al Concessionario, in comodato d’uso gratuito, uno o più terminali da banco, necessari per l’emissione e/o la ricarica dei titoli elettronici.
Il Concessionario si impegna sin da ora, a utilizzare e custodire detto terminale concessogli in comodato con la massima diligenza.
In caso di danneggiamento, per cause addebitabili al Concessionario, che ne renda impossibile l’utilizzo ovvero ne richieda la riparazione, GTT richiederà al Concessionario un contributo per il rimborso dei danni nei limiti di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per terminale, posto che il patrimonio aziendale GTT, di cui fa parte il terminale BIP, è assicurato con il limite di franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
In caso di furto o incendio del medesimo terminale, il Concessionario dovrà trasmettere con tempestività a GTT copia della denuncia presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza. Se l’evento si è verificato prima dell’emissione della ricevuta con i dati di vendita, il Concessionario dovrà indicare nella denuncia l’importo, anche presunto, delle vendite effettuate prima dell’evento.
Qualora GTT rilevi episodi di utilizzo non corretto e/o illegittimo del terminale di vendita potrà, con immediata comunicazione, inibire l’ulteriore utilizzo da parte del Concessionario del terminale, impedendogli ulteriori vendite e riservandosi di effettuare ogni accertamento atto a verificare i fatti.
art. 6 - Prestazioni e obblighi del Concessionario
Il Concessionario s’impegna, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e, per quanto riguarda il terminale di vendita BIP, a partire dalla data di attivazione dello stesso a:
FAC-SIMILE
1. vendere, in nome e per conto di GTT, i titoli delle tipologie affidate, sulla base delle prescrizioni impartite tra cui, in particolare, l’obbligo di stampare e di fornire al cliente la ricevuta attestante la vendita di ogni tipo di abbonamento e comunque di stampare la quietanza ogni volta che il cliente lo richieda, anche per la vendita di biglietti. A tal fine, il Concessionario dovrà premunirsi di una presa di alimentazione elettrica da 220 V a norma, del necessario materiale di consumo per la stampa degli scontrini e, se richiesto da GTT, di un collegamento telefonico in grado di sostenere il servizio BIP; a tal proposito, si precisa che saranno a carico di GTT le spese per la trasmissione dei dati via GPRS e per i rotolini di carta necessari per la stampa degli scontrini.
2. adempiere a tutte le formalità, nessuna esclusa, attinenti la prestazione di vendita ed il conseguente rapporto amministrativo con GTT;
3. vendere i Xxxxxx nei giorni e nelle ore di apertura dell’Esercizio, così come stabilito dall’Autorità competente;
4. fornire a GTT il calendario di attività ed apertura dell’Esercizio gestito, segnalando tempestivamente la chiusura del medesimo per periodi di ferie o per altri motivi e l’eventuale variazione del giorno di riposo settimanale;
5. garantire alla clientela la possibilità di acquistare tutti i Titoli la cui tipologia gli è stata assegnata da GTT, provvedendo tempestivamente, in caso di carenza di scorte, all’approvvigionamento come stabilito all’art. 7 ed, in caso di guasto al terminale di vendita, a comunicare immediatamente all’ufficio assistenza di GTT la richiesta di intervento di ripristino della funzionalità degli apparati;
6. in caso di modifiche tariffarie che comportino la scadenza di validità di documenti di viaggio e di sosta, garantire alla clientela la possibilità di restituire i vecchi titoli, sostituendoli con nuovi documenti e introitando la differenza di prezzo da versare a GTT nei termini che saranno comunicati;
7. mantenere, in conformità delle istruzioni ricevute, il terminale di vendita costantemente acceso al fine di consentire la trasmissione notturna dei dati di vendita;
8. conservare, per un periodo di tre mesi, la ricevuta con i dati di vendita prodotti dal terminale alla fine della sessione di lavoro, per consentire, se necessario, eventuali verifiche;
9. restituire, al termine del contratto o comunque in caso di recesso o disdetta della Convenzione di cui all’art. 3, gli apparati funzionanti, i supporti ed i materiali forniti in dotazione entro due giorni dal termine del contratto.
art. 7 - Modalità di fornitura dei materiali per la vendita dei Titoli.
La fornitura dei supporti e dell’altro materiale necessario alla vendita avverrà ordinariamente con consegna, a cura di GTT, presso la sede del Concessionario.
I supporti saranno forniti in lotti minimi tenuto conto del loro valore.
