PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo SSC.1 - Definizioni Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:
(a) "attività subordinata": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
(b) "attività autonoma": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
(c) "servizi di procreazione medicalmente assistita": tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino;
(d) "prestazioni in natura":
(i) ai sensi del titolo III, capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;
(ii) ai sensi del titolo III, capo 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati;
(e) "periodo di cura dei figli": qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente;
(f) "pubblico dipendente": la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;
(g) "autorità competente": per ciascuno Stato, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
(h) "istituzione competente":
(i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni; o
(ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se tale persona, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato nel quale si trova tale istituzione; o
(iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione; o
(iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato in questione;
(i) "Stato competente": lo Stato in cui si trova l'istituzione competente;
(j) "assegno in caso di morte": ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
(k) "prestazione familiare": tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari;
(l) "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;
(m) "base di servizio": il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;
(n) "istituzione": per ciascuno Stato, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
(o) "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora": rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione;
(p) "persona assicurata": in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 3 [Assegni in caso di morte], qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente protocollo;
(q) "legislazione": in relazione a ciascuno Stato, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1. Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui alla presente lettera o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione purché lo Stato interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. L'Unione europea pubblica tale dichiarazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
(r) "prestazione per l'assistenza a lungo termine": una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte
di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza;
(s) "familiare":
(i) A) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
B) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato nel quale tale persona risiede;
(ii) se la legislazione di uno Stato applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
(iii) qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
(t) "periodo di occupazione" o "periodo di attività lavorativa autonoma": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
(u) "periodo di assicurazione": i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
(v) "periodo di residenza": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
(w) "pensione": non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
(x) "prestazione di prepensionamento": tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età a un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; "prestazione di vecchiaia anticipata": prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua a essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
(y) "rifugiato": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
(z) "sede legale o domicilio": la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;
(aa) "residenza": il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
(bb) "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo": le prestazioni in denaro di carattere non contributivo:
(i) intese a fornire:
(A) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato interessato; o
(B) unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale di tali persone nello Stato interessato; e
(ii) che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;
(cc) "regime speciale per pubblici dipendenti": qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
(dd) "apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
(ee) "dimora": la residenza temporanea.
Articolo SSC.2 - Ambito di applicazione personale
Il presente protocollo si applica alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo SSC.3 - Ambito di applicazione materiale
1. Il presente protocollo si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(a) le prestazioni di malattia;
(b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
(c) le prestazioni d'invalidità;
(d) le prestazioni di vecchiaia;
(e) le prestazioni ai superstiti;
(f) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
(g) gli assegni in caso di morte;
(h) le prestazioni di disoccupazione;
(i) le prestazioni di prepensionamento.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito], il presente protocollo si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione] non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati relative agli obblighi dell'armatore.
4. Il presente protocollo non si applica:
(a) alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il protocollo], parte 1 [Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo];
(b) all'assistenza sociale e medica;
(c) alle prestazioni per le quali uno Stato si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni; o alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza;
(d) alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 2 [Prestazioni per l'assistenza a lungo termine];
(e) ai servizi di procreazione medicalmente assistita;
(f) ai pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato al paragrafo 1 e che sono:
(i) erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda; e
(ii) elencati all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 3 [Pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, e che sono erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera f))];
(g) le prestazioni familiari.
Articolo SSC.4 - Non discriminazione tra Stati membri
1. Le disposizioni di coordinamento della sicurezza sociale stabilite nel presente protocollo si basano sul principio di non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni adottate tra il Regno Unito e l'Irlanda in merito alla zona di libero spostamento.
Articolo SSC.5 - Parità di trattamento
1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
2. Questa disposizione non si applica alle materie di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4.
Articolo SSC.6 - Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, gli Stati assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti:
(a) se, in virtù della legislazione dello Stato competente, il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producono effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano anche in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato o di redditi acquisiti in un altro Stato;
(b) se, in virtù della legislazione dello Stato competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.
Articolo SSC.7 - Totalizzazione dei periodi
Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:
(a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
(b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
(c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.
Articolo SSC.8 - Abolizione delle clausole di residenza
Gli Stati assicurano l'applicazione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in denaro in conformità delle lettere a) e b):
(a) le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno Stato o del presente protocollo non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;
(b) La lettera a) non si applica alle prestazioni in denaro di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1), lettere c) e h).
Articolo SSC.9 - Divieto di cumulo delle prestazioni
Salvo se diversamente disposto, il presente protocollo non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo SSC.10 - Disposizioni generali
1. Le persone alle quali si applica il presente protocollo sono soggette alla legislazione di un singolo Stato. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] e SSC.13 [Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata]:
(a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
(b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale è soggetta l'amministrazione da cui egli dipende;
(c) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere a) e b) è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato è considerata un'attività svolta in tale Stato. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata in un altro Stato è soggetta alla legislazione di quest'ultimo, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato in cui è situata la base di servizio.
Articolo SSC.11 - Lavoratori distaccati
1. In deroga all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali], paragrafo 3, e come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, tra gli Stati membri elencati all'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11], categoria A, e il Regno Unito si applicano le seguenti norme riguardo alla legislazione applicabile:
(a) la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro, per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo, in un altro Stato, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché:
(i) la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e
(ii) tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato;
(b) la persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno Stato e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione notifica al Regno Unito in quale delle seguenti categorie rientra ciascuno Stato membro:
(a) categoria A: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali] a norma del presente articolo;
(b) categoria B: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di non derogare all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali]; o
(c) categoria C: lo Stato membro non ha comunicato se desidera derogare o meno all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali].
3. Il documento di cui al paragrafo 2 diventa il testo dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.
4. Agli Stati membri che figurano nella categoria A alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b).
5. Agli Stati membri che figurano nella categoria C alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b), come se tale Stato membro avesse figurato nella categoria A per un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale trasferisce uno Stato membro dalla categoria C alla categoria A se l'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il desiderio di tale Stato membro di cambiare categoria.
6. Un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le categorie B e C cessano di esistere. Non appena possibile dopo tale data, le parti pubblicano un aggiornamento dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11]. Ai fini del paragrafo 1 si considera che l'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] contenga unicamente Stati membri di categoria A a decorrere dalla data di pubblicazione di tale aggiornamento.
7. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 che coinvolge uno Stato membro di categoria C prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato a norma del paragrafo 6, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1.
8. L'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale se uno Stato membro desidera essere depennato dall'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11], categoria A, e il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, su richiesta dell'Unione, elimina tale Stato membro dall'allegato SSC-8, categoria A. Le parti pubblicano l'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato, che si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della richiesta da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
9. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato a norma del paragrafo 8, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1.
Articolo SSC.12 - Esercizio di attività in due o più Stati
1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta:
(a) alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o
(b) se non esercita una parte consistente della propria attività nello Stato di residenza:
(i) alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; o
(ii) alla legislazione dello Stato in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato; o
(iii) alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro diverso dallo Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in uno Stato membro e nel Regno Unito, uno dei quali è lo Stato di residenza; o
(iv) alla legislazione dello Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati diversi dallo Stato di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta:
(a) alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o
(b) alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro di interessi delle proprie attività se la persona in questione non risiede in uno degli Stati nel quale esercita una parte consistente della propria attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato in cui esercita un'attività subordinata o, qualora la persona in questione eserciti tale attività in due o più Stati, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. La persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato e che svolge un'attività subordinata o un'attività autonoma in uno o più altri Stati è soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui tale persona dipende.
5. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) è soggetta alla legislazione del Regno Unito se non esercita una parte consistente di tale attività nello Stato di residenza e se:
(a) è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito;
(b) risiede in uno Stato membro ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito e nello Stato membro di residenza;
(c) risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi; o
(d) risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, nessuno dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in un altro Stato.
6. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) senza esercitarne una parte consistente nello Stato di residenza è soggetta alla legislazione del Regno Unito se il centro di interessi della sua attività si trova nel Regno Unito.
