ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA
L’Università degli Studi di Firenze - Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace - Unità di Alta Formazione e ricerca internazionale, con sede in Xxxxxxx X.xxx Xxx Xxxxx, 0, c.f. 01279680480,
rappresentata dal Chairholder della Cattedra Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con sede in xxx Xxxxxxxx 000 Xxxxxxx, rappresentato dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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Premesse
- l'interesse reciproco che “Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace” dell’Università di Firenze e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, hanno nello stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo nei settori: dell’educazione e della formazione, della cultura di pace, dell’inclusione sociale, della professionalizzazione dei saperi e delle metodologie transdisciplinari legate alla formazione dei docenti, degli educatori e degli operatori del sistema scolastico.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Strutture e settori
Le due istituzioni si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione per lo sviluppo dell’educazione e della formazione: della cultura di pace, dell’inclusione sociale, del dialogo interculturale e interreligioso, della professionalizzazione dei saperi e delle metodologie transdisciplinari legate alla formazione dei docenti, degli educatori e degli operatori del sistema scolastico.
Le due istituzioni si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso, tali collaborazioni saranno approvate dagli organi competenti.
Art. 2 - Scambi e attività
La collaborazione di cui al precedente Art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:
a) La progettazione e lo sviluppo di un tavolo di coordinamento sui temi dell’educazione alla pace, della comunicazione nonviolenta della pedagogia per la gestione dei conflitti, delle strategie per la negoziazione e per la riconciliazione.
b) Partecipazione a eventi, progetti e ricerche a carattere locale, nazionale e internazionale che comprendano le tematiche individuate nell’accordo
c) La progettazione di percorsi formativi per i docenti, gli educatori e gli operatori del sistema scolastico finalizzati a consolidare le conoscenze e le competenze relative della cultura di pace, dell’inclusione sociale, del dialogo interculturale e interreligioso, della professionalizzazione dei saperi e delle metodologie transdisciplinari:
d) Il reciproco riconoscimento dei CFU acquisiti durante i percorsi formativi proposti dai due partner.
Art. 3 - Assistenza e facilitazioni
Le due istituzioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulle strutture e le organizzazioni contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.
Art. 4 - Copertura assicurativa
I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione contro gli infortuni per coprire i rischi che potrebbero derivare da tale collaborazione. Tale copertura assicurativa deve essere fornita dall'istituzione di appartenenza, oppure attivata direttamente dall’interessato.
L’istituzione ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione contro gli infortuni ai suoi ospiti.
Art.5 - Modalità finanziarie
Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo, le due istituzioni potranno impegnarsi a reperire appositi fondi. In mancanza di appositi finanziamenti, sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive istituzioni.
Art.6 - Coordinatori
Per facilitare l’attuazione dell’accordo, le due istituzioni designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:
- per la Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace
dell’Università di Firenze: xxxx. XXXXX XXXXXXX (Chairholder della Cattedra)
- Referenti Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx e Prof.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx
- per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXX
- i Referenti saranno individuati con atto successivo
Art.7- Durata e validità
L' accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana.
Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 3 anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno e comunque non oltre 5 anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 8 - Clausole finali
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si applicheranno le norme di legge e di regolamento in vigore. Il presente accordo, alla cui imposta di bollo provvedono congiuntamente le due istituzioni in parti uguali, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. L’atto viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.
(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e Dlgs. 82/2005
Firmato
Direttore dell’USR per la Toscana Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Chairholder della Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace
digitalmente da
XXXXXXXX
C=IT
XXXXXXXX
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Firenze, data della firma digitale
UNIVERSITA' E RICERCA
Firenze, data della firma digitale