La periodicità di approvvigionamento è lasciata alla discrezione del Concessionario, fermo restando l’impegno a garantire la costante disponibilità dei Titoli e/o dei supporti per la vendita, con un massimo di 4 consegne gratuite al mese e ordine minimo di € 1.000,00 (esclusi gli importi dei documenti da valorizzare). In caso di necessità, il Concessionario potrà altresì richiedere direttamente a GTT la fornitura di supporti e di altro materiale necessario alla vendita, inviando una e-mail o un telefax con un anticipo di 24 ore all’ufficio Rivendite GTT di Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx, presso il quale il Concessionario potrà ritirare quanto richiesto.
art. 8 – Guasti e riparazioni dei terminali e delle apparecchiature
In caso di guasto del terminale di vendita, il Concessionario dovrà comunicarlo tempestivamente a GTT (tramite l’apposito n. telefonico ), la quale provvederà ad informare la ditta incaricata per
FAC-SIMILE
la riparazione/sostituzione del terminale stesso, entro un tempo massimo di 36 ore dalla comunicazione.
Se il guasto non ha consentito la stampa della ricevuta con i dati delle vendite effettuate, sarà GTT che, in sede di ripristino del terminale, recupererà il dato e lo comunicherà al Concessionario.
Rimane inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria del terminale è a carico di GTT, salvo guasti dovuti a uso non conforme da parte del Concessionario di cui al terzo capoverso dell’art. 5.
art. 9 - Rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti
Per i biglietti e i documenti di sosta cartacei ed i biglietti BIP CoP prevalorizzati, il Concessionario è tenuto al pagamento del loro ammontare al momento della consegna, al netto dell'aggio.
Per il pagamento dei titoli venduti tramite terminale di vendita, il Concessionario nelle more dell’attivazione della procedura di delega al pagamento (RID, descritta nel paragrafo successivo) è tenuto al pagamento del venduto, così come rilevato dalla procedura CCIA e comunicato tramite invio di apposito tabulato alla rivendita.
L’importo del venduto, così come riportato dal tabulato e confrontato con gli scontrini di vendita del POS, verrà richiesto da GTT secondo una cadenza prestabilita da un programma di ritiro allegato al presente contratto , al netto dell'aggio.
Per il pagamento dei titoli venduti tramite terminale di vendita, il Concessionario autorizza sin da ora GTT ad addebitare, con cadenza periodica, sul proprio conto corrente bancario l'ammontare del venduto al netto dell'aggio, con delega di pagamento (RID), allegata al presente contratto. Gli addebiti saranno, di regola, effettuati da GTT, con riferimento al valore dei titoli venduti, con cadenza settimanale nelle giornate del 7, 14, 21 e ultimo giorno del mese.
L'addebito sul conto del Concessionario avverrà a partire dal secondo giorno successivo alle suddette date.
In relazione a tale modalità di addebito, il Concessionario si impegna ad assicurare la preventiva provvista dei fondi sul conto corrente di appoggio. Il Concessionario si impegna altresì, in caso di cambiamento del conto corrente di appoggio, a darne tempestiva comunicazione a GTT. Le spese e le commissioni ordinarie per le disposizioni RID saranno a carico di GTT. Le spese e le commissioni sostenute da GTT per eventuali disposizioni RID rese insolute saranno addebitate al Concessionario, fatto salvo il ristoro dei maggiori danni ed il diritto di GTT di ottenere il pagamento di tutti i titoli di viaggio venduti.
Qualora il Concessionario non adempia regolarmente e tempestivamente alle suddette obbligazioni, GTT, oltre a quanto previsto nel successivo art. 14 (risoluzione), si riserva la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di disattivare provvisoriamente il collegamento con il terminale di vendita BIP, sino all'accertamento dell'avvenuto pagamento.
art. 10 - Controlli
Il Concessionario espressamente riconosce a GTT la facoltà ad effettuare il controllo del terminale BIP (anche mediante accesso in remoto), delle scorte dei titoli, dei supporti, del materiale depositato e custodito presso la sede del Concessionario, della diligente tenuta degli apparati di vendita e del materiale informativo messo a sua disposizione nonché il controllo della rendicontazioni giornaliere delle operazioni effettuate tramite POS. Il rifiuto al controllo costituisce inadempimento e motivo di immediata risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.14.
art. 11 - Materiale informativo
FAC-SIMILE
GTT si impegna a fornire al Concessionario tutto il materiale informativo quali i tariffari, le norme di viaggio, gli orari, gli avvisi, i messaggi commerciali e quant'altro inerente l’attività di trasporto pubblico, ricordando che quanto sopra descritto è comunque consultabile presso il sito xxx.xxx.xx.xx
GTT si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario tutte le variazioni di tariffa o altri termini e condizioni che dovessero intervenire a modificare il regime dei Titoli, fatto salvo l’aggiornamento automatico del sistema di vendita.