7. Il paragrafo 6 non si applica alle persone che esercitano abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri.
8. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato in questione.
Articolo SSC.13 - Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata
1. Gli articoli SSC.10 [Disposizioni generali] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], in un determinato Stato esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria in uno Stato in virtù della legislazione di tale Stato, l'interessato non può essere soggetto in un altro Stato a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso in cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.
3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato.
4. Qualora la legislazione di uno Stato subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.14 - Obblighi del datore di lavoro
1. Un datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio si trova al di fuori dello Stato competente adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato nello Stato competente.
2. Il datore di lavoro il cui domicilio non è situato nello Stato la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato.
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE CAPO 1 - PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE
Sezione 1 - Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro familiari
Articolo SSC.15 - Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se tale persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione.
1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato.
2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato competente.
Tuttavia, quando lo Stato competente figura nell'allegato SSC-2 [Restrizione del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura], i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato competente esclusivamente alle condizioni stabilite all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1.
Articolo SSC.17 - Dimora al di fuori dello Stato competente
1. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora conformemente alla legislazione che essa applica, come se la persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione, se:
(a) le prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, secondo l'opinione di chi eroga tali prestazioni, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;
(b) la persona non si è recata in tale Stato al fine di ricevervi le prestazioni in natura, a meno che la persona in questione sia un passeggero o un membro dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile diretto in tale Stato e le prestazioni in natura si siano rese necessarie sotto il profilo medico durante il viaggio o il volo; e
(c) un documento valido attestante il diritto alle prestazioni è presentato a norma dell'articolo SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente], paragrafo 1, dell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione].
2. L'appendice SSCI-2 [Documento attestante il diritto alla prestazione] elenca le prestazioni in natura che, per essere erogate nel corso della dimora in un altro Stato, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.
1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, la persona assicurata che si reca in un altro Stato al fine di ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.
2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è
concessa se le cure in questione figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede la persona interessata e se le cure in questione non possono esserle praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato ha optato per il rimborso su base forfettaria, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.
Articolo SSC.19 - Prestazioni in denaro
1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato competente.
2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.
3. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati.
Articolo SSC.20 - Richiedenti la pensione
1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede, purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione.
2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza].
Sezione 2 - Disposizioni particolari relative ai pensionati e ai loro familiari
Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati, uno dei quali sia lo Stato di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato, beneficia con i propri familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato.
1. La persona che:
(a) risiede in uno Stato;
(b) percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e
(c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza,
beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato o di almeno uno degli Stati cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle disposizioni seguenti:
(a) se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato;
(b) se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto più a lungo;
(c) se l'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da vari Stati, tale costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto da ultimo.
Se la persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati, e risiede in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, non riceve una pensione dallo Stato di residenza, il costo delle prestazioni in natura erogate alla persona interessata e ai suoi familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], paragrafo 2, nella misura in cui la persona interessata e i suoi familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se essa risiedesse in tale Stato.
(a) percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e
(b) risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiedono i suoi familiari,
i familiari di tale persona hanno diritto a ricevere prestazioni in natura dall'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.
1. L'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] si applica mutatis mutandis:
(a) a una persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati che erogano la sua pensione (le sue pensioni);
(b) ai suoi familiari,
che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono.
2. L'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza e se detto Stato ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato SSC-3 [Diritti supplementari per i pensionati che ritornano nello Stato competente].
3. L'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza] si applica mutatis mutandis al pensionato o ai suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono al fine di ricevere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.
4. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi da 1 a 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.
5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.
Articolo SSC.26 - Prestazioni in denaro ai pensionati
1. Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati dall'istituzione competente dello Stato in cui è situata
l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. L'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro] si applica mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
Articolo SSC.27 - Contributi dei pensionati
1. L'istituzione di uno Stato che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato] sono a carico di un'istituzione dello Stato menzionato.
2. Se, nei casi di cui all'articolo SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza], l'acquisizione del diritto a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate è subordinata al versamento di contributi o a trattenute ai sensi della legislazione dello Stato in cui il pensionato risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.
Sezione 3 - Disposizioni comuni
Articolo SSC.28 - Disposizioni generali
Gli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] non si applicano a un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capo, è soggetta agli articoli da SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] a SSC.19 [Prestazioni in denaro].
1. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato o al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari.
2. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 3, un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo se il diritto autonomo nello Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le prestazioni in natura sono erogate ai familiari della persona assicurata per conto dell'istituzione competente nello Stato in cui essi risiedono se:
(a) tali familiari risiedono in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma; e
(b) il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato o riceve una pensione da tale Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.30 - Rimborsi tra istituzioni
1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato per conto dell'istituzione di un altro Stato a norma del presente capo danno luogo a rimborso integrale.
2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato ed effettuato ai sensi delle norme previste nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione], previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.
3. Gli Stati, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPO 2 - PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo SSC.31 - Diritto a prestazioni in natura e in denaro
1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente], l'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, l'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, e l'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire di prestazioni a carico di tale istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nello Stato in cui risiede entro un lasso di tempo adeguato sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
4. L'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro] si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo.
Articolo SSC.32 - Spese di trasporto
1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.
2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al
luogo d'inumazione assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.
Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.
Articolo SSC.34 - Aggravamento di una malattia professionale
In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato, si applicano le disposizioni seguenti:
(a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;
(b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato;
(c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati ai sensi della lettera b).
Articolo SSC.35 - Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni
1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.
2. Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato competente, le disposizioni di cui al presente capo relative alle prestazioni in natura si applicano a una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato competente.
3. L'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti] si applica all'istituzione competente di uno Stato per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di
malattie professionali, verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:
(a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e
(b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo a indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.
Articolo SSC.36 - Rimborsi tra istituzioni
1. L'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli Stati, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPO 3 - ASSEGNI IN CASO DI MORTE
1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato diverso dallo Stato competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato.
2. L'istituzione competente è tenuta a erogare gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato diverso dallo Stato competente.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Articolo SSC.38 - Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato
1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati, se tale titolare risiedeva in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] e SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza], gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato in cui si trova l'istituzione.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
CAPO 4 - PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ
Articolo SSC.39 - Calcolo delle prestazioni d'invalidità
Fatto salvo l'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] se, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo, l'importo delle prestazioni d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza, lo Stato competente non è tenuto a prendere in considerazione tali periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato ai fini del calcolo dell'importo della prestazione d'invalidità da erogare.
Articolo SSC.40 - Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi
Se la legislazione di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi].
Articolo SSC.41 - Aggravamento dell'invalidità
In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato a norma del presente protocollo, le prestazioni continuano a essere erogate a norma del presente capo, tenuto conto dell'aggravamento.
Articolo SSC.42 - Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia
1. Ove previsto dalla legislazione dello Stato che sostiene il costo di prestazioni d'invalidità a norma del presente protocollo, tali prestazioni sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti].
2. Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato continua a erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati, a norma dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], le prestazioni d'invalidità cui il beneficiario ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.
Articolo SSC.43 - Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
Gli articoli SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], SSC.39 [Calcolo delle prestazioni d'invalidità], SSC.41 [Aggravamento dell'invalidità], SSC.42 [Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia] e l'articolo SSC.55 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti], paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.
CAPO 5 - PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI
Articolo SSC.44 - Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli
1. Qualora, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione dello Stato la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è
iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.45 - Disposizioni generali
1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati.
2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a) o b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.
4. Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3.
Articolo SSC.46 - Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi
1. Se la legislazione di uno Stato subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.
2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato nell'ambito di un regime speciale.
3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza
assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno].
Articolo SSC.47 - Liquidazione delle prestazioni
1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
(a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
(b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti:
(i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;
(ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati interessati.
2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da SSC.48 [Clausole anticumulo] a SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa].
3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
(a) tale situazione sia definita nell'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 1;
(b) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura] e all'articolo SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa], a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa], paragrafo 2; e
(c) l'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno] non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato nelle circostanze specifiche del caso.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato interessato.
Articolo SSC.48 - Clausole anticumulo
1. Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione o residenza maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.
3. Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o ai superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:
(a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;
(b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione];
(c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato in base a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
(d) se un solo Stato applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati, oppure di reddito acquisito in altri Stati, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.
Articolo SSC.49 - Cumulo di prestazioni della stessa natura
1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato non sono applicabili a una prestazione pro rata.
2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
(a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza; o
(b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:
(i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati al fine di evitare di tenere conto più di una volta dello stesso periodo fittizio; o
(ii) una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato SSC-5 [Prestazioni e accordi che consentono di applicare l'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura]].
Articolo SSC.50 - Cumulo di prestazioni di natura diversa
1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato interessato relativamente a:
(a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;
tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione];
(b) una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto ii);
(c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata.
2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o di residenza di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto ii).
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato, oppure di altri redditi.
Articolo SSC.51 - Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo SSC.SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:
(a) se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione
completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
(b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione];
(c) se la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:
(i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
(ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
se del caso secondo le procedure di cui all'allegato SSCI-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito] per lo Stato interessato;
(d) qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.
2. Le norme della legislazione di uno Stato concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati.
Articolo SSC.52 - Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno
1. In deroga all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:
(a) la durata di detti periodi è inferiore a un anno e
(b) tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.
Ai fini del presente articolo, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i).
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] e dell'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato.
4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 2 [Casi in cui si applica l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 5].
Articolo SSC.53 - Attribuzione di un'integrazione
1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capo non può, nello Stato di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capo.
2. L'istituzione competente di detto Stato gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capo e l'importo della prestazione minima.
Articolo SSC.54 - Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni
1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni].
2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato interessato sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] senza che si debba procedere a un ricalcolo.
Articolo SSC.55 - Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
1. L'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], l'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, e gli articoli da SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] a SSC.54 [Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni] si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.
2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per pubblici dipendenti alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti in tale Stato, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto
Stato, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di tali prestazioni, tali periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.
3. Se, in base alla legislazione di uno Stato, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.
CAPO 6 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile.
2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
(a) periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,
(b) periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, o
(c) periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.
Articolo SSC.57 - Calcolo delle prestazioni di disoccupazione
1. Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente.
2. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.
CAPO 7 - PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO
Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi].
TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE
Articolo SSC.59 - Cooperazione
1. Le autorità competenti degli Stati notificano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale qualsiasi modifica della loro legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale] pertinente o in grado di influire sull'attuazione del presente protocollo.
2. A meno che il presente protocollo imponga di notificare le informazioni al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, le autorità competenti degli Stati si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare il presente protocollo che non sono notificate a norma del paragrafo 1 e che sono pertinenti ai fini dell'attuazione del presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Regno Unito si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il relativo rimborso.
4. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
5. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente protocollo.
Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente protocollo.
Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente protocollo.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente protocollo.
7. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente protocollo, tali da mettere a repentaglio i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello Stato o degli Stati interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, una parte
può chiedere consultazioni tecniche nel quadro del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
8. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.
Articolo SSC.60 - Trattamento dei dati
1. Gli Stati impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del presente protocollo.
2. Ciascuno Stato ha la responsabilità di gestire la parte di sua competenza dei servizi di trattamento dei dati.
3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente protocollo e dell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.
4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato o del presente protocollo.
2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente protocollo sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
Articolo SSC.62 - Domande, dichiarazioni o ricorsi
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.
Articolo SSC.63 - Perizie mediche
1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dall'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] o concordate dalle autorità competenti degli Stati interessati.
2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.
Articolo SSC.64 - Riscossione di contributi e recupero di prestazioni
1. La riscossione dei contributi dovuti a un'istituzione di uno Stato e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione di uno Stato possono essere effettuati in un altro Stato, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato nonché al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate.
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo. Tali decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato lo esigano.
3. In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti dell'istituzione di uno Stato beneficiano, in un altro Stato, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo riconosce ai crediti della stessa natura.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati.
Articolo SSC.65 - Diritti delle istituzioni
1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:
(a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato;
(b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato riconosce tale diritto.
2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.
Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.
3. Qualora ai sensi dell'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 3, o dell'articolo SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 2, due o più Stati o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
(a) qualora l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora eroghi a una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;
(b) per l'applicazione della lettera a):
(i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora e
(ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni;
(c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.
Articolo SSC.66 - Applicazione delle legislazioni
Le disposizioni particolari relative all'attuazione delle legislazioni di taluni Stati figurano nell'allegato SSC-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito].
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo SSC.67 - Tutela dei diritti individuali
1. Conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici interni, le parti provvedono affinché le disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale abbiano forza di legge, direttamente o tramite la legislazione nazionale che dà attuazione a tali disposizioni, in modo che le persone fisiche o giuridiche possano invocare dette disposizioni dinanzi agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali.
2. Le parti garantiscono alle persone fisiche e giuridiche i mezzi necessari per tutelare efficacemente i loro diritti derivanti dal presente protocollo, quali la possibilità di presentare reclami agli organi amministrativi o di adire un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere una misura correttiva adeguata e tempestiva.
Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del presente protocollo.
Articolo SSC.69 - Denuncia del presente protocollo
Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente protocollo mediante notificazione scritta per via diplomatica. In tal caso il presente protocollo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
Articolo SSC.70 - Clausola di temporaneità
1. Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all'altra parte la propria intenzione di avviare negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato.
Articolo SSC.71 - Disposizioni per la fase successiva alla denuncia
Quando il presente protocollo cessa di applicarsi a norma dell'articolo SSC.69 [Denuncia del presente protocollo], dell'articolo SSC.70 [Clausola di temporaneità] o dell'articolo FINPROV.8 [Denuncia], sono mantenuti i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati o fatti o eventi intervenuti prima che il presente protocollo cessasse di applicarsi. Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi.
ALLEGATO SSC-1 - TALUNE PRESTAZIONI IN DENARO ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO
Parte 1 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (Articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4), lettera a))
(i) REGNO UNITO
(a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale);
(b) indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione);
(c) sussidio di sussistenza per disabili, componente "mobilità" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale);
(d) assegno per l'indipendenza personale, componente "mobilità" (legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5));
(e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007);
(f) sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193));
(g) sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamenti The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370)];
(h) sussidi per spese funebri (Funeral Support Payment) (regolamenti relativi all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292)).
(ii) STATI MEMBRI AUSTRIA
Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale
— ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11º ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).
BELGIO
(a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
(b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001). BULGARIA
Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale).
CIPRO
(a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata);
(b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1°agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
(c) assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata). CECHIA
Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). DANIMARCA
Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).
ESTONIA
(a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);
(b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).
FINLANDIA
(a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007);
(b) sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002);
(c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).
FRANCIA
(a) Assegno supplementare del:
(i) Fondo speciale "invalidità"; e
(ii) del Fondo di solidarietà "vecchiaia" in base ai diritti acquisiti
(legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale);
(b) indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale);
(c) indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
(d) assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) al 1º gennaio 2006.
GERMANIA
(a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale);
(b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale).
GRECIA
Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). UNGHERIA
(a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);
(b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
(c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).
IRLANDA
(a) Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);
(b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4);
(c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);
(d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10);
(e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);
(f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).
ITALIA
(a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
(b) pensioni e indennità in favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508);
(c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 21 novembre 1988, n. 508);
(d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 21 novembre 1988, n. 508);
(e) integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
(f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
(g) assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
(h) maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche).
LETTONIA
(a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003);
(b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003).
LITUANIA
(a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);
(b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);
(c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).
LUSSEMBURGO
Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto.
MALTA
(a) Assegno supplementare (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73);
(b) pensione di vecchiaia (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)). PAESI BASSI
(a) Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong);
(b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW). POLONIA
Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale). PORTOGALLO
(a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);
(b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);
(c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).
SLOVACCHIA
(a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1º gennaio 2004;
(b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1º gennaio 2004. SLOVENIA
(a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità);
(b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità);
(c) indennità di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità).