Il Concessionario di seguito indica il mezzo ed il riferimento attraverso il quale chiede di essere contattato e informato, per quanto sopra descritto, autorizzando a tal uopo ogni trasmissione ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
Mezzo (mail/fax/lettera ordinaria): Riferimento (indirizzo/numero/intestazione ed indirizzo):
art. 12 - Uso del marchio.
Il Concessionario si impegna ad affiggere, in modo visibile dall'esterno del proprio esercizio, l'avviso che informa il pubblico della vendita dei Titoli e ad esporre, all’interno del medesimo, le comunicazioni commerciali di GTT in materia tariffaria e di trasporto pubblico.
Unicamente a questo scopo e per il periodo di vigenza della presente convenzione, GTT concede al Concessionario l’utilizzo del suo nome, marchio o logo, con espresso divieto di utilizzarlo ad altri fini.
art. 13 – Cessione e sub-affidamento del contratto
Il presente contratto non può essere sub-affidato a terzi per alcun motivo, se non previo benestare scritto di GTT.
Il presente contratto può essere ceduto a terzi solo nel caso di subentro nella titolarità dell’esercizio.
In ogni caso, qualsiasi variazione della ragione sociale, partita IVA, soci, indirizzo etc. dovrà essere tempestivamente comunicata a GTT che, sulla base dei nuovi documenti presentati, valuterà se continuare o meno il rapporto commerciale istituito.
art. 14 – Risoluzione
Fatta salva la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dal presente accordo, osservando il termine di preavviso di cui al primo capoverso dell’articolo 3, GTT potrà altresì risolvere la convenzione, con effetto immediato ex art. 1456 c.c., nelle seguenti circostanze:
qualora leggi o regolamenti ne impediscano la prosecuzione;
qualora il servizio di trasporto e la relativa bigliettazione siano affidate ad altra società dagli Enti Pubblici competenti;
FAC-SIMILE
per inadempimento del Concessionario alle obbligazioni di cui all’art. 5 (utilizzo e custodia del terminale BIP concessogli in comodato), art. 6 (prestazioni ed obblighi del Concessionario) ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, art. 9 (rendicontazione e pagamento dei Titoli forniti), art. 10 (controlli), art. 12 (uso del marchio), art. 13 (cessione e sub-affidamento del contratto) e art. 15 (riservatezza) della presente convenzione.
Alla risoluzione testé prospettata, conseguirà l’immediata disattivazione del terminale ed il Concessionario dovrà restituire, entro 2 giorni, l’apparato di vendita, i supporti ed i materiali forniti in dotazione. Resta inteso tra le parti che qualora il Concessionario, nelle more della riconsegna, arrechi colposamente e/o dolosamente danni al/ai terminale/i BIP, agli strumenti ed al materiale affidatogli a titolo di comodato ovvero concessigli in dotazione, egli dovrà risarcire a GTT la somma forfettariamente sin da ora individuata in € 250,00 + IVA.
art. 15 - Riservatezza
Il Concessionario si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni commerciali e/o riservata, anche collegate all’attività di GTT, di cui è venuto a conoscenza nel corso del presente rapporto. art. 16- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali inerenti la presente convenzione sono a esclusivo carico di GTT, ad eccezione dell’imposta di bollo suddivisa in parti uguali con il Concessionario.
art. 17– Registrazione
Il presente atto, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai soli fini di IVA ai sensi dell’art. 74, punto e, del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131.
art. 18 - Foro competente
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
Torino, lì
Il Direttore Commerciale e Marketing GTT Il Concessionario (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano singolarmente e specificatamente gli articoli: 3 (durata della convenzione, facoltà di recesso), 9 (rendicontazione e pagamento dei titoli forniti, disattivazione del collegamento), 13 (cessione e sub-affidamento del contratto), 18 (Foro competente).
Il Direttore Commerciale e Marketing GTT Il Concessionario (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
Informativa clienti
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Torino, IL CONCESSIONARIO
Allegata al contratto n° /2013
NOTE
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