SPAGNA
(a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
(b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio- decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
(i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e
(ii) prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;
(c) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).
SVEZIA
(a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);
(b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).
Parte 2 - Prestazioni per l'assistenza a lungo termine (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera d), del protocollo)
(i) REGNO UNITO
(a) Indennità di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord));
(b) sussidio per prestatori di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)) e regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord);
(c) sussidio di sussistenza per disabili, componente "assistenza" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord));
(d) assegno per l'indipendenza personale, componente "vita quotidiana" (legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamenti del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamenti del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord);
(e) supplemento al sussidio per prestatori di assistenza (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia));
(f) sussidio per giovani prestatori di assistenza (regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (modificati)).
(ii) STATI MEMBRI AUSTRIA
(a) Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata da ultimo dalla legge BGBl- I n. 100/2016
(b) regolamento relativo alla fissazione progressiva dell'indennità di assistenza a lungo termine (Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz (EinstV)):
(c) Regolamento del ministro federale del Lavoro, degli affari sociali e della protezione dei consumatori sulle esigenze in materia di assistenza ai bambini e ai giovani conformemente alla legge federale sulle cure infermieristiche (Bundespflegegeldgesetz, Kinder-EinstV);
(d) varie disposizioni legislative di base, segnatamente l'accordo tra il governo federale e i Länder sulle misure comuni per le persone bisognose di assistenza; leggi dei Länder sull'assistenza sociale e sulla disabilità;
(e) legge relativa al Fondo per l'assistenza (Pflegefondsgesetz, PFG), versione originale: Gazzetta ufficiale (BGBI. I) legge n. 57/2011;
(f) ordinanza del 2012 sulle statistiche relative ai servizi di assistenza (Pflegedienstleistungsstatistik-Verordnung 2012);
(g) sostegno per l'assistenza continua: legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz,BPGG):
(h) orientamenti per il sostegno all'assistenza continua (§ 21b della legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz));
(i) orientamenti per l'erogazione di prestazioni a sostegno di familiari che provvedono alla prestazione di assistenza (§ 21a della legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz));
(j) divieto di ricorso all'assistenza
(k) legge federale relativa a un'integrazione specifica in seguito all'abolizione dell'accesso ai fondi per cure ospedaliere;
(l) legge federale relativa a un'integrazione specifica in seguito all'abolizione dell'accesso ai fondi per cure ospedaliere per il 2019 e il 2020, BGBl. I n. 95/2019.
BELGIO
(a) Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994;
(b) legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten);
(c) protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming/) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018;
(d) codice vallone a favore dell'azione sociale e della sanità (Code wallon de l'Action sociale et de la Santé), decreto, parte 1, volume III ter, istituito dal decreto dell'8 novembre 2018;
(e) codice normativo vallone a favore dell'azione sociale e della sanità, parte I/1, istituito dal decreto del governo vallone del 21 dicembre 2018;
(f) decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);
(g) decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);
(h) decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen);
(i) decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);
(j) regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées);
(k) decreto governativo del 19 dicembre 2019 su disposizioni transitorie relative alla procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un'approvazione per la copertura o la ripartizione dei costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland);
(l) ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes);
(m) cooperazione fra entità federate:
(n) accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la Comunità fiamminga, la Regione vallona, la Commissione comunitaria francese, la Commissione comunitaria comune e la Comunità di lingua tedesca in merito agli aiuti alla mobilità;
(o) accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la Comunità fiamminga, la Regione vallona, la Commissione comunitaria francese, la Commissione comunitaria comune e la Comunità di lingua tedesca in merito all'assistenza finanziaria in caso di ricorso a istituti di cura situati al di fuori dei confini dell'ente federato.
BULGARIA
(a) Codice di sicurezza sociale (Кодекс за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003;
(b) legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998;
(c) regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998;
(d) legge sull'integrazione delle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019;
(e) legge del 2019 sull'assistenza personale (Закон за личната помощ), entrata in vigore il 1° settembre 2019;
(f) regolamento relativo all'attuazione della legge sull'integrazione delle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2004;
(g) ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2010;
(h) tariffe per i servizi sociali finanziati dal bilancio statale (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет), 2003.
CROAZIA
(a) Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi) del 2013, GU nn. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 e 98/19);
(b) legge sulle famiglie di affidamento (Zakon o udomiteljstvu), GU nn. 90/11 e 78/12, modificata;
(c) ordinanza sui requisiti minimi per la prestazione di servizi sociali (Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga) del 2014, GU nn. 40/14 e 66/15;
(d) ordinanza del 1998 sulle modalità di partecipazione e remunerazione dei beneficiari in relazione alle spese di alloggio all'esterno della famiglia (Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika I drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji), GU nn. 112/98 e 05/02, modificata;
(e) ordinanza del 2015 sui contenuti e le modalità di tenuta dei registri delle persone occupate nel settore dei servizi sociali (Pravilnik o sadržaju I načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge), GU n. 66/15.
CIPRO
(a) Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας):
(b) regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti; leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991 - 2011.[L. 222/91 e L. 65(I)/2011];
(c) leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 e L. 64(Ι)/2011);
(d) regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) [Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος];
(e) servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας):
(f) legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita;
(g) regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti.
CECHIA
(a) legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách);
(b) legge n. 372/2011 sui servizi sanitari (Zákon o zdravotních službách);
(c) legge n. 48/1997 sull'assicurazione sanitaria pubblica (Zákon o veřejném zdravotním pojištění). DANIMARCA
(a) Legge consolidata n. 988 del 17 agosto 2017 sui servizi sociali (om social service);
(b) legge consolidata n. 119 del 1° febbraio 2019 sugli alloggi sociali (om almene boliger).
ESTONIA
Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) 2016. FINLANDIA
(a) Legge sui servizi di assistenza ai disabili (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) del 3 aprile 1987;
(b) legge sul sostegno alla capacità funzionale della popolazione e sui servizi sociali e sanitari per gli anziani (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) del 28 dicembre 2012;
(c) legge sulla previdenza sociale (Sosiaalihuoltolaki) del 30 dicembre 2014;
(d) legge sull'assistenza sanitaria (Terveydenhuoltolaki) del 30 dicembre 2010;
(e) legge sull'assistenza sanitaria primaria (Kansanterveyslaki) del 28 gennaio 1972;
(f) legge sul sostegno all'assistenza informale (Laki omaishoidon tuesta) del 2 dicembre 2005;
(g) legge sull'assistenza familiare (Perhehoitolaki) del 20 marzo 2015. FRANCIA
(a) Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP):
(b) articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale);
(c) sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale;
(d) supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale;
(e) prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles);
(f) indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da
L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).
GERMANIA
(a) Assicurazione per l'assistenza a lungo termine (Pflegeversicherung):
(b) assicurazione sociale per l'assistenza a lungo termine per persone assicurate nell'ambito del regime obbligatorio di assicurazione malattia e dell'assicurazione sanitaria privata obbligatoria per l'assistenza a lungo termine per persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione sanitaria privata codice sociale, Sozialgesetzbuch, volume XI (SGB XI), modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge del 21 dicembre 2019 (BGBl. I pag. 2913).
GRECIA
(a) Legge 1140/1981 e successive modifiche;
(b) decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997;
(c) decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001; (d) legge n. 4025/2011;
(e) legge n. 4109/2013;
(f) legge n. 4199/2013, articolo 127;
(g) legge n. 4368/2016, articolo 334;
(h) legge n. 4483/2017, articolo 153;
(i) legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il "regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie" dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY).
UNGHERIA
(a) Servizi di assistenza a lungo termine per la prestazione di assistenza sociale a livello personale (servizi sociali):
(b) legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale (törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról), integrata da decreti governativi e ministeriali.
IRLANDA
(a) Legge sulla sanità del 1970 (n. 1 del 1970);
(b) legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009);
(c) legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale:
(d) sussidio di accompagnamento permanente;
(e) prestazione a favore dei prestatori di assistenza;
(f) indennità per prestatori di assistenza;
(g) sovvenzione di sostegno per i prestatori di assistenza;
(h) indennità per l'assistenza a domicilio. ITALIA
(a) Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
(b) legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
(c) legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità);
(d) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
(e) regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo - articolo 70 e allegato X;
(f) legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
(g) legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014.
LETTONIA
(a) Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002;
(b) legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997;
(c) legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009;
(d) regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”), del 22.8.2018;
(e) regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”), del 27.5.2003;
(f) regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 “Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”), del 2.4.2019.
LITUANIA
(a) legge sulle compensazioni mirate (Tikslinių kompensacijų įstatymas) del 29 giugno 2016 (n. XII-2507);
(b) legge sui servizi sociali (Socialinių paslaugų įstatymas) del 19 gennaio 2006 (n. X-493);
(c) legge sull'assicurazione sanitaria (Sveikatos draudimo įstatymas) del 21 maggio 1996 (n. I- 1343);
(d) legge sul sistema sanitario (Sveikatos sistemos įstatymas) del 19 luglio 1994 (n. I-552);
(e) legge sugli istituti di assistenza sanitaria (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) del 6 giugno 1996 (n. I-1367).
LUSSEMBURGO
Legge del 19 giugno 1998 che istituisce l'assicurazione dipendenza, modificata dalla legge del 23 dicembre 2005 e dalla legge del 29 agosto 2017.
MALTA
(a) legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318);
(b) legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati);
(c) legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern);
(d) legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).
PAESI BASSI
Legge sull'assistenza a lungo termine (Wet langdurige zorg (WLZ)) del 3 dicembre 2014. POLONIA
(a) Legge sui servizi di assistenza sanitaria finanziari con mezzi pubblici (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) del 27 agosto 2004;
(b) legge sull'assistenza sociale (Ustawa o pomocy społecznej) del 12 marzo 2004;
(c) legge sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych) del 28 novembre 2003;
(d) legge sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej) del 27 giugno 2003;
(e) legge sulle pensioni del Fondo di previdenza sociale (Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) del 17 dicembre 1998;
(f) legge sulla riabilitazione professionale e sociale e sull'occupazione delle persone con disabilità (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) del 27 agosto 1997;
(g) legge sul sostegno alle donne incinte e alle loro famiglie "Per la vita" (Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”) del 4 novembre 2016;
(h) legge sulle prestazioni complementari per le persone non autosufficienti (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) del 31 luglio 2019.
PORTOGALLO
(a) Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:
(b) decreto legge 265/99 del 14 luglio 1999 sull'integrazione per l'assistenza a lungo termine (complemento por dependência), come modificato in varie occasioni;
(c) legge 90/2009 del 31 agosto 2009 sul sistema di protezione speciale in caso di disabilità (regime especial de proteção na invalidez), ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata;
(d) sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:
(e) decreto legge 101/06 del 6 giugno 2006 sulla rete nazionale di assistenza continua integrata (rede de cuidados continuados integrados), ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge 136/2015 del 28 luglio 2015;
(f) decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);
(g) decreto n° 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano le cure ospedaliere e ambulatoriali e l'assistenza pediatrica ambulatoriale nonché i gruppi di gestione del discarico e le squadre di assistenza pediatrica nel quadro della rete nazionale di assistenza integrata a lungo termine (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados pediátricos e de ambulatório pediátricas, bem como as condições a que devem obedecer as equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados destinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);
(h) legge n. 6/2009 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).
ROMANIA
(a) Legge n. 17 del 6 marzo 2000 sull'assistenza sociale a favore degli anziani (Legea privind asistenta sociala a persoanelor varstnice), con successive modifiche;
(b) legge n. 448 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità (Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), con successive modifiche;
(c) legge sull'assistenza sociale (Legea asistentei sociale) n. 292 del 20 dicembre 2011. SLOVACCHIA
(a) Legge sui servizi sociali (Zákon o sociálnych službách) n. 448/2008;
(b) legge sulle prestazioni finanziarie per la compensazione a favore delle persone disabili (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) n. 447/2008;
(c) legge sull'assistenza sanitaria e sui servizi relativi all'assistenza sanitaria (Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) n. 576/2004;
(d) legge sui prestatori di assistenza sanitaria, sugli operatori sanitari e sulle associazioni professionali mediche (Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve) n. 578/2004;
(e) legge sulla sussistenza minima (Zákon o životnom minime) n. 601/2003;
(f) legge sulla famiglia (Zákon o rodine) n. 36/2005;
(g) legge sulla tutela sociale e giuridica dei minori e sulla tutela sociale (Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele) n. 305/2005;
(h) legge sul lavoro sociale (Zákon o sociálnej práci) n. 219/2014.
SLOVENIA
Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.
Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:
(a) legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche);
(b) legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche);
(c) legge sull' esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche);
(d) legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
(e) legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
(f) legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche);
(g) legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
(h) legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
(i) legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche);
(j) legge sull'equilibrio di bilancio (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche);
(k) legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
SPAGNA
(a) Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata;
(b) legge generale sulla sicurezza sociale (Ley General de la Seguridad Social), approvata dal regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015;
(c) ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969;
(d) regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, modificato;
(e) regio decreto n. 1647/97 del 31 ottobre 1997, modificato. SVEZIA
(a) Legge sui servizi sociali (Socialtjänstlagen (2001:453)) del 2001;
(b) legge sull'assistenza sanitaria (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)) del 2017.
Parte 3 - Pagamenti collegati a un settore della sicurezza sociale elencato all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, che sono erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera f))
(i) REGNO UNITO
Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per combustibile invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per combustibile invernale (Irlanda del Nord)).
(iii) STATI MEMBRI DANIMARCA
(a) Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019;
(b) regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019.
(di cui all'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 2)
CROAZIA DANIMARCA IRLANDA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO
ALLEGATO SSC-3 - DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE
AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CECHIA FRANCIA GERMANIA GRECIA UNGHERIA
LUSSEMBURGO PAESI BASSI POLONIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA
ALLEGATO SSC-4 - CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA
(articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafi 4 e 5)
PARTE 1 - CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA A TITOLO DELL'ARTICOLO SSC.47
[Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 4
AUSTRIA
(a) Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);
(b) tutte le domande di pensione ai superstiti basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2;
(c) tutte le domande di pensione ai superstiti degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);
(d) tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
(e) tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;
(f) tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 - NVG 1972.
CIPRO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.
DANIMARCA
Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'[allegato SSC-5] [PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE
L'ARTICOLO SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura]] IRLANDA
Tutte le domande di pensione statale (periodo transitorio), di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).
LETTONIA
(a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di Stato del 1º gennaio 1996); legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001)
LITUANIA
Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale).
PAESI BASSI
Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).
POLONIA
Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione ai superstiti, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese sono pari o superiori a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).
PORTOGALLO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia e ai superstiti, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007.
SLOVACCHIA
(a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1º gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;
(b) tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale e successive modifiche.
SVEZIA
(a) Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice di sicurezza sociale);
(b) domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice di sicurezza sociale).
REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:
(i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;
(ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.
Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44.
PARTE 2 - CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47 [LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI], PARAGRAFO 5 AUSTRIA
(a) Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;
(b) indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);
(c) pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);
(d) assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
(e) prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;
(f) prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione ai superstiti risultanti da queste ultime prestazioni;
(g) prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
BULGARIA
Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice di assicurazione sociale.
CROAZIA
Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione ai superstiti).
CECHIA
Pensioni versate a carico del regime nell'ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali.
DANIMARCA
(a) Pensioni integrative;
(b) prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1º gennaio 2002);
(c) prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1º gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIA
Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.
FRANCIA
Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento.
UNGHERIA
Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.
LETTONIA
Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1º gennaio 1996); legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001)
POLONIA
Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.
PORTOGALLO
Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).
SLOVACCHIA
Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia.
SLOVENIA
Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.
SVEZIA
Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice di assicurazione sociale).
REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.
ALLEGATO SSC-5 - PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49
[Cumulo di prestazioni della stessa natura]
I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati.
DANIMARCA
Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1º ottobre 1989.
FINLANDIA
Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1º gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).
Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).
FRANCIA
Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a).
GRECIA
Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA).
PAESI BASSI
Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW). Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA).
SPAGNA
Pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici.
SVEZIA
Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).
Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1º gennaio 1993 e pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data.
II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva.
FINLANDIA
Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale.
GERMANIA
Pensioni d'invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare; pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito.
ITALIA
Pensioni italiane per incapacità lavorativa totale (inabilità).
LETTONIA
Pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1º gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).
LITUANIA
(a) Pensioni di incapacità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;
(b) pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per incapacità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.
LUSSEMBURGO
Pensioni ai superstiti.
SLOVACCHIA
Pensione slovacca ai superstiti derivata dalla pensione di invalidità.
SPAGNA
Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato; pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento della morte il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata.
SVEZIA
Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale);
pensione ai superstiti calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).
III. Accordi di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:
accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania;
accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo;
convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.
AUSTRIA
1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.
2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.
BULGARIA
L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], del presente protocollo.
CIPRO
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], SSC.46 [Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi] e SSC.56 [Disposizioni speciali sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma] del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.
CECHIA
Ai fini della definizione di "familiare" ai sensi dell'articolo SSC.1 [Definizioni], lettera s), del presente protocollo, per "coniuge" si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca
n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.
DANIMARCA
1.
(a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro o del Regno Unito. Ai fini del presente punto, un "lavoro a carattere stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.
(b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1º gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.
(c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.
2.
(a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 [Parità di trattamento] del presente protocollo, l'articolo SSC.8 [Abolizione delle clausole di residenza] del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.
(b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.
3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 6 [Prestazioni di disoccupazione], del presente protocollo.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione ai superstiti di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48 [Clausole anticumulo], paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.
ESTONIA
Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in Stati diversi dall'Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento e il congedo di maternità. FINLANDIA
1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] a SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Quando si applica l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.
FRANCIA
1. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui il pensionato risiede] del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale di assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.
2. La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti] include sia il regime o i regimi di base di
assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.
GERMANIA
1. Fermi restando l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.
2. Fatti salvi l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 200, paragrafo 2, della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.
5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).
7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), paragrafo 1, secondo e terzo comma, continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).
8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.
GRECIA
1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.
2 Fermi restando l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.
IRLANDA
1. Fatti salvi l'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 [Calcolo delle prestazioni di disoccupazione], ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.
MALTA
Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
(a) Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti] e SSC.55 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti] del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti;
(b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1 [Definizioni], lettera cc), del protocollo, "regimi speciali per pubblici dipendenti".
PAESI BASSI
1. Assicurazione malattia
(a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], del presente protocollo, si intende:
(i) ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e
(ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
(b) Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia);
(c) le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente;
(d) le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).
(e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia);
(f) ai fini degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] del presente protocollo, le seguenti prestazioni (in aggiunta alle pensioni regolamentate dai capitoli 4 [Prestazioni di invalidità] e 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti] del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni] del presente protocollo sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili);
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);
- le prestazioni in caso di incapacità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'incapacità al lavoro del personale militare);
- le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);
- le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);
- le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;
- le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.
(g) Ai fini dell'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).
2. Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW).
(a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1º gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:
- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età;
- pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
- ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1º gennaio 1957.
(b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.
(c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1º gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:
- ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o
- pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
- ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
(d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
(e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:
- periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi; o
- periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.
I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questo paragrafo.
(f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.
(g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione
obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).
In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
(h) L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.
(i) Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.
3. Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW).
(a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW) conformemente all'articolo SSC.46 [Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1º ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:
- ha risieduto nei Paesi Bassi; o
- pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o
- ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.
(b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni ai superstiti.
(c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.
(d) In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.
In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
4. Applicazione della legislazione olandese sull'incapacità al lavoro.
Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1º luglio 1967;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;
- dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'incapacità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;
- dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.
SPAGNA
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età
pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.
2.
(a) A norma dell'articolo SSC.51 [Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni], paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
(b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 [Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni], ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.
4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1º gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti] del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1º gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1º gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1º agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1º aprile 1969.
SVEZIA
1. Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).
2. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le disposizioni seguenti:
(a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento relativa a questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.
3.
(a) Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.
(b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1º gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.
REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
(a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; oppure
(b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti], del protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito. In tal caso, i riferimenti ai "periodi di assicurazione" di cui al titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti], del protocollo si intendono fatti ai periodi di assicurazione maturati da:
(i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
- una donna coniugata; o
- una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; oppure
(ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
- un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o
- una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.
2. Ai fini dell'articolo SSC.8 [Abolizione delle clausole di residenza] del protocollo, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di assegno in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.
3.
(1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
(2) Ai fini dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:
(a) in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), del protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;
(b) un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), del protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.
(3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del
Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.
ALLEGATO SSC-7 - PARTE DI ESECUZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1
1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo SSC.1 [Definizioni].
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
(a) "punto di accesso": entità che svolge le funzioni di:
(i) punto di contatto elettronico;
(ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e
(iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio un'applicazione di intelligenza artificiale) o dell'intervento umano;
(b) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale] del protocollo, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del protocollo e del presente allegato e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV [Disposizioni finanziarie] del presente allegato;
(c) "documento": un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del protocollo e del presente allegato;
(d) "documento elettronico strutturato": ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati;
(e) "trasmissione per via elettronica": la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
(f) "frode": qualsiasi azione od omissione intenzionale volta a:
(i) ricevere prestazioni di sicurezza, o permettere a un'altra persona di ricevere prestazioni di sicurezza sociale, ove non siano soddisfatte le condizioni richieste per averne diritto a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del protocollo; oppure
(ii) evitare di versare contributi di sicurezza sociale o permettere a un'altra persona di evitare di versare contributi di sicurezza sociale ove tali contributi siano richiesti a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del protocollo.
CAPO 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI
Articolo SSCI.2 - Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni
1. Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità degli Stati e le istituzioni e le persone cui si applica il protocollo si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.
2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il presente protocollo. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al presente allegato, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni degli Stati non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati.
4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento dello Stato di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato in questione.
1. Gli Stati provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro le disposizioni introdotte dal protocollo e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.
2. La persona cui si applica il presente protocollo è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.
3. Per quanto necessario all'applicazione del protocollo e del presente allegato, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione dello Stato in questione.
L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato la propria decisione, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.
Articolo SSCI.4 - Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati
1. Fatti salvi l'articolo SSCI.75 [Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti] e l'appendice SSCI-2 [Documento attestante il diritto a prestazioni], la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto degli Stati ai fini dell'attuazione del protocollo sono concordati dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema.
3. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.
4. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.
Articolo SSCI.5 - Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato
1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del protocollo e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato in cui sono stati rilasciati.
2. In caso di dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta.
1. Salvo altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
(a) la legislazione dello Stato in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato;
(b) la legislazione dello Stato di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;
(c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati.
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del suo luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta da una delle parti al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la divergenza di punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capo 2 [Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero], del presente allegato.
L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV [Disposizioni finanziarie] del presente allegato le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.
Articolo SSCI.7 - Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi
1. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato del protocollo, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del presente protocollo e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione in un altro Stato necessari per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
2. Un ricalcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
CAPO 3 - ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Articolo SSCI.8 - Altre procedure tra autorità e istituzioni
1. Due o più Stati, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale e sono elencati nell'appendice SSCI-1 [Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali].
3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati, purché esse figurino anche nell'appendice SSCI-1 [Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali].
Articolo SSCI.9 - Divieto di cumulo delle prestazioni
Fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione dello Stato interessato sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Articolo SSCI.10 - Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il presente protocollo, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro di interessi della persona in causa, in base a una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:
(a) la durata e la continuità della presenza nel territorio degli Stati in questione;
(b) la situazione dell'interessato tra cui:
(i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;
(ii) la situazione familiare e i legami familiari;
(iii) l'esercizio di attività non retribuite;
(iv) per gli studenti, la fonte del reddito;
(v) la situazione abitativa, in particolare il suo carattere permanente;
(vi) lo Stato nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
3. Il centro di interessi di uno studente che si reca in un altro Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno non si considera situato nello Stato di studio per l'intera durata del programma di studi in tale Stato, fatta salva la possibilità di confutare questa presunzione.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis ai familiari dello studente.
Articolo SSCI.11 - Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.
2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la
legislazione di un altro Stato e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono ragionevolmente essere presi in considerazione.
Articolo SSCI.12 - Regole di conversione dei periodi
1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo si effettua secondo le regole seguenti:
(a) l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
(b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
Regime basato su | Un giorno equivale a | Una settimana equivale a | Un mese equivale a | Un trimestre equivale a | N. massimo di giorni in un anno civile |
5 giorni | 9 ore | 5 giorni | 22 giorni | 66 giorni | 264 giorni |
6 giorni | 8 ore | 6 giorni | 26 giorni | 78 giorni | 312 giorni |
7 giorni | 6 ore | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 360 giorni |
(c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
(i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
(ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
(iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
(d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
(e) se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.
2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella di cui al paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato,
nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.
4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.
TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera a), per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro in un altro Stato" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di essere inviata in un altro Stato purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui il suo datore di lavoro è stabilito.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera a), del protocollo, un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" è un datore di lavoro che svolge normalmente attività consistenti, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera b), una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" è una persona che svolge abitualmente attività consistenti nel territorio dello Stato in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato, deve continuare a soddisfare nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera b), il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1 e 5, del protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito o in due o più Stati membri" rispettivamente, è una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in tali Stati.
6. Ai fini dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1 e 5, del presente protocollo, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui è situata la base di servizio, quale definita all'articolo SSC.1 [Definizioni] del presente protocollo.
7. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo. L'articolo SSCI.15 [Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12] del presente allegato si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 2 e 6, del protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" in "uno o più Stati
membri e nel Regno Unito" o in "due o più Stati membri rispettivamente", è in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in tali Stati.
9. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 8 dalle situazioni descritte all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1 del protocollo, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo). A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1, 2, 5 e 6, del protocollo, per "parte consistente di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente consistente dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
11. Per stabilire se una parte consistente delle attività sia svolta in un dato Stato, valgono i seguenti criteri indicativi:
(a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e
(b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte consistente delle attività non è svolta nello Stato in questione.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafo 2, lettera b), del protocollo, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.
13. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 10, 11 e 12, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.
14. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dal territorio degli Stati e risieda in uno Stato senza esercitarvi un'attività consistente, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.
1. Salvo altrimenti disposto dall'articolo SSCI.15 [Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12] del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività fuori dallo Stato competente, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l'attestato di cui all'articolo SSCI.16 [Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro], paragrafo 2, del presente allegato e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a
detta persona a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati] del protocollo.
2. Il datore di lavoro considerato a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 4, del protocollo, che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rende disponibili senza indugio le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 4, del protocollo, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.
Articolo SSCI.15 - Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo
1. La persona che esercita attività in due o più Stati, o laddove si applichi l'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 5 o 6, ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza.
2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del protocollo e degli articoli SSCI.13 [Precisazioni relative agli articoli SSC.11 [Lavoratori distaccati] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato in cui è esercitata un'attività.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo.
4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del protocollo e delle pertinenti disposizioni dell'articolo SSCI.13 [Precisazioni relative agli articoli SSC.11 [Lavoratori distaccati] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo] del presente allegato.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni] del presente allegato.
5. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.
6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza non
appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.
Articolo SSCI.16 - Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro
1. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.
2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.
Articolo SSCI.17 - Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del protocollo le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo rende disponibile l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.
1. In caso di dubbi sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.
2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, nei casi in cui vi è il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita dello status di persona assicurata per l'intero periodo pertinente o per parte di esso nello Stato o negli Stati interessati, gli Stati valutano una soluzione più proporzionata in relazione al caso specifico. Qualora gli elementi di prova disponibili le consentano di appurare che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE CAPO 1 - PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE
Articolo SSCI.19 - Disposizioni generali di attuazione
1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato diverso da quello dell'istituzione competente.
2. Fatto salvo l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del protocollo, uno Stato può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo SSC.20 [Richiedenti la pensione] del presente protocollo solo se la persona assicurata ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione di tale Stato o, a norma degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] del presente protocollo, percepisce una pensione in virtù della legislazione di tale Stato.
Se la legislazione dello Stato di residenza o di dimora contempla più di un regime di assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente], dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, e degli articoli SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], SSC.20 [Richiedenti la pensione], SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato], del presente protocollo sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
Articolo SSCI.21 - Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente
Procedura e ambito di applicazione del diritto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] del protocollo, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi senza indugio presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli SSC.20 [Richiedenti la pensione], SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato], del protocollo.
Rimborso
4. Se una persona o i suoi familiari:
(a) hanno ottenuto il documento di cui al paragrafo 1;
(b) hanno registrato tale documento presso l'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 1; e
(c) hanno versato, o è stato versato per conto della persona interessata o dei suoi familiari, un contributo sanitario allo Stato di residenza nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato,
tale persona o i suoi familiari possono chiedere all'istituzione dello Stato di residenza il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.
4. L'istituzione dello Stato di residenza decide nel merito di una domanda effettuata in conformità al paragrafo 1 entro tre mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.
5. Se il periodo di validità del documento di cui al paragrafo 1 è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato non supera la parte del contributo corrispondente al periodo per il quale il documento è stato rilasciato.
6. Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.
Articolo SSCI.22 - Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente
Procedura e ambito di applicazione del diritto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo, la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento attestante il diritto a prestazioni rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di tale documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Tale documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato di dimora e soddisfa i requisiti di cui all'appendice SSCI.2.
3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, del presente protocollo si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.
Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura
4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
5. Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure secondo gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora l'articolo SSCI.47 [Principi] del presente allegato fosse stato applicato nel caso in questione.
L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta tutte le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.
6. In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all'applicazione di questa disposizione.
7. Se la legislazione dello Stato di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.
8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.
9. Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest'ultima presenta domanda di rimborso.
Familiari
10. I paragrafi 1 e 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Rimborso agli studenti
11. Se una persona:
(a) è in possesso di un valido documento attestante il diritto a prestazioni a norma dell'appendice SSCI-2, rilasciato dall'istituzione competente;
(b) è stata accettata da un istituto di istruzione superiore in uno Stato diverso dallo Stato competente ("Stato degli studi") per seguire un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio;
(c) non esercita o non ha esercitato un'attività subordinata o autonoma nello Stato degli studi nel periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario; e
(d) ha versato o è stato versato per suo conto un contributo sanitario allo Stato degli studi nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno,
tale persona può chiedere all'istituzione dello Stato degli studi il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.
12. L'istituzione dello Stato degli studi esamina e decide nel merito di una domanda effettuata in conformità al paragrafo 11 entro un termine ragionevole, e comunque non superiore a sei mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta, e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.
13. Se il periodo di validità del documento attestante il diritto a prestazioni di cui al paragrafo 11, lettera a), è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato è l'importo versato corrispondente al periodo di validità di tale documento.
14. Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.
15. I paragrafi 11 e 14 si applicano mutatis mutandis ai familiari di tale persona.
16. Il presente articolo entra in vigore 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
17. All'entrata in vigore del presente articolo, la persona che ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 11 nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del presente accordo e la data di cui al paragrafo 16 può presentare domanda di rimborso a norma del paragrafo 11 in relazione a tale periodo.
18. In deroga all'articolo SSC.5 [Parità di trattamento], paragrafo 1, lo Stato degli studi può imporre, a norma del proprio diritto nazionale, il pagamento di tariffe per le prestazioni in natura che non soddisfano i criteri di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, lettera a), e che sono erogate a una persona per la quale è stato effettuato il rimborso durante il soggiorno della persona medesima per il periodo cui si riferisce tale rimborso.
Articolo SSCI.23 - Cure programmate
Procedura di autorizzazione
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per "istituzione competente" si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 4, e all'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 5, del protocollo, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato di residenza sono rimborsate sulla base di importi fissi, per "istituzione competente" si intende l'istituzione del luogo di residenza.
2. Se non risiede nello Stato competente, la persona assicurata richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.
In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo sono soddisfatte nello Stato di residenza.
L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo non sono soddisfatte nello Stato di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia.
L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione del luogo di residenza.
In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l'autorizzazione dell'istituzione competente è considerata concessa.
3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato competente necessiti di cure urgenti e vitali e l'autorizzazione non possa essere negata conformemente all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione del luogo di residenza.
L'istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.
4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato di dimora o di residenza.
5. L'istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all'autorizzazione, informa l'istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall'autorizzazione già rilasciata.
Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata
6. Fatto salvo il paragrafo 7, l'articolo SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente], paragrafi 4 e 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis.
7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato competente (spese convenzionali), l'istituzione competente rimborsa, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese convenzionali e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tenere conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato competente.
Assunzione a carico delle spese di viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate
8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata, l'istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora sia stato autorizzato il trattamento in un altro Stato.
Familiari
9. I paragrafi 1 e 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Se la legislazione dello Stato competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro a norma dell'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata chiede al medico dello Stato di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.
2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.
3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Tale istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente.
4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.
Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato di residenza
5. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente.
Procedura che deve seguire l'istituzione competente
6. L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta.
7. Fatto salvo l'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, seconda frase, del presente protocollo, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne informa, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, del protocollo, le indicazioni del certificato di incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato competente.
9. Se rifiuta le prestazioni in denaro, l'istituzione competente notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza.
Procedura in caso di dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente
10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato diverso dallo Stato competente.
Articolo SSCI.25 - Contributi dei pensionati
Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato competente.
Articolo SSCI.26 - Disposizioni particolari di attuazione
1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il presente protocollo, l'istituzione di uno Stato non diventa, per il solo fatto di questo esonero, responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capo I [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], del presente protocollo.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro Stato di residenza.
CAPO 2 - PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.31 [Diritto a prestazioni in natura e in denaro] del protocollo, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da SSCI.21 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente] a SSCI.24 [Contributi dei pensionati] del presente allegato.
2. L'istituzione dello Stato di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato, ne informa senza indugio l'istituzione competente.
1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato diverso dallo Stato competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di
legge in vigore nello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente.
2. L'istituzione dello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato.
3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di tale Stato. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.
Articolo SSCI.29 - Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia
1. Se contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo SSC.31 [Diritto a prestazioni in natura e in denaro], paragrafo 2, del presente protocollo, l'istituzione competente ne avverte senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.
2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tale riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.
Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano a essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.
Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.
3. L'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni], paragrafo 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis.
1. Nel caso di cui all'articolo SSC.33 [Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre della malattia in questione è stata esposta allo stesso rischio in più Stati] del presente protocollo, la dichiarazione o notifica della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata.
Se constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica trasmette detta dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di tale Stato.
2. Se l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto, all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all'istituzione corrispondente dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo SSCI.30 [Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in due o più Stati], paragrafo 2, del presente allegato, e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli SSCI.56 [Prestazioni percepite indebitamente] e SSCI.57 [Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio] del presente allegato.
3. L'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni], paragrafo 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis.
Articolo SSCI.32 - Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all'articolo SSC.34 [Aggravamento di una malattia professionale] del presente protocollo, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.
Se un'incapacità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato che non opera distinzioni secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato in causa:
(a) a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato, fornisce informazioni sul grado d'incapacità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'incapacità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato;
(b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni.
Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato presentano domanda, secondo il caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.
CAPO 3 - ASSEGNI IN CASO DI MORTE
Articolo SSCI.35 - Domanda di assegni in caso di morte
Ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.37 [Diritto all'assegno quando la morte sopravviene in uno Stato diverso da quello competente] e SSC.38 [Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato] del protocollo, la domanda di assegni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.
CAPO 4 - PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ E PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI
Articolo SSCI.36 - Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, si applicano le regole di cui all'articolo SSCI.11 [Totalizzazione dei periodi], paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente allegato.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.11 [Totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, del presente allegato, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a tali periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L'istituzione di ciascuno Stato calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo00A0SSC.48 [Clausole anticumulo], paragrafo 3, lettera c), del presente protocollo, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato.
Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
Articolo SSCI.37 - Domande di prestazioni
A. Presentazione di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti
1. Il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.
2. La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
3. In deroga al paragrafo 2, se il richiedente, pur essendo stato invitato a farlo, non comunica di avere esercitato un'attività o di avere risieduto in altri Stati, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato è considerata come la data di presentazione della domanda all'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
Articolo SSCI.38 - Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo SSCI.37 [Domande di prestazioni], paragrafo 1, del presente allegato ed è corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], paragrafo 1, del protocollo, chieda che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o più Stati, il richiedente lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.
3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato.
Articolo SSCI.39 - Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate
Istituzione di contatto
1. L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo SSCI.37 [Domande di prestazioni], paragrafo 1, del presente allegato del protocollo è denominata qui di seguito "istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata "istituzione di contatto" se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
Oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti dell'istruttoria pertinenti a norma del presente protocollo e lo tiene al corrente degli sviluppi.
Istruttoria di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti
2. L'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
3. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
4. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] del presente protocollo e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da SSC.48 [Clausole anticumulo] a SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa] del presente protocollo.
5. Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che si applica l'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno], paragrafo 2 o 3, del presente protocollo, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.
Articolo SSCI.40 - Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.
2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni possa avere influito negativamente sui suoi diritti, il richiedente ha diritto a una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.
Articolo SSCI.41 - Determinazione del grado d'invalidità
Ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il grado d'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni di ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato come se fossero stati redatti nel proprio territorio.
Articolo SSCI.42 - Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. In deroga all'articolo SSCI.7 [Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi] del presente allegato, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a), eroga senza indugio tale prestazione. Tale pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda.
2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto a un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, tale istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.
Articolo SSCI.43 - Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], paragrafo 4, e dell'articolo SSC.54 [Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni], paragrafo 1, del protocollo, si applica mutatis mutandis l'articolo SSCI.42 [Acconti provvisori e anticipi su prestazioni] del presente allegato.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.
Articolo SSCI.44 - Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
(a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
(b) con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto a un'età che deve essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile a un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e i meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale assicura l'attuazione di tali regimi pensionistici mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
Articolo SSCI.45 - Disposizioni di coordinamento negli Stati
1. Fatto salvo l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione a un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di tale Stato.
2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali per pubblici dipendenti e il regime generale per i lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del protocollo e del presente allegato.
CAPO 5 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Articolo SSCI.46 - Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1. L'articolo SSCI.11 [Totalizzazione dei periodi] del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo SSC.56 [Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma] del protocollo. Fatti salvi gli obblighi di base delle
istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.57 [Calcolo delle prestazioni di disoccupazione] del presente protocollo, l'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato come se risiedessero nello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nello Stato di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO 1 - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SSC.30 [Rimborsi tra
istituzioni] E SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] DEL PROTOCOLLO Sezione 1 - Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute Articolo SSCI.47 - Principi
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] e SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] del presente protocollo, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo SSCI.57 [Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio] del presente allegato.
2. Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.
3. Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1.
Sezione 2 - Rimborso su base forfettaria
Articolo SSCI.48 - Identificazione degli Stati interessati
1. Gli Stati di cui all'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 2, del protocollo, le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute, sono elencati nell'appendice SSCI-3 del presente allegato.
2. Per gli Stati elencati nell'appendice SSCI-3 del presente allegato, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
(a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato della persona assicurata, ai sensi dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] del protocollo; e
(b) ai pensionati e ai loro familiari, di cui all'articolo SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], paragrafo 1, e agli articoli SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in